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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/05/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 23018/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Isabella Messina Giudice dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 23018/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in VIALE DEL CASTELLO 1 10024 MONCALIERI presso lo studio dell'avv. SURACE ALESSANDRO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Parte_2
ORBASSANO il 09/05/2010.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ORBASSANO (atto n. 11 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 03/11/2011 e , il 13/06/2014. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 01/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Le Parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Orbassano (To) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
-I figli minori vengano affidati ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la madre, e le seguenti modalità di permanenza con o presso il padre:
Fine settimana: alternati dalle 16 del sabato alle 22 della domenica.
Infrasettimanale: a giorni e orari liberi, nel rispetto di congruo preavviso alla madre.
Festività: con ciascuno dei genitori in via alternata di anno in anno (nello specifico per il Natale, di volta in volta ad un genitore spetterà il giorno 24 dicembre ed all'altro il giorno 25).
Ferie estive, con calendario da concordarsi di volta in volta entro il 31 maggio di ogni anno: una settimana nel mese di agosto.
Altre vacanze scolastiche: i periodi di permanenza saranno determinati di volta in volta, in conformità al principio di una sostanziale parità dei giorni di permanenza presso ciascun genitore, preferibilmente con alternanza annuale per ciascun periodo di vacanza, e compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi.
Valgono ad integrazione le ulteriori prescrizioni di cui al piano genitoriale allegato.
pagina 2 di 3 - Il padre versi un contributo al mantenimento dei figli minori e pari ad euro 400,00 Per_1 Per_2 al mese (€ 200,00 cadauno), somma da corrispondersi all'altro coniuge entro il giorno 5 di ciascun mese, e rivalutabile annualmente secondo indici Istat, fino all'indipendenza economica della prole.
Oneri accessori: accollo al Sig. , e con le stesse modalità di versamento di cui al precedente Parte_1 punto delle spese mediche, scolastiche, sportive e di altre spese di carattere straordinario pertinenti la prole, concordate, ovvero necessitate e documentate, nella misura del 80%.
- Il Sig. versi l'importo di € 100,00 al mese, a titolo di mantenimento in favore della Parte_1 signora somma da corrispondersi e soggetta a rivalutazione con le stesse modalità Parte_2 previste al precedente punto.
La prima mensilità del mantenimento sopra previsto sarà versata il giorno 5 del mese successivo al provvedimento di pronuncia della separazione. Da tale data decorrerà l'anno per il successivo adeguamento Istat.
-La casa coniugale venga assegnata alla signora . Il Sig. se né è già Parte_2 Parte_1 allontanato nel settembre 2019.
DA' ATTO che:
-non esistono beni, crediti/debiti in comune tra i coniugi alla data odierna, salvi i conti correnti cointestati oggetto di risoluzione con distinta pattuizione.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 08/05/2025.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Isabella Messina Giudice dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 23018/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in VIALE DEL CASTELLO 1 10024 MONCALIERI presso lo studio dell'avv. SURACE ALESSANDRO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Parte_2
ORBASSANO il 09/05/2010.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ORBASSANO (atto n. 11 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 03/11/2011 e , il 13/06/2014. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 01/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Le Parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Orbassano (To) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
-I figli minori vengano affidati ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la madre, e le seguenti modalità di permanenza con o presso il padre:
Fine settimana: alternati dalle 16 del sabato alle 22 della domenica.
Infrasettimanale: a giorni e orari liberi, nel rispetto di congruo preavviso alla madre.
Festività: con ciascuno dei genitori in via alternata di anno in anno (nello specifico per il Natale, di volta in volta ad un genitore spetterà il giorno 24 dicembre ed all'altro il giorno 25).
Ferie estive, con calendario da concordarsi di volta in volta entro il 31 maggio di ogni anno: una settimana nel mese di agosto.
Altre vacanze scolastiche: i periodi di permanenza saranno determinati di volta in volta, in conformità al principio di una sostanziale parità dei giorni di permanenza presso ciascun genitore, preferibilmente con alternanza annuale per ciascun periodo di vacanza, e compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi.
Valgono ad integrazione le ulteriori prescrizioni di cui al piano genitoriale allegato.
pagina 2 di 3 - Il padre versi un contributo al mantenimento dei figli minori e pari ad euro 400,00 Per_1 Per_2 al mese (€ 200,00 cadauno), somma da corrispondersi all'altro coniuge entro il giorno 5 di ciascun mese, e rivalutabile annualmente secondo indici Istat, fino all'indipendenza economica della prole.
Oneri accessori: accollo al Sig. , e con le stesse modalità di versamento di cui al precedente Parte_1 punto delle spese mediche, scolastiche, sportive e di altre spese di carattere straordinario pertinenti la prole, concordate, ovvero necessitate e documentate, nella misura del 80%.
- Il Sig. versi l'importo di € 100,00 al mese, a titolo di mantenimento in favore della Parte_1 signora somma da corrispondersi e soggetta a rivalutazione con le stesse modalità Parte_2 previste al precedente punto.
La prima mensilità del mantenimento sopra previsto sarà versata il giorno 5 del mese successivo al provvedimento di pronuncia della separazione. Da tale data decorrerà l'anno per il successivo adeguamento Istat.
-La casa coniugale venga assegnata alla signora . Il Sig. se né è già Parte_2 Parte_1 allontanato nel settembre 2019.
DA' ATTO che:
-non esistono beni, crediti/debiti in comune tra i coniugi alla data odierna, salvi i conti correnti cointestati oggetto di risoluzione con distinta pattuizione.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 08/05/2025.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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