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Sentenza 2 febbraio 2025
Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/02/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
Riunita in camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art.127-ter cpc, lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 77/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso per procura alle liti in atti dall'Avv. Paolo Cerolini Parte_1
Parte appellante
E
, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. RO
Giulio Cesare Pascali
Parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha impugnato la sentenza n. 179/2023, emessa dal Tribunale di Fermo in Parte_1
funzione di giudice del lavoro, di rigetto del ricorso, proposto nei confronti del RO
, teso all'annullamento della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con
[...]
privazione della retribuzione dal 31.07.2023 al 4.08.2023.
A fondamento dell'impugnazione, l'appellante ha articolato i seguenti motivi di gravame: 1) erronea valutazione delle dichiarazioni testimoniali e degli atti del procedimento disciplinare dai quali, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, discenderebbe l'infondatezza nel merito della contestazione disciplinare;
2) erronea valutazione di una circostanza di fatto decisiva per la controversia, consistente nell'esistenza di una prassi d'ufficio per cui l'autorizzazione delle ferie potesse pervenire anche successivamente alla loro fruizione.
Nel processo di appello si è costituito il contestandone la RO
fondatezza, in riferimento a ciascuno dei motivi di gravame e chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata. Allo scadere dei termini per il deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Le contestazioni disciplinari di cui è stato destinatario l'appellante, e che hanno condotto alla sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione dal 31.07.2023 al
4.08.2023, sono le seguenti: a) aver tenuto, il 16 febbraio 2023, ai danni del Comandante
[...]
a seguito di un confronto su un cambio turno, una violenta reazione scomposta con Pt_2
aggressione verbale protraendosi più volte in avanti fino a pochi centimetri in maniera inconsulta ed utilizzato espressioni offensive, accusandolo di aver tenuto comportamenti scorretti e di vergognarsi e rendendo necessario l'intervento dei colleghi per riappacificare gli animi;
b) assenza ingiustificata dal servizio il 17 febbraio 2023, nonostante la relativa richiesta formalizzata il 14 febbraio 2023 non fosse stata accolta.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura l'erronea valutazione delle dichiarazioni testimoniali e degli atti del procedimento disciplinare dai quali, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, discenderebbe l'infondatezza nel merito della contestazione disciplinare.
La censura è infondata.
Il Collegio condivide la decisione del giudice di prime cure secondo cui le contestazioni risultano ampiamente riscontrate dalle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione disciplinare e da quelle rilevate in sede testimoniale.
In merito alla prima condotta addebitata al – insubordinazione nei confronti del Parte_1
superiore – i testi hanno dichiarato che la reazione dell'appellante era sorta quando il Comandante aveva rigettato una richiesta di cambio turno, cui l'altra collega interessata non aveva dato disponibilità.
La reazione del era consistita in congetture su un presunto trattamento Parte_1
sfavorevole tenuto dal Comandante nei suoi confronti e in contestazioni su episodi del passato mai risolti.
Al riguardo, la teste ha riferito “Ho visto che urlava al Comandante, Tes_1 Parte_1
sono tornata nella mia stanza ed ho chiesto a i intervenire e poi siamo tornati nel corridoio Per_1
(…) avevo identificato le urla del e quando sono sopraggiunta ho visto solo lui urlare”; Parte_1
la teste ha riferito “Loro nella discussione hanno parlato di cose passate (…) dentro Tes_2
l'ufficio il 16 febbraio il Comandante mi avevo accennato il cambio turno, io avevo detto di no, poi sentivo i due urlare”; il teste ha esposto “La collega mi aveva chiesto di Per_1 Tes_1 intervenire per una discussione tra ed il Comandante. Lei condivide l'ufficio con me. Ho Parte_1
visto il comandante in corridoio ed il sulla porta del suo ufficio Era una discussione ad Parte_1 alto volume, era molto agitato, aveva tremore nelle mani, aveva segni d'ira. Io tentavo Parte_1
di contenere il ricorrente e di farlo rientrare nella sua stanza. Lui continuava a battere sul mio braccio, riapriva la porta della sua stanza e continuava a rievocare fatti vecchi, tipo con riguardo alla morte del madre del e di comportamenti inadeguati del comandante. Lui era preso Parte_1 per fatti passati. Non c'erano motivi di fattoi attuali per quella discussione, per due volte io ho chiuso la sua porta e lui l'ha riaperta, ho temuto un contatto tra i due. (…) non si parlava di lavoro. Era una discussione a senso unico, uno urlava, l'altro ascoltava. Era come una resa di conti”.
La posizione del risulta coerente con la sua dichiarazione resa il 9 maggio 2023 in Per_1
sede di istruttoria disciplinare, durante la quale ha riferito che il appariva molto agitato Parte_1
mentre urlava dalla porta della sua stanza, tanto da dover essere trattenuto per evitare che la discussione precipitasse.
Pertanto, si delinea un quadro che mostra il contegno affatto sconveniente e fortemente aggressivo di nei confronti del Comandante, ossia di un superiore gerarchico, il Parte_1 quale si è limitato a reagire con tono adeguato all'atteggiamento del primo.
L'appellante evidenzia che la reazione scomposta sarebbe stata giustificata dalla provocazione del Comandante, per avere costui definito “morboso” il rapporto tra lo stesso e la collega con la quale avrebbe voluto effettuare il cambio turno. Parte_1 Tes_2
La censura non può essere accolta, dal momento che nessuno dei testi escussi ha riferito in ordine a frasi inizialmente pronunciate dal Comandante, di contenuto tale da giustificare, alla stregua di criteri oggettivi, una qualche reazione emotiva nell'interlocutore, laddove è stato dichiarato che quest'ultimo, dopo aver ricevuto il rifiuto per il cambio turno, si è alterato ed ha dato origine all'alterco, dirottando la discussione su questioni passate, rispetto alle quali egli aveva evidentemente maturato qualche risentimento nei riguardi del superiore;
ad ogni modo, l'uso dell'appellativo “morboso” da parte del Comandante, per qualificare il rapporto tra due colleghi, non varrebbe a legittimare una reazione violenta come quella emersa dalle deposizioni testimoniali raccolte in primo grado.
Passando all'esame della seconda condotta contestata – assenza ingiustificata dal servizio il
17.02.2023 – l'appellante evidenzia di aver formalizzato la richiesta di ferie sulla piattaforma informatica tre giorni prima dell'assenza, quindi deduce che secondo la prassi l'autorizzazione delle ferie potesse seguire, anziché precedere, la fruizione delle stesse.
La doglianza non è fondata. Il Collegio condivide l'assunto del giudice di prime cure, secondo cui ciò che rileva nel caso di specie è la mancanza di qualsivoglia autorizzazione, anche informale, del superiore. I testimoni in proposito hanno precisato che, seppure l'autorizzazione formale delle ferie potesse essere rilasciata successivamente alla loro fruizione, per assentarsi era comunque imprescindibile un preventivo assenso verbale in tal senso del Comandante. Nel caso in esame non risulta essere stato rilasciato alcun consenso, neppure informale, da parte del superiore.
Sul punto, il teste ha riferito “è successo che il foglio venga confermato anche Tes_3 dopo l'assenza, non posso dire la frequenza. La modifica postuma avviene in caso di assenza improvvisa o eventi urgenti. per le ferie c'è un gestionale da un paio d'anni circa. Facciamo una richiesta telematica, poi ci viene comunicata l'autorizzazione dal Comandante. A livello telematico
è successo che le ferie siano state autorizzate dopo averle fruite. Io almeno in via verbale parlo con il comandante per il no o il sì e comunque verifico il foglio di servizio. Anche il foglio di servizio può essere aggiornato dopo. Si comunica prima verbalmente al Comandante, che dà l'ok, poi
l'autorizzazione ed il foglio di servizio possono esser formalizzati o corretti dopo dal Comandante
o dal Vicecomandante”; la teste ha dichiarato “non ho sentito di autorizzazione di ferie, Tes_2 hanno parlato di tutto meno che della questione principale (…) capitava anche di ricevere
l'autorizzazione dopo aver fruito delle ferie. Io le chiedo in anticipo ed il Comandante scrive sul foglio di servizio l'ok, se le chiedo la settimana prima lui mette sul foglio di servizio F o congedo anche se non mi ha autorizzato”; la teste ha dichiarato “io per le ferie ne parlo prima al Tes_1
comandante, poi faccio accesso al software e faccio richiesta. Il Comandante nel foglio di servizio scrive F. Di solito il foglio di servizio settimanale è affisso il sabato prima. Se ho chiesto prima le ferie compare F, mi è successo di esser in ferie e di chiedere un giorno in più, ho contattato il comandante chiedendogli se potevo, lui mi ha autorizzata verbalmente. Poi ho fatto la richiesta al rientro in servizio, lui comunque aveva annotato sul foglio di servizio che quel giorno ero in ferie.
Sub 17) non l'ho sentito”; il teste ha riferito “( continuava a rievocare fatti Per_1 Parte_1
vecchi, tipo con riguardo alla morte del madre del e di comportamenti inadeguati del Parte_1 comandante. Lui era preso per fatti passati. Non c'erano motivi di fattoi attuali per quella discussione, per due volte io ho chiuso la sua porta e lui l'ha riaperta, ho temuto un contatto tra i due. Sub 17) non si parlava di lavoro”.
Ebbene, in forza dei surriferiti elementi acquisiti alla causa, ritiene il Collegio la sussistenza dei presupposti di legittimità della sanzione impugnata, in quanto comminata, in misura affatto proporzionale, in seguito all'accertamento di ben due condotte di non scarso rilievo disciplinare:
l'insubordinazione nei confronti del superiore e all'assenza ingiustificata dal servizio.
Infine, di nessun rilievo è la circostanza, documentata in corso di causa, che in sede penale sia stata disposta l'archiviazione del procedimento sorto a carico dell'appellante, quale indagato dei reati di cui agli artt. 612 e 341 bis cp per l'episodio dell'alterco oggetto di odierna indagine, dal momento che la contestazione disciplinare non inerisce a fatti integranti minacce all'indirizzo del
Comandante, ovvero offese all'onore ed al prestigio del medesimo quale Pubblico Ufficiale, bensì, come innanzi chiarito, si sostanzia nell'addebito di insubordinazione e di assenza ingiustificata, ossia ascrive al dipendente un contegno lesivo di interessi giuridici affatto diversi e del tutto estranei alla previsione delle disposizioni del codice penale innanzi citate.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado, che liquida in complessivi
€.3.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2
D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P. 3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002, inserito dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Ancona, 30 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Angela Quitadamo dott. Luigi Santini
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Assunta Rita Di Brina, assegnata all'UPP di questa Corte
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
Riunita in camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art.127-ter cpc, lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 77/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso per procura alle liti in atti dall'Avv. Paolo Cerolini Parte_1
Parte appellante
E
, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. RO
Giulio Cesare Pascali
Parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha impugnato la sentenza n. 179/2023, emessa dal Tribunale di Fermo in Parte_1
funzione di giudice del lavoro, di rigetto del ricorso, proposto nei confronti del RO
, teso all'annullamento della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con
[...]
privazione della retribuzione dal 31.07.2023 al 4.08.2023.
A fondamento dell'impugnazione, l'appellante ha articolato i seguenti motivi di gravame: 1) erronea valutazione delle dichiarazioni testimoniali e degli atti del procedimento disciplinare dai quali, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, discenderebbe l'infondatezza nel merito della contestazione disciplinare;
2) erronea valutazione di una circostanza di fatto decisiva per la controversia, consistente nell'esistenza di una prassi d'ufficio per cui l'autorizzazione delle ferie potesse pervenire anche successivamente alla loro fruizione.
Nel processo di appello si è costituito il contestandone la RO
fondatezza, in riferimento a ciascuno dei motivi di gravame e chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata. Allo scadere dei termini per il deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Le contestazioni disciplinari di cui è stato destinatario l'appellante, e che hanno condotto alla sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione dal 31.07.2023 al
4.08.2023, sono le seguenti: a) aver tenuto, il 16 febbraio 2023, ai danni del Comandante
[...]
a seguito di un confronto su un cambio turno, una violenta reazione scomposta con Pt_2
aggressione verbale protraendosi più volte in avanti fino a pochi centimetri in maniera inconsulta ed utilizzato espressioni offensive, accusandolo di aver tenuto comportamenti scorretti e di vergognarsi e rendendo necessario l'intervento dei colleghi per riappacificare gli animi;
b) assenza ingiustificata dal servizio il 17 febbraio 2023, nonostante la relativa richiesta formalizzata il 14 febbraio 2023 non fosse stata accolta.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura l'erronea valutazione delle dichiarazioni testimoniali e degli atti del procedimento disciplinare dai quali, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, discenderebbe l'infondatezza nel merito della contestazione disciplinare.
La censura è infondata.
Il Collegio condivide la decisione del giudice di prime cure secondo cui le contestazioni risultano ampiamente riscontrate dalle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione disciplinare e da quelle rilevate in sede testimoniale.
In merito alla prima condotta addebitata al – insubordinazione nei confronti del Parte_1
superiore – i testi hanno dichiarato che la reazione dell'appellante era sorta quando il Comandante aveva rigettato una richiesta di cambio turno, cui l'altra collega interessata non aveva dato disponibilità.
La reazione del era consistita in congetture su un presunto trattamento Parte_1
sfavorevole tenuto dal Comandante nei suoi confronti e in contestazioni su episodi del passato mai risolti.
Al riguardo, la teste ha riferito “Ho visto che urlava al Comandante, Tes_1 Parte_1
sono tornata nella mia stanza ed ho chiesto a i intervenire e poi siamo tornati nel corridoio Per_1
(…) avevo identificato le urla del e quando sono sopraggiunta ho visto solo lui urlare”; Parte_1
la teste ha riferito “Loro nella discussione hanno parlato di cose passate (…) dentro Tes_2
l'ufficio il 16 febbraio il Comandante mi avevo accennato il cambio turno, io avevo detto di no, poi sentivo i due urlare”; il teste ha esposto “La collega mi aveva chiesto di Per_1 Tes_1 intervenire per una discussione tra ed il Comandante. Lei condivide l'ufficio con me. Ho Parte_1
visto il comandante in corridoio ed il sulla porta del suo ufficio Era una discussione ad Parte_1 alto volume, era molto agitato, aveva tremore nelle mani, aveva segni d'ira. Io tentavo Parte_1
di contenere il ricorrente e di farlo rientrare nella sua stanza. Lui continuava a battere sul mio braccio, riapriva la porta della sua stanza e continuava a rievocare fatti vecchi, tipo con riguardo alla morte del madre del e di comportamenti inadeguati del comandante. Lui era preso Parte_1 per fatti passati. Non c'erano motivi di fattoi attuali per quella discussione, per due volte io ho chiuso la sua porta e lui l'ha riaperta, ho temuto un contatto tra i due. (…) non si parlava di lavoro. Era una discussione a senso unico, uno urlava, l'altro ascoltava. Era come una resa di conti”.
La posizione del risulta coerente con la sua dichiarazione resa il 9 maggio 2023 in Per_1
sede di istruttoria disciplinare, durante la quale ha riferito che il appariva molto agitato Parte_1
mentre urlava dalla porta della sua stanza, tanto da dover essere trattenuto per evitare che la discussione precipitasse.
Pertanto, si delinea un quadro che mostra il contegno affatto sconveniente e fortemente aggressivo di nei confronti del Comandante, ossia di un superiore gerarchico, il Parte_1 quale si è limitato a reagire con tono adeguato all'atteggiamento del primo.
L'appellante evidenzia che la reazione scomposta sarebbe stata giustificata dalla provocazione del Comandante, per avere costui definito “morboso” il rapporto tra lo stesso e la collega con la quale avrebbe voluto effettuare il cambio turno. Parte_1 Tes_2
La censura non può essere accolta, dal momento che nessuno dei testi escussi ha riferito in ordine a frasi inizialmente pronunciate dal Comandante, di contenuto tale da giustificare, alla stregua di criteri oggettivi, una qualche reazione emotiva nell'interlocutore, laddove è stato dichiarato che quest'ultimo, dopo aver ricevuto il rifiuto per il cambio turno, si è alterato ed ha dato origine all'alterco, dirottando la discussione su questioni passate, rispetto alle quali egli aveva evidentemente maturato qualche risentimento nei riguardi del superiore;
ad ogni modo, l'uso dell'appellativo “morboso” da parte del Comandante, per qualificare il rapporto tra due colleghi, non varrebbe a legittimare una reazione violenta come quella emersa dalle deposizioni testimoniali raccolte in primo grado.
Passando all'esame della seconda condotta contestata – assenza ingiustificata dal servizio il
17.02.2023 – l'appellante evidenzia di aver formalizzato la richiesta di ferie sulla piattaforma informatica tre giorni prima dell'assenza, quindi deduce che secondo la prassi l'autorizzazione delle ferie potesse seguire, anziché precedere, la fruizione delle stesse.
La doglianza non è fondata. Il Collegio condivide l'assunto del giudice di prime cure, secondo cui ciò che rileva nel caso di specie è la mancanza di qualsivoglia autorizzazione, anche informale, del superiore. I testimoni in proposito hanno precisato che, seppure l'autorizzazione formale delle ferie potesse essere rilasciata successivamente alla loro fruizione, per assentarsi era comunque imprescindibile un preventivo assenso verbale in tal senso del Comandante. Nel caso in esame non risulta essere stato rilasciato alcun consenso, neppure informale, da parte del superiore.
Sul punto, il teste ha riferito “è successo che il foglio venga confermato anche Tes_3 dopo l'assenza, non posso dire la frequenza. La modifica postuma avviene in caso di assenza improvvisa o eventi urgenti. per le ferie c'è un gestionale da un paio d'anni circa. Facciamo una richiesta telematica, poi ci viene comunicata l'autorizzazione dal Comandante. A livello telematico
è successo che le ferie siano state autorizzate dopo averle fruite. Io almeno in via verbale parlo con il comandante per il no o il sì e comunque verifico il foglio di servizio. Anche il foglio di servizio può essere aggiornato dopo. Si comunica prima verbalmente al Comandante, che dà l'ok, poi
l'autorizzazione ed il foglio di servizio possono esser formalizzati o corretti dopo dal Comandante
o dal Vicecomandante”; la teste ha dichiarato “non ho sentito di autorizzazione di ferie, Tes_2 hanno parlato di tutto meno che della questione principale (…) capitava anche di ricevere
l'autorizzazione dopo aver fruito delle ferie. Io le chiedo in anticipo ed il Comandante scrive sul foglio di servizio l'ok, se le chiedo la settimana prima lui mette sul foglio di servizio F o congedo anche se non mi ha autorizzato”; la teste ha dichiarato “io per le ferie ne parlo prima al Tes_1
comandante, poi faccio accesso al software e faccio richiesta. Il Comandante nel foglio di servizio scrive F. Di solito il foglio di servizio settimanale è affisso il sabato prima. Se ho chiesto prima le ferie compare F, mi è successo di esser in ferie e di chiedere un giorno in più, ho contattato il comandante chiedendogli se potevo, lui mi ha autorizzata verbalmente. Poi ho fatto la richiesta al rientro in servizio, lui comunque aveva annotato sul foglio di servizio che quel giorno ero in ferie.
Sub 17) non l'ho sentito”; il teste ha riferito “( continuava a rievocare fatti Per_1 Parte_1
vecchi, tipo con riguardo alla morte del madre del e di comportamenti inadeguati del Parte_1 comandante. Lui era preso per fatti passati. Non c'erano motivi di fattoi attuali per quella discussione, per due volte io ho chiuso la sua porta e lui l'ha riaperta, ho temuto un contatto tra i due. Sub 17) non si parlava di lavoro”.
Ebbene, in forza dei surriferiti elementi acquisiti alla causa, ritiene il Collegio la sussistenza dei presupposti di legittimità della sanzione impugnata, in quanto comminata, in misura affatto proporzionale, in seguito all'accertamento di ben due condotte di non scarso rilievo disciplinare:
l'insubordinazione nei confronti del superiore e all'assenza ingiustificata dal servizio.
Infine, di nessun rilievo è la circostanza, documentata in corso di causa, che in sede penale sia stata disposta l'archiviazione del procedimento sorto a carico dell'appellante, quale indagato dei reati di cui agli artt. 612 e 341 bis cp per l'episodio dell'alterco oggetto di odierna indagine, dal momento che la contestazione disciplinare non inerisce a fatti integranti minacce all'indirizzo del
Comandante, ovvero offese all'onore ed al prestigio del medesimo quale Pubblico Ufficiale, bensì, come innanzi chiarito, si sostanzia nell'addebito di insubordinazione e di assenza ingiustificata, ossia ascrive al dipendente un contegno lesivo di interessi giuridici affatto diversi e del tutto estranei alla previsione delle disposizioni del codice penale innanzi citate.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado, che liquida in complessivi
€.3.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2
D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P. 3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002, inserito dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Ancona, 30 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Angela Quitadamo dott. Luigi Santini
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Assunta Rita Di Brina, assegnata all'UPP di questa Corte