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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/01/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 23.1.2025:
Visto il provvedimento del 25.3.2024 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 13658/2021 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Viste le note di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, decide la causa come di seguito.
Il Got
IN UT
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del got IN
UT, ha emesso, ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 13658/2021 R.G.A.C. vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Emiliano Parte_1
Scarantino, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Roma, Via Caio Mario n. 8, in virtù di procura allegata all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Maqueda n.
8, presso lo studio dell'avv. Alessia Di Marco che lo rappresenta e difende giusta procura in atto separato allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
Opponente
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Calogero Lanza e
Matteo Giarratana del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Marche n. 45 presso lo studio dell'Avv. Paola
2 Martorana, giusta procura alle liti allegata al ricorso per ingiunzione;
Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Palermo – III Sezione Civile
Ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando così provvede:
Rigetta l'opposizione proposta da e conferma il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 3666/2021 emesso dal Tribunale di Palermo in data 3.8.2021;
Condanna alla rifusione in favore dell'opposta Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
delle spese del presente giudizio, che liquida, ex DM n. 55/2014, in complessivi € 5.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282 c.p.c., come modificato dalla L. n. 534/95.
Motivi della decisione
Si richiamano gli atti delle parti e i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17
legge nr. 69 del 2009 (entrata in vigore il 04.07.2009), ed
3 applicabile ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.
L'opposizione proposta da è infondata e, Parte_1
conseguentemente, deve dichiararsi, previa reiezione della stessa,
l'esecutività del decreto impugnato.
Il Tribunale di Palermo in data 3.8.2021 emetteva, su ricorso di decreto ingiuntivo n. 3666/2021 per il pagamento Controparte_1
della complessiva somma di € 30.125,21 (oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio) dovuta dal sig. per Parte_1
mancato pagamento delle rate mensili di rimborso a fronte di finanziamento finalizzato al prestito personale da restituire mediante n. 120 rate mensili di € 424,00, di cui al contratto inter partes 59650125 erogato da in data 11.9.2018. Controparte_1
L'odierno opponente, dopo avere corrisposto alcune rate, interrompeva il rimborso del finanziamento, cosicchè CP_1
azionava in via monitoria l'importo dovuto oltre interessi legali
[...]
sulla quota capitale rate scadute e non pagate e su capitale residuo.
Il provvedimento veniva opposto dall'ingiunto che contestava l'illegittimità del decreto ingiuntivo per insussistenza e comunque mancata prova della pretesa creditoria, la nullità della domanda, la mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del
4 credito. l'ammontare del credito ingiunto atteso che l'utilizzo del piano di ammortamento alla francese avrebbe comportato un tasso di interesse superiore a quello pattuito per effetto della base composta (e non semplice) utilizzata dalla formula di calcolo degli interessi: concludeva chiedendo la revoca del decreto vinte le spese del giudizio.
Nel costituirsi, parte opposta contestava ogni avversa argomentazione, domandando la conferma del provvedimento monitorio.
L'opponente, deve in primis osservarsi, ha solo genericamente contestato la documentazione ex adverso depositata, senza peraltro giungere a contestare l'effettiva erogazione del finanziamento né, tantomeno, la propria sottoscrizione in calce al contratto e alle clausole specificamente approvate per iscritto.
In ordine al quantum azionato in via monitoria, è altresì risultato infondato l'addebito dell'opponente relativo ad un errore nell'indicazione dell'importo finanziato e nella determinazione del capitale ingiunto nonché nella determinazione del tasso di interesse conseguente all'addebito di accessori e spese;
parte opposta, infatti, ha documentato la corretta applicazione della normativa di settore,
depositando oltre al contratto di finanziamento anche lettera di
5 accettazione e la situazione contabile con il piano di ammortamento e l'estratto conto nonché lettere racc. di decadenza dal beneficio del termine e di costituzione in mora, documenti che ripercorrono tutte le componenti del debito in corretta applicazione delle clausole contrattuali, anche relativamente agli interessi di mora.
Secondo la ricostruzione proposta da consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, nel giudizio di opposizione e, in genere, nei procedimenti di cognizione, l'estratto conto costituisce elemento idoneo a determinare la convinzione del giudice dell'opposizione esclusivamente in ragione del valore probatorio che ad esso si può
ascrivere alla stregua dei principi ordinari, con assimilazione alle scritture contabili dell'imprenditore idonee, in base all'art. 2710
c.c., a spiegare efficacia probatoria anche nei giudizi di cognizione.
In altri termini, il legislatore ha attribuito ad un documento quale l'estratto conto (e non il saldaconto), purchè corredato delle formalità prescritte dall'art. 50 T.U.B. n. 385/1993, il valore di prova scritta, idonea ad ottenere ingiunzioni giudiziali di pagamento derogando ai principi generali in materia di prove, in primis quello secondo cui la dichiarazione resa o il documento redatto da una delle parti in lite è invocabile a suo danno non già in suo favore.
6 Al riguardo va solo osservato come la Suprema Corte (ex multis n.
14234/2003) ha ritenuto che, diversamente dal saldaconto che, nella previsione di cui all'art. 102 L.B. previgente, aveva efficacia probatoria nel solo procedimento monitorio, l'estratto conto conforme alla previsione di cui all'art. 50 T.U. bancario e creditizio
(e quindi ricognitivo delle partite di dare ed avere intervenute nel periodo tra le parti), una volta trascorso il periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, senza essere oggetto di contestazione o impugnazione, costituisse prova del credito anche nel successivo giudizio di opposizione in quanto rivestito della connotazione di incontestabilità limitatamente alle annotazioni contabili degli addebiti e degli accrediti (cfr. Cass. N. 10186/2001),
senza peraltro precludere al correntista il diritto di contestare la validità e l'efficacia dei rapporto obbligatori dai quali le partite annotate sul conto derivano.
In altri termini, pur ritenendo idoneo l'estratto conto a provare l'an
e il quantum del credito bancario anche nei giudizi di cognizione, la
Suprema Corte riconosce al correntista la possibilità di eccepire l'invalidità del rapporto (per negozio nullo, annullabile, inefficace, fondato su situazione di illiceità) gravandolo del relativo onere ai
7 sensi del secondo comma dell'art. 2697 c.c., con il solo limite derivante dalla completezza del documento prodotto.
Nella specie, la documentazione prodotta dalla ricorrente in monitorio (cfr. fascicolo monitorio della parte) risulta coerente con il dettato normativo, in quanto composta dall'estratto conto riepilogativo delle movimentazioni del periodo fino alla cessazione del rapporto: del pari, la opposta ha prodotto nel presente CP_2
giudizio tale estratto conto, foglio di calcolo piano di ammortamento, fascicolo procedimento monitorio, assolvendo, pertanto, all'onere sulla stessa gravante quanto a prova documentale delle annotazioni operate.
Il rigetto di ogni contestazione formulata quanto alla insussistenza della prova del credito priva di ogni fondamento la presente opposizione che va, pertanto, rigettata con conferma dell'impugnato decreto.
In applicazione del criterio legale della soccombenza l'opponente dovrà pure rimborsare alla società opposta le spese sostenute in questo giudizio, liquidate ex DM n. 55/2014 come in dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282 c.p.c., come modificato dalla L. n. 534/95.
Così deciso in Palermo 23.1.2025
Il Got
8 IN UT
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