Articolo 1 della Legge 23 marzo 1973, n. 85
Articolo 2
Versione
29 aprile 1973
Art. 1.
E' autorizzata la concessione, in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione, di un contributo straordinario di lire 790 milioni destinato a dotare l'Istituto stesso di una propria sede.
Il contributo di cui al precedente comma e' stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Entrata in vigore il 29 aprile 1973
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