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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/11/2025, n. 3097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3097 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1003/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Galioto Presidente dott.ssa Serena Baccolini Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1003/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. e P.IVA ), elettivamente domiciliata in VIA DI Parte_1 P.IVA_1
SAN VALENTINO N. 21, ROMA presso lo studio degli avv.ti MARCO ROMANELLI (indirizzo
PEC: ) e NZ OA (indirizzo PEC: Email_1
), che la rappresenta e difende come da delega in Email_2 atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO N. CP_1 C.F._1
29, FOGGIA presso lo studio dell'avv. ANDREA RUOCCO (indirizzo PEC:
, che lo rappresenta e difende come da delega in Email_3 atti.
APPELLATA
pagina 1 di 13 OGGETTO: Mutuo
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano:
- in via principale, nel merito: accogliere integralmente il presente appello e, per l'effetto, riformare la Sentenza rigettando le domande dell'odierno Appellato.
Il tutto con condanna del sig. : CP_1
- alla rifusione di onorari, competenze e spese di lite del doppio grado di giudizio;
nonché alla restituzione della somma di Euro 3.718,83, oneri di legge e ritenuta di acconto nel mentre versata, oltre interessi legali decorrenti dal giorno 21.3.2024, data dell'avvenuto pagamento da parte di in favore del procuratore antistatario.” Pt_2
Per CP_1
“1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello ex art.
348 bis cpc.
2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento, con condanna della Società appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore del difensore anticipatario.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Vicende processuali
1) Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., il sig. adiva il Tribunale di Milano per CP_1 ottenere la declaratoria di nullità di un contratto di finanziamento revolving, stipulato con
[...]
con l'accertamento del conseguente diritto di restituire soltanto le somme CP_2 ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. e con la condanna della al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in Controparte_2 favore del difensore antistatario.
1.1) In particolare, la parte ricorrente deduceva:
- di aver stipulato con in data 8.4.2008 un contratto di finanziamento per Controparte_2
l'acquisto di un elettrodomestico e che con lo stesso contratto gli era stata concessa una linea di credito con carta c.d. revolving;
pagina 2 di 13 - che il contratto era stato collocato tramite un venditore di elettrodomestici appartenente alla grande distribuzione, in violazione dell'art. 3 del d.lgs. 374/99, che impone agli intermediari finanziari di avvalersi, per la promozione e conclusione dei contratti di finanziamento, di agenti in attività finanziaria iscritti in apposito elenco;
- che la violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari avrebbe comportato la nullità del contratto di finanziamento per violazione della disciplina pubblicistica di settore, con conseguente diritto alla restituzione delle somme mutuategli ai tassi legali, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. e non a quelli convenuti nel contratto;
- che il contratto era stato sottoposto ad una condizione meramente potestativa, peraltro non specificata, in violazione dell'art. 1355 c.c.;
- che il contratto era stato altresì stipulato in violazione degli artt. 117 e 125-bis del T.U.B.;
- che egli aveva diritto ed in interesse ad una pronuncia sulle domande proposte;
- che aveva attivato la procedura di mediazione, nonostante i contratti di finanziamento con carta revolving non rientrano tra i contratti per cui è obbligatoria tale procedura.
2) La convenuta costituendosi in giudizio, eccepiva, in via pregiudiziale, Controparte_2
l'improcedibilità della domanda per mancato corretto esperimento della procedura di mediazione prevista obbligatoriamente per le controversie in materia bancaria ai sensi dell'art. 5 D.lgs. n. 28/2010; nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso avversario in quanto infondato in fatto e in diritto. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite.
3) All'esito del giudizio, il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 2356/2024, ha così disposto:
“1) rigetta l'eccezione di improcedibilità sollevata da parte convenuta;
2) accerta e dichiara la nullità del contratto di finanziamento tramite carta di credito revolving oggetto di causa;
3) per l'effetto, dichiara che parte ricorrente è tenuta a restituire il capitale utilizzato maggiorato degli interessi legali di cui all'art. 1284, primo comma, c.c.;
4) condanna parte convenuta al rimborso in favore di parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.906,00 per compensi ed euro 118,50 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA.;
5) rigetta la domanda di distrazione delle spese.”
Il Tribunale, con la sentenza impugnata in questa sede, è pervenuto al rigetto delle domande di parte ricorrente sulla base dei seguenti rilievi:
pagina 3 di 13 - ha, anzitutto, rigettato l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione di cui all'art. 5 d.lgs. 25/2010, avendo ritenuto di dover interpretare restrittivamente la normativa in oggetto e, quindi, di escludere dal perimetro della materia bancaria la fattispecie del finanziamento revolving;
- in merito alla legittimità o meno del contratto finanziamento revolving per cui era causa, ha ritenuto fondata la domanda di declaratoria di nullità invocata dall'attore per violazione delle norme sul collocamento e la distribuzione dei prodotti finanziari, in quanto collocato tramite un commerciante convenzionato con la società non invece a mezzo di un agente in attività Pt_2 finanziaria iscritto in apposito albo presso l'UIC, in violazione dell'art. 3 del D.lgs. n. 374/1999
(secondo cui “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n) è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC”);
- ha rilevato, al riguardo, la natura imperativa di tale norma, perché volta alla tutela dell'interesse pubblico e indisponibile di evitare che le attività finanziarie siano utilizzate a scopo di riciclaggio;
- ha, inoltre, escluso l'operatività dell'art. 2 comma 2 del D.M. 13/12/2001, n. 485 – laddove prevede che non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del TUB, unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari - sia perché “il rivenditore (…) non si è limitato ad offrire al ricorrente una carta di pagamento, ma ha proposto una vera e propria linea di credito utilizzabile tramite carta e cioè ha proposto un finanziamento” e sia perché il finanziato “ha potuto utilizzare il fido accordato presso svariati esercizi, come risulta anche nell'estratto conto”;
- in punto di spese, ha condannato la convenuta al pagamento delle spese di Parte_1 lite in favore del sig. (liquidate “secondo i parametri minimi previsti dal D.M. n. CP_1
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, per le cause di valore indeterminato non complesse, con esclusione della fase istruttoria”).
4) Contro tale sentenza ha proposto appello sulla base di quattro motivi Controparte_2 così rubricati:
pagina 4 di 13 i) “Erroneità della Sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Violazione dell'art. 5 del
D.lgs. 28/2010”.
ii) “Erronea applicazione dell'art. 3 del D.lgs. n. 374/1999 e del D.M. n. 485/2001 in relazione al rapporto tra la Società e l'Impresa Convenzionata e alla facoltà di quest'ultima di collocare strumenti e carte di credito”.
iii) “Erronea applicazione dell'art. 3 del D.lgs. n. 374/1999 e del D.M. 485/2001 per aver fatto conseguire dalla asserita violazione della disciplina relativa alla promozione e collocamento della carta revolving la nullità del contratto di Linea di Credito”. iv) “Erroneità della individuazione del perimetro della riserva di attività e degli obblighi informativi in capo alla Società.”
5) Si è costituito l'appellato sig. eccependo la manifesta inammissibilità CP_1 dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e contestando, nel merito, la fondatezza di quanto ex adverso dedotto in fatto e in diritto. L'appellato ha, poi, in conclusione, chiesto il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e diritto, con condanna della Società appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
6) In comparsa conclusionale, ha eccepito l'illegittimità costituzionale Controparte_2 dell'art. 3 comma 2, del D.lgs. n. 374/1999 per violazione degli artt. 76 e 77 della Cost. (cd. eccesso di delega).
Motivi della decisione
Ad avviso della Corte l'appello è infondato e va respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata per i motivi di seguito indicati.
7) Preliminarmente, va evidenziato che non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., sollevata dall'appellato . CP_1
Al riguardo, va detto che la mancanza, secondo un giudizio ex ante, della ragionevole probabilità che l'appello sia accolto, non è più contemplata, nella nuova versione dell'art. 348 bis c.p.c. (applicabile al caso di specie) tra le cause di inammissibilità dell'appello (così come era previsto dall'art. 348 bis c.p.c. ante riforma Cartabia), essendo unicamente previsto nella nuova norma che, sia in caso di inammissibilità che di manifesta infondatezza, il giudice pagina 5 di 13 disponga la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.; che, nel caso, tale valutazione deve ritenersi, in ogni modo, superata con il rinvio della causa disposto, in prima udienza, per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. anziché per la discussione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
8) Con il proprio primo motivo di appello l'appellante censurando la sentenza del Pt_2
Tribunale nella parte in cui è stato ritenuto che la domanda formulata dall'originario ricorrente fosse estranea al perimetro di applicazione della mediazione obbligatoria, ha ribadito la propria eccezione di improcedibilità della domanda per mancato corretto esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 del D.lgs. 28/2010.
8.1) Tale motivo di appello è infondato.
Invero, come condivisibilmente affermato dal Giudice di prime cure nella sentenza appellata, il contratto di finanziamento revolving per cui è causa “non è compreso tra i contratti bancari disciplinati nel codice civile al cap. XVII del titolo III del libro IV, e può essere concluso anche da un intermediario finanziario di cui all'art. 106 TUB”, sì che lo stesso non può essere ricondotto, né sotto il profilo oggettivo né sotto il profilo soggettivo, al novero dei “contratti bancari e finanziari” per i quali l'art. 5 del D.lgs. 28/2010 prescrive l'obbligo della mediazione, dovendosi aderire ad una lettura rigorosa e non estensiva della nozione di «contratti bancari e finanziari» per cui la legge prescrive l'obbligo della mediazione (in questo senso cfr. Corte di
Appello di Milano n. 914/2025).
9) Quanto al merito, ad avviso della Corte, il secondo, terzo e quarto motivo di appello devono essere trattati congiuntamente in quanto tra loro connessi.
Va richiamato che l'appellante, con tali motivi, nell'affermare la validità del contratto di finanziamento oggetto del presente giudizio, ha dedotto che “l'inclusione della fattispecie di distribuzione di carte di credito revolving nell'ambito di applicazione dell'art. 2 co. 2 lett. a)
D.M. n. 485/2001 appare l'unica interpretazione coerente con il dettato normativo vigente al momento della conclusione del contratto per cui è causa”; che l'art. 3 del D.lgs. 374/1999, che riserva, nella versione ratione temporis applicabile, l'esercizio di agenzia in attività finanziaria a soggetti iscritti in un elenco istituito presso l' non rappresenta un parametro normativo CP_3 di invalidità negoziale perché, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, è “regola di comportamento” e non “regola di validità”; che, inoltre, contrariamente a quanto affermato dal
Tribunale, il venditore non avrebbe promosso la conclusione del contratto di finanziamento in pagina 6 di 13 questione e, quindi, non avrebbe svolto attività di agenzia finanziaria, ricompresa nel perimetro dell'art. 3 del D.lgs. n. 374/1999, in quanto si sarebbe limitato ad identificare la controparte contrattuale e a distribuire una carta di pagamento, così come facoltizzato dall'art. 2 comma 2 lett. a) del D.M. n. 485/2001.
9.1) Tali censure non meritano adesione e la sentenza impugnata si sottrae a riforma per le ragioni che seguono.
L'appello ruota essenzialmente attorno alla questione dell'affermata nullità di un contratto di apertura di una linea di credito con carta cd. revolving concluso con una società finanziaria, per il tramite di un venditore con questa convenzionato, per violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari, segnatamente, dell'art.3 del D.lgs.
374/1999 e dell'art. 2 del D.M. n. 485/2001 ratione temporis applicabili, in base ai quali la promozione e raccolta di proposte contrattuali relative alla apertura di linee di credito, in quanto costituente esercizio professionale di agenzia in attività finanziaria, è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l tra cui non figurano i venditori appartenenti CP_3 alla grande distribuzione.
Va, sin d'ora chiarito che, nelle more del presente giudizio, tale questione, al centro di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito, è stata oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., da parte della Corte di Appello di Firenze, alla Corte di Cassazione la quale, con riguardo ad una controversia del tutto sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio, ha enunciato il seguente principio di diritto al quale, questa Corte intende uniformarsi: “Nella vigenza del d. lgs. n. 374 del 1999 e del d. m. n. 485 del 2001, prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 141 del 2010, la legittimazione all'emissione della carta di credito cd. "revolving", che attribuisce al titolare di effettuare spese nei limiti del fido accordato
e di restituire il relativo importo anche ratealmente con l'addebito di interessi, postula la necessità dell'iscrizione dell'emittente nell'elenco istituito presso l'Ufficio Italiano Cambi, sicché è nullo, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., il contratto sottoscritto dall'utilizzatore presso un fornitore di beni e servizi meramente convenzionato con l'intermediario finanziario abilitato, ma non personalmente iscritto nel suddetto elenco” (Cass, 12838/25).
Ciò posto, va richiamato che l'appellante a fronte del divieto posto dall'art. 3 comma 1 Pt_2
D. Lgs. 374/1999, ha invocato l'operatività, nella specie, dell'art. 2 comma 2 lett. a) del D.M.
pagina 7 di 13 485/2001 che prevede che “non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria la distribuzione di carte di pagamento”.
Tale assunto non merita adesione alla luce di quanto enunciato dalla Corte nella già citata pronuncia in ordine alle caratteristiche della carta di pagamento in questione: “la carta di credito costituisce uno strumento di pagamento che consente al suo titolare di assumere un debito nei confronti dell'intermediario che dovrà essere saldato in un momento successivo e, dunque, diversamente da quanto avviene con la carta di debito, il titolare della carta di credito può usare quest'ultima anche se non dispone immediatamente delle risorse per effettuare un pagamento o un prelievo. Il tratto distintivo della carta di credito cd. revolving risiede nella facoltà riservata al titolare (di) effettuare spese, nei limiti del fido accordato, e di restituire il relativo importo, anche ratealmente, con l'addebito di interessi. Ciò a differenza della carta di credito cd. charge in cui l'utilizzatore è tenuto al pagamento (del)le spese effettuate con la carta (in un determinato periodo) in un'unica soluzione, con addebito mensile e senza pagamento di alcun interesse. Più nel dettaglio il titolare della carta di credito cd. revolving, alla scadenza del periodo di riferimento, potrà corrispondere quanto utilizzato, ricostituendo interamente il fido, ovvero restituire una percentuale inferiore, ricostituendo, dunque, parzialmente la disponibilità concessagli dall'emittente; nel caso in cui il titolare non comunichi alcunché all'emittente, sarà comunque tenuto a restituire quantomeno una somma di importo esiguo stabilita contrattualmente e sovente espressa in forma percentuale (c.d. rata minima).
In queste ultime due ipotesi, dunque, il titolare, oltre al differimento proprio di tutte le carte di credito, potrà beneficiare di un'aggiuntiva dilazione di pagamento delle somme effettivamente utilizzate, in relazione alla quale sarà tenuto al pagamento di interessi”.
Da tale ricostruzione discende che: “la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale”.
Ne deriva che, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, nella specie, il venditore non era legittimato alla collocazione della carta revolving in virtù dell'art. 2 comma 2 lett. a) del
D.M. 485/2001, non essendo quest'ultima, in ragione della funzione di finanziamento oneroso che la contraddistingue, una mera carta di pagamento.
Va, infine, detto che non meritano accoglimento le considerazioni critiche svolte dall'appellante, nei propri scritti difensivi di carattere conclusionale, in ordine al contenuto pagina 8 di 13 della citata sentenza della Corte di Cassazione n. 12838/25 (a cui questa Corte ritiene di dover prestare adesione), la quale, espressasi nell'ambito della funzione nomofilattica di cui all'art. 363 bis c.p.c., si è pronunciata su tutti i profili dibattuti tra le parti nella questione controversa per cui è causa.
Deve, dunque, ritenersi che, come correttamente rilevato nella sentenza quivi impugnata, il contratto di apertura di credito di tipo revolving stipulato tra e la società CP_1 [...]
è nullo, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrarietà all'art. 3 del D. lgs. n. 374/1999, CP_2 perché promosso e sottoscritto presso un venditore appartenente alla grande distribuzione non iscritto nell'elenco istituito presso l' CP_3
Per le considerazioni svolte va respinto l'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
10) Va, quindi, detto che l'appellante in comparsa conclusionale, ha ritenuto di Pt_2 sollevare una questione di illegittimità costituzionale dell'art. 3 del D.lgs. n. 374/1999 per violazione dell'artt. 76 e 77 Cost. (cd. eccesso di delega) per il fatto che il Legislatore delegato, ivi demandando al Ministero del Tesoro (ora, Ministero dell'Economia e delle
Finanze) di specificare il contenuto dell'attività di agenzia finanziaria riservata ai soggetti Con iscritti nell'elenco tenuto dall' , avrebbe sub-delegato a quest'ultimo la normazione di aspetti sostanziali della disciplina (poi avvenuta con l'adozione del Regolamento attuativo n.
485/2001 che avrebbe delineato il perimetro soggettivo e oggettivo relativo alla riserva di attività di agenzia finanziaria), così esorbitando dal perimetro delineato dalla Legge delega n.
52/1996. Al riguardo, l'appellante ha chiarito che quest'ultima “prevede testualmente che la formazione dell'elenco tenuto dall'UIC e – conseguentemente – l'indicazione dei soggetti chiamati alla iscrizione in questo ultimo dovesse essere effettuata con l'emanazione di decreti legislativi (e non, come successo, attraverso l'emanazione di un D.M. n. 485/2001)”.
10.1) Ad avviso della Corte tale allegazione di incostituzionalità deve ritenersi manifestamente infondata.
Pare opportuno richiamare, al riguardo, il quadro normativo di riferimento ratione temporis applicabile.
Il D.lgs. 374/1999 reca norme in materia di “Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”.
pagina 9 di 13 La legge n. 52/1996 (c.d. legge comunitaria per l'anno 1994), per quanto rileva nel presente giudizio, all'art.15, nel delegare il Governo ad integrare l'attuazione della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, stabilisce alla lett. c), del comma primo, che la delega sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi: “c) estendere, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva
91/308/CEE, in tutto od in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge
3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. La formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e categorie di imprese, con gli eventuali requisiti di onorabilità e misure di controllo, avverrà con uno o più decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della presente delega, con la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 1 della presente legge”.
In sede di attuazione della delega, l'art.1 del d.lgs. 374/1999 ha previsto che “le disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge
3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e quelle del predetto decreto-legge n. 143 dei 1991, d'ora in avanti complessivamente indicati come: "legge n. 197/1991”, si applicano, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate: … n) agenzia in attività finanziaria prevista dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: "testo unico bancario", all'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3”.
L'art. 3, co.1 del decreto delegato ha poi stabilito che “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC”.
pagina 10 di 13 L'art. 3, comma 2 del decreto delegato ha ancora previsto: “Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero”.
Nei successivi commi dell'art. 3 sono, inoltre, previsti i requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco ed i poteri di controllo attribuiti all'U.I.C. sui soggetti iscritti nell'elenco la tenuta dell'elenco stesso.
L'art. 2 del DM 485/2001, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 2 del decreto delegato, ha stabilito: “1. Ai fini del decreto legislativo e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali.
2. Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo
106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari”.
Così delineato il quadro normativo di riferimento, deve ritenersi manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità per eccesso di delega sollevata dall'appellante perché, Pt_2 contrariamente a quanto da questa dedotto, il Legislatore Delegato non ha demandato alla fonte secondaria la definizione delle attività a cui estendere l'attuazione della direttiva europea sulla prevenzione e sul contrasto delle attività di riciclaggio, ma ha provveduto a delinearla, già in modo esaustivo, all'art. 1 comma 1 lett. n) del D.lgs. e, dunque, tramite fonte di rango primario: tale disposizione, infatti, sulla scorta dei principi normativi consacrati nella già citata Legge delega, estende l'ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio
(iscrizione all'elenco previsto dall'art. 3 del D.lgs. 374/1999) a coloro i quali esercitano
“agenzia in attività finanziaria prevista dall'art. 106 del T.U.B.” norma questa che contempla la
“concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma”.
pagina 11 di 13 Ne deriva che la fonte primaria assolve compiutamente il compito di delineare il perimetro soggettivo e oggettivo della riserva di attività in favore degli agenti in attività finanziaria, Con nonché di individuare i soggetti chiamati all'iscrizione nell'elenco tenuto presso l , e, ciò, tramite dell'art. 3 co. 1 del D.lgs. 374/1999 all'art.1, co.1 lett. n) del medesimo D. Lgs. che rinvia all'art. 106 del TUB (in questo senso, cfr. anche Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 1494/2025).
D'altra parte, il Legislatore delegato, attraverso il rinvio asseritamente viziato da eccesso di delega, si è limitato a demandare al Ministero del Tesoro (ora, MEF), la definizione della normativa secondaria, di dettaglio, in chiave di specificazione tecnica, nell'ambito della nozione di agenzia in attività finanziaria posta dalla norma di rango primario, poi adottata con il Regolamento di cui D.M. n. 485/2001.
Tale considerazione consente di ritenere la questione di illegittimità costituzionale posta dall'appellante non solo manifestamente infondata ma anche priva del requisito della rilevanza, posto che la questione della validità o meno del contratto oggetto del presente giudizio, per il profilo dedotto in causa, va apprezzata unicamente alla stregua delle disposizioni contenute nel D.lgs. 374/1999.
Va, del resto, considerato che, secondo la prospettazione della parte che ha sollevato il dubbio di costituzionalità, il Regolamento ministeriale n. 485/2001, all'art. 2 lett. a), prevederebbe una deroga rispetto al divieto derivante dalla norma di cui all'art. 3 co. 1 D. Lgs.
374/1999; che, non a caso, la parte appellante ha inteso sostenere che la concessione di una carta di credito revolving rientrerebbe proprio nella deroga di cui all'art. 2 lett. a) D.M. n.
485/2001; che, peraltro, come s'è già sopra richiamato, la Corte di Cassazione, con la recente pronuncia n. 12838/2025, ha escluso le carte di tipo “revolving” dall'ambito di applicazione della deroga di cui all'art. 2 del Regolamento attuativo.
11) Quanto alle spese, ad avviso della Corte ricorrono le condizioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione della pacifica esistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito sulla questione controversa al momento dell'introduzione della causa, specie prima della pubblicazione della già citata pronuncia della Corte di Cassazione (n.12838/25), resa all'esito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., con la quale è stata affermata la nullità di contratti di finanziamento con concessione di carta revolving stipulati ante D.lgs. 141/2010 con soggetti non iscritti all'elenco pagina 12 di 13 degli agenti in attività finanziaria, e, ciò, a fronte di una maggioritaria giurisprudenza di merito orientata a ritenere la validità di tali contratti.
Ricorrono, dunque, le condizioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “a giustificazione delle gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (come risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 77 del 2018), la compensazione delle spese processuali, certamente rientra
l'incertezza giurisprudenziale sulla questione oggetto del giudizio, ma essa va valutata, all'epoca dell'introduzione della causa (Cass. Sez. 3, 15/03/2025, n. 6901)” (Cassazione civile sez. trib. - 25/07/2025, n. 21421).
Infine, va detto che sussistono, per la parte appellante i presupposti di cui Controparte_2 all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2356/2024, pubblicata in data CP_2
1.03.2024, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1) respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 CP_2 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n.
228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18.09.2025.
Il consigliere est. Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Marianna Galioto
la sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Antonella Emanuela
Musillo
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Galioto Presidente dott.ssa Serena Baccolini Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1003/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. e P.IVA ), elettivamente domiciliata in VIA DI Parte_1 P.IVA_1
SAN VALENTINO N. 21, ROMA presso lo studio degli avv.ti MARCO ROMANELLI (indirizzo
PEC: ) e NZ OA (indirizzo PEC: Email_1
), che la rappresenta e difende come da delega in Email_2 atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO N. CP_1 C.F._1
29, FOGGIA presso lo studio dell'avv. ANDREA RUOCCO (indirizzo PEC:
, che lo rappresenta e difende come da delega in Email_3 atti.
APPELLATA
pagina 1 di 13 OGGETTO: Mutuo
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano:
- in via principale, nel merito: accogliere integralmente il presente appello e, per l'effetto, riformare la Sentenza rigettando le domande dell'odierno Appellato.
Il tutto con condanna del sig. : CP_1
- alla rifusione di onorari, competenze e spese di lite del doppio grado di giudizio;
nonché alla restituzione della somma di Euro 3.718,83, oneri di legge e ritenuta di acconto nel mentre versata, oltre interessi legali decorrenti dal giorno 21.3.2024, data dell'avvenuto pagamento da parte di in favore del procuratore antistatario.” Pt_2
Per CP_1
“1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello ex art.
348 bis cpc.
2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento, con condanna della Società appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore del difensore anticipatario.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Vicende processuali
1) Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., il sig. adiva il Tribunale di Milano per CP_1 ottenere la declaratoria di nullità di un contratto di finanziamento revolving, stipulato con
[...]
con l'accertamento del conseguente diritto di restituire soltanto le somme CP_2 ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. e con la condanna della al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in Controparte_2 favore del difensore antistatario.
1.1) In particolare, la parte ricorrente deduceva:
- di aver stipulato con in data 8.4.2008 un contratto di finanziamento per Controparte_2
l'acquisto di un elettrodomestico e che con lo stesso contratto gli era stata concessa una linea di credito con carta c.d. revolving;
pagina 2 di 13 - che il contratto era stato collocato tramite un venditore di elettrodomestici appartenente alla grande distribuzione, in violazione dell'art. 3 del d.lgs. 374/99, che impone agli intermediari finanziari di avvalersi, per la promozione e conclusione dei contratti di finanziamento, di agenti in attività finanziaria iscritti in apposito elenco;
- che la violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari avrebbe comportato la nullità del contratto di finanziamento per violazione della disciplina pubblicistica di settore, con conseguente diritto alla restituzione delle somme mutuategli ai tassi legali, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. e non a quelli convenuti nel contratto;
- che il contratto era stato sottoposto ad una condizione meramente potestativa, peraltro non specificata, in violazione dell'art. 1355 c.c.;
- che il contratto era stato altresì stipulato in violazione degli artt. 117 e 125-bis del T.U.B.;
- che egli aveva diritto ed in interesse ad una pronuncia sulle domande proposte;
- che aveva attivato la procedura di mediazione, nonostante i contratti di finanziamento con carta revolving non rientrano tra i contratti per cui è obbligatoria tale procedura.
2) La convenuta costituendosi in giudizio, eccepiva, in via pregiudiziale, Controparte_2
l'improcedibilità della domanda per mancato corretto esperimento della procedura di mediazione prevista obbligatoriamente per le controversie in materia bancaria ai sensi dell'art. 5 D.lgs. n. 28/2010; nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso avversario in quanto infondato in fatto e in diritto. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite.
3) All'esito del giudizio, il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 2356/2024, ha così disposto:
“1) rigetta l'eccezione di improcedibilità sollevata da parte convenuta;
2) accerta e dichiara la nullità del contratto di finanziamento tramite carta di credito revolving oggetto di causa;
3) per l'effetto, dichiara che parte ricorrente è tenuta a restituire il capitale utilizzato maggiorato degli interessi legali di cui all'art. 1284, primo comma, c.c.;
4) condanna parte convenuta al rimborso in favore di parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.906,00 per compensi ed euro 118,50 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA.;
5) rigetta la domanda di distrazione delle spese.”
Il Tribunale, con la sentenza impugnata in questa sede, è pervenuto al rigetto delle domande di parte ricorrente sulla base dei seguenti rilievi:
pagina 3 di 13 - ha, anzitutto, rigettato l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione di cui all'art. 5 d.lgs. 25/2010, avendo ritenuto di dover interpretare restrittivamente la normativa in oggetto e, quindi, di escludere dal perimetro della materia bancaria la fattispecie del finanziamento revolving;
- in merito alla legittimità o meno del contratto finanziamento revolving per cui era causa, ha ritenuto fondata la domanda di declaratoria di nullità invocata dall'attore per violazione delle norme sul collocamento e la distribuzione dei prodotti finanziari, in quanto collocato tramite un commerciante convenzionato con la società non invece a mezzo di un agente in attività Pt_2 finanziaria iscritto in apposito albo presso l'UIC, in violazione dell'art. 3 del D.lgs. n. 374/1999
(secondo cui “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n) è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC”);
- ha rilevato, al riguardo, la natura imperativa di tale norma, perché volta alla tutela dell'interesse pubblico e indisponibile di evitare che le attività finanziarie siano utilizzate a scopo di riciclaggio;
- ha, inoltre, escluso l'operatività dell'art. 2 comma 2 del D.M. 13/12/2001, n. 485 – laddove prevede che non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del TUB, unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari - sia perché “il rivenditore (…) non si è limitato ad offrire al ricorrente una carta di pagamento, ma ha proposto una vera e propria linea di credito utilizzabile tramite carta e cioè ha proposto un finanziamento” e sia perché il finanziato “ha potuto utilizzare il fido accordato presso svariati esercizi, come risulta anche nell'estratto conto”;
- in punto di spese, ha condannato la convenuta al pagamento delle spese di Parte_1 lite in favore del sig. (liquidate “secondo i parametri minimi previsti dal D.M. n. CP_1
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, per le cause di valore indeterminato non complesse, con esclusione della fase istruttoria”).
4) Contro tale sentenza ha proposto appello sulla base di quattro motivi Controparte_2 così rubricati:
pagina 4 di 13 i) “Erroneità della Sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Violazione dell'art. 5 del
D.lgs. 28/2010”.
ii) “Erronea applicazione dell'art. 3 del D.lgs. n. 374/1999 e del D.M. n. 485/2001 in relazione al rapporto tra la Società e l'Impresa Convenzionata e alla facoltà di quest'ultima di collocare strumenti e carte di credito”.
iii) “Erronea applicazione dell'art. 3 del D.lgs. n. 374/1999 e del D.M. 485/2001 per aver fatto conseguire dalla asserita violazione della disciplina relativa alla promozione e collocamento della carta revolving la nullità del contratto di Linea di Credito”. iv) “Erroneità della individuazione del perimetro della riserva di attività e degli obblighi informativi in capo alla Società.”
5) Si è costituito l'appellato sig. eccependo la manifesta inammissibilità CP_1 dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e contestando, nel merito, la fondatezza di quanto ex adverso dedotto in fatto e in diritto. L'appellato ha, poi, in conclusione, chiesto il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e diritto, con condanna della Società appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
6) In comparsa conclusionale, ha eccepito l'illegittimità costituzionale Controparte_2 dell'art. 3 comma 2, del D.lgs. n. 374/1999 per violazione degli artt. 76 e 77 della Cost. (cd. eccesso di delega).
Motivi della decisione
Ad avviso della Corte l'appello è infondato e va respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata per i motivi di seguito indicati.
7) Preliminarmente, va evidenziato che non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., sollevata dall'appellato . CP_1
Al riguardo, va detto che la mancanza, secondo un giudizio ex ante, della ragionevole probabilità che l'appello sia accolto, non è più contemplata, nella nuova versione dell'art. 348 bis c.p.c. (applicabile al caso di specie) tra le cause di inammissibilità dell'appello (così come era previsto dall'art. 348 bis c.p.c. ante riforma Cartabia), essendo unicamente previsto nella nuova norma che, sia in caso di inammissibilità che di manifesta infondatezza, il giudice pagina 5 di 13 disponga la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.; che, nel caso, tale valutazione deve ritenersi, in ogni modo, superata con il rinvio della causa disposto, in prima udienza, per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. anziché per la discussione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
8) Con il proprio primo motivo di appello l'appellante censurando la sentenza del Pt_2
Tribunale nella parte in cui è stato ritenuto che la domanda formulata dall'originario ricorrente fosse estranea al perimetro di applicazione della mediazione obbligatoria, ha ribadito la propria eccezione di improcedibilità della domanda per mancato corretto esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 del D.lgs. 28/2010.
8.1) Tale motivo di appello è infondato.
Invero, come condivisibilmente affermato dal Giudice di prime cure nella sentenza appellata, il contratto di finanziamento revolving per cui è causa “non è compreso tra i contratti bancari disciplinati nel codice civile al cap. XVII del titolo III del libro IV, e può essere concluso anche da un intermediario finanziario di cui all'art. 106 TUB”, sì che lo stesso non può essere ricondotto, né sotto il profilo oggettivo né sotto il profilo soggettivo, al novero dei “contratti bancari e finanziari” per i quali l'art. 5 del D.lgs. 28/2010 prescrive l'obbligo della mediazione, dovendosi aderire ad una lettura rigorosa e non estensiva della nozione di «contratti bancari e finanziari» per cui la legge prescrive l'obbligo della mediazione (in questo senso cfr. Corte di
Appello di Milano n. 914/2025).
9) Quanto al merito, ad avviso della Corte, il secondo, terzo e quarto motivo di appello devono essere trattati congiuntamente in quanto tra loro connessi.
Va richiamato che l'appellante, con tali motivi, nell'affermare la validità del contratto di finanziamento oggetto del presente giudizio, ha dedotto che “l'inclusione della fattispecie di distribuzione di carte di credito revolving nell'ambito di applicazione dell'art. 2 co. 2 lett. a)
D.M. n. 485/2001 appare l'unica interpretazione coerente con il dettato normativo vigente al momento della conclusione del contratto per cui è causa”; che l'art. 3 del D.lgs. 374/1999, che riserva, nella versione ratione temporis applicabile, l'esercizio di agenzia in attività finanziaria a soggetti iscritti in un elenco istituito presso l' non rappresenta un parametro normativo CP_3 di invalidità negoziale perché, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, è “regola di comportamento” e non “regola di validità”; che, inoltre, contrariamente a quanto affermato dal
Tribunale, il venditore non avrebbe promosso la conclusione del contratto di finanziamento in pagina 6 di 13 questione e, quindi, non avrebbe svolto attività di agenzia finanziaria, ricompresa nel perimetro dell'art. 3 del D.lgs. n. 374/1999, in quanto si sarebbe limitato ad identificare la controparte contrattuale e a distribuire una carta di pagamento, così come facoltizzato dall'art. 2 comma 2 lett. a) del D.M. n. 485/2001.
9.1) Tali censure non meritano adesione e la sentenza impugnata si sottrae a riforma per le ragioni che seguono.
L'appello ruota essenzialmente attorno alla questione dell'affermata nullità di un contratto di apertura di una linea di credito con carta cd. revolving concluso con una società finanziaria, per il tramite di un venditore con questa convenzionato, per violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari, segnatamente, dell'art.3 del D.lgs.
374/1999 e dell'art. 2 del D.M. n. 485/2001 ratione temporis applicabili, in base ai quali la promozione e raccolta di proposte contrattuali relative alla apertura di linee di credito, in quanto costituente esercizio professionale di agenzia in attività finanziaria, è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l tra cui non figurano i venditori appartenenti CP_3 alla grande distribuzione.
Va, sin d'ora chiarito che, nelle more del presente giudizio, tale questione, al centro di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito, è stata oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., da parte della Corte di Appello di Firenze, alla Corte di Cassazione la quale, con riguardo ad una controversia del tutto sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio, ha enunciato il seguente principio di diritto al quale, questa Corte intende uniformarsi: “Nella vigenza del d. lgs. n. 374 del 1999 e del d. m. n. 485 del 2001, prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 141 del 2010, la legittimazione all'emissione della carta di credito cd. "revolving", che attribuisce al titolare di effettuare spese nei limiti del fido accordato
e di restituire il relativo importo anche ratealmente con l'addebito di interessi, postula la necessità dell'iscrizione dell'emittente nell'elenco istituito presso l'Ufficio Italiano Cambi, sicché è nullo, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., il contratto sottoscritto dall'utilizzatore presso un fornitore di beni e servizi meramente convenzionato con l'intermediario finanziario abilitato, ma non personalmente iscritto nel suddetto elenco” (Cass, 12838/25).
Ciò posto, va richiamato che l'appellante a fronte del divieto posto dall'art. 3 comma 1 Pt_2
D. Lgs. 374/1999, ha invocato l'operatività, nella specie, dell'art. 2 comma 2 lett. a) del D.M.
pagina 7 di 13 485/2001 che prevede che “non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria la distribuzione di carte di pagamento”.
Tale assunto non merita adesione alla luce di quanto enunciato dalla Corte nella già citata pronuncia in ordine alle caratteristiche della carta di pagamento in questione: “la carta di credito costituisce uno strumento di pagamento che consente al suo titolare di assumere un debito nei confronti dell'intermediario che dovrà essere saldato in un momento successivo e, dunque, diversamente da quanto avviene con la carta di debito, il titolare della carta di credito può usare quest'ultima anche se non dispone immediatamente delle risorse per effettuare un pagamento o un prelievo. Il tratto distintivo della carta di credito cd. revolving risiede nella facoltà riservata al titolare (di) effettuare spese, nei limiti del fido accordato, e di restituire il relativo importo, anche ratealmente, con l'addebito di interessi. Ciò a differenza della carta di credito cd. charge in cui l'utilizzatore è tenuto al pagamento (del)le spese effettuate con la carta (in un determinato periodo) in un'unica soluzione, con addebito mensile e senza pagamento di alcun interesse. Più nel dettaglio il titolare della carta di credito cd. revolving, alla scadenza del periodo di riferimento, potrà corrispondere quanto utilizzato, ricostituendo interamente il fido, ovvero restituire una percentuale inferiore, ricostituendo, dunque, parzialmente la disponibilità concessagli dall'emittente; nel caso in cui il titolare non comunichi alcunché all'emittente, sarà comunque tenuto a restituire quantomeno una somma di importo esiguo stabilita contrattualmente e sovente espressa in forma percentuale (c.d. rata minima).
In queste ultime due ipotesi, dunque, il titolare, oltre al differimento proprio di tutte le carte di credito, potrà beneficiare di un'aggiuntiva dilazione di pagamento delle somme effettivamente utilizzate, in relazione alla quale sarà tenuto al pagamento di interessi”.
Da tale ricostruzione discende che: “la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale”.
Ne deriva che, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, nella specie, il venditore non era legittimato alla collocazione della carta revolving in virtù dell'art. 2 comma 2 lett. a) del
D.M. 485/2001, non essendo quest'ultima, in ragione della funzione di finanziamento oneroso che la contraddistingue, una mera carta di pagamento.
Va, infine, detto che non meritano accoglimento le considerazioni critiche svolte dall'appellante, nei propri scritti difensivi di carattere conclusionale, in ordine al contenuto pagina 8 di 13 della citata sentenza della Corte di Cassazione n. 12838/25 (a cui questa Corte ritiene di dover prestare adesione), la quale, espressasi nell'ambito della funzione nomofilattica di cui all'art. 363 bis c.p.c., si è pronunciata su tutti i profili dibattuti tra le parti nella questione controversa per cui è causa.
Deve, dunque, ritenersi che, come correttamente rilevato nella sentenza quivi impugnata, il contratto di apertura di credito di tipo revolving stipulato tra e la società CP_1 [...]
è nullo, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrarietà all'art. 3 del D. lgs. n. 374/1999, CP_2 perché promosso e sottoscritto presso un venditore appartenente alla grande distribuzione non iscritto nell'elenco istituito presso l' CP_3
Per le considerazioni svolte va respinto l'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
10) Va, quindi, detto che l'appellante in comparsa conclusionale, ha ritenuto di Pt_2 sollevare una questione di illegittimità costituzionale dell'art. 3 del D.lgs. n. 374/1999 per violazione dell'artt. 76 e 77 Cost. (cd. eccesso di delega) per il fatto che il Legislatore delegato, ivi demandando al Ministero del Tesoro (ora, Ministero dell'Economia e delle
Finanze) di specificare il contenuto dell'attività di agenzia finanziaria riservata ai soggetti Con iscritti nell'elenco tenuto dall' , avrebbe sub-delegato a quest'ultimo la normazione di aspetti sostanziali della disciplina (poi avvenuta con l'adozione del Regolamento attuativo n.
485/2001 che avrebbe delineato il perimetro soggettivo e oggettivo relativo alla riserva di attività di agenzia finanziaria), così esorbitando dal perimetro delineato dalla Legge delega n.
52/1996. Al riguardo, l'appellante ha chiarito che quest'ultima “prevede testualmente che la formazione dell'elenco tenuto dall'UIC e – conseguentemente – l'indicazione dei soggetti chiamati alla iscrizione in questo ultimo dovesse essere effettuata con l'emanazione di decreti legislativi (e non, come successo, attraverso l'emanazione di un D.M. n. 485/2001)”.
10.1) Ad avviso della Corte tale allegazione di incostituzionalità deve ritenersi manifestamente infondata.
Pare opportuno richiamare, al riguardo, il quadro normativo di riferimento ratione temporis applicabile.
Il D.lgs. 374/1999 reca norme in materia di “Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”.
pagina 9 di 13 La legge n. 52/1996 (c.d. legge comunitaria per l'anno 1994), per quanto rileva nel presente giudizio, all'art.15, nel delegare il Governo ad integrare l'attuazione della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, stabilisce alla lett. c), del comma primo, che la delega sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi: “c) estendere, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva
91/308/CEE, in tutto od in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge
3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. La formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e categorie di imprese, con gli eventuali requisiti di onorabilità e misure di controllo, avverrà con uno o più decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della presente delega, con la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 1 della presente legge”.
In sede di attuazione della delega, l'art.1 del d.lgs. 374/1999 ha previsto che “le disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge
3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e quelle del predetto decreto-legge n. 143 dei 1991, d'ora in avanti complessivamente indicati come: "legge n. 197/1991”, si applicano, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate: … n) agenzia in attività finanziaria prevista dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: "testo unico bancario", all'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3”.
L'art. 3, co.1 del decreto delegato ha poi stabilito che “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC”.
pagina 10 di 13 L'art. 3, comma 2 del decreto delegato ha ancora previsto: “Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero”.
Nei successivi commi dell'art. 3 sono, inoltre, previsti i requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco ed i poteri di controllo attribuiti all'U.I.C. sui soggetti iscritti nell'elenco la tenuta dell'elenco stesso.
L'art. 2 del DM 485/2001, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 2 del decreto delegato, ha stabilito: “1. Ai fini del decreto legislativo e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali.
2. Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo
106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari”.
Così delineato il quadro normativo di riferimento, deve ritenersi manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità per eccesso di delega sollevata dall'appellante perché, Pt_2 contrariamente a quanto da questa dedotto, il Legislatore Delegato non ha demandato alla fonte secondaria la definizione delle attività a cui estendere l'attuazione della direttiva europea sulla prevenzione e sul contrasto delle attività di riciclaggio, ma ha provveduto a delinearla, già in modo esaustivo, all'art. 1 comma 1 lett. n) del D.lgs. e, dunque, tramite fonte di rango primario: tale disposizione, infatti, sulla scorta dei principi normativi consacrati nella già citata Legge delega, estende l'ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio
(iscrizione all'elenco previsto dall'art. 3 del D.lgs. 374/1999) a coloro i quali esercitano
“agenzia in attività finanziaria prevista dall'art. 106 del T.U.B.” norma questa che contempla la
“concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma”.
pagina 11 di 13 Ne deriva che la fonte primaria assolve compiutamente il compito di delineare il perimetro soggettivo e oggettivo della riserva di attività in favore degli agenti in attività finanziaria, Con nonché di individuare i soggetti chiamati all'iscrizione nell'elenco tenuto presso l , e, ciò, tramite dell'art. 3 co. 1 del D.lgs. 374/1999 all'art.1, co.1 lett. n) del medesimo D. Lgs. che rinvia all'art. 106 del TUB (in questo senso, cfr. anche Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 1494/2025).
D'altra parte, il Legislatore delegato, attraverso il rinvio asseritamente viziato da eccesso di delega, si è limitato a demandare al Ministero del Tesoro (ora, MEF), la definizione della normativa secondaria, di dettaglio, in chiave di specificazione tecnica, nell'ambito della nozione di agenzia in attività finanziaria posta dalla norma di rango primario, poi adottata con il Regolamento di cui D.M. n. 485/2001.
Tale considerazione consente di ritenere la questione di illegittimità costituzionale posta dall'appellante non solo manifestamente infondata ma anche priva del requisito della rilevanza, posto che la questione della validità o meno del contratto oggetto del presente giudizio, per il profilo dedotto in causa, va apprezzata unicamente alla stregua delle disposizioni contenute nel D.lgs. 374/1999.
Va, del resto, considerato che, secondo la prospettazione della parte che ha sollevato il dubbio di costituzionalità, il Regolamento ministeriale n. 485/2001, all'art. 2 lett. a), prevederebbe una deroga rispetto al divieto derivante dalla norma di cui all'art. 3 co. 1 D. Lgs.
374/1999; che, non a caso, la parte appellante ha inteso sostenere che la concessione di una carta di credito revolving rientrerebbe proprio nella deroga di cui all'art. 2 lett. a) D.M. n.
485/2001; che, peraltro, come s'è già sopra richiamato, la Corte di Cassazione, con la recente pronuncia n. 12838/2025, ha escluso le carte di tipo “revolving” dall'ambito di applicazione della deroga di cui all'art. 2 del Regolamento attuativo.
11) Quanto alle spese, ad avviso della Corte ricorrono le condizioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione della pacifica esistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito sulla questione controversa al momento dell'introduzione della causa, specie prima della pubblicazione della già citata pronuncia della Corte di Cassazione (n.12838/25), resa all'esito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., con la quale è stata affermata la nullità di contratti di finanziamento con concessione di carta revolving stipulati ante D.lgs. 141/2010 con soggetti non iscritti all'elenco pagina 12 di 13 degli agenti in attività finanziaria, e, ciò, a fronte di una maggioritaria giurisprudenza di merito orientata a ritenere la validità di tali contratti.
Ricorrono, dunque, le condizioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “a giustificazione delle gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (come risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 77 del 2018), la compensazione delle spese processuali, certamente rientra
l'incertezza giurisprudenziale sulla questione oggetto del giudizio, ma essa va valutata, all'epoca dell'introduzione della causa (Cass. Sez. 3, 15/03/2025, n. 6901)” (Cassazione civile sez. trib. - 25/07/2025, n. 21421).
Infine, va detto che sussistono, per la parte appellante i presupposti di cui Controparte_2 all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2356/2024, pubblicata in data CP_2
1.03.2024, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1) respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 CP_2 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n.
228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18.09.2025.
Il consigliere est. Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Marianna Galioto
la sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Antonella Emanuela
Musillo
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