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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 16/05/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 197 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 197 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da: nato a [...] il [...] (C.F. ) con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'Avv. LASCARI MAURO (C.F. ) C.F._2
e
nata a [...] il [...] ( ) con il Controparte_1 CodiceFiscale_3 patrocinio dell'Avv. URBINATI ARMIDA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 04/02/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nata la figlia maggiorenne, ma non ancora economicamente Persona_1
autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 2.05.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
A) Sulla situazione personale ed economica delle parti e sugli oneri su di essi gravanti.
Il marito lavora con contratto a tempo indeterminato per la società Ibsa Farmaceutici Italia S.r.l., svolgendo attività di dirigente responsabile dei gruppi di acquisto.
Il suo reddito medio annuo negli ultimi 3 anni è pari, ad € 83.000,00 oltre eventuali premi per complessivi
€ 100.000,00 circa annui lordi (doc. 5 dichiarazioni dei redditi ultimi 3 anni); Parte_1
E' proprietario della casa coniugale nella quota del ½ pro indiviso unitamente alla moglie (doc.
6-rogito).
La moglie, , lavora con contratto a tempo indeterminato, part time (2 4 ore alla Controparte_1
settimana), presso la Comunità di San Patrignano e svolge attività di infermiera coordinatrice.
Il suo reddito medio annuo segnato negli ultimi 3 anni è pari, ad € 14.000,00 c.a. lordi (doc. 7 dichiarazioni redditi 2022 -2023 -2024). Controparte_1
E' proprietaria della casa coniugale nella quota ½ pro indiviso unitamente al marito.
B) Sulle condizioni inerenti la prole e sul PIANO GENITORIALE e sul collocamento, sul mantenimento e sull'assegnazione della casa familiare, i coniugi dichiarano che non esistono altri procedimenti tra le parti.
PERMANENZA PRESSO I GENITORI
La figlia della coppia già maggiorenne ma non indipendente economicamente, è iscritta Persona_1 presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna, sede distaccata di Forlì, resterà collocata presso la casa coniugale in Riccione Viale Ferrara 9.
Stante la raggiunta maggiore età sarà libera di frequentare il padre con il quale concorderà direttamente i tempi di permanenza presso la sua abitazione, come pure i periodi di vacanze che vorrà trascorrere con pagina 2 di 5 il padre in occasione del le festività e dei periodi estivi, nel rispetto di eventuali accordi fra i genitori anche conseguenti agli impegni lavorativi degli stessi.
ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE
La casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, costituita da appartamento situato al piano terzo di palazzina sita in Riccione (RN) Viale Ferrara 9, meglio identificato al Catasto Fabbricati al foglio 6 particella 2917, sub 54, piano 3° cat. A/2 classe 2 di vani 3,5 R.C. euro 506,13, resterà assegnata alla moglie, con gli arredi e i corredi in essa contenuti, la quale vi abiterà unitamente alla figlia.
Le parti concordano che al momento in cui la figlia si renderà autosufficiente, con conseguente automatica cessazione del diritto in capo alla moglie all'assegnazione della casa coniugale, i ricorrenti metteranno in vendita l'immobile stesso al prezzo che andranno a concordare, anche mediante l'ausilio di una agenzia di vendita immobiliare di zona. Si specifica che, una volta fissato concordemente il prezzo di vendita dell'immobile in comproprietà già costituente residenza famigliare, ognuno dei comproprietari avrà diritto ad acquistare per sé la quota di proprietà dell'altro pagandone il relativo prezzo entro e non oltre 6 mesi dalla messa in vendita del bene, in difetto dovrà essere liberato dalla Sig.ra CP_1
Si dà atto che il Sig. a già rilasciato la casa coniugale, trasferendo anche la propria residenza Pt_1
in altro immobile.
MANTENIMENTO PROLE
Il Sig. continuerà a contribuir e al mantenimento della figlia con il versamento Pt_1 Persona_1
mensile della somma di € 750,00, da effettuarsi a mezzo bonifico sul conto della medesima, in via anticipata entro il giorno 1 di ogni mese, come già concordato in sede di separazione consensuale, importo rivalutabile ai fini Istat come per legge a decorrere dalla data della pronuncia della separazione.
La Sig.ra contribuirà al mantenimento diretto della figlia provvedendo alle sue necessità CP_1 allorquando la figlia starà presso l'abitazione materna (pagamento bollette, acquisto alimenti, spese auto utilizzata in comune con la figlia ecc)
Resteranno integralmente a favore della madre eventuali aiuti, sussidi, assegni erogati dallo Stato o da altri Enti, le detrazioni fiscali e/o qualsiasi ulteriore contributo assistenziale o “bonus” o borsa di studio in ausilio al mantenimento della figlia.
SPESE STRAORDINARIE DELLA FIGLIA
Le spese straordinarie della prole, come previste nel protocollo in uso al Tribunale di Rimini allegato al ricorso (doc. 8), verranno sostenute al 100% dal padre stante la diversa capacità Parte_1
pagina 3 di 5 economica dei genitori. All'uopo si dà atto che fra le spese straordinarie, in virtù delle abitudini e del tenore di vita già garantito dal padre a favore della figlia, sono ricomprese le seguenti voci:
- pagamento diretto della locazione dell'immobile di Forlì (appartamento universitario) e delle relative bollette imposta smaltimento rifiuti e spese condominiali con addebito diretto sul conto corrente del padre:
- pagamento diretto delle spese universitarie (tasse libri corsi aggiuntivi e materiale didattico), abbonamenti mezzi (treno e autobus), palestre (sia a Forlì che a Riccione in base a dove sta la ragazza) e corsi vari di qualsiasi natura ovvero non solo culturali sempre previo accordo tra padre e figlia;
Il padre provvederà direttamente ai pagamenti delle spese fisse sopra elencate, senza onerare la figlia della gestione, di cui si dovrà occupare direttamente il Pt_1
- il pagamento delle spese straordinarie ulteriori, resteranno sempre integralmente a carico esclusivo del sig. da concordare preventivamente e direttamente tra padre e figlia. Pt_1
Spese rinnovo documenti comprese visite quali patente, passaporto, carta di identità.
Resteranno al 100% a carico del anche le ulteriori spese riguardanti la fase specialistica del Pt_1 corso universitario, compresi corsi all'estero e spese di trasferte e/o soggiorno fuori sede, sempre previo accordo preventivo e diretto tra padre e figlia.
MANTENIMENTO CONIUGI
Le parti danno atto di essere attualmente entrambe autonome ed autosufficienti.
SULLE SPESE DELLA PRESENTE PROCEDURA
Le parti dichiarano che le spese della presente procedura devono intendersi integralmente compensate fra le parti e all'uopo sottoscrivono i rispetti procuratori ai fini della rinuncia alla solidarietà ex art 13, comma VIII, L. 31/12/2012 n. 247, con eccezione del contributo di € 1.000,00 che il sig. si Pt_1 impegna a versare direttamente in favore dell'Avv. Armida Urbinati ad avvenuto deposito del presente ricorso.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
pagina 4 di 5 a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
l 13.07.2002 in Azzano San LO (BG) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui CP_1
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Azzano San LO (BG) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 6 Parte I Anno 2002 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 15.05.2025.
Il Presidente del Collegio Civile Area I
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 197 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da: nato a [...] il [...] (C.F. ) con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'Avv. LASCARI MAURO (C.F. ) C.F._2
e
nata a [...] il [...] ( ) con il Controparte_1 CodiceFiscale_3 patrocinio dell'Avv. URBINATI ARMIDA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 04/02/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nata la figlia maggiorenne, ma non ancora economicamente Persona_1
autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 2.05.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
A) Sulla situazione personale ed economica delle parti e sugli oneri su di essi gravanti.
Il marito lavora con contratto a tempo indeterminato per la società Ibsa Farmaceutici Italia S.r.l., svolgendo attività di dirigente responsabile dei gruppi di acquisto.
Il suo reddito medio annuo negli ultimi 3 anni è pari, ad € 83.000,00 oltre eventuali premi per complessivi
€ 100.000,00 circa annui lordi (doc. 5 dichiarazioni dei redditi ultimi 3 anni); Parte_1
E' proprietario della casa coniugale nella quota del ½ pro indiviso unitamente alla moglie (doc.
6-rogito).
La moglie, , lavora con contratto a tempo indeterminato, part time (2 4 ore alla Controparte_1
settimana), presso la Comunità di San Patrignano e svolge attività di infermiera coordinatrice.
Il suo reddito medio annuo segnato negli ultimi 3 anni è pari, ad € 14.000,00 c.a. lordi (doc. 7 dichiarazioni redditi 2022 -2023 -2024). Controparte_1
E' proprietaria della casa coniugale nella quota ½ pro indiviso unitamente al marito.
B) Sulle condizioni inerenti la prole e sul PIANO GENITORIALE e sul collocamento, sul mantenimento e sull'assegnazione della casa familiare, i coniugi dichiarano che non esistono altri procedimenti tra le parti.
PERMANENZA PRESSO I GENITORI
La figlia della coppia già maggiorenne ma non indipendente economicamente, è iscritta Persona_1 presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna, sede distaccata di Forlì, resterà collocata presso la casa coniugale in Riccione Viale Ferrara 9.
Stante la raggiunta maggiore età sarà libera di frequentare il padre con il quale concorderà direttamente i tempi di permanenza presso la sua abitazione, come pure i periodi di vacanze che vorrà trascorrere con pagina 2 di 5 il padre in occasione del le festività e dei periodi estivi, nel rispetto di eventuali accordi fra i genitori anche conseguenti agli impegni lavorativi degli stessi.
ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE
La casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, costituita da appartamento situato al piano terzo di palazzina sita in Riccione (RN) Viale Ferrara 9, meglio identificato al Catasto Fabbricati al foglio 6 particella 2917, sub 54, piano 3° cat. A/2 classe 2 di vani 3,5 R.C. euro 506,13, resterà assegnata alla moglie, con gli arredi e i corredi in essa contenuti, la quale vi abiterà unitamente alla figlia.
Le parti concordano che al momento in cui la figlia si renderà autosufficiente, con conseguente automatica cessazione del diritto in capo alla moglie all'assegnazione della casa coniugale, i ricorrenti metteranno in vendita l'immobile stesso al prezzo che andranno a concordare, anche mediante l'ausilio di una agenzia di vendita immobiliare di zona. Si specifica che, una volta fissato concordemente il prezzo di vendita dell'immobile in comproprietà già costituente residenza famigliare, ognuno dei comproprietari avrà diritto ad acquistare per sé la quota di proprietà dell'altro pagandone il relativo prezzo entro e non oltre 6 mesi dalla messa in vendita del bene, in difetto dovrà essere liberato dalla Sig.ra CP_1
Si dà atto che il Sig. a già rilasciato la casa coniugale, trasferendo anche la propria residenza Pt_1
in altro immobile.
MANTENIMENTO PROLE
Il Sig. continuerà a contribuir e al mantenimento della figlia con il versamento Pt_1 Persona_1
mensile della somma di € 750,00, da effettuarsi a mezzo bonifico sul conto della medesima, in via anticipata entro il giorno 1 di ogni mese, come già concordato in sede di separazione consensuale, importo rivalutabile ai fini Istat come per legge a decorrere dalla data della pronuncia della separazione.
La Sig.ra contribuirà al mantenimento diretto della figlia provvedendo alle sue necessità CP_1 allorquando la figlia starà presso l'abitazione materna (pagamento bollette, acquisto alimenti, spese auto utilizzata in comune con la figlia ecc)
Resteranno integralmente a favore della madre eventuali aiuti, sussidi, assegni erogati dallo Stato o da altri Enti, le detrazioni fiscali e/o qualsiasi ulteriore contributo assistenziale o “bonus” o borsa di studio in ausilio al mantenimento della figlia.
SPESE STRAORDINARIE DELLA FIGLIA
Le spese straordinarie della prole, come previste nel protocollo in uso al Tribunale di Rimini allegato al ricorso (doc. 8), verranno sostenute al 100% dal padre stante la diversa capacità Parte_1
pagina 3 di 5 economica dei genitori. All'uopo si dà atto che fra le spese straordinarie, in virtù delle abitudini e del tenore di vita già garantito dal padre a favore della figlia, sono ricomprese le seguenti voci:
- pagamento diretto della locazione dell'immobile di Forlì (appartamento universitario) e delle relative bollette imposta smaltimento rifiuti e spese condominiali con addebito diretto sul conto corrente del padre:
- pagamento diretto delle spese universitarie (tasse libri corsi aggiuntivi e materiale didattico), abbonamenti mezzi (treno e autobus), palestre (sia a Forlì che a Riccione in base a dove sta la ragazza) e corsi vari di qualsiasi natura ovvero non solo culturali sempre previo accordo tra padre e figlia;
Il padre provvederà direttamente ai pagamenti delle spese fisse sopra elencate, senza onerare la figlia della gestione, di cui si dovrà occupare direttamente il Pt_1
- il pagamento delle spese straordinarie ulteriori, resteranno sempre integralmente a carico esclusivo del sig. da concordare preventivamente e direttamente tra padre e figlia. Pt_1
Spese rinnovo documenti comprese visite quali patente, passaporto, carta di identità.
Resteranno al 100% a carico del anche le ulteriori spese riguardanti la fase specialistica del Pt_1 corso universitario, compresi corsi all'estero e spese di trasferte e/o soggiorno fuori sede, sempre previo accordo preventivo e diretto tra padre e figlia.
MANTENIMENTO CONIUGI
Le parti danno atto di essere attualmente entrambe autonome ed autosufficienti.
SULLE SPESE DELLA PRESENTE PROCEDURA
Le parti dichiarano che le spese della presente procedura devono intendersi integralmente compensate fra le parti e all'uopo sottoscrivono i rispetti procuratori ai fini della rinuncia alla solidarietà ex art 13, comma VIII, L. 31/12/2012 n. 247, con eccezione del contributo di € 1.000,00 che il sig. si Pt_1 impegna a versare direttamente in favore dell'Avv. Armida Urbinati ad avvenuto deposito del presente ricorso.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
pagina 4 di 5 a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
l 13.07.2002 in Azzano San LO (BG) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui CP_1
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Azzano San LO (BG) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 6 Parte I Anno 2002 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 15.05.2025.
Il Presidente del Collegio Civile Area I
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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