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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/12/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15250/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall' Avv. Clarissa CERRI ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il loro studio a Bologna, via Marsili, n. 19, e
nato a [...] il [...] Controparte_1
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Federica ARIENTI ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Minerbio (BO), via Garibaldi, n. 48/B, RICORRENTI con l'intervento del P.M.
*** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
*** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 25 novembre 2025. Il P.M. ha concluso “dichiara di intervenire e riserva le conclusioni”.
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 337 bis c.c. e 473 bis.51 c.p.c. depositato congiuntamente il 29 ottobre 2025 e hanno chiesto la Parte_1 Controparte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Nell'udienza di comparizione del 25 novembre 2025 le parti hanno confermato le condizioni rassegnate in ricorso. Le parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale, ma non hanno mai convissuto more uxorio. pagina 1 di 4 Dall'unione è nato, il 10 gennaio 2014, , riconosciuto da entrambi i Persona_1 genitori. A oggi si sono interrotti il legame affettivo e la convivenza tra le parti. Queste ultime hanno raggiunto un accordo relativamente all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita e al mantenimento del figlio. Il P.M. è intervenuto. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere compensate.
*** Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì rappresentano l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. In particolare, l'affidamento esclusivo alla madre trova giustificazione nel fatto che il padre è solito trascorrere lunghi periodi in Francia e non si è mi occupato del figlio col quale ha avuto rapporti soltanto sporadicamente, per lo più quasi esclusivamente telefonici e comunque discontinui ed episodici. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) affida in forma esclusiva alla madre, con facoltà per la stessa di Persona_1 adottare autonomamente le decisioni di maggiore interesse per il figlio quali quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso;
2) colloca il figlio presso la madre a Castel Guelfo di Bologna (BO), via Largo XXV Aprile, n. 12, dove fisserà anche la propria residenza;
3) dispone che il padre, che metà dell'anno vive in Francia, quando sarà in Italia vedrà il figlio tutti i mercoledì e le domeniche pomeriggio, eventualmente cenando con lui;
4) a far data dal deposito della domanda dispone che il signor corrisponda CP_1 alla signora , entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul Pt_1 conto corrente presso la Banca di Imola fil. Castel Guelfo di Bologna avente seguente IBAN: IT60L0508036710CC0140000683, quale contributo per il mantenimento ordinario di e fino all'indipendenza economica dello stesso, la somma di Persona_1
200,00 euro mensili, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT con base coincidente al mese di decorrenza della corresponsione del contributo;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita del figlio (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona); pagina 2 di 4 6) dal deposito della domanda dispone che la madre si faccia carico del 100%, delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017 come di seguito meglio specificato: Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori – a causa o dopo lo scioglimento dell'unione – documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A tiolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per il tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti, spese mediche avanti carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Rimborso delle spese straordinarie Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa.
pagina 3 di 4 Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) prende atto che i genitori hanno concordato che gli assegni familiari saranno percepiti integralmente dalla signora;
Pt_1
8) prende atto che le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti, di aver già regolato ogni altro aspetto patrimoniale e che quindi nulla hanno a pretendere l'uno dall'altra;
9) prende atto che i genitori si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio e del passaporto, anche per il minore;
10) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese del processo. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 26 novembre 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall' Avv. Clarissa CERRI ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il loro studio a Bologna, via Marsili, n. 19, e
nato a [...] il [...] Controparte_1
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Federica ARIENTI ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Minerbio (BO), via Garibaldi, n. 48/B, RICORRENTI con l'intervento del P.M.
*** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
*** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 25 novembre 2025. Il P.M. ha concluso “dichiara di intervenire e riserva le conclusioni”.
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 337 bis c.c. e 473 bis.51 c.p.c. depositato congiuntamente il 29 ottobre 2025 e hanno chiesto la Parte_1 Controparte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Nell'udienza di comparizione del 25 novembre 2025 le parti hanno confermato le condizioni rassegnate in ricorso. Le parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale, ma non hanno mai convissuto more uxorio. pagina 1 di 4 Dall'unione è nato, il 10 gennaio 2014, , riconosciuto da entrambi i Persona_1 genitori. A oggi si sono interrotti il legame affettivo e la convivenza tra le parti. Queste ultime hanno raggiunto un accordo relativamente all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita e al mantenimento del figlio. Il P.M. è intervenuto. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere compensate.
*** Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì rappresentano l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. In particolare, l'affidamento esclusivo alla madre trova giustificazione nel fatto che il padre è solito trascorrere lunghi periodi in Francia e non si è mi occupato del figlio col quale ha avuto rapporti soltanto sporadicamente, per lo più quasi esclusivamente telefonici e comunque discontinui ed episodici. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) affida in forma esclusiva alla madre, con facoltà per la stessa di Persona_1 adottare autonomamente le decisioni di maggiore interesse per il figlio quali quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso;
2) colloca il figlio presso la madre a Castel Guelfo di Bologna (BO), via Largo XXV Aprile, n. 12, dove fisserà anche la propria residenza;
3) dispone che il padre, che metà dell'anno vive in Francia, quando sarà in Italia vedrà il figlio tutti i mercoledì e le domeniche pomeriggio, eventualmente cenando con lui;
4) a far data dal deposito della domanda dispone che il signor corrisponda CP_1 alla signora , entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul Pt_1 conto corrente presso la Banca di Imola fil. Castel Guelfo di Bologna avente seguente IBAN: IT60L0508036710CC0140000683, quale contributo per il mantenimento ordinario di e fino all'indipendenza economica dello stesso, la somma di Persona_1
200,00 euro mensili, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT con base coincidente al mese di decorrenza della corresponsione del contributo;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita del figlio (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona); pagina 2 di 4 6) dal deposito della domanda dispone che la madre si faccia carico del 100%, delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017 come di seguito meglio specificato: Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori – a causa o dopo lo scioglimento dell'unione – documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A tiolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per il tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti, spese mediche avanti carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Rimborso delle spese straordinarie Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa.
pagina 3 di 4 Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) prende atto che i genitori hanno concordato che gli assegni familiari saranno percepiti integralmente dalla signora;
Pt_1
8) prende atto che le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti, di aver già regolato ogni altro aspetto patrimoniale e che quindi nulla hanno a pretendere l'uno dall'altra;
9) prende atto che i genitori si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio e del passaporto, anche per il minore;
10) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese del processo. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 26 novembre 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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