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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/02/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA II SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale nella persona dei magistrati:
dott. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
dott.ssa Federica Girfatti Giudice
dott.ssa Federica Peluso Giudice
Riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n 4758 /2020
Avente ad oggetto: Separazione giudiziale
Vertente tra
, nata a [...] il [...] , Parte_1 CodiceFiscale_1
rapp.tata e difesa dall'avv. Russo Giovanni ricorrente
E
c.f , nato a [...] il [...] , rapp.to Controparte_1 C.F._2
e difeso dall' avv. D'Ago Maurizio resistente
Nonché
P.M. in sede interventore ex lege
CONCLUSIONI
Come da note telematiche ex art 127 ter cpc con scadenza al 14.10.2025.
RAGIONI in FATTO e DIRITTO della DECISIONE Con ricorso depositato in data 03.09.2020 la sig.ra , premesso di aver contratto Parte_1 in data 14.09.2007 matrimonio civile in Casalnuovo di Napoli con il sig. , dalla cui Controparte_1 unione nasceva il figlio , nato ad [...] il [...], assumeva che detta unione era fallita Per_1
a causa del comportamento del resistente, detenuto da anni;
chiedeva quindi che venisse pronunciata la separazione dal predetto coniuge con regime di affido esclusivo del minore e determinazione secondo giustizia di contributo al mantenimento per se stessa e per il minore a carico del resistente.
All'udienza presidenziale del 10.05.2021, parte ricorrente chiedeva rinvio per tentare una definizione consensualizzata della procedura;
il GD, rinviava in conformità alla richiesta all'udienza del
22.11.2021 disponendo l'audizione del minore a mezzo dei servizi sociali di Casalnuovo di Napoli in merito ai rapporti con la figura paterna ed alle modalità di attuazione del rapporto con il padre considerato lo stato detentivo di quest'ultimo. All'udienza del 21.11. 2022 entrambe le parti si riportavano ai rispettivi atti;
in particolare parte ricorrente insisteva per l'affido esclusivo tenuto conto dello stato detentivo del coniuge con assegnazione della casa coniugale, alloggio popolare di cui risultava già assegnataria;
il resistente si opponeva all'affido esclusivo e all'assegnazione della casa familiare avendola la ricorrente di fatto già abbondonata, chiedeva disciplinarsi il diritto di visita nella struttura penitenziaria.
Il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale emetteva quindi i provvedimenti provvisori ed urgenti autorizzando i coniugi a vivere separatamente e disponendo in merito alla prole il regime di affido esclusivo del minore considerato che pur non avendo il resistente dimostrato disinteresse alle vicende familiari e alla cura affettiva del figlio tuttavia lo stato in vinculis faceva prospettare come più idonea la formula dell'esclusivo per la gestione pronta e solerte del minore, tenuto anche conto delle implicanze correlate alla entità della pena che stava scontando il resistente. In merito al profilo patrimoniale il resistente veniva obbligato a versare entro e non oltre il 5 di ogni mese la somma di
200,00 euro complessivi da versare alla sig.ra a titolo di mantenimento della prole. Parte_1
Il Gd emessi i provv.ti ex art. 708 cpc rimetteva le parti nella fase istruttoria.
Durante detta fase , le parti chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183 VI comma cpc;
con note telematiche del 18.12.2023, parte resistente chiedeva rinvio per precisazione delle conclusioni.
Sulle conclusioni di cui all'udienza figurata del 14.10.2024, la causa quindi veniva rimessa al
Collegio per la decisione in camera di consiglio, concessi i termini di cui all'art. 190 cpc. Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, circostanza dimostrata anche dalla durata della separazione di fatto che ha preceduto l'instaurazione del giudizio, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione;
elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla unione, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
Quanto alle determinazioni accessorie il Tribunale esaminati gli atti e le risultanze istruttorie ritiene in primo luogo di confermare le statuizioni della fase presidenziale.
Circa l'affidamento del minore giova precisare quanto segue.
È noto, al riguardo, che il criterio fondamentale cui deve attenersi giudice nel disciplinare l'affidamento dei minori è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, interesse che impone di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il sereno sviluppo delle personalità dei minori indipendentemente dalla richiesta o dall'eventuale accordo tra i genitori.
Tale valutazione richiede un giudizio prognostico sulla capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla scorta degli elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, alla personalità dei genitori, all'attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, tenendo conto, altresì, delle consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che il genitore è in grado di offrire al minore (cfr. tra le tante Cassazione Civile 2016 n. 14728;
Cassazione Civile 2015 n. 188172).
È altresì noto che l'affidamento condiviso costituisce il regime ordinario, prioritario di affidamento alla luce del principio della bigenitorialità (cfr. da ultimo Cassazione Civile 2017 n. 27).
L'affidamento esclusivo costituisce pertanto evenienza del tutto eccezionale, consentita esclusivamente ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole nell'interesse esclusivo del minore (cfr. Cassazione Civile 2014 n. 19386). La scelta dell'affidamento esclusivo deve pertanto essere particolarmente motivata sia in ordine al pregiudizio potenzialmente arrecato ai minori da un affidamento condiviso, sia in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro.
Nel caso di specie, il resistente, pur non avendo, almeno all'inizio dimostrato disinteresse alle vicende familiari e alla cura affettiva del figlio, è apparso tuttavia, rispetto all'altro genitore, meno affidabile e capace di offrire al minore un adeguato ambiente relazionale ed educativo anche in ragione del proprio radicamento in ambienti criminali;
a parere del Collegio il sig. non sembra offrire Pt_2 garanzie di serena ed equilibrata crescita del minore laddove maggiormente idonea a tale compito si mostra invece la madre, la quale è apparsa presente e motivante rispetto al percorso scolastico, non risulta aver impedito i contatti tra il padre e il figlio o lo svolgimento di frequentazioni regolari, secondo le decisioni e la supervisione dei Servizi Sociali. Del resto il minore, sentito per il tramite dei SS, ha manifestato un certo disagio dinanzi a certi “ragionamenti (paterni) che gli hanno molto fastidio per cui lui cerca di non sentire e di cambiare discorso” sottolineando come in più occasioni il padre gli avrebbe proposto “di fare festa a scuola per effettuare le videochiamate” e di essere “più interessato ad avere notizie sulla madre che a lui”. Circostanze che, secondo le relazioni in atti dei
SS , sono alla base della determinazione da parte di di non avere più rapporti con il padre, Per_1 neppure telefonicamente.
Quanto all'esercizio del diritto di visita, il Tribunale, tenuto conto della durata della pena da espiare da parte del e stante l'approssimarsi della maggiore età del figlio, dispone che il minore, CP_1 laddove lo voglia, incontri il padre presso l'Istituto Penitenziario almeno 1 volta al mese con facoltà di sentirlo almeno due volte a settimana in videochiamata secondo le direttive ( giorni ed orari) impartite.
Quanto alla condizione economica delle parti, il Tribunale prende atto che la ricorrente ha dichiarato di aver effettuato lavori saltuari come collaboratrice domestica, ragione per cui gode di una certa autonomia economica, ha costituito nuovo nucleo familiare, risulta già assegnataria dell'alloggio di edilizia popolare adibito a casa coniugale;
quanto al resistente, questi ha dichiarato di svolgere nella struttura carceraria attività di cuoco, percependo introiti irrisori.
Pertanto alla luce del principio di diritto ex art. 147 e 148 cc ciascuna parte contribuisce al mantenimento della prole in proporzione delle rispettive sostanze: il Tribunale ritiene equo confermare la determinazione statuita in sede presidenziale.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Compensa le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Pronunzia la separazione tra i coniugi Parte_1
, nata a [...] il [...] e c.f CodiceFiscale_1 Controparte_1
, nato a [...] il [...] che hanno contratto matrimonio in C.F._2
Casalnuovo di Napoli in data 14.09.2007 (Atto n° 20, Parte I, Serie Ufficio 1, anno 2007);
2) dispone affido esclusivo del figlio minore a favore della madre sig.ra Per_1 Parte_1
[...]
3) assegna la casa coniugale alla sig.ra che vi vivrà con il figlio Parte_1 Per_1
4) dispone che il padre, laddove il minore lo voglia, incontri il figlio presso l'Istituto Penitenziario almeno 1 volta al mese , facultato almeno due volte a settimana a videochiamate secondo le direttive ( giorni ed orari) impartite dall'Istituto penitenziario;
5) determina in euro 200,00 complessivi il contributo a carico del sig. per il Controparte_1
mantenimento del figlio, da versare alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni Parte_1
mese con assegno o bonifico bancario o vaglia postale con indicizzazione annuale Istat, oltre al
50% alle spese straordinarie
6) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000
(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022;
7) compensa le spese .
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola addì 28/01/2025
Il Presidente est. Dott.ssa Vincenza Barbalucca