TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/06/2025, n. 1892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1892 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 5427/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, in persona del G.U. Dr.ssa Marta Sodano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 5427/2021 avente ad oggetto APPALTO, pendente
TRA
(P.IVA in persona del legale rappresentante p.t., con Parte_1 P.IVA_1
sede legale in Recale (CE), via Marconi, n. 51, elettivamente domiciliata in Pisa, Piazza Donati, n.
15, presso lo studio dell'Avv. Daniele Rocchi che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
Attrice
E
(P.IVA in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1 P.IVA_2 sede in Pontedera (PI), via Maremmana, loc. Gello, elettivamente domiciliata all'indirizzo pec rappresentata e difensa dall'Avv. Giuseppina Di Risio giusta procura Email_1
in calce alla comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale,
Convenuta e attrice in riconvenzionale
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, nonché alle comparse depositate nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 24.06.2021, la Parte_1
premettendo di aver stipulato un contratto di appalto con la conveniva Controparte_1
in giudizio dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la società committente chiedendone la condanna al pagamento di € 619.215,34 per le opere da capitolato ed extra capitolato effettuate a suo favore, il tutto con vittoria di spese di lite.
Nella prospettazione dei fatti articolata, la società attrice deduceva: (i) di aver stipulato un contratto di appalto con la avente ad oggetto la realizzazione di opere di completamento Controparte_1
del compendio industriale sito nel comune di Pontedera (PI), Loc. Gello, via Maremmana, s.n.c., e, in particolare, tre distinte tipologie di lavorazioni da effettuare con i rispettivi capitolati di spesa, ovvero opere edili per un importo complessivo di € 686.728,00, impianto elettrico e fotovoltaico per
€ 195.456,00, oltre iva e altri impianti, anche meccanici, per € 67.814,00; (ii) che all'ordine è stato previsto il versamento di un acconto per € 60.000,00 saldato solo in data 30.08.2018; (iii) che in data
7.10.2019 le parti hanno convenuto di ridurre l'importo del contratto di appalto relativamente alle lavorazioni edili di € 100.000,00 e, in conseguenza di tale decurtazione, l'importo totale dell'appalto passava da € 949.998,00, oltre iva, ad € 849.998,00, oltre iva;
(iv) che la società appaltatrice fin da subito manifestava plurime difficoltà nell'adempimento delle prestazioni negoziali e che, a far data
27.07.2020, la non provvedeva ad adempiere le proprie obbligazioni;
(v) di Controparte_1 avere in più occasioni sollecitato verbalmente l'adempimento e di avere poi sospeso i lavori, ulteriormente sollecitando il pagamento con lettera dell'8.04.2021 in riscontro alla quale la società convenuta sosteneva di aver effettuato, in data 9.03.2021, il pagamento di € 20.000,00 nonché lamentato presunti danni derivanti dalle opere realizzate;
(vi) che, con comunicazione del 14.04.2021, la società attrice smentiva il pagamento suddetto, evidenziando che lo stesso era stato eseguito da altro soggetto per lavorazioni svolte a favore di quest'ultimo, precisando che le riparazioni richieste non erano di propria competenza oltre a respingere le contestazioni in merito alla qualità delle lavorazioni;
(v) in riscontro alla stessa, con missiva datata 19.04.2021, l'attrice, contestando ancora una volta l'inadempimento e, di conseguenza, l'impossibilità di proseguire nelle lavorazioni, evidenziava come, a seguito del computo metrico, sarebbe emerso un credito a proprio favore pari ad
€ 557.903,00 per lavori eseguiti e non riscossi, offrendo la propria disponibilità a giungere ad una definizione bonaria della vicenda;
(vi) in riscontro alla detta missiva, la convenuta, con comunicazione del 26.04.2021, ribadiva le proprie contestazioni in ordine alle lavorazioni, diffidando la società appaltatrice a riprendere i lavori sospesi entro giorni 15, pena la risoluzione del contratto per inadempimento;
(vii) che i tentativi di risolvere bonariamente la controversia non andavano a buon fine;
(viii) che comunque l'opera era accettata dalla convenuta Controparte_1
stante il trasferimento della propria sede legale nello stesso compendio avvenuta in data 30.12.2020 come attestato dalla visura camerale.
Sulla scorta di tali fatti, la società attrice concludeva chiedendo la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di € 619.215,34, oltre iva, o la somma maggiore o minore che risulterà all'esito del processo, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione contenente domanda riconvenzionale depositata nel fascicolo telematico il 15.10.2021, si costituiva in giudizio la convenuta, Controparte_1 deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto dell'avversa domanda.
In particolare, la convenuta eccepiva: (i) che l'opificio dedotto in giudizio era stato oggetto di opere edili prima dell'appalto sottoscritto con la e che quest'ultima, pur avendo Parte_1 ricevuto la somma di € 742.600,00 aveva sospeso i lavori in ragione del preteso inadempimento dell'appaltante; (ii) che i lavori erano iniziati in assenza della sottoscrizione della polizza assicurativa, in violazione dell'art. 8 del contratto di appalto e che, in ogni caso, gli stessi presentavano vizi e difformità rispetto a quanto pattuito tra le parti;
(iii) che il costo per le riparazioni e il completamento del manufatto superava il prezzo già versato alla società attrice, stante l'esecuzione in assenza del progetto termico e della progettazione impiantistica ed elettrica;
(iv) che la società attrice non aveva mai fornito alla le campionature, le certificazioni, le schede tecniche e Controparte_1
prestazionali del materiale posato e che comunque i prodotti utilizzati non erano stati accompagnati dalla marcatura CE ai fini dell'attestazione della loro conformità alle prescrizioni vigenti, così impedendo il rilascio del certificato di agibilità e che, dunque, va escluso il diritto al corrispettivo delle prestazioni rese in violazione della Direttiva 89/106/CEE, recepita con D.P.R. n. 246/1993, sostituito dal D.Lgs. n. 106/17; (v) che il valore delle opere edilizie era assoggettato, a seguito della modifica del contratto iniziale, ad un ribasso del 43,85%, prevedendo così un corrispettivo complessivo di € 586.728,00, per effetto anche della detrazione di ulteriori € 100.000,00 sul prezzo originario (pari ad € 686.728,00).
Sulla scorta delle esposte argomentazioni, la convenuta deduceva Controparte_1
l'infondatezza dell'avversa pretesa creditoria, chiedendone il rigetto e, in considerazione dei vizi riscontrati e la necessità di demolire e ricostruire le opere realizzate, proponeva domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, anche ai sensi dell'art. 1668 co 2 c.c. e per l'effetto chiedeva la condanna della attrice al risarcimento dei danni e alla ripetizione dell'indebito di € 900.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o quella somma maggiore o minore dimostrata in corso di causa. In via subordinata, la convenuta chiedeva disporsi la riduzione del prezzo eventualmente ancora dovuto, con l'applicazione del ribasso del
43,85% sui valori base contrattuali per le opere edilizie. Il tutto con vittoria di spese di lite.
All'udienza dell'11.11.2021, il Tribunale, in considerazione del proposto ATP in corso di causa da parte della società attrice e della necessità di nominare il consulente, rinviava la causa, con salvezza dei diritti di prima udienza, al 26.04.2022 e, in ragione della istanza di proroga formulata dal professionista incaricato, ulteriormente rinviava la causa al 12.07.2022. Depositata la consulenza tecnica nel procedimento di ATP in corso di causa, concessi i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c., rigettata la prova orale articolata da entrambe le parti, chiamato il professionista a chiarimenti, la causa veniva rinviata al 3.12.2024 e trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.Questioni preliminari. In via preliminare, si dà atto che la sentenza è redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione.
2.Sul merito.
La domanda principale proposta dalla è infondata e deve essere rigettata Parte_1
per quanto di ragione.
La società attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento Controparte_1 della somma pari ad € 619.215,34, oltre iva, interessi e rivalutazione monetaria per le opere da capitolato ed extracapitolato effettuate a favore della committente.
La società attrice ha, in particolare, contestato l'inadempimento della convenuta nonostante l'avvenuta esecuzione dei lavori, ritenendo dimostrato l'importo dovuto non solo sulla base della documentazione prodotta a supporto della propria pretesa con l'atto di citazione ma altresì sulla scorta della circostanza per cui la avrebbe tacitamente accettato il manufatto Controparte_1
per aver ivi trasferito la propria sede legale.
Secondo la ricostruzione offerta dalla società attrice, infatti, le contestazioni trasmesse a mezzo pec da parte della società sarebbero del tutto inconsistenti e, comunque, Controparte_1 sarebbero intervenute a distanza di tempo rispetto all'insediamento della convenuta.
La prospettazione della non è condivisibile. Controparte_2
Preliminarmente, deve rilevarsi che secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe
l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass., SS.UU. n. 13533 del 30.10.2001). Al contratto di appalto, in particolare, deve ritenersi estensibile la disciplina generale dell'inadempimento del contratto che comporta che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (Cass. n. 3472 del 13.02.2008). Con l'effetto che la sua domanda non può essere accolta nel caso in cui l'altra parte contesti il suo adempimento (Cass., ord. n. 25410 del 23.09.2024).
Più in generale, il principio che governa il contratto a prestazioni corrispettive prevede che la parte che chiede in giudizio l'esecuzione della prestazione a lui dovuta, non deve essere a sua volta inadempiente, ovvero deve dimostrare di avere eseguito la propria obbligazione se essa, come avviene per l'appaltatore, precede l'adempimento di pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta. Dunque, qualora si controverta, come nel caso di specie, delle opere effettivamente eseguite dall'appaltatore, incombe sull'attore fornirne la prova dell'entità e della consistenza, non potendo nemmeno supplirvi il giudice in base al potere conferitogli dall'art. 1657 c.c. poiché detto potere presuppone che non vi sia contrasto tra le parti in ordine a tutte le opere eseguite dall'appaltatore, mentre, se è controverso anche tale aspetto del rapporto, come nella fattispecie in esame, l'attore non può sottrarsi al preciso onere probatorio che lo riguarda (in tema, cfr. Cass. n. 17959/2016, Cass. n.
1511/1989). In definitiva, deve affermarsi che è onere dell'appaltatore provare, da un lato, l'effettivo conferimento dell'incarico e, dall'altro, l'effettiva realizzazione dell'opera e la congruità del corrispettivo richiesto rispetto alla pattuizione e all'entità del lavoro svolto.
Essendo onere dell'appaltatore che agisce in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo provare l'esistenza del contratto e del suo specifico contenuto, ne deriva che spetta all'impresa attrice fornire la prova della congruità della somma richiesta rispetto alle opere eseguite e, per fare ciò, la società deve dimostrare la natura, l'entità e la consistenza delle opere cui il corrispettivo richiesto si riferisce.
Tanto premesso, nel caso di specie, risulta certamente dimostrato il vincolo contrattuale tra le parti, rappresentato dal contratto di appalto sottoscritto in data 5.08.2018, circostanza, peraltro, incontestata dalle parti del giudizio. Altresì pacifica è la modifica dello stesso contratto intervenuta in data
7.10.2019 con cui è stata prevista una riduzione del costo del contratto per € 100.000,00.
Per quanto riguarda la consistenza dei lavori, con la CTU espletata in corso di causa nel procedimento per ATP, introdotto dalla società attrice, è stata richiesta al professionista la verifica dei lavori eseguiti dall'appaltatrice presso l'opificio industriale sito in Pontedera (PI) di proprietà della CP_1
l'esecuzione delle stesse ad opera d'arte, nel rispetto della legislazione urbanistica, la
[...] quantificazione dell'importo delle opere eseguite dalla e quello eventualmente Parte_1
dovuto dalla committente sulla scorta dei lavori eseguiti, nonché la verifica dei vizi denunciati da parte di quest'ultima e l'importo necessario all'eventuale eliminazione degli stessi.
Ritiene il Tribunale di poter recepire le conclusioni rassegnate dal consulente nominato, Geometra
nell'elaborato tecnico depositato nel procedimento di ATP in data 4.07.2022, cui Persona_1
interamente si rinvia, rilevandone la piena condivisibilità, in quanto immune da vizi logici, e che si provvede ad esplicitare.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 14638 del 2004), il Giudice di merito che riconosce convincenti, oltre che immuni da difetti e lacune, le conclusioni del consulente tecnico non
è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate in modo motivato e convincente, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, Il Giudice che ritiene di uniformarsi al parere del consulente nominato, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (cfr. Cass. n. 12630/1995; Cass. n. 7716/2000; Cass. n. 3492/2002; Cass. n. 10668/2008).
Il consulente nominato ha, in particolare, riscontrato i lavori eseguiti dalla Parte_1 per la somma complessiva pari ad € 641.830,61, al netto del ribasso contrattuale convenuto tra
[...] le parti in data 7.10.2019 (di cui € 290.406,00 per opere edili;
€ 33.510,10 per l'impianto elettrico e fotovoltaico;
€ 6.554,00 per gli impianti meccanici ed € 59.071,11 per le opere extra, cfr. CTU, p.
20).
Sul punto, la società attrice ha eccepito che la riduzione di cui all'accordo del 7.10.2019 riguarderebbe esclusivamente le lavorazioni edili di € 100.000,00, contestando, così le conclusioni cui è giunto il consulente del Tribunale che, secondo l'attrice avrebbe erroneamente applicato la riduzione predetta ad ogni lavorazione.
La contestazione formulata dalla non è convince il Tribunale. Parte_1
Dall'analisi del documento avente ad oggetto “modifica capitolato di appalto lavori di completamento ns. edificio industriale ubicato in Pontedera (PI)” è possibile dedurre che, contrariamente a quanto affermato dalla società attrice, la riduzione ha riguardato, per espressa volontà delle parti, i costi per le opere edili, impianto elettrico e fotovoltaico e altri impianti anche meccanici, sicché alcuna contestazione può essere rivolta nei confronti della riduzione operata dal consulente.
Ciò posto, il professionista, con la consulenza depositata, ha ancora rilevato che il manufatto risulta privo di Certificato di Agibilità e quindi urbanisticamente ancora non definito, per il rilascio del quale è necessario, tra le altre cose, depositare i progetti inerenti agli impianti, alle opere strutturali
(muretto di recinzione, muri di contenimento in c.a., ecc.) nonché provvedere alla sanatoria delle difformità edilizie rilevate in precedenza nonché che durante i sopralluoghi effettuati, sono emerse delle opere non realizzate a regola d'arte (cfr. CTU, p. 21) e, in particolare, sono emersi difetti nella posa del pavimento industriale ad opera della Parte_1
Dunque, in ragione della difformità riscontrata e in considerazione della necessità del ripristino di detta pavimentazione da parte dell' correttamente il CTU ha provveduto Controparte_1 alla decurtazione del 30% dal prezzo calcolato per le opere, rideterminandolo in € 59.888,00, sempre
a condizione che la fornisca la certificazione del calcestruzzo impiegato, che Parte_1
da capitolato deve essere Rck250 (Cfr. CTU, p. 27). Il CTU ha, ancora, dato atto che le opere affette da vizi e/o difetti, nonché quelle prive della necessaria certificazione, anche ai fini del rilascio del Certificato di Agibilità, ammontano a complessivi €
150.287,43, oltre iva (pavimentazione industriale € 59.888,00 – muretto di recinzione € 22.007,33 – porte tagliafuoco € 1.908,00 – impianto elettrico € 39.680,10 – impianto meccanico € 26.804,00), quantificando in € 20.000,00 l'importo necessario per l'eliminazione di tali difformità.
In ragione, dunque, delle somme corrisposte dalla committente in favore dell'appaltatrice per complessivi € 608.688,52, oltre iva, e delle opere realmente eseguite e quantificate dal CTU in €
389.541,21, risulta che la ha versato il maggiore importo di € 608.688,52 Controparte_1
- € 389.541,21 = € 219.147,31 €, oltre iva.
Considerato che
vi sono opere affette da vizi/difetti nonché prive della necessaria certificazione, quantificate in conclusione della risposta al quesito n.3 in €
150.287,43 oltre iva, che la dovrà provvedere a ripristinare a propria cura Controparte_1
e spese, il medesimo importo va sottratto a quello delle opere eseguite, che di conseguenza si riduce da € 389.541,21 ad € 389.541,21 - 150.287,43 = € 239.253,78. Di conseguenza aumenta di analogo importo l'ammontare delle maggiori somme corrisposte dalla alla Controparte_1 [...]
che passano da € 219.147,31 ad € 369.434,74 oltre iva (Cfr. CTU, p. 29). Parte_1
Ancora, il consulente nominato ha rilevato una serie di lavorazioni non effettuate da parte dell'appaltatrice e indicate come “errata contabilizzazione” nonché una serie di lavorazioni interrate non individuabili sui luoghi e quindi non contabilizzabili, per la somma complessiva di € 586.073,25, pari alla differenza tra i lavori richiesti dall'attore per € 1.227.903,86 e i lavori accertati ed accettati dalle parti per € 641.830,61 (cfr. CTU, p. 34).
Alla luce, in definitiva, delle considerazioni svolte dal consulente nominato che sconfessano in radice quanto richiesto dalla società attrice, la domanda proposta dalla non può Parte_1
che essere rigettata.
3.Sulla domanda riconvenzionale.
In via riconvenzionale, la ha chiesto dichiararsi la risoluzione del Controparte_1
contratto per grave inadempimento, ex art. 1668 co 2 c.c.
La domanda non può essere accolta.
Ai sensi dell'art. 1668 co 2 c.c., la risoluzione del contratto di appalto può essere dichiarata soltanto se i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione. Ne deriva necessariamente che la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di appalto è ammessa nella sola ipotesi in cui l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria in quanto affetta da vizi che incidono in misura notevole sulla struttura e funzionalità della medesima sì da impedire che essa fornisca la sua normale utilità (cfr. Trib. Bari n.
2713 del 2015). Ebbene nel caso in esame i vizi e/o difetti nella realizzazione dell'opera emersi durante il procedimento di ATP, non sono tali da determinare una inidoneità integrale (“del tutto” secondo le parole del Legislatore) dell'opera alla sua destinazione, non incidendo in modo notevole sulla funzionalità delle opere realizzate e in misura tale da escludere il vantaggio per il committente.
Sempre in via riconvenzionale, la società convenuta ha chiesto condannarsi l'attrice Parte_1 al risarcimento dei danni e alla ripetizione dell'indebito, quantificati in ad € 900.000,00.
[...]
La domanda è stata oggetto di precisazione con la memoria depositata nel termine di cui all'art. 190 co 1 c.p.c. e, dunque, la società convenuta in riconvenzionale ha chiesto, in subordine, la condanna della società attrice al pagamento della somma pari ad € 418.773,31, oltre accessori, di cui €
199.626,00 per difetto dei lavori compiuti ed € 199.626,00 in ripetizione.
La domanda di risarcimento del danno è parzialmente fondata nei limiti e per le causali di cui in motivazione.
Dalla consulenza tecnica depositata nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo in corso di causa promosso dalla società attrice, è emerso, come anticipato, che il manufatto non sarebbe stato completamente eseguito a regola d'arte, presentando dei vizi e/o difetti di esecuzione dell'opera, nonché che sarebbe stata versata dalla società una somma maggiore rispetto alla quantità delle opere eseguite dalla Parte_1
Questo Giudice ritiene di poter far proprie le conclusioni cui è giunto l'ausiliare del Tribunale e, di conseguenza, tenuto conto dell'importo delle opere eseguite dall'appaltatrice, quantificato dal consulente in € 389.541,21 – importo da cui va detratto quello dei vizi relativi all'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto, quantificato in € 150.287,43, tenuto conto ancora della maggior somma versata dalla committente, la società attrice deve essere condannata al pagamento in favore della convenuta in riconvenzionale della somma complessiva pari ad € 369.434,74, oltre rivalutazione monetaria e interessi con decorrenza dall'8.04.2021, (quale momento della messa in mora con l'invio delle contestazioni a mezzo pec) da calcolarsi sulla somma devalutata, in base agli indici ISTAT, all'8.04.2021 - e, quindi, anno per anno, ed a partire dall'8.04.2021 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità gli ulteriori interessi al tasso legale ai sensi dell'art. 1284
c.c.
4.Sulle spese di lite.
Le spese di lite, in considerazione del parziale accoglimento della domanda proposta in via riconvenzionale e del tenore complessivo del giudizio vanno compensate per ½ e per la restante metà sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 147/2022.
Le spese della compiuta CTU, liquidate in complessivi € 8.322,17 per onorario ed € 629,91 per spese con decreto del 4.11.2022 depositato nel fascicolo 5427-1/2021 sono definitivamente poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del G.U. dr.ssa Marta Sodano, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 5427/2021 avente ad oggetto APPALTO, pendente tra in persona del legale rappresentante p.t., –Attrice– e Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t.- Convenuta e attrice in Controparte_1
riconvenzionale- ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Rigetta la domanda principale per le causali di cui in motivazione;
Accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale e,
Per l'effetto,
Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento a titolo Parte_1
di risarcimento del danno in favore della in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., della somma pari ad € 369.434,74
(trecentosessantanovemilaquattrocentotrentaquattro/74) oltre rivalutazione monetaria e interessi con decorrenza dall'8.04.2021, (quale momento della messa in mora con l'invio delle contestazioni a mezzo pec) da calcolarsi sulla somma devalutata, in base agli indici ISTAT, all'8.04.2021 - e, quindi, anno per anno, ed a partire dall'8.04.2021 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo;
Condanna in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore di Parte_1
degli interessi al tasso legale dal deposito della sentenza e fino al Controparte_1
soddisfo;
Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in Parte_1
favore della in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, Controparte_1 che si liquidano nella misura già compensata di ½ ex D.M. n. 147/2022 in € 14.595,00 per compenso professionale (di cui € 2.303,00 per la fase di studio, € 1.519,00 per la fase introduttiva, € 6.767,00 per la fase istruttoria, € 4.006,00 per la fase decisoria), oltre il 15% rimborso spese generali, IVA e
C.P.A. se dovute come per legge;
Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in Parte_1 favore della in persona del legale rappresentante p.t., delle spese per il Controparte_1 giudizio di ATP che si liquidano in € 1.479,00 per compenso professionale, oltre il 15% rimborso spese generali, IVA e C.P.A. se dovute come per legge;
Pone definitivamente a carico dell'attrice in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., le spese della CTU già liquidate in complessivi € 8.322,17 per compenso professionale ed €
629,91, come liquidati al CTU con decreto del 4.11.2022 depositato nel fascicolo 5427-1/2021.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 6.06.2025
Il Giudice
Marta Sodano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, in persona del G.U. Dr.ssa Marta Sodano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 5427/2021 avente ad oggetto APPALTO, pendente
TRA
(P.IVA in persona del legale rappresentante p.t., con Parte_1 P.IVA_1
sede legale in Recale (CE), via Marconi, n. 51, elettivamente domiciliata in Pisa, Piazza Donati, n.
15, presso lo studio dell'Avv. Daniele Rocchi che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
Attrice
E
(P.IVA in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1 P.IVA_2 sede in Pontedera (PI), via Maremmana, loc. Gello, elettivamente domiciliata all'indirizzo pec rappresentata e difensa dall'Avv. Giuseppina Di Risio giusta procura Email_1
in calce alla comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale,
Convenuta e attrice in riconvenzionale
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, nonché alle comparse depositate nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 24.06.2021, la Parte_1
premettendo di aver stipulato un contratto di appalto con la conveniva Controparte_1
in giudizio dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la società committente chiedendone la condanna al pagamento di € 619.215,34 per le opere da capitolato ed extra capitolato effettuate a suo favore, il tutto con vittoria di spese di lite.
Nella prospettazione dei fatti articolata, la società attrice deduceva: (i) di aver stipulato un contratto di appalto con la avente ad oggetto la realizzazione di opere di completamento Controparte_1
del compendio industriale sito nel comune di Pontedera (PI), Loc. Gello, via Maremmana, s.n.c., e, in particolare, tre distinte tipologie di lavorazioni da effettuare con i rispettivi capitolati di spesa, ovvero opere edili per un importo complessivo di € 686.728,00, impianto elettrico e fotovoltaico per
€ 195.456,00, oltre iva e altri impianti, anche meccanici, per € 67.814,00; (ii) che all'ordine è stato previsto il versamento di un acconto per € 60.000,00 saldato solo in data 30.08.2018; (iii) che in data
7.10.2019 le parti hanno convenuto di ridurre l'importo del contratto di appalto relativamente alle lavorazioni edili di € 100.000,00 e, in conseguenza di tale decurtazione, l'importo totale dell'appalto passava da € 949.998,00, oltre iva, ad € 849.998,00, oltre iva;
(iv) che la società appaltatrice fin da subito manifestava plurime difficoltà nell'adempimento delle prestazioni negoziali e che, a far data
27.07.2020, la non provvedeva ad adempiere le proprie obbligazioni;
(v) di Controparte_1 avere in più occasioni sollecitato verbalmente l'adempimento e di avere poi sospeso i lavori, ulteriormente sollecitando il pagamento con lettera dell'8.04.2021 in riscontro alla quale la società convenuta sosteneva di aver effettuato, in data 9.03.2021, il pagamento di € 20.000,00 nonché lamentato presunti danni derivanti dalle opere realizzate;
(vi) che, con comunicazione del 14.04.2021, la società attrice smentiva il pagamento suddetto, evidenziando che lo stesso era stato eseguito da altro soggetto per lavorazioni svolte a favore di quest'ultimo, precisando che le riparazioni richieste non erano di propria competenza oltre a respingere le contestazioni in merito alla qualità delle lavorazioni;
(v) in riscontro alla stessa, con missiva datata 19.04.2021, l'attrice, contestando ancora una volta l'inadempimento e, di conseguenza, l'impossibilità di proseguire nelle lavorazioni, evidenziava come, a seguito del computo metrico, sarebbe emerso un credito a proprio favore pari ad
€ 557.903,00 per lavori eseguiti e non riscossi, offrendo la propria disponibilità a giungere ad una definizione bonaria della vicenda;
(vi) in riscontro alla detta missiva, la convenuta, con comunicazione del 26.04.2021, ribadiva le proprie contestazioni in ordine alle lavorazioni, diffidando la società appaltatrice a riprendere i lavori sospesi entro giorni 15, pena la risoluzione del contratto per inadempimento;
(vii) che i tentativi di risolvere bonariamente la controversia non andavano a buon fine;
(viii) che comunque l'opera era accettata dalla convenuta Controparte_1
stante il trasferimento della propria sede legale nello stesso compendio avvenuta in data 30.12.2020 come attestato dalla visura camerale.
Sulla scorta di tali fatti, la società attrice concludeva chiedendo la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di € 619.215,34, oltre iva, o la somma maggiore o minore che risulterà all'esito del processo, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione contenente domanda riconvenzionale depositata nel fascicolo telematico il 15.10.2021, si costituiva in giudizio la convenuta, Controparte_1 deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto dell'avversa domanda.
In particolare, la convenuta eccepiva: (i) che l'opificio dedotto in giudizio era stato oggetto di opere edili prima dell'appalto sottoscritto con la e che quest'ultima, pur avendo Parte_1 ricevuto la somma di € 742.600,00 aveva sospeso i lavori in ragione del preteso inadempimento dell'appaltante; (ii) che i lavori erano iniziati in assenza della sottoscrizione della polizza assicurativa, in violazione dell'art. 8 del contratto di appalto e che, in ogni caso, gli stessi presentavano vizi e difformità rispetto a quanto pattuito tra le parti;
(iii) che il costo per le riparazioni e il completamento del manufatto superava il prezzo già versato alla società attrice, stante l'esecuzione in assenza del progetto termico e della progettazione impiantistica ed elettrica;
(iv) che la società attrice non aveva mai fornito alla le campionature, le certificazioni, le schede tecniche e Controparte_1
prestazionali del materiale posato e che comunque i prodotti utilizzati non erano stati accompagnati dalla marcatura CE ai fini dell'attestazione della loro conformità alle prescrizioni vigenti, così impedendo il rilascio del certificato di agibilità e che, dunque, va escluso il diritto al corrispettivo delle prestazioni rese in violazione della Direttiva 89/106/CEE, recepita con D.P.R. n. 246/1993, sostituito dal D.Lgs. n. 106/17; (v) che il valore delle opere edilizie era assoggettato, a seguito della modifica del contratto iniziale, ad un ribasso del 43,85%, prevedendo così un corrispettivo complessivo di € 586.728,00, per effetto anche della detrazione di ulteriori € 100.000,00 sul prezzo originario (pari ad € 686.728,00).
Sulla scorta delle esposte argomentazioni, la convenuta deduceva Controparte_1
l'infondatezza dell'avversa pretesa creditoria, chiedendone il rigetto e, in considerazione dei vizi riscontrati e la necessità di demolire e ricostruire le opere realizzate, proponeva domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, anche ai sensi dell'art. 1668 co 2 c.c. e per l'effetto chiedeva la condanna della attrice al risarcimento dei danni e alla ripetizione dell'indebito di € 900.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o quella somma maggiore o minore dimostrata in corso di causa. In via subordinata, la convenuta chiedeva disporsi la riduzione del prezzo eventualmente ancora dovuto, con l'applicazione del ribasso del
43,85% sui valori base contrattuali per le opere edilizie. Il tutto con vittoria di spese di lite.
All'udienza dell'11.11.2021, il Tribunale, in considerazione del proposto ATP in corso di causa da parte della società attrice e della necessità di nominare il consulente, rinviava la causa, con salvezza dei diritti di prima udienza, al 26.04.2022 e, in ragione della istanza di proroga formulata dal professionista incaricato, ulteriormente rinviava la causa al 12.07.2022. Depositata la consulenza tecnica nel procedimento di ATP in corso di causa, concessi i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c., rigettata la prova orale articolata da entrambe le parti, chiamato il professionista a chiarimenti, la causa veniva rinviata al 3.12.2024 e trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.Questioni preliminari. In via preliminare, si dà atto che la sentenza è redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione.
2.Sul merito.
La domanda principale proposta dalla è infondata e deve essere rigettata Parte_1
per quanto di ragione.
La società attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento Controparte_1 della somma pari ad € 619.215,34, oltre iva, interessi e rivalutazione monetaria per le opere da capitolato ed extracapitolato effettuate a favore della committente.
La società attrice ha, in particolare, contestato l'inadempimento della convenuta nonostante l'avvenuta esecuzione dei lavori, ritenendo dimostrato l'importo dovuto non solo sulla base della documentazione prodotta a supporto della propria pretesa con l'atto di citazione ma altresì sulla scorta della circostanza per cui la avrebbe tacitamente accettato il manufatto Controparte_1
per aver ivi trasferito la propria sede legale.
Secondo la ricostruzione offerta dalla società attrice, infatti, le contestazioni trasmesse a mezzo pec da parte della società sarebbero del tutto inconsistenti e, comunque, Controparte_1 sarebbero intervenute a distanza di tempo rispetto all'insediamento della convenuta.
La prospettazione della non è condivisibile. Controparte_2
Preliminarmente, deve rilevarsi che secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe
l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass., SS.UU. n. 13533 del 30.10.2001). Al contratto di appalto, in particolare, deve ritenersi estensibile la disciplina generale dell'inadempimento del contratto che comporta che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (Cass. n. 3472 del 13.02.2008). Con l'effetto che la sua domanda non può essere accolta nel caso in cui l'altra parte contesti il suo adempimento (Cass., ord. n. 25410 del 23.09.2024).
Più in generale, il principio che governa il contratto a prestazioni corrispettive prevede che la parte che chiede in giudizio l'esecuzione della prestazione a lui dovuta, non deve essere a sua volta inadempiente, ovvero deve dimostrare di avere eseguito la propria obbligazione se essa, come avviene per l'appaltatore, precede l'adempimento di pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta. Dunque, qualora si controverta, come nel caso di specie, delle opere effettivamente eseguite dall'appaltatore, incombe sull'attore fornirne la prova dell'entità e della consistenza, non potendo nemmeno supplirvi il giudice in base al potere conferitogli dall'art. 1657 c.c. poiché detto potere presuppone che non vi sia contrasto tra le parti in ordine a tutte le opere eseguite dall'appaltatore, mentre, se è controverso anche tale aspetto del rapporto, come nella fattispecie in esame, l'attore non può sottrarsi al preciso onere probatorio che lo riguarda (in tema, cfr. Cass. n. 17959/2016, Cass. n.
1511/1989). In definitiva, deve affermarsi che è onere dell'appaltatore provare, da un lato, l'effettivo conferimento dell'incarico e, dall'altro, l'effettiva realizzazione dell'opera e la congruità del corrispettivo richiesto rispetto alla pattuizione e all'entità del lavoro svolto.
Essendo onere dell'appaltatore che agisce in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo provare l'esistenza del contratto e del suo specifico contenuto, ne deriva che spetta all'impresa attrice fornire la prova della congruità della somma richiesta rispetto alle opere eseguite e, per fare ciò, la società deve dimostrare la natura, l'entità e la consistenza delle opere cui il corrispettivo richiesto si riferisce.
Tanto premesso, nel caso di specie, risulta certamente dimostrato il vincolo contrattuale tra le parti, rappresentato dal contratto di appalto sottoscritto in data 5.08.2018, circostanza, peraltro, incontestata dalle parti del giudizio. Altresì pacifica è la modifica dello stesso contratto intervenuta in data
7.10.2019 con cui è stata prevista una riduzione del costo del contratto per € 100.000,00.
Per quanto riguarda la consistenza dei lavori, con la CTU espletata in corso di causa nel procedimento per ATP, introdotto dalla società attrice, è stata richiesta al professionista la verifica dei lavori eseguiti dall'appaltatrice presso l'opificio industriale sito in Pontedera (PI) di proprietà della CP_1
l'esecuzione delle stesse ad opera d'arte, nel rispetto della legislazione urbanistica, la
[...] quantificazione dell'importo delle opere eseguite dalla e quello eventualmente Parte_1
dovuto dalla committente sulla scorta dei lavori eseguiti, nonché la verifica dei vizi denunciati da parte di quest'ultima e l'importo necessario all'eventuale eliminazione degli stessi.
Ritiene il Tribunale di poter recepire le conclusioni rassegnate dal consulente nominato, Geometra
nell'elaborato tecnico depositato nel procedimento di ATP in data 4.07.2022, cui Persona_1
interamente si rinvia, rilevandone la piena condivisibilità, in quanto immune da vizi logici, e che si provvede ad esplicitare.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 14638 del 2004), il Giudice di merito che riconosce convincenti, oltre che immuni da difetti e lacune, le conclusioni del consulente tecnico non
è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate in modo motivato e convincente, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, Il Giudice che ritiene di uniformarsi al parere del consulente nominato, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (cfr. Cass. n. 12630/1995; Cass. n. 7716/2000; Cass. n. 3492/2002; Cass. n. 10668/2008).
Il consulente nominato ha, in particolare, riscontrato i lavori eseguiti dalla Parte_1 per la somma complessiva pari ad € 641.830,61, al netto del ribasso contrattuale convenuto tra
[...] le parti in data 7.10.2019 (di cui € 290.406,00 per opere edili;
€ 33.510,10 per l'impianto elettrico e fotovoltaico;
€ 6.554,00 per gli impianti meccanici ed € 59.071,11 per le opere extra, cfr. CTU, p.
20).
Sul punto, la società attrice ha eccepito che la riduzione di cui all'accordo del 7.10.2019 riguarderebbe esclusivamente le lavorazioni edili di € 100.000,00, contestando, così le conclusioni cui è giunto il consulente del Tribunale che, secondo l'attrice avrebbe erroneamente applicato la riduzione predetta ad ogni lavorazione.
La contestazione formulata dalla non è convince il Tribunale. Parte_1
Dall'analisi del documento avente ad oggetto “modifica capitolato di appalto lavori di completamento ns. edificio industriale ubicato in Pontedera (PI)” è possibile dedurre che, contrariamente a quanto affermato dalla società attrice, la riduzione ha riguardato, per espressa volontà delle parti, i costi per le opere edili, impianto elettrico e fotovoltaico e altri impianti anche meccanici, sicché alcuna contestazione può essere rivolta nei confronti della riduzione operata dal consulente.
Ciò posto, il professionista, con la consulenza depositata, ha ancora rilevato che il manufatto risulta privo di Certificato di Agibilità e quindi urbanisticamente ancora non definito, per il rilascio del quale è necessario, tra le altre cose, depositare i progetti inerenti agli impianti, alle opere strutturali
(muretto di recinzione, muri di contenimento in c.a., ecc.) nonché provvedere alla sanatoria delle difformità edilizie rilevate in precedenza nonché che durante i sopralluoghi effettuati, sono emerse delle opere non realizzate a regola d'arte (cfr. CTU, p. 21) e, in particolare, sono emersi difetti nella posa del pavimento industriale ad opera della Parte_1
Dunque, in ragione della difformità riscontrata e in considerazione della necessità del ripristino di detta pavimentazione da parte dell' correttamente il CTU ha provveduto Controparte_1 alla decurtazione del 30% dal prezzo calcolato per le opere, rideterminandolo in € 59.888,00, sempre
a condizione che la fornisca la certificazione del calcestruzzo impiegato, che Parte_1
da capitolato deve essere Rck250 (Cfr. CTU, p. 27). Il CTU ha, ancora, dato atto che le opere affette da vizi e/o difetti, nonché quelle prive della necessaria certificazione, anche ai fini del rilascio del Certificato di Agibilità, ammontano a complessivi €
150.287,43, oltre iva (pavimentazione industriale € 59.888,00 – muretto di recinzione € 22.007,33 – porte tagliafuoco € 1.908,00 – impianto elettrico € 39.680,10 – impianto meccanico € 26.804,00), quantificando in € 20.000,00 l'importo necessario per l'eliminazione di tali difformità.
In ragione, dunque, delle somme corrisposte dalla committente in favore dell'appaltatrice per complessivi € 608.688,52, oltre iva, e delle opere realmente eseguite e quantificate dal CTU in €
389.541,21, risulta che la ha versato il maggiore importo di € 608.688,52 Controparte_1
- € 389.541,21 = € 219.147,31 €, oltre iva.
Considerato che
vi sono opere affette da vizi/difetti nonché prive della necessaria certificazione, quantificate in conclusione della risposta al quesito n.3 in €
150.287,43 oltre iva, che la dovrà provvedere a ripristinare a propria cura Controparte_1
e spese, il medesimo importo va sottratto a quello delle opere eseguite, che di conseguenza si riduce da € 389.541,21 ad € 389.541,21 - 150.287,43 = € 239.253,78. Di conseguenza aumenta di analogo importo l'ammontare delle maggiori somme corrisposte dalla alla Controparte_1 [...]
che passano da € 219.147,31 ad € 369.434,74 oltre iva (Cfr. CTU, p. 29). Parte_1
Ancora, il consulente nominato ha rilevato una serie di lavorazioni non effettuate da parte dell'appaltatrice e indicate come “errata contabilizzazione” nonché una serie di lavorazioni interrate non individuabili sui luoghi e quindi non contabilizzabili, per la somma complessiva di € 586.073,25, pari alla differenza tra i lavori richiesti dall'attore per € 1.227.903,86 e i lavori accertati ed accettati dalle parti per € 641.830,61 (cfr. CTU, p. 34).
Alla luce, in definitiva, delle considerazioni svolte dal consulente nominato che sconfessano in radice quanto richiesto dalla società attrice, la domanda proposta dalla non può Parte_1
che essere rigettata.
3.Sulla domanda riconvenzionale.
In via riconvenzionale, la ha chiesto dichiararsi la risoluzione del Controparte_1
contratto per grave inadempimento, ex art. 1668 co 2 c.c.
La domanda non può essere accolta.
Ai sensi dell'art. 1668 co 2 c.c., la risoluzione del contratto di appalto può essere dichiarata soltanto se i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione. Ne deriva necessariamente che la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di appalto è ammessa nella sola ipotesi in cui l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria in quanto affetta da vizi che incidono in misura notevole sulla struttura e funzionalità della medesima sì da impedire che essa fornisca la sua normale utilità (cfr. Trib. Bari n.
2713 del 2015). Ebbene nel caso in esame i vizi e/o difetti nella realizzazione dell'opera emersi durante il procedimento di ATP, non sono tali da determinare una inidoneità integrale (“del tutto” secondo le parole del Legislatore) dell'opera alla sua destinazione, non incidendo in modo notevole sulla funzionalità delle opere realizzate e in misura tale da escludere il vantaggio per il committente.
Sempre in via riconvenzionale, la società convenuta ha chiesto condannarsi l'attrice Parte_1 al risarcimento dei danni e alla ripetizione dell'indebito, quantificati in ad € 900.000,00.
[...]
La domanda è stata oggetto di precisazione con la memoria depositata nel termine di cui all'art. 190 co 1 c.p.c. e, dunque, la società convenuta in riconvenzionale ha chiesto, in subordine, la condanna della società attrice al pagamento della somma pari ad € 418.773,31, oltre accessori, di cui €
199.626,00 per difetto dei lavori compiuti ed € 199.626,00 in ripetizione.
La domanda di risarcimento del danno è parzialmente fondata nei limiti e per le causali di cui in motivazione.
Dalla consulenza tecnica depositata nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo in corso di causa promosso dalla società attrice, è emerso, come anticipato, che il manufatto non sarebbe stato completamente eseguito a regola d'arte, presentando dei vizi e/o difetti di esecuzione dell'opera, nonché che sarebbe stata versata dalla società una somma maggiore rispetto alla quantità delle opere eseguite dalla Parte_1
Questo Giudice ritiene di poter far proprie le conclusioni cui è giunto l'ausiliare del Tribunale e, di conseguenza, tenuto conto dell'importo delle opere eseguite dall'appaltatrice, quantificato dal consulente in € 389.541,21 – importo da cui va detratto quello dei vizi relativi all'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto, quantificato in € 150.287,43, tenuto conto ancora della maggior somma versata dalla committente, la società attrice deve essere condannata al pagamento in favore della convenuta in riconvenzionale della somma complessiva pari ad € 369.434,74, oltre rivalutazione monetaria e interessi con decorrenza dall'8.04.2021, (quale momento della messa in mora con l'invio delle contestazioni a mezzo pec) da calcolarsi sulla somma devalutata, in base agli indici ISTAT, all'8.04.2021 - e, quindi, anno per anno, ed a partire dall'8.04.2021 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità gli ulteriori interessi al tasso legale ai sensi dell'art. 1284
c.c.
4.Sulle spese di lite.
Le spese di lite, in considerazione del parziale accoglimento della domanda proposta in via riconvenzionale e del tenore complessivo del giudizio vanno compensate per ½ e per la restante metà sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 147/2022.
Le spese della compiuta CTU, liquidate in complessivi € 8.322,17 per onorario ed € 629,91 per spese con decreto del 4.11.2022 depositato nel fascicolo 5427-1/2021 sono definitivamente poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del G.U. dr.ssa Marta Sodano, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 5427/2021 avente ad oggetto APPALTO, pendente tra in persona del legale rappresentante p.t., –Attrice– e Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t.- Convenuta e attrice in Controparte_1
riconvenzionale- ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Rigetta la domanda principale per le causali di cui in motivazione;
Accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale e,
Per l'effetto,
Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento a titolo Parte_1
di risarcimento del danno in favore della in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., della somma pari ad € 369.434,74
(trecentosessantanovemilaquattrocentotrentaquattro/74) oltre rivalutazione monetaria e interessi con decorrenza dall'8.04.2021, (quale momento della messa in mora con l'invio delle contestazioni a mezzo pec) da calcolarsi sulla somma devalutata, in base agli indici ISTAT, all'8.04.2021 - e, quindi, anno per anno, ed a partire dall'8.04.2021 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo;
Condanna in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore di Parte_1
degli interessi al tasso legale dal deposito della sentenza e fino al Controparte_1
soddisfo;
Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in Parte_1
favore della in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, Controparte_1 che si liquidano nella misura già compensata di ½ ex D.M. n. 147/2022 in € 14.595,00 per compenso professionale (di cui € 2.303,00 per la fase di studio, € 1.519,00 per la fase introduttiva, € 6.767,00 per la fase istruttoria, € 4.006,00 per la fase decisoria), oltre il 15% rimborso spese generali, IVA e
C.P.A. se dovute come per legge;
Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in Parte_1 favore della in persona del legale rappresentante p.t., delle spese per il Controparte_1 giudizio di ATP che si liquidano in € 1.479,00 per compenso professionale, oltre il 15% rimborso spese generali, IVA e C.P.A. se dovute come per legge;
Pone definitivamente a carico dell'attrice in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., le spese della CTU già liquidate in complessivi € 8.322,17 per compenso professionale ed €
629,91, come liquidati al CTU con decreto del 4.11.2022 depositato nel fascicolo 5427-1/2021.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 6.06.2025
Il Giudice
Marta Sodano