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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 06/02/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Massimo Gullino Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3 Dott. ssa Maria Carla Arena Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 135/2022 R.G.L. e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Grio Parte_1
appellante e
, rappresentata e difesa dall'avv. Melina Controparte_1
Consuelo Sangiovanni
appellata
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 254, emesso il 29.12.2020, il Tribunale di Palmi ingiungeva a il pagamento della somma di Euro1798,55 a titolo di omessi versamenti Parte_1
“di Rilievi e versamenti contributi C.E.”, relativi al periodo gennaio 2002/luglio 2002, dovuti alla di e non corrisposti. CP_1 Controparte_1
in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Pt_1 Controparte_2
proponeva opposizione avverso il menzionato decreto per intervenuta prescrizione
[...]
del credito ingiunto, deducendo dapprima di non avere mai avuto conoscenza delle missive interruttive del termine di legge inviate dalla controparte negli anni 2006 e 2011, fatta salva quella dell'anno 2016 consegnata direttamente nelle mani dello stesso. Successivamente, sosteneva che tali comunicazioni non fossero state formulate nei modi e nei termini di legge, sia con riguardo alla natura giuridica della ditta divenuta nel Pt_1
frattempo società in accomandita semplice, sia con riguardo alla presunta legittimazione a ricevere gli atti da parte dei soggetti che avevano sottoscritto le prime due lettere.
Si costituiva ritualmente la che insisteva nella conferma del decreto CP_1
ingiuntivo; deduceva la corretta comunicazione e ricezione delle diffide interruttive della prescrizione, segnalando il corretto inquadramento normativo della notifica delle diffide interruttive della prescrizione e la piena consapevolezza, da parte del della pretesa Pt_1 creditoria vantata dall'opposta (poiché all'epoca della diffida risalente al 2011, il consulente legale della ditta aveva contattato la per avere notizie riguardo alle CP_1
modalità di pagamento del debito).
Il Tribunale del lavoro di Palmi con la sentenza n. 430/2022 del 4.3.2022, pubblicata in pari data, rigettava l'opposizione e condannava l'opponente a corrispondere all'opposto le spese di giudizio.
Così argomentava il primo giudice: “Dalla documentazione in atti emerge che il primo atto interruttivo della prescrizione quinquennale si rinviene nella diffida di pagamento del
27/04/2006, notificata in data 2/05/2006 con raccomandata consegnata presso la sede legale della società.
Si evince, altresì, che la ha provveduto ad Controparte_1 inviare all'opponente in data 16/02/2011 una seconda comunicazione, idonea ad interrompere la prescrizione, pervenuta alla sede legale della ditta in data 25/02/2011, nonché un'ulteriore missiva il 19/02/2016 la quale risulta consegnata direttamente al
come rappresentato dallo stesso opponente. Pt_1
Sul punto, l'istante contesta la validità delle notifiche relative alle diffide del 2006 e 2011 rappresentando, da un lato, che la sede legale della società era mutata in seguito alla trasformazione dell'azienda da ditta individuale a società in accomandita semplice, dall'altro, l'assenza di qualsivoglia legame o legittimazione a ricevere l'atto notificato da parte del soggetto che ha apposto la firma.
La doglianza non può essere condivisa, dal momento che ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica ex art. 145 c.p.c., come nella specie, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario o postale risulti nella sede legale la presenza di una persona all'interno dei locali, è da presumere che tale soggetto fosse addetto alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, senza necessità di accertamento dell'effettiva condizione. Tale presunzione, infatti, può essere superata solo con una specifica prova fornita dall'ente, in mancanza della quale il procedimento notificatorio si considera valido (v.
Cass. n. 13954/2017).
Si osserva, infatti, che la parte che effettua la notifica di atti a persona giuridica ha l'onere soltanto di indicarne la denominazione e la sede, ma non è tenuta specificare, né ad accertare preventivamente, le qualità della persona fisica che riceve l'atto, venendo in rilievo una presunzione di legittimazione alla ricezione da parte del soggetto che si trova all'interno della società.
Nella fattispecie, dalla visura storica prodotta dallo stesso ricorrente emerge che
l'impresa sia stata cancellata il 17/09/2019 e che la stessa, sino alla Parte_1
predetta data, aveva sede legale in UR alla via Contrada Gagliano.
Ne consegue che le notifiche in questione si considerano valide, essendo state eseguite presso la sede legale della società e non essendovi alcuna prova da parte dell'opposto circa l'insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 145 c.p.c. in capo al soggetto che ha ricevuto l'atto.
I crediti oggetto del decreto ingiuntivo opposto, quindi, non possono considerarsi prescritti, avendo la provveduto ad inviare Controparte_1 all'opposto atti idonei ad interrompere il termine quinquennale di prescrizione.
L'opposizione va pertanto rigettata”.
Con ricorso depositato il 5.4.2022 il in proprio e nella qualità di legale Pt_1 rappresentate e/o titolare firmatario dell'impresa individuale (che Parte_1 riferiva ceduta alla ”), proponeva Controparte_3
appello avverso la sentenza, contestando in particolare:
1)l'avere riconosciuto efficacia alle diffide interruttive della prescrizione effettuate dalla presso la sede commerciale del debitore (Contrada Gagliano), luogo presso il CP_1
quale si trovava la sede della ditta individuale di cui il era titolare e che poi è Pt_1
confluita, secondo la prospettazione di parte, nella con sede presso altro Controparte_2
indirizzo (contrada AN );
2) l'avere applicato al caso in esame la fattispecie prevista dall'art. 145 c.p.c., che regolamenta il regime delle notifiche nei confronti delle persone giuridiche, invece che l'art. 138 che disciplina invece le regole cui afferiscono le notificazioni effettuate presso la residenza o la dimora delle persone fisiche. Di conseguenza l'avere ritenuto valida, ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale, la consegna del plico postale effettuata nei confronti dei destinatari indicati nel fascicolo, in alcun modo deputati alla ricezione dei menzionati atti.
Il giudice di primo grado non avrebbe correttamente valutato le prove offerte dall' opponente, non tenendo conto del cambio di residenza effettuato dal ( persona Pt_1
fisica) già a far data dal 21.10.2001, essendosi traferito dalla Contrada AN alla Via del Resta del Comune di UR.
In altre parole, secondo la prospettazione dell'appellante, la avrebbe dovuto CP_1
“notificare” le lettere interruttive della prescrizione non già alla sede legale della ditta –
“confluita” nel 2005 nella ma cessata soltanto nel 2019 - bensì Controparte_2
al domicilio del poiché, trattandosi di ditta individuale, riconducibile ex lege, alla Pt_1
sola persona fisica del titolare, avrebbe dovuto trovare applicazione il regime delle notifiche brevi manu ex art. 138 c.p.c.
Formulava pertanto le seguenti conclusioni : “totale riforma della sentenza impugnata ... voglia accogliere l'opposizione promossa avverso il decreto ingiuntivo n. 254/2020, emesso dal G.L. del Tribunale di Palmi, sezione Lavoro, in data 29/12/2020 e dichiarare
l'importo ingiunto non dovuto per le ragioni dianzi argomentate. Dichiarare quindi nullo
e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto n. 254/2020 perché infondato, ingiusto, illegittimo ed il credito in esso portato estinto per intervenuta prescrizione;
Voglia, in ogni caso, condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, per entrambi i gradi di giudizio”.
Con memoria difensiva ritualmente depositata si costituiva in giudizio la CP_1 chiedeva il rigetto dell'appello, opponendo quanto segue.
Con riguardo alla validità della regolare ricezione delle missive interruttive della prescrizione eseguite dalla appellata in data 02.05.2006 e 25.02.2011 presso la sede legale della ditta individuale - situata in Contrada AN del comune di UR e risultante attiva fino all'anno 2019 con propria partita IVA autonoma e distinta da quella della
- rilevava che, come da documentazione allegata, queste Controparte_4 venivano regolarmente recapitate presso la sede legale dell'impresa (per come indicata nella visura camerale).
Riguardo alla seconda delle diffide interruttive della prescrizione (del 25.02.2011) , la difesa dell'appellata riferiva di essere stata contattata telefonicamente dal consulente del lavoro della ditta individuale SI, tale Dott. - la cui qualifica risulta Per_1 chiaramente dalla documentazione prodotta in giudizio (cfr. pag. 10 della memoria di costituzione) - il quale manifestava la volontà del di saldare il debito. Pt_1
Con mail del 07.03.2011 la comunicava al medesimo consulente gli estremi CP_1
e le modalità di pagamento del debito contestato, ma la pratica rimaneva inevasa.
Secondo l'appellata risultava evidente come il avesse avuto piena conoscenza, Pt_1
nei termini di legge, delle pretese creditorie della odierna appellata;
sottolineava ancora come, anche nel corso del giudizio di primo grado, il non avesse mai contestato Pt_1
l'avvenuta conoscenza delle raccomandate quanto, piuttosto, la loro efficacia processuale quali atti interruttivi della prescrizione.
Con riguardo a tale ultimo aspetto, rilevava che applicabile al caso concreto non è la normativa codicistica relativa alle notifiche degli atti giudiziari, bensì la disciplina del servizio postale ordinario per la consegna delle raccomandate: il DPR n.156/73; il DPR
n.655/1982; il DM del Ministero delle comunicazioni 09/4/2001; il Decreto 01/10/2008 del
Ministero dello Sviluppo Economico;
la delibera 20/6/2013 n. 385/13/Cons AGCOM..
La difesa richiamava inoltre l'ampio dibattito giurisprudenziale all'esito del quale emergeva il principio processuale di “presunzione di conoscenza” in ragione del quale ogni dichiarazione diretta ad una persona si reputa da questa conosciuta nel momento in cui giunge al suo indirizzo salvo che questa dimostri, senza sua colpa, di essersi trovato nell'impossibilità di averne notizia.
Con provvedimento del 23.01.2024 si disponeva la trattazione con modalità cartolare per l'udienza del 9 febbraio 2024; entrambe le parti depositavano note scritte.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 28.10.2024
Motivi della decisione
Come sopra riportato, l'efficacia interruttiva della prescrizione delle diffide recapitate nel
2006 e nel 2011 è stata dichiarata dal primo giudice rilevando, in primo luogo, che dalla visura storica prodotta dallo stesso ricorrente emergeva che l'impresa individuale Parte_1
è stata cancellata solo il 17/09/2019 , conservando pertanto fino a tale data la
[...]
sede legale in UR alla via Contrada Gagliano.
Per smentire tale conclusione l'appellante : deduce in fatto che, quale titolare dell'omonima ditta individuale, in data 29/03/2005 cedeva in toto la propria azienda alla Controparte_3
con sede legale in UR alla c.da AN, come si evince dalle visure camerali in atti sia della ditta (individuale) che della Parte_1 Controparte_2 ne fa conseguire che “alla predetta data del 29/03/2005 la ditta individuale Parte_1
è di fatto cessata, ceduta alla e, sotto il profilo pratico,
[...] Controparte_2
trasferita presso la sede operativa della nuova società, sita alla c.da AN. Perciò, anche se la ditta individuale viene formalmente cancellata solo nel 2019, il sig. Parte_1
dal marzo 2005 prosegue la propria attività imprenditoriale, con la costituita nuova società in accomandita, presso i nuovi locali di c.da AN, abbandonando definitivamente la vecchia sede di c.da Gagliano.
Tutto questo per dire che, quantunque la cancellazione della ditta individuale sia avvenuta tardivamente (probabilmente per motivi di natura fiscale), il sig. a decorrere Pt_1
dalla data della cessione della propria azienda, come è facilmente intuibile non dimorava
e non svolgeva più alcuna attività presso la vecchia sede di c.da Gagliano, essendo i propri uffici trasferiti alla c.da AN e lavorando i propri operai alle dipendenze della
[...]
. Controparte_2
Ora, a prescindere dal fatto che è arbitrario fare coincidere il trasferimento d'azienda con l'estinzione dell' impresa individuale, che infatti veniva cancellata circa 14 anni dopo (
17.9.2019 per cessazione di ogni attività , fatta risalire al 10.8.2019) , è assorbente rilevare che l'anzidetta ricostruzione dell'appellante è documentalmente smentita ,posto che : dalla visura camerale non risulta affatto che la cessione d'azienda sia avvenuta in favore della né che la sede operativa della nuova società si sarebbe Controparte_2
trovata alla c.da AN;
infatti, a pagina 8 della visura della , nel riportare gli estremi del Controparte_2
trasferimento di azienda (per notaio atto del 29 Marzo 2005, protocollo 27 Aprile Per_2
2005), la denominazione del cessionario alla data di detta denuncia era “SI costruzioni SN di ”; Controparte_5
di detta società solo con successivo atto notarile del 15/12/2011 iscritto in data 19.1.2012
– dunque ben dopo entrambe le comunicazioni delle missive interruttive di cui si controverte - venivano modificati i patti sociali, trasformandola in società in accomandita semplice con nomina di quale socio accomandatario (vedi pag. 5 visura) Parte_1
, ribadendo alla pag. 12 che era intervenuta la variazione della forma giuridica
“(precedente: società in nome collettivo”) e dando atto del trasferimento della sede legale
(rimasto da allora immutato: contrada AN) e , soprattutto, dell' indirizzo precedente :
UR contrada Gagliano 18.
Conferma di ciò e ulteriore smentita della mera affermazione della inoperatività dell' impresa individuale a far data dalla cessione del 2005, si rinviene nella scheda di iscrizione alla della ditta SI ON SN datata 9.06.2005 (allegato 4 fascicolo CP_1
di primo grado) nonché nel fax di comunicazione della chiusura di un cantiere inviato alla e datato 14.11.2006, documenti nei quali la indica quale CP_1 Controparte_2
sede legale Contrada Gagliano, 18 , UR .
Dunque è documentale che la sede legale di contrada Gagliano, dove vennero recapitate le due missive in contestazione nel 2006 e nel 2011, coincideva sia con l'impresa individuale cedente ( come detto divenuta non operativa e per questo cancellata dalle scritture camerali molti anni dopo) che con la cessionaria SI ON SN , almeno fino alla CP_ trasformazione in , avvenuta solo il 15.12.2011 , con contestuale trasferimento di sede in contrada AN.
Come detto, il dato è decisivo e assorbente;
solo per completezza e per escludere il paventato venire meno dell'impresa cedente a seguito del mero trasferimento d'azienda nel
2005, va richiamato il pacifico principio secondo cui “ Il conferimento di un'azienda individuale in società di persone o di capitali determina, ai sensi degli artt. 2558 e ss. c.c., un fenomeno traslativo in virtù del quale l'alienante acquista la posizione di socio della società, ma, salvo che non risulti il consenso dei creditori, egli non è liberato dai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, essendo, quindi, legittimato a contestarne l'esistenza; la corresponsabilità del cessionario nei confronti dei creditori aziendali, viceversa, postula l'annotazione dei debiti nei libri contabili obbligatori, ai sensi dell'art. 2560, comma 2, c.c. “ ( Cassazione civile sez. II, 26/09/2019,
n.24101; . Sez. 5, Sentenza n. 21229 del 29/09/2006).
In termini, Cassazione civile sez. I, 26/02/2024, n.5088 , in motivazione rimarcava la differenza tra la trasformazione di un ente, individuale o collettivo, ma dotato di autonomo riconoscimento come tale dall'ordinamento, in un altro ente consentito e il mero “ conferire beni organizzati dall'imprenditore individuale per l'esercizio dell'impresa, ma sempre e comunque di sua proprietà individuale, in un soggetto giuridico distinto... (che) va qualificato nell'alveo della disciplina della cessione di azienda ... e ciò anche nell'eventualità che tale cessione sia, come nella specie è accaduto, finalizzata alla costituzione del patrimonio di una società di capitali: il fenomeno cui si dà vita non è una trasformazione da ditta individuale in società, come detto, non previsto dall'ordinamento, bensì un conferimento di beni al momento della costituzione della neonata società di capitali “.
Conf. Cass II, n. 17959/2016 che , richiamando Sez. 2, 2 luglio 2013, n. 16556, ha ribadito che “la trasformazione di un'impresa individuale in una società di capitali non è riconducibile alla trasformazione societaria, in quanto uno dei termini del rapporto è estraneo all'ambito delle società, trattandosi, invece, di un trasferimento a titolo particolare, nelle forme del conferimento o della cessione di un diritto dell'imprenditore individuale all'impresa collettiva per atto tra vivi, atteso che l'estinzione dell'impresa individuale non costituisce il presupposto del trasferimento stesso “.
L'irregolare comunicazione delle diffide interruttive è insistita dall' appellante anche sotto altri profili.
In primo luogo si contesta l'applicazione da parte del primo giudice dell'art.145 c.p.c., che disciplina le comunicazioni degli atti giudiziari alle persone giuridiche, assumendo che andava applicato l'art. 139 c.p.c.
L'argomento non giova però all'appellante, posto che “l'art. 139 c.p.c. pone un criterio di successione preferenziale solo per quanto riguarda la scelta del comune (residenza, dimora o domicilio), mentre, una volta individuato questo, è consentita la notifica in alternativa presso la casa di abitazione, la sede dell'impresa o l'ufficio dove il predetto titolare esercita l'industria o il commercio “(Cass. n. 7041 del 2020) e nel caso di specie sia la sede legale che le residenze (via Resta e via Calvario) erano nel comune di
UR
Sennonchè va osservato – a rettifica del relativo passaggio motivazionale del Tribunale – che per le comunicazioni mediante raccomandata è pacifico che non si applichino le norme previste per la notificazione a mezzo posta di atti giudiziari, venendo in rilievo le disposizioni del regolamento postale e la normativa codicistica degli atti unilaterali ricettizi.
Tale complessiva disciplina vale anche a negare ogni rilievo ai fatti dedotti da Pt_1
per negare la ricezione delle due missive, ossia che la prima missiva sia stata consegnata alla cognata che però non era convivente dell' appellante ( perché questi già risiedeva altrove a quel tempo ) e neppure suo dipendente , mentre quella inviata nel 2011 era stata consegnata a persona non identificabile e di cui nella cartolina di ritorno non era stata specificata la qualifica idonea alla ricezione.
E' infatti pacifico in giurisprudenza che:
- una volta che emerga che la raccomandata sia pervenuta all'indirizzo del destinatario (nel caso di specie presso la sede legale , come detto identica ,al tempo delle due diffide interruttive del 2006 e del 2011, per l'impresa individuale e per la S.N.C.) deve ritenersi che il plico sia ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 del codice civile, superabile solo se il medesimo provi di essersi trovato senza sua colpa nella impossibilità di prenderne cognizione (cfr., ex multis, Cass.
n. 8803/2022 e Cass. n. 20769/2021);
- il d.m. 9 aprile 2001 (Approvazione delle condizioni generali del servizio postale) all'art. 39 dispone che «sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere» , ma se l'atto viene consegnato a persona diversa dal destinatario in un luogo a questi riferibile e sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, non vi è nullità alcuna neppure se l'agente postale abbia omesso di indicare la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà di quest'ultimo di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare (Cass. 270/2012).-
- in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, rileva il rapporto di convivenza con il destinatario anche se provvisorio e può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nel luogo in cui è stata eseguita la comunicazione e abbia ricevuto il plico;
- non è sufficiente, per affermare la nullità della notifica, la mancata indicazione della qualità di convivente sull'avviso di ricevimento della raccomandata, il cui contenuto, in caso di spedizione diretta a mezzo piego raccomandato, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è quello prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria e non già quello previsto dall'art. 139 cod. proc. civ.(Id. 5, sentenza n. 15973 del 11/07/2014 );
- perfino quando manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto
è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod.civ., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (v. Cass. nn. 946, 6753 e 19680 del 2020 ed ivi ulteriori precedenti).
Mutuando regole espresse dalla giurisprudenza nella contigua fattispecie della consegna dell'atto "a persona di famiglia" ai sensi dell' art. 139 cod. proc. civ., deve ritenersi che l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità giustifica la presunzione che la "persona di famiglia" (cui è equiparabile il “componente del nucleo familiare” considerato dall'art 39 DM 9.4.2021) consegnerà l'atto al destinatario, restando a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di prova contraria, per la quale sono inidonee le sole certificazioni anagrafiche (così, Cass., sez.
6 - L, 15/10/2010, n.
21362; Cass., sez. 1, 25/07/2013, n. 18085; Cass., sez. 5, 29/11/2017, n. 28591; Cass., sez.
L, 05/04/2018, n. 8418; Cass., sez. 1, 28/04/2021, n. 11228); in sostanza, pur in difetto di stabile rapporto di convivenza tra consegnatario e destinatario della missiva, il vincolo di parentela (o affinità) giustifica di per sé la presunzione di sollecita consegna;
E' vano poi insistere sul fatto che abbia cambiato residenza fin dal 2001, non avendo alcun Pt_1
onere il mittente di effettuare le relative ricerche in presenza del dato certo della sede legale dell' impresa individuale, quale risultante dalle visure camerali.
Per questi motivi
va rigettato l'appello, con condanna dell'appellante al rimborso delle spese del grado liquidate ai sensi del DM 147/2022 II scaglione , oltre a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello promosso da , in proprio e n.q. di titolare della Parte_1
contro e avverso la sentenza Controparte_2 Controparte_1
n. 430/2022 pubblicata il 04.03.2022 del Tribunale del lavoro di Palmi, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla liquidate in Euro 1.457,5 , oltre accessori di legge. CP_1
Ricorrono i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Così deciso nella camera di consiglio del 28.10.2024.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Eugenio Scopelliti ) (dott. Massimo Gullino )
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Massimo Gullino Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3 Dott. ssa Maria Carla Arena Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 135/2022 R.G.L. e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Grio Parte_1
appellante e
, rappresentata e difesa dall'avv. Melina Controparte_1
Consuelo Sangiovanni
appellata
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 254, emesso il 29.12.2020, il Tribunale di Palmi ingiungeva a il pagamento della somma di Euro1798,55 a titolo di omessi versamenti Parte_1
“di Rilievi e versamenti contributi C.E.”, relativi al periodo gennaio 2002/luglio 2002, dovuti alla di e non corrisposti. CP_1 Controparte_1
in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Pt_1 Controparte_2
proponeva opposizione avverso il menzionato decreto per intervenuta prescrizione
[...]
del credito ingiunto, deducendo dapprima di non avere mai avuto conoscenza delle missive interruttive del termine di legge inviate dalla controparte negli anni 2006 e 2011, fatta salva quella dell'anno 2016 consegnata direttamente nelle mani dello stesso. Successivamente, sosteneva che tali comunicazioni non fossero state formulate nei modi e nei termini di legge, sia con riguardo alla natura giuridica della ditta divenuta nel Pt_1
frattempo società in accomandita semplice, sia con riguardo alla presunta legittimazione a ricevere gli atti da parte dei soggetti che avevano sottoscritto le prime due lettere.
Si costituiva ritualmente la che insisteva nella conferma del decreto CP_1
ingiuntivo; deduceva la corretta comunicazione e ricezione delle diffide interruttive della prescrizione, segnalando il corretto inquadramento normativo della notifica delle diffide interruttive della prescrizione e la piena consapevolezza, da parte del della pretesa Pt_1 creditoria vantata dall'opposta (poiché all'epoca della diffida risalente al 2011, il consulente legale della ditta aveva contattato la per avere notizie riguardo alle CP_1
modalità di pagamento del debito).
Il Tribunale del lavoro di Palmi con la sentenza n. 430/2022 del 4.3.2022, pubblicata in pari data, rigettava l'opposizione e condannava l'opponente a corrispondere all'opposto le spese di giudizio.
Così argomentava il primo giudice: “Dalla documentazione in atti emerge che il primo atto interruttivo della prescrizione quinquennale si rinviene nella diffida di pagamento del
27/04/2006, notificata in data 2/05/2006 con raccomandata consegnata presso la sede legale della società.
Si evince, altresì, che la ha provveduto ad Controparte_1 inviare all'opponente in data 16/02/2011 una seconda comunicazione, idonea ad interrompere la prescrizione, pervenuta alla sede legale della ditta in data 25/02/2011, nonché un'ulteriore missiva il 19/02/2016 la quale risulta consegnata direttamente al
come rappresentato dallo stesso opponente. Pt_1
Sul punto, l'istante contesta la validità delle notifiche relative alle diffide del 2006 e 2011 rappresentando, da un lato, che la sede legale della società era mutata in seguito alla trasformazione dell'azienda da ditta individuale a società in accomandita semplice, dall'altro, l'assenza di qualsivoglia legame o legittimazione a ricevere l'atto notificato da parte del soggetto che ha apposto la firma.
La doglianza non può essere condivisa, dal momento che ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica ex art. 145 c.p.c., come nella specie, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario o postale risulti nella sede legale la presenza di una persona all'interno dei locali, è da presumere che tale soggetto fosse addetto alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, senza necessità di accertamento dell'effettiva condizione. Tale presunzione, infatti, può essere superata solo con una specifica prova fornita dall'ente, in mancanza della quale il procedimento notificatorio si considera valido (v.
Cass. n. 13954/2017).
Si osserva, infatti, che la parte che effettua la notifica di atti a persona giuridica ha l'onere soltanto di indicarne la denominazione e la sede, ma non è tenuta specificare, né ad accertare preventivamente, le qualità della persona fisica che riceve l'atto, venendo in rilievo una presunzione di legittimazione alla ricezione da parte del soggetto che si trova all'interno della società.
Nella fattispecie, dalla visura storica prodotta dallo stesso ricorrente emerge che
l'impresa sia stata cancellata il 17/09/2019 e che la stessa, sino alla Parte_1
predetta data, aveva sede legale in UR alla via Contrada Gagliano.
Ne consegue che le notifiche in questione si considerano valide, essendo state eseguite presso la sede legale della società e non essendovi alcuna prova da parte dell'opposto circa l'insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 145 c.p.c. in capo al soggetto che ha ricevuto l'atto.
I crediti oggetto del decreto ingiuntivo opposto, quindi, non possono considerarsi prescritti, avendo la provveduto ad inviare Controparte_1 all'opposto atti idonei ad interrompere il termine quinquennale di prescrizione.
L'opposizione va pertanto rigettata”.
Con ricorso depositato il 5.4.2022 il in proprio e nella qualità di legale Pt_1 rappresentate e/o titolare firmatario dell'impresa individuale (che Parte_1 riferiva ceduta alla ”), proponeva Controparte_3
appello avverso la sentenza, contestando in particolare:
1)l'avere riconosciuto efficacia alle diffide interruttive della prescrizione effettuate dalla presso la sede commerciale del debitore (Contrada Gagliano), luogo presso il CP_1
quale si trovava la sede della ditta individuale di cui il era titolare e che poi è Pt_1
confluita, secondo la prospettazione di parte, nella con sede presso altro Controparte_2
indirizzo (contrada AN );
2) l'avere applicato al caso in esame la fattispecie prevista dall'art. 145 c.p.c., che regolamenta il regime delle notifiche nei confronti delle persone giuridiche, invece che l'art. 138 che disciplina invece le regole cui afferiscono le notificazioni effettuate presso la residenza o la dimora delle persone fisiche. Di conseguenza l'avere ritenuto valida, ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale, la consegna del plico postale effettuata nei confronti dei destinatari indicati nel fascicolo, in alcun modo deputati alla ricezione dei menzionati atti.
Il giudice di primo grado non avrebbe correttamente valutato le prove offerte dall' opponente, non tenendo conto del cambio di residenza effettuato dal ( persona Pt_1
fisica) già a far data dal 21.10.2001, essendosi traferito dalla Contrada AN alla Via del Resta del Comune di UR.
In altre parole, secondo la prospettazione dell'appellante, la avrebbe dovuto CP_1
“notificare” le lettere interruttive della prescrizione non già alla sede legale della ditta –
“confluita” nel 2005 nella ma cessata soltanto nel 2019 - bensì Controparte_2
al domicilio del poiché, trattandosi di ditta individuale, riconducibile ex lege, alla Pt_1
sola persona fisica del titolare, avrebbe dovuto trovare applicazione il regime delle notifiche brevi manu ex art. 138 c.p.c.
Formulava pertanto le seguenti conclusioni : “totale riforma della sentenza impugnata ... voglia accogliere l'opposizione promossa avverso il decreto ingiuntivo n. 254/2020, emesso dal G.L. del Tribunale di Palmi, sezione Lavoro, in data 29/12/2020 e dichiarare
l'importo ingiunto non dovuto per le ragioni dianzi argomentate. Dichiarare quindi nullo
e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto n. 254/2020 perché infondato, ingiusto, illegittimo ed il credito in esso portato estinto per intervenuta prescrizione;
Voglia, in ogni caso, condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, per entrambi i gradi di giudizio”.
Con memoria difensiva ritualmente depositata si costituiva in giudizio la CP_1 chiedeva il rigetto dell'appello, opponendo quanto segue.
Con riguardo alla validità della regolare ricezione delle missive interruttive della prescrizione eseguite dalla appellata in data 02.05.2006 e 25.02.2011 presso la sede legale della ditta individuale - situata in Contrada AN del comune di UR e risultante attiva fino all'anno 2019 con propria partita IVA autonoma e distinta da quella della
- rilevava che, come da documentazione allegata, queste Controparte_4 venivano regolarmente recapitate presso la sede legale dell'impresa (per come indicata nella visura camerale).
Riguardo alla seconda delle diffide interruttive della prescrizione (del 25.02.2011) , la difesa dell'appellata riferiva di essere stata contattata telefonicamente dal consulente del lavoro della ditta individuale SI, tale Dott. - la cui qualifica risulta Per_1 chiaramente dalla documentazione prodotta in giudizio (cfr. pag. 10 della memoria di costituzione) - il quale manifestava la volontà del di saldare il debito. Pt_1
Con mail del 07.03.2011 la comunicava al medesimo consulente gli estremi CP_1
e le modalità di pagamento del debito contestato, ma la pratica rimaneva inevasa.
Secondo l'appellata risultava evidente come il avesse avuto piena conoscenza, Pt_1
nei termini di legge, delle pretese creditorie della odierna appellata;
sottolineava ancora come, anche nel corso del giudizio di primo grado, il non avesse mai contestato Pt_1
l'avvenuta conoscenza delle raccomandate quanto, piuttosto, la loro efficacia processuale quali atti interruttivi della prescrizione.
Con riguardo a tale ultimo aspetto, rilevava che applicabile al caso concreto non è la normativa codicistica relativa alle notifiche degli atti giudiziari, bensì la disciplina del servizio postale ordinario per la consegna delle raccomandate: il DPR n.156/73; il DPR
n.655/1982; il DM del Ministero delle comunicazioni 09/4/2001; il Decreto 01/10/2008 del
Ministero dello Sviluppo Economico;
la delibera 20/6/2013 n. 385/13/Cons AGCOM..
La difesa richiamava inoltre l'ampio dibattito giurisprudenziale all'esito del quale emergeva il principio processuale di “presunzione di conoscenza” in ragione del quale ogni dichiarazione diretta ad una persona si reputa da questa conosciuta nel momento in cui giunge al suo indirizzo salvo che questa dimostri, senza sua colpa, di essersi trovato nell'impossibilità di averne notizia.
Con provvedimento del 23.01.2024 si disponeva la trattazione con modalità cartolare per l'udienza del 9 febbraio 2024; entrambe le parti depositavano note scritte.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 28.10.2024
Motivi della decisione
Come sopra riportato, l'efficacia interruttiva della prescrizione delle diffide recapitate nel
2006 e nel 2011 è stata dichiarata dal primo giudice rilevando, in primo luogo, che dalla visura storica prodotta dallo stesso ricorrente emergeva che l'impresa individuale Parte_1
è stata cancellata solo il 17/09/2019 , conservando pertanto fino a tale data la
[...]
sede legale in UR alla via Contrada Gagliano.
Per smentire tale conclusione l'appellante : deduce in fatto che, quale titolare dell'omonima ditta individuale, in data 29/03/2005 cedeva in toto la propria azienda alla Controparte_3
con sede legale in UR alla c.da AN, come si evince dalle visure camerali in atti sia della ditta (individuale) che della Parte_1 Controparte_2 ne fa conseguire che “alla predetta data del 29/03/2005 la ditta individuale Parte_1
è di fatto cessata, ceduta alla e, sotto il profilo pratico,
[...] Controparte_2
trasferita presso la sede operativa della nuova società, sita alla c.da AN. Perciò, anche se la ditta individuale viene formalmente cancellata solo nel 2019, il sig. Parte_1
dal marzo 2005 prosegue la propria attività imprenditoriale, con la costituita nuova società in accomandita, presso i nuovi locali di c.da AN, abbandonando definitivamente la vecchia sede di c.da Gagliano.
Tutto questo per dire che, quantunque la cancellazione della ditta individuale sia avvenuta tardivamente (probabilmente per motivi di natura fiscale), il sig. a decorrere Pt_1
dalla data della cessione della propria azienda, come è facilmente intuibile non dimorava
e non svolgeva più alcuna attività presso la vecchia sede di c.da Gagliano, essendo i propri uffici trasferiti alla c.da AN e lavorando i propri operai alle dipendenze della
[...]
. Controparte_2
Ora, a prescindere dal fatto che è arbitrario fare coincidere il trasferimento d'azienda con l'estinzione dell' impresa individuale, che infatti veniva cancellata circa 14 anni dopo (
17.9.2019 per cessazione di ogni attività , fatta risalire al 10.8.2019) , è assorbente rilevare che l'anzidetta ricostruzione dell'appellante è documentalmente smentita ,posto che : dalla visura camerale non risulta affatto che la cessione d'azienda sia avvenuta in favore della né che la sede operativa della nuova società si sarebbe Controparte_2
trovata alla c.da AN;
infatti, a pagina 8 della visura della , nel riportare gli estremi del Controparte_2
trasferimento di azienda (per notaio atto del 29 Marzo 2005, protocollo 27 Aprile Per_2
2005), la denominazione del cessionario alla data di detta denuncia era “SI costruzioni SN di ”; Controparte_5
di detta società solo con successivo atto notarile del 15/12/2011 iscritto in data 19.1.2012
– dunque ben dopo entrambe le comunicazioni delle missive interruttive di cui si controverte - venivano modificati i patti sociali, trasformandola in società in accomandita semplice con nomina di quale socio accomandatario (vedi pag. 5 visura) Parte_1
, ribadendo alla pag. 12 che era intervenuta la variazione della forma giuridica
“(precedente: società in nome collettivo”) e dando atto del trasferimento della sede legale
(rimasto da allora immutato: contrada AN) e , soprattutto, dell' indirizzo precedente :
UR contrada Gagliano 18.
Conferma di ciò e ulteriore smentita della mera affermazione della inoperatività dell' impresa individuale a far data dalla cessione del 2005, si rinviene nella scheda di iscrizione alla della ditta SI ON SN datata 9.06.2005 (allegato 4 fascicolo CP_1
di primo grado) nonché nel fax di comunicazione della chiusura di un cantiere inviato alla e datato 14.11.2006, documenti nei quali la indica quale CP_1 Controparte_2
sede legale Contrada Gagliano, 18 , UR .
Dunque è documentale che la sede legale di contrada Gagliano, dove vennero recapitate le due missive in contestazione nel 2006 e nel 2011, coincideva sia con l'impresa individuale cedente ( come detto divenuta non operativa e per questo cancellata dalle scritture camerali molti anni dopo) che con la cessionaria SI ON SN , almeno fino alla CP_ trasformazione in , avvenuta solo il 15.12.2011 , con contestuale trasferimento di sede in contrada AN.
Come detto, il dato è decisivo e assorbente;
solo per completezza e per escludere il paventato venire meno dell'impresa cedente a seguito del mero trasferimento d'azienda nel
2005, va richiamato il pacifico principio secondo cui “ Il conferimento di un'azienda individuale in società di persone o di capitali determina, ai sensi degli artt. 2558 e ss. c.c., un fenomeno traslativo in virtù del quale l'alienante acquista la posizione di socio della società, ma, salvo che non risulti il consenso dei creditori, egli non è liberato dai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, essendo, quindi, legittimato a contestarne l'esistenza; la corresponsabilità del cessionario nei confronti dei creditori aziendali, viceversa, postula l'annotazione dei debiti nei libri contabili obbligatori, ai sensi dell'art. 2560, comma 2, c.c. “ ( Cassazione civile sez. II, 26/09/2019,
n.24101; . Sez. 5, Sentenza n. 21229 del 29/09/2006).
In termini, Cassazione civile sez. I, 26/02/2024, n.5088 , in motivazione rimarcava la differenza tra la trasformazione di un ente, individuale o collettivo, ma dotato di autonomo riconoscimento come tale dall'ordinamento, in un altro ente consentito e il mero “ conferire beni organizzati dall'imprenditore individuale per l'esercizio dell'impresa, ma sempre e comunque di sua proprietà individuale, in un soggetto giuridico distinto... (che) va qualificato nell'alveo della disciplina della cessione di azienda ... e ciò anche nell'eventualità che tale cessione sia, come nella specie è accaduto, finalizzata alla costituzione del patrimonio di una società di capitali: il fenomeno cui si dà vita non è una trasformazione da ditta individuale in società, come detto, non previsto dall'ordinamento, bensì un conferimento di beni al momento della costituzione della neonata società di capitali “.
Conf. Cass II, n. 17959/2016 che , richiamando Sez. 2, 2 luglio 2013, n. 16556, ha ribadito che “la trasformazione di un'impresa individuale in una società di capitali non è riconducibile alla trasformazione societaria, in quanto uno dei termini del rapporto è estraneo all'ambito delle società, trattandosi, invece, di un trasferimento a titolo particolare, nelle forme del conferimento o della cessione di un diritto dell'imprenditore individuale all'impresa collettiva per atto tra vivi, atteso che l'estinzione dell'impresa individuale non costituisce il presupposto del trasferimento stesso “.
L'irregolare comunicazione delle diffide interruttive è insistita dall' appellante anche sotto altri profili.
In primo luogo si contesta l'applicazione da parte del primo giudice dell'art.145 c.p.c., che disciplina le comunicazioni degli atti giudiziari alle persone giuridiche, assumendo che andava applicato l'art. 139 c.p.c.
L'argomento non giova però all'appellante, posto che “l'art. 139 c.p.c. pone un criterio di successione preferenziale solo per quanto riguarda la scelta del comune (residenza, dimora o domicilio), mentre, una volta individuato questo, è consentita la notifica in alternativa presso la casa di abitazione, la sede dell'impresa o l'ufficio dove il predetto titolare esercita l'industria o il commercio “(Cass. n. 7041 del 2020) e nel caso di specie sia la sede legale che le residenze (via Resta e via Calvario) erano nel comune di
UR
Sennonchè va osservato – a rettifica del relativo passaggio motivazionale del Tribunale – che per le comunicazioni mediante raccomandata è pacifico che non si applichino le norme previste per la notificazione a mezzo posta di atti giudiziari, venendo in rilievo le disposizioni del regolamento postale e la normativa codicistica degli atti unilaterali ricettizi.
Tale complessiva disciplina vale anche a negare ogni rilievo ai fatti dedotti da Pt_1
per negare la ricezione delle due missive, ossia che la prima missiva sia stata consegnata alla cognata che però non era convivente dell' appellante ( perché questi già risiedeva altrove a quel tempo ) e neppure suo dipendente , mentre quella inviata nel 2011 era stata consegnata a persona non identificabile e di cui nella cartolina di ritorno non era stata specificata la qualifica idonea alla ricezione.
E' infatti pacifico in giurisprudenza che:
- una volta che emerga che la raccomandata sia pervenuta all'indirizzo del destinatario (nel caso di specie presso la sede legale , come detto identica ,al tempo delle due diffide interruttive del 2006 e del 2011, per l'impresa individuale e per la S.N.C.) deve ritenersi che il plico sia ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 del codice civile, superabile solo se il medesimo provi di essersi trovato senza sua colpa nella impossibilità di prenderne cognizione (cfr., ex multis, Cass.
n. 8803/2022 e Cass. n. 20769/2021);
- il d.m. 9 aprile 2001 (Approvazione delle condizioni generali del servizio postale) all'art. 39 dispone che «sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere» , ma se l'atto viene consegnato a persona diversa dal destinatario in un luogo a questi riferibile e sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, non vi è nullità alcuna neppure se l'agente postale abbia omesso di indicare la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà di quest'ultimo di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare (Cass. 270/2012).-
- in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, rileva il rapporto di convivenza con il destinatario anche se provvisorio e può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nel luogo in cui è stata eseguita la comunicazione e abbia ricevuto il plico;
- non è sufficiente, per affermare la nullità della notifica, la mancata indicazione della qualità di convivente sull'avviso di ricevimento della raccomandata, il cui contenuto, in caso di spedizione diretta a mezzo piego raccomandato, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è quello prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria e non già quello previsto dall'art. 139 cod. proc. civ.(Id. 5, sentenza n. 15973 del 11/07/2014 );
- perfino quando manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto
è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod.civ., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (v. Cass. nn. 946, 6753 e 19680 del 2020 ed ivi ulteriori precedenti).
Mutuando regole espresse dalla giurisprudenza nella contigua fattispecie della consegna dell'atto "a persona di famiglia" ai sensi dell' art. 139 cod. proc. civ., deve ritenersi che l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità giustifica la presunzione che la "persona di famiglia" (cui è equiparabile il “componente del nucleo familiare” considerato dall'art 39 DM 9.4.2021) consegnerà l'atto al destinatario, restando a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di prova contraria, per la quale sono inidonee le sole certificazioni anagrafiche (così, Cass., sez.
6 - L, 15/10/2010, n.
21362; Cass., sez. 1, 25/07/2013, n. 18085; Cass., sez. 5, 29/11/2017, n. 28591; Cass., sez.
L, 05/04/2018, n. 8418; Cass., sez. 1, 28/04/2021, n. 11228); in sostanza, pur in difetto di stabile rapporto di convivenza tra consegnatario e destinatario della missiva, il vincolo di parentela (o affinità) giustifica di per sé la presunzione di sollecita consegna;
E' vano poi insistere sul fatto che abbia cambiato residenza fin dal 2001, non avendo alcun Pt_1
onere il mittente di effettuare le relative ricerche in presenza del dato certo della sede legale dell' impresa individuale, quale risultante dalle visure camerali.
Per questi motivi
va rigettato l'appello, con condanna dell'appellante al rimborso delle spese del grado liquidate ai sensi del DM 147/2022 II scaglione , oltre a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello promosso da , in proprio e n.q. di titolare della Parte_1
contro e avverso la sentenza Controparte_2 Controparte_1
n. 430/2022 pubblicata il 04.03.2022 del Tribunale del lavoro di Palmi, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla liquidate in Euro 1.457,5 , oltre accessori di legge. CP_1
Ricorrono i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Così deciso nella camera di consiglio del 28.10.2024.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Eugenio Scopelliti ) (dott. Massimo Gullino )