Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 24/01/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 5012/2023 R.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE DI ER
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Perugia, dott. Luca Marzullo, in funzione di giudice monocratico, trattenuta la causa in decisione all'udienza del 20.1.2025, pronuncia, preceduta dalla precisazione delle conclusioni e dallo scambio degli scritti conclusivi, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5012/2023 promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Grafas del foro di Perugia (c.f.:
pec: ed C.F._1 Email_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Perugia Via Fiume
n. 17, giusta procura in atti;
Attore
contro in persona del legale rappresentante p.t., e per essa quale CP_1 procuratrice la CERVED socio unico, Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Coaccioli del foro di Perugia (c.f.:
[...]
, pec: ed elettivamente C.F._2 Email_2 domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Perugia, Piazza Alfani n. 4, giusta delega in atti;
Convenuta
Avente ad oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria
Conclusioni: come da note depositate ex art. 189, comma I, n. 1) c.p.c., qui da intendersi integralmente richiamate.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione del 12.12.2023, il sig. ha citato in Parte_1 giudizio la chiedendo l'accertamento della nullità, per Controparte_2 violazione degli artt. 33, co. 2, lett. t), e 36 del Codice del Consumo, delle clausole di deroga dell'art. 1957 c.c. di cui alle fideiussioni rilasciate dall'attore in seno a due contratti di mutuo fondiario, stipulati dalla società MT TE
AS di OS IA & Co. con rispettivamente in data Controparte_3
16.06.2009 (Rep. 21384 - Racc 12670) e 29.10.2010 (Rep. 24232 – Racc 14869), entrambi a rogito del Notaio Dott. e, di conseguenza, dichiarare Persona_1 estinta la garanzia fideiussoria prestata dall'attore stante il mancato rispetto da parte del creditore del termine di sei mesi per intraprendere le sue istanze nei confronti del debitore principale.
1.1. A sostegno della propria pretesa, l'attore ha rappresentato in punto di fatto:
- che con due contratti di mutuo fondiario, rispettivamente del 16.06.2009
(Rep. 21384 - Racc 12670) e 29.10.2010 (Rep. 24232 – Racc 14869), entrambi a rogito del Notaio Dott. Banca delle Marche Persona_1
S.p.A. aveva concesso alla società Controparte_4 ue finanziamenti, rispettivamente per l'importo di € 464.000,00 e €
[...]
200.000,00;
- che a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dai suddetti contratti di mutuo fondiario si era obbligato come fideiussore, tra gli altri, il sig. Parte_1
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- che Banca delle Marche S.p.A., nel frattempo fusasi per incorporazione in aveva risolto entrambi i contratti di finanziamento a far data CP_5 dal 31.3.2015;
- che l'istituto di credito mutuante si era attivato nei confronti dei fideiussori solo con atto di precetto notificato il 23.11.2017, cui hanno fatto seguito altri due atti di precetto del 29.12.2021, di cui uno nei confronti dell'attore per € 206.713,39 relativamente al debito residuo rispetto al contratto di mutuo del 29.10.2010;
- che la debitrice principale M.T.E. TE AS di OS IA è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Perugia n. 104/2016 del
25/26.10.2016.
1.2. In punto di diritto, il sig. ha dunque dedotto di aver Parte_1 prestato fideiussione sui contratti di mutuo in oggetto rivestendo, però, la qualità di consumatore, dal momento che risultava socio della società mutuataria con una piccola partecipazione e che non aveva mai partecipato alla gestione ed amministrazione della compagine, svolgendo tutt'altra attività professionale.
Sarebbe dunque evidente, prosegue l'attore, che lo stesso abbia agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale-professionale della parte mutuataria, ma solo in un'ottica di arricchimento della famiglia, essendo lui figlio del socio accomandante e della socia accomandataria della società finanziata.
1.3. Chiarita, quindi, la natura di consumatore del fideiussore, deduce ancora l'attore che la clausola derogatoria del termine di decadenza di cui all'art. 1957
c.c. costituirebbe clausola nulla in quanto vessatoria ai sensi degli artt. 33, co. 2, lett. t), e 36 del Codice del Consumo, gravando comunque sull'imprenditore la prova contraria che la stessa fosse stata oggetto di trattativa individuale ai sensi dell'art. 34, co. 5, d. lgs. 206/2005.
Sicché, dalla nullità di tale clausola deriverebbe la reviviscenza dell'ordinaria normativa codicistica, in particolare dell'art. 1957 c.c., nella specie maturata, considerato che, a fronte della scadenza delle obbligazioni il 31.3.2015, la Banca si sarebbe attivata nei confronti dei fideiussori solo con l'atto di precetto del
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novembre 2017, di talché l'istituto di credito sarebbe decaduto dalla facoltà di far valere la garanzia fideiussoria.
Da qui le conclusioni, come compendiate al principio del presente paragrafo.
2. Con comparsa di costituzione e risposta del 22.4.2024, si è costituita in giudizio la e per essa quale procuratrice la Controparte_2 [...]
a socio unico, la quale ha chiesto la reiezione di tutte le Controparte_6 domande proposte poiché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate.
2.1. In via preliminare, la convenuta ha eccepito l'improcedibilità della domanda avversaria per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria per le controversie in materia di contratti bancari di cui all'art. 5, comma 1bis, del d.lgs. n. 28/2020, atteso che la fideiussione sarebbe da intendersi un negozio tipicamente ancillare all'erogazione del credito.
2.2. Nel merito, la cessionaria del credito ha poi contestato che l'attore potesse essere qualificato come consumatore ai sensi del d.lgs. 206/2005, essendo socio accomandante della garantita dalla costituzione alla cessazione e partecipandone quindi agli utili.
2.3. In ogni caso, sarebbe infondata la ricostruzione dell'attore secondo cui la deroga negoziale all'art 1957 c.c. integrerebbe una clausola vessatoria (con presunzione iuris tantum) ai sensi dell'art. 33, lett. t) Cod. Cons., giacché la stessa non imporrebbe al consumatore decadenze o limitazioni nell'esercizio processuale dei suoi diritti.
E ancora, anche laddove una simile clausola fosse vessatoria, essa era stata comunque oggetto di trattativa individuale, con conseguente applicazione dell'art. 34, IV comma, d.lgs. 206/2005, considerato che l'atto pubblico è esso stesso dimostrazione di negoziato individuale, costituendo l'intervento del notaio una tutela sufficiente per il consumatore in ordine alla trattiva intercorsa con il professionista.
2.3.1. Da ultimo, prosegue la convenuta, anche laddove nel caso di specie trovasse applicazione l'art. 1957 c.c., non sarebbe comunque decorso il termine
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semestrale di decadenza, atteso che l'allora Banca delle Marche S.p.A. non avrebbe unilateralmente risolto i rapporti di mutuo nella data indicata dall'attore, che quindi sarebbero scaduti solo dal momento in cui la creditrice ha avuto conoscenza legale dell'intervenuto fallimento della debitrice principale, depositando istanza per ammissione al fallimento della debitrice principale in data 25.8.2017.
3. Compiute le verifiche preliminari e depositate nei termini di rito le memorie di cui all'art. 171ter c.p.c., alla prima udienza del 17.6.2024 il Giudice non ha esperito il tentativo di conciliazione oggi previsto dall'art. 183 c.p.c., non essendo comparso il legale rappresentante della convenuta o un soggetto munito di procura speciale. Ritenuta la superfluità delle richieste istruttorie, è stata dunque fissata l'udienza del 20 gennaio 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
3.1. Espletato il predetto incombente, il procedimento è stato trattenuto in decisione, cui segue il deposito della presente sentenza.
4. Prima di affrontare il merito della causa, occorre esaminare l'eccezione di improcedibilità della domanda in ragione del mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 28/2010, tempestivamente sollevata dalla convenuta alla prima difesa utile e ribadita anche in sede di precisazione delle conclusioni.
L'eccezione è infondata, ritenendo lo scrivente di aderire al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, volto a dare una lettura rigorosa e non estensiva della nozione di “contratti bancari e finanziari” contenuta nell'art. 5, comma 1bis, d.lgs. 28/2010 (art. 5, co. 1 nella formulazione post- d.lgs.
149/2022), considerato che la norma che prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per i contratti "bancari e finanziari" contiene un chiaro richiamo (oggi all'art. 5, comma 3) non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel Codice civile e nel testo unico bancario (d.lgs.
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n. 385 del 1993), e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal testo unico finanziario (d.lgs. n. 58 del 1998).
Sulla scorta di tale argomento, la S.C. ha escluso l'estensione dell'obbligo di mediazione al leasing immobiliare, in cui le forme di finanziamento sono specificamente funzionali all'acquisto o all'utilizzo dello specifico bene coinvolto
(Sez. III, 13.5.2021, n. 12883; Sez. III, 22.11.2019, n. 30520), alle controversie sul pagamento dell'assegno bancario a persona diversa dal beneficiario, in ragione dell'autonomia della convenzione di assegno dai contratti bancari cui normalmente accede (Sez. 6-1, 20.5.2020, n. 9204) e, da ultimo, alla fideiussione, contratto autonomo dal finanziamento a cui accede, non disciplinato né nel capo del Codice civile dedicato a ai contratti bancari né nel TUB (Cassazione civile sez. I, 21/10/2022, n.31209).
Con maggior impegno esplicativo, (v. Cass. sez. 1 ord. n. 31209/2022 già citata;
e di recente, Cass. civ. sez. I, 16/10/2024, n. 26821), si è ritenuto che in tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (D.Lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F.
(D.Lgs. n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico.
Come si osserva nella convincente motivazione che lo scrivente condivide, la
Corte ha adottato una lettura rigorosa e non estensiva della nozione di contratti bancari e finanziari escludendo, per esempio, le controversie derivanti da contratti di leasing immobiliare, sulla base dell'affermazione che la norma, che prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per i contratti bancari e finanziari, contiene un chiaro richiamo non altrimenti alterabile alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel
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testo unico bancario (D.Lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (D.Lgs. n. 58/1998), sicché non si può estendere l'obbligo di mediazione alla diversa ipotesi del leasing immobiliare anche se, nelle varie forme, a questo sono coessenziali finalità di finanziamento, poiché queste sono specificamente funzionali all'acquisto o all'utilizzo dello specifico bene coinvolto (Cass. n. 12883/2021; Cass. n. 30520/2019).
Analogamente si è ispirata ad una lettura restrittiva la pronuncia della Corte
(Cass. n. 9204/2020) secondo la quale la controversia avente oggetto il pagamento di un assegno bancario a persona diversa dall'effettivo beneficiario non è sottoposto alla mediazione obbligatoria, perché la convenzione di assegno non rientra nell'ambito di contratti bancari e conserva la propria autonomia anche ove inserita in un contratto bancario rientrando l'assegno nel novero dei servizi di pagamento, ai sensi dell'art. 2 lett. g.) del D.Lgs. n. 11 del 2010, che prescindono dalla natura bancaria del soggetto incaricato di prestare il relativo servizio.
Pertanto, in linea con tale giurisprudenza, deve valorizzarsi la natura autonoma del contratto di fideiussione, che ha la specifica funzione di garanzia, benché accessorio al contratto il cui adempimento garantisce, e ribadire che l'esclusione della fideiussione, contratto a causa tipica, dal novero dei contratti bancari regolati come tali dal codice civile o dal testo unico bancario, conduce ad escludere anche l'obbligatorietà della mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis del D.Lgs. 28 del 4 Marzo 2010.
5. Nel merito, seppur in via pregiudiziale rispetto alle restanti pretese, va verificato se l'odierno attore nel costituirsi fideiussore della Parte_1 società M.T.E. TE AS di OS IA, all'interno dei contratti di mutuo fondiario da quest'ultima sottoscritti, abbia o meno agito in qualità di consumatore, secondo la definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. a) del d.lgs. 206/2005.
5.1. Sul piano generale, non si dubita, infatti, che la deroga pattizia all'art.
1957 c.c. che accede ai finanziamenti de quo vada considerata
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presuntivamente vessatoria, ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. t) del d.lgs.
206/2005, riferita alle clausole che sanciscono “a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi i terzi”.
Nella clausola in questione, il fideiussore “rinuncia […] ai diritti previsti in suo favore dall'art. 1957 c.c.”, in particolare a quello di eccepire, nei confronti del creditore, l'inefficacia della fideiussione per essere trascorso il termine di sei mesi tra la scadenza del credito e la proposizione delle proprie istanze nei confronti del debitore.
Già da un punto di vista letterale, dunque, è chiaro che tale clausola impone al contraente debole “limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni”, impedendo al fideiussore di far valere la decadenza del creditore negligente per non essersi attivato e non aver con diligenza continuato le proprie istanze avverso il debitore principale.
La vessatorietà di una simile pattuizione si evince concretamente dal fatto che, con essa, viene prolungato senza limiti, eccetto l'eventuale prescrizione del credito, il tempo in cui la Banca può agire non solo verso l'obbligato principale ma anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella dell'obbligato principale, il quale rimane anch'esso obbligato verso la garantita Banca. Una siffatta clausola depone dunque per l'assoggettamento del fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all'art. 1469 bis c.c. (oggi, art. 33, d.lgs.
206/2005) (cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. III, 28/09/2023, n.27558).
5.2. Nemmeno può revocarsi in dubbio che, all'esito del processo, non sia stata fornita la prova, ai sensi dell'art. 34, comma 5 Cod. Cons., che le clausole contrattuali in esame siano state fatte oggetto di specifica trattativa con il consumatore.
Contrariamente a quanto pare opinare la convenuta, va escluso, invero, che il solo fatto che il testo contrattuale sia stato predisposto da un notaio o da altri
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professionisti (quali ad esempio un avvocato o un commercialista) faccia presumere che il consumatore abbia avuto la possibilità di incidere concretamente, anche provocandone la modifica o l'integrazione, sul contenuto del contratto da tali soggetti predisposto su incarico di una o di entrambe le parti
(Cassazione civile sez. III, 14/02/2024, n.4140).
Sul punto, non è conferente, del resto, l'orientamento secondo cui le clausole inserite in un contratto notarile, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non siano qualificabili come “predisposte” dal medesimo, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1341 c.c., e, quindi, ancorché vessatorie, non necessitino di specifica approvazione (Cass. 25.6.2021, n. 18275; in senso conforme: Cass. 16.7.2020, n. 15253; Cass. 20.6.2017, n. 15237; Cass. 21.9.2004,
n. 18917).
5.2.1. Infatti, la regola dettata dagli artt. 1341 e 1342 c.c. è volta tutelare la libertà di autodeterminazione negoziale della parte non predisponente, anche professionista, nei contratti conclusi mediante moduli e formulari o con richiamo a condizioni generali, imponendo, con il meccanismo della duplice sottoscrizione, che la sua attenzione venga attirata sul contenuto di quelle clausole che determinano tra le parti uno squilibrio dei diritti e obblighi (art. 1341, co. II c.c.). Ciò che importa, dunque, è che il contraente debole abbia effettiva conoscenza del contenuto delle clausole vessatorie;
tuttavia, se le accetta puramente e semplicemente, approvandole per iscritto senza contrattare, nulla quaestio.
Ben si comprende, quindi, che la trasposizione nell'atto pubblico e la successiva lettura da parte del notaio rogante del contratto predisposto unilateralmente possano svolgere una funzione analoga di tutela dell'informativa contrattuale del contraente non predisponente.
5.2.2. Diversa è, invece, la ratio sottesa alla tutela consumeristica ex artt. 33 e ss. del d.lgs. 206/2005, funzionalmente volta a proteggere il consumatore dalla unilaterale predisposizione ed imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, in particolare dalle clausole vessatorie, le quali possono entrare
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nel contratto del consumatore non solo se espressamente approvate, ma anche che “siano state oggetto di trattativa individuale”, presumendosi, in caso contrario, che libertà di autodeterminazione contrattuale del consumatore sia stata coartata.
Le norme che disciplinano il “secondo contratto”, infatti, sono volte ad arginare non tanto lo squilibrio economico del rapporto, quanto quello normativo, sul piano dei reciproci diritti ed obblighi, al punto che le clausole con l'oggetto o l'effetto indicato all'art. 33, co.2, lett. a)-v-ter) Cod. Cons. sono destinate ad essere inefficaci, salvo che sia raggiunta in giudizio la prova che il consumatore sia stato effettivamente in grado di determinare il contenuto del contratto su un piano di parità con il professionista (art. 34, co. 4 e 5); potendosi solo in tal caso espandere pienamente la libertà contrattuale delle parti, anche in senso deteriore per la parte istituzionalmente debole.
5.2.3. Si capisce dunque perché la mera lettura dell'atto pubblico da parte del notaio non può essere idonea a provare che vi sia stata una contrattazione effettiva, potendo benissimo accadere (come accade nella maggioranza dei casi) che il contenuto dell'atto pubblico sia una mera trasposizione delle condizioni generali predisposte unilateralmente dal professionista, senza che la libertà di contrattazione del consumatore abbia avuto l'opportunità di manifestarsi.
5.2.3. Sulla scorta di tali premesse, allora, si reputa che la dichiarazione con cui, in entrambi i contratti, il Notaio rogante dichiara di aver letto il testo negoziale “ai comparenti che dichiarano di approvarlo”, con dispensa “dalla lettura degli allegati dichiarando di avere esatta conoscenza del loro contenuto” esoneri il contraente non predisponente dall'obbligo della doppia sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e
1342 c.c. (non trattandosi di clausole, a rigore, “predisposte” dal notaro); nondimeno la lettura consente certo di ritenere assolto l'onere della prova, gravante sull'imprenditore, che quelle clausole siano state oggetto di trattativa individuale.
5.3. Se quindi, in ipotesi, nella vicenda in esame trovassero applicazione gli artt. 33, co. 2, lett. t) e 36 del Codice del Consumo, con conseguente nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. e quindi piena applicazione di quest'ultima
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norma, dovrebbe pronunciarsi anche la decadenza del creditore dall'esercizio delle proprie pretese nei confronti del fideiussore.
È infatti noto l'orientamento per cui nel contratto di finanziamento (cui sono riconducibili quelli di mutuo fondiario nel caso in esame) il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.
Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (Cass., sez. 3,
06/02/2004, n. 2301; Cass., sez. 3, 10/09/2010, n. 19291; Cass., sez. 3,
30/08/2011, n. 17798).
5.3.1. Si è, in particolare, spiegato che “la restituzione del capitale mutuato e
l'inerente dovere costituiscono l'effetto del contratto e, al contempo, causa di estinzione;
ma il dovere di restituzione è differito nel tempo, sicché il mutuo acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. D'altronde, un mutuo in cui l'obbligazione di restituzione non fosse differita nel tempo e fosse soggetta all'arbitrio del mutuante sarebbe economicamente inconcepibile, perché inutile per il mutuatario, il quale, essendo autorizzato a consumare la cosa mutuata (art. 1817 c.c.), non sempre (o quasi mai) sarebbe in grado di procurarsi immediatamente l'equivalente da restituire. Ed è proprio in ragione dell'unicità dell'obbligazione di restituzione che l'art. 1819 c.c. prevede, per il caso in cui sia stata convenuta la restituzione rateale ed il mutuatario non adempia l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, che il mutuante possa chiedere l'immediata restituzione dell'intero” (Cass., n. 2301/04, cit.).
L'obbligazione di restituzione del tantundem eiusdem generis, gravante in capo al mutuatario, può avvenire in una unica soluzione oppure ratealmente;
in tale secondo caso, dal pagamento rateale, che deve essere oggetto di apposita convenzione tra le parti, come si ricava dall'art. 1819 c.c., non può desumersi la presenza di prestazioni periodiche, dovute per un'unica causa continuativa, per cui le singole scadenze segnano il termine di adempimento delle singole obbligazioni autonome ed indipendenti le une dalle altre come avviene nel caso
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della retribuzione e di altri emolumenti derivanti dall'unica causa solutoria costituita dal rapporto di lavoro (Cass., sez. L, 01/02/1988, n. 862; Cass., sez. L,
11/01/1988, n. 108) - bensì dell'unico debito derivante dal mutuo, in cui la rateizzazione in più versamenti periodici di un determinato importo non può che far considerare, indipendentemente dalla durata del rapporto, queste prestazioni come l'adempimento parziale di un'unica obbligazione restitutoria.
5.3.2. Il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata.
Inoltre, l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. (Cass., sez. 3, 14/07/1994, n. 1110;
Cass., sez. 2, 30/08/2002, n. 12707; Cass., sez. 3, 08/08/2013, n. 18915).
Infatti, il criterio informatore di tale ultima disposizione normativa è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, quando esse siano periodiche, ossia debbano essere soddisfatte periodicamente ad anno, od in termini più brevi, e, pertanto, dalla previsione di tale norma esula l'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici. Di conseguenza, quando nei versamenti rateizzati sono inclusi gli interessi sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della prescrizione quinquennale, giacché identica è la causa debendi sia della prestazione principale che di quella degli interessi (Cass., sez. 1, 15/07/1965, n. 1546).
5.3.3. Corollario di ciò è che rispetto a tale obbligazione la giurisprudenza di legittimità è stata chiara nell'affermare che la decadenza dalla fideiussione, prevista dall'art. 1957 c.c. per il caso in cui il creditore, entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale, non abbia proposto le sue istanze contro
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il debitore (o il fideiussore, in caso di fideiussione solidale), può verificarsi, se il debito principale è ripartito in scadenze periodiche, in relazione a ciascuna scadenza, se ogni pagamento sia stato considerato come debito autonomo.
Pertanto, nel caso del contratto di mutuo, nel quale l'obbligazione è unica, e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui al citato art. 1957
c.c. decorre non già dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima di esse (Cass. 2301/2004).
5.4. Ciò vale, beninteso, laddove non sia intervenuto un atto implicante decadenza dal beneficio del termine, giacché in tal caso, ricorrendone i presupposti, è da tale momento che potrà considerarsi scaduta l'obbligazione.
5.4.1. Ebbene, nella specie, dalla lettura degli atti di precetto notificati ai fideiussori, si evince che la banca ha ritenuto la società mutuataria decaduta dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 o 1819 c.c. ed ha dunque chiesto, riguardo ad entrambi i finanziamenti, l'integrale restituzione della somma erogata
“per debito residuo al 31.3.2015”, oltre che per le rate pregresse non saldate.
Può dunque presumersi del tutto ragionevolmente che a quella data
(31.3.2015), dopo che numerose rate erano rimaste insolute o in considerazione della situazione di insolvenza in cui versava il debitore (che in effetti sarebbe stato dichiarato fallito circa un anno dopo), il creditore avesse comunicato alla
MT di TE AS la decadenza dal termine in suo favore o la risoluzione stragiudiziale dei contratti di mutuo, con conseguente obbligo per la mutuataria di restituire integralmente e immediatamente il finanziamento residuo, ancorché di tale missiva non ci sia traccia.
Ed infatti, tale missiva o comunicazione, della quale, come detto, è ragionevole presumere l'esistenza, non è stata mai prodotta in giudizio, essendosi limitato l'attore ad affermare che “l'istituto, a fronte della morosità,
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risolve[va] il rapporto con contestuale richiesta di rientro per l'intero importo residuo”, presumendolo dagli atti di precetto.
5.5. Peraltro, al netto della mancanza di un atto di risoluzione stragiudiziale o comunicazione della decadenza dal beneficio del termine alla debitrice, non è certamente revocabile in dubbio che il dies a quo ai fini dell'art. 1957 c.c. sarebbe comunque, al massimo, quello della sentenza che ha dichiarato il fallimento della
MT TE AS (25.10.2016), a partire dalla quale tutti i debiti pecuniari del fallito erano da considerarsi scaduti ai sensi dell'art. 55, comma II, L.F.
5.5.1. Per il vero, il termine di cui all'art. 1957 c.c. opera (recte: può operare) anche in seguito all'apertura di una procedura concorsuale a carico del debitore principale, secondo le specificità di ciascuna.
Sul punto, merita di essere rammentato il consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. III, 16/10/2017, n.24296, Cassazione civile sez.
I, 17/07/2009, n.16807), per cui grava sul creditore l'onere di proporre nei confronti del debitore principale, e nel termine fissato dall'art. 1957 cod. civ.,
l'istanza prevista dal comma 1 di tale disposizione, consistente in un atto esprimente iniziativa giudiziale tesa ad accertare la sua pretesa creditoria, rispettando la forma imposta dalla regola del concorso.
La decadenza di cui si discute, infatti, non è resa inoperante dall'apertura a carico del debitore principale della procedura concorsuale siccome essa non implica l'impossibilità giuridica di proporre istanze contro il debitore e di coltivarle diligentemente ma comporta soltanto che la diligenza del creditore sia valutata in relazione alle possibilità concesse dall'ordinamento in questi casi
(Cass. n. 24060/2006).
Il fallimento del debitore principale non rappresenta invero impedimento giuridico ostativo alla realizzazione della pretesa del creditore, che resta pertanto negligente, e quindi incorre in decadenza, se non fa uso dello strumento che l'ordinamento gli consente d'attivare, seppur limitato alla mera richiesta di riconoscimento del suo credito.
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Il corollario comporta l'onere dell'ente creditore di proporre domanda d'insinuazione allo stato passivo, cioè di partecipare al concorso, entro il termine posto dalla citata disposizione sostanziale, decorrente dalla data del fallimento.
L'istanza, che è termine adoperato dalla disposizione contenuta nell'art. 1957
c.c., come già rilevato, nel senso di mezzo di tutela processuale volto ad ottenere accertamento e soddisfazione della pretesa, dunque teso a promuovere azione giudiziaria secondo le formule prescritte dall'ordinamento processuale in relazione al tipo di tutela domandato (Cass. nn. 9364/91, 7502/2004), laddove il debitore principale venga sottoposto a procedura fallimentare è rappresentata dall'unica iniziativa resa possibile dalla regola del concorso, dunque dalla domanda d'insinuazione allo stato passivo (in termini Cass. n. 4377/1983).
In definitiva, se il debitore principale fallisce, il creditore garantito, per evitare la decadenza dalla fideiussione prevista dall'art. 1957, comma I, Cod. Civ., non potendo più assumere iniziative individuali, deve proporre istanza di insinuazione al passivo fallimentare nel termine semestrale previsto dallo stesso art. 1957 Cod. Civ., decorrente dalla data di apertura della procedura concorsuale. Viceversa, in ipotesi di fideiussione senza beneficio di escussione, ossia nell'ipotesi della c.d. fideiussione solidale di cui all'art. 1944, primo comma,
Cod. Civ., come nella specie (cfr. doc. 2 primo grado appellata), il creditore, esercitando la facoltà di scelta che è propria delle obbligazioni solidali, può promuovere le sue istanze indifferentemente nei confronti del debitore principale fallito (mediante domanda di ammissione al passivo del fallimento) ovvero nei confronti del garante (nelle forme ordinarie) (Cass. Civ. Sent. n. 24296/2017).
5.5.2. Per le considerazioni appena svolte, in particolare per il fatto che il credito nei confronti del fallito scade automaticamente all'apertura della procedura concorsuale ai sensi dell'art. 55 L.F., non è fondata la deduzione della convenuta, secondo cui i mutui non sarebbero scaduti alla data del fallimento ma
“solo dal momento in cui il predetto istituto di credito (e/o i suoi successori) ha avuto conoscenza legale dell'intervenuto fallimento della debitrice principale”. D'altra parte, la
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convenuta non ha mai affermato quale sarebbe stata, a suo avviso, la data in cui tale “conoscenza legale” sarebbe stata acquisita, anche se si deduce dal tenore degli atti che si sarebbe trattato del giorno dell'insinuazione al passivo, il quale però, come si dirà a breve, non costituisce il dies a quo del termine, ma il dies ad quem.
5.5.3. Pertanto, in tale prospettiva, sia considerando dies a quo il 31.3.2015, sia, in ogni caso, considerando il 25.10.2016, sarebbe comunque spirato il termine di sei mesi di cui all'art. 1957 c.c., visto che, dal punto di vista documentale, risulta che la creditrice ha esercitato per la prima volta le proprie istanze nei confronti del debitore principale (o dei fideiussori, il che sarebbe stato lo stesso) solo il 25.8.2017, mediante la domanda di insinuazione allo stato passivo del fallimento.
6. Ecco che, alla luce di tutto quanto esposto nel paragrafo che precede, ben si comprende allora che, il cuore della presente decisione, risieda essenzialmente nella possibilità di riconoscere in capo all'odierno attore la qualità di consumatore o meno e, cioè, stabilire se il sig. nel concedere le Parte_1 fideiussioni di cui ai contratti di mutuo fondiario in oggetto, abbia agito o meno in qualità di consumatore e se quindi siano a lui applicabili le disposizioni di cui all'art. 33, 34 e 36 del d.lgs. 206/2005: solo, in tal caso, infatti, dovrebbe essere dichiarata la decadenza del fideiussore dall'art. 1957 c.c.
6.1. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE ritiene pacificamente che le regole uniformi concernenti le clausole abusive devono applicarsi a «qualsiasi contratto» stipulato tra un professionista e un consumatore, quali definiti all'articolo 2, lettere b) e c), della direttiva 93/13, per cui di norma l'oggetto del contratto è irrilevante per definire l'ambito di applicazione di tale direttiva. È dunque con riferimento alla qualità dei contraenti, a seconda che essi agiscano o meno nell'ambito della loro attività professionale, che la direttiva
93/13 definisce i contratti ai quali essa si applica, con un criterio corrispondente all'idea sulla quale si basa il sistema di tutela istituito da tale direttiva, ossia che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative che il livello di informazione,
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situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista, senza poter incidere sul contenuto delle stesse.
Quanto alla questione se una persona fisica che si impegna a garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di un istituto bancario in base a un contratto di credito possa essere considerata un
«consumatore» ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, occorre rilevare che un siffatto contratto di garanzia o di fideiussione, sebbene possa essere descritto, in relazione al suo oggetto, come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che garantisce [v., nel contesto della direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali
(GU L 372, pag. 31), sentenza C-45/96, EU:C:1998:111, punto 18], Per_2 dal punto di vista delle parti contraenti esso si presenta come un contratto distinto quando è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale.
È dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito.
Spetta comunque al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come
«consumatore» o meno;
dunque accertare se abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se sia stato mosso da scopi di natura privata (Corte giustizia UE sez. VI, 19/11/2015, n.74, “ ”). Per_3
6.2. La giurisprudenza interna ha accolto l'impostazione “soggettiva” propugnata dalla Corte (v. Cass. n. 742 del 2020; Cass. n. 32225 del 2018), condividendo il presupposto che il fideiussore persona fisica non debba essere fatalmente considerato un professionista “di riflesso”, solo per aver garantito il
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credito di un imprenditore, risultando frustrate in caso contrario le stesse finalità della disciplina consumeristica (Cassazione civile, sez. un., 27/02/2023 , n. 5868).
Più in particolare, Si il tradizionale orientamento della S.C., secondo cui, in presenza di un negozio di fideiussione e in considerazione dell'accessorietà dell'obbligazione di garanzia rispetto a quella principale, dovrebbe aversi riguardo, per l'applicazione della speciale competenza territoriale dettata dal D.
Lgs. n.206/2005 (art. 33), all'obbligazione garantita, così senz'altro escludendosi l'applicazione del foro speciale qualora il debitore principale sia pacificamente un imprenditore (in tal senso, Cass. 13/06/2006, n. 13643; Cass. 29/11/2011,
n.25212; Cass. 05/12/2016, n.24846) - è stato superato dal nuovo indirizzo affermatosi a partire da Cass. 13/12/2018, n. 32225, consolidatosi nella successiva giurisprudenza delle Sezioni semplici (Cass. 16/01/2020, n. 742; Cass.
24/01/2020, n. 1666; Cass. 03/12/2020, n. 27618) e definitivamente suggellato dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 27/02/2023, n. 5868), il quale, tenuto conto della giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15,
, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , reputa che nel Per_3 Per_4 contratto di fideiussione i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, cosicché deve ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), abbia stipulato il negozio di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non abbia costituito atto espressivo di tale attività, né sia stata strettamente funzionale al suo svolgimento.
In altre parole, per escludere la qualità di consumatore del fideiubente non è sufficiente che egli svolga un'attività professionale ma occorre che la fideiussione sia stipulata per ragioni e finalità ad essa inerenti, ascrivendosi o alla categoria degli atti espressivi dell'attività (cioè, gli atti posti in essere nell'esercizio dell'attività professionale) oppure nella categoria degli atti strumentali in senso proprio (ovverosia, degli atti funzionali allo svolgimento dell'attività stessa).
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Sicché, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, già richiamata, deve essere considerato consumatore la persona fisica che stipuli un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione con un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, se tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società di talché spetta quindi al giudice nazionale stabilire se la persona fisica-garante delle obbligazioni assunte da una società commerciale abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base di collegamenti funzionali che la legano a tale società, come, per esempio, l'amministrazione della società o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale o se abbia agito per scopi di natura privata
(Corte giustizia UE, sez. VI, 19.11.2015, n. 7).
Nello stesso senso si è espressa la Corte giustizia UE, sez. X, 14.9.2016, n.
534, che ha avuto cura di puntualizzare che nel caso di contratto di garanzia o di fideiussione, la qualità in cui ha agito il garante deve essere valutata in capo a lui stesso, in quanto il contratto di garanzia o di fideiussione, se stipulato da persone diverse, è un contratto distinto da quello di credito.
Dunque, secondo l'orientamento di legittimità ormai consolidato, che si è adeguato alle indicazioni rivenienti dalla ricordata giurisprudenza Europea, i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione a un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore (Sez. 3, n. 32225 del 13.12.2018; Sez. 6 - 1, n.
1666 del 24.1.2020; Sez. 6 - 1, n. 742 del 16.1.2020; Sez. 6 - 3, n. 27618 del
3.12.2020).
La nozione di consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera b), della Direttiva
93/13, ha carattere oggettivo e deve pertanto essere valutata alla stregua di un
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criterio funzionale per verificare se il rapporto contrattuale rientri o meno nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione e spetta appunto al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva verificare, tenuto conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova se il contraente possa o meno essere qualificato come consumatore (Corte di Giustizia UE, Sez.
IV, 3.9.2015, C-110/14, p. 21, 22, 23).
L'identificazione di un contraente come persona fisica come consumatore o meno va, dunque, condotta, ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005, ex art. 3, comma
1, lett. a), con riferimento agli scopi avuti di mira dall'agente al momento della stipulazione del contratto.
6.3. Di recente, in un caso di fideiussione concessa dai membri della famiglia all'impresa da questi gestita, la Corte di Cassazione, in applicazione dei criteri della sentenza “Tarcau”, ha ritenuto che il familiare imprenditore che aveva conferito una sua società in quella garantita, pur privo della qualifica di amministratore o socio, avesse assunto la fideiussione come professionista, avendo comunque interesse all'attività della conferitaria, anche in ragione della relazione familiare. Allo stesso modo è stato qualificato professionista il familiare titolare di una bassa quota societaria (5%) che tuttavia era stato “coinvolto” nell'attività di impresa (cfr. Cassazione civile sez. III, 02/09/2024, n. 23533, in motivazione).
Con la pronuncia da ultimo citata, la S.C. ha stemperato parzialmente la portata del criterio soggettivo nella qualificazione del consumatore, enunciato dalla Corte di Giustizia, valorizzando l'interessamento all'attività sociale dei fideiussori in virtù del rapporto familiare anche a prescindere dall'entità della partecipazione al capitale sociale e dall'aver ricoperto incarichi gestori nella società (ovvero, i criteri enunciati dalla sentenza “Tarcau” per rinvenire un collegamento funzionale tra fideiussore e compagine garantita).
6.4. Tanto premesso, il giudice, in ossequio al principio di primazia che assiste il diritto comunitario, compresi gli orientamenti della corte di giustizia, è
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chiamato a fare governo dei criteri individuati dalla CGUE nel caso concreto posto alla sua attenzione, anche valorizzando la particolare relazione che intercorre tra garante e garantito.
6.4.1. Orbene, dagli atti di causa è emerso come fatto pacifico e incontestato che il sig. ha ricoperto la qualifica di socio accomandante Parte_1 della MT di TE AS dalla sua iscrizione nel registro delle imprese
(7.10.1998) al 23.11.2011, detenendo, al momento della sottoscrizione di entrambi i contratti di finanziamento con Banca delle Marche, una partecipazione nella società di persone pari al 30% (3.000.000 di lire su un capitale sociale di 10.000.000).
Si ritiene quindi, da un lato, che quella ivi descritta non possa che costituire una partecipazione non trascurabile al capitale sociale secondo i criteri della CGUE
“Tarcau”, integrante un collegamento funzionale dell'attore con la società finanziata, che conduce ad escludere che egli abbia assunto l'obbligo di garanzia esclusivamente per scopi di natura privata.
All'attore spettava, infatti, una quota degli utili pari alla propria partecipazione, di talché egli aveva un interesse anche imprenditoriale nel rafforzamento delle garanzie patrimoniali offerte da quest'ultima nell'accedere al mercato del credito. D'altra parte, anche se era privo di poteri amministrativi – che, d'altro canto, tenuto conto dell'assetto societario adottato, ove esercitati avrebbero comportato l'estensione di una responsabilità patrimoniale illimitata –
l'attore ha prestato garanzia patrimoniale nei confronti di un'impresa gestita da stretti congiunti, rispetto alla quale anche una partecipazione minima al capitale sociale avrebbe denotato un interesse “professionale” nell'attività.
6.5. Non sono decisive per sovvertire questo giudizio le deduzioni svolte dall'attore.
Infatti, l'orientamento della giurisprudenza eurounitaria valorizza, per escludere la qualifica di consumatore del garante, anche una partecipazione meramente “finanziaria” nella società, come è quella del socio accomandante.
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Del resto, non può essere valorizzata oltremodo la circostanza, peraltro pacifica, che l'attore non ha mai “assunto cariche gestionali ovvero svolto funzioni amministrative, né ha mai preso parte neppure minimamente all'operatività concreta della compagine”, dato che, riprendendo quanto appena sopra indicato, questi sono i caratteri tipici della funzione del socio accomandante, il quale accede al beneficio della responsabilità limitata proprio perché si astiene dall'amministrare o compiere qualunque atto in nome e per conto della persona giuridica;
tanto che, se compie atti di amministrazione o tratta o conclude affari in nome della società privo di apposita procura speciale, incorre nella grave sanzione civilistica di assumere responsabilità illimitata e solidale per tutte le obbligazioni sociali (art. 2320 c.c.).
6.5.1. Il fatto che il sig. poi, svolgesse una “autonoma e distinta Parte_1 attività, così come risulta da visura camerale in atti” non solo è irrilevante per i motivi già detti, non potendo comunque il socio accomandante amministrare la società, ma, in tesi, anche da un punto di vista cronologico, considerato che l'impresa individuale di quest'ultimo risulta aver iniziato la propria attività il 4.12.2010, ovvero quando entrambe le fideiussioni erano state già rilasciate. Ma anche a sostenere che al momento della concessione dei finanziamenti l'attore svolgesse già attività in proprio come imprenditore individuale, ciò fonderebbe ancora di più il convincimento che la garanzia alla società di cui era parte insieme alla madre fosse stata concessa nello svolgimento della “propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale” e non quale semplice consumatore, dato che la diversa attività individuale si occupava di un settore (cfr. codice ATECO impresa individuale “commercio al dettaglio di elettrodomestici”) del Parte_1 tutto contiguo a quello della MT TE AS (v. codice ATECO impresa mutuataria: “commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici”), per cui potrebbe essere dedotto che si trattasse di un imprenditore “del settore” con interessi in più attività (cfr. la già citata Cassazione civile sez. un.,
27/02/2023, n.5868, dove la natura di imprenditore del fideiussore-socio è stata
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dedotta anche dal fatto che egli fosse socio e amministratore unico di altre società attive nel medesimo settore merceologico).
6.5.2. Infine, non pare condivisibile la prospettazione per cui l'attore avrebbe assunto l'obbligazione di garanzia verso la MT TE AS “nell'ambito di dinamiche di natura familiare che si prestano a forme di solidarietà quale appunto quella in esame ed in un'ottica di arricchimento della famiglia”.
Infatti, il contratto di fideiussione, come quello di espromissione, si caratterizza per una connotazione causale “debole” (essendo ai limiti del tautologico la definizione della causa della fideiussione offerta dalla S.C., come
“garanzia dell'adempimento dell'obbligazione altrui”). La scarsa copertura causale del fenomeno dell'estensione della garanzia patrimoniale si giustifica perché la fideiussione o l'espromissione cumulativa producono l'effetto di rafforzare una pretesa creditoria aggiungendo a quello del debitore un secondo patrimonio a garanzia del credito ai sensi dell'art. 2740 c.c.
In definitiva, l'ordinamento guarda al fenomeno con un favore tale da ammettere l'ambiguità della causa dell'”impoverimento” del garante, al punto che sono pienamente ammesse garanzie prestate in ragione di un mero vincolo affettivo o familiare, senza una contropartita economicamente valutabile per il fideiussore, come prospettato dalla parte attrice.
Tuttavia, la causa “leggera” della fideiussione comporta che non è sempre agevole comprendere, a partire dalla mera pattuizione contrattuale, e sempre che siano rilevanti, quali siano i motivi soggettivi che hanno determinato la parte a garantire l'altrui debito.
Nel caso di specie, è del tutto ragionevole ritenere che l'assunzione della obbligazione fideiussoria trovi la sua radice nei rapporti di finanziamento concessi alla società, a fronte dei quali l'istituto di credito ha chiesto anche ai soci
(che sarebbero stati coperti dal beneficio della responsabilità limitata) di prestare fideiussione personale per l'adempimento dei debiti contratti dalle società, così estendendo la platea degli obbligati solidali.
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I motivi che hanno spinto l'attore a costituirsi garante oltre che nella solidarietà familiare, devono rinvenirsi nella volontà di rafforzare la solvibilità dell'impresa gestita dai congiunti e in scopi prettamente imprenditoriali, atteso che il socio, anche se accomandante e privo di poteri di amministrazione e gestione, ha evidentemente tutto l'interesse a favorire l'accesso della propria impresa al mercato del credito garantendone l'adempimento anche con il proprio patrimonio personale. Anche rovesciando la prospettiva dal punto di vista della banca, questa ha sì interesse ad “acquisire garanzie dai familiari più stretti come forma mediata nei confronti del debitore principale”, ma ha ancor più interesse ad acquisirle dai familiari che sono anche soci, con una partecipazione tutt'altro che marginale
(30%) e, quindi, in astratto ancora più motivati a garantire la solvibilità dell'impresa.
Deve, quindi, ritenersi del tutto mancante ogni relazione tra il fatto generatore dell'obbligazione fideiussoria e meri finalità o bisogni della famiglia (una affectio familiae), risultando la fideiussione, oggettivamente e teleologicamente collegata, alla vita societaria (arg. da Cass. Civ. sez. I, 08/01/2025, n. 344, in motivazione, ivi soffermandosi in ordine alla posizione del socio accomandate privo di poteri gestori).
7. In conclusione, alla luce di tutto quanto esposto, si ritiene che non emergano elementi per qualificare il sig. come consumatore Parte_1 nella sottoscrizione di una garanzia fideiussoria su due contratti di finanziamento nei confronti della società MT di TE AS, della quale era socio al 30%.
Esclusa la qualità di consumatore dell'attore, e con essa la necessità della prova di una specifica trattativa individuale per vincere la presunzione di vessatorietà ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. t) Cod. Cons., torna ad avere applicazione il principio secondo cui la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c. ben può essere oggetto di deroga convenzionale, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto
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l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (Cass. Civ. 21867/2013).
8. La peculiarità della questione affrontata, oggetto di orientamenti non univoci da parte della giurisprudenza di merito sulla qualificazione del socio- fideiussore come consumatore, consente di pronunciare la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Rigetta tutte le domande;
➢ Compensa le spese di lite.
Perugia, li 23 gennaio 2025
Il Giudice
(dott. Luca Marzullo)
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