CA
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 23/10/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1220/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE 3° CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati Dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente Dott. Francesco Rizzi Consigliere Dott.ssa Laura Boni Consigliere Relatore Ausiliario ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta in secondo grado al numero RG 1220/2024, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale – altre ipotesi extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie promossa da (CF ) e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
) in proprio e quali soci della cessata di C.F._2 Controparte_1 Pt_2
e , entrambi elettivamente domiciliati in Torino Via Cibrario 17
[...] Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Paolo Rossati (CF pec C.F._3
e dell'Avv. Luisa Dell'Orfano (CF Email_1
pec rdineavvocatitorino.i) che li rappresentano C.F._4 Email_2 e difendono come da procure in atti APPELLANTE Contro (CF ), già in persona del Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3 Procuratore Speciale Dott. munito degli occorrenti poteri giusta procura Controparte_4 Notaio di Treviso 18.12.2024, con sede legale in Mogliano Persona_1 Veneto (TV) Via Marocchesa n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Pampaloni ( pec del Foro di CodiceFiscale_5 Email_3 Firenze ed elettivamente domiciliata in Torino Via Cassini 7 presso lo studio dell'Avv. Anna Rosa Penna come da procura in atti APPELLATA
UDIENZA di rimessione al Collegio ex art. 352 c.p.c. del 3.7.2025
CONCLUSIONI PER GLI APPELLANTI contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 2.5.2025 In via pregiudiziale e/o preliminare: Autorizzare la chiamata in causa ( ), residente in [...] in quanto soggetto responsabile in via solidale, alternativa o concorrente con i sigg.ri e . Parte_2 Parte_1 Nel merito, in via principale: Accertare e dichiarare che non ha fornito prova certa dell'avvenuto Controparte_2 pagamento dei risarcimenti alle danneggiate e che la transazione intervenuta non è opponibile ai Sig.ri e ai sensi dell'art. 1304 c.c., con conseguente rigetto Parte_2 Parte_1 della domanda. Nel merito, in via subordinata: Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di regresso esercitato da
[...]
in quanto gli atti interruttivi della prescrizione non provengono direttamente dal CP_2 creditore e non sono idonei ai sensi degli artt. 2943 e 1292 c.c. Nel merito in via ulteriormente subordinata: Accertare e dichiarare che alla data del sinistro (14.07.2007) il veicolo Mini Cooper targato BW669BK non era più di proprietà della cessata bensì della Controparte_1 [...]
con conseguente rigetto della domanda di regresso. Controparte_6 In via ulteriormente subordinata: Accertare e dichiarare che unica responsabile nella causazione del sinistro è la sig.ra
[...] e, per l'effetto, condannarla al pagamento delle somme richieste da CP_5 Controparte_2
[...] In ogni caso Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge e spese successive alla sentenza. Istanze istruttorie ex art. 356 c.p.c. Si chiede, ai sensi dell'art. 356 c.p.c. l'ammissione dei seguenti capi di prova per testi, da intendersi preceduti dalla locuzione “vero che”:
1) si occupava anche del commercio di veicoli, così come previsto Controparte_1 dall'oggetto sociale;
2) il veicolo Mini Cooper R50 tg. BW669BK veniva venduto, nel mese di giugno 2007, alla di corrente in Passirano (BS) al prezzo di € 10.200,00; Controparte_6 CP_6
3) il relativo atto di vendita veniva trascritto soltanto in data 01.08.2007 come da documento n. 3 da mostrare al teste:
4) l'autovettura veniva portata dalla sede di Controparte_7 Controparte_6 dal sig. ;
[...] Testimone_1 Si indicano quali testi:
• , residente in [...]; Testimone_1
• , residente in [...]. Testimone_2
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 22.4.2025 Voglia l'ecc.ma Corte adita, respingere le eccezioni sollevate dall'appellante perché infondate sia in fatto che in diritto e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza n. 1713/2024 del Tribunale di Torino con conseguentemente condanna per gli appellanti rivalere quale impresa designata alla gestione del “Fondo di garanzia Controparte_2 per le vittime della strada”, per i titoli e le causali di cui in premessa, l'importo di €. 9.937,60= oltre interessi legali maturati e maturandi dal dì dell'avvenuto pagamento del al saldo, comunque globalmente entro i limiti della competenza per valore del Giudice adito. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, diritti ed onorario e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis.” Si oppone ancora alle istanze istruttorie ex adverso reiterate perché documentalmente superate, generiche ed in ogni caso inutili ai fini del decidere.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1) Con atto di citazione regolarmente notificato, quale impresa Controparte_2 designata per il Fondo Garanzia Vittime della Strada, ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Torino, e , in proprio e quali soci della cessata Parte_1 Parte_2 [...] di e , affinché detti convenuti fossero condannati CP_1 Parte_2 Parte_1 a rimborsare l'importo di € 9.937,60 oltre interessi legali, liquidato per risarcire i danni conseguenti al sinistro occorso il 14.7.2007 cagionato dal veicolo tg BW669BK di loro proprietà.
nella sua qualità di Compagnia designata per il Fondo di Garanzia, ha Controparte_2 riferito di avere assunto la gestione del sinistro occorso il 14.7.2007 a causa del quale l'autoveicolo tg BW669BK - di proprietà di di e Controparte_1 Parte_2 Pt_1
, condotto senza assicurazione obbligatoria – aveva danneggiato e
[...] Parte_3 [...]
Pt_4 Accertata la responsabilità del mezzo non assicurato, aveva liquidato Controparte_2 alle danneggiate la complessiva somma di € 9.937,00 e aveva promosso quindi azione di rivalsa ex art. 292 cod. ass. nei confronti di e , quali soci della Parte_1 Parte_2 cessata proprietaria del veicolo. Controparte_1
Nel giudizio così instaurato si sono costituiti e , in proprio e Parte_1 Parte_2 quali soci della cessata e , eccependo: in Controparte_8 Parte_1 via preliminare, l'incompetenza per materia e valore del Giudice adito in favore del Giudice di Pace di Torino e l'intervenuta prescrizione dell'azione di regresso esercitata da
[...] nei loro confronti;
nel merito, l'infondatezza della domanda. CP_2 In particolare, hanno allegato che l'azione esercitata doveva inquadrarsi nell'ambito della surrogazione legale ex art. 1203 c.c. n. 5; onde, ad essa doveva applicarsi il termine prescrizionale biennale ex art. 2947 comma 2 c.c. in quanto la Compagnia che corrisponde l'indennizzo o il risarcimento subentra nella medesima posizione sostanziale e processuale del danneggiato e, dunque, il termine prescrizionale per esercitare l'azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro decorre della data di esecuzione del pagamento al danneggiato medesimo. Hanno inoltre sostenuto che al momento del sinistro l'autoveicolo non era di loro proprietà avendolo già venduto al prezzo di € 10.200,00 a Controparte_9
e avendo trascritto l'atto di vendita in data 1.8.2007; in ogni caso, poiché la
[...] compagnia assicurativa non aveva dimostrato di avere eseguito il pagamento dell'importo chiesto in restituzione (essendosi limitata a produrre gli atti di quietanza da cui poteva solamente trarsi evidenza di un accorto raggiunto dalla Compagnia con le danneggiate), la domanda avrebbe dovuto essere respinta in assenza della dimostrazione del fatto costitutivo sottostante. Hanno infine allegato che la responsabilità del sinistro doveva addebitarsi alla conducente del veicolo onde, chiedevano di essere autorizzati a chiamarla in garanzia, in CP_5 quanto soggetto responsabile.
Il Giudice con ordinanza del 23.3.2022 ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza volta alla chiamata del terzo ribadita con altra ordinanza del 13.5.2022. CP_5 Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 6° comma c.p.c., con ordinanza del 21.10.2022 il Giudice, ritenuto il capitolo di prova dedotto da Controparte_2 documentale e quelli dedotti dai convenuti irrilevanti, ha ritenuto la causa matura per la decisione.
Con la sentenza n. 1713/2024 pubblicata il 18.3.2024, il Tribunale di Torino ha condannato e in solido tra loro, in proprio e quali soci della cessata Parte_2 Parte_1 [...] di e , a restituire a impresa CP_1 Parte_2 Parte_1 Controparte_2 designata dal FGVS, la somma di € 9.937,60 oltre interessi legali decorrenti dalla domanda al saldo nonché al pagamento delle spese di lite liquidate in € 264, 00 per esposti e € 4.500,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge. Il Giudice di primo grado: a) ha rigettato l'eccezione di incompetenza per valore e per materia del Giudice adito ritenendo che l'azione promossa non rientra tra le controversie in materia di risarcimento del danno derivante da circolazione stradale ex art. 7 c.p.c., trattandosi invece di azione autonoma, qualificata in termini di azione di recupero del credito o di restituzione di somme, fondata su un obbligo ex lege operante in presenza di presupposti fattuali, quali la mancata copertura del veicolo responsabile di un sinistro e il pagamento dell'indennizzo; b) ha rigettato l'eccezione di prescrizione, ritenendo che l'azione promossa deve qualificarsi quale azione autonoma e speciale recuperatoria proposta dal Fondo di Garanzia ex art. 292 del D. Lgs 209/2005, non assimilabile né all'azione di regresso tra coobbligati solidali né alla surrogazione, con il conforto della Suprema Corte (sentenza a Sezioni Unite n. 21514/2022) e quindi che ad essa era applicabile l'ordinario termine prescrizionale decennale, e non quello biennale. A riguardo, il Giudice ha precisato che l'eccezione di prescrizione costituisce una eccezione in senso stretto che, in quanto tale, deve essere formulata nel rispetto dei termini previsti dall'art. 166 c.p.c.. Nel caso in questione, nonostante i convenuti avessero eccepito tempestivamente che il termine prescrizionale applicabile fosse (a loro parere) quello biennale ex art. 2947 2° comma c.c. (e avessero preso atto che fosse invece quella decennale), il Giudice ha rilevato che l'ulteriore eccezione formulata per la prima volta in occasione della memoria ex art. 183 6° comma n. 2 c.p.c., fondata sul presupposto che le lettere di messa in mora prodotte dalla Compagnia non sarebbero state idonee ad interrompere la prescrizione in quanto provenienti da un soggetto giuridico diverso da incontrava il limite delle Controparte_2 preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c. trattandosi di una allegazione nuova e diversa da quella inizialmente sollevata. In ogni caso, anche a voler ritenere tempestiva l'eccezione di prescrizione fondata sulla dedotta inidoneità delle lettere inviate da in nome e per conto di Parte_5 Controparte_2
il Giudice l'ha ritenuta infondata anche nel merito perché il termine prescrizionale era
[...] stato comunque interrotto dalla ricezione degli inviti alle negoziazioni assistite ricevute da il 5.3.2019 e da il 27.1.2016. Pt_2 Pt_1 In ordine alla proprietà del veicolo, il Giudice ha rilevato che, se per un verso è vero che il contratto di compravendita di un bene mobile registrato si perfeziona e produce effetto traslativo con il semplice consenso tra le parti (non richiedendosi la forma scritta a pena di nullità e avendo la trascrizione solo una funzione dichiarativa e non costituiva), di contro, è vero che, nel caso di specie, non era stata fornita la prova della cessione del veicolo posto che i convenuti non avevano indicato la data esatta del trasferimento del mezzo né avevano dato prova dell'intervenuto pagamento del prezzo di vendita che, indicato in € 10.200,00, avrebbe dovuto essere corrisposto tramite bonifico bancario o assegno. A ciò aggiungendosi che: dalla documentazione in atti, la risultava essere Controparte_1 l'ultima intestataria del veicolo prima che venisse radiato in quanto la trascrizione a favore della non risultava essere stata eseguita alla Parte_6 CP_1 data del sinistro. Il Giudice ha rilevato inoltre che, se l'autoveicolo non fosse stato di proprietà dei convenuti, non si spiegherebbe come mai il , in data 1.3.2016, aveva formulato una proposta Pt_1 transattiva al legale della parte attrice a definizione del contenzioso. Il Giudice, infine, tenuto conto della dinamica del sinistro, da cui risulta pacifica la responsabilità della conducente del veicolo non assicurato ( , rilevato altresì che sono CP_5 stati prodotti in giudizio due atti di transazione e le quietanze sottoscritti dalle danneggiate, ha accolto la domanda della compagnia.
2) Avverso la sentenza n. 1713/2024 del Tribunale di Torino, e Parte_1 Pt_2
, in proprio e quali soci della cessata di e
[...] Controparte_1 Parte_2 Pt_1
hanno proposto appello.
[...] Con il primo motivo, gli appellanti hanno impugnato la sentenza laddove il Giudice ha ritenuto dimostrato il pagamento dell'indennizzo da parte di alle Controparte_2 danneggiate sul presupposto della produzione degli atti di transazione e quietanza. A parere degli appellanti i documenti, pur qualificati quali quietanza, oltre al fatto che quello riferito alla non sarebbe datato, dimostrano solamente l'intervenuto accordo tra Pt_4 compagnia e le danneggiate, senza però assolvere la funzione di attestazione dell'avvenuto pagamento. A ciò aggiungendo che le quietanze neppure sarebbero opponibili ai convenuti perché la transazione stipulata da uno dei debitori o da un creditore solidale non ha effetto nei confronti degli altri che non dichiarano di volerne approfittare. Gli appellanti hanno quindi invocato la riforma della sentenza e il conseguente rigetto della domanda di regresso svolta nei loro confronti. Con il secondo motivo gli appellanti hanno censurato il capo della sentenza relativo alla mancata declaratoria della prescrizione per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2943 e 1292 c.c. nonché per l'erronea valutazione delle prove. A parere degli appellanti, l'eccezione di prescrizione fondata sulla inidoneità delle lettere di messa in mora inviate da un soggetto diverso ( da non Parte_5 Controparte_2 sarebbe stata formulata tardivamente, in quanto formulata in replica alla produzione effettuata da con la memoria ex art. 183 6° comma n. 1 c.p.c.. Controparte_2 In ogni caso, poiché non ha mai contestato che le lettere prodotte Controparte_2 provenissero da un soggetto diverso dal creditore, il Giudice avrebbe dovuto dichiararle inidonee a interrompere la prescrizione. Con il terzo motivo, gli appellanti hanno impugnato il capo della sentenza riguardante la proprietà dell'autoveicolo. Gli appellanti si dolgono dell'omessa valutazione da parte del Giudice dei documenti prodotti da cui emerge, in tutta evidenza, che l'auto tg BW669BK non era più di proprietà della
[...]
a riprova della circostanza gli appellanti richiamano il documento prodotto CP_1 dalla stessa rappresentato dalla Racc. del 2.8.20006 che indicherebbe Controparte_2 specificatamente quale proprietaria dell'autoveicolo. CP_5
Nel procedimento così instaurato, si è costituita la contestando tutto i Controparte_2 motivi di appello da ritenersi manifestamente infondati e chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Quanto alla censura in punto di prescrizione la Compagnia appellata ha ribadito l'idoneità delle messe in mora a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione ancorchè provenienti da un terzo;
difatti, ai fini dell'interruzione di prescrizione effettuata mediante intimazione scritta, la stessa può essere validamente effettuata non solo da un legale incaricato dalla parte ma anche da un mandatario;
unica condizione è che l'intimazione sia tale da rappresentare al debitore che è stata inviata per conto del creditore nella cui sfera giuridica è destinata a produrre i suoi effetti. La compagnia ha quindi concluso precisando che nelle intimazioni inviate da e Parte_5 in quelle inviate dal legale sono presenti tutte le caratteristiche per la messa in mora con la specifica indicazione del soggetto titolare del diritto di credito invocato. Quanto alla censura sulla quietanza la compagnia appellata ha ribadito che i documenti fanno piena prova non solo dell'accordo ma anche del pagamento. Quanto alla proprietà del veicolo la compagnia appellata ha ribadito che fino a che il passaggio di proprietà non viene registrato al PRA, il precedente proprietario è tenuto a rispondere delle conseguenze derivanti dal possesso del veicolo;
in ogni caso il documento richiamato dagli appellanti, ritenuto dimostrativo della proprietà del veicolo in capo alla
è pacificamente ininfluente. CP_5
Le parti hanno precisato le conclusioni, depositato le memorie conclusionali, le repliche e le note per l'udienza del 3.7.2025, fissata ex art. 127 ter c.p.c., chiedendo di trattenersi la causa in decisione
3) La Corte preliminarmente rileva che la statuizione di rigetto dell'eccezione di incompetenza per materia e per valore del Tribunale di Torino non è stata censurata e, dunque, è passata in giudicato.
4) Ragioni di ordine logico, impongono alla Corte di esaminare preliminarmente il motivo di appello riguardante la declaratoria di rigetto dell'eccezione di prescrizione.
4.a) In primo luogo la Corte rileva che non vi è ragione di discostarsi dalla decisione del Giudice di primo di grado che, richiamata la sentenza n. 21514/2022 resa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, ha concluso ritenendo che il termine prescrizionale applicabile all'azione ex art. 292 1° comma del D. Lgs 209/2005 è quello decennale, e decorre dalla data del pagamento in favore del danneggiato, atteso che l'azione recuperatoria deve qualificarsi come azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato. Questa Corte rileva che, a ben vedere, gli appellanti non hanno specificamente censurato tale ratio decidendi né hanno offerto alcuna argomentazione per discostarsi dalla declaratoria con cui il Giudice di primo grado ha statuito che l'azione recuperatoria accordata all'impresa designata dal fondo di Garanzia per le vittime della strada, ex art. 292 comma 1 D. Lgs 209/2005, è soggetta al termine decennale. Gli appellanti si sono limitati a censurare la sentenza laddove il Giudice ha ritenuto tardiva l'eccezione di prescrizione fondata sulla inidoneità delle lettere di messa in mora inviate da un soggetto diverso ( da sul presupposto che, trattandosi di Parte_5 Controparte_2 una eccezione in senso stretto, avrebbe dovuto essere proposta nel rispetto dei termini ex art. 166 c.p.c. mediante adeguata specificazione dei fatti che ne costituiscono il fondamento. Gli appellanti si dolgono della conclusione a cui è pervenuto il Giudice di primo grado allegando che l'eccezione di prescrizione sarebbe stata formulata tempestivamente in quanto invocata sin dalla comparsa di costituzione e, in ogni caso, formulata in replica alla produzione documentale effettuata (le lettere interruttive della prescrizione) da Controparte_2 in occasione della memoria ex art. 183 6° comma n. 1 c.p.c..
[...]
Il motivo di censura si fonda su presupposti errati ed è manifestamente infondato.
La Corte rileva che il Giudice di primo grado ha ritenuto tardiva l'eccezione di prescrizione fondata sulla inidoneità delle lettere di messa in mora ad interrompere il termine prescrizionale [in quanto provenienti da un soggetto diverso ( da Parte_5 Controparte_2
formulata per la prima volta con la memoria ex art. 183 6° comma n. 2 c.p.c., sul
[...] presupposto che trattasi sostanzialmente di una eccezione diversa rispetto a quella inizialmente sollevata in comparsa di costituzione fondata sul presupposto che il termine per esercitare l'azione di rivalsa fosse biennale ex art. 2947 2° comma c.c. La Corte ritiene che l'eccezione di prescrizione è senza alcun dubbio una eccezione in senso stretto e deve quindi essere necessariamente proposta nel rispetto dell'art. 166 c.p.c. mediante specificazione dei fatti che ne costituiscono il fondamento;
onde, correttamente, il Giudice di primo grado ha concluso ritenendo tardiva l'eccezione formulata per la prima volta nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c., in quanto fondata su allegazioni nuove e del tutto diverse da quelle poste a fondamento dell'eccezione formulata in comparsa di costituzione, già disattesa. La Corte rileva inoltre che anche la ricostruzione degli appellanti, secondo i quali l'eccezione di inidoneità delle lettere di messa in mora ad interrompere la prescrizione sarebbe stata tempestiva, in quanto svolta con il primo atto successivo alla produzione documentale effettuata da con la memoria n. 1 ex art. 183 6° comma c.p.c., non Controparte_2 coglie nel segno. Difatti, se da un lato è vero che con la memoria ex art. 183 6° comma n. 1 c.p.c.,
[...] aveva prodotto le raccomandate inviate a mezzo del proprio difensore nel 2010 e CP_2 quelle inviate da nel 2013 e nel 2014, con l'atto di citazione aveva già prodotto Parte_5 le raccomandate inviate da rispettivamente il 21.7.2014 e 17.9.2014. Parte_5 Ne consegue, pertanto, che l'eccezione di prescrizione fondata sul presupposto della inidoneità di tali due lettere inviate da ad interrompere il termine prescrizionale, Parte_5 avrebbe potuto - rectius, avrebbe dovuto - essere formulata con la comparsa di costituzione ex art 166 c.p.c., così da non incorrere nel vizio di tardività da cui risulta inevitabilmente affetta.
4.b) Gli appellanti si dolgono dell'omessa valutazione da parte del Giudice di primo grado delle lettere inviate dalla per conto di a parere Parte_7 Controparte_2 degli appellanti, il Giudice non ha conto che dette missive sono state inviate da un soggetto privo della legittimazione ad intimare il pagamento delle somme richieste in restituzione. L'eccezione, oltre che sfornita di senso logico, è infondata anche nel merito. È principio ormai consolidato quello in forza del quale un atto inviato ex art. 1219 c.c., deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). (Corte Cass. 15140/2021 conf. 25984/2011). Poiché le missive inviate da contengono l'esplicazione della pretesa creditoria Parte_5 invocata, il conferimento del mandato da parte della società del gruppo CP_10 [...] alla società scrivente di intimare il pagamento nonché l'indicazione di CP_2 corrispondere la somma intimata direttamene a entro il termine di cui Controparte_2 all'art. 1219 c.c. per la messa in mora, la Corte ritiene la censura manifestamente infondata. La Corte, in ogni caso, rileva che – anche a voler ritenere tempestiva l'eccezione di prescrizione (e così non è) e a prescindere dalle missive inviate da – l'eccezione Parte_5 di prescrizione è infondata, posto che la compagnia ha comunque provato l'interruzione del decorso, avendo prodotto le diffide (cfr. doc. 4, 5, 6, 7 ex art. 1209 c.c. Controparte_2 inviate nel 2010 dal difensore di che non sono state contestate nonché, Controparte_2 come ha rilevato il Giudice di primo grado, la ricezione degli inviti ad aderire alla negoziazione assistita (in data 5.3.2019 per e in data 27.1.2016 per ) che, Pt_2 Pt_1 parimenti, non sono stati contestati.
5) Dipanata la questione della prescrizione, la Corte procede quindi ad esaminare il motivo di appello fondato sull'assenza della prova del pagamento dell'indennizzo alle danneggiate e sulla opponibilità della transazione agli odierni appellanti. Anche questo motivo di appello è manifestamente infondato.
5.a) A parere degli appellanti le quietanze dimostrerebbero l'esistenza di un accordo tra le danneggiate e la compagnia, ma non l'intervenuto pagamento dell'indennizzo a loro favore;
dal che deriverebbe l'insussistenza del presupposto dell'azione ex art. 292 D. lgs 205/2025 che, pertanto, avrebbe dovuto essere rigettata. Il profilo di censura non coglie nel segno. E' pacifico che la sottoscrizione di un “Atto di transazione e quietanza” manifesta: da un lato, l'impegno della Compagnia di assicurazione a corrispondere al danneggiato quanto stabilito a seguito di un'istruttoria medico-legale e l'impegno del danneggiato ad accettare il risarcimento rinunciando ad ogni pretesa presente e futura in merito a quello specifico sinistro in forza dell'accordo transattivo raggiunto;
dall'altro lato, la dichiarazione del danneggiato di avere ricevuto il pagamento dell'importo stabilito. La quietanza di pagamento costituisce dunque una dichiarazione unilaterale attraverso la quale il creditore (il danneggiato che in forza della transazione vanta un credito nei confronti della Compagnia) dichiara di avere ricevuto il pagamento e libera il debitore dell'obbligazione assunta. La quietanza fa quindi piena prova dell'avvenuta ricezione dell'indennizzo da parte del creditore che l'ha sottoscritta. Nel caso in questione, deve peraltro osservarsi che sugli “Atti di transazione e quietanza” risultano apposti i numeri di fax in epigrafe che dimostrano l'avvenuta trasmissione del modulo e l'avvenuta restituzione del medesimo firmato per accettazione con conseguente timbro di autorizzazione dell'Ufficio Liquidazione della compagnia, nonché la dicitura
“pagato 9.12.2019” quanto alla danneggiata e “pagato 6.4.2019” quanto alla Pt_4 danneggiata (con la sottoscrizione delle stesse). Pt_8 La Corte ritiene quindi che detti atti – che non sono stati contestati - sono quindi sufficienti a provare l'avvenuto pagamento dell'indennizzo alle danneggiate.
5.b) Gli appellanti contestano che gli Atti di transazione e quietanza non sono a loro opponibili ex art. 1304 c.c. e ciò perché la transazione posta in essere da uno dei debitori o da un creditore solidale non ha effetto nei confronti degli altri che non dichiarino di volerne approfittare. Anche questo profilo di censura non coglie nel segno. Come si è già avuto modo di chiarire (e come ha chiarito il Giudice di primo grado richiamando la sentenza n. 21514/2022 della Suprema Corte), l'azione di cui all'art. 292 del Codice delle Assicurazioni, quale azione esercitata nei confronti del danneggiante dall'impresa designata che ha pagato il danneggiato nell'ipotesi in cui il veicolo danneggiante fosse privo di copertura assicurativa, va qualificata come azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato. Tale azione è connotata dal carattere atipico del vincolo di solidarietà passiva assunto dall'impresa designata dal Fondo nell'interesse di un terzo, in sostituzione del responsabile civile;
dunque, tra l'impresa designata per conto del FGVS e il responsabile del sinistro non c'è solidarietà passiva;
l'art. 1304 c.c. non è quindi applicabile.
6) Resta alla Corte di esaminare il motivo di appello sulla proprietà dell'autoveicolo al momento del sinistro. A parere degli appellanti, il Giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto delle risultanze documentali – ed in particolare del documento rappresentato dalla comunicazione del 2.8.2016 di diniego del risarcimento per l'accertata “scopertura assicurativa” (cfre. Doc. 8) - e sarebbe quindi incorso nell'errore di ritenere che il veicolo, al momento del sinistro, fosse di proprietà della cessata Controparte_1 Il motivo di appello è manifestamente infondato. La Corte, in primo luogo, ritiene che dalla documentazione prodotta si possa trarre la dimostrazione alla data del 26.4.2022 la era ancora l'ultima intestataria del Controparte_1 veicolo prima che fosse radiato;
del resto, la presunta trascrizione della vendita alla (che, tra l'altro, risulterebbe risalente al Controparte_6 1.8.2017 (cfr. doc. 3 ); ossia, dopo il 14.7.2017) non risulta essere stata eseguita né, a tutto voler concedere, sono stato offerte le prove di detta vendita, posto che non è stata dimostrata neppure la corresponsione del prezzo (€ 10.200,00). In secondo luogo, la Corte ritiene che la circostanza che il nome di sia scritto CP_5 sul documento rappresentato dalla comunicazione di diniego del risarcimento per l'accertata
“scopertura assicurativa” del 2.8.2016 (doc. 8) non offra affatto la prova che la macchina, al momento del sinistro, non fosse più della Controparte_1 Va peraltro osservato che gli Agenti della Polizia Stradale intervenuti sul luogo del sinistro, hanno accertato che era la conducente del veicolo mentre hanno constatato CP_5 che proprietaria fosse la e a supporto di Controparte_11 ciò hanno inserito nell'annotazione copia della visura camerale dagli stessi effettuata che attesta tale circostanza al momento del sinistro.
7) La domanda di autorizzazione alla chiamata in garanzia della Sig.ra CP_5 responsabile del sinistro, già disattesa in primo grado, non è stata motivata neppure laconicamente e deve pertanto ritenersi inammissibile, prima ancora che infondata.
Per tutte le ragioni che precedono, che assorbono e superano ogni altra questione eventualmente non esaminata, ed escludono ogni ulteriore approfondimento istruttorio, ritenuto non necessario, l'appello viene dunque respinto per manifesta infondatezza, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico degli appellanti, con liquidazione effettuata a norma del D.M. 55/14, aggiornato ex D.M. 147/22, mediante richiamo dei parametri medi per lo scaglione di valore corrispondente alla domanda corrispondente alle spese di lite richieste (ossia da € 5.201,00 a € 26.000,00) per le fasi di studio, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (nulla per la fase istruttoria non essendo stata svolta), come da dispositivo.
Si rileva, infine, che a norma dell'art.13 del TU DPR 30.5.2002 n. 115, come modificato a seguito dell'introduzione, da parte dell'art. 17 della legge 24.12.2012 n.228 del comma 1 quater, in vigore per i procedimenti di impugnazione iniziati dal 31.1.2013 cfr. art. 18 L 228 cit.), “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Si dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Tale disposizione di legge non pare dare adito ad una valutazione discrezionale in ordine alla natura e causa dell'improcedibilità, inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni principali o incidentali. Occorre pertanto dare atto che sussiste il presupposto per l'applicazione di tale obbligo di pagamento a carico della parte Appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando;
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
rigetta l'appello proposto da e in proprio e quali Parte_1 Parte_2 soci della cessata di e avverso la sentenza n. Controparte_1 Parte_2 Parte_1 1713/2024 resa dal Tribunale di Torino nel procedimento n. RG 23229/2021 il 17.3.2024 pubblicata il 18.3.2024, sentenza che per l'effetto conferma;
dichiara tenuti e condanna e in proprio e quali Parte_1 Parte_2 soci della cessata di e a pagare le spese del Controparte_1 Parte_2 Parte_1 presente grado del giudizio a favore di che liquida in Controparte_2 complessivi € 3.966,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 a carico della parte appellante. Così deciso nella Camera di Consiglio dalla Terza Sezione Civile della Corte d'Appello di Torino, svolta in via telematica, a mezzo Teams, in data 3.9.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Rossana Zappasodi Il Consigliere Estensore Ausiliario Dott.ssa Laura Boni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE 3° CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati Dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente Dott. Francesco Rizzi Consigliere Dott.ssa Laura Boni Consigliere Relatore Ausiliario ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta in secondo grado al numero RG 1220/2024, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale – altre ipotesi extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie promossa da (CF ) e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
) in proprio e quali soci della cessata di C.F._2 Controparte_1 Pt_2
e , entrambi elettivamente domiciliati in Torino Via Cibrario 17
[...] Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Paolo Rossati (CF pec C.F._3
e dell'Avv. Luisa Dell'Orfano (CF Email_1
pec rdineavvocatitorino.i) che li rappresentano C.F._4 Email_2 e difendono come da procure in atti APPELLANTE Contro (CF ), già in persona del Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3 Procuratore Speciale Dott. munito degli occorrenti poteri giusta procura Controparte_4 Notaio di Treviso 18.12.2024, con sede legale in Mogliano Persona_1 Veneto (TV) Via Marocchesa n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Pampaloni ( pec del Foro di CodiceFiscale_5 Email_3 Firenze ed elettivamente domiciliata in Torino Via Cassini 7 presso lo studio dell'Avv. Anna Rosa Penna come da procura in atti APPELLATA
UDIENZA di rimessione al Collegio ex art. 352 c.p.c. del 3.7.2025
CONCLUSIONI PER GLI APPELLANTI contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 2.5.2025 In via pregiudiziale e/o preliminare: Autorizzare la chiamata in causa ( ), residente in [...] in quanto soggetto responsabile in via solidale, alternativa o concorrente con i sigg.ri e . Parte_2 Parte_1 Nel merito, in via principale: Accertare e dichiarare che non ha fornito prova certa dell'avvenuto Controparte_2 pagamento dei risarcimenti alle danneggiate e che la transazione intervenuta non è opponibile ai Sig.ri e ai sensi dell'art. 1304 c.c., con conseguente rigetto Parte_2 Parte_1 della domanda. Nel merito, in via subordinata: Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di regresso esercitato da
[...]
in quanto gli atti interruttivi della prescrizione non provengono direttamente dal CP_2 creditore e non sono idonei ai sensi degli artt. 2943 e 1292 c.c. Nel merito in via ulteriormente subordinata: Accertare e dichiarare che alla data del sinistro (14.07.2007) il veicolo Mini Cooper targato BW669BK non era più di proprietà della cessata bensì della Controparte_1 [...]
con conseguente rigetto della domanda di regresso. Controparte_6 In via ulteriormente subordinata: Accertare e dichiarare che unica responsabile nella causazione del sinistro è la sig.ra
[...] e, per l'effetto, condannarla al pagamento delle somme richieste da CP_5 Controparte_2
[...] In ogni caso Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge e spese successive alla sentenza. Istanze istruttorie ex art. 356 c.p.c. Si chiede, ai sensi dell'art. 356 c.p.c. l'ammissione dei seguenti capi di prova per testi, da intendersi preceduti dalla locuzione “vero che”:
1) si occupava anche del commercio di veicoli, così come previsto Controparte_1 dall'oggetto sociale;
2) il veicolo Mini Cooper R50 tg. BW669BK veniva venduto, nel mese di giugno 2007, alla di corrente in Passirano (BS) al prezzo di € 10.200,00; Controparte_6 CP_6
3) il relativo atto di vendita veniva trascritto soltanto in data 01.08.2007 come da documento n. 3 da mostrare al teste:
4) l'autovettura veniva portata dalla sede di Controparte_7 Controparte_6 dal sig. ;
[...] Testimone_1 Si indicano quali testi:
• , residente in [...]; Testimone_1
• , residente in [...]. Testimone_2
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 22.4.2025 Voglia l'ecc.ma Corte adita, respingere le eccezioni sollevate dall'appellante perché infondate sia in fatto che in diritto e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza n. 1713/2024 del Tribunale di Torino con conseguentemente condanna per gli appellanti rivalere quale impresa designata alla gestione del “Fondo di garanzia Controparte_2 per le vittime della strada”, per i titoli e le causali di cui in premessa, l'importo di €. 9.937,60= oltre interessi legali maturati e maturandi dal dì dell'avvenuto pagamento del al saldo, comunque globalmente entro i limiti della competenza per valore del Giudice adito. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, diritti ed onorario e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis.” Si oppone ancora alle istanze istruttorie ex adverso reiterate perché documentalmente superate, generiche ed in ogni caso inutili ai fini del decidere.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1) Con atto di citazione regolarmente notificato, quale impresa Controparte_2 designata per il Fondo Garanzia Vittime della Strada, ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Torino, e , in proprio e quali soci della cessata Parte_1 Parte_2 [...] di e , affinché detti convenuti fossero condannati CP_1 Parte_2 Parte_1 a rimborsare l'importo di € 9.937,60 oltre interessi legali, liquidato per risarcire i danni conseguenti al sinistro occorso il 14.7.2007 cagionato dal veicolo tg BW669BK di loro proprietà.
nella sua qualità di Compagnia designata per il Fondo di Garanzia, ha Controparte_2 riferito di avere assunto la gestione del sinistro occorso il 14.7.2007 a causa del quale l'autoveicolo tg BW669BK - di proprietà di di e Controparte_1 Parte_2 Pt_1
, condotto senza assicurazione obbligatoria – aveva danneggiato e
[...] Parte_3 [...]
Pt_4 Accertata la responsabilità del mezzo non assicurato, aveva liquidato Controparte_2 alle danneggiate la complessiva somma di € 9.937,00 e aveva promosso quindi azione di rivalsa ex art. 292 cod. ass. nei confronti di e , quali soci della Parte_1 Parte_2 cessata proprietaria del veicolo. Controparte_1
Nel giudizio così instaurato si sono costituiti e , in proprio e Parte_1 Parte_2 quali soci della cessata e , eccependo: in Controparte_8 Parte_1 via preliminare, l'incompetenza per materia e valore del Giudice adito in favore del Giudice di Pace di Torino e l'intervenuta prescrizione dell'azione di regresso esercitata da
[...] nei loro confronti;
nel merito, l'infondatezza della domanda. CP_2 In particolare, hanno allegato che l'azione esercitata doveva inquadrarsi nell'ambito della surrogazione legale ex art. 1203 c.c. n. 5; onde, ad essa doveva applicarsi il termine prescrizionale biennale ex art. 2947 comma 2 c.c. in quanto la Compagnia che corrisponde l'indennizzo o il risarcimento subentra nella medesima posizione sostanziale e processuale del danneggiato e, dunque, il termine prescrizionale per esercitare l'azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro decorre della data di esecuzione del pagamento al danneggiato medesimo. Hanno inoltre sostenuto che al momento del sinistro l'autoveicolo non era di loro proprietà avendolo già venduto al prezzo di € 10.200,00 a Controparte_9
e avendo trascritto l'atto di vendita in data 1.8.2007; in ogni caso, poiché la
[...] compagnia assicurativa non aveva dimostrato di avere eseguito il pagamento dell'importo chiesto in restituzione (essendosi limitata a produrre gli atti di quietanza da cui poteva solamente trarsi evidenza di un accorto raggiunto dalla Compagnia con le danneggiate), la domanda avrebbe dovuto essere respinta in assenza della dimostrazione del fatto costitutivo sottostante. Hanno infine allegato che la responsabilità del sinistro doveva addebitarsi alla conducente del veicolo onde, chiedevano di essere autorizzati a chiamarla in garanzia, in CP_5 quanto soggetto responsabile.
Il Giudice con ordinanza del 23.3.2022 ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza volta alla chiamata del terzo ribadita con altra ordinanza del 13.5.2022. CP_5 Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 6° comma c.p.c., con ordinanza del 21.10.2022 il Giudice, ritenuto il capitolo di prova dedotto da Controparte_2 documentale e quelli dedotti dai convenuti irrilevanti, ha ritenuto la causa matura per la decisione.
Con la sentenza n. 1713/2024 pubblicata il 18.3.2024, il Tribunale di Torino ha condannato e in solido tra loro, in proprio e quali soci della cessata Parte_2 Parte_1 [...] di e , a restituire a impresa CP_1 Parte_2 Parte_1 Controparte_2 designata dal FGVS, la somma di € 9.937,60 oltre interessi legali decorrenti dalla domanda al saldo nonché al pagamento delle spese di lite liquidate in € 264, 00 per esposti e € 4.500,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge. Il Giudice di primo grado: a) ha rigettato l'eccezione di incompetenza per valore e per materia del Giudice adito ritenendo che l'azione promossa non rientra tra le controversie in materia di risarcimento del danno derivante da circolazione stradale ex art. 7 c.p.c., trattandosi invece di azione autonoma, qualificata in termini di azione di recupero del credito o di restituzione di somme, fondata su un obbligo ex lege operante in presenza di presupposti fattuali, quali la mancata copertura del veicolo responsabile di un sinistro e il pagamento dell'indennizzo; b) ha rigettato l'eccezione di prescrizione, ritenendo che l'azione promossa deve qualificarsi quale azione autonoma e speciale recuperatoria proposta dal Fondo di Garanzia ex art. 292 del D. Lgs 209/2005, non assimilabile né all'azione di regresso tra coobbligati solidali né alla surrogazione, con il conforto della Suprema Corte (sentenza a Sezioni Unite n. 21514/2022) e quindi che ad essa era applicabile l'ordinario termine prescrizionale decennale, e non quello biennale. A riguardo, il Giudice ha precisato che l'eccezione di prescrizione costituisce una eccezione in senso stretto che, in quanto tale, deve essere formulata nel rispetto dei termini previsti dall'art. 166 c.p.c.. Nel caso in questione, nonostante i convenuti avessero eccepito tempestivamente che il termine prescrizionale applicabile fosse (a loro parere) quello biennale ex art. 2947 2° comma c.c. (e avessero preso atto che fosse invece quella decennale), il Giudice ha rilevato che l'ulteriore eccezione formulata per la prima volta in occasione della memoria ex art. 183 6° comma n. 2 c.p.c., fondata sul presupposto che le lettere di messa in mora prodotte dalla Compagnia non sarebbero state idonee ad interrompere la prescrizione in quanto provenienti da un soggetto giuridico diverso da incontrava il limite delle Controparte_2 preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c. trattandosi di una allegazione nuova e diversa da quella inizialmente sollevata. In ogni caso, anche a voler ritenere tempestiva l'eccezione di prescrizione fondata sulla dedotta inidoneità delle lettere inviate da in nome e per conto di Parte_5 Controparte_2
il Giudice l'ha ritenuta infondata anche nel merito perché il termine prescrizionale era
[...] stato comunque interrotto dalla ricezione degli inviti alle negoziazioni assistite ricevute da il 5.3.2019 e da il 27.1.2016. Pt_2 Pt_1 In ordine alla proprietà del veicolo, il Giudice ha rilevato che, se per un verso è vero che il contratto di compravendita di un bene mobile registrato si perfeziona e produce effetto traslativo con il semplice consenso tra le parti (non richiedendosi la forma scritta a pena di nullità e avendo la trascrizione solo una funzione dichiarativa e non costituiva), di contro, è vero che, nel caso di specie, non era stata fornita la prova della cessione del veicolo posto che i convenuti non avevano indicato la data esatta del trasferimento del mezzo né avevano dato prova dell'intervenuto pagamento del prezzo di vendita che, indicato in € 10.200,00, avrebbe dovuto essere corrisposto tramite bonifico bancario o assegno. A ciò aggiungendosi che: dalla documentazione in atti, la risultava essere Controparte_1 l'ultima intestataria del veicolo prima che venisse radiato in quanto la trascrizione a favore della non risultava essere stata eseguita alla Parte_6 CP_1 data del sinistro. Il Giudice ha rilevato inoltre che, se l'autoveicolo non fosse stato di proprietà dei convenuti, non si spiegherebbe come mai il , in data 1.3.2016, aveva formulato una proposta Pt_1 transattiva al legale della parte attrice a definizione del contenzioso. Il Giudice, infine, tenuto conto della dinamica del sinistro, da cui risulta pacifica la responsabilità della conducente del veicolo non assicurato ( , rilevato altresì che sono CP_5 stati prodotti in giudizio due atti di transazione e le quietanze sottoscritti dalle danneggiate, ha accolto la domanda della compagnia.
2) Avverso la sentenza n. 1713/2024 del Tribunale di Torino, e Parte_1 Pt_2
, in proprio e quali soci della cessata di e
[...] Controparte_1 Parte_2 Pt_1
hanno proposto appello.
[...] Con il primo motivo, gli appellanti hanno impugnato la sentenza laddove il Giudice ha ritenuto dimostrato il pagamento dell'indennizzo da parte di alle Controparte_2 danneggiate sul presupposto della produzione degli atti di transazione e quietanza. A parere degli appellanti i documenti, pur qualificati quali quietanza, oltre al fatto che quello riferito alla non sarebbe datato, dimostrano solamente l'intervenuto accordo tra Pt_4 compagnia e le danneggiate, senza però assolvere la funzione di attestazione dell'avvenuto pagamento. A ciò aggiungendo che le quietanze neppure sarebbero opponibili ai convenuti perché la transazione stipulata da uno dei debitori o da un creditore solidale non ha effetto nei confronti degli altri che non dichiarano di volerne approfittare. Gli appellanti hanno quindi invocato la riforma della sentenza e il conseguente rigetto della domanda di regresso svolta nei loro confronti. Con il secondo motivo gli appellanti hanno censurato il capo della sentenza relativo alla mancata declaratoria della prescrizione per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2943 e 1292 c.c. nonché per l'erronea valutazione delle prove. A parere degli appellanti, l'eccezione di prescrizione fondata sulla inidoneità delle lettere di messa in mora inviate da un soggetto diverso ( da non Parte_5 Controparte_2 sarebbe stata formulata tardivamente, in quanto formulata in replica alla produzione effettuata da con la memoria ex art. 183 6° comma n. 1 c.p.c.. Controparte_2 In ogni caso, poiché non ha mai contestato che le lettere prodotte Controparte_2 provenissero da un soggetto diverso dal creditore, il Giudice avrebbe dovuto dichiararle inidonee a interrompere la prescrizione. Con il terzo motivo, gli appellanti hanno impugnato il capo della sentenza riguardante la proprietà dell'autoveicolo. Gli appellanti si dolgono dell'omessa valutazione da parte del Giudice dei documenti prodotti da cui emerge, in tutta evidenza, che l'auto tg BW669BK non era più di proprietà della
[...]
a riprova della circostanza gli appellanti richiamano il documento prodotto CP_1 dalla stessa rappresentato dalla Racc. del 2.8.20006 che indicherebbe Controparte_2 specificatamente quale proprietaria dell'autoveicolo. CP_5
Nel procedimento così instaurato, si è costituita la contestando tutto i Controparte_2 motivi di appello da ritenersi manifestamente infondati e chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Quanto alla censura in punto di prescrizione la Compagnia appellata ha ribadito l'idoneità delle messe in mora a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione ancorchè provenienti da un terzo;
difatti, ai fini dell'interruzione di prescrizione effettuata mediante intimazione scritta, la stessa può essere validamente effettuata non solo da un legale incaricato dalla parte ma anche da un mandatario;
unica condizione è che l'intimazione sia tale da rappresentare al debitore che è stata inviata per conto del creditore nella cui sfera giuridica è destinata a produrre i suoi effetti. La compagnia ha quindi concluso precisando che nelle intimazioni inviate da e Parte_5 in quelle inviate dal legale sono presenti tutte le caratteristiche per la messa in mora con la specifica indicazione del soggetto titolare del diritto di credito invocato. Quanto alla censura sulla quietanza la compagnia appellata ha ribadito che i documenti fanno piena prova non solo dell'accordo ma anche del pagamento. Quanto alla proprietà del veicolo la compagnia appellata ha ribadito che fino a che il passaggio di proprietà non viene registrato al PRA, il precedente proprietario è tenuto a rispondere delle conseguenze derivanti dal possesso del veicolo;
in ogni caso il documento richiamato dagli appellanti, ritenuto dimostrativo della proprietà del veicolo in capo alla
è pacificamente ininfluente. CP_5
Le parti hanno precisato le conclusioni, depositato le memorie conclusionali, le repliche e le note per l'udienza del 3.7.2025, fissata ex art. 127 ter c.p.c., chiedendo di trattenersi la causa in decisione
3) La Corte preliminarmente rileva che la statuizione di rigetto dell'eccezione di incompetenza per materia e per valore del Tribunale di Torino non è stata censurata e, dunque, è passata in giudicato.
4) Ragioni di ordine logico, impongono alla Corte di esaminare preliminarmente il motivo di appello riguardante la declaratoria di rigetto dell'eccezione di prescrizione.
4.a) In primo luogo la Corte rileva che non vi è ragione di discostarsi dalla decisione del Giudice di primo di grado che, richiamata la sentenza n. 21514/2022 resa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, ha concluso ritenendo che il termine prescrizionale applicabile all'azione ex art. 292 1° comma del D. Lgs 209/2005 è quello decennale, e decorre dalla data del pagamento in favore del danneggiato, atteso che l'azione recuperatoria deve qualificarsi come azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato. Questa Corte rileva che, a ben vedere, gli appellanti non hanno specificamente censurato tale ratio decidendi né hanno offerto alcuna argomentazione per discostarsi dalla declaratoria con cui il Giudice di primo grado ha statuito che l'azione recuperatoria accordata all'impresa designata dal fondo di Garanzia per le vittime della strada, ex art. 292 comma 1 D. Lgs 209/2005, è soggetta al termine decennale. Gli appellanti si sono limitati a censurare la sentenza laddove il Giudice ha ritenuto tardiva l'eccezione di prescrizione fondata sulla inidoneità delle lettere di messa in mora inviate da un soggetto diverso ( da sul presupposto che, trattandosi di Parte_5 Controparte_2 una eccezione in senso stretto, avrebbe dovuto essere proposta nel rispetto dei termini ex art. 166 c.p.c. mediante adeguata specificazione dei fatti che ne costituiscono il fondamento. Gli appellanti si dolgono della conclusione a cui è pervenuto il Giudice di primo grado allegando che l'eccezione di prescrizione sarebbe stata formulata tempestivamente in quanto invocata sin dalla comparsa di costituzione e, in ogni caso, formulata in replica alla produzione documentale effettuata (le lettere interruttive della prescrizione) da Controparte_2 in occasione della memoria ex art. 183 6° comma n. 1 c.p.c..
[...]
Il motivo di censura si fonda su presupposti errati ed è manifestamente infondato.
La Corte rileva che il Giudice di primo grado ha ritenuto tardiva l'eccezione di prescrizione fondata sulla inidoneità delle lettere di messa in mora ad interrompere il termine prescrizionale [in quanto provenienti da un soggetto diverso ( da Parte_5 Controparte_2
formulata per la prima volta con la memoria ex art. 183 6° comma n. 2 c.p.c., sul
[...] presupposto che trattasi sostanzialmente di una eccezione diversa rispetto a quella inizialmente sollevata in comparsa di costituzione fondata sul presupposto che il termine per esercitare l'azione di rivalsa fosse biennale ex art. 2947 2° comma c.c. La Corte ritiene che l'eccezione di prescrizione è senza alcun dubbio una eccezione in senso stretto e deve quindi essere necessariamente proposta nel rispetto dell'art. 166 c.p.c. mediante specificazione dei fatti che ne costituiscono il fondamento;
onde, correttamente, il Giudice di primo grado ha concluso ritenendo tardiva l'eccezione formulata per la prima volta nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c., in quanto fondata su allegazioni nuove e del tutto diverse da quelle poste a fondamento dell'eccezione formulata in comparsa di costituzione, già disattesa. La Corte rileva inoltre che anche la ricostruzione degli appellanti, secondo i quali l'eccezione di inidoneità delle lettere di messa in mora ad interrompere la prescrizione sarebbe stata tempestiva, in quanto svolta con il primo atto successivo alla produzione documentale effettuata da con la memoria n. 1 ex art. 183 6° comma c.p.c., non Controparte_2 coglie nel segno. Difatti, se da un lato è vero che con la memoria ex art. 183 6° comma n. 1 c.p.c.,
[...] aveva prodotto le raccomandate inviate a mezzo del proprio difensore nel 2010 e CP_2 quelle inviate da nel 2013 e nel 2014, con l'atto di citazione aveva già prodotto Parte_5 le raccomandate inviate da rispettivamente il 21.7.2014 e 17.9.2014. Parte_5 Ne consegue, pertanto, che l'eccezione di prescrizione fondata sul presupposto della inidoneità di tali due lettere inviate da ad interrompere il termine prescrizionale, Parte_5 avrebbe potuto - rectius, avrebbe dovuto - essere formulata con la comparsa di costituzione ex art 166 c.p.c., così da non incorrere nel vizio di tardività da cui risulta inevitabilmente affetta.
4.b) Gli appellanti si dolgono dell'omessa valutazione da parte del Giudice di primo grado delle lettere inviate dalla per conto di a parere Parte_7 Controparte_2 degli appellanti, il Giudice non ha conto che dette missive sono state inviate da un soggetto privo della legittimazione ad intimare il pagamento delle somme richieste in restituzione. L'eccezione, oltre che sfornita di senso logico, è infondata anche nel merito. È principio ormai consolidato quello in forza del quale un atto inviato ex art. 1219 c.c., deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). (Corte Cass. 15140/2021 conf. 25984/2011). Poiché le missive inviate da contengono l'esplicazione della pretesa creditoria Parte_5 invocata, il conferimento del mandato da parte della società del gruppo CP_10 [...] alla società scrivente di intimare il pagamento nonché l'indicazione di CP_2 corrispondere la somma intimata direttamene a entro il termine di cui Controparte_2 all'art. 1219 c.c. per la messa in mora, la Corte ritiene la censura manifestamente infondata. La Corte, in ogni caso, rileva che – anche a voler ritenere tempestiva l'eccezione di prescrizione (e così non è) e a prescindere dalle missive inviate da – l'eccezione Parte_5 di prescrizione è infondata, posto che la compagnia ha comunque provato l'interruzione del decorso, avendo prodotto le diffide (cfr. doc. 4, 5, 6, 7 ex art. 1209 c.c. Controparte_2 inviate nel 2010 dal difensore di che non sono state contestate nonché, Controparte_2 come ha rilevato il Giudice di primo grado, la ricezione degli inviti ad aderire alla negoziazione assistita (in data 5.3.2019 per e in data 27.1.2016 per ) che, Pt_2 Pt_1 parimenti, non sono stati contestati.
5) Dipanata la questione della prescrizione, la Corte procede quindi ad esaminare il motivo di appello fondato sull'assenza della prova del pagamento dell'indennizzo alle danneggiate e sulla opponibilità della transazione agli odierni appellanti. Anche questo motivo di appello è manifestamente infondato.
5.a) A parere degli appellanti le quietanze dimostrerebbero l'esistenza di un accordo tra le danneggiate e la compagnia, ma non l'intervenuto pagamento dell'indennizzo a loro favore;
dal che deriverebbe l'insussistenza del presupposto dell'azione ex art. 292 D. lgs 205/2025 che, pertanto, avrebbe dovuto essere rigettata. Il profilo di censura non coglie nel segno. E' pacifico che la sottoscrizione di un “Atto di transazione e quietanza” manifesta: da un lato, l'impegno della Compagnia di assicurazione a corrispondere al danneggiato quanto stabilito a seguito di un'istruttoria medico-legale e l'impegno del danneggiato ad accettare il risarcimento rinunciando ad ogni pretesa presente e futura in merito a quello specifico sinistro in forza dell'accordo transattivo raggiunto;
dall'altro lato, la dichiarazione del danneggiato di avere ricevuto il pagamento dell'importo stabilito. La quietanza di pagamento costituisce dunque una dichiarazione unilaterale attraverso la quale il creditore (il danneggiato che in forza della transazione vanta un credito nei confronti della Compagnia) dichiara di avere ricevuto il pagamento e libera il debitore dell'obbligazione assunta. La quietanza fa quindi piena prova dell'avvenuta ricezione dell'indennizzo da parte del creditore che l'ha sottoscritta. Nel caso in questione, deve peraltro osservarsi che sugli “Atti di transazione e quietanza” risultano apposti i numeri di fax in epigrafe che dimostrano l'avvenuta trasmissione del modulo e l'avvenuta restituzione del medesimo firmato per accettazione con conseguente timbro di autorizzazione dell'Ufficio Liquidazione della compagnia, nonché la dicitura
“pagato 9.12.2019” quanto alla danneggiata e “pagato 6.4.2019” quanto alla Pt_4 danneggiata (con la sottoscrizione delle stesse). Pt_8 La Corte ritiene quindi che detti atti – che non sono stati contestati - sono quindi sufficienti a provare l'avvenuto pagamento dell'indennizzo alle danneggiate.
5.b) Gli appellanti contestano che gli Atti di transazione e quietanza non sono a loro opponibili ex art. 1304 c.c. e ciò perché la transazione posta in essere da uno dei debitori o da un creditore solidale non ha effetto nei confronti degli altri che non dichiarino di volerne approfittare. Anche questo profilo di censura non coglie nel segno. Come si è già avuto modo di chiarire (e come ha chiarito il Giudice di primo grado richiamando la sentenza n. 21514/2022 della Suprema Corte), l'azione di cui all'art. 292 del Codice delle Assicurazioni, quale azione esercitata nei confronti del danneggiante dall'impresa designata che ha pagato il danneggiato nell'ipotesi in cui il veicolo danneggiante fosse privo di copertura assicurativa, va qualificata come azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato. Tale azione è connotata dal carattere atipico del vincolo di solidarietà passiva assunto dall'impresa designata dal Fondo nell'interesse di un terzo, in sostituzione del responsabile civile;
dunque, tra l'impresa designata per conto del FGVS e il responsabile del sinistro non c'è solidarietà passiva;
l'art. 1304 c.c. non è quindi applicabile.
6) Resta alla Corte di esaminare il motivo di appello sulla proprietà dell'autoveicolo al momento del sinistro. A parere degli appellanti, il Giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto delle risultanze documentali – ed in particolare del documento rappresentato dalla comunicazione del 2.8.2016 di diniego del risarcimento per l'accertata “scopertura assicurativa” (cfre. Doc. 8) - e sarebbe quindi incorso nell'errore di ritenere che il veicolo, al momento del sinistro, fosse di proprietà della cessata Controparte_1 Il motivo di appello è manifestamente infondato. La Corte, in primo luogo, ritiene che dalla documentazione prodotta si possa trarre la dimostrazione alla data del 26.4.2022 la era ancora l'ultima intestataria del Controparte_1 veicolo prima che fosse radiato;
del resto, la presunta trascrizione della vendita alla (che, tra l'altro, risulterebbe risalente al Controparte_6 1.8.2017 (cfr. doc. 3 ); ossia, dopo il 14.7.2017) non risulta essere stata eseguita né, a tutto voler concedere, sono stato offerte le prove di detta vendita, posto che non è stata dimostrata neppure la corresponsione del prezzo (€ 10.200,00). In secondo luogo, la Corte ritiene che la circostanza che il nome di sia scritto CP_5 sul documento rappresentato dalla comunicazione di diniego del risarcimento per l'accertata
“scopertura assicurativa” del 2.8.2016 (doc. 8) non offra affatto la prova che la macchina, al momento del sinistro, non fosse più della Controparte_1 Va peraltro osservato che gli Agenti della Polizia Stradale intervenuti sul luogo del sinistro, hanno accertato che era la conducente del veicolo mentre hanno constatato CP_5 che proprietaria fosse la e a supporto di Controparte_11 ciò hanno inserito nell'annotazione copia della visura camerale dagli stessi effettuata che attesta tale circostanza al momento del sinistro.
7) La domanda di autorizzazione alla chiamata in garanzia della Sig.ra CP_5 responsabile del sinistro, già disattesa in primo grado, non è stata motivata neppure laconicamente e deve pertanto ritenersi inammissibile, prima ancora che infondata.
Per tutte le ragioni che precedono, che assorbono e superano ogni altra questione eventualmente non esaminata, ed escludono ogni ulteriore approfondimento istruttorio, ritenuto non necessario, l'appello viene dunque respinto per manifesta infondatezza, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico degli appellanti, con liquidazione effettuata a norma del D.M. 55/14, aggiornato ex D.M. 147/22, mediante richiamo dei parametri medi per lo scaglione di valore corrispondente alla domanda corrispondente alle spese di lite richieste (ossia da € 5.201,00 a € 26.000,00) per le fasi di studio, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (nulla per la fase istruttoria non essendo stata svolta), come da dispositivo.
Si rileva, infine, che a norma dell'art.13 del TU DPR 30.5.2002 n. 115, come modificato a seguito dell'introduzione, da parte dell'art. 17 della legge 24.12.2012 n.228 del comma 1 quater, in vigore per i procedimenti di impugnazione iniziati dal 31.1.2013 cfr. art. 18 L 228 cit.), “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Si dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Tale disposizione di legge non pare dare adito ad una valutazione discrezionale in ordine alla natura e causa dell'improcedibilità, inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni principali o incidentali. Occorre pertanto dare atto che sussiste il presupposto per l'applicazione di tale obbligo di pagamento a carico della parte Appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando;
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
rigetta l'appello proposto da e in proprio e quali Parte_1 Parte_2 soci della cessata di e avverso la sentenza n. Controparte_1 Parte_2 Parte_1 1713/2024 resa dal Tribunale di Torino nel procedimento n. RG 23229/2021 il 17.3.2024 pubblicata il 18.3.2024, sentenza che per l'effetto conferma;
dichiara tenuti e condanna e in proprio e quali Parte_1 Parte_2 soci della cessata di e a pagare le spese del Controparte_1 Parte_2 Parte_1 presente grado del giudizio a favore di che liquida in Controparte_2 complessivi € 3.966,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 a carico della parte appellante. Così deciso nella Camera di Consiglio dalla Terza Sezione Civile della Corte d'Appello di Torino, svolta in via telematica, a mezzo Teams, in data 3.9.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Rossana Zappasodi Il Consigliere Estensore Ausiliario Dott.ssa Laura Boni