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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 29/09/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 927/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 927 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Massimo di Bonaventura e dall'avv. Enrico di Bonaventura per procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
- appellante -
CONTRO
Controparte_1
e del socio illimitatamente responsabile (C.F.
[...] Controparte_1
pagina 1 di 10 ) in persona del curatore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Margherita Simoni per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- appellata–
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Danilo Mascitti per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- appellato –
alla quale è stato riunito il giudizio in II grado iscritto al N° 941 del Ruolo generale dell'anno 2023, promosso da
, come sopra rappresentato e difeso Controparte_1
- appellante -
CONTRO
Controparte_1
e del socio illimitatamente responsabile , come sopra
[...] Controparte_1 rappresentata e difesa
- appellata–
NEI CONFRONTI DI
, come sopra rappresentata e difesa Parte_1
- appellata –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 299 pubblicata dal Tribunale di
Macerata in data 07.04.2023
Sulle CONCLUSIONI
pagina 2 di 10 Per la Parte_1
“Si chiede alla Corte d'Appello di procedere alla richiesta, rivolta alla INTESA SAN PAOLO spa, di esibizione della documentazione che il dr. riteneva CP_2 essenziale, essendo ammessa, ma che non sono mai stati depositati dall'Istituto di credito. In via graduata si chiede che la Corte d'Appello, in riforma integrale della sentenza n. 299/2023 emessa dal tribunale di macerata il 07.04.2023, comunicata in pari data e non notificata, per tutte le ragioni d'appello sopraesposte, in via preliminare e pregiudiziale (…) in via principale e nel merito, b) accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto:
1) accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
2) rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto rigettando in toto l'azione revocatoria promossa dalla curatrice del fallimento
ai sensi dell'art. 2901 c.c., accogliendo le Controparte_1 argomentazioni contenute nel presente atto;
c) vittoria di spese, onorari di legale dichiaratosi fin da ora procuratore antistatario” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il tribunale. d) in ogni caso, in punto di spese di lite, riformare la sentenza di primo grado, condannando parte appellata al pagamento delle spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio. “
Per il CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, a) “Nel merito, rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto, rigettando in toto l'azione revocatoria promossa dalla curatrice del fallimento ai sensi dell'art. 2901 c.c. Con
Controparte_1 vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale;
b) revocare la dichiarazione di inefficacia, ex art. 2901 c.c., nei confronti della Curatela del “ nonché del
Controparte_1 socio illimita atrimoniali
Controparte_1 riportati nella separazione consensuale depositata da e
Controparte_1 Parte_1
presso il Tribunale di Macerata in data 30.1 5
[...] omologata con Decreto n. 4280/2018 del 28.02.2018, depositato in data 12.04.2018; c) revocare la dichiarazione di inefficacia ed inopponibilità alla detta Curatela fallimentare del decreto ingiuntivo N. 43/2018 del 12.01.2018, emesso dal pagina 3 di 10 Tribunale di Macerata su ricorso del 05.12.2017 della , a carico Parte_1 del , per complessive € 47.500,00, oltre spese e compensi di Controparte_1 pro d) revocare la dichiarazione di inefficacia verso la Curatela degli atti presupposti alle seguenti formalità eseguite in data 28.06.2018 presso la Conservatoria dei RR.II. di Macerata, ovvero 1- Trascrizione al Reg. Part. 5573 e Reg. Gen. 7414 di costituzione in favore di del diritto di uso ed abitazione vita Parte_1 natural durante sull'immobile già di proprietà del sito in Potenza Picena Via CP_1
Del Mare N. 31, e costituito da un appartamento o in NCEU al Fg. 23, part. 174, sub 1, piano T-0001, e dall'annesso garage distinto in NCEU del comune di Potenza Picena al Fg. 23, part. 174, sub 2, piano S1; 2– Iscrizione al Reg. Part. 1000 e Reg. Gen. 7413 di ipoteca giudiziale in forza del decreto ingiuntivo N. 43/2018 emesso dal Tribunale di Macerata in data 12.01.2018; e) revocare l'ordine al Conservatore dei RR.II. di Macerata di provvedere alle relative annotazioni a margine delle sopradette formalità. In ogni caso, in punto di spese di lite, riformare la sentenza di primo grado, condannando la al pagamento delle spese Controparte_1
e dei compensi profess i di giudizio, distraendoli a favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario. “
Per la curatela:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, per tutti i motivi esposti nelle comparse di costituzione e risposta con appello incidentale depositate nei procedimenti RG 927/2023 e RG 941/2023, in tale sede riuniti, in via principale nel merito, rigettare l'appello proposto dagli appellanti, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in atti, confermando la sentenza n. 299/2023 del 07.04.2023 del Tribunale di Macerata;
in accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformare la sentenza di primo grado in punto spese di giudizio, disponendo la condanna dei signori
[...]
e in solido tra loro alla refusione in favore della CP_1 Parte_1
Curatela fallimentare delle spese di lite del primo grado di giudizio per l'importo di
€ 9.600,00. Con vittoria di spese e compensi professionali, rimborso forf. 15%, Cap ed Iva come per legge”.
FATTI DI CAUSA
La curatela del fallimento della “ e Controparte_1 del socio illimitatamente responsabile si è rivolta al Tribunale di Controparte_1
Macerata al fine di sentir dichiarare inefficaci, ai sensi dell'art. 2901 c.c., gli pagina 4 di 10 accordi intervenuti nella separazione consensuale tra il e CP_1 Parte_1 omologati con decreto del medesimo Tribunale in data 12.04.2018, nell'ambito dei quali il marito ha attribuito alla moglie il diritto esclusivo d'uso e di abitazione sugli immobili ivi meglio indicati ed ha altresì riconosciuto in suo favore un debito d'importo pari ad euro 47.500,00; in via subordinata, la curatela ha chiesto che tali disposizioni vengano dichiarate nulle o comunque annullate per assenza di causa.
Costituendosi dinanzi al primo giudice, il ha contestato la fondatezza della CP_1 domanda attorea, evidenziando che il debito indicato nelle condizioni della separazione è stato posto a fondamento di un decreto ingiuntivo ormai passato in giudicato, in forza del quale la ha iscritto ipoteca giudiziale Parte_1 sull'immobile costituente abitazione coniugale.
Si è costituita anche la svolgendo difese sostanzialmente analoghe a Parte_1 quelle del e contestando di aver avuto consapevolezza delle effettive CP_1 condizioni economiche della prima del fallimento. Controparte_1
Con sentenza in data 07.04.2023 il Tribunale di Macerata ha accolto la domanda dichiarando inefficaci nei confronti della curatela le citate condizioni di separazione, unitamente alla trascrizione del diritto di uso ed abitazione ed all'iscrizione di ipoteca giudiziale sul medesimo immobile;
ha altresì condannato i convenuti a rifondere in favore dell'Erario le spese anticipate dalla curatela, ammessa a fruire del patrocinio a spese dello Stato.
Il primo giudice ha ritenuto che, non essendovi figli nati dal matrimonio,
l'attribuzione del diritto di uso ed abitazione debba intendersi quale atto a titolo gratuito;
ha altresì ravvisato in capo alla la piena consapevolezza del Parte_1 pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato ai creditori, trattandosi dell'unico immobile di proprietà del ha infine ravvisato la partecipatio fraudis per quanto CP_1 riguarda il riconoscimento di debito, tenuto conto del rapporto di coniugio tra i convenuti e del fatto che la lavorava sin dal 2005 quale impiegata nella Parte_1 società gestita dal marito.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la contestando la Parte_1 sussistenza dell'eventus damni, tenuto conto che il marito sarebbe stato pagina 5 di 10 proprietario anche di un capannone industriale di rilevante valore e che la casa coniugale era comunque gravata da diverse ipoteche;
ha altresì eccepito il contrasto tra le statuizioni della sentenza gravata ed il provvedimento (ormai definitivo) con cui il Tribunale di Fermo ha ammesso l'appellante al passivo del fallimento per il medesimo credito riconosciuto nelle condizioni della separazione.
Avverso la sentenza ha proposto distinto appello il sollevando censure CP_1 sostanzialmente sovrapponibili a quelle della Parte_1
Si è costituita in entrambi i giudizi la curatela fallimentare, eccependo che il capannone industriale indicato dagli appellanti sarebbe stato di proprietà della e non personalmente del l'appellata ha altresì Controparte_1 CP_1 contestato che l'ammissione allo stato passivo determini effetti in sedi diverse dal fallimento, ribadendo la sussistenza di tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda;
ha infine proposto appello incidentale avverso il capo della sentenza in cui sono state liquidate le spese di lite in favore dell'Erario, previo dimezzamento del compenso, nell'erroneo presupposto che la curatela fosse ancora ammessa a fruire del patrocinio a spese dello Stato.
All'esito della riunione, entrambe le cause sono pervenute in decisione in data
24.06.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con il primo motivo, articolato da entrambi gli appellanti in modo sostanzialmente analogo, la sentenza viene censurata nel capo in cui il primo giudice ha ravvisato il presupposto dell'eventus damni, essendo stato attribuito alla il diritto d'uso e di abitazione sull'unico immobile di proprietà del Parte_1
gli appellanti deducono invece che i creditori avrebbero potuto rivalersi CP_1 anche sul capannone industriale venduto dalla curatela nel corso della procedura;
contestano in ogni caso che la costituzione di tali diritti su un immobile già gravato da svariate ipoteche abbia determinato un effettivo pregiudizio. pagina 6 di 10 Tale motivo dev'essere disatteso, essendo non contestato che il capannone industriale indicato dagli appellanti apparteneva alla e non Controparte_1 al il quale è stato dichiarato fallito in proprio e deve comunque rispondere CP_1 di tutti i debiti con il proprio personale patrimonio.
Poco rileva anche il fatto che l'immobile oggetto di causa fosse gravato da ipoteche, essendo stato chiarito che, “in tema di azione revocatoria ordinaria,
l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne potenzialmente l'intero valore, non esclude la connotazione dell'atto stesso come eventus damni (presupposto per l'esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa all'ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto ma attraverso un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno o di un ridimensionamento della garanzia ipotecaria” (leggasi ad esempio Cass. Sez. III, ordinanza n. 5815 del 27.02.2023).
La costituzione in favore dell'odierna appellante del diritto di uso ed abitazione vita natural durante costituisce in ogni caso un atto a titolo gratuito, ben diverso dall'assegnazione dell'abitazione familiare prevista dall'art. 337 sexies c.c. nel solo ed esclusivo interesse dell'eventuale prole.
Risulta altresì arduo ipotizzare che la moglie del e sua Parte_1 CP_1 collaboratrice nella al momento della stipula degli accordi Controparte_1 di separazione nel 2017 fosse ignara del fatto che la società era gravata da debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate sin dal 2014 e che negli anni successivi la situazione finanziaria si era ormai definitivamente compromessa (secondo quanto risulta dalla documentazione contabile prodotta dalla curatela e non contestata dalle controparti).
La sentenza di primo grado dev'essere quindi confermata nel capo in cui ha dichiarato inefficaci nei confronti della curatela fallimentare la citata condizione degli accordi di separazione consensuale e la conseguente trascrizione dei diritti attribuiti alla Parte_1
pagina 7 di 10 2)Con il secondo motivo, la decisione del primo giudice viene censurata nel capo in cui ha dichiarato inefficace nei confronti della curatela il riconoscimento di debito contenuto nelle citate condizioni di separazione;
entrambi gli appellanti eccepiscono il contrasto tra tale statuizione ed il decreto con cui in data
18.07.2022 il Tribunale di Fermo ha ammesso al passivo della società fallita e del suo socio il credito vantato dalla e riconosciuto dal Parte_1 CP_1
Anche tale censura dev'essere disattesa, tenuto conto che “i provvedimenti che, in sede di verificazione dei crediti, vengono adottati dal giudice delegato, quand'anche non abbiano formato oggetto di opposizione, non acquistano efficacia di cosa giudicata, ma spiegano solo effetti preclusivi nell'ambito della procedura fallimentare” (cfr. Cass. Sez. I, sentenza n. 19940 del 15.09.2006, nonché le ordinanze della medesima Sezione n. 27709 del 03.12.2020 e n. 7772 del 22.03.2024).
Sarebbe in ogni caso superfluo rimettere in istruttoria la presente causa al fine di acquisire la documentazione bancaria indicata dagli appellanti tenuto conto che la espressamente autorizzata a richiederla sin dall'ordinanza in data Parte_1
28.09.2022, non ha dimostrato di essersi ulteriormente attivata a tal fine dopo la nota in data 03.10.2022.
Tenuto conto delle considerazioni già svolte nel precedente capo sulla piena consapevolezza della in merito alle effettive condizioni della Parte_1 [...]
pertanto, la sentenza gravata dev'essere confermata anche nel capo CP_1 in cui ha dichiarato inefficace nei confronti della curatela fallimentare la condizione degli accordi di separazione consensuale nell'ambito della quale il ha riconosciuto un debito d'importo pari ad euro 47.500,00 nei confronti CP_1 della dichiarando inefficace anche l'iscrizione d'ipoteca giudiziale Parte_1 fondata sul decreto ingiuntivo concesso per il medesimo titolo.
3)Occorre a questo punto esaminare l'unico motivo dell'appello incidentale, proposto dalla curatela fallimentare al fine di ottenere la liquidazione in proprio favore delle spese anticipate nel primo grado di giudizio, tenuto conto che il primo giudice ne ha disposto il versamento in favore dell'Erario, previo dimezzamento,
pagina 8 di 10 nell'erroneo presupposto che la parte fosse ancora ammessa a fruire del patrocinio a spese dello Stato.
Nelle more della presente decisione, peraltro, con provvedimento in data
20.12.2023 il primo giudice ha già parzialmente rettificato la propria precedente sentenza, prendendo atto che la curatela fallimentare non è più ammessa a fruire del patrocinio a spese dello Stato e che pertanto il compenso dev'essere liquidato direttamente in favore della parte vittoriosa;
non ha invece modificato l'entità del compenso, riservando qualsiasi decisione a riguardo al presente gravame.
Tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta nel primo grado di giudizio, sussistono i presupposti per accogliere l'appello incidentale nella parte in cui permane ancora l'interesse della curatela e per liquidare in favore di quest'ultima il maggiore importo indicato in dispositivo.
4)L'integrale soccombenza degli appellanti ne impone da ultimo la condanna a rifondere in favore della controparte anche le spese del presente grado, liquidate in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Va dato atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma
1 quater D.P.R. 115 del 2002 per il versamento da parte di entrambi gli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da e Parte_1
avverso la sentenza n. 299/2023 del Tribunale di Macerata, cosí Controparte_1 come rettificata nel provvedimento del medesimo Tribunale in data 20.12.2023, dispone:
RIGETTA gli appelli principali.
In accoglimento dell'appello incidentale,
pagina 9 di 10 in euro 9.000,00 il compenso professionale spettante alla curatela Parte_2 per il primo grado di giudizio e già posto a carico di e Parte_1 [...]
in via solidale tra loro, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad CP_1 oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
CONFERMA nel resto la sentenza gravata.
CONDANNA e , in via solidale tra loro, a rifondere Parte_1 Controparte_1 le spese processuali anticipate nel presente grado dalla Curatela del fallimento e del socio illimitatamente CP_1 Controparte_1 responsabile , che liquida in complessivi € 8.000,00 per compenso Controparte_1 professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi 1 bis e 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte di entrambi gli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 927 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Massimo di Bonaventura e dall'avv. Enrico di Bonaventura per procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
- appellante -
CONTRO
Controparte_1
e del socio illimitatamente responsabile (C.F.
[...] Controparte_1
pagina 1 di 10 ) in persona del curatore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Margherita Simoni per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- appellata–
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Danilo Mascitti per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- appellato –
alla quale è stato riunito il giudizio in II grado iscritto al N° 941 del Ruolo generale dell'anno 2023, promosso da
, come sopra rappresentato e difeso Controparte_1
- appellante -
CONTRO
Controparte_1
e del socio illimitatamente responsabile , come sopra
[...] Controparte_1 rappresentata e difesa
- appellata–
NEI CONFRONTI DI
, come sopra rappresentata e difesa Parte_1
- appellata –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 299 pubblicata dal Tribunale di
Macerata in data 07.04.2023
Sulle CONCLUSIONI
pagina 2 di 10 Per la Parte_1
“Si chiede alla Corte d'Appello di procedere alla richiesta, rivolta alla INTESA SAN PAOLO spa, di esibizione della documentazione che il dr. riteneva CP_2 essenziale, essendo ammessa, ma che non sono mai stati depositati dall'Istituto di credito. In via graduata si chiede che la Corte d'Appello, in riforma integrale della sentenza n. 299/2023 emessa dal tribunale di macerata il 07.04.2023, comunicata in pari data e non notificata, per tutte le ragioni d'appello sopraesposte, in via preliminare e pregiudiziale (…) in via principale e nel merito, b) accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto:
1) accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
2) rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto rigettando in toto l'azione revocatoria promossa dalla curatrice del fallimento
ai sensi dell'art. 2901 c.c., accogliendo le Controparte_1 argomentazioni contenute nel presente atto;
c) vittoria di spese, onorari di legale dichiaratosi fin da ora procuratore antistatario” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il tribunale. d) in ogni caso, in punto di spese di lite, riformare la sentenza di primo grado, condannando parte appellata al pagamento delle spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio. “
Per il CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, a) “Nel merito, rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto, rigettando in toto l'azione revocatoria promossa dalla curatrice del fallimento ai sensi dell'art. 2901 c.c. Con
Controparte_1 vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale;
b) revocare la dichiarazione di inefficacia, ex art. 2901 c.c., nei confronti della Curatela del “ nonché del
Controparte_1 socio illimita atrimoniali
Controparte_1 riportati nella separazione consensuale depositata da e
Controparte_1 Parte_1
presso il Tribunale di Macerata in data 30.1 5
[...] omologata con Decreto n. 4280/2018 del 28.02.2018, depositato in data 12.04.2018; c) revocare la dichiarazione di inefficacia ed inopponibilità alla detta Curatela fallimentare del decreto ingiuntivo N. 43/2018 del 12.01.2018, emesso dal pagina 3 di 10 Tribunale di Macerata su ricorso del 05.12.2017 della , a carico Parte_1 del , per complessive € 47.500,00, oltre spese e compensi di Controparte_1 pro d) revocare la dichiarazione di inefficacia verso la Curatela degli atti presupposti alle seguenti formalità eseguite in data 28.06.2018 presso la Conservatoria dei RR.II. di Macerata, ovvero 1- Trascrizione al Reg. Part. 5573 e Reg. Gen. 7414 di costituzione in favore di del diritto di uso ed abitazione vita Parte_1 natural durante sull'immobile già di proprietà del sito in Potenza Picena Via CP_1
Del Mare N. 31, e costituito da un appartamento o in NCEU al Fg. 23, part. 174, sub 1, piano T-0001, e dall'annesso garage distinto in NCEU del comune di Potenza Picena al Fg. 23, part. 174, sub 2, piano S1; 2– Iscrizione al Reg. Part. 1000 e Reg. Gen. 7413 di ipoteca giudiziale in forza del decreto ingiuntivo N. 43/2018 emesso dal Tribunale di Macerata in data 12.01.2018; e) revocare l'ordine al Conservatore dei RR.II. di Macerata di provvedere alle relative annotazioni a margine delle sopradette formalità. In ogni caso, in punto di spese di lite, riformare la sentenza di primo grado, condannando la al pagamento delle spese Controparte_1
e dei compensi profess i di giudizio, distraendoli a favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario. “
Per la curatela:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, per tutti i motivi esposti nelle comparse di costituzione e risposta con appello incidentale depositate nei procedimenti RG 927/2023 e RG 941/2023, in tale sede riuniti, in via principale nel merito, rigettare l'appello proposto dagli appellanti, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in atti, confermando la sentenza n. 299/2023 del 07.04.2023 del Tribunale di Macerata;
in accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformare la sentenza di primo grado in punto spese di giudizio, disponendo la condanna dei signori
[...]
e in solido tra loro alla refusione in favore della CP_1 Parte_1
Curatela fallimentare delle spese di lite del primo grado di giudizio per l'importo di
€ 9.600,00. Con vittoria di spese e compensi professionali, rimborso forf. 15%, Cap ed Iva come per legge”.
FATTI DI CAUSA
La curatela del fallimento della “ e Controparte_1 del socio illimitatamente responsabile si è rivolta al Tribunale di Controparte_1
Macerata al fine di sentir dichiarare inefficaci, ai sensi dell'art. 2901 c.c., gli pagina 4 di 10 accordi intervenuti nella separazione consensuale tra il e CP_1 Parte_1 omologati con decreto del medesimo Tribunale in data 12.04.2018, nell'ambito dei quali il marito ha attribuito alla moglie il diritto esclusivo d'uso e di abitazione sugli immobili ivi meglio indicati ed ha altresì riconosciuto in suo favore un debito d'importo pari ad euro 47.500,00; in via subordinata, la curatela ha chiesto che tali disposizioni vengano dichiarate nulle o comunque annullate per assenza di causa.
Costituendosi dinanzi al primo giudice, il ha contestato la fondatezza della CP_1 domanda attorea, evidenziando che il debito indicato nelle condizioni della separazione è stato posto a fondamento di un decreto ingiuntivo ormai passato in giudicato, in forza del quale la ha iscritto ipoteca giudiziale Parte_1 sull'immobile costituente abitazione coniugale.
Si è costituita anche la svolgendo difese sostanzialmente analoghe a Parte_1 quelle del e contestando di aver avuto consapevolezza delle effettive CP_1 condizioni economiche della prima del fallimento. Controparte_1
Con sentenza in data 07.04.2023 il Tribunale di Macerata ha accolto la domanda dichiarando inefficaci nei confronti della curatela le citate condizioni di separazione, unitamente alla trascrizione del diritto di uso ed abitazione ed all'iscrizione di ipoteca giudiziale sul medesimo immobile;
ha altresì condannato i convenuti a rifondere in favore dell'Erario le spese anticipate dalla curatela, ammessa a fruire del patrocinio a spese dello Stato.
Il primo giudice ha ritenuto che, non essendovi figli nati dal matrimonio,
l'attribuzione del diritto di uso ed abitazione debba intendersi quale atto a titolo gratuito;
ha altresì ravvisato in capo alla la piena consapevolezza del Parte_1 pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato ai creditori, trattandosi dell'unico immobile di proprietà del ha infine ravvisato la partecipatio fraudis per quanto CP_1 riguarda il riconoscimento di debito, tenuto conto del rapporto di coniugio tra i convenuti e del fatto che la lavorava sin dal 2005 quale impiegata nella Parte_1 società gestita dal marito.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la contestando la Parte_1 sussistenza dell'eventus damni, tenuto conto che il marito sarebbe stato pagina 5 di 10 proprietario anche di un capannone industriale di rilevante valore e che la casa coniugale era comunque gravata da diverse ipoteche;
ha altresì eccepito il contrasto tra le statuizioni della sentenza gravata ed il provvedimento (ormai definitivo) con cui il Tribunale di Fermo ha ammesso l'appellante al passivo del fallimento per il medesimo credito riconosciuto nelle condizioni della separazione.
Avverso la sentenza ha proposto distinto appello il sollevando censure CP_1 sostanzialmente sovrapponibili a quelle della Parte_1
Si è costituita in entrambi i giudizi la curatela fallimentare, eccependo che il capannone industriale indicato dagli appellanti sarebbe stato di proprietà della e non personalmente del l'appellata ha altresì Controparte_1 CP_1 contestato che l'ammissione allo stato passivo determini effetti in sedi diverse dal fallimento, ribadendo la sussistenza di tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda;
ha infine proposto appello incidentale avverso il capo della sentenza in cui sono state liquidate le spese di lite in favore dell'Erario, previo dimezzamento del compenso, nell'erroneo presupposto che la curatela fosse ancora ammessa a fruire del patrocinio a spese dello Stato.
All'esito della riunione, entrambe le cause sono pervenute in decisione in data
24.06.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con il primo motivo, articolato da entrambi gli appellanti in modo sostanzialmente analogo, la sentenza viene censurata nel capo in cui il primo giudice ha ravvisato il presupposto dell'eventus damni, essendo stato attribuito alla il diritto d'uso e di abitazione sull'unico immobile di proprietà del Parte_1
gli appellanti deducono invece che i creditori avrebbero potuto rivalersi CP_1 anche sul capannone industriale venduto dalla curatela nel corso della procedura;
contestano in ogni caso che la costituzione di tali diritti su un immobile già gravato da svariate ipoteche abbia determinato un effettivo pregiudizio. pagina 6 di 10 Tale motivo dev'essere disatteso, essendo non contestato che il capannone industriale indicato dagli appellanti apparteneva alla e non Controparte_1 al il quale è stato dichiarato fallito in proprio e deve comunque rispondere CP_1 di tutti i debiti con il proprio personale patrimonio.
Poco rileva anche il fatto che l'immobile oggetto di causa fosse gravato da ipoteche, essendo stato chiarito che, “in tema di azione revocatoria ordinaria,
l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne potenzialmente l'intero valore, non esclude la connotazione dell'atto stesso come eventus damni (presupposto per l'esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa all'ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto ma attraverso un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno o di un ridimensionamento della garanzia ipotecaria” (leggasi ad esempio Cass. Sez. III, ordinanza n. 5815 del 27.02.2023).
La costituzione in favore dell'odierna appellante del diritto di uso ed abitazione vita natural durante costituisce in ogni caso un atto a titolo gratuito, ben diverso dall'assegnazione dell'abitazione familiare prevista dall'art. 337 sexies c.c. nel solo ed esclusivo interesse dell'eventuale prole.
Risulta altresì arduo ipotizzare che la moglie del e sua Parte_1 CP_1 collaboratrice nella al momento della stipula degli accordi Controparte_1 di separazione nel 2017 fosse ignara del fatto che la società era gravata da debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate sin dal 2014 e che negli anni successivi la situazione finanziaria si era ormai definitivamente compromessa (secondo quanto risulta dalla documentazione contabile prodotta dalla curatela e non contestata dalle controparti).
La sentenza di primo grado dev'essere quindi confermata nel capo in cui ha dichiarato inefficaci nei confronti della curatela fallimentare la citata condizione degli accordi di separazione consensuale e la conseguente trascrizione dei diritti attribuiti alla Parte_1
pagina 7 di 10 2)Con il secondo motivo, la decisione del primo giudice viene censurata nel capo in cui ha dichiarato inefficace nei confronti della curatela il riconoscimento di debito contenuto nelle citate condizioni di separazione;
entrambi gli appellanti eccepiscono il contrasto tra tale statuizione ed il decreto con cui in data
18.07.2022 il Tribunale di Fermo ha ammesso al passivo della società fallita e del suo socio il credito vantato dalla e riconosciuto dal Parte_1 CP_1
Anche tale censura dev'essere disattesa, tenuto conto che “i provvedimenti che, in sede di verificazione dei crediti, vengono adottati dal giudice delegato, quand'anche non abbiano formato oggetto di opposizione, non acquistano efficacia di cosa giudicata, ma spiegano solo effetti preclusivi nell'ambito della procedura fallimentare” (cfr. Cass. Sez. I, sentenza n. 19940 del 15.09.2006, nonché le ordinanze della medesima Sezione n. 27709 del 03.12.2020 e n. 7772 del 22.03.2024).
Sarebbe in ogni caso superfluo rimettere in istruttoria la presente causa al fine di acquisire la documentazione bancaria indicata dagli appellanti tenuto conto che la espressamente autorizzata a richiederla sin dall'ordinanza in data Parte_1
28.09.2022, non ha dimostrato di essersi ulteriormente attivata a tal fine dopo la nota in data 03.10.2022.
Tenuto conto delle considerazioni già svolte nel precedente capo sulla piena consapevolezza della in merito alle effettive condizioni della Parte_1 [...]
pertanto, la sentenza gravata dev'essere confermata anche nel capo CP_1 in cui ha dichiarato inefficace nei confronti della curatela fallimentare la condizione degli accordi di separazione consensuale nell'ambito della quale il ha riconosciuto un debito d'importo pari ad euro 47.500,00 nei confronti CP_1 della dichiarando inefficace anche l'iscrizione d'ipoteca giudiziale Parte_1 fondata sul decreto ingiuntivo concesso per il medesimo titolo.
3)Occorre a questo punto esaminare l'unico motivo dell'appello incidentale, proposto dalla curatela fallimentare al fine di ottenere la liquidazione in proprio favore delle spese anticipate nel primo grado di giudizio, tenuto conto che il primo giudice ne ha disposto il versamento in favore dell'Erario, previo dimezzamento,
pagina 8 di 10 nell'erroneo presupposto che la parte fosse ancora ammessa a fruire del patrocinio a spese dello Stato.
Nelle more della presente decisione, peraltro, con provvedimento in data
20.12.2023 il primo giudice ha già parzialmente rettificato la propria precedente sentenza, prendendo atto che la curatela fallimentare non è più ammessa a fruire del patrocinio a spese dello Stato e che pertanto il compenso dev'essere liquidato direttamente in favore della parte vittoriosa;
non ha invece modificato l'entità del compenso, riservando qualsiasi decisione a riguardo al presente gravame.
Tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta nel primo grado di giudizio, sussistono i presupposti per accogliere l'appello incidentale nella parte in cui permane ancora l'interesse della curatela e per liquidare in favore di quest'ultima il maggiore importo indicato in dispositivo.
4)L'integrale soccombenza degli appellanti ne impone da ultimo la condanna a rifondere in favore della controparte anche le spese del presente grado, liquidate in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Va dato atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma
1 quater D.P.R. 115 del 2002 per il versamento da parte di entrambi gli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da e Parte_1
avverso la sentenza n. 299/2023 del Tribunale di Macerata, cosí Controparte_1 come rettificata nel provvedimento del medesimo Tribunale in data 20.12.2023, dispone:
RIGETTA gli appelli principali.
In accoglimento dell'appello incidentale,
pagina 9 di 10 in euro 9.000,00 il compenso professionale spettante alla curatela Parte_2 per il primo grado di giudizio e già posto a carico di e Parte_1 [...]
in via solidale tra loro, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad CP_1 oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
CONFERMA nel resto la sentenza gravata.
CONDANNA e , in via solidale tra loro, a rifondere Parte_1 Controparte_1 le spese processuali anticipate nel presente grado dalla Curatela del fallimento e del socio illimitatamente CP_1 Controparte_1 responsabile , che liquida in complessivi € 8.000,00 per compenso Controparte_1 professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi 1 bis e 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte di entrambi gli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
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