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Sentenza 7 ottobre 2024
Sentenza 7 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 07/10/2024, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2024 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 3/2019
C O R T E D'A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott.ssa Patrizia Morabito presidente dott. Natalino Sapone consigliere relatore dott.ssa Federica Rende consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 3/2019 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
c.f. , con sede in Cosenza, Corso L. Fiera, Parte_1 P.IVA_1
Scala C 190, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Melissari ed elettivamente domiciliato in Reggio
Calabria, via Venezia n. 4
nei confronti di
, c.f. , in persona del sindaco pro CO P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Cotroneo, elettivamente domiciliato in , via Vittorio Emanuele n. 57 CO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e scritti difensivi.
1 Corte d'Appello
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma 9-octies d.l. 179/12, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda di parte appellante
Il impugna la sentenza n. 777/2018, pronunciata dal Parte_1
Tribunale di Locri e pubblicata il 31/05/2018, nell'ambito del procedimento n. Con 946/2015R. con la quale è stata accolta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 109/2015 emesso dal Tribunale di Locri su ricorso del
[...]
al fine di ottenere il pagamento del credito di € 106.50,22, ceduto Parte_1
dalla in data 22 dicembre 2014. CP_3
Il credito traeva origine dal contratto di appalto intercorso tra il CP_4
ed il , di cui la ha curato la
[...] CO CP_3
realizzazione dei lavori. In seguito alla risoluzione del contratto le parti, in data
28 febbraio 2014, per dare composizione ai loro rapporti, hanno stipulato una transazione prevedendo che la somma oggetto del credito maturato dall'appaltatore avrebbe dovuto essere versata alla CP_3
Il giudice di prime cure ha accolto l'opposizione in quanto l'esigibilità del credito, sorto in capo alla con l'atto di transazione, era CP_3 sospensivamente condizionata al rilascio di procura speciale all'incasso da parte del in favore della stessa Tuttavia, il Controparte_4 CP_3
, in data 6 marzo 2014, ha manifestato una volontà contraria al Parte_1
rilascio della procura, disconoscendo anche il potere rappresentativo del soggetto che aveva sottoscritto la transazione in suo conto.
2 Corte d'Appello
Il impugna la sentenza nella parte in cui ha rigettato Parte_1
l'eccezione di nullità dell'atto di citazione e della tardività dell'opposizione.
Deduce, in proposito che, il primo atto di citazione notificato mancava dell'avvertimento ex art. 163 c. 3 n. 7 c.p.c. e che, pertanto, il giudice avrebbe dovuto limitarsi a constatare l'irrevocabilità del decreto ingiuntivo per mancata tempestiva opposizione, posto che la disposta sanatoria della citazione non può avere alcun effetto sanante in ordine all'irrevocabilità del decreto ingiuntivo opposto.
Con il secondo motivo d'appello l'appellante deduce delle omissioni in fatto da parte del giudice di prime cure. In particolare, deduce che con la risoluzione del contratto d'appalto, il vanta un credito nei confronti Controparte_4 dell'amministrazione che è lo stesso credito vantato come impresa esecutrice dal già , il quale, è oggetto di compensazione, Parte_1 CP_3
in quanto posizioni attive e passive sono riconducibili a un unico fatto generatore. Deduce, inoltre, che l'atto di transazione è inefficace perché ha affermato essere intervenuto nel suo interesse un falsus CP_4 procurator, di cui non ha ratificato l'attività. Pertanto, l'unico atto che rimane pienamente valido è quello di cessione del credito da a , CP_3 Pt_1
notificato al debitore, il quale non può opporre al cessionario alcuna eccezione in merito al credito oggetto di causa.
- Difese della parte appellata
Il deduce preliminarmente l'inammissibilità CO dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
Nel merito deduce che la sentenza è correttamente motivata e che gli elementi probatori sconfessano quanto preteso dall'appellante, confermando l'inesigibilità delle somme portate dal decreto ingiuntivo.
***
1.- Sulla violazione dell'art. 342 c.p.c.
L'eccezione, formulata dalla parte appellata, di violazione dell'art. 342 c.p.c.,
è infondata, in quanto l'atto di appello contiene una chiara individuazione dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, nonché
3 Corte d'Appello
una parte argomentativa con cui si confutano e contrastano le ragioni addotte dal primo giudice (v. Sez. Un. 16/11/2017 n. 27199).
2.- Sulla nullità dell'atto di citazione
1. Il critica la sentenza nella parte in cui ha rigettato Parte_1
l'eccezione di nullità dell'atto di citazione e della tardività dell'opposizione.
Deduce, in proposito che, il primo atto di citazione notificato mancava dell'avvertimento ex art. 163 c. 3 n. 7 c.p.c. e che, pertanto, il giudice avrebbe dovuto limitarsi a constatare l'irrevocabilità del decreto ingiuntivo per mancata tempestiva opposizione, posto che la disposta sanatoria della citazione non può avere alcun effetto sanante in ordine all'irrevocabilità del decreto ingiuntivo opposto.
2. Il motivo è infondato.
L'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo originariamente notificato dal non conteneva l'avvertimento alla CO controparte, previsto dall'art. 163 co. 3 n. 7 c.p.c., che la costituzione oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c. implica anche la decadenza di cui all'art. 38
c.p.c.
Per tale ragione, all'udienza del 9 maggio 2017, il giudice di prime cure, considerata la contumacia di parte opposta, ha rilevato d'ufficio la nullità dell'atto e disposto la rinnovazione della citazione.
Tale decisione è conforme alla disposizione di cui all'art. 164 co. 5 c.p.c., che, infatti, prevede il dovere del giudice di fissare un termine perentorio per rinnovare la citazione, specificando che, con tale adempimento, si determina una sanatoria retroattiva delle carenze rilevate, per cui gli effetti processuali della citazione si producono sin dal momento della prima notificazione.
Ciò vale anche ai fini della tempestività dell'azione, la quale dovrà essere valutata rispetto alla prima notifica, non essendo rilevante che, al momento del rinnovo, fossero già decorsi i termini per l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo (v. Cass. n. 10926 del 26/04/2023).
Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 19 maggio
2015; l'opposizione è stata notificata in data 26 giugno 2015. Pertanto,
4 Corte d'Appello
l'opposizione è tempestiva, essendo stato rispettato il termine di cui all'art. 641 c.p.c.
3.- Nel merito
1. Con il secondo motivo l'appellante deduce che con la risoluzione del contratto d'appalto, il vanta un credito nei confronti Controparte_4 dell'amministrazione che è lo stesso credito vantato come impresa esecutrice dal già , il quale, è oggetto di compensazione, Parte_1 CP_3
in quanto posizioni attive e passive sono riconducibili a un unico fatto generatore. Deduce, inoltre, che l'atto di transazione è inefficace perché il ha affermato essere intervenuto nel suo interesse un Controparte_4 falsus procurator, di cui non ha ratificato l'attività. Pertanto, l'unico atto che rimane pienamente valido è quello di cessione del credito da al CP_3
notificato al debitore, il quale non può opporre al Parte_1
cessionario alcuna eccezione in merito al credito oggetto di causa.
2. Il motivo è infondato.
L'eccezione di compensazione, proposta per la prima volta in questo grado di giudizio, non può essere accolta in quanto non sufficientemente precisata, non essendo stati indicati la fonte e l'importo del controcredito della cui compensazione si tratta.
3. Nel corso del giudizio è emerso che le somme oggetto del decreto ingiuntivo originavano dal contratto di appalto intercorso tra il ed il Controparte_4
La circostanza è stata introdotta CO dall'amministrazione nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e non è stata smentita dal il quale, anzi, ha Parte_1
riconosciuto che la transazione del 28/2/2014 (avente ad oggetto le vicende relative al contratto di appalto) è «avvenuta tra le parti al fine del pagamento delle somme di cui sopra».
Con tale transazione le parti avevano stabilito che il credito della CP_4
venisse soddisfatto con pagamento da eseguirsi in favore della (la CP_3
quale ha poi ceduto il credito al . Parte_1
5 Corte d'Appello
L'appellante, dopo aver sostenuto nel corso del procedimento di primo grado la piena validità della transazione, in secondo grado ne ha dedotto l'inefficacia, perché sottoscritta da un falsus procurator.
Secondo la linea difensiva adottata in appello dal le Parte_1
somme sarebbero state esigibili dal medesimo sulla base della sola Parte_1 cessione del credito operata in suo favore dalla («in definitiva, caducato CP_3 il contratto di transazione, caducato il contratto d'appalto, rimane l'atto di cessione del credito notificata al debitore, il quale diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non può opporre al cessionario alcuna eccezione in merito al riconoscimento del debito, che è contenuto nell'atto di transazione, ma che trova la sua fonte non in quest'ultimo ma nella cessione del credito» (atto di appello, pag. 16).
Sostenendo l'inefficacia della transazione ed invocando la sola cessione del credito, il in appello muta radicalmente il tema di Parte_1
indagine, adottando una linea difensiva incompatibile con quella adottata nel corso del primo grado di giudizio, in cui il ha sostenuto Parte_1
la piena validità ed efficacia della transazione.
Pertanto il motivo d'appello non può essere accolto.
Comunque, il motivo d'appello va rigettato anche ritenendo ammissibili le deduzioni suindicate.
Infatti, se si ritiene inefficace la transazione, viene meno l'atto “presupposto” che ha posto in capo al un obbligo diretto nei confronti della CP_1 CP_3
(che lo ha successivamente ceduto al ). Pt_1
Non risulta infatti stipulato un contratto tra e il , CP_3 CO risulta invece che la ha eseguito i lavori su incarico dell'appaltatore CP_3
È opportuno rilevare che non sono stati depositati in Controparte_4
giudizio gli atti del procedimento monitorio.
Come affermato dallo stesso appellante, la è esecutrice dei lavori quale CP_3 terzo rispetto al rapporto tra appaltatore e Nell'atto d'appello si CP_1
discorre di rapporto interno tra il e la Controparte_4 CP_3
In mancanza di un contratto tra e , è solo CP_3 CO
con la transazione che si crea un rapporto obbligatorio diretto tra e CP_1
CP_3
6 Corte d'Appello
Ragion per cui, venendo meno la transazione, viene meno qualsiasi rapporto tra il e la , la quale quindi non può cedere alcun credito al CP_1 CP_3
Parte_1
Pertanto il motivo d'appello va comunque rigettato.
4.- Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza, non ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla loro compensazione e, pertanto, vanno poste a carico del e si liquidano, sulla base del d.m. Parte_1
n. 147/2022 - applicando lo scaglione da € 52.001 a € 260.000, tenendo conto dei parametri minimi, attesa la bassa complessità della controversia – nella misura di € 7.160,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge, in favore del CO
.
[...]
5.- Doppio del contributo unificato
In considerazione del rigetto dell'appello, poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del , Parte_1 CO così provvede:
- rigetta l'appello;
- pone a carico del le spese processuali del secondo Parte_1 grado di giudizio, che liquida in € 7.160,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge, in favore del
[...]
; CO
7 Corte d'Appello
- dà atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto dell'appello, ai fini della verifica dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Reggio Calabria, 2 ottobre 2024
Il consigliere est.
dott. Natalino Sapone La presidente
dott.ssa Patrizia Morabito
8
n. 3/2019
C O R T E D'A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott.ssa Patrizia Morabito presidente dott. Natalino Sapone consigliere relatore dott.ssa Federica Rende consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 3/2019 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
c.f. , con sede in Cosenza, Corso L. Fiera, Parte_1 P.IVA_1
Scala C 190, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Melissari ed elettivamente domiciliato in Reggio
Calabria, via Venezia n. 4
nei confronti di
, c.f. , in persona del sindaco pro CO P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Cotroneo, elettivamente domiciliato in , via Vittorio Emanuele n. 57 CO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e scritti difensivi.
1 Corte d'Appello
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma 9-octies d.l. 179/12, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda di parte appellante
Il impugna la sentenza n. 777/2018, pronunciata dal Parte_1
Tribunale di Locri e pubblicata il 31/05/2018, nell'ambito del procedimento n. Con 946/2015R. con la quale è stata accolta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 109/2015 emesso dal Tribunale di Locri su ricorso del
[...]
al fine di ottenere il pagamento del credito di € 106.50,22, ceduto Parte_1
dalla in data 22 dicembre 2014. CP_3
Il credito traeva origine dal contratto di appalto intercorso tra il CP_4
ed il , di cui la ha curato la
[...] CO CP_3
realizzazione dei lavori. In seguito alla risoluzione del contratto le parti, in data
28 febbraio 2014, per dare composizione ai loro rapporti, hanno stipulato una transazione prevedendo che la somma oggetto del credito maturato dall'appaltatore avrebbe dovuto essere versata alla CP_3
Il giudice di prime cure ha accolto l'opposizione in quanto l'esigibilità del credito, sorto in capo alla con l'atto di transazione, era CP_3 sospensivamente condizionata al rilascio di procura speciale all'incasso da parte del in favore della stessa Tuttavia, il Controparte_4 CP_3
, in data 6 marzo 2014, ha manifestato una volontà contraria al Parte_1
rilascio della procura, disconoscendo anche il potere rappresentativo del soggetto che aveva sottoscritto la transazione in suo conto.
2 Corte d'Appello
Il impugna la sentenza nella parte in cui ha rigettato Parte_1
l'eccezione di nullità dell'atto di citazione e della tardività dell'opposizione.
Deduce, in proposito che, il primo atto di citazione notificato mancava dell'avvertimento ex art. 163 c. 3 n. 7 c.p.c. e che, pertanto, il giudice avrebbe dovuto limitarsi a constatare l'irrevocabilità del decreto ingiuntivo per mancata tempestiva opposizione, posto che la disposta sanatoria della citazione non può avere alcun effetto sanante in ordine all'irrevocabilità del decreto ingiuntivo opposto.
Con il secondo motivo d'appello l'appellante deduce delle omissioni in fatto da parte del giudice di prime cure. In particolare, deduce che con la risoluzione del contratto d'appalto, il vanta un credito nei confronti Controparte_4 dell'amministrazione che è lo stesso credito vantato come impresa esecutrice dal già , il quale, è oggetto di compensazione, Parte_1 CP_3
in quanto posizioni attive e passive sono riconducibili a un unico fatto generatore. Deduce, inoltre, che l'atto di transazione è inefficace perché ha affermato essere intervenuto nel suo interesse un falsus CP_4 procurator, di cui non ha ratificato l'attività. Pertanto, l'unico atto che rimane pienamente valido è quello di cessione del credito da a , CP_3 Pt_1
notificato al debitore, il quale non può opporre al cessionario alcuna eccezione in merito al credito oggetto di causa.
- Difese della parte appellata
Il deduce preliminarmente l'inammissibilità CO dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
Nel merito deduce che la sentenza è correttamente motivata e che gli elementi probatori sconfessano quanto preteso dall'appellante, confermando l'inesigibilità delle somme portate dal decreto ingiuntivo.
***
1.- Sulla violazione dell'art. 342 c.p.c.
L'eccezione, formulata dalla parte appellata, di violazione dell'art. 342 c.p.c.,
è infondata, in quanto l'atto di appello contiene una chiara individuazione dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, nonché
3 Corte d'Appello
una parte argomentativa con cui si confutano e contrastano le ragioni addotte dal primo giudice (v. Sez. Un. 16/11/2017 n. 27199).
2.- Sulla nullità dell'atto di citazione
1. Il critica la sentenza nella parte in cui ha rigettato Parte_1
l'eccezione di nullità dell'atto di citazione e della tardività dell'opposizione.
Deduce, in proposito che, il primo atto di citazione notificato mancava dell'avvertimento ex art. 163 c. 3 n. 7 c.p.c. e che, pertanto, il giudice avrebbe dovuto limitarsi a constatare l'irrevocabilità del decreto ingiuntivo per mancata tempestiva opposizione, posto che la disposta sanatoria della citazione non può avere alcun effetto sanante in ordine all'irrevocabilità del decreto ingiuntivo opposto.
2. Il motivo è infondato.
L'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo originariamente notificato dal non conteneva l'avvertimento alla CO controparte, previsto dall'art. 163 co. 3 n. 7 c.p.c., che la costituzione oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c. implica anche la decadenza di cui all'art. 38
c.p.c.
Per tale ragione, all'udienza del 9 maggio 2017, il giudice di prime cure, considerata la contumacia di parte opposta, ha rilevato d'ufficio la nullità dell'atto e disposto la rinnovazione della citazione.
Tale decisione è conforme alla disposizione di cui all'art. 164 co. 5 c.p.c., che, infatti, prevede il dovere del giudice di fissare un termine perentorio per rinnovare la citazione, specificando che, con tale adempimento, si determina una sanatoria retroattiva delle carenze rilevate, per cui gli effetti processuali della citazione si producono sin dal momento della prima notificazione.
Ciò vale anche ai fini della tempestività dell'azione, la quale dovrà essere valutata rispetto alla prima notifica, non essendo rilevante che, al momento del rinnovo, fossero già decorsi i termini per l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo (v. Cass. n. 10926 del 26/04/2023).
Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 19 maggio
2015; l'opposizione è stata notificata in data 26 giugno 2015. Pertanto,
4 Corte d'Appello
l'opposizione è tempestiva, essendo stato rispettato il termine di cui all'art. 641 c.p.c.
3.- Nel merito
1. Con il secondo motivo l'appellante deduce che con la risoluzione del contratto d'appalto, il vanta un credito nei confronti Controparte_4 dell'amministrazione che è lo stesso credito vantato come impresa esecutrice dal già , il quale, è oggetto di compensazione, Parte_1 CP_3
in quanto posizioni attive e passive sono riconducibili a un unico fatto generatore. Deduce, inoltre, che l'atto di transazione è inefficace perché il ha affermato essere intervenuto nel suo interesse un Controparte_4 falsus procurator, di cui non ha ratificato l'attività. Pertanto, l'unico atto che rimane pienamente valido è quello di cessione del credito da al CP_3
notificato al debitore, il quale non può opporre al Parte_1
cessionario alcuna eccezione in merito al credito oggetto di causa.
2. Il motivo è infondato.
L'eccezione di compensazione, proposta per la prima volta in questo grado di giudizio, non può essere accolta in quanto non sufficientemente precisata, non essendo stati indicati la fonte e l'importo del controcredito della cui compensazione si tratta.
3. Nel corso del giudizio è emerso che le somme oggetto del decreto ingiuntivo originavano dal contratto di appalto intercorso tra il ed il Controparte_4
La circostanza è stata introdotta CO dall'amministrazione nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e non è stata smentita dal il quale, anzi, ha Parte_1
riconosciuto che la transazione del 28/2/2014 (avente ad oggetto le vicende relative al contratto di appalto) è «avvenuta tra le parti al fine del pagamento delle somme di cui sopra».
Con tale transazione le parti avevano stabilito che il credito della CP_4
venisse soddisfatto con pagamento da eseguirsi in favore della (la CP_3
quale ha poi ceduto il credito al . Parte_1
5 Corte d'Appello
L'appellante, dopo aver sostenuto nel corso del procedimento di primo grado la piena validità della transazione, in secondo grado ne ha dedotto l'inefficacia, perché sottoscritta da un falsus procurator.
Secondo la linea difensiva adottata in appello dal le Parte_1
somme sarebbero state esigibili dal medesimo sulla base della sola Parte_1 cessione del credito operata in suo favore dalla («in definitiva, caducato CP_3 il contratto di transazione, caducato il contratto d'appalto, rimane l'atto di cessione del credito notificata al debitore, il quale diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non può opporre al cessionario alcuna eccezione in merito al riconoscimento del debito, che è contenuto nell'atto di transazione, ma che trova la sua fonte non in quest'ultimo ma nella cessione del credito» (atto di appello, pag. 16).
Sostenendo l'inefficacia della transazione ed invocando la sola cessione del credito, il in appello muta radicalmente il tema di Parte_1
indagine, adottando una linea difensiva incompatibile con quella adottata nel corso del primo grado di giudizio, in cui il ha sostenuto Parte_1
la piena validità ed efficacia della transazione.
Pertanto il motivo d'appello non può essere accolto.
Comunque, il motivo d'appello va rigettato anche ritenendo ammissibili le deduzioni suindicate.
Infatti, se si ritiene inefficace la transazione, viene meno l'atto “presupposto” che ha posto in capo al un obbligo diretto nei confronti della CP_1 CP_3
(che lo ha successivamente ceduto al ). Pt_1
Non risulta infatti stipulato un contratto tra e il , CP_3 CO risulta invece che la ha eseguito i lavori su incarico dell'appaltatore CP_3
È opportuno rilevare che non sono stati depositati in Controparte_4
giudizio gli atti del procedimento monitorio.
Come affermato dallo stesso appellante, la è esecutrice dei lavori quale CP_3 terzo rispetto al rapporto tra appaltatore e Nell'atto d'appello si CP_1
discorre di rapporto interno tra il e la Controparte_4 CP_3
In mancanza di un contratto tra e , è solo CP_3 CO
con la transazione che si crea un rapporto obbligatorio diretto tra e CP_1
CP_3
6 Corte d'Appello
Ragion per cui, venendo meno la transazione, viene meno qualsiasi rapporto tra il e la , la quale quindi non può cedere alcun credito al CP_1 CP_3
Parte_1
Pertanto il motivo d'appello va comunque rigettato.
4.- Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza, non ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla loro compensazione e, pertanto, vanno poste a carico del e si liquidano, sulla base del d.m. Parte_1
n. 147/2022 - applicando lo scaglione da € 52.001 a € 260.000, tenendo conto dei parametri minimi, attesa la bassa complessità della controversia – nella misura di € 7.160,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge, in favore del CO
.
[...]
5.- Doppio del contributo unificato
In considerazione del rigetto dell'appello, poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del , Parte_1 CO così provvede:
- rigetta l'appello;
- pone a carico del le spese processuali del secondo Parte_1 grado di giudizio, che liquida in € 7.160,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge, in favore del
[...]
; CO
7 Corte d'Appello
- dà atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto dell'appello, ai fini della verifica dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Reggio Calabria, 2 ottobre 2024
Il consigliere est.
dott. Natalino Sapone La presidente
dott.ssa Patrizia Morabito
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