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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/06/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2125 /2020 R.G., promossa da:
, in proprio e quale esercente la responsabilità Parte_1
genitoriale sui figli minori e Persona_1 Persona_2
elettivamente domiciliata in Capo d'Orlando presso l'avv. Giuseppe Mormino, rappresentante e difensore,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA MANZONI,10 CP_1 P.IVA_1
SPADAFORA presso lo studio dell'Avv. SINDONI MILENA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1
ipotesi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto l'accertamento della sussistenza del diritto alla rendita ai superstiti in favore della sig.ra e dei suoi Parte_2
figli minori, in qualità di eredi del sig. Parte_3
deceduto in data 30 novembre 2017, in seguito ad un sinistro verificatosi mentre era alla guida di un mezzo aziendale nell'esercizio delle proprie mansioni lavorative di autista per conto della ditta Parte_4
L' ha negato il riconoscimento del decesso quale evento tutelabile, CP_1
sostenendo che esso non sia derivato da una causa violenta in occasione di lavoro, bensì da una presunta "morte naturale da causa indeterminata", secondo quanto attestato dalla scheda ISTAT redatta dal medico necroscopo intervenuto sul luogo del sinistro. Tale ricostruzione, tuttavia, è risultata priva di riscontri certi e univoci, atteso che, nonostante la richiesta avanzata dalla coniuge superstite, non è stato disposto alcun esame autoptico.
La consulenza tecnica d'ufficio, svolta nel corso del giudizio e condotta secondo i più rigorosi criteri medico-legali, ha escluso la presenza di patologie pregresse e gravi condizioni sistemiche nel de cuius, che potessero giustificare un improvviso decesso per cause naturali. Il sig. , infatti, risultava regolarmente idoneo Per_1
allo svolgimento della mansione di autista sulla base delle visite mediche periodiche obbligatorie.
La dinamica del sinistro, secondo la ricostruzione accertata, evidenzia che il mezzo condotto dal lavoratore è uscito di strada andando ad urtare contro un terrapieno e ribaltandosi sul fianco sinistro. A seguito di ciò, l'arto inferiore sinistro del sig. rimaneva incastrato sotto il mezzo, in concomitanza Per_1
con un probabile trauma toracico. Il CTU ha ritenuto, con un elevato grado di probabilità, che la morte possa essere stata causata da uno shock ipovolemico o da una insufficienza respiratoria acuta, compatibili con il trauma riportato.
Secondo il principio del favor assicurati, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la prova del nesso causale in ambito previdenziale può essere fondata anche su elementi indiziari e presuntivi, purché gravi, precisi e concordanti.
Inoltre, in assenza di un'autopsia e in presenza di una CTU che esclude patologie preesistenti, deve ritenersi prevalente la tesi che riconduce l'evento a dinamiche tipicamente lavorative.
A ciò si aggiunge che la figura dell'autista, nell'esercizio della sua attività, è soggetta ad un rischio specifico e a condizioni ambientali e temporali stressanti, specialmente se le mansioni si svolgono nelle prime ore del giorno e in percorsi tortuosi. Tale circostanza rientra a pieno titolo nell'ambito del cosiddetto rischio generico aggravato, che rende indennizzabile anche l'infarto o l'evento traumatico intervenuto sul lavoro, anche se agevolato da eventuali condizioni personali pregresse.
In tale contesto, deve altresì considerarsi che l'onere della prova dell'indennizzabilità dell'infortunio è attenuato in favore del lavoratore e dei suoi superstiti, potendo ritenersi assolto mediante presunzioni logiche e dati obiettivi documentali e testimoniali, soprattutto quando, come nel caso di specie, non è stata consentita la pratica autoptica.
Tenuto conto di quanto sopra, la domanda attorea risulta fondata e meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, in proprio e quale esercente la responsabilità Parte_1
genitoriale sui figli minori e Persona_1 [...]
, Per_2
DICHIARA che il decesso del sig. è Parte_3
avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro e, pertanto,
CONDANNA
l' a corrispondere ai ricorrenti la rendita ai superstiti prevista dal D.P.R. 30 CP_1
giugno 1965, n. 1124, con decorrenza dalla data del decesso, oltre interessi legali dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo;
CONDANNA
l' alla rifusione delle spese processuali in favore dei ricorrenti, che liquida CP_1
in complessivi euro 1.980,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dell'avv.
Giuseppe Mormino, dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Patti 29/05/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo