CASS
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/06/2025, n. 22301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22301 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso di ME TT, nata a [...] 11 16/04/1970, avverso la sentenza in data 04/11/2024 della Corte di appello di Catania, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
letta per l'imputata la memoria dell'avv. Cristina Biancovíso, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 4 novembre 2024 la Corte di appello dì Catania, in parziale riforma della sentenza in data 13 giugno 2019 del Tribunale di Catania, ha dichiarato di non doversi procedere in ordine al reato ascritto al capo A), riqualificato ai sensi dell'art. 171-ter, comma 1, lett. c), legge n. 633 del 1941 per essere estinto per prescrizione e ha rideterminato la pena in relazione al reato di ricettazione del capo B) con il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario spedite a richiesta dei privati, cor conferma nel resto. Penale Sent. Sez. 3 Num. 22301 Anno 2025 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 27/03/2025 2. Ricorre per cassazione l'imputata sulla base di quattro motivi: violazione del principio della correlazione tra accusa e sentenza in relazione al reato del capo A e lesione del contraddittorio in relazione alla riqualificazione del fatto (primo motivo); vizio di motivazione (secondo motivo); conferma delle statuizioni civili (terzo motivo); vizio di motivazione e conferma delle statuizioni civili per il reato del capo B (quarto motivo). CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello ha accertato che l'imputata ha commesso il reato dell'art. 171-ter, primo comma, lett. c), legge n. 633 del 1941, così riqualificato il fatto, perché i supporti sprovvisti del timbro SIAE non erano autentici - fattispecie sussumibile sotto la lettera d) -, bensì erano stati illecitamente duplicati o riprodotti - fattispecie sussumìbile quindi sotto la lettera c), secondo quanto precisato e ribadito da questa Sezione con sentenza n. 14356 del 31/01/2018, Maggio, Rv. 272586 - 01. La riqualificazione non ha determinato alcuna lesione del diritto di difesa perché l'accertamento dell'illiceità della duplicazione e riproduzione dei CD e delle opere cinematografiche è sviluppo prevedibile del processo in caso di detenzione per la vendita di supporti privi di contrassegno SIAE. La lesione del contraddittorio e la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza non operano quando l'imputato si sia potuto difendere rispetto a un fatto specifico la cui eventuale diversa qualificazione era prevedibile (tra le più recenti, Sez. 5, n. 41534 del 09/10/2024, G., Rv. 287231 - 01). La motivazione della sentenza impugnata resiste pertanto alle prime due censure nonché alla terza, perché corretta è anche la conferma delle statuizioni civili ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., al cospetto di una pronuncia di proscioglimento per estinzione dei reato per prescrizione (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 -01), avendo accertato la Corte territoriale la responsabilità dell'imputata con ampia disamina (si veda il par.
3.2 della sentenza). Del pari manifestamente infondato è il quarto motivo sulla ricettazione. La Corte territoriale ha affermato che non erano emersi elementi per ritenere che l'imputata fosse l'autrice del reato presupposto, mentre era certamente consapevole dell'illecita provenienza della merce al momento della vendita. Il motivo si risolve in una generica contestazione del fatto, senza arrivare a scardinare il ragionamento logico- razionale che ha portato all'accertamento di responsabilità. Valgono per !a conferma delle statuizioni civili le stesse considerazioni sopra svolte per il reato del capo A). Il Presidente Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 27 marzo 2025 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
letta per l'imputata la memoria dell'avv. Cristina Biancovíso, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 4 novembre 2024 la Corte di appello dì Catania, in parziale riforma della sentenza in data 13 giugno 2019 del Tribunale di Catania, ha dichiarato di non doversi procedere in ordine al reato ascritto al capo A), riqualificato ai sensi dell'art. 171-ter, comma 1, lett. c), legge n. 633 del 1941 per essere estinto per prescrizione e ha rideterminato la pena in relazione al reato di ricettazione del capo B) con il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario spedite a richiesta dei privati, cor conferma nel resto. Penale Sent. Sez. 3 Num. 22301 Anno 2025 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 27/03/2025 2. Ricorre per cassazione l'imputata sulla base di quattro motivi: violazione del principio della correlazione tra accusa e sentenza in relazione al reato del capo A e lesione del contraddittorio in relazione alla riqualificazione del fatto (primo motivo); vizio di motivazione (secondo motivo); conferma delle statuizioni civili (terzo motivo); vizio di motivazione e conferma delle statuizioni civili per il reato del capo B (quarto motivo). CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello ha accertato che l'imputata ha commesso il reato dell'art. 171-ter, primo comma, lett. c), legge n. 633 del 1941, così riqualificato il fatto, perché i supporti sprovvisti del timbro SIAE non erano autentici - fattispecie sussumibile sotto la lettera d) -, bensì erano stati illecitamente duplicati o riprodotti - fattispecie sussumìbile quindi sotto la lettera c), secondo quanto precisato e ribadito da questa Sezione con sentenza n. 14356 del 31/01/2018, Maggio, Rv. 272586 - 01. La riqualificazione non ha determinato alcuna lesione del diritto di difesa perché l'accertamento dell'illiceità della duplicazione e riproduzione dei CD e delle opere cinematografiche è sviluppo prevedibile del processo in caso di detenzione per la vendita di supporti privi di contrassegno SIAE. La lesione del contraddittorio e la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza non operano quando l'imputato si sia potuto difendere rispetto a un fatto specifico la cui eventuale diversa qualificazione era prevedibile (tra le più recenti, Sez. 5, n. 41534 del 09/10/2024, G., Rv. 287231 - 01). La motivazione della sentenza impugnata resiste pertanto alle prime due censure nonché alla terza, perché corretta è anche la conferma delle statuizioni civili ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., al cospetto di una pronuncia di proscioglimento per estinzione dei reato per prescrizione (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 -01), avendo accertato la Corte territoriale la responsabilità dell'imputata con ampia disamina (si veda il par.
3.2 della sentenza). Del pari manifestamente infondato è il quarto motivo sulla ricettazione. La Corte territoriale ha affermato che non erano emersi elementi per ritenere che l'imputata fosse l'autrice del reato presupposto, mentre era certamente consapevole dell'illecita provenienza della merce al momento della vendita. Il motivo si risolve in una generica contestazione del fatto, senza arrivare a scardinare il ragionamento logico- razionale che ha portato all'accertamento di responsabilità. Valgono per !a conferma delle statuizioni civili le stesse considerazioni sopra svolte per il reato del capo A). Il Presidente Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 27 marzo 2025 Il Consigliere estensore