Ordinanza cautelare 27 gennaio 2021
Ordinanza collegiale 27 maggio 2021
Ordinanza collegiale 16 febbraio 2022
Ordinanza collegiale 16 febbraio 2022
Ordinanza collegiale 15 settembre 2022
Ordinanza collegiale 21 dicembre 2022
Sentenza 17 luglio 2023
Accoglimento
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00834/2026REG.PROV.COLL.
N. 08114/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8114 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Giancarlo Altavilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Campiglia Marittima, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Riccardo Tagliaferri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Livorno, Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Livorno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Bernardo Neto e Leonardo Penna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 748/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Campiglia Marittima, della signora i -OMISSIS- e dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Livorno;
Visti gli appelli incidentali del Comune di Campiglia Marittima e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 gennaio 2026 il Cons. AR RA RE e uditi per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La signora -OMISSIS-, nel marzo 2006, acquistava un’abitazione dalla società La LL s.r.l. nel comune di Campiglia Marittima, frazione Venturina, zona assoggettata a vincolo paesaggistico. L’acquisto avveniva dopo l’intervento di recupero e riqualificazione operato dalla ditta venditrice sul fabbricato che poi venne suddiviso in tre unità immobiliari, una delle quali oggetto di acquisto da parte della ricorrente.
2. In particolare, l’immobiliare società La LL dava corso alla riqualificazione del fabbricato mediante:
- la DIA n. 51 del 10 marzo 2004 denuncia di interventi di manutenzione straordinaria e rifacimento della copertura anche riferita a manufatti pertinenziali
- la DIA n. 161 del 6 maggio 2005 denuncia ristrutturazione totale del fabbricato;
- oltreché la correlata autorizzazione paesaggistica del 29 dicembre 2004, n. 12.
3. In seguito a numerosi esposti della proprietaria di uno degli altri appartamenti del fabbricato - signora -OMISSIS-, il Comune avviava un procedimento di accertamento di eventuali violazioni edilizie nel complesso La LL e poi, in data 11 febbraio 2019, un ulteriore procedimento volto all’annullamento delle sopra citate denunce di inizio attività fondato sulla pretesa difformità dello stato originario del fabbricato prima della ristrutturazione, rispetto a quanto dichiarato dal progettista della Ditta dante causa della ricorrente.
4. In tale contesto, la ricorrente provvedeva a far svolgere un controllo della sua abitazione per accertare la conformità al progetto di ristrutturazione che sarebbe stata positivamente riscontrata, fatta eccezione per taluni aspetti che ha poi inteso regolarizzare presentando due domande di sanatoria paesaggistica ed edilizia (dicembre 2017 e luglio 2018). Alla prima domanda non è mai stata data una risposta, mentre la seconda ha avuto esito negativo con provvedimento dirigenziale n. 5045 del 13 marzo 2019, impugnato con ricorso n. 647/2019 qui in discussione.
5. Con provvedimento n. 8 del 6 giugno 2019 il Comune annullava le DIA fondative del recupero edilizio del fabbricato, impugnato dalla signora -OMISSIS- unitamente ai sig.ri -OMISSIS-, tutti proprietari di due delle unità immobiliari presenti nel fabbricato, proponendo un unico ricorso rubricato al n. R.G. 1217/2019, qui in esame.
6. A seguito dell’adozione del menzionato provvedimento di autotutela, il Comune di Campiglia Marittima, con atto del 21 giugno 2019, avviava il procedimento ex art. 38 D.P.R. n. 380/2001. Nella stessa comunicazione, il Comune resistente, “ rilevato che per la tipologia e l’entità delle opere eseguite sullo stesso (immobile) sia impossibile ipotizzare una integrale riduzione in pristino ”, e “ tenuto conto che nell’individuazione della sanzione correlata all’applicazione dell’art. 38 del DPR n. 380/2001 deve essere quella maggiormente rispettosa di tutti gli interessi coinvolti e, non di meno, del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, principio che impone all’Amministrazione il perseguimento del pubblico interesse con il minor sacrificio possibile di quello privato ”, nelle more della definizione del procedimento, interessava l’Ufficio Erariale di Livorno affinché procedesse alla redazione di una perizia estimativa per determinare il valore di mercato attuale del bene immobile, trasformato per effetto dei titoli edilizi annullati.
7. Quindi con atto del 20 gennaio 2020, il Comune di Campiglia Marittima inviava agli interessati tale relazione, “ nelle more del procedimento avviato a suo tempo con nota prot. n. 11514 del 21 giugno 2019”.
8. Infine, con atto dirigenziale n. 76 del 7 ottobre 2020 si procedeva ad irrogare ai ricorrenti la sanzione pecuniaria di Euro 316.000, ex art. 38 D.P.R. n. 380/2001.
9. Parallelamente al procedimento di annullamento d’ufficio del titolo edilizio, si svolgeva anche quello volto all’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata per l’intervento di ristrutturazione di cui alla DIA n. 51/2004, conclusosi con l’annullamento del 10 agosto 2020, n. 35.
10. Avvero l’ordinanza n° 76 del 7 ottobre 2020 avente ad oggetto “ Sanzione edilizia ex art. 38 D.P.R. N. 380/2001 ”, il precedente avvio procedimentale e la nota del 9 maggio 2018 la Sig.ra -OMISSIS- proponeva ricorso davanti al TAR Toscana, iscritto al n. 42/2021.
11. Successivamente:
- con i primi motivi aggiunti, la signora -OMISSIS- impugnava la perizia di stima del 14 gennaio 2020 redatta dall’agenzia delle entrate – Dir. Prov. Livorno indicativa dell’incremento di valore delle abitazioni abusivamente ristrutturate dalla società La LL;
- con i secondi motivi aggiunti impugnava il provvedimento di annullamento 35 del 10 agosto 2020 dell’autorizzazione paesaggistica 29 dicembre 2004, n. 12, relativa ai lavori di recupero del fabbricato;
- con i terzi motivi aggiunti impugnava l’ordinanza sanzionatoria n. 76 del 7 ottobre 2020.
12. Il TAR Toscana con la sentenza n. 748, pubblicata il 17 luglio 2023, riuniti i ricorsi n. 647 e 1217 del 2019 ed i relativi motivi aggiunti della signora -OMISSIS- e n. 42/2021 della signora -OMISSIS-, dopo aver disposto una CTU, li rigettava, dichiarando in parte inammissibile il ricorso della signora -OMISSIS-, con compensazione delle spese di lite.
13. Avverso la predetta decisione è insorta la signora -OMISSIS- proponendo il presente appello principale affidato ai seguenti motivi: l’annullamento in autotutela delle DIA presentate nel 2004-2005 sarebbe illegittimo per difetto di istruttoria, falsa applicazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990, assenza di interesse pubblico attuale, carenza di motivazione e violazione dell’affidamento.
14. Si è costituito in giudizio il Comune di Campiglia Marittima con memoria depositata il 28 novembre 2023 con cui ha riproposto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 101, comma 2, c.p.a., le eccezioni preliminari svolte in primo grado e dichiarate assorbite e/o non esaminate dalla sentenza appellata; ha quindi concluso per l’inammissibilità o il rigetto dell’appello con vittoria di spese di lite.
14.1. In pari data il Comune ha depositato ricorso incidentale affidato ad un unico motivo rubricato “ carente, erronea e irragionevole motivazione su un punto decisivo della controversia: inammissibilità del ricorso di primo grado per omessa notificazione ad almeno un controinteressato ( violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41, comma 2, D.Lgs. n. 104/2010 )”.
14.2. Il 12 dicembre 2025 il Comune ha depositato ulteriore memoria e memoria di replica il 24 dicembre 2025.
15. Si è costituita anche l’Agenzia delle Entrate Provinciale di Livorno con atto formale del 29 ottobre 2023. Con memoria del 3 dicembre 2025 ha chiesto in via preliminare ed assorbente di essere estromessa dal giudizio per la carenza di legittimazione passiva al giudizio in quanto la perizia UTE del manufatto abusivo era un mero atto endoprocedimentale, non direttamente impugnabile, il cui contenuto è stato trasfuso nel provvedimento sanzionatorio del Comune che è l’unico legittimato passivo in quanto autore del provvedimento asseritamente dichiarato lesivo. In ogni caso chiede di volersi rigettare l’appello nei confronti dell’Agenzia.
16. La Sig.ra -OMISSIS- in data 19 dicembre 2023 ha proposto appello incidentale.
17. Il Comune di Campiglia Marittima in data 29 gennaio 2024 ha depositato un ulteriore appello incidentale all’appello incidentale della signora -OMISSIS-.
18. L’appellante ha depositato memoria ex art.73 C.P.A. il 12 dicembre 2025.
19. All’udienza del 14 gennaio 2026, tenutasi da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, occorre disporre l’estromissione dell’Agenzia delle Entrate Provinciale di Livorno per la carenza di legittimazione passiva al giudizio essendo evidente che la contestata perizia UTE del manufatto abusivo era un mero atto endoprocedimentale, non direttamente impugnabile, il cui contenuto è stato trasfuso nel provvedimento sanzionatorio del Comune che è l’unico legittimato passivo in quanto autore del provvedimento conclusivo impugnato.
1.1. Sempre in via preliminare, occorre esaminare l’appello incidentale depositato dal Comune resistente il quale eccepisce l’inammissibilità del ricorso originario per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41, comma 2, D.Lgs. n. 104/2010, non essendo il medesimo stato notificato alla controinteressata signora -OMISSIS-.
Eccepisce il Comune che la sentenza impugnata sarebbe a tal fine erronea nella parte in cui ha respinto l’eccezione di inammissibilità per omessa notificazione alla Sig.ra -OMISSIS-, la quale per prima (e ripetutamente) ha denunciato gli abusi realizzati sul complesso edilizio di cui si discute. Al riguardo, il TAR Toscana, ha così motivato: “ In via preliminare va dunque scrutinata l’eccezione di inammissibilità dei ricorsi per mancata notifica alla sig.ra -OMISSIS- Catia che nel presente processo, secondo il Comune, rivestirebbe la veste di controinteressata. L’eccezione è priva di pregio. La sig.ra -OMISSIS-, infatti, è proprietaria di uno degli appartamenti collocati nell’immobile di cui si controverte ed è pertanto diretta destinataria degli effetti prodotti dai provvedimenti impugnati con il ricorso n. R.G. 1217/2019, al pari dei sig.ri -OMISSIS-, -OMISSIS-; la stessa, dunque, se li avesse ritenuti lesivi, avrebbe dovuto impugnare in via autonoma e principale gli atti che le sono stati regolarmente notificati. Peraltro, come illustrato nella parte precedente, la sig.ra -OMISSIS- ha operato una scelta processuale ben precisa, di segno opposto, impugnando la sanzione pecuniaria e chiedendo l’irrogazione, in suo luogo, della sanzione demolitoria; per tale via essa ha quindi scelto, in modo consapevole, di non aggredire i provvedimenti di annullamento adottati dal Comune, oggetto del ricorso introduttivo promosso dagli altri proprietari, ma anzi di chiedere che gli stessi siano portati alle loro estreme conseguenze sanzionatorie .”. Per contro, secondo il Comune, la Sig.ra -OMISSIS- avrebbe interesse alla conservazione degli atti di annullamento e diniego impugnati dalla Sig.ra -OMISSIS-, in quanto atti idonei a supportare la propria pretesa demolitoria, manifestata sin dall’inizio con la presentazione di numerosi esposti e poi con il deposito di un autonomo ricorso (R.G. n. 42/2021) avverso il provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 38 DPR 380/2001 (irrogata al posto della richiesta sanzione ripristinatoria).
2. L’eccezione è infondata e l’appello incidentale va respinto. Come noto, la giurisprudenza amministrativa che qui si intende confermare ha da sempre affermato che il vicino, autore di un esposto o di una denuncia, non assume la veste di controinteressato nel giudizio contro l'annullamento di un determinato provvedimento amministrativo, in quanto il disposto annullamento, effettuato nell'esercizio del potere di autotutela, costituisce un provvedimento di ufficio, emesso per il raggiungimento di finalità di pubblico interesse (Cons. Stato, Sez. VI, Sentenza, 19/12/2019, n. 8605).
3. Ne consegue che il ricorso principale RGN 1217/2019 e relativi motivi aggiunti della signora OR non andavano notificati anche alla signora -OMISSIS- che non è controinteressata.
4. Entrando nel merito dell’appello, deduce l’appellante che i due presupposti sui quali il Comune ha fondato l’annullamento delle due DIA - la falsa rappresentazione dello stato del fabbricato che sarebbe stato sopraelevato e l’asserita abusività dei manufatti pertinenziali in area fluviale - sarebbero infondati in quanto, da un lato, non vi sarebbe alcuna falsa rappresentazione poiché le altezze dell’edificio risulterebbero identiche in tutte le pratiche edilizie dal 1979 in poi. D’altro lato, le foto utilizzate dal Comune sarebbero inattendibili. L’aumento di altezza (35 cm) deriverebbe dalla realizzazione di un cordolo antisismico, tecnicamente necessario e urbanisticamente irrilevante, che non costituirebbe soprelevazione né aumento di volume o superficie utile. Quanto ai locali secondari (magazzini), essi sarebbero anteriori al 1967, quindi legittimi; le aerofotogrammetrie non sarebbero idonee a confutare tale dato. La violazione del vincolo fluviale non sarebbe dimostrata, anche perché nel tempo sono mutati gli argini del fiume.
5. Deduce ulteriormente l’appellante che, sul piano dell’autotutela, l’annullamento è avvenuto a distanza di 15 anni, oltre il termine di 18 mesi previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990. La deroga prevista dal comma 2-bis della medesima disposizione è possibile solo in presenza di false dichiarazioni accertate con sentenza penale definitiva, che qui manca. Inoltre, l’autotutela è discrezionale e richiederebbe comunque una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico attuale sulla comparazione con l’affidamento dei privati, totalmente assente; l’annullamento in questione, infatti, colpisce terzi incolpevoli (attuali proprietari), estranei alle DIA e acquirenti in buona fede, senza alcun vantaggio illecito.
6. Sempre col primo motivo di appello, la Signora -OMISSIS- deduce l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui questa ha dato atto della natura reale della sanzione pecuniaria conseguente alla dichiarazione di inefficacia delle DIA, della sua finalità ripristinatoria degli interessi pubblici lesi e del fatto che, nella specie, tenuto conto della non veritiera rappresentazione del bene, non potesse configurarsi alcun legittimo affidamento in capo ai ricorrenti in primo grado. Al riguardo, ad avviso di parte appellante, la sentenza di primo grado sarebbe incorsa in errore confondendo “il regime della repressione degli abusi edilizi con quello della autotutela amministrativa”.
7. Il mezzo è fondato con riferimento alla ragione più liquida. Risulta che il Comune non poteva fare applicazione dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge 241/1990 in quanto, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa che qui si intende confermare, il provvedimento di annullamento d’ufficio di un permesso di costruire, emesso oltre il termine di 18 mesi stabilito dal comma 1 della medesima disposizione, è legittimo solo se viene provata la sussistenza di una falsa rappresentazione dei fatti o di dichiarazioni mendaci, accertate con sentenza passata in giudicato. In assenza di tale prova, l’amministrazione è invece tenuta a rispettare il limite temporale per l’annullamento in autotutela (Cons. Stato, Sez. IV, Sentenza, 4/8/2025, n. 6888).
7.1. E’ peraltro evidente che l’accertamento della falsità - secondo quanto espressamente previsto dal legislatore - deve avvenire con un’unica modalità, ossia con sentenza passata in giudicato che deve essere ovviamente antecedente all’adozione dell’atto di cui costituisce presupposto fattuale e giustificativo dell’eccezione temporale alla regola juris dei 18 mesi.
7.2. Nel caso di specie, invece, nessuna sentenza passata in giudicato ha accertato la asserita falsa dichiarazione e, pertanto, l’amministrazione avrebbe dovuto rispettare il termine di 18 mesi di cui all’art. 21-nonies, comma 2-bis, L. 241/1990, mentre risulta che la DIA n. 51 del 10 marzo 2004 e la DIA n. 161 del 6 giugno 2005 siano state annullate solo con il provvedimento n. 8 del 6 giugno 2019, a distanza temporale ben maggiore.
8. Dall’accoglimento del motivo, deriva l’annullamento del provvedimento da ultimo menzionato, impugnato con il ricorso principale, ed il consequenziale annullamento del provvedimento n. 35 del 10 agosto 2020 con cui è stata annullata in via derivata anche l’autorizzazione paesaggistica 29 dicembre 2004, n. 12, relativa ai lavori di recupero del fabbricato, impugnata con i secondi motivi aggiunti. Peraltro, facendo riferimento alla differenza esistente tra procedimento autorizzatorio in materia urbanistico-edilizia e quello di carattere paesaggistico, l’appellante sostiene, fondatamente, che l’intervento progettato (e poi realizzato) sarebbe stato giudicato “compatibile” con il vincolo presente sull’area di intervento e che, tale circostanza, avrebbe dovuto indurre il Comune di Campiglia Marittima a preservare la predetta autorizzazione. Tant’è che l’autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata – come espressamente osservato dai giudici di primo grado – proprio tenendo conto dell’opera per come effettivamente realizzata. Ulteriormente, ne deriva anche l’annullamento dell’ordinanza sanzionatoria n. 76 del 7 ottobre 2020, impugnata con i terzi motivi aggiunti, in quanto, tra l’altro, anche adottata in applicazione dell’art. 38 d.P.R. 380/2001 che, stante l’accoglimento del ricorso principale, non può essere legittimamente applicato alla fattispecie in esame.
8.1. I primi motivi aggiunti, con cui è stata impugnata la perizia di stima del 14 gennaio 2020 redatta dall’agenzia delle entrate - Dir. Prov. Livorno, sono invece inammissibili in quanto aventi ad oggetto un atto endoprocedimentale.
9. Con il quinto motivo di appello, l’appellante principale censura l’impugnata sentenza nella parte in cui ha respinto il ricorso di primo grado R.G. n. 647/2019 che riguarda il diniego di sanatoria edilizia. Il Comune di Campiglia Marittima, infatti, ha ritenuto inammissibili gli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti dalla ricorrente, perché gli stessi ricadrebbero su unità abitative facenti parte di un fabbricato classificato dall’art. 42 delle n.t.a. del vigente regolamento urbanistico come manufatto di interesse storico, sul quale sarebbero perciò consentiti solo il restauro e il risanamento conservativo; è stata inoltre rilevata la mancata presentazione della pratica sismica in sanatoria ai sensi dell’art. 182 della legge regionale della Toscana n. 65/2014.
9.1. Si legge nel provvedimento impugnato che il fabbricato oggetto di causa insiste in una zona agricola E2/fl, ‘disciplinata dall’art. 82 NTA, perimetrato come edificio e manufatto d’interesse storico, non schedato dal Dossier C, sui quali si può operare mediante interventi di restauro e risanamento conservativo secondo le disposizioni dell’art. 42 NTA. Tuttavia, l’art. 80-bis delle n.t.a. del regolamento urbanistico del Comune di Campiglia Marittima, contenente la disciplina degli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente non agricolo nel territorio rurale aperto, prevede che “ Per gli immobili esistenti con destinazione d’uso non agricola e per quelli oggetto di mutamento di destinazione d’uso sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia … e di sostituzione edilizia” e che “Sono esclusi dal precedente comma gli edifici ed i manufatti di interesse storico che hanno conservato integralmente o parzialmente le caratteristiche originali, così come individuati nelle schede di cui al Dossier C e successive eventuali implementazioni, per i quali opera la specifica disciplina di cui all’art. 42 ….”.
9.2. L’art. 42, a sua volta, nella parte relativa agli edifici e ai manufatti di interesse storico, stabilisce che “ Il presente Regolamento urbanistico individua gli edifici ed i manufatti di interesse storico in territorio aperto tramite apposita perimetrazione nelle tav. 1 e 2, comprensiva delle aree di pertinenza. Per gli edifici ed i manufatti presenti nella cartografia del Catasto Leopoldino (1830), il presente Regolamento Urbanistico contiene apposita schedatura raccolta nel dossier C … a cui corrisponde apposita perimetrazione denominata “Patrimonio edilizio di interesse storico oggetto di schedatura” e numerazione progressiva nelle tav. 1 e 2. Le caratteristiche morfologiche, strutturali, tipologiche e formali, e le relative aree di pertinenza, che attribuiscono a tali manufatti l’interesse storico, così come meglio documentato nella schedatura del Dossier C, e ne richiedono la conservazione dei fattori percettivi, sono soggette a tutela. Pertanto per gli edifici che hanno conservato integralmente o parzialmente le caratteristiche originali, così come individuati nella schedatura si dovrà operare mediante interventi di restauro e risanamento conservativo; mentre per gli edifici ed i manufatti che risultano sostanzialmente alterati o privi di valore si potrà operare con interventi di ristrutturazione edilizia …”.
9.3. Osserva il Collegio che non risulta che l’immobile in esame sia schedato di cui al dossier C, né che sia perimetrato nelle tav. 1 e 2, né che abbia mai avuto pregio storico, né che quindi che possa aver conservato integralmente o parzialmente le caratteristiche originali di tale pregio mai avuto. Pertanto ne deriva che certamente potevano essere realizzate opere di ristrutturazione edilizia, con l’ulteriore conseguenza che, in riforma della gravata sentenza, l’appello sul ricorso R.G. 647/2019 deve essere accolto.
10. Quanto all’appello incidentale proposto dalla signora -OMISSIS- in seguito alla notifica, in data 29 settembre 2023, dell’appello principale proposto dalla Sig.ra -OMISSIS- avverso la sentenza del TAR Toscana n. 748/2023 pubblicata il 17 luglio 2023, a sua volta affidato per la notifica il 28 novembre 2023 e poi depositato il 19 dicembre 2023 e quindi tempestivo ai sensi dell’art. 96 cod. proc. amm., si osserva quanto segue.
11. Deve evidenziarsi che il giudice di prime cure ha dichiarato in parte inammissibile il ricorso della Sig.ra -OMISSIS- (RG. n. 42/2021) con riguardo ai primi cinque motivi di gravame con i quali è stata censurata l’applicazione al caso di specie dell’art. 38 del DPR n. 380/2001 e della c.d. fiscalizzazione dell’abuso. L’appellante, quindi, con i primi due motivi di appello censura la declaratoria di inammissibilità della sentenza di primo grado e ripropone i singoli cinque motivi dedotti con il ricorso in primo grado.
Inoltre, il giudice di primo grado ha respinto le ulteriori censure dedotte dalla ricorrente e qui riproposte. In particolare, sul punto, il TAR Toscana ha motivato che “ Sussistono invece legittimazione ed interesse della sig.ra -OMISSIS- alla decisione delle censure da VI a IX, formulate in via subordinata, con le quali sono stati dedotti profili di illegittimità che attengono alla sanzione pecuniaria in sé.”
12. Tanto premesso, l’appello incidentale deve essere dichiarato improcedibile per carenza di interesse in quanto l’accoglimento dell’appello principale e dei motivi aggiunti ha eliminato dal mondo giuridico, tra l’altro, proprio gli atti oggetto di impugnativa da parte dell’appellante incidentale il cui interesse è quindi pienamente soddisfatto.
13. Va quindi dichiarato improcedibile per carenza di interesse l’appello incidentale con cui il Comune resistente ha impugnato la gravata sentenza sull’assunto che i giudici di prime cure avrebbero dovuto dichiarare inammissibili anche gli ulteriori motivi di censura della signora -OMISSIS-.
14. Conclusivamente, va accolto l’appello principale e il secondo ed il terzo atto per motivi aggiunti, mentre va dichiarato inammissibile il primo atto per motivi aggiunti; va dichiarato improcedibile l’appello incidentale della signora -OMISSIS-; va respinto il primo appello incidentale del Comune e dichiarato improcedibile il secondo appello incidentale del Comune. Per l’effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado accoglie i ricorsi di primo grado n. r.g. 649 e 1217 del 2019 nei termini sopra esposti ed annulla gli atti con essi impugnati.
Per il numero e la complessità delle questioni cotroverse le spese del doppio grado di giudizio possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:
dispone l’estromissione dell’Agenzia delle Entrate Provinciale di Livorno per carenza di legittimazione passiva;
accoglie l’appello principale nei limiti di cui in motivazione;
dichiara improcedibile l’appello incidentale della controinteressata;
respinge il primo appello incidentale del Comune;
dichiara improcedibile il secondo appello incidentale del Comune;
per l’effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado accoglie i ricorsi di primo grado n. r.g. 649 e 1217 del 2019 ed annulla gli atti con essi impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
FA IE, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere
AR RA RE, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR RA RE | FA IE |
IL SEGRETARIO