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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 04/04/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1327/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURIDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1327/2024 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. SALERNO ROSA, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SALERNO ROSA, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto;
il Pubblico Ministero nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , premesso di Parte_1 Controparte_1
avere contratto matrimonio civile il 30.12.2002, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Niscemi, anno 2002 Parte I, n. 28 – unione dalla quale sono nati due figli, nata Per_1
l'11.12.2000 ormai maggiorenne ed economicamente indipendente, e , nato il Persona_2
1 19.8.2009 – chiedevano l'omologa della separazione consensuale alle condizioni contenute nel ricorso.
All'udienza del 18.12.2024, tenutasi con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione e alle condizioni concordate.
Con ordinanza emessa in data 21.1.2025 la causa veniva, infine, rimessa al collegio per la decisione
***
Tutto ciò premesso in fatto, la domanda proposta deve essere accolta in quanto risultano soddisfatte le condizioni di legge a cui è subordinata la separazione consensuale.
Infatti, risulta soddisfatto il presupposto della separazione consensuale costituito dall'accordo dei coniugi in ordine sia alla decisione di separarsi sia in ordine alla regolamentazione dei rapporti reciproci nonché di quelli con il figlio minore.
Inoltre, il contenuto negoziale dell'accordo, riguardo l'affidamento e il mantenimento del figlio minore non è in contrasto con l'interesse di quest'ultimo e non contiene atti dispositivi di diritti indisponibili né viola norme inderogabili.
Sussistendone i presupposti di legge – e rilevato che neppure il Pubblico Ministero si è opposto all'accoglimento delle condizioni divisate dalle parti – può senz'altro omologarsi la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
23.9.1983, e , nato a [...] il [...], alle condizioni contenute Controparte_1 nel ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Niscemi, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Niscemi al n. 28,
P. I, anno 2002);
- NULLA sulle spese
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 3.4.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURIDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1327/2024 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. SALERNO ROSA, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SALERNO ROSA, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto;
il Pubblico Ministero nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , premesso di Parte_1 Controparte_1
avere contratto matrimonio civile il 30.12.2002, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Niscemi, anno 2002 Parte I, n. 28 – unione dalla quale sono nati due figli, nata Per_1
l'11.12.2000 ormai maggiorenne ed economicamente indipendente, e , nato il Persona_2
1 19.8.2009 – chiedevano l'omologa della separazione consensuale alle condizioni contenute nel ricorso.
All'udienza del 18.12.2024, tenutasi con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione e alle condizioni concordate.
Con ordinanza emessa in data 21.1.2025 la causa veniva, infine, rimessa al collegio per la decisione
***
Tutto ciò premesso in fatto, la domanda proposta deve essere accolta in quanto risultano soddisfatte le condizioni di legge a cui è subordinata la separazione consensuale.
Infatti, risulta soddisfatto il presupposto della separazione consensuale costituito dall'accordo dei coniugi in ordine sia alla decisione di separarsi sia in ordine alla regolamentazione dei rapporti reciproci nonché di quelli con il figlio minore.
Inoltre, il contenuto negoziale dell'accordo, riguardo l'affidamento e il mantenimento del figlio minore non è in contrasto con l'interesse di quest'ultimo e non contiene atti dispositivi di diritti indisponibili né viola norme inderogabili.
Sussistendone i presupposti di legge – e rilevato che neppure il Pubblico Ministero si è opposto all'accoglimento delle condizioni divisate dalle parti – può senz'altro omologarsi la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
23.9.1983, e , nato a [...] il [...], alle condizioni contenute Controparte_1 nel ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Niscemi, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Niscemi al n. 28,
P. I, anno 2002);
- NULLA sulle spese
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 3.4.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
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