Articolo 49 della Legge 5 agosto 1988, n. 330
Articolo 48Articolo 50
Versione
25 agosto 1988
Art. 49. 1. Al primo comma dell'articolo 290 del codice di procedura penale le parole: "che ha conceduto la liberta' provvisoria" sono sostituite dalle seguenti: "che ha disposto l'applicazione della misura".
Nota all'art. 49:
Il testo vigente del primo comma dell'art. 290 del codice di procedura penale (Doveri dei fideiussori nel caso di temuta fuga del liberato), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Se il fideiussore ha fondato motivo di ritenere che l'imputato sia per darsi alla fuga, deve avvertire immediatamente l'autorita' giudiziaria che ha disposto l'applicazione della misura, e se in conseguenza di tale avvertimento l'imputato viene arrestato prima che la fuga sia avvenuta, il fideiussore rimane liberato dalla obbligazione di pagare la somma stabilita per la malleveria".
Entrata in vigore il 25 agosto 1988