TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 27/10/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
RGL n. 654/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice VI IO all'udienza del 27/10/2025 nella causa n. 654/2025 RGL, promossa da:
, assistita dagli avv.ti DEL NEVO CLAUDIO e DEL NEVO MARCO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
CP_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: proroga del contratto a termine e recesso datoriale ante tempus
Premesso che: con ricorso depositato in data 7.7.2025, ha dedotto di essere stato assunto Parte_1 alle dipendenze di con decorrenza 2.12.2024 mediante un contratto di lavoro Controparte_1 subordinato a tempo determinato con originaria scadenza al 2.3.2025, successivamente prorogata al 30.4.2025 e poi al 2.9.2025 e che, nonostante la proroga da ultimo disposta al 2.9.2025, il datore di lavoro gli ha comunicato oralmente in data 30.4.2025 la cessazione del rapporto lavorativo.
Il lavoratore, ritenuto nullo il licenziamento orale intimato in data 30.4.2025, anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale prorogata al 2.9.2025, ha affermato il proprio diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro e a percepire le retribuzioni mancate per il periodo dalla data del recesso datoriale e quella di effettiva reintegra e/o il 2.9.2025, scadenza naturale del contratto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, a titolo risarcitorio, oltre che a vedersi versati i contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo.
1 RGL n. 654/2025
Egli ha pertanto formulato le seguenti conclusioni: “In via principale: • per i motivi tutti esposti e dedotti, accertare e dichiarare la nullità del recesso orale comminato al lavoratore in data 30 aprile
2025 ovvero in ogni caso la sua illegittimità e conseguentemente dichiarare tenuto e condannare il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore ricorrente nelle mansioni precedentemente svolte nonché al riconoscimento di una indennità risarcitoria parametrata alla retribuzione globale di fatto pari ad € 1829,20 dalla data del licenziamento e sino al giorno dell'effettiva reintegrazione (con il limite minimo di 5 mensilità), nonché anche al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal licenziamento e sino all'introduzione in giudizio ed interessi di mora ex art 1284 c.c. dall'iscrizione a ruolo e sino all'effettivo pagamento ovvero comunque dichiarare tenuto e condannare il datore di lavoro alla corresponsione della complessiva somma di € 7.316,80 a titolo di indennità risarcitoria parametrata alle retribuzioni tutte maturande sino alla naturale scadenza contrattuale del 02\09\2025 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal licenziamento e sino all'introduzione in giudizio ed interessi di mora ex art 1284 c.c. dall'iscrizione a ruolo e sino all'effettivo pagamento”.
nonostante la regolare notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione Controparte_1 dell'udienza di discussione, non si è costituita in giudizio ed è stata pertanto dichiarata contumace.
All'odierna udienza, il difensore di parte ricorrente, unico comparso, ha insistito per l'accoglimento del ricorso e all'esito è pronunciata la presente decisione.
Considerato che:
- l'esistenza e la natura del rapporto di lavoro intercorso tra le parti risultano dalla documentazione prodotta (proroga del 26.2.2025; cedolino paga di aprile 2025, storico del
CPI);
- quanto alla durata del predetto rapporto, si evince dal cedolino paga di aprile 2025 e dallo storico del Centro per l'Impiego che il rapporto abbia avuto decorrenza dal 2.12.2024 e sia cessato in data 30.4.2025;
- il lavoratore, sulla base del fatto che prima della scadenza contrattuale del 30.4.2025, precisamente in data 6.3.2025, il datore di lavoro aveva comunicato mediante modello
Unilav l'ulteriore proroga del termine contrattuale fino al 2.9.2025, ritiene che la comunicazione di cessazione del rapporto in data 30.4.2025 da parte della società, avvenuta oralmente da parte del legale rappresentante, debba considerarsi alla stregua di un licenziamento, avvenuto nella specie oralmente e senza giusta causa, prima della scadenza del termine contrattuale;
- tuttavia, occorre considerare la natura della proroga: essa consiste precipuamente in un effetto, e come tale viene disciplinata dal legislatore che infatti ci dice che “Il contratto può essere prorogato …” (art. 21 D.Lgs. 81/2015), ossia nell'effetto di prolungare la scadenza di
2 RGL n. 654/2025
un contratto a tempo determinato già in essere ed il cui termine originario, o comunque precedentemente pattuito, non viene meno, con sostituzione di altro (nel qual caso si parlerebbe di “modifica del termine”), ma viene, appunto, “prorogato”, vale a dire
“posticipato”; come tale, la proroga non può, a parere della scrivente, che valere dalla scadenza precedentemente prevista, a prescindere dal momento della eventuale anticipata comunicazione formale della stessa;
d'altra parte, tale interpretazione è coerente con la possibilità di una proroga contestuale alla scadenza del termine precedentemente concordato e, altresì, con la consolidata interpretazione circa la possibilità di un consenso per facta concludentia da parte del lavoratore;
- da quanto ritenuto discende, nella fattispecie, che la proroga fino al 2.9.2025 non avrebbe potuto decorrere e valere se non dal giorno successivo al 30.4.2025, data di scadenza del contratto precedentemente pattuita (v. proroga del 26.2.2025); alla data del 30.4.2025, pertanto, la comunicazione (orale) di cessazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro deve essere interpretata nel senso di non voler ulteriormente prorogare il termine contrattuale in scadenza quello stesso giorno;
- d'altra parte, la mancata esecuzione del contratto successivamente alla scadenza del
30.4.2025 è dimostrativa della cessazione del rapporto contrattuale alla scadenza concordata e, al contempo, della volontà di non proseguire oltre il rapporto, confermando la scadenza contrattuale stessa;
- in tale ottica, un eventuale risarcimento del danno a carico della società datrice di lavoro ed in favore del lavoratore potrebbe ipotizzarsi solo in caso di allegazione e prova di perdita di chances contrattuali alternative nelle more perdute e/o rinunciate in ragione della anticipata comunicazione di proroga poi di fatto revocata;
allegazione e prova che in questa sede manca;
- sulla scorta di quanto argomentato, quindi, si ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento;
- nulla deve disporsi in merito alle spese di lite, stante la contumacia della parte resistente.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Alessandria, 27.10.2025.
Il Giudice
VI IO
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice VI IO all'udienza del 27/10/2025 nella causa n. 654/2025 RGL, promossa da:
, assistita dagli avv.ti DEL NEVO CLAUDIO e DEL NEVO MARCO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
CP_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: proroga del contratto a termine e recesso datoriale ante tempus
Premesso che: con ricorso depositato in data 7.7.2025, ha dedotto di essere stato assunto Parte_1 alle dipendenze di con decorrenza 2.12.2024 mediante un contratto di lavoro Controparte_1 subordinato a tempo determinato con originaria scadenza al 2.3.2025, successivamente prorogata al 30.4.2025 e poi al 2.9.2025 e che, nonostante la proroga da ultimo disposta al 2.9.2025, il datore di lavoro gli ha comunicato oralmente in data 30.4.2025 la cessazione del rapporto lavorativo.
Il lavoratore, ritenuto nullo il licenziamento orale intimato in data 30.4.2025, anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale prorogata al 2.9.2025, ha affermato il proprio diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro e a percepire le retribuzioni mancate per il periodo dalla data del recesso datoriale e quella di effettiva reintegra e/o il 2.9.2025, scadenza naturale del contratto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, a titolo risarcitorio, oltre che a vedersi versati i contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo.
1 RGL n. 654/2025
Egli ha pertanto formulato le seguenti conclusioni: “In via principale: • per i motivi tutti esposti e dedotti, accertare e dichiarare la nullità del recesso orale comminato al lavoratore in data 30 aprile
2025 ovvero in ogni caso la sua illegittimità e conseguentemente dichiarare tenuto e condannare il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore ricorrente nelle mansioni precedentemente svolte nonché al riconoscimento di una indennità risarcitoria parametrata alla retribuzione globale di fatto pari ad € 1829,20 dalla data del licenziamento e sino al giorno dell'effettiva reintegrazione (con il limite minimo di 5 mensilità), nonché anche al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal licenziamento e sino all'introduzione in giudizio ed interessi di mora ex art 1284 c.c. dall'iscrizione a ruolo e sino all'effettivo pagamento ovvero comunque dichiarare tenuto e condannare il datore di lavoro alla corresponsione della complessiva somma di € 7.316,80 a titolo di indennità risarcitoria parametrata alle retribuzioni tutte maturande sino alla naturale scadenza contrattuale del 02\09\2025 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal licenziamento e sino all'introduzione in giudizio ed interessi di mora ex art 1284 c.c. dall'iscrizione a ruolo e sino all'effettivo pagamento”.
nonostante la regolare notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione Controparte_1 dell'udienza di discussione, non si è costituita in giudizio ed è stata pertanto dichiarata contumace.
All'odierna udienza, il difensore di parte ricorrente, unico comparso, ha insistito per l'accoglimento del ricorso e all'esito è pronunciata la presente decisione.
Considerato che:
- l'esistenza e la natura del rapporto di lavoro intercorso tra le parti risultano dalla documentazione prodotta (proroga del 26.2.2025; cedolino paga di aprile 2025, storico del
CPI);
- quanto alla durata del predetto rapporto, si evince dal cedolino paga di aprile 2025 e dallo storico del Centro per l'Impiego che il rapporto abbia avuto decorrenza dal 2.12.2024 e sia cessato in data 30.4.2025;
- il lavoratore, sulla base del fatto che prima della scadenza contrattuale del 30.4.2025, precisamente in data 6.3.2025, il datore di lavoro aveva comunicato mediante modello
Unilav l'ulteriore proroga del termine contrattuale fino al 2.9.2025, ritiene che la comunicazione di cessazione del rapporto in data 30.4.2025 da parte della società, avvenuta oralmente da parte del legale rappresentante, debba considerarsi alla stregua di un licenziamento, avvenuto nella specie oralmente e senza giusta causa, prima della scadenza del termine contrattuale;
- tuttavia, occorre considerare la natura della proroga: essa consiste precipuamente in un effetto, e come tale viene disciplinata dal legislatore che infatti ci dice che “Il contratto può essere prorogato …” (art. 21 D.Lgs. 81/2015), ossia nell'effetto di prolungare la scadenza di
2 RGL n. 654/2025
un contratto a tempo determinato già in essere ed il cui termine originario, o comunque precedentemente pattuito, non viene meno, con sostituzione di altro (nel qual caso si parlerebbe di “modifica del termine”), ma viene, appunto, “prorogato”, vale a dire
“posticipato”; come tale, la proroga non può, a parere della scrivente, che valere dalla scadenza precedentemente prevista, a prescindere dal momento della eventuale anticipata comunicazione formale della stessa;
d'altra parte, tale interpretazione è coerente con la possibilità di una proroga contestuale alla scadenza del termine precedentemente concordato e, altresì, con la consolidata interpretazione circa la possibilità di un consenso per facta concludentia da parte del lavoratore;
- da quanto ritenuto discende, nella fattispecie, che la proroga fino al 2.9.2025 non avrebbe potuto decorrere e valere se non dal giorno successivo al 30.4.2025, data di scadenza del contratto precedentemente pattuita (v. proroga del 26.2.2025); alla data del 30.4.2025, pertanto, la comunicazione (orale) di cessazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro deve essere interpretata nel senso di non voler ulteriormente prorogare il termine contrattuale in scadenza quello stesso giorno;
- d'altra parte, la mancata esecuzione del contratto successivamente alla scadenza del
30.4.2025 è dimostrativa della cessazione del rapporto contrattuale alla scadenza concordata e, al contempo, della volontà di non proseguire oltre il rapporto, confermando la scadenza contrattuale stessa;
- in tale ottica, un eventuale risarcimento del danno a carico della società datrice di lavoro ed in favore del lavoratore potrebbe ipotizzarsi solo in caso di allegazione e prova di perdita di chances contrattuali alternative nelle more perdute e/o rinunciate in ragione della anticipata comunicazione di proroga poi di fatto revocata;
allegazione e prova che in questa sede manca;
- sulla scorta di quanto argomentato, quindi, si ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento;
- nulla deve disporsi in merito alle spese di lite, stante la contumacia della parte resistente.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Alessandria, 27.10.2025.
Il Giudice
VI IO
3