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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 27/06/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. Nr. 1854/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Chiara Zito Presidente
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso Nr. 1854/2021 R.G. promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Sposato Azzurra, come da procura in atti;
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa nel presente giudizio dall'avv. Iannaccone Luca e dall'Avv. Santini Sara, come da procura in atti;
- resistente -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
- intervenuto per legge -
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Dagli atti e dai documenti di causa risulta quanto segue.
anno contratto matrimonio civile a Riccione (RN) in Parte_1 Controparte_1 data 12/07/2008 ed hanno avuto due figli, (nato il [...]) e (nato il [...]). Per_1 Per_2
I coniugi si sono separati in forza di accordo di separazione a seguito di negoziazione assistita sottoscritto in data 15/06/2020, depositato in data 16/06/2020 presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Rimini ed autorizzato dal Procuratore della Repubblica in data 23/06/2020.
Con ricorso depositato in data 16/06/2021, ha chiesto che sia pronunciato lo Parte_1 scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi formulate. si è costituita in giudizio, non opponendosi alla pronuncia di scioglimento del Controparte_1 matrimonio, ma formulando condizioni difformi da quelle della controparte (cfr. gli atti di causa).
All'udienza del 21/09/2021, le parti sono comparse dinnanzi al Presidente del Tribunale chiedendo il rinvio dell'udienza di comparizione, al fine di procedere alla risoluzione di talune questioni economiche derivanti dai patti di negoziazione;
il Presidente del Tribunale ha rinviato all'udienza del 18/01/2022 alla quale ha concesso un ulteriore rinvio all'udienza del 12/04/2022.
All'udienza del 12/04/2022, il Presidente del Tribunale, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, non ha adottato provvedimenti temporanei ed urgenti, non ravvisandone i presupposti e ferma restando l'efficacia delle vigenti condizioni di separazione, e ha affidato al Servizio Sociale di Riccione indagine sulla situazione dei figli minori (cfr. gli atti di causa).
All'udienza del 08/06/2022, dinanzi al Giudice Istruttore nominato dal Presidente del Tribunale per la trattazione della causa, il difensore di parte ricorrente ha chiesto che il Tribunale voglia pronunciarsi preliminarmente sullo status con sentenza parziale - rinunciando alla concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. - e disporre la successiva rimessione della causa in istruttoria con concessione dei termini di cui all'art. art. 183, comma 6, c.p.c. Il difensore di parte resistente si è rimesso a giustizia sulla richiesta di emissione di sentenza parziale sullo status ed ha chiesto la concessione dei termini di cui all'art. art. 183, comma 6, c.p.c.
Con sentenza non definitiva n. 675/2022, pubblicata il 07/07/2022, il Tribunale di Rimini ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Riccione (RN), in data 12/07/2008 da e Parte_1
- matrimonio trascritto al n. 26, Parte I, dell'anno 2008 del Registro degli atti di Controparte_1 matrimonio del Comune di Riccione - disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del procedimento.
Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con istanza depositata in data 21/03/2023, ha chiesto la modifica del contributo al mantenimento dei figli posto a carico del Controparte_1 padre e l'autorizzazione all'iscrizione scolastica all'istituto Karis Foundation del figlio minore . Per_2
Il Giudice Istruttore, con ordinanza del 24/04/2023, a scioglimento della riserva trattenuta all'udienza del
15/02/2023, ha rigettato le istanze istruttorie formulate dalle parti ed ha incaricato il Servizio Sociale competente per territorio di compiere un'indagine sulla capacità genitoriale delle parti, attivando un percorso di sostegno in favore dei minori e della bigenitorialità, rinviando all'udienza del 06/12/2023 per l'esame della relazione. Con istanze del 02/10/2023 e del 19/10/2023, ha domandato la modifica Controparte_1 dell'ordinanza istruttoria del 24/04/2023, insistendo per l'ammissione delle prove già rigettate ed ha richiesto di essere autorizzata a procedere all'iscrizione del minore all' attività sportiva di basket ed al corso Per_1 di preparazione per il conseguimento della patente A1.
Con ordinanza del 26/02/2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25/01/2024, il Giudice
Istruttore ha rigettato l'istanza con cui ha chiesto la modifica dell'ordinanza Controparte_1 istruttoria del 24/04/2023 ed ha autorizzato la madre a provvedere al tesseramento annuale di Per_1 all'attività sportiva ed all'iscrizione al corso per il conseguimento della patente A1, con spese a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
Con ulteriore istanza del 27/03/2024, ha reiterato la richiesta di provvedere Controparte_1 unilateralmente all'iscrizione scolastica del minore presso l'istituto scolastico Karis, con oneri posti Per_2 integralmente a carico del con successiva ordinanza del 30/05/2024, autorizzata la resistente Parte_1 all'iscrizione scolastica del minore, il Giudice Istruttore ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c.
Con note scritte in sostituzione di udienza, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e il Giudice Istruttore ha concesso i richiesti termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, disponendo all'esito la rimessione della causa dinanzi al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento riservandosi di concludere, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n. 10894/2005;
Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Tutto ciò premesso, va rilevato che, essendo già stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio, il thema decidendum resta circoscritto alle statuizioni accessorie oggetto delle istanze formulate dalle parti, le quali, concordano sulla collocazione prevalente dei minori presso la madre e sull'assegnazione della casa coniugale alla Pertanto, va disposta l'assegnazione della casa coniugale a la CP_1 Controparte_1 quale continuerà ad abitarvi unitamente ai minori.
Quanto all'affidamento dei minori, in sede di precisazione delle conclusioni ha Controparte_1 chiesto l'affidamento super-esclusivo dei figli, mentre il a insistito per l'affidamento condiviso Parte_1 dei minori. Al fine di determinare il regime di affidamento più opportuno per i minori, il Collegio ritiene necessario esaminare le risultanze delle relazioni dei Servizi Sociali depositate in atti, dalle quali è emerso che “entrambi
i minori hanno espresso il desiderio di vedere i genitori di smettere di litigare” e che “il ripristino della consueta regolamentazione degli incontri tra padre e minori non potrà essere praticabile senza un miglioramento del dialogo tra i genitori” (cfr. relazione dei Servizi Sociali del 03/06/2022). Nel caso di specie, emerge una forte conflittualità tra i genitori, che impedisce ai minori di avere rapporti equilibrati e continuativi con entrambi e, allo stato, i genitori non appaiono in grado di garantire il benessere dei figli minori. Il Servizio invita i genitori ad “interrogarsi sulla propria componente di responsabilità e di bi-genitorialità completamente nulla e deficitaria, e avviare un lavoro personale e genitoriale”; rappresenta, inoltre, che
“difficile risulta per entrambi i genitori l'appropriazione della propria porzione di responsabilità nell'andamento familiare, in quanto rigidamente ancorati alla dinamica proiettiva di accusa uno dell'altro e intenti a spostare fuori da sé colpe ed errore. Solo riappropriandosi della propria componente di responsabilità e lavorando su quale sia il proprio ruolo in questa dinamica co-costruita si potrà interrompere il circolo di accuse e risentimento reciproco”. Il Servizio ritiene che “non sembrano quindi maturi i tempi per lasciare i due genitori liberi di gestire i figli e spese ordinarie e straordinarie, facendo affidamento su collaborazione e buon senso. In questa fase così accesa appare quanto mai necessaria una definizione chiara
e insindacabile di regole che regolamentino mantenimento e spese così che entrambi possano attenersi ed eseguire quanto stabilito dall'A.G. per poi abbassare il clima di tensione e risentimento che inevitabilmente ricade sui minori ed avviare una comunicazione per i figli e sui figli che esuli dal piano prettamente materiale ed economico. I genitori, inoltre, dovrebbero essere esortati a tenere i figli fuori da informazioni legate all'ambito giuridico e questioni legali, tenendoli lontani da dinamiche che riguardano gli adulti di riferimento,
i quali dovrebbero proteggerli dal loro confliggere piuttosto che usarli come messaggeri o terreno di battaglia
o addirittura alleati nel confermare l'inadeguatezza dell'uno e dell'altro genitore”. Il Servizio evidenzia poi che i genitori non comunicano più “perché la dinamica di contrapposizione li ha portati ad arroccarsi su posizioni rigide ed isolate” (cfr. relazione dei Servizi Sociali del 27/11/2023).
Il Collegio ritiene che, alla luce delle valutazioni conclusive fornite dal Servizio Sociale, unitamente al contegno, anche processuale, delle parti - che hanno reso necessaria l'istaurazione di plurimi procedimenti inerenti a scelte quotidiane da assumere ed adottare nell'esclusivo interesse dei minori -, sia opportuno disporre l'affidamento dei minori e ai Servizi Sociali competenti per territorio, ai quali è demandata Per_2 Per_1
l'adozione delle decisioni di maggiore interesse per i minori, quali quelle in materia scolastica, sanitaria e sportiva, in caso di disaccordo fra i genitori e previo ascolto dei minori.
Il Servizio Sociale provvederà a redigere apposito calendario delle visite paterne, tenuto conto del preminente interesse dei minori e con l'obiettivo di ristabilire la frequentazione tra il genitore non collocatario ed i minori, anche mediante lo svolgimento di un percorso di supporto alla bi-genitorialità che provvederà ad attivare.
Quanto al contributo al mantenimento, va posto a carico del l'obbligo di contribuire al Parte_1 mantenimento dei figli minori e e la misura del contributo paterno deve essere determinata Per_1 Per_2 sia in relazione alle esigenze dei minori - esigenze che si presumono incrementate rispetto al tempo della separazione in ragione dell'età -, sia alla luce del principio di proporzionalità che governa il concorso dei genitori al mantenimento dei figli.
L'art. 337 ter, comma 4, c.c., infatti, nello stabilire che ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al reddito, rende necessario l'esame della diversa situazione economica e reddituale delle parti al fine di determinare l'entità del contributo al predetto mantenimento.
Al riguardo, è opportuno osservare che la documentazione versata in atti è idonea e sufficiente a consentire al
Collegio una attendibile ricostruzione della complessiva situazione economico - patrimoniale delle parti.
Non è, pertanto, necessario disporre la CTU economico - contabile o le indagini della Polizia Tributaria richieste dalla non essendo emersi elementi significativi che possano permettere di ipotizzare che CP_1 la situazione economico - reddituale effettiva del non sia conforme a quella emergente dalle Parte_1 dichiarazioni fiscali.
Nel caso di specie, dagli elementi acquisiti al presente giudizio, emerge che il rispetto alla Parte_1 separazione, ha incrementato il proprio reddito annuale, avendo dichiarato un reddito complessivo lordo di circa euro 200.000,00 per gli anni di imposta 2022 e 2021 (cfr. dichiarazioni dei redditi in atti), mentre all'epoca della separazione il reddito del medesimo era dimezzato rispetto a quello odierno.
Occorre, poi, evidenziare che il on frequenta i minori dall'estate 2023, sicché alcuna forma di Parte_1 contributo al mantenimento diretto dei minori viene fornita dal medesimo.
Quanto alla si rileva come quest'ultima abbia rappresentato di essere stata costretta a presentare CP_1 le dimissioni dall'attività lavorativa dipendente presso la società Cartastraccia Srl in Cattolica a far data da dicembre 2022 “per provvedere alle cure quotidiane dei figli”; tale circostanza, seppur documentata, non appare idonea a giustificare un aumento del contributo al mantenimento dei figli nei termini richiesti dalla resistente, atteso che l'età dei minori - , prossimo al compimento della maggiore età e , di Per_1 Per_2 anni tredici - esclude la necessità di un maggiore impegno e presenza della madre nella vita degli stessi rispetto al tempo della separazione.
Le dichiarazioni dei redditi prodotte dalla resistente, peraltro, seppur facenti riferimento ad annualità precedenti alle intervenute dimissioni, comprovano anche per la un aumento della capacità CP_1 economico-patrimoniale rispetto al tempo della separazione, risultando redditi di euro 15.000,00 lordi circa nell'anno 2022, euro 10.000,00 circa nell'anno 2021, euro 2.000,00 circa nell'anno 2020, ed euro 4.000,00 circa nell'anno 2019, ivi inclusi i canoni di affitto per gli immobili di proprietà (cfr. dichiarazioni dei redditi in atti).
In conclusione, le circostanze emerse risultano idonee a giustificare un aumento del contributo al mantenimento dei figli minori rispetto alla separazione che il Collegio ritiene opportuno determinare nell'importo complessivo di euro 2.600,00 mensili (pari ad euro 1.300,00 per figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, che il provvederà a versare alla in via anticipata entro il Parte_1 CP_1 giorno 5 di ogni mese. A carico del va poi posto l'obbligo di contribuire al versamento dell'80% delle spese Parte_1 straordinarie che si renderanno necessarie per i minori e , così come regolate secondo il Per_1 Per_2
Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna.
Inoltre, va posto in capo a l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 CP_1
n assegno divorzile pari ad euro 300,00 mensili, dovendo ritenersi sussistenti, nel caso di specie,
[...]
i presupposti che giustificano il riconoscimento del predetto contributo.
Al riguardo, viene in rilievo, in diritto, l'evoluzione giurisprudenziale in merito all'individuazione dei criteri di determinazione dell'assegno divorzile, anche alla luce del pronunciamento della Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite n. 182887/18. Come noto, il diritto all'assegno di divorzio è riconosciuto ai sensi dell'art. 5, comma 6 Legge 898/70, in seguito all'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge economicamente più debole per far fronte alle proprie esigenze. Per un lungo periodo, secondo la giurisprudenza costante, il parametro al quale rapportare il giudizio di adeguatezza dei mezzi economici del richiedente l'assegno era quello del “tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio stesso, fissate al momento del divorzio” (così la sentenza delle S.U. n. 11490 del 1990). Tale consolidato orientamento, tuttavia, è stato sottoposto a revisione critica dalla sentenza n. 11504/2017 che ha individuato il criterio dell'“indipendenza economica”, normativamente equivalente a quello di “autosufficienza economica”, come nuovo parametro al quale rapportare - nella fase dell'an debeatur volta a verificare l'esistenza del diritto in astratto - l' “adeguatezza-inadeguatezza” dei “mezzi” dell'ex coniuge richiedente l'assegno di divorzio e la
“possibilità-impossibilità per ragioni oggettive dello stesso di procurarseli”. Secondo quanto affermato dalla
Suprema Corte, soltanto nella successiva fase del “quantum debeatur” era legittimo procedere ad un “giudizio comparativo” tra le rispettive “posizioni” personali ed economico-patrimoniali degli ex coniugi, sulla base degli specifici criteri dettati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, per tale fase del giudizio. Con la recente sentenza a Sezioni Unite n. 182887/18 la Suprema Corte, nel dare una veste interpretativa più aderente alla realtà sociale, ha statuito che il presupposto per riconoscere l'assegno di divorzio non è né il raffronto con il pregresso tenore di vita, né il solo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica del richiedente.
E' la stessa funzione dell'assegno di divorzio - che ha non soltanto natura assistenziale ma comprende anche un contenuto perequativo-compensativo - a condurre, quale declinazione costituzionale del principio di solidarietà, “al riconoscimento di un contributo che, partendo dalle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia tale da garantire l'autosufficienza secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare”. Il giudice del divorzio, dovrà, pertanto, secondo le Sezioni
Unite della Suprema Corte, attenersi al seguente principio di diritto: “il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
In questo senso rilevano, quali parametri concreti per la valutazione da parte del giudice della situazione di disparità economico patrimoniale delle parti, l'età dei richiedenti, la durata del vincolo, la possibilità o meno di recuperare un percorso professionale, le aspettative eventualmente sacrificate in funzione della costruzione della relazione familiare.
Orbene, nel caso di specie, va osservato come il vincolo matrimoniale tra i coniugi sia durato circa 12 anni, non potendosi invece attribuire rilevanza al precedente periodo di convivenza, come richiesto dalla non essendo stata fornita alcuna prova di tale periodo da parte della richiedente. CP_1
Quanto all'apporto personale ed economico della fornito al nucleo durante il periodo CP_1 matrimoniale, occorre preliminarmente evidenziare come il non abbia specificatamente Parte_1 contestato l'impegno della resistente nell'accudimento dei figli e nella gestione del ménage familiare.
Lo svolgimento di attività lavorativa part-time della resistente durante il matrimonio deve ritenersi scelta derivante dalla necessità di provvedere all'accudimento dei figli ed alla gestione del nucleo che, d'altronde, ha consentito al ricorrente di mantenere inalterata la propria occupazione lavorativa, svolta con continuità sino dal 1991.
Anche a fronte del riscontrato squilibrio economico - patrimoniale tra le parti, pertanto, deve riconoscersi in favore di il diritto all'assegno divorzile pari ad euro 300,00 mensili, rivalutabili Controparte_1 annualmente secondo gli indici Istat, che il rovvederà a versare alla n via anticipata Parte_1 CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese.
Alla luce dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite sono compensate per 1/2 e per l'altro 1/2 sono poste a carico del quale parte prevalentemente soccombente. Parte_1
Le predette spese si liquidano ai sensi del DM n. 55/2014 come da dispositivo - tenuto conto anche dello svolgimento dei sub-procedimenti - sulla base del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta, applicando il valore medio per tutte le fasi del giudizio.
Da ultimo, va esclusa nel caso di specie la sussistenza dei presupposti per farsi luogo alla condanna del i sensi dell'art. 96 c.p.c. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
16/06/2021 da ei confronti di Parte_1 Controparte_1 premesso che con sentenza n. 675/2022, pubblicata il 07/07/2022, il Tribunale di Rimini ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Riccione (RN), in data 12/07/2008 da e Parte_1
- matrimonio trascritto al n. 26, Parte I, dell'anno 2008 del Registro degli atti di Controparte_1 matrimonio del Comune di Riccione - così provvede: a) assegna la casa coniugale a quale genitore convivente con i figli e Controparte_1 Per_1
; Per_2
b) affida i figli minori (nato in [...], il [...]) e (nato in [...], il [...]) Per_1 Per_2 ai Servizi Sociali competenti per territorio, ai quali è demandata l'adozione delle decisioni di maggiore interesse per i minori, quali quelle in materia scolastica, sanitaria e sportiva, in caso di disaccordo fra i genitori e previo ascolto dei minori;
c) incarica il Servizio Sociale affidatario di predisporre il calendario delle visite paterne;
d) incarica il Servizio Sociale competente di attivare un percorso di supporto alla bi-genitorialità, relazionando al Giudie Tutelare in sede con cadenza annuale;
e) dispone che versi a a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento dei figli e , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo Per_1 Per_2 complessivo di euro 2.600,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre all'80% delle spese straordinarie regolate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna;
f) dispone che versi a a titolo di assegno divorzile, in Parte_1 Controparte_1 via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
g) liquida le spese di lite in complessivi euro 10.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa come per legge, disponendone la compensazione per il 50%
e ponendo il residuo 50% a carico di che provvederà al pagamento in favore di Parte_1
Controparte_1
Così è deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Chiara Zito Presidente
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso Nr. 1854/2021 R.G. promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Sposato Azzurra, come da procura in atti;
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa nel presente giudizio dall'avv. Iannaccone Luca e dall'Avv. Santini Sara, come da procura in atti;
- resistente -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
- intervenuto per legge -
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Dagli atti e dai documenti di causa risulta quanto segue.
anno contratto matrimonio civile a Riccione (RN) in Parte_1 Controparte_1 data 12/07/2008 ed hanno avuto due figli, (nato il [...]) e (nato il [...]). Per_1 Per_2
I coniugi si sono separati in forza di accordo di separazione a seguito di negoziazione assistita sottoscritto in data 15/06/2020, depositato in data 16/06/2020 presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Rimini ed autorizzato dal Procuratore della Repubblica in data 23/06/2020.
Con ricorso depositato in data 16/06/2021, ha chiesto che sia pronunciato lo Parte_1 scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi formulate. si è costituita in giudizio, non opponendosi alla pronuncia di scioglimento del Controparte_1 matrimonio, ma formulando condizioni difformi da quelle della controparte (cfr. gli atti di causa).
All'udienza del 21/09/2021, le parti sono comparse dinnanzi al Presidente del Tribunale chiedendo il rinvio dell'udienza di comparizione, al fine di procedere alla risoluzione di talune questioni economiche derivanti dai patti di negoziazione;
il Presidente del Tribunale ha rinviato all'udienza del 18/01/2022 alla quale ha concesso un ulteriore rinvio all'udienza del 12/04/2022.
All'udienza del 12/04/2022, il Presidente del Tribunale, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, non ha adottato provvedimenti temporanei ed urgenti, non ravvisandone i presupposti e ferma restando l'efficacia delle vigenti condizioni di separazione, e ha affidato al Servizio Sociale di Riccione indagine sulla situazione dei figli minori (cfr. gli atti di causa).
All'udienza del 08/06/2022, dinanzi al Giudice Istruttore nominato dal Presidente del Tribunale per la trattazione della causa, il difensore di parte ricorrente ha chiesto che il Tribunale voglia pronunciarsi preliminarmente sullo status con sentenza parziale - rinunciando alla concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. - e disporre la successiva rimessione della causa in istruttoria con concessione dei termini di cui all'art. art. 183, comma 6, c.p.c. Il difensore di parte resistente si è rimesso a giustizia sulla richiesta di emissione di sentenza parziale sullo status ed ha chiesto la concessione dei termini di cui all'art. art. 183, comma 6, c.p.c.
Con sentenza non definitiva n. 675/2022, pubblicata il 07/07/2022, il Tribunale di Rimini ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Riccione (RN), in data 12/07/2008 da e Parte_1
- matrimonio trascritto al n. 26, Parte I, dell'anno 2008 del Registro degli atti di Controparte_1 matrimonio del Comune di Riccione - disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del procedimento.
Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con istanza depositata in data 21/03/2023, ha chiesto la modifica del contributo al mantenimento dei figli posto a carico del Controparte_1 padre e l'autorizzazione all'iscrizione scolastica all'istituto Karis Foundation del figlio minore . Per_2
Il Giudice Istruttore, con ordinanza del 24/04/2023, a scioglimento della riserva trattenuta all'udienza del
15/02/2023, ha rigettato le istanze istruttorie formulate dalle parti ed ha incaricato il Servizio Sociale competente per territorio di compiere un'indagine sulla capacità genitoriale delle parti, attivando un percorso di sostegno in favore dei minori e della bigenitorialità, rinviando all'udienza del 06/12/2023 per l'esame della relazione. Con istanze del 02/10/2023 e del 19/10/2023, ha domandato la modifica Controparte_1 dell'ordinanza istruttoria del 24/04/2023, insistendo per l'ammissione delle prove già rigettate ed ha richiesto di essere autorizzata a procedere all'iscrizione del minore all' attività sportiva di basket ed al corso Per_1 di preparazione per il conseguimento della patente A1.
Con ordinanza del 26/02/2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25/01/2024, il Giudice
Istruttore ha rigettato l'istanza con cui ha chiesto la modifica dell'ordinanza Controparte_1 istruttoria del 24/04/2023 ed ha autorizzato la madre a provvedere al tesseramento annuale di Per_1 all'attività sportiva ed all'iscrizione al corso per il conseguimento della patente A1, con spese a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
Con ulteriore istanza del 27/03/2024, ha reiterato la richiesta di provvedere Controparte_1 unilateralmente all'iscrizione scolastica del minore presso l'istituto scolastico Karis, con oneri posti Per_2 integralmente a carico del con successiva ordinanza del 30/05/2024, autorizzata la resistente Parte_1 all'iscrizione scolastica del minore, il Giudice Istruttore ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c.
Con note scritte in sostituzione di udienza, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e il Giudice Istruttore ha concesso i richiesti termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, disponendo all'esito la rimessione della causa dinanzi al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento riservandosi di concludere, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n. 10894/2005;
Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Tutto ciò premesso, va rilevato che, essendo già stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio, il thema decidendum resta circoscritto alle statuizioni accessorie oggetto delle istanze formulate dalle parti, le quali, concordano sulla collocazione prevalente dei minori presso la madre e sull'assegnazione della casa coniugale alla Pertanto, va disposta l'assegnazione della casa coniugale a la CP_1 Controparte_1 quale continuerà ad abitarvi unitamente ai minori.
Quanto all'affidamento dei minori, in sede di precisazione delle conclusioni ha Controparte_1 chiesto l'affidamento super-esclusivo dei figli, mentre il a insistito per l'affidamento condiviso Parte_1 dei minori. Al fine di determinare il regime di affidamento più opportuno per i minori, il Collegio ritiene necessario esaminare le risultanze delle relazioni dei Servizi Sociali depositate in atti, dalle quali è emerso che “entrambi
i minori hanno espresso il desiderio di vedere i genitori di smettere di litigare” e che “il ripristino della consueta regolamentazione degli incontri tra padre e minori non potrà essere praticabile senza un miglioramento del dialogo tra i genitori” (cfr. relazione dei Servizi Sociali del 03/06/2022). Nel caso di specie, emerge una forte conflittualità tra i genitori, che impedisce ai minori di avere rapporti equilibrati e continuativi con entrambi e, allo stato, i genitori non appaiono in grado di garantire il benessere dei figli minori. Il Servizio invita i genitori ad “interrogarsi sulla propria componente di responsabilità e di bi-genitorialità completamente nulla e deficitaria, e avviare un lavoro personale e genitoriale”; rappresenta, inoltre, che
“difficile risulta per entrambi i genitori l'appropriazione della propria porzione di responsabilità nell'andamento familiare, in quanto rigidamente ancorati alla dinamica proiettiva di accusa uno dell'altro e intenti a spostare fuori da sé colpe ed errore. Solo riappropriandosi della propria componente di responsabilità e lavorando su quale sia il proprio ruolo in questa dinamica co-costruita si potrà interrompere il circolo di accuse e risentimento reciproco”. Il Servizio ritiene che “non sembrano quindi maturi i tempi per lasciare i due genitori liberi di gestire i figli e spese ordinarie e straordinarie, facendo affidamento su collaborazione e buon senso. In questa fase così accesa appare quanto mai necessaria una definizione chiara
e insindacabile di regole che regolamentino mantenimento e spese così che entrambi possano attenersi ed eseguire quanto stabilito dall'A.G. per poi abbassare il clima di tensione e risentimento che inevitabilmente ricade sui minori ed avviare una comunicazione per i figli e sui figli che esuli dal piano prettamente materiale ed economico. I genitori, inoltre, dovrebbero essere esortati a tenere i figli fuori da informazioni legate all'ambito giuridico e questioni legali, tenendoli lontani da dinamiche che riguardano gli adulti di riferimento,
i quali dovrebbero proteggerli dal loro confliggere piuttosto che usarli come messaggeri o terreno di battaglia
o addirittura alleati nel confermare l'inadeguatezza dell'uno e dell'altro genitore”. Il Servizio evidenzia poi che i genitori non comunicano più “perché la dinamica di contrapposizione li ha portati ad arroccarsi su posizioni rigide ed isolate” (cfr. relazione dei Servizi Sociali del 27/11/2023).
Il Collegio ritiene che, alla luce delle valutazioni conclusive fornite dal Servizio Sociale, unitamente al contegno, anche processuale, delle parti - che hanno reso necessaria l'istaurazione di plurimi procedimenti inerenti a scelte quotidiane da assumere ed adottare nell'esclusivo interesse dei minori -, sia opportuno disporre l'affidamento dei minori e ai Servizi Sociali competenti per territorio, ai quali è demandata Per_2 Per_1
l'adozione delle decisioni di maggiore interesse per i minori, quali quelle in materia scolastica, sanitaria e sportiva, in caso di disaccordo fra i genitori e previo ascolto dei minori.
Il Servizio Sociale provvederà a redigere apposito calendario delle visite paterne, tenuto conto del preminente interesse dei minori e con l'obiettivo di ristabilire la frequentazione tra il genitore non collocatario ed i minori, anche mediante lo svolgimento di un percorso di supporto alla bi-genitorialità che provvederà ad attivare.
Quanto al contributo al mantenimento, va posto a carico del l'obbligo di contribuire al Parte_1 mantenimento dei figli minori e e la misura del contributo paterno deve essere determinata Per_1 Per_2 sia in relazione alle esigenze dei minori - esigenze che si presumono incrementate rispetto al tempo della separazione in ragione dell'età -, sia alla luce del principio di proporzionalità che governa il concorso dei genitori al mantenimento dei figli.
L'art. 337 ter, comma 4, c.c., infatti, nello stabilire che ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al reddito, rende necessario l'esame della diversa situazione economica e reddituale delle parti al fine di determinare l'entità del contributo al predetto mantenimento.
Al riguardo, è opportuno osservare che la documentazione versata in atti è idonea e sufficiente a consentire al
Collegio una attendibile ricostruzione della complessiva situazione economico - patrimoniale delle parti.
Non è, pertanto, necessario disporre la CTU economico - contabile o le indagini della Polizia Tributaria richieste dalla non essendo emersi elementi significativi che possano permettere di ipotizzare che CP_1 la situazione economico - reddituale effettiva del non sia conforme a quella emergente dalle Parte_1 dichiarazioni fiscali.
Nel caso di specie, dagli elementi acquisiti al presente giudizio, emerge che il rispetto alla Parte_1 separazione, ha incrementato il proprio reddito annuale, avendo dichiarato un reddito complessivo lordo di circa euro 200.000,00 per gli anni di imposta 2022 e 2021 (cfr. dichiarazioni dei redditi in atti), mentre all'epoca della separazione il reddito del medesimo era dimezzato rispetto a quello odierno.
Occorre, poi, evidenziare che il on frequenta i minori dall'estate 2023, sicché alcuna forma di Parte_1 contributo al mantenimento diretto dei minori viene fornita dal medesimo.
Quanto alla si rileva come quest'ultima abbia rappresentato di essere stata costretta a presentare CP_1 le dimissioni dall'attività lavorativa dipendente presso la società Cartastraccia Srl in Cattolica a far data da dicembre 2022 “per provvedere alle cure quotidiane dei figli”; tale circostanza, seppur documentata, non appare idonea a giustificare un aumento del contributo al mantenimento dei figli nei termini richiesti dalla resistente, atteso che l'età dei minori - , prossimo al compimento della maggiore età e , di Per_1 Per_2 anni tredici - esclude la necessità di un maggiore impegno e presenza della madre nella vita degli stessi rispetto al tempo della separazione.
Le dichiarazioni dei redditi prodotte dalla resistente, peraltro, seppur facenti riferimento ad annualità precedenti alle intervenute dimissioni, comprovano anche per la un aumento della capacità CP_1 economico-patrimoniale rispetto al tempo della separazione, risultando redditi di euro 15.000,00 lordi circa nell'anno 2022, euro 10.000,00 circa nell'anno 2021, euro 2.000,00 circa nell'anno 2020, ed euro 4.000,00 circa nell'anno 2019, ivi inclusi i canoni di affitto per gli immobili di proprietà (cfr. dichiarazioni dei redditi in atti).
In conclusione, le circostanze emerse risultano idonee a giustificare un aumento del contributo al mantenimento dei figli minori rispetto alla separazione che il Collegio ritiene opportuno determinare nell'importo complessivo di euro 2.600,00 mensili (pari ad euro 1.300,00 per figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, che il provvederà a versare alla in via anticipata entro il Parte_1 CP_1 giorno 5 di ogni mese. A carico del va poi posto l'obbligo di contribuire al versamento dell'80% delle spese Parte_1 straordinarie che si renderanno necessarie per i minori e , così come regolate secondo il Per_1 Per_2
Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna.
Inoltre, va posto in capo a l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 CP_1
n assegno divorzile pari ad euro 300,00 mensili, dovendo ritenersi sussistenti, nel caso di specie,
[...]
i presupposti che giustificano il riconoscimento del predetto contributo.
Al riguardo, viene in rilievo, in diritto, l'evoluzione giurisprudenziale in merito all'individuazione dei criteri di determinazione dell'assegno divorzile, anche alla luce del pronunciamento della Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite n. 182887/18. Come noto, il diritto all'assegno di divorzio è riconosciuto ai sensi dell'art. 5, comma 6 Legge 898/70, in seguito all'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge economicamente più debole per far fronte alle proprie esigenze. Per un lungo periodo, secondo la giurisprudenza costante, il parametro al quale rapportare il giudizio di adeguatezza dei mezzi economici del richiedente l'assegno era quello del “tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio stesso, fissate al momento del divorzio” (così la sentenza delle S.U. n. 11490 del 1990). Tale consolidato orientamento, tuttavia, è stato sottoposto a revisione critica dalla sentenza n. 11504/2017 che ha individuato il criterio dell'“indipendenza economica”, normativamente equivalente a quello di “autosufficienza economica”, come nuovo parametro al quale rapportare - nella fase dell'an debeatur volta a verificare l'esistenza del diritto in astratto - l' “adeguatezza-inadeguatezza” dei “mezzi” dell'ex coniuge richiedente l'assegno di divorzio e la
“possibilità-impossibilità per ragioni oggettive dello stesso di procurarseli”. Secondo quanto affermato dalla
Suprema Corte, soltanto nella successiva fase del “quantum debeatur” era legittimo procedere ad un “giudizio comparativo” tra le rispettive “posizioni” personali ed economico-patrimoniali degli ex coniugi, sulla base degli specifici criteri dettati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, per tale fase del giudizio. Con la recente sentenza a Sezioni Unite n. 182887/18 la Suprema Corte, nel dare una veste interpretativa più aderente alla realtà sociale, ha statuito che il presupposto per riconoscere l'assegno di divorzio non è né il raffronto con il pregresso tenore di vita, né il solo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica del richiedente.
E' la stessa funzione dell'assegno di divorzio - che ha non soltanto natura assistenziale ma comprende anche un contenuto perequativo-compensativo - a condurre, quale declinazione costituzionale del principio di solidarietà, “al riconoscimento di un contributo che, partendo dalle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia tale da garantire l'autosufficienza secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare”. Il giudice del divorzio, dovrà, pertanto, secondo le Sezioni
Unite della Suprema Corte, attenersi al seguente principio di diritto: “il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
In questo senso rilevano, quali parametri concreti per la valutazione da parte del giudice della situazione di disparità economico patrimoniale delle parti, l'età dei richiedenti, la durata del vincolo, la possibilità o meno di recuperare un percorso professionale, le aspettative eventualmente sacrificate in funzione della costruzione della relazione familiare.
Orbene, nel caso di specie, va osservato come il vincolo matrimoniale tra i coniugi sia durato circa 12 anni, non potendosi invece attribuire rilevanza al precedente periodo di convivenza, come richiesto dalla non essendo stata fornita alcuna prova di tale periodo da parte della richiedente. CP_1
Quanto all'apporto personale ed economico della fornito al nucleo durante il periodo CP_1 matrimoniale, occorre preliminarmente evidenziare come il non abbia specificatamente Parte_1 contestato l'impegno della resistente nell'accudimento dei figli e nella gestione del ménage familiare.
Lo svolgimento di attività lavorativa part-time della resistente durante il matrimonio deve ritenersi scelta derivante dalla necessità di provvedere all'accudimento dei figli ed alla gestione del nucleo che, d'altronde, ha consentito al ricorrente di mantenere inalterata la propria occupazione lavorativa, svolta con continuità sino dal 1991.
Anche a fronte del riscontrato squilibrio economico - patrimoniale tra le parti, pertanto, deve riconoscersi in favore di il diritto all'assegno divorzile pari ad euro 300,00 mensili, rivalutabili Controparte_1 annualmente secondo gli indici Istat, che il rovvederà a versare alla n via anticipata Parte_1 CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese.
Alla luce dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite sono compensate per 1/2 e per l'altro 1/2 sono poste a carico del quale parte prevalentemente soccombente. Parte_1
Le predette spese si liquidano ai sensi del DM n. 55/2014 come da dispositivo - tenuto conto anche dello svolgimento dei sub-procedimenti - sulla base del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta, applicando il valore medio per tutte le fasi del giudizio.
Da ultimo, va esclusa nel caso di specie la sussistenza dei presupposti per farsi luogo alla condanna del i sensi dell'art. 96 c.p.c. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
16/06/2021 da ei confronti di Parte_1 Controparte_1 premesso che con sentenza n. 675/2022, pubblicata il 07/07/2022, il Tribunale di Rimini ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Riccione (RN), in data 12/07/2008 da e Parte_1
- matrimonio trascritto al n. 26, Parte I, dell'anno 2008 del Registro degli atti di Controparte_1 matrimonio del Comune di Riccione - così provvede: a) assegna la casa coniugale a quale genitore convivente con i figli e Controparte_1 Per_1
; Per_2
b) affida i figli minori (nato in [...], il [...]) e (nato in [...], il [...]) Per_1 Per_2 ai Servizi Sociali competenti per territorio, ai quali è demandata l'adozione delle decisioni di maggiore interesse per i minori, quali quelle in materia scolastica, sanitaria e sportiva, in caso di disaccordo fra i genitori e previo ascolto dei minori;
c) incarica il Servizio Sociale affidatario di predisporre il calendario delle visite paterne;
d) incarica il Servizio Sociale competente di attivare un percorso di supporto alla bi-genitorialità, relazionando al Giudie Tutelare in sede con cadenza annuale;
e) dispone che versi a a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento dei figli e , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo Per_1 Per_2 complessivo di euro 2.600,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre all'80% delle spese straordinarie regolate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna;
f) dispone che versi a a titolo di assegno divorzile, in Parte_1 Controparte_1 via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
g) liquida le spese di lite in complessivi euro 10.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa come per legge, disponendone la compensazione per il 50%
e ponendo il residuo 50% a carico di che provvederà al pagamento in favore di Parte_1
Controparte_1
Così è deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito