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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 06/04/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE VOLONTARIA GIURISDIZIONE R.g. n. 152 / 2025
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr.ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 6/4/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa congiuntamente iscritta al n. 152 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 posta in decisione all'udienza del 3/4/2025, e vertente tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. PIRINA LAURA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. PIRINA LAURA CP_1 C.F._2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI: nell'interesse delle parti dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio e ribadite con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 3/4/2025.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario Parte_1 CP_1
(ME) in data 22/12/1993, optando per il regime patrimoniale della comunione dei Controparte_2
beni. L'atto è stato iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 1993, numero 22, parte II, serie A.
Dall'unione tra i coniugi sono nati i figli (11/07/1995) e (12/04/2000), Per_1 Per_2
attualmente maggiorenni ed economicamente indipendenti.
In considerazione del fatto che il rapporto coniugale è entrato gradatamente in crisi e che è venuta del tutto meno l'affectio coniugalis, le parti hanno congiuntamente domandato pronunciarsi sentenza di separazione personale.
Già in sede di proposizione del ricorso le parti hanno raggiunto un accordo e formulato conclusioni conformi in ordine alle questioni economiche e di mantenimento dei figli, ribadite con note scritte in sostituzione dell'udienza del 3/4/2025.
La causa è stata istruita esclusivamente con produzioni documentali ed è stata rimessa alla decisione del Collegio.
***
Nel merito, risulta dagli atti la celebrazione del matrimonio, il regime patrimoniale della comunione legale dei beni, la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, nonché la circostanza che tra i coniugi già da tempo anteriore alla proposizione della domanda di separazione sia venuta meno l'affectio per incompatibilità di carattere e incomprensioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tale circostanza, di per sé stessa ed in difetto di ulteriori elementi di segno contrario, evidenzia che i coniugi si siano tra loro allontanati per l'intollerabilità della convivenza sicché deve pronunciarsi la separazione.
Quanto alle complessive condizioni di separazione, sia patrimoniali che non, su cui è intervenuto accordo tra le parti, si deve dare atto che tali condizioni siano rispettose dell'interesse dei coniugi separati ad avere una regolazione ragionevole dei reciproci residui rapporti, sicché le stesse devono essere trasfuse in dispositivo con compensazione integrale delle spese di lite.
La sentenza dovrà essere annotata a cura dell'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 369/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
DICHIARA di omologare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
2 , alle condizioni di seguito indicate: CP_1
“a) I coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto;
b) La casa coniugale resta assegnata al sig. , in quanto la sig.ra intende tornare CP_1 Pt_1
nella propria abitazione nel paese di origine;
c) Il sig. verserà a titolo di contributo di mantenimento del proprio coniuge la somma CP_1 mensile di € 1.000,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
d) I coniugi chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito ordini all' il pagamento diretto alla sig.ra CP_3
dell'importo dell'assegno dovuto, pari a 1.000,00 euro complessivi, rivalutabili, Pt_1
prelevandolo dalla pensione ed accreditandolo sul conto corrente a lei intestato, i cui estremi saranno forniti all'udienza di comparizione;
e) L'auto familiare Opel Corsa targata FR691 EB, attualmente intestata alla sig. , verrà Pt_1 assegnata al sig. , che provvederà a propria cura e spese al passaggio di proprietà”. CP_1
DICHIARA compensate le spese processuali.
ORDINA all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza nei registri.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 6/4/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE VOLONTARIA GIURISDIZIONE R.g. n. 152 / 2025
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr.ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 6/4/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa congiuntamente iscritta al n. 152 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 posta in decisione all'udienza del 3/4/2025, e vertente tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. PIRINA LAURA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. PIRINA LAURA CP_1 C.F._2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI: nell'interesse delle parti dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio e ribadite con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 3/4/2025.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario Parte_1 CP_1
(ME) in data 22/12/1993, optando per il regime patrimoniale della comunione dei Controparte_2
beni. L'atto è stato iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 1993, numero 22, parte II, serie A.
Dall'unione tra i coniugi sono nati i figli (11/07/1995) e (12/04/2000), Per_1 Per_2
attualmente maggiorenni ed economicamente indipendenti.
In considerazione del fatto che il rapporto coniugale è entrato gradatamente in crisi e che è venuta del tutto meno l'affectio coniugalis, le parti hanno congiuntamente domandato pronunciarsi sentenza di separazione personale.
Già in sede di proposizione del ricorso le parti hanno raggiunto un accordo e formulato conclusioni conformi in ordine alle questioni economiche e di mantenimento dei figli, ribadite con note scritte in sostituzione dell'udienza del 3/4/2025.
La causa è stata istruita esclusivamente con produzioni documentali ed è stata rimessa alla decisione del Collegio.
***
Nel merito, risulta dagli atti la celebrazione del matrimonio, il regime patrimoniale della comunione legale dei beni, la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, nonché la circostanza che tra i coniugi già da tempo anteriore alla proposizione della domanda di separazione sia venuta meno l'affectio per incompatibilità di carattere e incomprensioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tale circostanza, di per sé stessa ed in difetto di ulteriori elementi di segno contrario, evidenzia che i coniugi si siano tra loro allontanati per l'intollerabilità della convivenza sicché deve pronunciarsi la separazione.
Quanto alle complessive condizioni di separazione, sia patrimoniali che non, su cui è intervenuto accordo tra le parti, si deve dare atto che tali condizioni siano rispettose dell'interesse dei coniugi separati ad avere una regolazione ragionevole dei reciproci residui rapporti, sicché le stesse devono essere trasfuse in dispositivo con compensazione integrale delle spese di lite.
La sentenza dovrà essere annotata a cura dell'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 369/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
DICHIARA di omologare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
2 , alle condizioni di seguito indicate: CP_1
“a) I coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto;
b) La casa coniugale resta assegnata al sig. , in quanto la sig.ra intende tornare CP_1 Pt_1
nella propria abitazione nel paese di origine;
c) Il sig. verserà a titolo di contributo di mantenimento del proprio coniuge la somma CP_1 mensile di € 1.000,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
d) I coniugi chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito ordini all' il pagamento diretto alla sig.ra CP_3
dell'importo dell'assegno dovuto, pari a 1.000,00 euro complessivi, rivalutabili, Pt_1
prelevandolo dalla pensione ed accreditandolo sul conto corrente a lei intestato, i cui estremi saranno forniti all'udienza di comparizione;
e) L'auto familiare Opel Corsa targata FR691 EB, attualmente intestata alla sig. , verrà Pt_1 assegnata al sig. , che provvederà a propria cura e spese al passaggio di proprietà”. CP_1
DICHIARA compensate le spese processuali.
ORDINA all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza nei registri.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 6/4/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
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