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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 24/02/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Sezione Civile
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, composto dai IGnori
Magistrati:
- Dott.ssa Claudia Frosini – Presidente
- Dott. Valerio Medaglia – Giudice Rel.
- Dott. Amedeo Russo - Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa 396/2023 R.G. promossa da
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. BOTTONI ROBERTO e dall'Avv. ROSATI ROSSANA;
ATTRICE contro
(C.F. ) rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'Avv. GIORGI LUCIANO, dall'Avv. SORACE ALESSANDRO
e dall'Avv. MELCANTINI PAOLO;
CONVENUTA
Oggetto: azione di riduzione. Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni tenuta in data
19.11.2024, sostituita dalla trattazione scritta, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
In via preliminare, si dà atto che tutti i fatti allegati per la prima volta con le comparse conclusionali dalle parti non saranno considerati ai fini della decisione, in quanto irritualmente introdotti in giudizio, non potendosi con le comparse conclusionali formulare nuove allegazioni, in violazione dei termini di decadenza sanciti dall'art. 183 comma 6 c.p.c.
Ciò premesso, l'odierna attrice ha convenuto in giudizio Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Grosseto, rigettata ogni contraria istanza, previa ricostruzione dell'asse ereditario della de cuius, dichiarare inefficace il testamento pubblico della IG.ra datato 9/8/13, Notaio Persona_1 Per_2
Rep. 254, e quindi disporre la reintegrazione della legittima a favore della IG.ra
[...]
mediante la proporzionale riduzione della suddetta disposizione Parte_1
testamentaria nella misura eccedente la quota di legittima, con conseguente attribuzione delle singole quote agli aventi diritto, comprensive dell'indennizzo dovuto all'attrice per il mancato godimento dei beni ereditari, da liquidare in via equitativa”.
La parte attrice ha allegato, a sostegno della propria domanda, che i genitori e erano comproprietari di un immobile Controparte_2 Persona_1
sito in Grosseto, Strada Provinciale delle Collacchie, censito al Catasto
Fabbricati di detto Comune al foglio 104, particella 1620, acquistato per donazione del 13.03.2009; che il padre aveva disposto con testamento della propria quota, lasciando la quota di legittima alla moglie, la quota di legittima all'attrice, assegnandole porzione dell'immobile contrassegnata specificamente in planimetria allegata al testamento, la quota disponibile e di legittima alla convenuta, assegnandole altra porzione dell'immobile come da planimetria allegata al testamento;
che il padre era morto il 21.12.2014; che il testamento era stato impugnato con azione di riduzione dinanzi a questo Tribunale;
che la madre aveva redatto testamento pubblico in data 09.08.2013, lasciando la quota di legittima al marito, la quota di legittima all'attrice, assegnandole porzione dell'immobile contrassegnata specificamente in planimetria allegata al testamento, la quota disponibile e di legittima alla convenuta, assegnandole altra porzione dell'immobile come da planimetria allegata al testamento;
che in data 03.07.2021 è deceduta la madre che l'attrice aveva Persona_1
acquisito 1/3 del patrimonio materno e la convenuta i residui 2/3; che il testamento materno lede la quota di legittima dell'attrice, in ragione del valore del compendio immobiliare dei genitori, pari a 412.000,00 euro, e della esiguità dell'assegnazione ottenuta a mezzo del testamento rispetto alla convenuta.
La parte convenuta, allegando la genericità della domanda attorea, l'erroneità del computo del valore del compendio immobiliare e la mancata considerazione, ai fini della valutazione della lesione della legittima, di quattro donazioni ottenute dall'attrice dai genitori, ha chiesto il rigetto delle domande attoree.
Alla luce delle allegazioni offerte dalle parti e della documentazione prodotta, questo collegio ritiene infondata la domanda proposta da parte attrice.
In punto di diritto, deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, “in materia di successione testamentaria, il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore;
a tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibilità e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal de cuius”
(Cass. Civ. n. 1357/2017; Cass. Civ. n. 20830/2016: “In materia di successione testamentaria, il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonchè quello della quota di legittima violata dal testatore. A tal fine, ha
l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza
l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal "de cuius"”; Cass. Civ. n. 14473/2011;
Cass. Civ. n. 13310/2002; Cass. Civ. n. 11432/1992; Cass. Civ. n. 3661/1975).
Pertanto, colui che agisce in riduzione ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, pur potendosi avvalere di presunzioni a tal fine (cfr. Cass. Civ. n. 18199/2020, la quale ha precisato che
“l'onere di allegazione della parte effettivamente impone di offrire un quadro soddisfacente della situazione patrimoniale del de cuius ai fini del compimento delle operazioni di riunione fittizia e di imputazione, e ciò soprattutto nel caso in cui già gli elementi probatori addotti in giudizio denotino l'esistenza di beni costituenti il relictum ovvero il compimento di atti di liberalità da parte del de cuius (si pensi, come nel caso deciso da Cass. n. 11432/1992, al testamento che faccia menzione, sebbene in maniera generica, ad altri beni caduti in successione, ovvero al riscontro sulla base delle visure ipocatastali di donazioni poste in essere in vita dal defunto”; Cass: Civ. n. 17926/2020 secondo cui il legittimario ha l'onere di fornire una rappresentazione del patrimonio del defunto tale da consentire la valutazione, almeno presuntiva, della lesione sofferta;
Cass: Civ.
n. 27580/2024 che conferma l'esigenza che la domanda di riduzione fornisca, in termini concreti, una compiuta rappresentazione del patrimonio del defunto che consenta di desumere, allegato il valore della propria quota di legittima, anche a mezzo di presunzioni, la lesione della quota riservata all'attore). Ciò posto, la domanda di parte attrice risulta carente in punto di allegazione degli elementi costitutivi dell'azione di riduzione, sicché la stessa è infondata.
Sul punto, va osservato che, in citazione, la parte attrice si è limitata ad affermare che l'immobile ereditario era in comunione tra i genitori al 50%, che il padre ha disposto in favore della moglie e dell'attrice della quota di legittima e della quota disponibile e di legittima in favore della convenuta, che la madre, morta dopo il marito, ha disposto del proprio patrimonio assegnando la quota di legittima al marito, già morto al tempo dell'apertura della successione, la quota di legittima all'attrice, individuata in una specifica porzione immobiliare,
e la quota disponibile e di legittima in favore della convenuta, attribuendole una specifica porzione dell'immobile, limitandosi poi a indicare in complessivi
412.000,00 euro il valore del compendio immobiliare dei genitori.
Con la prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c. l'attrice non ha fornito ulteriori allegazioni sugli elementi costitutivi della domanda di riduzione.
Ebbene, va rilevato, innanzi tutto, che la parte attrice non ha individuato la quota di legittima che alla stessa spetterebbe in ragione della successione della madre, limitandosi a dedurre di avere la quota di 1/3 del patrimonio materno.
Nondimeno, ai fini dell'allegazione degli elementi costitutivi dell'azione di riduzione, è onere del legittimario allegare il valore della propria quota di legittima, non essendo sufficiente richiamare la quota legale, specie nel caso, come quello oggetto di giudizio, in cui per stessa prospettazione attorea, la defunta ha lasciato solo 1/2 della proprietà del compendio Persona_1
immobiliare oggetto della domanda attorea.
Inoltre, va osservato che le stesse allegazioni sulla ricostruzione patrimoniale e sulla concreta lesione della quota di legittima appaiono insufficienti.
Invero, come si desume dalla lettura del testamento impugnato (cfr. all. 2 fasc. attrice), ha lasciato all'attrice la “quota di legittima costituita Persona_1 dalla porzione colorata in arancione nella planimetria che si allega sub “A”” e alla convenuta “la quota di legittima e di disponibile costituita dalla porzione colorata in giallo nella planimetria che si è allegata sub “A””.
Dunque, l'attrice non è erede legittimario pretermesso, poiché la testatrice ha lasciato alla stessa la quota di legittima prevista dalla legge e ha attribuito tale quota mediante una specifica assegnazione immobiliare.
Ne consegue che l'attrice, al fine di consentire di apprezzare la lesione della propria quota di legittima, avrebbe dovuto individuare compiutamente il valore economico della porzione immobiliare ricevuta, quello della porzione ricevuta dalla convenuta e l'entità della propria quota di legittima sul compendio immobiliare, così da consentire al collegio di valutare, anche solo in via presuntiva, la verosimile lesione della quota di legittima spettante all'attrice.
La mera prospettazione del valore complessivo del compendio ereditario non può ritenersi sufficiente, posto che l'attrice non risulta legittimaria pretermessa, avendo ricevuto espressamente la quota di legittima prevista dalla legge, sicché una eventuale lesione può derivare solo da una sproporzione per difetto tra il valore del bene immobile ricevuto e quello della quota di legittima spettante all'attrice per legge, elemento su cui quest'ultima non ha fornito alcuna allegazione specifica, limitandosi l'attrice a lamentare un valore esiguo del proprio immobile rispetto a quello ricevuto dalla convenuta, senza ulteriori specificazioni.
Peraltro, non può ritenersi manifesta la lesione allegata dall'attrice se si tiene conto del valore della quota che alla stessa spetterebbe, in ipotesi, sul compendio a titolo di legittima.
Invero, secondo la prospettazione attorea, i genitori delle parti avevano la comunione legale sul compendio oggetto di successione ereditaria. Il marito della defunta ha lasciato la quota di legittima alla moglie sulla propria eredità, sicché, ai sensi dell'art. 542 c.c., la defunta ha Persona_1
ottenuto 1/4 della quota di 1/2 del marito, per un totale di 1/8 del compendio immobiliare.
Ne consegue che la madre dell'attrice ha lasciato in eredità la quota di 5/8 della proprietà del compendio (1/8+1/2) e su tale quota l'attrice, avendo ricevuto la quota di legittima per testamento, ha ottenuto, ai sensi dell'art. 537
c.c. la quota di 1/3 di detta frazione di proprietà, ossia 5/24 dell'intero compendio.
Ne consegue che non appare manifesto ed evidente che la porzione immobiliare ricevuta dall'attrice sia insufficiente a soddisfare la quota di legittima ad ella spettante, tenuto conto dell'esiguo valore della quota spettante sull'immobile.
Dunque, le allegazioni offerte dall'attrice su tale aspetto appaiono del tutto insufficienti per una compiuta rappresentazione degli elementi costitutivi del diritto alla riduzione azionato, dovendosi ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha specificato che, in tema di azione di riduzione, “la denuncia della lesione implica un confronto fra quanto il legittimario consegue, come erede legittimo o testamentario, e quanto avrebbe diritto di ricevere come erede necessario” e che “Il confronto, per forza di cose, avviene in base a una certa rappresentazione patrimoniale, che il legittimario deve indicare nei suoi estremi essenziali già nella domanda, perchè la lesione di legittima deve essere enunciata in termini concreti e non come pura eventualità” (Cass. Civ.
n. 17926/2020).
Peraltro, va osservato che la perizia di stima depositata dall'attrice (cfr. all. 9 fasc. attrice) non indica il valore del compendio per cui è causa alla data della morte della testatrice (03.07.2021), come disposto dall'art. 556 c.c., essendo la perizia del 15.12.2021. Ancora, il collegio osserva che, dalla lettura del testamento impugnato, risulta che la testatrice ha lasciato al marito e alle figlie, secondo le quote indicate, ogni credito “che possa nascere”, ossia i crediti esistenti al tempo della morte della testatrice.
Come evidenziato in precedenza, il legittimario che agisce in riduzione, laddove dal testamento emergano beni ereditari ulteriori a quelli prospettati, ha l'onere di fornire ogni allegazione necessaria alla ricostruzione della massa fittizia, inclusa l'allegazione dell'inesistenza dei beni ulteriori menzionati in testamento (cfr. Cass. Civ. n. 18199/2020 che ha ritenuto applicabile, nel caso di menzione in testamento di beni ulteriori a quelli indicati dall'attore, il principio espresso da Cass. Civ. n. 11432/1992 secondo cui “Il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia o meno avvenuta ed in quale misura la lesione della quota di riserva, e quindi anche l'inesistenza nel patrimonio del de cuius di altri beni oltre quelli che formano oggetto dell'azione di riduzione, giacché in conformità del principio di cui all'art. 2697 c. c. anche i fatti negativi quando costituiscono il fondamento del diritto che si vuol far valere in giudizio debbono essere provati dall'attore come i fatti positivi”).
Sul suddetto profilo la parte attrice non ha fornito alcuna allegazione specifica e, anzi, la parte convenuta ha depositato copia di un estratto conto intestato alla defunta e al marito, il cui ultimo saldo è al 31.12.2011 e non risultano allegazioni delle parti sulla chiusura del conto o sull'assenza di crediti ad esso relativi in favore della defunta.
In definitiva, questo collegio ritiene che la domanda attorea sia generica in punto di allegazione, non essendo compiutamente individuata la massa fittizia,
l'entità della concreta quota spettante all'attrice e l'entità della concreta lesione sofferta, anche solo in via presuntiva, essendosi limitata l'attrice a dedurre la mera astratta sproporzione di valore tra la porzione da ella ricevuta e la porzione ricevuta dalla convenuta, senza alcuna puntualizzazione sul valore dei cespiti ricevuti da ella stessa e dalla convenuta e sul valore della quota che sarebbe ad ella spettata quale legittimaria, puntualizzazione essenziale alla luce della peculiarità del testamento impugnato che comunque ha riconosciuto la quota di legittima all'attrice, in tal modo impedendo ogni valutazione, anche solo presuntiva, circa la concreta ed effettiva lesione dei propri diritti di legittimario, lesione fermamente contestata dalla parte convenuta.
A questo punto, va rilevato che le carenze assertive della domanda attorea, non sanate nemmeno con la prima memoria istruttoria, non possono essere superate mediante l'allegazione di nuovi fatti e deduzioni effettuate con la comparsa conclusionale, come già evidenziato in precedenza.
Invero, è stato precisato come “le comparse conclusionali abbiano soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e, pertanto, le stesse non possono contenere domande o eccezioni nuove che comportino un ampliamento del thema decidendum, dovendosi escludere in radice la possibilità di accettazione del contraddittorio rispetto a domande nuove proposte dalla controparte, per giunta in sede di appello” (Cass. Civ. n. 14250/2004; Cass. Civ. n.
6858/2004; Cass. Civ. n. 5478/2006; Cass. Civ. n.11175/2002; Cass. Civ.
n.1074/2000).
Del resto, la giurisprudenza di legittimità, nel circoscrivere l'ambito di legittima modificazione della domanda, ha evidenziato come tale attività possa avvenire solo entro i termini di decadenza sanciti dall'art. 183 comma 6 c.p.c., non potendo successivamente le parti alterare l'oggetto fattuale del giudizio
(Cass. Civ. n. 27566/2017; Cass. Civ. n. 11282/2018; Cass. Civ. n.
13091/2018; Cass. Civ. n. 16807/2018; Cass. Civ. n. 4322/2019; Cass. Civ. n.
28665/2020; Cass. Civ. n. 7592/2024; Cass. Civ. n. 26727/2024; Cass. Civ. n.
23975/2024). Dunque, deve ritenersi che ogni allegazione di fatti nuovi effettuata con la comparsa conclusionale per la prima volta sia inammissibile e non possa considerarsi ai fini della decisione.
Pertanto, ai fini del presente giudizio, deve escludersi che le carenze assertive della domanda attorea possano sanarsi con le nuove allegazioni effettuate con la comparsa conclusionale, sicché devono confermarsi le conclusioni sopra indicate.
Inoltre, è opportuno osservare che l'onere di allegazione non può essere assolto attraverso il mero richiamo dei documenti prodotti in corso di causa.
In particolare, dovendosi distinguere l'onere di allegazione dei fatti costitutivi della domanda, da assolversi con la deduzione di fatti specifici negli scritti difensivi, e l'onere di provare i suddetti fatti da assolversi mediante la rituale formulazione di istanze istruttorie (art. 163 c.p.c.), non può ritenersi ammissibile supplire alle carenze della domanda circa l'individuazione degli elementi costitutivi della stessa tramite il richiamo dei documenti allegati, cui può assegnarsi solo la funzione probatoria di attestare la veridicità degli assunti riportati nell'atto introduttivo della lite e di mostrarne la fondatezza
(cfr. Cass. Civ. S.U. n. 2435/2008; Cass. Civ. n. 13825/2008; Cass. Civ. n.
6606/2016).
Del resto, la giurisprudenza ha escluso che rispetto ai documenti prodotti dalle parti possa applicarsi il principio di non contestazione, a conferma che i documenti non possono utilizzarsi per trarre allegazioni utili per colmare le carenze della domanda di parte (cfr. Cass. Civ. n. 6606/2016; Cass. Civ. n.
12748/2016; Cass. Civ. n. 3306/2020).
In definitiva, la domanda di riduzione attorea risulta carente in punto di allegazione, sicché la stessa va per ciò solo respinta, essendo il mancato assolvimento dell'onere di allegazione sufficiente a fondare il rigetto della domanda, a prescindere da ogni altra considerazione, sicché ogni altra questione posta dalle parti resta assorbita per il principio della ragione più liquida (cfr. Cass. Civ. n. 17214/2016).
Inoltre, la carenza assertiva della domanda importa l'inammissibilità delle prove richieste da parte attrice a sostegno della domanda di riduzione, inclusa la richiesta di CTU, posto che il difetto di allegazione della domanda rende per ciò solo infondata la domanda e che la carenza assertiva di questa non può essere superata a mezzo di una CTU che assumerebbe inevitabilmente un illegittimo carattere esplorativo (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 3086/2022).
Per le ragioni enunciate, vanno confermate le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice Istruttore in corso di causa.
Infine, la parte attrice domanda il riconoscimento in proprio favore di una indennità per mancato utilizzo dei beni ereditari, da liquidarsi in via equitativa, sostenendo l'impossibilità di accedere al bene ereditario.
La domanda è infondata.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il proprietario può ottenere il risarcimento del danno conseguente all'occupazione illecita di un proprio immobile ad opera di un terzo solo se vi è stata la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta e colui che invoca il risarcimento del danno deve allegare e provare la concreta possibilità di utilizzo dell'immobile andata perduta (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 33645/2022).
Nello specifico caso del comproprietario che alleghi la lesione del proprio diritto di comproprietà su un immobile ad opera dell'altro comproprietario, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che, ai fini del risarcimento del danno, occorre la lesione del potere di pari uso del comproprietario, con la conseguenza che “l'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è di per sè idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso, e sempre che risulti provato che il comproprietario, il quale abbia avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbia tratto anche un vantaggio patrimoniale” (Cass. Civ. n. 7019/2019; Cass. Civ. n. 2423/2015).
Ebbene, nel caso di specie, la parte attrice ha fondato la propria domanda sulla generica allegazione che la convenuta impedirebbe alla stessa di accedere all'immobile comune.
Nondimeno, l'attrice non ha allegato quando avrebbe tentato di accedere all'immobile e avrebbe ricevuto l'opposizione della convenuta, né ha allegato di non avere le chiavi di accesso all'immobile.
Né l'attrice ha allegato di avere intimato alla convenuta di consentirle il godimento diretto dell'immobile.
Va osservato che il mero uso del bene comune ad opera della convenuta comproprietaria non può fondare il diritto all'indennizzo da mancato utilizzo del bene in capo all'attrice, né il mero non uso del bene ad opera di questa è a tal fine sufficiente.
In definitiva, la domanda attorea è infondata, in quanto carente in punto di allegazione e va pertanto respinta, carenza non superabile, per le ragioni già enunciate, mediante la produzione di documenti, aventi valore probatorio dei fatti specificamente allegati.
Ciò importa l'infondatezza già in prospettazione della domanda attorea, con conseguente irrilevanza dei mezzi di prova richiesti dall'attrice, sicché questo collegio conferma le determinazioni istruttorie assunte sul punto dal Giudice
Istruttore.
In conclusione, le domande di parte attrice vanno respinte, in quanto infondate. Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, alla luce dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, come desumibile dalla citazione, e delle attività concretamente svolte dalle parti, ridotto al minimo il compenso della fase istruttoria, non essendo state assunte prove, e con riduzione del compenso della fase decisionale, tenendo conto che negli scritti conclusivi non sono state svolte valutazioni ulteriori rispetto agli scritti iniziali.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 396/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) respinge tutte le domande, istanze ed eccezioni proposte da parte attrice;
2) condanna la parte attrice al rimborso delle spese processuali in favore della parte convenuta che si liquidano nella somma di 10.000,00 euro a titolo di compensi, spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 20.02.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Claudia Frosini Dott. Valerio Medaglia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Sezione Civile
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, composto dai IGnori
Magistrati:
- Dott.ssa Claudia Frosini – Presidente
- Dott. Valerio Medaglia – Giudice Rel.
- Dott. Amedeo Russo - Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa 396/2023 R.G. promossa da
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. BOTTONI ROBERTO e dall'Avv. ROSATI ROSSANA;
ATTRICE contro
(C.F. ) rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'Avv. GIORGI LUCIANO, dall'Avv. SORACE ALESSANDRO
e dall'Avv. MELCANTINI PAOLO;
CONVENUTA
Oggetto: azione di riduzione. Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni tenuta in data
19.11.2024, sostituita dalla trattazione scritta, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
In via preliminare, si dà atto che tutti i fatti allegati per la prima volta con le comparse conclusionali dalle parti non saranno considerati ai fini della decisione, in quanto irritualmente introdotti in giudizio, non potendosi con le comparse conclusionali formulare nuove allegazioni, in violazione dei termini di decadenza sanciti dall'art. 183 comma 6 c.p.c.
Ciò premesso, l'odierna attrice ha convenuto in giudizio Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Grosseto, rigettata ogni contraria istanza, previa ricostruzione dell'asse ereditario della de cuius, dichiarare inefficace il testamento pubblico della IG.ra datato 9/8/13, Notaio Persona_1 Per_2
Rep. 254, e quindi disporre la reintegrazione della legittima a favore della IG.ra
[...]
mediante la proporzionale riduzione della suddetta disposizione Parte_1
testamentaria nella misura eccedente la quota di legittima, con conseguente attribuzione delle singole quote agli aventi diritto, comprensive dell'indennizzo dovuto all'attrice per il mancato godimento dei beni ereditari, da liquidare in via equitativa”.
La parte attrice ha allegato, a sostegno della propria domanda, che i genitori e erano comproprietari di un immobile Controparte_2 Persona_1
sito in Grosseto, Strada Provinciale delle Collacchie, censito al Catasto
Fabbricati di detto Comune al foglio 104, particella 1620, acquistato per donazione del 13.03.2009; che il padre aveva disposto con testamento della propria quota, lasciando la quota di legittima alla moglie, la quota di legittima all'attrice, assegnandole porzione dell'immobile contrassegnata specificamente in planimetria allegata al testamento, la quota disponibile e di legittima alla convenuta, assegnandole altra porzione dell'immobile come da planimetria allegata al testamento;
che il padre era morto il 21.12.2014; che il testamento era stato impugnato con azione di riduzione dinanzi a questo Tribunale;
che la madre aveva redatto testamento pubblico in data 09.08.2013, lasciando la quota di legittima al marito, la quota di legittima all'attrice, assegnandole porzione dell'immobile contrassegnata specificamente in planimetria allegata al testamento, la quota disponibile e di legittima alla convenuta, assegnandole altra porzione dell'immobile come da planimetria allegata al testamento;
che in data 03.07.2021 è deceduta la madre che l'attrice aveva Persona_1
acquisito 1/3 del patrimonio materno e la convenuta i residui 2/3; che il testamento materno lede la quota di legittima dell'attrice, in ragione del valore del compendio immobiliare dei genitori, pari a 412.000,00 euro, e della esiguità dell'assegnazione ottenuta a mezzo del testamento rispetto alla convenuta.
La parte convenuta, allegando la genericità della domanda attorea, l'erroneità del computo del valore del compendio immobiliare e la mancata considerazione, ai fini della valutazione della lesione della legittima, di quattro donazioni ottenute dall'attrice dai genitori, ha chiesto il rigetto delle domande attoree.
Alla luce delle allegazioni offerte dalle parti e della documentazione prodotta, questo collegio ritiene infondata la domanda proposta da parte attrice.
In punto di diritto, deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, “in materia di successione testamentaria, il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore;
a tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibilità e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal de cuius”
(Cass. Civ. n. 1357/2017; Cass. Civ. n. 20830/2016: “In materia di successione testamentaria, il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonchè quello della quota di legittima violata dal testatore. A tal fine, ha
l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza
l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal "de cuius"”; Cass. Civ. n. 14473/2011;
Cass. Civ. n. 13310/2002; Cass. Civ. n. 11432/1992; Cass. Civ. n. 3661/1975).
Pertanto, colui che agisce in riduzione ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, pur potendosi avvalere di presunzioni a tal fine (cfr. Cass. Civ. n. 18199/2020, la quale ha precisato che
“l'onere di allegazione della parte effettivamente impone di offrire un quadro soddisfacente della situazione patrimoniale del de cuius ai fini del compimento delle operazioni di riunione fittizia e di imputazione, e ciò soprattutto nel caso in cui già gli elementi probatori addotti in giudizio denotino l'esistenza di beni costituenti il relictum ovvero il compimento di atti di liberalità da parte del de cuius (si pensi, come nel caso deciso da Cass. n. 11432/1992, al testamento che faccia menzione, sebbene in maniera generica, ad altri beni caduti in successione, ovvero al riscontro sulla base delle visure ipocatastali di donazioni poste in essere in vita dal defunto”; Cass: Civ. n. 17926/2020 secondo cui il legittimario ha l'onere di fornire una rappresentazione del patrimonio del defunto tale da consentire la valutazione, almeno presuntiva, della lesione sofferta;
Cass: Civ.
n. 27580/2024 che conferma l'esigenza che la domanda di riduzione fornisca, in termini concreti, una compiuta rappresentazione del patrimonio del defunto che consenta di desumere, allegato il valore della propria quota di legittima, anche a mezzo di presunzioni, la lesione della quota riservata all'attore). Ciò posto, la domanda di parte attrice risulta carente in punto di allegazione degli elementi costitutivi dell'azione di riduzione, sicché la stessa è infondata.
Sul punto, va osservato che, in citazione, la parte attrice si è limitata ad affermare che l'immobile ereditario era in comunione tra i genitori al 50%, che il padre ha disposto in favore della moglie e dell'attrice della quota di legittima e della quota disponibile e di legittima in favore della convenuta, che la madre, morta dopo il marito, ha disposto del proprio patrimonio assegnando la quota di legittima al marito, già morto al tempo dell'apertura della successione, la quota di legittima all'attrice, individuata in una specifica porzione immobiliare,
e la quota disponibile e di legittima in favore della convenuta, attribuendole una specifica porzione dell'immobile, limitandosi poi a indicare in complessivi
412.000,00 euro il valore del compendio immobiliare dei genitori.
Con la prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c. l'attrice non ha fornito ulteriori allegazioni sugli elementi costitutivi della domanda di riduzione.
Ebbene, va rilevato, innanzi tutto, che la parte attrice non ha individuato la quota di legittima che alla stessa spetterebbe in ragione della successione della madre, limitandosi a dedurre di avere la quota di 1/3 del patrimonio materno.
Nondimeno, ai fini dell'allegazione degli elementi costitutivi dell'azione di riduzione, è onere del legittimario allegare il valore della propria quota di legittima, non essendo sufficiente richiamare la quota legale, specie nel caso, come quello oggetto di giudizio, in cui per stessa prospettazione attorea, la defunta ha lasciato solo 1/2 della proprietà del compendio Persona_1
immobiliare oggetto della domanda attorea.
Inoltre, va osservato che le stesse allegazioni sulla ricostruzione patrimoniale e sulla concreta lesione della quota di legittima appaiono insufficienti.
Invero, come si desume dalla lettura del testamento impugnato (cfr. all. 2 fasc. attrice), ha lasciato all'attrice la “quota di legittima costituita Persona_1 dalla porzione colorata in arancione nella planimetria che si allega sub “A”” e alla convenuta “la quota di legittima e di disponibile costituita dalla porzione colorata in giallo nella planimetria che si è allegata sub “A””.
Dunque, l'attrice non è erede legittimario pretermesso, poiché la testatrice ha lasciato alla stessa la quota di legittima prevista dalla legge e ha attribuito tale quota mediante una specifica assegnazione immobiliare.
Ne consegue che l'attrice, al fine di consentire di apprezzare la lesione della propria quota di legittima, avrebbe dovuto individuare compiutamente il valore economico della porzione immobiliare ricevuta, quello della porzione ricevuta dalla convenuta e l'entità della propria quota di legittima sul compendio immobiliare, così da consentire al collegio di valutare, anche solo in via presuntiva, la verosimile lesione della quota di legittima spettante all'attrice.
La mera prospettazione del valore complessivo del compendio ereditario non può ritenersi sufficiente, posto che l'attrice non risulta legittimaria pretermessa, avendo ricevuto espressamente la quota di legittima prevista dalla legge, sicché una eventuale lesione può derivare solo da una sproporzione per difetto tra il valore del bene immobile ricevuto e quello della quota di legittima spettante all'attrice per legge, elemento su cui quest'ultima non ha fornito alcuna allegazione specifica, limitandosi l'attrice a lamentare un valore esiguo del proprio immobile rispetto a quello ricevuto dalla convenuta, senza ulteriori specificazioni.
Peraltro, non può ritenersi manifesta la lesione allegata dall'attrice se si tiene conto del valore della quota che alla stessa spetterebbe, in ipotesi, sul compendio a titolo di legittima.
Invero, secondo la prospettazione attorea, i genitori delle parti avevano la comunione legale sul compendio oggetto di successione ereditaria. Il marito della defunta ha lasciato la quota di legittima alla moglie sulla propria eredità, sicché, ai sensi dell'art. 542 c.c., la defunta ha Persona_1
ottenuto 1/4 della quota di 1/2 del marito, per un totale di 1/8 del compendio immobiliare.
Ne consegue che la madre dell'attrice ha lasciato in eredità la quota di 5/8 della proprietà del compendio (1/8+1/2) e su tale quota l'attrice, avendo ricevuto la quota di legittima per testamento, ha ottenuto, ai sensi dell'art. 537
c.c. la quota di 1/3 di detta frazione di proprietà, ossia 5/24 dell'intero compendio.
Ne consegue che non appare manifesto ed evidente che la porzione immobiliare ricevuta dall'attrice sia insufficiente a soddisfare la quota di legittima ad ella spettante, tenuto conto dell'esiguo valore della quota spettante sull'immobile.
Dunque, le allegazioni offerte dall'attrice su tale aspetto appaiono del tutto insufficienti per una compiuta rappresentazione degli elementi costitutivi del diritto alla riduzione azionato, dovendosi ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha specificato che, in tema di azione di riduzione, “la denuncia della lesione implica un confronto fra quanto il legittimario consegue, come erede legittimo o testamentario, e quanto avrebbe diritto di ricevere come erede necessario” e che “Il confronto, per forza di cose, avviene in base a una certa rappresentazione patrimoniale, che il legittimario deve indicare nei suoi estremi essenziali già nella domanda, perchè la lesione di legittima deve essere enunciata in termini concreti e non come pura eventualità” (Cass. Civ.
n. 17926/2020).
Peraltro, va osservato che la perizia di stima depositata dall'attrice (cfr. all. 9 fasc. attrice) non indica il valore del compendio per cui è causa alla data della morte della testatrice (03.07.2021), come disposto dall'art. 556 c.c., essendo la perizia del 15.12.2021. Ancora, il collegio osserva che, dalla lettura del testamento impugnato, risulta che la testatrice ha lasciato al marito e alle figlie, secondo le quote indicate, ogni credito “che possa nascere”, ossia i crediti esistenti al tempo della morte della testatrice.
Come evidenziato in precedenza, il legittimario che agisce in riduzione, laddove dal testamento emergano beni ereditari ulteriori a quelli prospettati, ha l'onere di fornire ogni allegazione necessaria alla ricostruzione della massa fittizia, inclusa l'allegazione dell'inesistenza dei beni ulteriori menzionati in testamento (cfr. Cass. Civ. n. 18199/2020 che ha ritenuto applicabile, nel caso di menzione in testamento di beni ulteriori a quelli indicati dall'attore, il principio espresso da Cass. Civ. n. 11432/1992 secondo cui “Il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia o meno avvenuta ed in quale misura la lesione della quota di riserva, e quindi anche l'inesistenza nel patrimonio del de cuius di altri beni oltre quelli che formano oggetto dell'azione di riduzione, giacché in conformità del principio di cui all'art. 2697 c. c. anche i fatti negativi quando costituiscono il fondamento del diritto che si vuol far valere in giudizio debbono essere provati dall'attore come i fatti positivi”).
Sul suddetto profilo la parte attrice non ha fornito alcuna allegazione specifica e, anzi, la parte convenuta ha depositato copia di un estratto conto intestato alla defunta e al marito, il cui ultimo saldo è al 31.12.2011 e non risultano allegazioni delle parti sulla chiusura del conto o sull'assenza di crediti ad esso relativi in favore della defunta.
In definitiva, questo collegio ritiene che la domanda attorea sia generica in punto di allegazione, non essendo compiutamente individuata la massa fittizia,
l'entità della concreta quota spettante all'attrice e l'entità della concreta lesione sofferta, anche solo in via presuntiva, essendosi limitata l'attrice a dedurre la mera astratta sproporzione di valore tra la porzione da ella ricevuta e la porzione ricevuta dalla convenuta, senza alcuna puntualizzazione sul valore dei cespiti ricevuti da ella stessa e dalla convenuta e sul valore della quota che sarebbe ad ella spettata quale legittimaria, puntualizzazione essenziale alla luce della peculiarità del testamento impugnato che comunque ha riconosciuto la quota di legittima all'attrice, in tal modo impedendo ogni valutazione, anche solo presuntiva, circa la concreta ed effettiva lesione dei propri diritti di legittimario, lesione fermamente contestata dalla parte convenuta.
A questo punto, va rilevato che le carenze assertive della domanda attorea, non sanate nemmeno con la prima memoria istruttoria, non possono essere superate mediante l'allegazione di nuovi fatti e deduzioni effettuate con la comparsa conclusionale, come già evidenziato in precedenza.
Invero, è stato precisato come “le comparse conclusionali abbiano soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e, pertanto, le stesse non possono contenere domande o eccezioni nuove che comportino un ampliamento del thema decidendum, dovendosi escludere in radice la possibilità di accettazione del contraddittorio rispetto a domande nuove proposte dalla controparte, per giunta in sede di appello” (Cass. Civ. n. 14250/2004; Cass. Civ. n.
6858/2004; Cass. Civ. n. 5478/2006; Cass. Civ. n.11175/2002; Cass. Civ.
n.1074/2000).
Del resto, la giurisprudenza di legittimità, nel circoscrivere l'ambito di legittima modificazione della domanda, ha evidenziato come tale attività possa avvenire solo entro i termini di decadenza sanciti dall'art. 183 comma 6 c.p.c., non potendo successivamente le parti alterare l'oggetto fattuale del giudizio
(Cass. Civ. n. 27566/2017; Cass. Civ. n. 11282/2018; Cass. Civ. n.
13091/2018; Cass. Civ. n. 16807/2018; Cass. Civ. n. 4322/2019; Cass. Civ. n.
28665/2020; Cass. Civ. n. 7592/2024; Cass. Civ. n. 26727/2024; Cass. Civ. n.
23975/2024). Dunque, deve ritenersi che ogni allegazione di fatti nuovi effettuata con la comparsa conclusionale per la prima volta sia inammissibile e non possa considerarsi ai fini della decisione.
Pertanto, ai fini del presente giudizio, deve escludersi che le carenze assertive della domanda attorea possano sanarsi con le nuove allegazioni effettuate con la comparsa conclusionale, sicché devono confermarsi le conclusioni sopra indicate.
Inoltre, è opportuno osservare che l'onere di allegazione non può essere assolto attraverso il mero richiamo dei documenti prodotti in corso di causa.
In particolare, dovendosi distinguere l'onere di allegazione dei fatti costitutivi della domanda, da assolversi con la deduzione di fatti specifici negli scritti difensivi, e l'onere di provare i suddetti fatti da assolversi mediante la rituale formulazione di istanze istruttorie (art. 163 c.p.c.), non può ritenersi ammissibile supplire alle carenze della domanda circa l'individuazione degli elementi costitutivi della stessa tramite il richiamo dei documenti allegati, cui può assegnarsi solo la funzione probatoria di attestare la veridicità degli assunti riportati nell'atto introduttivo della lite e di mostrarne la fondatezza
(cfr. Cass. Civ. S.U. n. 2435/2008; Cass. Civ. n. 13825/2008; Cass. Civ. n.
6606/2016).
Del resto, la giurisprudenza ha escluso che rispetto ai documenti prodotti dalle parti possa applicarsi il principio di non contestazione, a conferma che i documenti non possono utilizzarsi per trarre allegazioni utili per colmare le carenze della domanda di parte (cfr. Cass. Civ. n. 6606/2016; Cass. Civ. n.
12748/2016; Cass. Civ. n. 3306/2020).
In definitiva, la domanda di riduzione attorea risulta carente in punto di allegazione, sicché la stessa va per ciò solo respinta, essendo il mancato assolvimento dell'onere di allegazione sufficiente a fondare il rigetto della domanda, a prescindere da ogni altra considerazione, sicché ogni altra questione posta dalle parti resta assorbita per il principio della ragione più liquida (cfr. Cass. Civ. n. 17214/2016).
Inoltre, la carenza assertiva della domanda importa l'inammissibilità delle prove richieste da parte attrice a sostegno della domanda di riduzione, inclusa la richiesta di CTU, posto che il difetto di allegazione della domanda rende per ciò solo infondata la domanda e che la carenza assertiva di questa non può essere superata a mezzo di una CTU che assumerebbe inevitabilmente un illegittimo carattere esplorativo (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 3086/2022).
Per le ragioni enunciate, vanno confermate le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice Istruttore in corso di causa.
Infine, la parte attrice domanda il riconoscimento in proprio favore di una indennità per mancato utilizzo dei beni ereditari, da liquidarsi in via equitativa, sostenendo l'impossibilità di accedere al bene ereditario.
La domanda è infondata.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il proprietario può ottenere il risarcimento del danno conseguente all'occupazione illecita di un proprio immobile ad opera di un terzo solo se vi è stata la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta e colui che invoca il risarcimento del danno deve allegare e provare la concreta possibilità di utilizzo dell'immobile andata perduta (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 33645/2022).
Nello specifico caso del comproprietario che alleghi la lesione del proprio diritto di comproprietà su un immobile ad opera dell'altro comproprietario, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che, ai fini del risarcimento del danno, occorre la lesione del potere di pari uso del comproprietario, con la conseguenza che “l'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è di per sè idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso, e sempre che risulti provato che il comproprietario, il quale abbia avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbia tratto anche un vantaggio patrimoniale” (Cass. Civ. n. 7019/2019; Cass. Civ. n. 2423/2015).
Ebbene, nel caso di specie, la parte attrice ha fondato la propria domanda sulla generica allegazione che la convenuta impedirebbe alla stessa di accedere all'immobile comune.
Nondimeno, l'attrice non ha allegato quando avrebbe tentato di accedere all'immobile e avrebbe ricevuto l'opposizione della convenuta, né ha allegato di non avere le chiavi di accesso all'immobile.
Né l'attrice ha allegato di avere intimato alla convenuta di consentirle il godimento diretto dell'immobile.
Va osservato che il mero uso del bene comune ad opera della convenuta comproprietaria non può fondare il diritto all'indennizzo da mancato utilizzo del bene in capo all'attrice, né il mero non uso del bene ad opera di questa è a tal fine sufficiente.
In definitiva, la domanda attorea è infondata, in quanto carente in punto di allegazione e va pertanto respinta, carenza non superabile, per le ragioni già enunciate, mediante la produzione di documenti, aventi valore probatorio dei fatti specificamente allegati.
Ciò importa l'infondatezza già in prospettazione della domanda attorea, con conseguente irrilevanza dei mezzi di prova richiesti dall'attrice, sicché questo collegio conferma le determinazioni istruttorie assunte sul punto dal Giudice
Istruttore.
In conclusione, le domande di parte attrice vanno respinte, in quanto infondate. Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, alla luce dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, come desumibile dalla citazione, e delle attività concretamente svolte dalle parti, ridotto al minimo il compenso della fase istruttoria, non essendo state assunte prove, e con riduzione del compenso della fase decisionale, tenendo conto che negli scritti conclusivi non sono state svolte valutazioni ulteriori rispetto agli scritti iniziali.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 396/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) respinge tutte le domande, istanze ed eccezioni proposte da parte attrice;
2) condanna la parte attrice al rimborso delle spese processuali in favore della parte convenuta che si liquidano nella somma di 10.000,00 euro a titolo di compensi, spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 20.02.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Claudia Frosini Dott. Valerio Medaglia