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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 30/01/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 464-2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
Dott. Giovanni Sgambati Presidente, rel.
Dott.ssa Chiara Ermini, Consigliera,
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliera, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sull'appello, come in atti, proposto da:
e Parte_1 Parte_2
,
[...]
rappresentati e difesi dall'Avv. Marcello Taglioli del Foro di
Lucca appellanti
nei confronti di
, Controparte_1 con l'Avv. Serena Fivizzoli, del Foro di Lucca, convenuta in appello
avente ad oggetto: appello avverso sentenza n° 736/2021 pubblicata dal Tribunale di Lucca in data 5.8.2021.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni: per gli appellanti: “nel merito: preliminarmente ammettere le prove orali richieste dagli appellanti in primo grado;
in
1 ogni caso riformare integralmente la sentenza appellata rigettando integralmente la domanda attorea di cui all'atto introduttivo del primo grado di giudizio;
in denegata ipotesi, riformare la sentenza di primo grado in ordine alle spese di giudizio”.
-
Per la convenuta: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Firenze, per causali indicate nella premessa di fatto e diritto, respinta ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza ex adverso formulata: -in via preliminare rigettare per le motivazioni sopra esposte l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado perché infondata. -in via principale respingere l'appello proposto dai sig.ri e Parte_3 Parte_4
avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n.
[...]
736/2021 Rep. 1843/2021 del 5.08.2021 e per l'effetto confermare la sentenza medesima;
-in via subordinata dichiarare la nullità del testamento del sig. Persona_1 datato 22.01.2014 e pubblicato il 18.11.2016 previa declaratoria di non autenticità della scrittura e/o della sottoscrizione del testamento asseritamernte olografo - rectius non riconducibilità all'apparente testatore della scheda testamentaria;
-in via ulteriormente subordinata, qualora questa Ecc.ma Corte ritenga che il testamento olografo di datato 22.01.2014 e pubblicato il Persona_1
18.11.2016 non sia nullo per difetto di autografia, Voglia, comunque, annullarlo per incapacità a testare del de cuius ex art. 591 c.c.”
- Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha convenuto in giudizio davanti al Controparte_1
Tribunale di Lucca i sig.ri e Parte_1 [...]
, chiedendo fosse, in via principale, Controparte_2
2 dichiarato nullo il testamento olografo del 22.1.2014 redatto dal proprio marito ( , nato ad [...] Persona_1
d'Egitto nel 1941 e deceduto, all'età di circa 75 anni, a
Camaiore il 5.9.2016) col quale questi aveva disposto delle proprie sostanze istituendo quali eredi universali i convenuti , prospettando il difetto di autografia.
In via subordinata, ha chiesto di annullare l'atto per incapacità di intendere e di volere del testatore .
L'attrice assumeva che il de cuius non aveva ricevuto un'istruzione e non aveva mai imparato a scrivere in italiano .
Secondo una consulenza di parte, prodotta in causa, era risultata l'apocrifia sia del testo che della firma in calce alla scheda testamentaria.
Aggiungeva inoltre che a far data dal 22.10.2013, a causa delle patologie invalidanti che lo aff liggevano, il marito era stato ricoverato presso la RSA Tabarracci e gli era stato nominato un amministratore di sostegno.
I convenuti si sono costituiti in giudizio contestando la domanda e deducendo che sulla vicenda si era instaurato a loro carco anche un procedimento penale in ordine alla commissione di un reato di falso materiale, conclusosi con l'archiviazione.
Hanno sostenuto che anche l'amministratore di sostegno del de cuius, Avv. aveva dichiarato di essere stato CP_3 messo al corrente dal suo assistito dell'intenzione di nominare suoi eredi universali i convenuti, ai quali era legato da rapporti di affetto e riconoscenza, essendosi peraltro anche separato dall'attrice, nei confronti della quale aveva anche presentato una denuncia per il reato di
3 maltrattamenti in famiglia.
I convenuti hanno poi meglio spiegato il contesto della vicenda evidenziando che, proprio perché il de cuius era cittadino egiziano di modestissima scolarità e di minima preparazione alla scrittura in lingua italian a, si era rivolto tramite la convenuta sua conoscente ed amica, a un Pt_1 notaio poiché voleva predisporre un atto valido. Predisposta dal professionista contattato una scheda testamentaria, questa era stata dapprima sottoscritta e poi, una volta appreso che non avrebbe costituito un valido testamento olografo, il testo veniva ricopiato di suo pugno dal testatore e poi sottoscritto.
I convenuti hanno poi aggiunto che il de cuius era perfettamente lucido e capace di intendere e di volere al momento della redazione dell'atto e che il ricorso all'amministrazione di sostegno aveva l'unico scopo di sostenerlo ed aiutarlo nella gestione dei propri interessi per le difficoltà conseguenti le patologie che lo affliggevano .
-
A seguito della prima comparizione e della concessione de i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., nella prima memoria l'attrice ha precisato la propria domanda, chiedendo dunque di accertare il difetto di autografia del testamento anche in relazione al difetto di alfabetizzazione del de cuius, nulla deducendo sul punto la difesa convenuta nella successiva difesa.
All'esito dell'istruttoria, svolta anche attraverso una CTU, all'udienza del 30.4.2021, le parti hanno precisato le conclusioni e, successivamente, il Tribunale ha emesso
4 l'impugnata sentenza con la quale ha accolto la d omanda di nullità del testamento per difetto di autografia ritenendola fondata.
Nella sentenza, dopo aver prelimi narmente inquadrato la materia, ricordando che il requisito dell'autografia del testamento olografo, ricorre non solo quando e se le disposizioni di ultima volontà sono vergate per intero dal testatore con la propria calligrafia, in modo da garantire la provenienza e la conoscenza del contenuto da parte del testatore (“l'integrale autografia deve corrispondere ai caratteri dell'individualità, del la normalità e dell'abitualità”).
E per misurare la validità del testamento andava altresì verificato se il “tratto grafico sia espressione della voluntas testandi” del de cuius e, nel caso in cui non possa affermarsi ciò con certezza, il testamento deve essere dichiarato nullo.
Fatta tale premessa, secondo il Tribunale, stando alle risultanze di causa e alla CTU, il testatore aveva sì scritto di suo pugno il testamento, ma non poteva comprendere i segni grafici in quanto era soggetto pressoché analfabeta nella lingua italiana e che si era limitato a copiare (riprodurre pedissequamente) un testo predisposto da altri.
Il Tribunale ha valorizzato la circostanza secondo la qua le il de cuius si sarebbe rivolto alla convenuta per chiederle Pt_1 di contattare un notaio in grado di scrivergli “le parole giuste”.
La si sarebbe quindi procurata un testo (una minuta), Pt_1 asseritamente predisposto e scritto a macchina dal Notaio di Viareggio (prodotto a doc. num. 2 convenuti), testo Per_2 che era stato poi sottoscritto dal de cuius nella convinzione
5 che fosse bastato apporvi la sua firma a renderlo valido.
Ma, ha osservato il Tribunale, il testo risultato sottoscritto di tale documento di provenienza “notarile” (doc. 4), era comunque diverso da quello contenuto nella prima minuta ed era sostanzialmente di analogo contenuto del testamento oggetto di causa, pubblicato dal Notaio il 18.11.2016 e Per_2 scritto in stampatello.
Nell'incertezza se lo stampatello fosse l'abituale grafia usata dal de cuius o se fosse stato usato solo per “ricopiare pedissequamente le parole contenute nelle minute”, nella difformità del testo delle due minute (nel primo viene riconosciuta all'attrice una quota di legittima, nel secondo tale riconoscimento era “scomparso”), sorgevano dubbi che il testatore avesse avuto comprensione del contenuto dell'atto che aveva copiato, cosa che trovava indiretta conferma per il fatto che al momento questi fosse ricoverato nella RSA nella quale aveva fatto ingresso nel 22.10.2013.
Dopo tale esposizione, il Tribunale ha concluso affermando:
“poichè il difetto di autografia sussiste anche quando il testamento sia redatto da soggetto analfabeta, deve essere dichiarata la nullità” del testamento.
Accolta la domanda, la sentenza procedeva quindi, secondo il principio di soccombenza, alla regolamentazione e liquidazione delle spese di causa.
-
e Parte_1 Controparte_2 hanno proposto appello avverso la predetta sentenza, chiedendone la riforma e sostenendo che il Tribunale , dopo
6 aver riconosciuto che il testamento era stato scritto di pungo dal testatore che aveva sottoscritto la scheda testamentaria, avesse errato valorizzando il fatto che questi era un soggetto con una minima preparazione alla scrittura in italiano e che l'aiuto richiesto al Notaio e la copia della seconda minuta predisposta, facevano ritenere che non si fosse reso conto del senso di ciò che risultava scritto.
Hanno sostenuto che in atti non vi era alcuna p rova in merito a un'incapacità del testatore di scrivere in lingua italiana e che il CTU aveva ben evidenziato che la grafia adoperata doveva considerarsi connotata da naturalità e spontaneità, circostanze che “elidevano” ogni sospetto di copiatura e consentivano di affermare che il de cuius aveva piena consapevolezza del significato della disposizione testamentaria.
La convenuta si è costituita in giudizio resistendo all'appello principale di cui ha chiesto la reiezione in quanto infondato in fatto e in diritto. Ha sostenuto la correttezza e legittimità della sentenza appellata che aveva ritenuto nullo il testamento per il fatto che era risultato sufficientemente accertato che il de cuius non sapeva né leggere né scrivere in italiano, per cui si era limitato a copiare una minuta scritta da una terza persona. Ha concluso chiedendo anche che, eventualmente ammessi i mezzi di prova indicati ( CTU e esame testimoni), il testamento fosse dichiarato nullo per incapacità a testare del de cuius ex art 591 c.c.
La Corte, all'udienza fissata, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
7 -
La Corte ritiene che la motivazione dell'impugnata sentenza di primo grado non sia affatto convincente.
Ripercorrendone i passaggi salienti va posto in evidenza che, dopo aver inquadrato la vicenda e premesso che il testamento era stato vergato dalla mano del testatore , la sentenza ha concluso poi per la declaratoria di nullità ritenendo che il de cuius, nel momento in cui aveva vergato il testo copiandolo dalla seconda minuta, non si fosse reso conto del senso dello scritto.
Il testamento, quindi, non avrebbe rappresentato la sua effettiva volontà.
L'affermazione, che segue l'altra formulata in termini apparentemente assiomatici secondo la quale il difetto di autografia sussiste anche quando il testamento sia redatto da soggetto analfabeta, viene sostenuta evidenziandosi:
- che non era “dato sapere” se l'uso dello stampatello costituisse modalità abituale di scrittura del de cuius, o se questi si fosse “limitato a ricopiare pedissequamente le parole contenute nelle minute”;
- che le due minute presentavano difformità;
- che il testamento risultava redatto in data 22.1.2014, quando il de cuius era da tempo ricoverato in struttura RSA.
Premessa la totale irrilevanza di tale ultima circostanza relativa allo stato di salute generale del de cuius, che stando agli atti era tale da comportare per lui limitazioni ma non certo l'incapacità di testare, va rilevato che dalle risultanze
8 di causa non può ritenersi sufficientemente dimostrato che il testatore fosse completamente analfabeta e totalmente incapace di scrivere nei caratteri italiani.
A tale conclusione il Tribunale sembra sia pervenuto, in primo luogo sulla base del fatto che doveva ritenersi provata la circostanza allegata in atto di citazione e non contestata dai convenuti secondo la quale il de cuius non aveva “mai imparato a scrivere in italiano” (in realtà i convenuti, costituendosi in giudizio, ave vano sostenuto che il testatore fosse soggetto “di modestissima scolarità e di minima preparazione alla scrittura in lingua italiana”).
In secondo luogo, il Tribunale ha fondato l'affermazione anche sulla base del fatto che non vi fosse in atti alcun documento redatto in lingua ita liana dalla mano del testatore, ma solo sue firme apposte in calce a testi stampati o redatti da altri.
La Corte ritiene che tali elementi non siano sufficienti a sostenere che il testamento olografo non sia espressione della reale volontà del de cuius, anzi, se dalle risultanze degli atti di causa emerge una volontà estrinsecata a terze persone e a lui riferibile, è proprio quella espressa nel testo .
Vale la pena di premettere che in materia , come stabilito dalle Sezioni Unite della PR Corte , il seguente principio: «La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo» (Cass., S.U., n.
12307/2015; conforme Sez. 2, Sentenza n. 24835 del 2022).
9 Inoltre, eventuali incertezze ed elementi indiziari presenti in atti, devono essere riguardati e valutati alla luce del principio di conservazione del testamento (v. Cassazione,
Sez. 2 - , Sentenza n. 16079 del 28/07/2020 - “Ai fini della validità di una disposizione testamentaria, non è necessario che il beneficiario sia indicato nominativamente, essendo sufficiente che lo stesso sia determinabile in base ad indicazioni desumibili dal contesto complessivo della scheda testamentaria nonché da elementi ad essa estrinseci, come la cultura, la mentalità e l'ambiente di vita del testatore, dovendosi improntare l'operazione ermeneutica alla valorizzazione del criterio interpretativo di conservazione previsto dall'art. 1367 c.c., da ritenersi applicabile anche in materia testamentaria.”)
E' peraltro noto come ogni interpretazione del testamento sia caratterizzata, rispetto a quella riferita a un contratto, da una più intensa ricerca ed efficacia della volontà concreta, con l'ovvio correttivo che a dover essere individ uata è la volontà del testatore, parte esclusiva del l'atto unilaterale mortis causa (cfr., ad es., Cass. n. 4022/2007 ; v. anche
Cass. n. 23279/2013).
Le incertezze evidenziate dal Tribunale e che oggettivamente pure sussistono, non possono quindi risolversi a sfavore o comunque contro i convenuti beneficiari della disposizione testamentaria in contestazione . E ciò per le seguenti considerazioni.
Innanzitutto non può affermarsi con certezza che il testa tore fosse totalmente analfabeta e non in grado (nemmeno minimamente) di comprendere i segni grafici dell 'alfabeto e della lingua italiana, risultando accertata in atti solo una
10 pressoché minima scolarizzazione (che, a ppunto, non esclude del tutto la comprensione di ciò che si scrive).
Infatti, in atti vi è la dimostrazione che egli avesse già usato i segni grafici della lingua italiana apponendo la pro pria firma in corsivo e non solo, quindi, utilizzando l'arabo.
Secondariamente, numerose, significative e convergenti le risultanze di causa che conducono a ritenere con sufficiente certezza che il de cuius volesse in ogni modo escludere dalla sua successione, salvo il rispetto dei limiti legali in materia di quota di legittima, la moglie, con la quale aveva un rapporto che si può, eufemisticamente, definire conflittuale.
Non può quindi essere condivisa la valutazione operata dal
Tribunale in merito alla (invero irrilevante) difformità tra le due minute c.d. notarili, risultando chiara ed inequivoca l'unica volontà di colui che aveva redatto quel testamento e cioè che l'unica cosa che non voleva era che i suoi beni andassero alla coniuge (salvo la legge avesse forzosamente imposto e riservato a lei la quota di legittima).
Ancora, nessun particolare rilievo può essere attribuito al fatto che il testo delle disposizioni testamentarie si stato redatto in gran parte in caratteri a stampatello, cosa che è spiegabile anche col fatto che colui che scriveva, proprio perché soggetto di scarsa scolarizzazione italiana, poteva vedere più grandi e più chiare le lettere e così comprendere meglio il senso delle parole, considerate inoltre le sue menomate condizioni di salute al momento.
Come è noto, diversamente da certe rigide tesi dottrinare in merito, la giurisprudenza ha da tempo – condivisibilmente ad avviso di questa Corte – evidenziato che l'abitualità e la
11 normalità del carattere grafico adoperato (elemento anche questo valorizzato dal Tribunale) non rientrano fra i requisiti formali del testamento olografo ai sensi dell'art. 602 c.c. e
“l'uso dello stampatello non può escludere di per sé
l'autenticità della scrittura, pur se rappresenta, ove non sia giustificato dalle condizioni psico -fisiche o da abitudine del dichiarante o da altre contingenze, il cui esame è di esclusiva competenza del giudice di merito, un elemento significativo del quale tenere conto ai fini della valutazione di tale autenticità.” – v. Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n.
31457 del 05/12/2018 – v. in termini anche la successiva che significativamente evidenzia come “…una volta riconosciuto che l'uso dello stampatello non pon e un problema di validità, ma di prova della provenienza, tali considerazioni si risolvono in un apprezzamento di fatto …”
Nella fattispecie quindi, anche riguardo a tale profilo , la
Corte ritiene che, esclusa un'imitazione schematica di uno stampato, si tratti di testamento redatto in stampatello che va ritenuto valido essendo la scrittura riferibile con certezza al testatore, corrispondente a quella che doveva e deve ritenersi fosse la sua reale volontà e indipendentemente dal fatto che questi usasse di solito scrivere in stampatello.
Particolare rilievo deve invece assumere il fatto che il CTU dopo una dettagliatissima descrizione del testamento abbia
(in totale contrasto con talune valutazioni della CT di parte attrice) concluso, convincentemente, che :
- lo scritto, nel suo tracciato, mostri, nel complesso,
“peculiarità convergenti e riconducibili ad una impronta unitaria e coerente” e che il suo insieme grafico appaia
“comunque contrassegnato da qualità morfo-dinamica
12 unitaria e coerente”, giungendo quindi ad affermare – e la cosa, rilevata già dal Tribunale non è più in contestazione –
“che la parte dispositiva del testamento è riferibile all'azione grafica di un unico soggetto ”;
- che dall'esame autonomo della grafia testamentaria e de gli altri campioni usati per le comparazioni, si ricavava una
“generale coerenza e naturalezza espressiva” della scrittura del testamento, che non conteneva “passaggi forzati, né modalità redattive “in controtendenza ” eventualmente rivelatrici di una azione scrittoria artificiosa o posta sotto controllo intenzionale”;
- che le due sottoscrizioni in calce al testamento (una in caratteri latini e l'altra in caratteri arabi) erano da ritenersi
“congruenti in relazione all'insieme grafico in cui sono inserite” essendo emerse “precise corrispondenze nella formazione di lettere e gramma contenuti sia nella firma/sigla in caratteri latini, sia nella parte dispositiva della scheda in verifica”.
Del tutto insussistenti – e già scarsamente allegati in citazione – elementi tali da poter considerare il testamento invalido perché redatto da soggetto incapace di intendere e volere, occorrendo ai fini di una tale statuizione che si sia data la prova rigorosa (il cui onere era a carico dell'attrice medesima) che, a causa di una infermità transitoria o permanente ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi, non essendo sufficiente una semplice anomalia o alterazione del le facoltà psichiche ed intellettive del de cuius (che è l'unica cosa che risulta dalla sia pur copiosa documentazione medica versata in atti
13 in primo grado, di agevole lettura e comprensione per la quale quindi non necessita di alcun ausilio di CTU).
In giurisprudenza costituisce principio consolidato quello secondo il quale non è sufficiente la circostanza che, al momento della redazione del testamento, risulti in qualche misura alterato il processo di formazione della volontà del testatore, poiché per annullare il testamento medesimo è necessaria rigorosa prova da parte di chi impugna l'atto che lo stato psico/fisico del testatore sia stato tale da
“sopprimere del tutto l'attitudine a determinarsi coscientemente e liberamente”.
Ne consegue che, alla riforma dell'impugnata sentenza di primo grado, le domande proposte dall'originaria attrice davanti al Tribunale di Lucca con l'atto di citazione debbano essere respinte.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
In merito alla regolamentazione delle spese di giudizio.
La materia oggetto di giudizio e le peculiarità delle questioni dedotte in causa (testamento olografo redatto in stampatello
– necessità di una CTU grafologica di particolare difficoltà anche per la scarsità di elementi di comparazione – testo dell'atto di ultima volontà redatto da soggetto straniero con scarsa scolarizzazione italiana) devono ritenersi ampiamente controvertibili.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
PQM
14 Definitivamente pronunciando sull'appello principale come in atti proposto avverso la sentenza n. 736\2021 emessa dal
Tribunale di Lucca, pubbl. il 5.8.2021:
- RESPINGE, in accoglimento dell'appello principale e in riforma dell'impugnata sentenza, le domande come in atti proposte da con l'originario atto di citazione.
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del
7 maggio 2024.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
Nota: La d iv u lg az io ne d el p r esen te p r o v v ed imen to , a l d i f uo r i d el l'amb i to str et tame nt e p r o cessual e, è co nd iz io na ta a l l'el i min az io ne d i t ut t i i d at i sens ib i li i n esso co nten ut i a i sens i d ell a no r mat iv a su l la p r i v acy d i cui a l D. Lg s . 3 0 g iug no 2 0 0 3 ,
n. 1 9 6 e successiv e mo d if ica zio ni e in teg r az io n i.
15
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
Dott. Giovanni Sgambati Presidente, rel.
Dott.ssa Chiara Ermini, Consigliera,
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliera, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sull'appello, come in atti, proposto da:
e Parte_1 Parte_2
,
[...]
rappresentati e difesi dall'Avv. Marcello Taglioli del Foro di
Lucca appellanti
nei confronti di
, Controparte_1 con l'Avv. Serena Fivizzoli, del Foro di Lucca, convenuta in appello
avente ad oggetto: appello avverso sentenza n° 736/2021 pubblicata dal Tribunale di Lucca in data 5.8.2021.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni: per gli appellanti: “nel merito: preliminarmente ammettere le prove orali richieste dagli appellanti in primo grado;
in
1 ogni caso riformare integralmente la sentenza appellata rigettando integralmente la domanda attorea di cui all'atto introduttivo del primo grado di giudizio;
in denegata ipotesi, riformare la sentenza di primo grado in ordine alle spese di giudizio”.
-
Per la convenuta: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Firenze, per causali indicate nella premessa di fatto e diritto, respinta ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza ex adverso formulata: -in via preliminare rigettare per le motivazioni sopra esposte l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado perché infondata. -in via principale respingere l'appello proposto dai sig.ri e Parte_3 Parte_4
avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n.
[...]
736/2021 Rep. 1843/2021 del 5.08.2021 e per l'effetto confermare la sentenza medesima;
-in via subordinata dichiarare la nullità del testamento del sig. Persona_1 datato 22.01.2014 e pubblicato il 18.11.2016 previa declaratoria di non autenticità della scrittura e/o della sottoscrizione del testamento asseritamernte olografo - rectius non riconducibilità all'apparente testatore della scheda testamentaria;
-in via ulteriormente subordinata, qualora questa Ecc.ma Corte ritenga che il testamento olografo di datato 22.01.2014 e pubblicato il Persona_1
18.11.2016 non sia nullo per difetto di autografia, Voglia, comunque, annullarlo per incapacità a testare del de cuius ex art. 591 c.c.”
- Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha convenuto in giudizio davanti al Controparte_1
Tribunale di Lucca i sig.ri e Parte_1 [...]
, chiedendo fosse, in via principale, Controparte_2
2 dichiarato nullo il testamento olografo del 22.1.2014 redatto dal proprio marito ( , nato ad [...] Persona_1
d'Egitto nel 1941 e deceduto, all'età di circa 75 anni, a
Camaiore il 5.9.2016) col quale questi aveva disposto delle proprie sostanze istituendo quali eredi universali i convenuti , prospettando il difetto di autografia.
In via subordinata, ha chiesto di annullare l'atto per incapacità di intendere e di volere del testatore .
L'attrice assumeva che il de cuius non aveva ricevuto un'istruzione e non aveva mai imparato a scrivere in italiano .
Secondo una consulenza di parte, prodotta in causa, era risultata l'apocrifia sia del testo che della firma in calce alla scheda testamentaria.
Aggiungeva inoltre che a far data dal 22.10.2013, a causa delle patologie invalidanti che lo aff liggevano, il marito era stato ricoverato presso la RSA Tabarracci e gli era stato nominato un amministratore di sostegno.
I convenuti si sono costituiti in giudizio contestando la domanda e deducendo che sulla vicenda si era instaurato a loro carco anche un procedimento penale in ordine alla commissione di un reato di falso materiale, conclusosi con l'archiviazione.
Hanno sostenuto che anche l'amministratore di sostegno del de cuius, Avv. aveva dichiarato di essere stato CP_3 messo al corrente dal suo assistito dell'intenzione di nominare suoi eredi universali i convenuti, ai quali era legato da rapporti di affetto e riconoscenza, essendosi peraltro anche separato dall'attrice, nei confronti della quale aveva anche presentato una denuncia per il reato di
3 maltrattamenti in famiglia.
I convenuti hanno poi meglio spiegato il contesto della vicenda evidenziando che, proprio perché il de cuius era cittadino egiziano di modestissima scolarità e di minima preparazione alla scrittura in lingua italian a, si era rivolto tramite la convenuta sua conoscente ed amica, a un Pt_1 notaio poiché voleva predisporre un atto valido. Predisposta dal professionista contattato una scheda testamentaria, questa era stata dapprima sottoscritta e poi, una volta appreso che non avrebbe costituito un valido testamento olografo, il testo veniva ricopiato di suo pugno dal testatore e poi sottoscritto.
I convenuti hanno poi aggiunto che il de cuius era perfettamente lucido e capace di intendere e di volere al momento della redazione dell'atto e che il ricorso all'amministrazione di sostegno aveva l'unico scopo di sostenerlo ed aiutarlo nella gestione dei propri interessi per le difficoltà conseguenti le patologie che lo affliggevano .
-
A seguito della prima comparizione e della concessione de i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., nella prima memoria l'attrice ha precisato la propria domanda, chiedendo dunque di accertare il difetto di autografia del testamento anche in relazione al difetto di alfabetizzazione del de cuius, nulla deducendo sul punto la difesa convenuta nella successiva difesa.
All'esito dell'istruttoria, svolta anche attraverso una CTU, all'udienza del 30.4.2021, le parti hanno precisato le conclusioni e, successivamente, il Tribunale ha emesso
4 l'impugnata sentenza con la quale ha accolto la d omanda di nullità del testamento per difetto di autografia ritenendola fondata.
Nella sentenza, dopo aver prelimi narmente inquadrato la materia, ricordando che il requisito dell'autografia del testamento olografo, ricorre non solo quando e se le disposizioni di ultima volontà sono vergate per intero dal testatore con la propria calligrafia, in modo da garantire la provenienza e la conoscenza del contenuto da parte del testatore (“l'integrale autografia deve corrispondere ai caratteri dell'individualità, del la normalità e dell'abitualità”).
E per misurare la validità del testamento andava altresì verificato se il “tratto grafico sia espressione della voluntas testandi” del de cuius e, nel caso in cui non possa affermarsi ciò con certezza, il testamento deve essere dichiarato nullo.
Fatta tale premessa, secondo il Tribunale, stando alle risultanze di causa e alla CTU, il testatore aveva sì scritto di suo pugno il testamento, ma non poteva comprendere i segni grafici in quanto era soggetto pressoché analfabeta nella lingua italiana e che si era limitato a copiare (riprodurre pedissequamente) un testo predisposto da altri.
Il Tribunale ha valorizzato la circostanza secondo la qua le il de cuius si sarebbe rivolto alla convenuta per chiederle Pt_1 di contattare un notaio in grado di scrivergli “le parole giuste”.
La si sarebbe quindi procurata un testo (una minuta), Pt_1 asseritamente predisposto e scritto a macchina dal Notaio di Viareggio (prodotto a doc. num. 2 convenuti), testo Per_2 che era stato poi sottoscritto dal de cuius nella convinzione
5 che fosse bastato apporvi la sua firma a renderlo valido.
Ma, ha osservato il Tribunale, il testo risultato sottoscritto di tale documento di provenienza “notarile” (doc. 4), era comunque diverso da quello contenuto nella prima minuta ed era sostanzialmente di analogo contenuto del testamento oggetto di causa, pubblicato dal Notaio il 18.11.2016 e Per_2 scritto in stampatello.
Nell'incertezza se lo stampatello fosse l'abituale grafia usata dal de cuius o se fosse stato usato solo per “ricopiare pedissequamente le parole contenute nelle minute”, nella difformità del testo delle due minute (nel primo viene riconosciuta all'attrice una quota di legittima, nel secondo tale riconoscimento era “scomparso”), sorgevano dubbi che il testatore avesse avuto comprensione del contenuto dell'atto che aveva copiato, cosa che trovava indiretta conferma per il fatto che al momento questi fosse ricoverato nella RSA nella quale aveva fatto ingresso nel 22.10.2013.
Dopo tale esposizione, il Tribunale ha concluso affermando:
“poichè il difetto di autografia sussiste anche quando il testamento sia redatto da soggetto analfabeta, deve essere dichiarata la nullità” del testamento.
Accolta la domanda, la sentenza procedeva quindi, secondo il principio di soccombenza, alla regolamentazione e liquidazione delle spese di causa.
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e Parte_1 Controparte_2 hanno proposto appello avverso la predetta sentenza, chiedendone la riforma e sostenendo che il Tribunale , dopo
6 aver riconosciuto che il testamento era stato scritto di pungo dal testatore che aveva sottoscritto la scheda testamentaria, avesse errato valorizzando il fatto che questi era un soggetto con una minima preparazione alla scrittura in italiano e che l'aiuto richiesto al Notaio e la copia della seconda minuta predisposta, facevano ritenere che non si fosse reso conto del senso di ciò che risultava scritto.
Hanno sostenuto che in atti non vi era alcuna p rova in merito a un'incapacità del testatore di scrivere in lingua italiana e che il CTU aveva ben evidenziato che la grafia adoperata doveva considerarsi connotata da naturalità e spontaneità, circostanze che “elidevano” ogni sospetto di copiatura e consentivano di affermare che il de cuius aveva piena consapevolezza del significato della disposizione testamentaria.
La convenuta si è costituita in giudizio resistendo all'appello principale di cui ha chiesto la reiezione in quanto infondato in fatto e in diritto. Ha sostenuto la correttezza e legittimità della sentenza appellata che aveva ritenuto nullo il testamento per il fatto che era risultato sufficientemente accertato che il de cuius non sapeva né leggere né scrivere in italiano, per cui si era limitato a copiare una minuta scritta da una terza persona. Ha concluso chiedendo anche che, eventualmente ammessi i mezzi di prova indicati ( CTU e esame testimoni), il testamento fosse dichiarato nullo per incapacità a testare del de cuius ex art 591 c.c.
La Corte, all'udienza fissata, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
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La Corte ritiene che la motivazione dell'impugnata sentenza di primo grado non sia affatto convincente.
Ripercorrendone i passaggi salienti va posto in evidenza che, dopo aver inquadrato la vicenda e premesso che il testamento era stato vergato dalla mano del testatore , la sentenza ha concluso poi per la declaratoria di nullità ritenendo che il de cuius, nel momento in cui aveva vergato il testo copiandolo dalla seconda minuta, non si fosse reso conto del senso dello scritto.
Il testamento, quindi, non avrebbe rappresentato la sua effettiva volontà.
L'affermazione, che segue l'altra formulata in termini apparentemente assiomatici secondo la quale il difetto di autografia sussiste anche quando il testamento sia redatto da soggetto analfabeta, viene sostenuta evidenziandosi:
- che non era “dato sapere” se l'uso dello stampatello costituisse modalità abituale di scrittura del de cuius, o se questi si fosse “limitato a ricopiare pedissequamente le parole contenute nelle minute”;
- che le due minute presentavano difformità;
- che il testamento risultava redatto in data 22.1.2014, quando il de cuius era da tempo ricoverato in struttura RSA.
Premessa la totale irrilevanza di tale ultima circostanza relativa allo stato di salute generale del de cuius, che stando agli atti era tale da comportare per lui limitazioni ma non certo l'incapacità di testare, va rilevato che dalle risultanze
8 di causa non può ritenersi sufficientemente dimostrato che il testatore fosse completamente analfabeta e totalmente incapace di scrivere nei caratteri italiani.
A tale conclusione il Tribunale sembra sia pervenuto, in primo luogo sulla base del fatto che doveva ritenersi provata la circostanza allegata in atto di citazione e non contestata dai convenuti secondo la quale il de cuius non aveva “mai imparato a scrivere in italiano” (in realtà i convenuti, costituendosi in giudizio, ave vano sostenuto che il testatore fosse soggetto “di modestissima scolarità e di minima preparazione alla scrittura in lingua italiana”).
In secondo luogo, il Tribunale ha fondato l'affermazione anche sulla base del fatto che non vi fosse in atti alcun documento redatto in lingua ita liana dalla mano del testatore, ma solo sue firme apposte in calce a testi stampati o redatti da altri.
La Corte ritiene che tali elementi non siano sufficienti a sostenere che il testamento olografo non sia espressione della reale volontà del de cuius, anzi, se dalle risultanze degli atti di causa emerge una volontà estrinsecata a terze persone e a lui riferibile, è proprio quella espressa nel testo .
Vale la pena di premettere che in materia , come stabilito dalle Sezioni Unite della PR Corte , il seguente principio: «La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo» (Cass., S.U., n.
12307/2015; conforme Sez. 2, Sentenza n. 24835 del 2022).
9 Inoltre, eventuali incertezze ed elementi indiziari presenti in atti, devono essere riguardati e valutati alla luce del principio di conservazione del testamento (v. Cassazione,
Sez. 2 - , Sentenza n. 16079 del 28/07/2020 - “Ai fini della validità di una disposizione testamentaria, non è necessario che il beneficiario sia indicato nominativamente, essendo sufficiente che lo stesso sia determinabile in base ad indicazioni desumibili dal contesto complessivo della scheda testamentaria nonché da elementi ad essa estrinseci, come la cultura, la mentalità e l'ambiente di vita del testatore, dovendosi improntare l'operazione ermeneutica alla valorizzazione del criterio interpretativo di conservazione previsto dall'art. 1367 c.c., da ritenersi applicabile anche in materia testamentaria.”)
E' peraltro noto come ogni interpretazione del testamento sia caratterizzata, rispetto a quella riferita a un contratto, da una più intensa ricerca ed efficacia della volontà concreta, con l'ovvio correttivo che a dover essere individ uata è la volontà del testatore, parte esclusiva del l'atto unilaterale mortis causa (cfr., ad es., Cass. n. 4022/2007 ; v. anche
Cass. n. 23279/2013).
Le incertezze evidenziate dal Tribunale e che oggettivamente pure sussistono, non possono quindi risolversi a sfavore o comunque contro i convenuti beneficiari della disposizione testamentaria in contestazione . E ciò per le seguenti considerazioni.
Innanzitutto non può affermarsi con certezza che il testa tore fosse totalmente analfabeta e non in grado (nemmeno minimamente) di comprendere i segni grafici dell 'alfabeto e della lingua italiana, risultando accertata in atti solo una
10 pressoché minima scolarizzazione (che, a ppunto, non esclude del tutto la comprensione di ciò che si scrive).
Infatti, in atti vi è la dimostrazione che egli avesse già usato i segni grafici della lingua italiana apponendo la pro pria firma in corsivo e non solo, quindi, utilizzando l'arabo.
Secondariamente, numerose, significative e convergenti le risultanze di causa che conducono a ritenere con sufficiente certezza che il de cuius volesse in ogni modo escludere dalla sua successione, salvo il rispetto dei limiti legali in materia di quota di legittima, la moglie, con la quale aveva un rapporto che si può, eufemisticamente, definire conflittuale.
Non può quindi essere condivisa la valutazione operata dal
Tribunale in merito alla (invero irrilevante) difformità tra le due minute c.d. notarili, risultando chiara ed inequivoca l'unica volontà di colui che aveva redatto quel testamento e cioè che l'unica cosa che non voleva era che i suoi beni andassero alla coniuge (salvo la legge avesse forzosamente imposto e riservato a lei la quota di legittima).
Ancora, nessun particolare rilievo può essere attribuito al fatto che il testo delle disposizioni testamentarie si stato redatto in gran parte in caratteri a stampatello, cosa che è spiegabile anche col fatto che colui che scriveva, proprio perché soggetto di scarsa scolarizzazione italiana, poteva vedere più grandi e più chiare le lettere e così comprendere meglio il senso delle parole, considerate inoltre le sue menomate condizioni di salute al momento.
Come è noto, diversamente da certe rigide tesi dottrinare in merito, la giurisprudenza ha da tempo – condivisibilmente ad avviso di questa Corte – evidenziato che l'abitualità e la
11 normalità del carattere grafico adoperato (elemento anche questo valorizzato dal Tribunale) non rientrano fra i requisiti formali del testamento olografo ai sensi dell'art. 602 c.c. e
“l'uso dello stampatello non può escludere di per sé
l'autenticità della scrittura, pur se rappresenta, ove non sia giustificato dalle condizioni psico -fisiche o da abitudine del dichiarante o da altre contingenze, il cui esame è di esclusiva competenza del giudice di merito, un elemento significativo del quale tenere conto ai fini della valutazione di tale autenticità.” – v. Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n.
31457 del 05/12/2018 – v. in termini anche la successiva che significativamente evidenzia come “…una volta riconosciuto che l'uso dello stampatello non pon e un problema di validità, ma di prova della provenienza, tali considerazioni si risolvono in un apprezzamento di fatto …”
Nella fattispecie quindi, anche riguardo a tale profilo , la
Corte ritiene che, esclusa un'imitazione schematica di uno stampato, si tratti di testamento redatto in stampatello che va ritenuto valido essendo la scrittura riferibile con certezza al testatore, corrispondente a quella che doveva e deve ritenersi fosse la sua reale volontà e indipendentemente dal fatto che questi usasse di solito scrivere in stampatello.
Particolare rilievo deve invece assumere il fatto che il CTU dopo una dettagliatissima descrizione del testamento abbia
(in totale contrasto con talune valutazioni della CT di parte attrice) concluso, convincentemente, che :
- lo scritto, nel suo tracciato, mostri, nel complesso,
“peculiarità convergenti e riconducibili ad una impronta unitaria e coerente” e che il suo insieme grafico appaia
“comunque contrassegnato da qualità morfo-dinamica
12 unitaria e coerente”, giungendo quindi ad affermare – e la cosa, rilevata già dal Tribunale non è più in contestazione –
“che la parte dispositiva del testamento è riferibile all'azione grafica di un unico soggetto ”;
- che dall'esame autonomo della grafia testamentaria e de gli altri campioni usati per le comparazioni, si ricavava una
“generale coerenza e naturalezza espressiva” della scrittura del testamento, che non conteneva “passaggi forzati, né modalità redattive “in controtendenza ” eventualmente rivelatrici di una azione scrittoria artificiosa o posta sotto controllo intenzionale”;
- che le due sottoscrizioni in calce al testamento (una in caratteri latini e l'altra in caratteri arabi) erano da ritenersi
“congruenti in relazione all'insieme grafico in cui sono inserite” essendo emerse “precise corrispondenze nella formazione di lettere e gramma contenuti sia nella firma/sigla in caratteri latini, sia nella parte dispositiva della scheda in verifica”.
Del tutto insussistenti – e già scarsamente allegati in citazione – elementi tali da poter considerare il testamento invalido perché redatto da soggetto incapace di intendere e volere, occorrendo ai fini di una tale statuizione che si sia data la prova rigorosa (il cui onere era a carico dell'attrice medesima) che, a causa di una infermità transitoria o permanente ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi, non essendo sufficiente una semplice anomalia o alterazione del le facoltà psichiche ed intellettive del de cuius (che è l'unica cosa che risulta dalla sia pur copiosa documentazione medica versata in atti
13 in primo grado, di agevole lettura e comprensione per la quale quindi non necessita di alcun ausilio di CTU).
In giurisprudenza costituisce principio consolidato quello secondo il quale non è sufficiente la circostanza che, al momento della redazione del testamento, risulti in qualche misura alterato il processo di formazione della volontà del testatore, poiché per annullare il testamento medesimo è necessaria rigorosa prova da parte di chi impugna l'atto che lo stato psico/fisico del testatore sia stato tale da
“sopprimere del tutto l'attitudine a determinarsi coscientemente e liberamente”.
Ne consegue che, alla riforma dell'impugnata sentenza di primo grado, le domande proposte dall'originaria attrice davanti al Tribunale di Lucca con l'atto di citazione debbano essere respinte.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
In merito alla regolamentazione delle spese di giudizio.
La materia oggetto di giudizio e le peculiarità delle questioni dedotte in causa (testamento olografo redatto in stampatello
– necessità di una CTU grafologica di particolare difficoltà anche per la scarsità di elementi di comparazione – testo dell'atto di ultima volontà redatto da soggetto straniero con scarsa scolarizzazione italiana) devono ritenersi ampiamente controvertibili.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
PQM
14 Definitivamente pronunciando sull'appello principale come in atti proposto avverso la sentenza n. 736\2021 emessa dal
Tribunale di Lucca, pubbl. il 5.8.2021:
- RESPINGE, in accoglimento dell'appello principale e in riforma dell'impugnata sentenza, le domande come in atti proposte da con l'originario atto di citazione.
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del
7 maggio 2024.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
Nota: La d iv u lg az io ne d el p r esen te p r o v v ed imen to , a l d i f uo r i d el l'amb i to str et tame nt e p r o cessual e, è co nd iz io na ta a l l'el i min az io ne d i t ut t i i d at i sens ib i li i n esso co nten ut i a i sens i d ell a no r mat iv a su l la p r i v acy d i cui a l D. Lg s . 3 0 g iug no 2 0 0 3 ,
n. 1 9 6 e successiv e mo d if ica zio ni e in teg r az io n i.
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