Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 24/06/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
n. 653/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Stocco, a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nella causa civile iscritta al n. r.g. 653/2022 promossa da:
(C.F. ) Pt_1 P.IVA_1 con il patrocinio degli avv.ti FRANCINI SERGIO e PIOVESANA GHERARDO
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ) ON P.IVA_2 con il patrocinio degli avv.ti COMPAGNONE DANIELE e MILOSAVLJEVIC JASMINA CONVENUTA OPPOSTA che porta riunita la causa civile iscritta al n. r.g. 2198/2022 promossa da:
(C.F. ) Pt_1 P.IVA_1 con il patrocinio degli avv.ti FRANCINI SERGIO e PIOVESANA GHERARDO
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ) ON P.IVA_2 con il patrocinio degli avv.ti COMPAGNONE DANIELE e MILOSAVLJEVIC JASMINA CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione in data 28.01.22, ARe_1 conveniva in giudizio per ON ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 2815/21, emesso dal Tribunale di Padova il 30.11.21 nel procedimento RG n. 6971/21, con il quale era stata condannata a pagare a favore di ON la somma di Euro 330.926,33, oltre a interessi e spese di lite, a titolo di compenso per l'attività svolta da quest'ultima in esecuzione di due contratti di subappalto.
L'opponente, in particolare, deduceva:
- di aver stipulato due contratti di subappalto con rispettivamente “SA- ON
69/2020 MGM” dell'11.06.20, riferito alla costruzione n. 6306, e “SA-12/2021 MGM” del
20.01.21, per la costruzione 6290, affidando alla subappaltatrice la realizzazione e allestimento di interni a bordo di due navi crociera;
- con riferimento alla prima commessa, n. 6306:
o che il prezzo era stato pattuito in Euro
768.671,00 (di cui Euro 760.000,00 per il contratto ed Euro 8.671,00 per la revisione n.
2) e i lavori si sarebbero dovuti concludere entro il mese di giugno 2021;
o che, tuttavia, a seguito dei gravi deficit organizzativi di i ON lavori non erano terminati entro il termine convenuto, come testimoniato dal SAL emesso al
30.06.21, attestante un percentuale di avanzamento dei lavori pari all'80%, e che era stata perciò costretta ad affiancare alla subappaltatrice due ulteriori società (
[...]
e C.O.F.A. Soc. Coop.) per OP il completamento dei lavori e per la sistemazione dei remarks avanzati dalla società armatrice;
o che dopo essere stata ON regolarmente pagata per i lavori svolti sino al
2 o o
o mese di giugno 2021, aveva emesso le fatture n. 52/21, 53/21 e 54/21 per l'importo totale di
Euro 284.649,33, rispettivamente per le causali
“sal luglio saldo// per montaggio pareti – soffitti – arredi e finiture sulla costruzione
6306 – area X ristorante Monfalcone”, “quota 5% fine lavori totale contratto” e “ore extra costruzione 6303” in maniera illegittima, in quanto le stesse erano state emesse in violazione delle pattuizioni contrattuali (non essendo state precedute dall'emissione del SAL da parte di e, con riferimento alla ARe_1
54/21, riguardando lavori extra per cui non era previsto una maggiorazione del compenso) e comunque riguardavano lavori non svolti da o svolti non a regola ON
d'arte; che il credito portato dalle suddette fatture n. 52, 53 e 54 del 2021 era peraltro già stato azionato da in sede monitoria avanti il Tribunale di Gorizia (DI n. 341/21 emesso nel procedimento RG 972/21) ove, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ARe_1 aveva eccepito l'incompetenza territoriale a favore del presente Tribunale e proposto domanda di accertamento negativo del credito di nonché di ON risarcimento del danno per un totale complessivo di Euro 222.779,87; che il decreto ingiuntivo opposto, reso dal
Tribunale di Padova sulla base delle citate fatture nn. 52, 52 e 54 del 2021, avrebbe dovuto essere revocato, sia in quanto emesso da un giudice incompetente in virtù della litispendenza/continenza con la causa pendente avanti al Tribunale di Gorizia sia per le ragioni di merito sopra citate, con conseguente accertamento che nulla era dovuto in favore di in virtù del suddetto ON contratto di subappalto;
di aver diritto, inoltre, al ristoro dei maggiori costi subiti per il ricorso a maestranze terze per la conclusione o, in
3 alcuni casi, per l'integrale compimento dei lavori oggetto del subappalto, commissionati a per un totale di Euro ON
69.045,67, nonché al pagamento delle penale di cui all'art. 12.1 delle clausole generali del contratto, per ulteriori Euro 153.734,20, per un totale complessivo di Euro 222.779,87 (somme già richieste in sede di opposizione a decreto ingiuntivo avanti al Tribunale di Gorizia);
- con riferimento alla seconda commessa, n. 6290:
o che il prezzo era stato pattuito in Euro
530.000,00, con anticipo del 10% e progressione poi a SAL e che i lavori dovevano iniziare a gennaio 2021, con first inspection al 8.11.21 e final inspection al 15.12.21;
o che, tuttavia, a seguito dei gravi deficit organizzativi di i ON lavori erano stati condotti con notevole ritardo, tanto che, all'agosto 2021, la percentuale di avanzamento dei lavori si attestava solo al 3.20%, come testimoniato dal report di Fincantieri;
o di aver intimato, in data 13.08.21, a
[...] il recupero del ritardo ON accumulato entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della missiva, e che, in assenza di adempimento da parte della subappaltatrice, il contatto si era risolto di diritto;
o che , dopo essere stata ON regolarmente pagata per i lavori svolti nella misura del 3.2%, aveva emesso la fattura 68/21 per Euro 46.232,00 in maniera illegittima, sia per violazione dei termini contrattuali sia per svolgimento non a regola d'arte delle prestazioni oggetto della citata fattura;
o che il decreto ingiuntivo opposto avrebbe dovuto essere revocato, sia per insussistenza del credito azionato sia per mancanza dei requisiti di certezza e liquidità del medesimo
(trattandosi di un credito di valore, a seguito dell'intervenuta risoluzione stragiudiziale del contratto) nonché di esigibilità del credito;
4 o che avrebbe dovuto essere altresì accertata l'intervenuta risoluzione stragiudiziale del contratto, in virtù del grave inadempimento imputabile a o, in ON subordine, pronunciata la risoluzione ex art. 1453 cod. civ. del medesimo;
o di aver diritto, infine, alla restituzione da della somma di Euro ON
51.568,00, pagata a titolo di acconto su lavori mai svolti dalla subappaltatrice, nonché al rimborso dei maggiori costi subiti per il ricorso urgente a maestranze terze per la conclusione dei lavori (ditta Constructii
Navale Ivascu S.r.l.), pari ad Euro 120.000,00
e al risarcimento del danno all'immagine, per un importo complessivo di Euro 201.568,00.
2. Si costituiva in giudizio ON chiedendo la concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto nonché, nel merito, la conferma del medesimo, con rigetto dell'opposizione proposta da In via riconvenzionale, chiedeva ARe_1 altresì il risarcimento del danno patito a seguito dell'illegittima risoluzione del contratto “SA-12/2021 MGM” del 20.01.21, riferito alla costruzione 6290, ad opera di , per un totale di Euro 520.200,00. ARe_1
In particolare, deduceva: ON
- con riferimento al primo dei due contratti, “SA-
69/2020 MGM” del 11.06.20, riferito alla costruzione n. 6306, che i lavori erano stati regolarmente svolti nel periodo 1.05.21-07.09.21, e dunque di aver diritto all'integrale pagamento del compenso pattuito, e che eventuali ritardi avrebbero dovuto essere imputati alla subcommittente, che non aveva fornito tempestivamente i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori;
- con riferimento alla seconda commessa, riferita alla costruzione 6290, che i lavori erano stati interrotti a giugno 2021 su espressa richiesta di per dare priorità alla costruzione 6306 ARe_1 ed erano poi proseguiti a seguito della consegna della citata commessa. Pur a fronte delle proprie rassicurazioni circa il rispetto dei tempi pattuiti per la consegna finale, in data 1.09.21 ARe_1
5 aveva in mala fede risolto il contratto, imputando a un presunto ritardo. In ON ogni caso, la percentuale di avanzamento dei lavori al 3.2% andava riferita al mese di maggio 2021 e non al giorno di rilascio del cantiere, avvenuto comunque su intimazione di ARe_1
- che le richieste risarcitorie di ARe_1 proposte in via riconvenzionale, con riferimento alla seconda commessa risultavano abnormi e infondate;
- di aver diritto al risarcimento del danno nella misura di Euro 520.200,00, in quanto la risoluzione esercitata da con riferimento alla ARe_1 commessa relativa alla costruzione 6290 avrebbe dovuto essere inquadrata nell'ambito del recesso del committente dal contratto di appalto, con conseguente diritto per al ON corrispettivo che la medesima avrebbe percepito ove non avesse esercitato il diritto di ARe_1 recesso oltre a Euro 50.000,00 per perdita di knowhow, expertise e rimborso di quanto versato a titolo di contributo addizionale CP_3
3. All'udienza del 29.09.22 l'attrice dava atto che il Tribunale di Gorizia, dichiarata la propria incompetenza territoriale, in data 7.02.22 aveva revocato il DI n.
341/21 emesso dal suddetto Tribunale in data 2.10.21 nell'ambito del proc. RG n. 1053/21 (e fondato sulle citate fatture n. 52, 53 e 54 del 2021, oggetto anche del presente giudizio) e dichiarava altresì di aver riassunto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avanti al Tribunale di Padova, rubricato sub RG n. 2198/22. La convenuta insisteva per la riunione tra la suddetta causa e la presente, in quanto connesse. Riunite le cause e rigettata l'istanza dalla convenuta ai sensi dell'art. 648 c.p.c., veniva disposto l'espletamento di CTU (con sostituzione del CTU in data
28.03.24 per gravi motivi) e fissata udienza di discussione orale della causa, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
•
4. In via pregiudiziale va osservato che tra la causa instaurata con ricorso monitorio avanti al Tribunale di
Gorizia, poi sfociata nella causa di opposizione a
6 decreto ingiuntivo sub RG n. 1053/21 – infine riassunta, a seguito di declaratoria di incompetenza dell'adito
Tribunale, avanti il Tribunale di Padova sub RG n.
2198/22 -, e la causa instaurata con ricorso monitorio avanti al presente Tribunale, poi confluita nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo sub RG n. 653/22, sussiste un rapporto di continenza c.d. quantitativa ex art. 39, comma 2, c.p.c. La causa sub RG n. 653/22, infatti, è più ampia e contiene integralmente in sé le domande proposte nell'ambito del procedimento RG n.
2198/22.
Ebbene, come prescritto dall'art. 39, comma 2, c.p.c., nel caso in cui il primo giudice adito (ossia, nel caso di specie, il Tribunale di Gorizia) non abbia la competenza a decidere anche sulla causa più ampia, instaurata per seconda (ciò che è avvenuto nel caso che ci occupa, posta la competenza funzionale del Tribunale di Padova per quanto concerne l'opposizione a DI n. 2815/21), allora il giudice adito per primo dovrà dichiarare la continenza a favore del giudice investito della causa per secondo (ossia, nel caso di specie, il
Tribunale di Padova); la riassunzione della causa meno ampia, instaurata per prima, non avrà altro scopo che quello, eventualmente, di far risalire più indietro nel tempo gli effetti sostanziali della domanda previamente instaurata, posto che l'oggetto del giudizio sarà integralmente delimitato dalla domanda, più ampia, proposta per seconda.
Devono dunque essere trattate congiuntamente, in quanto aventi il medesimo oggetto, le domande di accertamento negativo proposte da nel procedimento sub RG ARe_1
n. 2198/22 e le domande avanzate in seno al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nel procedimento RG n.
653/22, seguendo il regime, processuale e probatorio, di quest'ultimo, essendo ivi stata proposta la domanda più ampia (ossia la seconda, a livello temporale).
5. Tanto chiarito, sotto il profilo probatorio va osservato che nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è onere di parte opposta, attrice in senso sostanziale, fornire la prova dell'esecuzione delle prestazioni di cui richiede il pagamento. In particolare
– per quanto interessa in questa sede - la giurisprudenza sostiene che la fattura, seppur costituente titolo idoneo
7 per l'emissione di un decreto ingiuntivo in sede monitoria, nella fase di opposizione non valga a provare l'esistenza del credito, che viceversa deve essere dimostrata da parte opposta con gli ordinari mezzi di prova.
5.1. Ebbene, nel caso di specie, non vi è prova che
[...] abbia svolto le prestazioni di cui ha ON richiesto il pagamento con le fatture n. 52, 53 e 54 del
2021, in esecuzione del contratto “SA-69/2020 MGM” dell'11.06.20, relativo alla costruzione n. 6306.
5.1.1. Preliminarmente si osserva come non risulta contestato che abbia regolarmente corrisposto ARe_1 il corrispettivo a per le ON prestazioni svolte in adempimento al contratto di subappalto “SA-69/2020 MGM” sino al mese di giugno 2021 compreso, a seguito dell'emissione dell'ultimo SAL che, alla data del giugno 2021, segnava un avanzamento dello stato dei lavori nella percentuale dell'80% (cfr. doc. A allegato alla seconda memoria di parte attrice). Il thema decidendum del presente giudizio, dunque, riguarda unicamente i pretesi crediti di ON per prestazioni svolte dopo il mese di giugno 2021 o per prestazioni extra, non specificamente oggetto del contratto di subappalto stipulato con ARe_2
. Con riferimento alle prestazioni di cui alla
[...] fattura 52/21, si osserva come la causale sia indicata quale “sal luglio saldo// per montaggio pareti – soffitti
– arredi e finiture sulla costruzione 6306 – area X ristorante Monfalcone”. Ebbene, come anticipato, non vi è prova che
[...]
abbia svolto le suddette prestazioni. ON
L'ultimo SAL emesso da infatti, risale al ARe_1 mese di giugno 2021 e non è stato in alcun provato che abbia svolto prestazioni a ON favore della subcommittente dopo la data del 30.06.21. A ben vedere, parte opposta non ha nemmeno specificamente allegato quali prestazioni avrebbe svolto dopo il mese di giugno 2021, circostanza rilevata anche dal CTU, il quale afferma che “in sostanza le prestazioni lavorative oggetto del contratto, con le informazioni reperibili in atti, appaiono estremamente generiche” (cfr. elaborato peritale, pag. 16).
8 Sul punto, nemmeno la CTU ha fornito evidenze probatorie favorevoli a parte opposta, avendo concluso che Co
“accertare quali opere sono state realizzate da rispetto a quanto previsto nei contratti e le tempistiche con le quali tali opere sono state eseguite è oggi impossibile, perché i luoghi non sono visibili e anche se lo fossero non rispecchiano più la situazione del luglio 2021” (cfr. elaborato peritale, pag. 16) e che, sebbene Co
“non si può escludere che alla data dell'8.09.2021 la abbia svolto lavorazioni per una percentuale superiore all'80%”, tuttavia “è oggi impossibile determinare tale percentuale” (cfr. ivi pag. 19). Il materiale probatorio fornito dall'opposta, del resto, non è risultato idoneo a provare il credito vantato.
Le fotografie prodotte sub doc. 25 dall'opposta, in primo luogo, non sono dirimenti sul punto, posto che non è indicata la data dello scatto, né vi è prova di chi abbia eseguito le lavorazioni ivi raffigurate, né è indicato se i suddetti lavori siano già ricompresi nella percentuale dell'80% già contabilizzata al mese di giugno 2021. Altrettanto può dirsi con riferimento al video prodotto sub doc. 41 dall'opposta.
D'altronde, la circostanza che, a bordo della nave durante la sua prima crociera dal 26.07.21 al 08.08.21, con a bordo anche maestranze addette alla rimozione dei remarks, si trovassero due operai di ON
(cfr. doc. C allegato alla seconda memoria di
[...] parte attrice) non prova quali e quanti lavori i suddetti operai abbiano svolto nel periodo indicato. Le istanze di prova orale avanzate da ON
infine, sono in parte irrilevanti – perché
[...] vertono su circostanze di fatto superflue ai fini del decidere – e in parte inammissibili, in quanto generiche in ordine ai profili spazio-temporali, valutative e relative a circostanze che avrebbero dovuto essere provate attraverso la proposizione tempestiva di un ATP, che parte opposta, tuttavia, non ha mai richiesto.
5.1.3. Quanto al credito di cui alla fattura n. 53/21, lo stesso si riferisce alla “quota 5% fine lavori totale contratto”. Ebbene, il contratto stipulato tra le parti prevedeva che una quota pari al 5% del prezzo complessivo venisse pagata dalla subcommittente “a fine lavori, conclusi
9 Co
e consegna finale alla con bonifico bancario 30 Pt_3 gg Dffm” (cfr. doc. 3b allegato alla comparsa in riassunzione sub RG n. 2198/22).
Nel caso di specie, tuttavia, come visto poc'anzi, non vi è innanzitutto prova che abbia ON terminato i lavori oggetto del contratto di subappalto, dal momento che è provato unicamente che la percentuale di completamento lavori si sia attestata all'80% (come da ultimo SAL di emesso con riferimento al mese ARe_1 di giugno 2021).
Non vi è tuttavia nemmeno la prova che ON
sia intervenuta sui remarks (contestazioni)
[...] relativi alle lavorazioni di sua competenza. Sul punto, la già segnalata circostanza che, a bordo della nave durante la sua prima crociera dal 26.07.21 al 08.08.21 si trovassero due operai di non ON prova di per sé né che i medesimi siano intervenuti sui remarks segnalati, né comunque, su quali e su quanti. Per tali motivi, non vi è prova che la quota del 5% del prezzo complessivo fosse effettivamente dovuta da
[...]
a Pt_1 ARe_4
Quanto al credito portato nella fattura 54/21, lo
[...] stesso trova titolo in “lavori extra su costruzione 6306”.
Anche in tal caso, il credito vantato da
[...]
non risulta sussistente. ON
In primo luogo, non vi è prova dello svolgimento, da parte della subappaltatrice, di lavori extra rispetto a quanto pattuito nel contratto di subappalto;
in secondo luogo, quest'ultimo era stato stipulato a corpo, come espressamente previsto dall'art. 7 del medesimo, e il prezzo pattuito doveva considerarsi onnicomprensivo (cfr. anche art. 8), non lasciando spazio a eventuali maggiorazioni di prezzo.
6. Venendo ora al credito azionato da ON
, avente asseritamente titolo nel contratto “SA-
[...]
12/2021 MGM” del 20.01.21, per la costruzione 6290, e portato dalla fattura n. 68/21, va osservato che anch'esso non risulta sussistente.
La commessa prevedeva un inizio dei lavori a gennaio 2021, con first inspection all'8.11.21 e final inspection con cancellazione dei remarks al 15.12.21. Il prezzo era
10 stato pattuito in Euro 530.000,00, con anticipo all'ordine del 10% e progressione poi a SAL.
Risulta pacifico sia che abbia regolarmente ARe_1 corrisposto a l'anticipo ON previsto, pari ad Euro 53.000,00, sia che, alla data del
31.05.21, fosse stata raggiunta una percentuale di avanzamento lavori pari al 3.20% (come da SAL emesso da cfr. doc. 15 allegato all'atto di citazione ARe_1 in opposizione) sia che sia ON stata regolarmente pagata (quasi) integralmente con riferimento ai lavori svolti, nei limiti della percentuale del 3.2% sopra indicata (cfr. fattura del 10.06.21 per Euro 13.568,00 sub doc. 20 allegato all'atto di citazione in opposizione).
La fattura 68/21, emessa da per ON
Euro 46,232,00, riporta la causale “totale lavoro eseguito dal 1/05/21 al 7/09/21 conforme al contratto”, dedotto l'anticipo già ricevuto e quanto corrisposto in virtù della citata fattura del 10.06.21.
Anche in tal caso, non vi è prova dell'effettivo svolgimento da parte di delle ON prestazioni di cui la medesima richiede il pagamento, asseritamente compiute dal mese di agosto 2021 al 7.09.21.
L'opposta, a ben vedere, si limita ad affermare che, dopo una sospensione dei lavori nel cantiere nel mese di CP_6 giugno 2021, asseritamente avvenuta su richiesta di
[...]
, i lavori “proseguivano a seguito della consegna Pt_1 della precedente commessa” (cfr. pag. 4 comparsa), senza mai fornire prova di tale affermazione.
Ma vi è di più: risulta ammesso dalla stessa
[...] che, alla data di fine agosto 2021, la ON percentuale di avanzamento lavori si attestasse ancora intorno al 3.20% (dunque, come da Sal di fine maggio 2021). Ciò emerge dalla pec spedita dall'opposta a
[...]
in data 30.08.21 (cfr. doc. 18 citazione Pt_1 dell'attrice), nella quale si legge che “è impensabile mandare una pec durante i giorni di ferie e pretendere che dal 3.20% si arrivi al 60% in 15 giorni”.
È ben vero che dai documenti prodotti dall'opposta (il cui valore probatorio peraltro è contestato, trattandosi di materiale di unilaterale provenienza) risulta che, tra le fine di agosto e l'inizio del settembre 2021, alcuni
11 operai di si trovassero in ON cantiere;
ma tale dato non è sufficiente a provare il credito dell'opposta, non essendo possibile dimostrare quanti operai fossero effettivamente presenti e quali e quante lavorazioni i medesimi abbiano compiuto.
Del resto, il video prodotto sub doc. 41 dell'opposta
(peraltro contestato da parte attrice, in quanto irritualmente depositato) non permette comunque di fornire la prova delle lavorazioni compiute da
[...]
posto che non porta una data certa né ON fornisce prova di chi abbia effettivamente svolto le lavorazioni raffigurate. Quanto alle istanze di prova orale avanzate da
[...]
le stesse risultano inammissibili, in ON quanto generiche in ordine ai profili spazio-temporali, valutative e relative a circostanze che avrebbero dovuto essere provate attraverso la proposizione tempestiva di un ATP, che parte opposta, tuttavia, non ha mai richiesto.
Sul punto, anche il CTU ha concluso che, sebbene “non si Co può escludere che al 31.08.21 la abbia svolto lavorazioni in percentuale superiore al 3.20% del totale”, tuttavia “tale percentuale è oggi impossibile da determinare”.
In sintesi, non risulta provata l'esecuzione di lavori di parte di per una percentuale ON superiore al 3.2% di cui all'ultimo SAL emesso da
[...]
, di talché il credito dell'opposta, portato dalla Pt_1 fattura n. 68/21, deve ritenersi insussistente.
6.1. Per tutti i motivi sinora esposti, il decreto ingiuntivo n. 2815/2021 emesso dal presente Tribunale in favore di va revocato, non ON essendovi prova del credito portato nel provvedimento monitorio.
7. Quanto alla domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione stragiudiziale del contratto “SA-12/2021 MGM” del 20.01.21 per la costruzione 6290, avanzata da
[...]
, la medesima deve essere accolta. Pt_1
L'art. 31 delle clausole generali del citato contratto prevede il diritto della subcommittente di risolvere in via stragiudiziale il contratto in caso di notevole ritardo sul programma dei lavori, tramite invio di una intimazione ad adempiere alla subappaltatrice nel termine
12 di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intenderà risolto (cfr. doc. 10 allegato alla citazione in opposizione).
A fronte di uno stato di avanzamento lavori che, a fine maggio 2021, si attestava solo al 3.2% (cfr. doc. 15 attrice) e che ancora, ad agosto, risultava immutato
(come ammesso dalla stessa opposta, cfr. pec in data 30.08.21 inviata da sub doc. 18 ON AR attrice), ha inviato all'opposta in data 13.08.21 una diffida, volta ad ottenere il recupero del ritardo accumulato, chiedendo il raggiungimento di un avanzamento lavori pari al 60% entro il termine di 15 giorni, pena la risoluzione di diritto del contratto (doc. 17 attrice).
dal canto suo, non si è ON allineata a quanto richiesto da nel termine ARe_1 previsto, dichiarando addirittura “impensabile” la pretesa che si passasse dal 3.2% di avanzamento lavori al
60% in 15 giorni;
la stessa pec in data 6.09.21 (sub doc. 21 attrice), del resto, pur lasciando presumere l'ingresso in cantiere, a decorrere dal 16.08.21, di alcuni operai di comunque non ON dimostra in alcun modo il raggiungimento della percentuale di avanzamento dei lavori richiesta da
[...]
Pt_1
Inoltre, con la citata pec del 30.08.21, la convenuta opposta ha ammesso che, alla data di spedizione della missiva, la percentuale di lavori svolta si attestava ancora al 3.2%, pur addebitandone parzialmente la responsabilità alla subcommittente, che la avrebbe
“obbligata a sospendere i lavori” nel mese di giugno
2021. Sul punto si osserva come sussistano tutti i requisiti affinché la diffida ad adempiere di possa ARe_1 essere considerata efficace ed idonea a risolvere in via stragiudiziale il contratto in questione.
L'inadempimento di d'altronde, ON risulta senza dubbio di non scarsa importanza, vista la bassissima percentuale di avanzamento lavori, ammessa dalla stessa opposta, a poco più di due mesi dalla data prevista per la first inspection sulla nave.
inoltre, non ha in alcun modo ON provato che il proprio inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante
13 da causa a sé non imputabile, con ciò non adempiendo all'onere della prova sulla medesima incombente, come prescritto da Cass. civ., SS. UU., 30 ottobre 2001, n.
13533. La medesima si è infatti limitata a dedurre che
[...]
la avrebbe obbligata a sospendere i lavori a Pt_1 giugno 2021 per completare le lavorazioni sull'altra commessa, relativa al cantiere n. 6306 (cfr. pec. sub doc. 18 attrice). Tale affermazione, contestata da parte opponente, è rimasta del tutto sfornita di prova.
Il contratto di subappalto “SA-12/2021 MGM” del 20.01.21 per la costruzione 6290 deve dunque ritenersi risolto in via stragiudiziale per effetto della diffida ad adempiere inviata in data 13.08.21 e del successivo persistente inadempimento di ON
8. Passando ora alle domande riconvenzionali proposte dalle parti, si osserva quanto segue.
8.1. Con riferimento alla domanda riconvenzionale proposta da volta ad ottenere ON il risarcimento dei danni asseritamente subiti complessivamente per Euro 520.200,00, la medesima è infondata e deve essere rigettata. afferma, con riferimento al ON contratto di subappalto “SA-12/2021 MGM” del 20.01.21 per la costruzione 6290, che “dalla risoluzione esercitata da AR
, che può essere inquadrata nell'ambito del recesso dal contratto di appalto da parte del committente, deriva il diritto dell'odierna convenuta opposta all'indennizzo calcolato secondo le indicazioni fornite dalla giurisprudenza” (cfr. comparsa pag. 10), ossia pari alle spese sostenute, all'importo dei lavori già eseguiti ed al mancato guadagno.
L'opposta sembra fare riferimento alla previsione dell'art. 1671 cod. civ. in tema di appalto, a mente della quale “il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno”.
Ebbene, tale previsione normativa riguarda tuttavia un'ipotesi del tutto diversa rispetto a quelle che viene in rilievo nel caso di specie: l'art. 1671 cod. civ., infatti, fa riferimento a un'ipotesi di recesso ad nutum
14 del committente ovvero ad un recesso che non richiede alcuna motivazione, ciò che giustifica che il medesimo sia obbligato a tenere indenne l'appaltatore dei lavori eseguiti, delle spese sostenute e del mancato guadagno. Nel caso di specie, per contro, si è verificata una risoluzione del contratto di subappalto per inadempimento della stessa con la conseguenza ON che sarà semmai – ove ne risultino provati i relativi presupposti – la medesima a dover risarcire il danno causato a , e non viceversa. ARe_1
Né può ritenersi che la convenuta opposta abbia diritto all'indennizzo previsto dall'art. 1671 cod. civ., posto che – come già osservato – non è configurabile nel caso di specie alcun recesso della subcommittente, bensì una risoluzione contrattuale dovuta alla infruttuosa scadenza del termine assegnato con apposita diffida ad adempiere.
Per questi motivi
la domanda riconvenzionale proposta da parte opposta deve essere rigettata.
8.2. Venendo ora alle domande riconvenzionali proposte da si osserva come la medesima abbia richiesto ARe_1 la condanna dell'opposta al pagamento delle seguenti somme (o comunque di quelle maggiori o minori risultanti all'esito del giudizio): (i) Euro 227.779,87 con riferimento alla commessa relativa alla costruzione n. 6306;
(ii) Euro 201.568,00 con riferimento alla commessa relativa alla costruzione n. 6290.
8.2.1. Quanto alla domanda riconvenzionale relativa alla commessa sulla costruzione 6306, si ritiene ARe_1 creditrice nei confronti dell'opposta della somma complessiva di Euro 227.779,87, così composta: (i) Euro 69.045,67 a titolo di maggiori esborsi sostenuti per commissionare il completamento dei lavori e la risoluzione dei remarks a favore di ditte terze, nella fattispecie e C.O.F.A. Soc. OP
Coop.;
(ii) Euro 153.734,20 a titolo di penale per la ritardata consegna dei lavori oggetto del contratto.
8.2.1.1. Ebbene, il credito per Euro 69.045,67, a titolo di maggiori esborsi sostenuti per l'affidamento a imprese terze delle lavorazioni non eseguite, o mal eseguite, da risulta provato solo ON parzialmente.
15 Con riferimento a lavori commissionati a. C.O.F.A. Soc. Coop., non risulta infatti provato né che l'affidamento dei lavori a quest'ultima si sia reso necessario in conseguenza dei presunti ritardi di ON
nell'esecuzione del contratto di subappalto né che
[...]
a C.O.F.A. Soc. Coop. siano state affidate proprio le lavorazioni già commissionate a ON
e dalla medesima non eseguite, o non eseguite a regola d'arte, venendo quindi a mancare la prova del nesso di causalità tra il preteso inadempimento dell'opposta e il danno asseritamente subito.
Agli atti non risulta infatti prodotto, come evidenziato anche dal CTU (cfr. elaborato peritale, pag. 24), il contratto di subappalto sottoscritto tra C.O.F.A. Soc.
Coop. e per le lavorazioni sulla costruzione ARe_1
6306, elemento che sarebbe stato fondamentale per dedurre l'eventuale identità di oggetto con le prestazioni già commissionate a e da questa non ON eseguite.
In particolare, dai documenti presenti in atti risultano unicamente la fattura n. 284/E del 19.10.21 emessa da
C.O.F.A. (doc. sub E di parte attrice) per Euro 63.500
(avente ad oggetto la “consegna totale, rifacimento di n. 9 unità di velette decoro ad onda (…)”) e il relativo SAL al 100%.
Da tale scarna documentazione non è tuttavia possibile ricavare né la prova che le lavorazioni poste in essere da C.O.F.A. Soc. Coop. relative alla posa di velette di decoro (di cui alla citata fattura) siano proprio quelle di cui era stata incaricata e ON che la medesima non aveva svolto, o aveva svolto non a regola d'arte, né la prova di quali eventuali ulteriori lavorazioni abbia effettivamente svolto la C.O.F.A. Soc.
Coop. a bordo della nave 6306. Tale lacuna probatoria non può essere colmata attraverso l'istruttoria orale richiesta dall'attrice, in quanto valgono le medesime considerazioni già espresse in ordine alle istanze di prova orale richieste da
[...]
: le stesse risultano inammissibili, in ON quanto generiche in ordine ai profili spazio-temporali, valutative e relative a circostanze che avrebbero dovuto essere provate attraverso la proposizione tempestiva di un ATP.
16 Quanto al subappalto a favore di OP
, invece, risulta dai documenti di causa che
[...]
l'opponente abbia affidato alla suddetta società, con contratto SA-80/2021 (MGM) costruzione 6306 e successiva modifica contrattuale n. 01, le prestazioni relative a
“attività di supporto a ditte di area per il completamento dei montaggi e la chiusura dei remarks in area II e area X” (cfr. doc. 4 riassunzione attrice sub
RG 2198/22). Il chiaro oggetto del contratto, nonché la data della stipula della suddetta modifica contrattuale (ossia il
15.07.21), molto vicina al termine finale – non rispettato – di consegna del cantiere in base al contratto stipulato con ON costituiscono concordanti indizi del fatto che il suddetto contratto sia stato concluso proprio per portare a compimento i lavori previamente affidati a
[...]
e dalla medesima non conclusi nel ON termine previsto.
Il credito di per le causali di cui trattasi ARe_1 ammonta dunque ad Euro 5.545,67, così calcolati (cfr. elaborato peritale pag. 29):
a) importo del contratto stipulato con
[...]
: 768.671,00 ON
b) importo effettivamente corrisposto a
[...]
: 614.216,67 ON
c) differenza astrattamente dovuta a ON
per il completamento dei lavori (a-b):
[...]
154.454,33 d) importo pagato ad altre ditte per completare i lavori: 223.500,00, di cui d1) 63.500 a C.O.F.A. Soc. Coop
d2) 160.000,00 a OP
e) differenza (d-c): 69.045,67 f) differenza effettivamente da rimborsare (ossia e-d1, posto che non risulta provato che l'esborso a favore di C.O.F.A. Soc. Coop sia avvenuto per il completamento di lavorazioni non eseguite da
[...]
): 5.545,67 ON
8.2.1.2. Venendo ora alla clausola penale di cui all'art. 12 delle clausole generali del contratto di subappalto relativo alla costruzione n. 6306 (cfr. doc. 3a citazione attrice), si osserva come la medesima preveda che “in
17 caso di consegna tardiva da parte della Contraente (…), obbliga la Contraente stessa, a semplice richiesta della
Committente, al pagamento di una penale pari al 5% dell'intero importo dell'ordine/contratto per ogni settimana o frazione di settimana di ritardo, fino ad un massimo di 4 settimane. (…) L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento dei maggiori danni e/o degli ulteriori oneri sostenuti dalla Committente per sanare la situazione”. Ebbene, risulta dato pacifico che la consegna dei lavori sia avvenuta non prima del 31.07.21 (cfr. pag. 19 citazione e pag. 3 comparsa), mentre il termine di fine lavori era previsto per la fine di giugno 2021 (cfr. art. 8 contratto). La consegna è dunque avvenuta con oltre 4 settimane di ritardo. non ha fornito la prova che il ON ritardo è stato determinato da circostanze alla stessa non imputabili, ragion per cui deve essere riconosciuta in favore della convenuta opposta la penale pattuita in contratto, che ammonta ad Euro 153.734,00 (somma data dal seguente calcolo: 5% del valore totale dell'appalto - ossia euro 768.671,00 - moltiplicato per 4 settimane).
Né ha allegato elementi di fatto ON idonei a giustificare una riduzione equitativa della penale pattuita dalle parti, che va dunque riconosciuta nel suo intero ammontare.
8.2.2. Quanto alla domanda riconvenzionale relativa alla commessa sulla costruzione 6290, si ritiene ARe_1 creditrice nei confronti dell'opposta della somma complessiva di Euro 201.568,00 (“salvo quella maggiore o minore somma che risulterà all'esito del giudizio o che sarà ritenuta di giustizia, anche secondo una valutazione equitativa”, cfr. pag. 34 atto di citazione in opposizione), così composta: (i) Euro 51.568,00 a titolo di restituzione dell'acconto già versato, pari al 10% del prezzo complessivo, detratto quanto ancora spettante all'opposta a titolo di compenso per lo svolgimento delle lavorazioni nei limiti della percentuale del 3.2%;
(ii) Euro 120.000,00 a titolo di maggiori esborsi sostenuti per commissionare il completamento dei lavori e la risoluzione dei remarks a favore di una ditta terza, nella fattispecie Constructii Navale Ivascu;
18 (iii) Euro 30.000,00 a titolo di danno all'immagine commerciale.
8.2.2.1. Ebbene, partendo da quest'ultima voce risarcitoria, la domanda avanzata da è ARe_1 infondata e deve essere rigettata, posto che l'opponente non ha in alcun modo fornito la prova non solo del quantum ma nemmeno dell'an del danno all'immagine lamentato, così precludendo il ricorso alla valutazione equitativa del giudice ex art. 1226 cod. civ. Tale liquidazione equitativa presuppone, infatti, la prova «dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile» e l'impossibilità per il danneggiato di provare l'ammontare preciso di tale danno, derivante da
«fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità» (cfr., tra le altre, Cass. civ.
n. 4534/2017). Pertanto, l'attrice avrebbe dovuto allegare in modo specifico e provare (anche in via presuntiva) le conseguenze non patrimoniali derivanti dall'inadempimento della subappaltatrice;
e avrebbe altresì dovuto fornire la prova dell'impossibilità, dovuta a fattori oggettivi, di quantificare il pregiudizio subito. In mancanza nulla può riconoscersi in favore dell'attrice a titolo di danno all'immagine, pena l'inammissibile riconoscimento di un danno in re ipsa.
8.2.2.2. Quanto alla voce sub (i), risulta provato (e, per vero, nemmeno specificamente e tempestivamente contestato dall'opposta) che abbia corrisposto ARe_1
a la somma di Euro 53.000,00 a ON titolo di acconto sul corrispettivo complessivo, come previsto dal contratto di subappalto.
Come emerge dal precedente punto 6, l'avanzamento dei lavori svolti da deve ritenersi ON provata nei limiti del 3,2% e il corrispettivo dovuto per tale attività, parametrato al valore complessivo dell'appalto, ossia Euro 530.000,00, va quantificato in Euro 16.690,00; ha del resto già corrisposto ARe_1 all'opposta la somma di Euro 13.568,00, come da fattura n. 34 del 10.06.21, rimanendo così debitrice nei confronti della medesima per Euro 3.122,00.
Il credito dell'opponente per le causali sub (i), dunque, ammonta complessivamente ad Euro 49.878,00 (importo dato
19 dalla somma di Euro 53.000,00, detratta quella di Euro 3.122,00 ancora dovuta a titolo di corrispettivo).
8.2.2.3. Quanto al credito sub (ii), a titolo di maggiori esborsi sostenuti per commissionare il completamento dei lavori e la risoluzione dei remarks a favore di
Constructii Navale Ivascu S.r.l., la domanda di
[...]
è fondata e merita di essere accolta. Pt_1
Risulta infatti dai documenti di causa che l'opponente abbia affidato alla Constructii Navale Ivascu S.r.l., con contratto SA-124/2021 (MGM) Costr. 6290 dell'8.09.21, le stesse lavorazioni che aveva precedentemente affidato a
(cfr. sul punto, art. 4 del ON contratto stipulato con e art. 4 ON del contratto stipulato con Constructii Navale Ivascu
S.r.l., sub docc. 10 e 23 attrice, oltre all'elaborato peritale pag. 28).
Anche la circostanza che il contratto con la suddetta società rumena sia stato siglato proprio il giorno successivo alla data intimata da (cfr. doc. 19 ARe_1 attrice) per il rilascio del cantiere ad opera dell'opposta costituisce indizio che il subappalto a favore delle Constructii Navale Ivascu S.r.l. sia stato concluso proprio per portare a compimento i lavori previamente affidati a e dalla ON medesima non terminati.
Il differenziale pagato da per l'affidamento a ARe_1
Constructii Navale Ivascu s.r.l. del completamento dei lavori e della risoluzione dei remarks non eseguiti dall'opposta ammonta alla cifra di euro 133.568,00, così come emerge dalla CTU espletata (cfr. elaborato peritale pag. 30). Tale somma può essere integralmente riconosciuta a favore dell'attrice, avendo la stessa richiesto con atto introduttivo della presente causa la condanna dell'opposta al pagamento, per le causali di cui trattasi, della somma di Euro 120.000,00 “salvo quella maggiore o minore somma che risulterà all'esito del giudizio o che sarà ritenuta di giustizia, anche secondo una valutazione equitativa” (cfr. pag. 34 atto di citazione in opposizione) e avendo, in sede di memoria conclusionale, espressamente quantificato il suddetto danno nella misura di Euro 133.568,00, conformemente alle citate risultanze della CTU espletata.
20 Sul punto, infatti, la giurisprudenza ha statuito che “la formula con cui una parte domanda al giudice di condannare la controparte al pagamento di un importo indicato in una determinata somma "o in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia" (nella specie, anche a mezzo di c.t.u.) non può essere considerata - agli effetti dell'art. 112 cod. proc. civ.
- come meramente di stile, in quanto essa (come altre consimili), lungi dall'avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata, in via esclusiva, nelle conclusioni specifiche” (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 08/02/2006, n. 2641).
9. In conclusione, per i motivi sopra esposti, la convenuta opposta va condannata al pagamento in favore dell'attrice dei seguenti importi:
- euro 153.734,00 a titolo di penale contrattuale, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4,
c.p.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo («In tema di clausola penale, il debitore è tenuto a corrispondere, a decorrere dal momento della domanda, anche gli interessi legali sull'importo convenzionalmente pattuito fra le parti, trattandosi di somma dovuta a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale; cfr. Cass. civ. 12188/2017)»;
- euro 139.113,67 a titolo di risarcimento del danno;
tale importo va rivalutato anno per anno secondo gli indici ISTAT, atteso che «l'obbligazione di risarcimento del danno, per inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito, non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, sicché deve tenersi conto della svalutazione monetaria frattanto intervenuta, senza necessità che il creditore stesso alleghi e dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., detta norma attenendo alle conseguenze dannose dell'inadempimento, ulteriori rispetto a quelle
21 riparabili con la corresponsione degli interessi, relativamente alle sole obbligazioni pecuniarie» (cfr.
Cass. civ. 7948/2020); su tale importo spettano gli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo, posto che
«in materia di inadempimento contrattuale, l'obbligazione di risarcimento del danno configura un debito di valore, sicché, qualora si provveda all'integrale rivalutazione del credito relativo al maggior danno fino alla data della liquidazione, secondo gli indici di deprezzamento della moneta, gli interessi legali sulla somma rivalutata dovranno essere calcolati dalla data della liquidazione, poiché altrimenti si produrrebbe l'effetto di far conseguire al creditore più di quanto lo stesso avrebbe ottenuto in caso di tempestivo adempimento della obbligazione» (cfr. Cass. civ. 7948/2020);
- euro 49.878,00 a titolo di ripetizione dell'indebito conseguente alla risoluzione del contratto di subappalto relativo alla costruzione 6290, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale.
10. Le spese di lite vanno poste a carico della convenuta opposta, rimasta soccombente in giudizio, visto l'integrale rigetto delle domande proposte e il parziale accoglimento delle domande riconvenzionali svolte dall'attrice. Tali spese vengono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, così come modificato dal d.m. n. 147/2022, prendendo in considerazione i valori medi relativi alle controversie di valore compreso tra Euro 260.001,00 e 520.000,00, per quanto concerne le fasi di studio e introduttiva espletate prima della riunione delle cause sub RG 2198/22
e 653/22, e di valore compreso tra 520.000,00 e 1.000.000,00 a decorrere dalla citata riunione in poi, considerato che “nella determinazione del valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari difensivi, occorre tener conto anche del valore delle domande riconvenzionali, la cui proposizione, ove sia diretta all'attribuzione di beni diversi da quelli richiesti dalla controparte, determina un ampliamento della lite e, di conseguenza, dell'attività difensiva" (cfr. Cass. n. 30840/2018).
22 Va inoltre riconosciuto in favore dell'attrice il compenso relativo alle fasi di studio e introduttiva del procedimento RG n. 1053/2022 – instaurato avanti al
Tribunale di Gorizia, definito per incompetenza (senza liquidazione delle spese da parte del giudice), poi riassunto avanti al Tribunale di Padova con RG n.
2198/2022 e riunito a quello RG n. 653/2022– atteso che «In tema di compensi professionali, in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico solo per gli onorari e non anche per le spese e per i diritti di procuratore, ex art. 5 d.m. n. 392 del 1990, compenso sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione del 20% in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa (Cass. 13276/2018)». In relazione a tali spese si ritiene congrua la liquidazione secondo i parametri minimi di legge, attesa l'identità di questioni di fatto e di diritto trattate nei due giudizi riuniti.
Non possono invece riconoscersi ulteriori compensi per le fasi di studio e introduttiva relativi al giudizio RG n.
2198/2022 atteso che tale giudizio è la mera prosecuzione del giudizio RG n. 1053/2022 (a seguito di dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Gorizia e di conseguente translatio iudicii) e che la riassunzione è avvenuta quando le fasi di studio e introduttiva erano già state svolte.
Parimenti, le spese di c.t.u. vanno definitivamente poste a carico della convenuta opposta secondo il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando nelle cause riunite n. 2189/22 e 653/2022 come in epigrafe promosse, ritenuta assorbita ogni altra diversa questione:
1) accoglie l'opposizione proposta da e, per ARe_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2815/2021 emesso dal presente Tribunale in data 30.11.2021;
2) accerta che i crediti azionati in via monitoria da nei confronti di di ON ARe_1
23 cui alle fatture 52/2021, 53/2021, 54/2021 e 68/2021 non sussistono;
3) accerta l'avvenuta risoluzione in via stragiudiziale del contratto “SA-12/2021 MGM” del 20.01.21, relativo alla costruzione 6290;
4) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
nei confronti di ON ARe_1
5) accoglie parzialmente le domande riconvenzionali avanzate da nei confronti ARe_1 ON
e, per l'effetto, condanna
[...] ON
al pagamento nei confronti di delle
[...] ARe_1 seguenti somme:
- euro 153.734,00, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.p.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
- euro 139.113,67, somma da rivalutare anno per anno secondo gli indici ISTAT, oltre a interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo;
- euro 49.878,00, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
6) condanna alla rifusione in ON favore dell'opponente delle spese di lite che si liquidano in Euro 30.370,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge, oltre ad esborsi per Euro 2.358,00.
7) pone definitivamente a carico di CP_1 CP_1 le spese di c.t.u.
[...]
Padova, 24 giugno 2025
Il Giudice dott. Alberto Stocco
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Monica Minotto, M.O.T.
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