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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/06/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1809/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 5.6.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(CF: , (CF: C.F._2 Parte_3
), rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Maria C.F._3
Ferdinando Bloise. attori-opponenti
contro
(CF: Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Francesco Lombardi. convenuta-opposta
FATTO E DIRITTO
1. I sig.ri e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 403/2023 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 13.7.2023 con il quale venivano condannati a pagare in solido la somma di € 48.809,67 in favore della . Controparte_1
Quest'ultima rappresentava in sede monitoria di avere ottenuto la surrogazione ex art. 1201 c.c. dalla con la quale gli opponenti avevano stipulato un CP_2 mutuo di € 55.000,00 con decorrenza dal 14.7.2006 e scadenza al 14.6.2016 garantito al 100% dalla CP_1
Gli opponenti hanno eccepito la prescrizione del credito e la carenza di legittimazione ad agire della . Controparte_1
Hanno altresì contestato il quantum richiesto e la mancata produzione del contratto di mutuo. Hanno concluso chiedendo: “Voglia l'on. Tribunale Civile di Castrovillari, contrariis reiectis
- in via assolutamente preliminare revocare il decreto ingiuntivo opposto per intervenuta prescrizione del presunto credito vantato per come esposto in narrativa;
- sempre in via preliminare respingere l'eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto opposto poiché l'opposizione è fondata su prova scritta ed il decreto ingiuntivo nr.403/23 non ha per oggetto un credito liquido ed esigibile per tutti i motivi esposti;
- sempre in via preliminare dichiarare la nullità e/o inefficacia e privo di effetti il decreto ingiuntivo per infondatezza assoluta, illegittimità ed indeterminatezza del quantum richiesto;
- sempre in via preliminare dichiarare la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e comunque anche per l'effetto revocarlo respingendo la domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
- sempre in via preliminare e gradata determinare l'esatto importo dovuto con riferimento ai rapporti intercorsi.”.
2. Si è costituita la che ha chiesto il Controparte_1 rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
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3. Ai fini della definizione della causa assume rilievo assorbente l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte opponente. Come noto, ai contratti di finanziamento deve essere applicata l'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. in quanto la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per quanto concerne il diritto al rimborso della somma mutuata, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome e indipendenti (cfr. ex multis Cassazione civile sez. I, 08/08/2013, n.18951; Cass. civ., sez. III, 3 febbraio 1994 n. 1110). Occorre inoltre precisare che, secondo l'orientamento tradizionale la prescrizione decennale del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata del finanziamento, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica (cfr. Cassazione civile sez. III, 30/08/2011, n.17798). L'unicità del debito, seppur ratealmente frazionato, impone dunque la decorrenza di un unitario termine di prescrizione che, trattandosi di debito rateizzato, decorre dal termine contrattualmente statuito per il pagamento dell'ultima rata, dato che prima
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di detta scadenza, il mutuante non può legittimamente pretendere il pagamento e quindi non ha azione per costringere il debitore all'adempimento. Ciò nondimeno occorre considerare che nel caso di decadenza dal beneficio del termine, poiché il mutuante può pretendere il pagamento immediato dell'intera prestazione, venendo meno la precedente contrattazione relativa alla rateizzazione del debito, il termine di prescrizione debba essere fatto decorrere ai sensi dell'art. 2935 c.c. dal momento in cui il creditore comunica la decadenza dal beneficio del termine (v. in tal senso Tribunale di Cremona, Sent. n. 348/2023 del 30/06/2023; conf. Tribunale Nola sez. I, 07/01/2025, n.13). Nel caso di specie con missiva del 15.6.2010 è stata comunicata agli odierni opponenti la decadenza dal beneficio del termine e la conseguente risoluzione del contratto richiedendo il pagamento entro 15 giorni sia delle rate scadute e non pagate dal 14.6.2008, oltre interessi di mora fino al soddisfo, sia del residuo in linea capitale. Per quanto sopra esposto è dunque da tale data che deve essere fatto decorrere il termine decennale di prescrizione. Ebbene, considerato che il ricorso e il decreto ingiuntivo sono stati notificati agli opponenti nel luglio del 2023, da quanto sopra esposto consegue che, non essendo stata fornita la prova della notifica di idonei atti interruttivi nel lasso di tempo tra il 15.6.2010 e il 15.6.2020, il periodo di prescrizione è interamente decorso. La prescrizione del credito derivante dal mutuo in parola è opponibile dagli opponenti anche alla che ha agito in Controparte_1 virtù della surrogazione per volontà del creditore ex art. 1201 c.c. Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, risalente ma mai fino a ora smentito, al solvens sono opponibili tutte le eccezioni che potevano essere opposte al creditore soddisfatto, sia personali sia reali, ed attinenti all'esistenza ed all'entità del debito (cfr. Cassazione civile sez. I, 17/07/1987, n.6300; Cassazione civile sez. I, 30/03/1981, n.1818; Cassazione civile sez. I, 10/06/1975, n.2305).
Alla luce delle illustrate ragioni l'opposizione merita di essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
4. La novità della questione e l'applicazione di orientamenti in parte ancora dibattuti in giurisprudenza giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
ACCOGLIE l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
e per l'effetto
[...]
REVOCA
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il decreto ingiuntivo n. 403/2023 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 13.7.2023;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Castrovillari, 05/06/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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