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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 26/01/2026, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1072/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SILIPO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3396/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio N. 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401513492 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 454/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugna l'Avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Tari) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (Tefa), numero documento 112401513492, notificato in data 13.11.2024 da Roma Capitale, concernente i suddetti tributi relativi agli anni 2018/2019.
Come unico motivo di ricorso eccepisce la prescrizione per l'anno 2018, chiede l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Roma Capitale si è costituita il giorno dell'udienza e chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006, gli enti locali devono notificare gli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati.
Per l'omessa denuncia TARI, il termine decorre dal momento in cui la dichiarazione doveva essere presentata.
Per l'anno 2018, la denuncia TARI doveva essere presentata entro il 31 dicembre 2019. Da tale data decorre il termine quinquennale, che scade ordinariamente il 31 dicembre 2024.
Tuttavia, il D.L. 18/2020 ha disposto la sospensione dei termini dal 9 marzo al 31 maggio 2020 (85 giorni), prorogando la scadenza al 26 marzo 2025.
Essendo stato l'atto impugnato notificato in data 13.11.2024 risulta rispettato il termine previsto dall'art.1
c.161 L 296/2006
Spese compensate considerato che Roma Capitale si è costituita il giorno dell'udienza
P.Q.M.
Il Giudice Unico rigetta il ricorso, spese compensate. Roma lì 20 gennaio 2026 Il Giudice Unico
NC PO
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SILIPO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3396/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio N. 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401513492 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 454/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugna l'Avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Tari) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (Tefa), numero documento 112401513492, notificato in data 13.11.2024 da Roma Capitale, concernente i suddetti tributi relativi agli anni 2018/2019.
Come unico motivo di ricorso eccepisce la prescrizione per l'anno 2018, chiede l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Roma Capitale si è costituita il giorno dell'udienza e chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006, gli enti locali devono notificare gli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati.
Per l'omessa denuncia TARI, il termine decorre dal momento in cui la dichiarazione doveva essere presentata.
Per l'anno 2018, la denuncia TARI doveva essere presentata entro il 31 dicembre 2019. Da tale data decorre il termine quinquennale, che scade ordinariamente il 31 dicembre 2024.
Tuttavia, il D.L. 18/2020 ha disposto la sospensione dei termini dal 9 marzo al 31 maggio 2020 (85 giorni), prorogando la scadenza al 26 marzo 2025.
Essendo stato l'atto impugnato notificato in data 13.11.2024 risulta rispettato il termine previsto dall'art.1
c.161 L 296/2006
Spese compensate considerato che Roma Capitale si è costituita il giorno dell'udienza
P.Q.M.
Il Giudice Unico rigetta il ricorso, spese compensate. Roma lì 20 gennaio 2026 Il Giudice Unico
NC PO