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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/12/2025, n. 5475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5475 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del Giudice Onorario Dott.ssa ON Di Maio, nella causa civile iscritta al n. 6797/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
LO OT
- opponente -
C O N T R O
CP_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore - legalmente domiciliato in Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana
n. 59, con l'avv. Rosaria Ciancimino
E
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Sciarrino, giusta procura agli atti
- opposti -
O g g e t t o: opposizione ad intimazione di pagamento
All'esito dell'udienza del 09.12.2025 tenutasi nella modalità della trattazione scritta, esaminati gli atti, accertato il deposito di “note sostitutive d'udienza” ha depositato nel fascicolo telematico SENTENZA avente il seguente dispositivo e contenente le ragioni di fatto e di diritto della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando in accoglimento del ricorso, dichiara la prescrizione dei crediti di cui alla cartella n. 296201000731402790000 che per l'effetto annulla.
Condanna l' e CP_1 Controparte_3
alla rifusione delle spese di lite in favore del
[...] ricorrente, quantificate in euro 1.800,00 oltre oneri accessori come per legge. NONCHE' DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.05.2024 il ricorrente, come in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29620229003247624000, notificata il 06.04.2022 e la prodromica cartella di pagamento n. 296201000731402790000 eccependo la mancata notifica dell'atto prodromico, la non debenza delle somme ivi indicate e la prescrizione.
Costituitosi ritualmente in giudizio, l' contestava la CP_1 fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
si costituiva eccependo la Controparte_3 tardività del ricorso, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, è stata trattenuta per la decisione.
Ciò premesso, va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente in ossequio al principio della “ragione più liquida”, che consente al giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio - con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione (anche se logicamente subordinata) senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. civ sent. dell'8 marzo 2017, n. 5805; Cass. civ. Sez. Unite, sent del 18-12-
2008, n. 29523) .
Com'è ben noto, il termine prescrizionale dei crediti previdenziali è quinquennale.
In particolare l'art. 3 della L. 335/1995, in materia di riordino del sistema pensionistico, ha espressamente sancito che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n.
166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dall'1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. …”. Orbene, poiché l'intimazione di pagamento opposta inerisce a crediti sorti in epoca successiva alla data di entrata in vigore della suddetta norma, deve ritenersi applicabile ai crediti in essa iscritti il nuovo ridotto termine prescrizionale quinquennale.
Era, dunque, onere dell'ente previdenziale e dell'ente di riscossione dimostrare di avere compiuto atti interruttivi del suddetto termine prescrizionale quinquennale.
Dalla documentazione versata in atti emerge che la cartella oggetto dell'intimazione di pagamento è stata notificata in data 30.09.2010 per compiuta giacenza e che l'unico atto successivo è stata l'intimazione di pagamento notificata in data 06.04.2022. Per tale motivo alla data della notifica dell'atto oggi impugnato, risulta trascorso il quinquennio previsto dalla legge necessario a far maturare la prescrizione.
Assorbita ogni altra questione, il ricorso va accolto .
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 09.12.2025 all'esito dell'udienza tenutasi nella modalità della trattazione scritta
IL GIUDICE ONORARIO
ON Di Maio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del Giudice Onorario Dott.ssa ON Di Maio, nella causa civile iscritta al n. 6797/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
LO OT
- opponente -
C O N T R O
CP_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore - legalmente domiciliato in Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana
n. 59, con l'avv. Rosaria Ciancimino
E
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Sciarrino, giusta procura agli atti
- opposti -
O g g e t t o: opposizione ad intimazione di pagamento
All'esito dell'udienza del 09.12.2025 tenutasi nella modalità della trattazione scritta, esaminati gli atti, accertato il deposito di “note sostitutive d'udienza” ha depositato nel fascicolo telematico SENTENZA avente il seguente dispositivo e contenente le ragioni di fatto e di diritto della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando in accoglimento del ricorso, dichiara la prescrizione dei crediti di cui alla cartella n. 296201000731402790000 che per l'effetto annulla.
Condanna l' e CP_1 Controparte_3
alla rifusione delle spese di lite in favore del
[...] ricorrente, quantificate in euro 1.800,00 oltre oneri accessori come per legge. NONCHE' DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.05.2024 il ricorrente, come in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29620229003247624000, notificata il 06.04.2022 e la prodromica cartella di pagamento n. 296201000731402790000 eccependo la mancata notifica dell'atto prodromico, la non debenza delle somme ivi indicate e la prescrizione.
Costituitosi ritualmente in giudizio, l' contestava la CP_1 fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
si costituiva eccependo la Controparte_3 tardività del ricorso, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, è stata trattenuta per la decisione.
Ciò premesso, va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente in ossequio al principio della “ragione più liquida”, che consente al giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio - con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione (anche se logicamente subordinata) senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. civ sent. dell'8 marzo 2017, n. 5805; Cass. civ. Sez. Unite, sent del 18-12-
2008, n. 29523) .
Com'è ben noto, il termine prescrizionale dei crediti previdenziali è quinquennale.
In particolare l'art. 3 della L. 335/1995, in materia di riordino del sistema pensionistico, ha espressamente sancito che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n.
166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dall'1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. …”. Orbene, poiché l'intimazione di pagamento opposta inerisce a crediti sorti in epoca successiva alla data di entrata in vigore della suddetta norma, deve ritenersi applicabile ai crediti in essa iscritti il nuovo ridotto termine prescrizionale quinquennale.
Era, dunque, onere dell'ente previdenziale e dell'ente di riscossione dimostrare di avere compiuto atti interruttivi del suddetto termine prescrizionale quinquennale.
Dalla documentazione versata in atti emerge che la cartella oggetto dell'intimazione di pagamento è stata notificata in data 30.09.2010 per compiuta giacenza e che l'unico atto successivo è stata l'intimazione di pagamento notificata in data 06.04.2022. Per tale motivo alla data della notifica dell'atto oggi impugnato, risulta trascorso il quinquennio previsto dalla legge necessario a far maturare la prescrizione.
Assorbita ogni altra questione, il ricorso va accolto .
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 09.12.2025 all'esito dell'udienza tenutasi nella modalità della trattazione scritta
IL GIUDICE ONORARIO
ON Di Maio