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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/08/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1296/2025 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa MARIA V. VALENTINO Giudice dott. VINCENZO CILIBERTI Giudice esaminato il ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio presentato congiuntamente da
Parte_1 con l'avv. GIOVANNI ALBANESE
e
Controparte_1 con l'avv. GIOVANNI MATARESE ricorrenti ha pronunciato la
SENTENZA per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in Rimini in data 23/09/2016, iscritto trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Rimini (RN) – Atto n. 195, P. 1, Anno 2016 –;
considerato che le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente il giorno 10/07/2025 con il deposito di note di trattazione autorizzate ex art. 473 bis.51 c.p.c.;
ritenuto che le condizioni congiunte, di cui alle note di trattazione scritta del 18/06/2025, siano conformi alla legge e non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale della figlia minore
(nt. il 26/03/2022); Per_1
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui note di trattazione scritta del 18/06/2025
e per l'effetto dispone: “1) Autorizzare i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa, con facoltà per ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno, con l'obbligo del reciproco rispetto;
Sull'affidamento della figlia minore, collocazione e diritto di visita. 2) La figlia minore
è affidata congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la Persona_2 madre IG.ra , con trasferimento di residenza della figlia minore presso la medesima Parte_1 residenza della madre IG.ra allorquando quest'ultima fisserà la propria nuova Parte_1 residenza presso l'abitazione diversa da quella familiare;
3) Il padre potrà tenere con sé la figlia: A)
Il martedì e il giovedì dalle 16.00 alle 19.30, nonché il sabato o alternativamente, la domenica dalle
10.00 alle 19.30, con impegno delle parti ad alternarsi nel trasporto di all'andata e al ritorno Per_1
e con possibilità di pernottamento della stessa presso il padre nei week end previo accordo tra i genitori;
B) Durante il periodo estivo trascorrerà due settimane, anche non consecutive, con Per_1 il padre, per un periodo che i genitori concorderanno entro e non oltre il 31 maggio precedente.
Eventuali ulteriori periodi di vacanza potranno essere concordati preventivamente dai genitori con preavviso di giorni trenta;
C) Le festività natalizie siano trascorse al 50% presso ciascun genitore alternando il giorno di Natale e l'Epifania; per le festività pasquali sia alternato il giorno di Pasqua con quello della Pasquetta, le restanti festività infra-annuali siano suddivise alternativamente tra i due genitori in maniera paritaria;
D) Il IG. potrà effettuare, e la IG.ra Controparte_1 [...]
dovrà favorirla, due videochiamate giornaliere alla figlia minore nei giorni in cui Pt_1 Per_1 quest'ultima non vedrà de visu il padre;
5) Le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo dai Per_1 genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni della figlia stessa e, a tale scopo, ciascun genitore si impegna a comunicare immediatamente all'altro ogni notizia riguardante lo stato di salute dei figli minori, nonché ogni altro fatto riguardante la sua situazione scolastica;
Sul mantenimento ordinario della figlia minore 6) Il IG. Persona_2 Controparte_1 corrisponderà alla IG.ra un assegno mensile a titolo di mantenimento ordinario in Parte_1 favore della figlia pari ad € 300,00, rivalutabile Istat nella misura del 100%, entro il giorno Per_1
10 di ciascun mese, a far data dal deposito del presente ricorso congiunto e ciò fino a quando la figlia della coppia non sarà economicamente autosufficiente;
Sulle spese straordinarie in favore della figlia minore 7) I IGnori ed concorreranno, Persona_2 Parte_1 Controparte_1 nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie, così come indicati nel protocollo stabilito dal Tribunale di Venezia;
Sulle detrazioni per la figlia minore e assegni familiari. 8) Persona_2 Disporsi che le detrazioni per figli a carico siano effettuate nella misura del 100% in favore della
IG.ra , a cui sarà destinato anche il 100% dell'assegno unico familiare, ovvero di Parte_1 ogni altra diversa misura di assistenza offerta dallo Stato che dovesse in futuro essere prevista per la presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente;
Sul diritto all'espatrio della figlia minore 9) I IGnori ed concordano di Persona_2 Parte_1 Controparte_1 autorizzare la figlia minore a recarsi all'Estero, per brevi periodi di vacanza, a far Persona_2 data dal compimento del quinto anno di età – con espresso divieto limitato unicamente ai luoghi non considerati sicuri secondo la valutazione offerta da Ministero degli Esteri tramite il proprio portale e le relative applicazioni (es. viaggiaresicuri) – e a tal fine, in concomitanza con la data succitata, si impegnano a sottoscrivere la documentazione necessaria quale, a mero titolo di esempio non esaustivo, l'apposizione della propria firma su documenti d'identità. Sui rapporti economici tra i coniugi. 10) Ciascuno dei coniugi, essendo economicamente autosufficiente, provvederà al proprio mantenimento;
11) La IG.ra si impegna a trasferire in favore del IG. Parte_1 CP_1
che accetta di riceverla, la propria quota di 1/2 del diritto di proprietà dell'immobile come
[...] meglio descritto qui di seguito, con rogito notarile da perfezionarsi entro e non oltre il 31.05.2027, precisando che detto trasferimento è connesso e funzionale alla risoluzione della crisi del rapporto coniugale ed alla definizione dei rapporti tra coniugi: - quota di 1/2 del diritto di proprietà del bene immobile sito nel Comune di Fossalta di Piave (Ve) e così catastalmente censito: Catasto Fabbricati
Foglio 3 (tre) Foglio 3 (tre) Mapp. 63 sub. 7,8 - Via Dei Caduti n. 28 30- piano T-1 - cat. A/7 - cl. 3
- vani 11 - superficie catastale totale mq. 244/totale escluse aree scoperte mq. 240 -R.C. Euro 852,15;
Mapp. 63 sub.
3 - Via Dei Caduti n. 30 - piano T-1 - cat. C/6 - cl.
9 - mq. 52 superficie catastale totale mq. 57 - R.C. Euro 99,37; Mapp. 63 sub.
4 - Via Dei Caduti n. 30 - piano T-1 - cat. C/2 - cl. 6
- mq. 58 - superficie catastale totale mq. 61 - R.C. Euro 65,90; Catasto Terreni Foglio 3 (tre)Mapp.
282 (ex 282/a) - - classe 1 - Ha 00.09.40 - R.D. Euro 8,40 - R.A. Euro 5,34; 12) La CP_2
IG.ra cederà la propria quota libera da diritti reali o personali, azioni, ragioni di Parte_1 terzi, pesi, oneri, vincoli, privilegi anche fiscali, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, ad eccezione dell'ipoteca in favore di Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.a., in dipendenza del contratto di mutuo fondiario sottoscritto con il suddetto istituto di credito;
13) La cessione da parte della IG.ra
[...]
di 1/2 del diritto di proprietà dell'immobile sopra descritto è sottoposta alla condizione Pt_1 sospensiva dell'accollo da parte del IG. del mutuo fondiario a tasso fisso Controparte_1 sottoscritto dalle parti con Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.a. in data 22/01/2021 presso la
Dott.ssa Notaio in Oderzo (Tv), per l'importo di € 139.000,00, che dovrà, pertanto, Persona_3 essere perfezionato da quest'ultimo contestualmente al rogito notarile di cessione della quota di 1/2 della proprietà dell'immobile; 14) Le parti convengono che i costi notarili di rogito relativo alla cessione da parte della IG.ra i 1/2 del diritto di proprietà dell'immobile al IG. Parte_1
nonché quelli notarili relativi all'atto di accollo del mutuo fondiario con Cassa Controparte_1 di Risparmio di Bolzano S.p.a., saranno saldati da entrambi i coniugi in misura uguale;
15) Il IG.
è in via di trasferimento del proprio attuale domicilio e dimora – situato Controparte_1 attualmente a San Donà di Piave (Ve), in Via Monsignor Romero n. 16A – presso l'abitazione di
Fossalta di Piave (Ve), in Via dei Caduti n. 28, e dal momento in cui perfezionerà il suddetto trasferimento, godrà in via esclusiva dell'immobile in questione, corrispondendo alla IG.ra
[...]
, che quindi non potrà godere del bene, un importo, a titolo di indennità di occupazione del Pt_1
1/2 di proprietà di quest'ultima, pari ad € 250,00, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese, e questo fino a quando il IG. si accollerà integralmente il mutuo fondiario sopra indicato Controparte_1
16) Il IG. cede a titolo gratuito la piena ed esclusiva proprietà dell'autovettura Controparte_1 marca Kia modello Sportage targata FS478SL alla IG.ra , con spese di passaggio Parte_1 di proprietà interamente a carico di quest'ultima, conservando la piena ed esclusiva proprietà dell'autovettura marca Fiat modello Panda targata EW729HS;”; provvede con separata ordinanza alla prosecuzione del giudizio, rimettendo alla sentenza di scioglimento del matrimonio la statuizione sulle spese;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Rimini.
Così deciso il 27 agosto 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente rel.
dott.ssa Silvia Barison
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa MARIA V. VALENTINO Giudice dott. VINCENZO CILIBERTI Giudice esaminato il ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio presentato congiuntamente da
Parte_1 con l'avv. GIOVANNI ALBANESE
e
Controparte_1 con l'avv. GIOVANNI MATARESE ricorrenti ha pronunciato la
SENTENZA per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in Rimini in data 23/09/2016, iscritto trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Rimini (RN) – Atto n. 195, P. 1, Anno 2016 –;
considerato che le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente il giorno 10/07/2025 con il deposito di note di trattazione autorizzate ex art. 473 bis.51 c.p.c.;
ritenuto che le condizioni congiunte, di cui alle note di trattazione scritta del 18/06/2025, siano conformi alla legge e non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale della figlia minore
(nt. il 26/03/2022); Per_1
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui note di trattazione scritta del 18/06/2025
e per l'effetto dispone: “1) Autorizzare i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa, con facoltà per ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno, con l'obbligo del reciproco rispetto;
Sull'affidamento della figlia minore, collocazione e diritto di visita. 2) La figlia minore
è affidata congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la Persona_2 madre IG.ra , con trasferimento di residenza della figlia minore presso la medesima Parte_1 residenza della madre IG.ra allorquando quest'ultima fisserà la propria nuova Parte_1 residenza presso l'abitazione diversa da quella familiare;
3) Il padre potrà tenere con sé la figlia: A)
Il martedì e il giovedì dalle 16.00 alle 19.30, nonché il sabato o alternativamente, la domenica dalle
10.00 alle 19.30, con impegno delle parti ad alternarsi nel trasporto di all'andata e al ritorno Per_1
e con possibilità di pernottamento della stessa presso il padre nei week end previo accordo tra i genitori;
B) Durante il periodo estivo trascorrerà due settimane, anche non consecutive, con Per_1 il padre, per un periodo che i genitori concorderanno entro e non oltre il 31 maggio precedente.
Eventuali ulteriori periodi di vacanza potranno essere concordati preventivamente dai genitori con preavviso di giorni trenta;
C) Le festività natalizie siano trascorse al 50% presso ciascun genitore alternando il giorno di Natale e l'Epifania; per le festività pasquali sia alternato il giorno di Pasqua con quello della Pasquetta, le restanti festività infra-annuali siano suddivise alternativamente tra i due genitori in maniera paritaria;
D) Il IG. potrà effettuare, e la IG.ra Controparte_1 [...]
dovrà favorirla, due videochiamate giornaliere alla figlia minore nei giorni in cui Pt_1 Per_1 quest'ultima non vedrà de visu il padre;
5) Le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo dai Per_1 genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni della figlia stessa e, a tale scopo, ciascun genitore si impegna a comunicare immediatamente all'altro ogni notizia riguardante lo stato di salute dei figli minori, nonché ogni altro fatto riguardante la sua situazione scolastica;
Sul mantenimento ordinario della figlia minore 6) Il IG. Persona_2 Controparte_1 corrisponderà alla IG.ra un assegno mensile a titolo di mantenimento ordinario in Parte_1 favore della figlia pari ad € 300,00, rivalutabile Istat nella misura del 100%, entro il giorno Per_1
10 di ciascun mese, a far data dal deposito del presente ricorso congiunto e ciò fino a quando la figlia della coppia non sarà economicamente autosufficiente;
Sulle spese straordinarie in favore della figlia minore 7) I IGnori ed concorreranno, Persona_2 Parte_1 Controparte_1 nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie, così come indicati nel protocollo stabilito dal Tribunale di Venezia;
Sulle detrazioni per la figlia minore e assegni familiari. 8) Persona_2 Disporsi che le detrazioni per figli a carico siano effettuate nella misura del 100% in favore della
IG.ra , a cui sarà destinato anche il 100% dell'assegno unico familiare, ovvero di Parte_1 ogni altra diversa misura di assistenza offerta dallo Stato che dovesse in futuro essere prevista per la presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente;
Sul diritto all'espatrio della figlia minore 9) I IGnori ed concordano di Persona_2 Parte_1 Controparte_1 autorizzare la figlia minore a recarsi all'Estero, per brevi periodi di vacanza, a far Persona_2 data dal compimento del quinto anno di età – con espresso divieto limitato unicamente ai luoghi non considerati sicuri secondo la valutazione offerta da Ministero degli Esteri tramite il proprio portale e le relative applicazioni (es. viaggiaresicuri) – e a tal fine, in concomitanza con la data succitata, si impegnano a sottoscrivere la documentazione necessaria quale, a mero titolo di esempio non esaustivo, l'apposizione della propria firma su documenti d'identità. Sui rapporti economici tra i coniugi. 10) Ciascuno dei coniugi, essendo economicamente autosufficiente, provvederà al proprio mantenimento;
11) La IG.ra si impegna a trasferire in favore del IG. Parte_1 CP_1
che accetta di riceverla, la propria quota di 1/2 del diritto di proprietà dell'immobile come
[...] meglio descritto qui di seguito, con rogito notarile da perfezionarsi entro e non oltre il 31.05.2027, precisando che detto trasferimento è connesso e funzionale alla risoluzione della crisi del rapporto coniugale ed alla definizione dei rapporti tra coniugi: - quota di 1/2 del diritto di proprietà del bene immobile sito nel Comune di Fossalta di Piave (Ve) e così catastalmente censito: Catasto Fabbricati
Foglio 3 (tre) Foglio 3 (tre) Mapp. 63 sub. 7,8 - Via Dei Caduti n. 28 30- piano T-1 - cat. A/7 - cl. 3
- vani 11 - superficie catastale totale mq. 244/totale escluse aree scoperte mq. 240 -R.C. Euro 852,15;
Mapp. 63 sub.
3 - Via Dei Caduti n. 30 - piano T-1 - cat. C/6 - cl.
9 - mq. 52 superficie catastale totale mq. 57 - R.C. Euro 99,37; Mapp. 63 sub.
4 - Via Dei Caduti n. 30 - piano T-1 - cat. C/2 - cl. 6
- mq. 58 - superficie catastale totale mq. 61 - R.C. Euro 65,90; Catasto Terreni Foglio 3 (tre)Mapp.
282 (ex 282/a) - - classe 1 - Ha 00.09.40 - R.D. Euro 8,40 - R.A. Euro 5,34; 12) La CP_2
IG.ra cederà la propria quota libera da diritti reali o personali, azioni, ragioni di Parte_1 terzi, pesi, oneri, vincoli, privilegi anche fiscali, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, ad eccezione dell'ipoteca in favore di Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.a., in dipendenza del contratto di mutuo fondiario sottoscritto con il suddetto istituto di credito;
13) La cessione da parte della IG.ra
[...]
di 1/2 del diritto di proprietà dell'immobile sopra descritto è sottoposta alla condizione Pt_1 sospensiva dell'accollo da parte del IG. del mutuo fondiario a tasso fisso Controparte_1 sottoscritto dalle parti con Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.a. in data 22/01/2021 presso la
Dott.ssa Notaio in Oderzo (Tv), per l'importo di € 139.000,00, che dovrà, pertanto, Persona_3 essere perfezionato da quest'ultimo contestualmente al rogito notarile di cessione della quota di 1/2 della proprietà dell'immobile; 14) Le parti convengono che i costi notarili di rogito relativo alla cessione da parte della IG.ra i 1/2 del diritto di proprietà dell'immobile al IG. Parte_1
nonché quelli notarili relativi all'atto di accollo del mutuo fondiario con Cassa Controparte_1 di Risparmio di Bolzano S.p.a., saranno saldati da entrambi i coniugi in misura uguale;
15) Il IG.
è in via di trasferimento del proprio attuale domicilio e dimora – situato Controparte_1 attualmente a San Donà di Piave (Ve), in Via Monsignor Romero n. 16A – presso l'abitazione di
Fossalta di Piave (Ve), in Via dei Caduti n. 28, e dal momento in cui perfezionerà il suddetto trasferimento, godrà in via esclusiva dell'immobile in questione, corrispondendo alla IG.ra
[...]
, che quindi non potrà godere del bene, un importo, a titolo di indennità di occupazione del Pt_1
1/2 di proprietà di quest'ultima, pari ad € 250,00, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese, e questo fino a quando il IG. si accollerà integralmente il mutuo fondiario sopra indicato Controparte_1
16) Il IG. cede a titolo gratuito la piena ed esclusiva proprietà dell'autovettura Controparte_1 marca Kia modello Sportage targata FS478SL alla IG.ra , con spese di passaggio Parte_1 di proprietà interamente a carico di quest'ultima, conservando la piena ed esclusiva proprietà dell'autovettura marca Fiat modello Panda targata EW729HS;”; provvede con separata ordinanza alla prosecuzione del giudizio, rimettendo alla sentenza di scioglimento del matrimonio la statuizione sulle spese;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Rimini.
Così deciso il 27 agosto 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente rel.
dott.ssa Silvia Barison