Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/04/2025, n. 2986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2986 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 33138/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24 settembre 2024 da
1) , nata a [...] il [...], cittadina italiana, Parte_1
C.F. residente a [...]; C.F._1 con l'Avv. Clelia De Vincenzo presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) , nato a [...] il [...], cittadino italiano, Parte_2
C.F. residente a [...], C.F._2 con l'Avv. Stefania Fiore presso la quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
, nata a [...] il [...], C.F. cittadina italiana CP_1 C.F._3
FATTO
La SI.ra , con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. personalmente sottoscritto e Parte_1 depositato in data 24 settembre 2024, premesso di aver intrattenuto una convivenza more uxorio con il SI. , dalla cui unione è nata a [...] il [...] la GL minore , ha Parte_2 CP_1 chiesto a questo Tribunale: l'affido condiviso ad entrambi i genitori della GL minore;
CP_1 assegnazione della casa familiare;
disporre a carico l'obbligo di contribuire mal mantenimento della GL mediante il versamento indiretto della somma di € 700,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 13.01.2025 si è costituito in giudizio il SI. , il quale si è associato alla domanda di affido Pt_2
All'udienza del 18.03.2025, celebrata dinanzi al GOT, le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473- bsi.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
1) La GL minore , nata a [...] il [...], viene affidata ad entrambi CP_1
i genitori e collocata in via prevalente presso la madre a Milano, via Don Francesco
Beniamino della Torre n.2.
2) Le parti danno atto che, con atto a rogito del Notaio in data 5 marzo 2025, Persona_1 la SI.ra ha acquistato dal SI. la sua quota parte della casa in Milano, via Parte_1 Pt_2
Don Francesco Beniamino della Torre n.2, divenendone proprietaria in via esclusiva.
3) Il SI. ha lasciato la casa familiare il 16 febbraio 2025 e trasferirà la residenza Pt_2 anagrafica quanto prima nei tempi tecnici necessari.
4) Il SI. asporterà dalla casa coniugale i propri beni ed effetti personali entro maggio Pt_2
2025 e, nello stesso termine, prenderà anche gli arredi concordati (Camera da letto matrimoniale, divani del salone, tavolo del salone, tavolo della cucina).
5) I genitori adotteranno tutte le decisioni importanti relative alla minore di comune accordo, esercitando disgiuntamente la responsabilità genitoriale solo per le questioni di ordinaria amministrazione durante i periodi di permanenza della GL presso ciascuno di loro.
6) Il SInor vedrà e terrà con sé la GL liberamente, seguendo un criterio di Parte_2 alternanza con l'altro genitore, tenendo conto dei desideri e delle eIGenze della minore, compatibilmente con gli impegni lavorativi e extra lavorativi di tutti: indicativamente la GL trascorrerà con il padre: fine settimana alternati dal venerdì al lunedì mattina;
un giorno infrasettimanale (indicativamente il mercoledì) anche con pernottamento;
una settimana durante le vacanze natalizie, alternando con la madre, di anno in anno, il periodo dal 24 al 30 dicembre ed il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
quindici giorni durante le vacanze estive da concordare con la madre entro il 30 maggio;
le vacanze pasquali ad anni alterni;
le ulteriori vacanze scolastiche e “ponti” saranno concordati tra i genitori, di concerto con la minore, all'inizio di ogni anno scolastico non appena la scuola fornirà il planning.
Fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti convenuti in tempo utile e compatibilmente con le eIGenze anche extra scolastiche della minore e con le sue preferenze.
7) Il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento indiretto Pt_2 Parte_1 della GL , annualmente per 12 mensilità, un assegno mensile di €. 500,00 entro il CP_1 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di marzo 2025, su conto corrente all'uopo indicatogli dalla IG.ra , con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. Parte_1
8) Il padre sosterrà inoltre il 50% delle ulteriori spese oltre assegno e straordinarie previste dal protocollo del Tribunale di Milano e precisamente: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
9) L'assegno unico sarà percepito esclusivamente dalla SI.ra ogni spesa Parte_1 detraibile sarà detratta al 50%.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. ulteriore a quella già agli atti.
Con ordinanza emessa in data 19.03.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 02.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai