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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/03/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
51-bis
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 25/03/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2852/ 2023 R.G. vertente
TRA
parte rappresentata e difesa dall'Avv. GALIOTO IVAR Parte_1
APPELLANTE E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
MORRICO ENZO, dall'Avv. FAZZARI CRISTINA e dall'Avv. GRANT MASSIMILIANO APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 9034/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata il
13.10.2023
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 4.900 oltre Cpa e Iva. Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Roma, lì 25/03/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi FATTO E DIRITTO
, con ricorso al Tribunale di Roma, depositato il 9.1.2023, premesso di essere stato Parte_1
Cont assunto da n data 09.01.2006, prima con le mansioni di capotecnico e, quindi, dall'anno 2015, di , ha allegato che il 27.1.2022 la Guardia di Finanza aveva Parte_2
eseguito nei suoi confronti decreto di perquisizione emesso il 13.01.2022 dalla Procura della
Repubblica di Roma, nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 17906/2021 R.G.N.R. a carico di + 11; il successivo 27.1.2022 l'azienda lo aveva sospeso cautelarmente e, in data Per_1
6.5.2022, gli aveva recapitato una lettera di contestazione disciplinare del seguente tenore: “… Lei, dipendente di in qualità di Specialista Tecnico Amministrativo nell'ambito della CP_3
Direzione Operativa Infrastrutture - sede di Roma - presso la microstruttura Sorveglianza Fornitori
a) abusando del ruolo da Lei rivestito in ragione della Sua appartenenza alla suddetta microstruttura, ha accettato, da parte dei signori e , rappresentanti delle Persona_2 Parte_3
ditte fornitrici esterne al Gruppo, EUROS e CEIE CLAMPS, pranzi e doni (in particolare vestiario), omaggi che si configurano come non riconducibili a normali rapporti di cortesia e che non risultano essere stati in alcun modo segnalati al Suo Responsabile;
b) Con la condotta di cui sopra, abusando della Sua appartenenza alla suddetta microstruttura organizzativa, Lei ha intrattenuto con i rappresentanti di ditte esterne, coinvolte in procedimenti di gara in corso, in particolare con Per_2
e , rispettivamente rappresentanti delle ditte EUROS e CEIE
[...] Parte_3
CLAMPS, delle relazioni del tutto improprie, in quanto le stesse erano tali da indurre i predetti al
Cont convincimento di beneficiare di percorsi preferenziali all'interno di con conseguente grave pregiudizio all'immagine dell' ; c) Lei, in relazione alle condotte di cui ai punti a) e b), è Pt_4
attualmente indagato per i reati di cui agli artt. 318 c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione) -
319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio) - 321 c.p. (pene per il corruttore) nell'ambito del procedimento penale 17906/21 R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Roma di cui in premessa;
d) Con le condotte di cui ai punti a) e b) che precedono Lei ha inoltre violato i valori e gli standard di comportamento contenuti nel Codice Etico del Gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane, con particolare riferimento al punto 2. I nostri valori fondamentali -
Integrità ed Onestà, al punto 3. Le nostre comuni responsabilità, al punto 5.1 Rapporto con tutti gli
Stakeholder, in relazione ai paragrafi “Ripudiamo e disincentiviamo ogni forma di corruzione” e
“Gestiamo gli omaggi in maniera consapevole”, al punto 5.4 Rapporto con le Persone del Gruppo, paragrafo “Tuteliamo l'immagine del gruppo” nonché al punto 5.6 Rapporto con Fornitori e
Business Partner, paragrafo Gestiamo in maniera consapevole gli omaggi ed evitiamo forme di conflitto di interesse, meglio specificato in premessa;
e) Le condotte descritte ai punti a) e b) che precedono, oltre che investire le Sue responsabilità penali, costituiscono, altresì, violazione della
COI n.09/AD del 06 set. 2019 “Spese, Atti di Rappresentanza e Carte di Credito Aziendali” esplicitata in premessa;
f) Lei, con le condotte sopra descritte ha posto in essere un comportamento in spregio dei più elementari obblighi di correttezza e buona fede posti alla base del rapporto di lavoro in essere con questa Società …”
Il ricorrente attuale appellante aveva presentato le proprie giustificazioni in sede di audizione personale in data 25.5.2022 ma, ciononostante, la società lo aveva licenziato con lettera del 27.5.2022 per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c. e dell'art. 64 del CCNL Mobilità/Area contrattuale Attività
Ferroviarie a far data dal 04.02.2022, misura espulsiva impugnata in via stragiudiziale dal medesimo il 15.7.2022. Parte_1
Quest'ultimo, nel ricorso ex art. 414 c.p.c., ha dedotto che la datrice di lavoro si era limitata a recepire i fatti oggetto di contestazione – ancora nella fase delle indagini preliminari – senza svolgere autonome attività istruttorie o valutazioni e che i fatti contestati si riferivano alla qualificazione dei fornitori per la procedura di gara avente identificativo DAC.0098.2021, nota come “gara dei pali” conclusa in data 12.07.2021, attività riservata all'Unità Organizzativa Sistemi di Qualificazione e
Vendor Rating, mentre egli prestava servizio in un settore diverso, essendo adibito al settore
Sorveglianza dei fornitori.
Quanto alle condotte poste a base del licenziamento disciplinare, il pranzo dell'8.9.2021 aveva costituito un normale incontro di lavoro durante la pausa prandiale, come da prassi nei rapporti con i fornitori;
in tale occasione, infatti, uno dei commensali, , titolare della Ceie Parte_3
LA s.r.l., si era limitato a rappresentare i suoi dubbi circa un requisito previsto dalle schede di qualificazione TE 008 e TE 009 afferente la circostanza che la prova di flessione dei pali TE non avrebbe potuto essere effettuata presso il suo stabilimento per motivi di spazio e che sarebbe stato meglio se fosse stata eseguita presso un altro sito. Non sapendo di che cosa si trattasse (non avendo mai fatto una verifica di qualificazione), esso ricorrente attuale appellante aveva solo consigliato al di inoltrare una richiesta alla direzione qualificazione per lo spostamento del sito di Parte_3
collaudo. Gli operanti della Guardia di finanza, che non avevano captato la conversazione con intercettazioni, ma si erano solo appostati nel tavolo di fianco, ove si fossero qualificati e avessero formulato domande, avrebbero ricevuto dal medesimo tutti i chiarimenti del caso. Parte_1
Peraltro, a conferma che egli non avesse alcun potere di agevolare i fornitori, la verifica presso la
Ceie LA s.r.l. eseguita il 30.11.2021, aveva avuto esito negativo per la fornitrice.
In ordine, poi, al regalo di due paia di jeans in data 22.9.2021, si era trattato di oggetti di modico valore, sicuramente inferiore a euro 150 complessivi, quindi contenuto entro i limiti dei normali rapporti di cortesia professionale e commerciale ed esso ricorrente attuale appellante si era limitato a ringraziare nipote di , socio della EU s.r.l., società che era Persona_3 Persona_2 soggetta a visita di verifica da parte del medesimo in quei giorni in provincia di Parte_1
Benevento.
Il Codice etico, in proposito, prevede al punto 5.6 “Rapporti con Fornitori e Business Partner” che, quanto a omaggi e forme di ospitalità, essi “… sono consentiti solo se conformi alle disposizioni aziendali, di modico valore, attribuibili a normali relazioni di cortesia professionale/commerciale e, comunque, tali da non pregiudicare o condizionale l'integrità, l'indipendenza, la reputazione e
l'imparzialità, o tali da poter essere intesi come finalizzati a ottenere vantaggi dovuti o non dovuti.
…”, mentre la Circolare COI n. 09/AD del 06.09.2019 afferente “Spese, Atti di Rappresentanza e
Carte di Credito Aziendali” aveva stabilito il limite di euro 150 quale soglia massima entro la quale i regali avrebbero potuto essere accettati.
Tutto ciò premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “… dichiarare Parte_1
inefficace, nullo ed illegittimo il licenziamento intimato da in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, con lettera del 27.05.2022 ricevuta il 30.05.2022, per violazione degli artt. 7 L. 20.05.1970 n. 300 e 2119 c.c. in combinato con gli artt. 56 e seg.
C.C.N.L. della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarienonché per violazione delle Leggi
604/66 e 300/70 (come modificate dalla L. 108/90), essendo stato intimato senza giusta causa e/o giustificato motivo e per l'effetto ordinare a in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, di ripristinare immediatamente il rapporto di lavoro, reintegrando il ricorrente nel posto di lavoro nonché condannare in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni in favore del ricorrente, stabilendo una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegra, nonché al versamento dei contributi assicurativi e previdenziali dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegra;
in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari e con riserva per gli ulteriori danni patiti e patiendi”.
Si è costituita domandando il rigetto delle avverse domande. Controparte_1
Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe ha respinto integralmente il ricorso, condannando il ricorrente soccombente alle spese del grado, liquidate in euro 3.689 oltre spese generali e accessori.
In proposito, la prima giudice ha osservato come i fatti ascritti al con la lettera del Parte_1
6.5.2022, posti a base del licenziamento del 27.5.2022, non fossero contestati in giudizio;
essi erano stati tali da ingenerare nei fornitori dell'azienda il ragionevole convincimento di poter accedere a trattamenti di favore. Infatti, contrariamente agli assunti del ricorrente, nel caso di specie non veniva in considerazione un omaggio effettuato secondo una prassi diffusa, legata a un evento oggettivo e
“neutro” quale, appunto, una festività, bensì regalie fatte da fornitori partecipanti ad una gara in corso a beneficio proprio di quel dipendente deputato a compiere verifiche su requisiti essenziali per la procedura, o che poteva apparire tale agli occhi dei fornitori.
In tale contesto, sarebbe del tutto irrilevante accertare se avesse o meno il potere Parte_1
di influire concretamente sulla gara in corso, posto che ciò che rilevava era la mera accettazione di regalie in un contesto tale da ingenerare la convinzione che egli avesse effettivamente un tale potere;
convinzione che certamente si era creata in capo agli autori delle regalie, come emergeva dal contenuto delle intercettazioni (che evidenziavano che avesse espressamente Persona_2
incaricato il nipote di pagare il pranzo al e di regalargli capi di abbigliamento). Sarebbe, Parte_1 quindi, superflua ogni valutazione in merito all'effettivo ruolo del dipendente nell'ambito della procedura di gara, se volto o meno a favorire le ditte EU e Ceie LA, essendo ritenuto dall'azienda sufficiente – a fini disciplinari – che il lavoratore avesse intrattenuto con i rappresentanti delle società predette relazioni improprie, accettando pranzi e regali, in modo da poter fondare, negli stessi, il ragionevole affidamento in ordine alla possibilità di “sfruttare” a proprio vantaggio tali relazioni;
così come era irrilevante il concreto ruolo rivestito dal in azienda, ossia se egli Parte_1 fosse o meno in grado di influire sull'esito della gara favorendo un'impresa piuttosto che un'altra; come sarebbe irrilevante, ai fini del presente giudizio, accertare se il avesse, Parte_1
effettivamente, omesso di rilevare delle irregolarità nelle qualifiche per la partecipazione alle gare.
Ha proposto appello il , affidandosi alle seguenti censure. Parte_1
1) Violazione dell'art. 1, commi 47 e ss. L. 92/2012 applicabile “ratione temporis” al giudizio introdotto avanti il Tribunale di Roma e alla tutela reintegratoria invocata dall'appellante ex art. 18 Statuto dei Lavoratori. Nullità della sentenza. Mutamento del rito ex art. 427 c.p.c. da ordinario in rito speciale ex art. 1 comma 48 e seg. L. 92/2012. Ciò perché, introdotto il giudizio con ricorso ex art. 409 e seguenti c.p.c., il 9.1.2023, ossia ancora nella vigenza dell'art. 1, commi 47 e seguenti della legge 92/2012 e, essendo pacifica la sussistenza in capo alla resistente odierna appellante del requisito dimensionale per l'applicazione dell'art. 18 della legge 300/1970, il Tribunale avrebbe dovuto mutare il rito con ordinanza ex art. 427
c.p.c. e, non avendovi provveduto, avrebbe limitato il contraddittorio e il diritto di difesa delle parti.
2) Violazione ed erronea omessa applicazione dell'art. 429 c.p.c., omessa lettura del dispositivo in udienza. Ciò perché il Tribunale, procedendo con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., quindi omettendo la lettura del dispositivo all'udienza di discussione, avrebbe impedito all'atto di raggiungere il suo scopo e comportato una violazione dei diritti di difesa, in questo modo determinando la nullità insanabile della sentenza depositata per il solo fatto che del relativo dispositivo non sia stata data immediata lettura una volta esaurita la discussione e, quindi, per la mancanza di un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto.
3) Erronea interpretazione del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato italiano e della circolare del 23.10.2019 esplicativa della direttiva COI n. 09/AD del 06 settembre 2019
“Spese, Atti di Rappresentanza e Carte di Credito Aziendali”. Ciò perché, contrariamente alle conclusioni alle quali è giunto il Tribunale, l'appellante non avrebbe mai tenuto una contraria al Codice etico e alla direttiva COI n. 09/AD, essendosi limitato ad accettare normali regali di uso, senza ingenerare alcun affidamento in capo ai fornitori. Oltretutto, né con riferimento alla gara dei pali n. DAC.0098.2021 del 12.07.2021, né in occasione di altre forniture o di appalti, il medesimo aveva mai favorito alcuna impresa. Parte_1
4) Erronea ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza impugnata laddove ha affermato che, attraverso il pagamento dei due pranzi (uno a Roma l'8.9.2021 e l'altro a Qualiano il
22.9.2021) e l'accettazione dell'omaggio consistente in due paia di pantaloni di valore inferiore ai 100,00 euro, l'appellante avrebbe ingenerato nei rappresentanti delle società Ceie
LA ed EU la convinzione che le stesse potessero sfruttare a proprio vantaggio tali relazioni e che egli avesse effettivamente il potere di influire sulla gara in corso. Del resto, la visita presso la Ceie, poi eseguita il il 30.11.2021, aveva avuto esito negativo per la fornitrice, mentre sla orveglianza effettuata dall'appellante il 22.09.2021 presso la EU in Campania aveva riguardato carpenteria metallica e non aveva avuto nulla a che fare con la gara dei pali oggetto della procedura di affidamento n. DAC.0098.2021.
L'appellante ha quindi domandato la riforma della sentenza in epigrafe, rassegnando le conclusioni che di seguito si trascrivono:
“
1. dichiarare la nullità della sentenza e disporre il mutamento del rito ex art. 427 c.p.c. da ordinario in rito speciale ex art. 1 comma 48 e seg., concedendo all'appellante termine ex art. 1 comma 51 L. 92/2012 per l'introduzione del giudizio di opposizione;
2. dichiarare la nullità della sentenza n. 9034/2023 resa dal Tribunale di Roma – 2^ Sezione
Lavoro il 13.10.2023;
3. dichiarare inefficace, nullo ed illegittimo il licenziamento intimato da Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con lettera del 27.05.2022 ricevuta il
[...]
30.05.2022, per violazione degli artt. 7 L. 20.05.1970 n. 300 e 2119 c.c. in combinato con gli artt.
56 e seg. C.C.N.L. della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarienonché per violazione delle Leggi 604/66 e 300/70 (come modificate dalla L. 108/90), essendo stato intimato senza giusta causa e/o giustificato motivo e conseguentemente ordinare a Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, di ripristinare immediatamente il
[...] rapporto di lavoro, reintegrando ex art. 18 Statuto dei Lavoratori l'appellante nel posto di lavoro nonché condannare in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, al risarcimento dei danni in favore del ricorrente, stabilendo una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegra, nonché al versamento dei contributi assicurativi e previdenziali dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegra.”
Si è costituita l'appellata, la quale ha domandato respingersi l'appello e ha riproposto tutte le eccezioni e le difese già sottoposte alla prima giudice e da questa disattese.
Ordinato, nell'udienza dell'11.3.2025, il deposito della documentazione relativa alle indagini preliminari sui fatti oggetto di contestazione, l'appellata vi ha provveduto in data 12.3.2025 e, all'udienza odierna, la causa è stata discussa e decisa mediante lettura del dispositivo in epigrafe.
L'appello è infondato.
Sono inammissibili, innanzitutto, le prime due censure.
Vale per entrambe la decisiva considerazione che, ai sensi dell'art. 157, terzo comma, c.p.c., la nullità non può essere eccepita dalla parte che vi abbia concorso e, a norma del precedente secondo comma,
l'eccezione deve essere proposta nel primo atto successivo al verificarsi del vizio.
Quanto, quindi, alla doglianza prospettata con il primo motivo di gravame, è agevole osservare come sia stato lo stesso attuale appellante a depositare ricorso ex art. 414 c.p.c. introducendo il processo con ordinario rito del lavoro presso il Tribunale di Roma il 9.1.2023, quando ancora era in vigore l'art. 1, comma 47 e seguenti della legge 92/2012 (cosiddetto rito Fornero); egli, quindi, ha dato causa a quella stessa nullità del processo della quale si duole, inammissibilmente, con l'appello.
In ordine alla seconda censura, il Collegio è ben consapevole che la Suprema Corte, con ordinanza
11898/2024, pubblicata il 3.5.2024, ha rimesso alle Sezioni Unite la questione della compatibilità dell'art. 127-ter c.p.c. con il processo del lavoro.
Senonché, quanto alla specifica vicenda processuale oggetto del presente giudizio, va rilevato che la prima giudice, con ordinanza del 25.5.2023, aveva concesso termine per note sino al 20.9.2023 al ricorrente attuale appellante e all'1.10.2023 alla resistente odierna appellata, aveva assegnato ulteriore termine sino allo stesso 1.10.2023 per note conclusive ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e aveva rinviato all'udienza dell'11.10.2023, sostituita appunto dallo scambio di note.
Con l'atto di appello si lamenta che l'omessa lettura del dispositivo in udienza avrebbe determinato la nullità della sentenza.
In proposito, però, va osservato che, né nella memoria depositata il 20.9.2023, né nelle successive note conclusive dell'1.10.2023, il ricorrente attuale appellante aveva sollevato alcuna eccezione sull'ordinanza con la quale la prima giudice aveva disposto la sostituzione dell'udienza con lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., così concorrendo a quella stessa nullità del procedimento che, ancora una volta inammissibilmente, solleva nel presente grado.
Il Tribunale, infatti, provvedendo al deposito della sentenza – non già con la lettura del dispositivo nel giorno stesso dell'udienza sostituita – ma il 13.10.2023, ha fatto applicazione dell'art. 127-ter c.p.c. il quale, al terzo comma, consente al giudice di pronunciare entro trenta giorni;
così facendo, la sentenza impugnata non ha fatto altro che applicare quello stesso procedimento per la fase decisoria rispetto al quale, la parte attuale appellante, né nelle note del 20.9.2023, né nelle note conclusive dell'1.10.2023, aveva sollevato alcuna eccezione, benché fosse suo onere ai sensi dell'art. 157, secondo comma, c.p.c..
Il pertanto, non formulando alcuna obiezione e, soprattutto, non chiedendo la Parte_1 celebrazione dell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c. nei due propri atti successivi all'ordinanza del
25.5.2023, ha concorso alla nullità della quale si duole inammissibilmente, per la prima volta, in appello.
In proposito, ritiene il Collegio di poter richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cassazione, ordinanza 7104/2015), formatosi sull'art. 281-sexies c.p.c. ma, comunque, sempre riferito alla vicenda processuale della sostituzione dell'udienza di discussione orale con lo scambio di scritti difensivi, orientamento in virtù del quale la sentenza, la cui pronuncia non sia stata preceduta dalla discussione orale delle parti, bensì dallo scambio di comparse conclusionali (senza, peraltro, che il giudice avesse in quel caso neppure esplicitato che tale adempimento dovesse intendersi, quantunque irritualmente, sostitutivo della discussione, mentre nel caso oggetto del presente giudizio, l'avvertimento è stato dato, conformemente all'art. 127-ter c.p.c.), è affetta sì da nullità, destinata tuttavia a sanarsi se non tempestivamente eccepita nel corso dell'udienza in cui la sentenza sia stata pronunciata.
La sanatoria viene giustificata, dalla menzionata giurisprudenza della Suprema Corte, proprio in ragione del principio di cui all'art. 157, secondo e terzo comma c.p.c., che impone alla parte, che intenda fare valere una nullità, di eccepirla nel primo atto processuale successivo al verificarsi del vizio. Ancora, la Cassazione, con la sentenza 26106/2022, ha affermato, nel caso inverso, di decisione a seguito di discussione orale anziché mediante scambio di comparse, il principio secondo cui, ove le parti non si oppongano, né richiedano il termine per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica, in tal modo omettendo di tenere il comportamento processuale necessario per indurre il Collegio a procedere nelle forme ordinarie, resta altresì esclusa la violazione dei principi regolatori del giusto processo, ex art. 360-bis, primo comma, n. 2, cod. proc. civ., là dove le stesse parti abbiano avuto la possibilità di svolgere appieno le proprie difese.
In conclusione, secondo i principi giurisprudenziali di legittimità in tema di sanatoria di nullità per la condotta della parte che vi abbia concorso, la Suprema Corte ha costantemente chiarito che il vizio è sollevabile solo dalla parte che abbia formulato tempestiva eccezione nel primo atto difensivo successivo al verificarsi dell'evento processuale patologico e che, in ogni caso, è esclusa la violazione dell'art. 360-bis ove le parti abbiano avuto la possibilità di svolgere appieno le proprie difese.
Circostanza, quest'ultima, che ricorre nel presente giudizio, nel quale, con la memoria depositata il
20.9.2023, il ricorrente attuale appellante ha svolto ampiamente le proprie argomentazioni in fato e diritto, così omettendo di tenere una condotta processuale tale da indurre la prima giudice ad osservare l'ordinario rito del lavoro, anziché, per la fase decisoria, il procedimento ex art. 127-ter c.p.c..
E, del resto, con l'atto di appello e nelle due udienze di discussione nel presente grado, dell'11.3.2025
e del 25.3.2025, non si indica da parte del nessuno specifico tema di accertamento rispetto Parte_1
al quale possa essere stato concretamente leso il suo diritto di difesa a causa della scelta, del Tribunale, di decidere la causa con scambio di note con le forme dell'art. 127-ter c.p.c..
Venendo al merito dell'appello, i motivi terzo e quarto, essendo inscindibilmente e logicamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Essi sono infondati.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, l'appellante non ha contestato i fatti addebitatigli dall'azienda e posti a fondamento del licenziamento disciplinare, ossia il pranzo dell'8.9.2021 al ristorante Donati di Roma con , responsabile della EU s.r.l. e con Persona_2 Persona_4
, responsabile della Ceie LA s.r.l., nonché il ricevimento in dono di due paia di jeans il
[...]
22.9.2021 in occasione di una verifica condotta dal medesimo in Campania. Parte_1
Ancora, nel ricorso ex art. 414 c.p.c., il sebbene deduca che egli non svolgesse, all'epoca Parte_1 dei fatti, attività di qualificazione, ha ammesso che (pagina 7 dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio) per la procedura n. DAC.0098.2021 relativa alla fornitura di “KIT Pali TE” del
12.07.2021, egli aveva svolto tale attività di qualificazione e che, nell'ambito della stessa, egli aveva proceduto alle verifiche effettuate, nel novembre 2021, e precisamente il 17.11.2021 presso la EU S.r.l. (amministratore il Sig. e il 30.11.2021 presso la Ceie LA S.r.l. Persona_5
(amministratore il Sig. . Parte_3
Quindi è pacifico che l'appellante, in data 8.9.2021, aveva acconsentito a farsi offrire il pranzo, in un ristorante in zona centrale a Roma, da responsabili di ditte appaltatrici assoggettate alla sua attività di verifica.
E, parimenti, è incontestato che egli avesse accettato, in occasione di una verifica presso la ditta del a settembre 2021, il regalo di due paia di jeans, sempre da personale della ditta presso la Per_2
quale stava effettuando verifiche.
Sul punto l'appellante deduce che, in realtà, si sarebbe trattato di mere cortesie di uso in occasione delle attività di sorveglianza o di qualificazione, che il pranzo sarebbe consistito in una normale pausa prandiale di lavoro e che il dono dei pantaloni avrebbe integrato solo una regalia di modico valore, conforme alle raccomandazioni e alla disciplina aziendale;
che, in ogni caso, non vi sarebbe stato nessun effetto sull'esito dei controlli a lui affidati e che nessun affidamento la sua condotta avrebbe ingenerato nei fornitori circa la possibilità di accedere a trattamenti di favore.
Senonché, innanzitutto osserva il Collegio che, in linea generale, esattamente come affermato dal
Tribunale, non può condividersi l'assunto che, farsi offrire il pranzo da fornitori soggetti alla propria attività di verifica e discutere con gli stessi proprio dell'attività di controllo, costituisca una comune prassi professionale e commerciale, neutra e non in grado di alterare il rapporto tra controllore e controllato. Si tratta dell'accettazione di un'utilità economica non dovuta e del tutto slegata dall'espletamento dei propri compiti in azienda;
né, la circostanza che a quel pranzo si sia parlato di lavoro, conforta la tesi del dipendente, ma, al contrario, nel senso comune - e, quindi, nell'affidamento che normalmente si ingenera nell'interlocutore – tale particolare, ove possibile, risalta ancor di più la contrarietà della condotta del al codice etico della società appellata. Ciò perché è del tutto Parte_1
intuitivo comprendere che, consentire al controllato di discutere di questioni attinenti al controllo, non nella sede ove deve svolgersi la verifica, ma a pranzo, in clima e luogo conviviale, crea quanto meno la sensazione di un atteggiamento del controllore più rilassato e meno improntato a rigore.
In proposito, comunque, il Codice etico dispone, al punto 5.1., che “…omaggi e forme di ospitalità sono consentiti solo se conformi alle disposizioni aziendali, di modico valore, attribuibili a normali relazioni di cortesia professionale/commerciale e, comunque, tali da non pregiudicare o condizionare l'integrità, l'indipendenza, la reputazione e l'imparzialità o tali da poter essere intesi come finalizzati a ottenere vantaggio dovuti o non dovuti. Tutti noi ci impegniamo a non corrispondere o promettere, accettare o richiedere omaggi o forme di ospitalità, per noi o per altri, con caratteristiche contrarie a quelle sopra descritte”; il punto 5.4. prevede: “ci asteniamo dall'assumere comportamenti e dall'effettuare dichiarazioni che possano nuocere al Gruppo o screditarne la reputazione”; il punto 5.6 prevede: “gestiamo in maniera consapevole gli omaggi ed evitiamo forme di conflitto di interesse. Tutti noi ci impegniamo a non corrispondere o promettere, accettare o richiedere omaggi o forme di ospitalità, per noi o per altri, con caratteristiche contrarie
a quelle sopra descritte…In situazioni di contrasto con quanto sopra è nostra responsabilità informare la Società secondo le procedure vigenti...”.
Quindi il dipendente di ha il dovere, per il combinato disposto del Controparte_1
punto 5.1., del punto 5.4. e del punto 5.6. del Codice etico, di astenersi dall'accettare omaggi o forme di ospitalità non dovuti (tale sicuramente è un pranzo, che non si vede a quale titolo dovrebbe considerarsi dovuto da fornitori); in caso di accettazione, ha l'obbligo di informare prontamente l'azienda.
Le semplici considerazioni esposte rilevano ancor più evidentemente con il dono dei jeans del
22.9.2021; davvero non si vede come l'offerta di capi di abbigliamento, ancor più di un pranzo, possa rientrare nella normale prassi dei rapporti professionali tra controllore e controllato.
Già sulla base di queste considerazioni, correttamente e congruamente esposte dal Tribunale e, fondandosi sui soli fatti non contestati in giudizio, i motivi di appello terzo appaiono infondati.
Il Collegio, non di meno, ha ordinato il deposito della documentazione relativa alle attività di indagine penale sui fatti oggetto del presente giudizio e l'appellata vi ha provveduto il 12.3.2025, producendo copia di annotazione dell'attività di polizia giudiziaria nel procedimento r.g. 17906/2021, contenente trascrizione di intercettazioni di conversazioni telefoniche intercorse (da luglio 2021 fino al decreto
Cont di perquisizione del gennaio 2022) tra altri dipendenti di oinvolti nel procedimento Parte_1
penale e vari fornitori, tra i quali, per quel che rileva nel presente giudizio, e Per_2 Persona_4
Va rilevato, in proposito, che l'appellante, nell'udienza del 25.3.2025, non ha svolto alcuna contestazione sulla genuinità o sul contenuto di tali documenti, domandando semmai ordinarsi anche il deposito della documentazione afferente i successivi sviluppi dell'indagine penale.
Tale ultima istanza è stata motivata con riferimento all'esigenza di dimostrare l'esito del procedimento penale, nonché di provare che le condotte ascritte al medesimo non Parte_1
avessero prodotto alcuna influenza sulle verifiche aziendali e, infine, di chiarire in cosa consistesse l'attività di qualificazione. Il Collegio non ha ammesso la produzione, trattandosi di istanza probatoria irrilevante, perché, con la lettera del 6.5.2022 e con il licenziamento disciplinare del 27.5.2022,
l'appellata ha contestato al dipendente di avere posto in essere contrarie al codice etico, nei sensi sopra indicati, in maniera tale da ingenerare nei soggetti sottoposti a controllo il convincimento di poter accedere, mediante regalie, a trattamenti di favore.
Rispetto a tale condotta, esattamente come osservato dal Tribunale, è del tutto irrilevante l'esito del procedimento penale, così come non rileva l'effetto che l'opera del possa avere avuto in Parte_1 concreto sulle attività di verifica a carico della EU s.rl. e della Ceie LA s.r.l., o, ancora, la distinzione tra qualificazione e sorveglianza.
Ciò che l'appellata ha contestato al proprio dipendente è solo, appunto, di avere accettato da soggetti sottoposti alla propria attività di servizio regalie non dovute, ingenerando in quelli il ragionevole affidamento di poter fruire, per effetto dei doni e dell'ospitalità, di corsie preferenziali.
Pertanto l'approfondimento istruttorio richiesto dall'appellante e volto a provare circostanze di fatto irrilevanti ai fini del decidere, non è stato ammesso.
Venendo al valore probatorio della documentazione delle indagini penali acquisita con ordinanza dell'11.3.2025, prodotta dall'appellata il 12.3.2025 e non sottoposta ad alcuna censura di forma o contenuto dall'appellante, ritiene il Collegio di dover prestare ossequio al condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cassazione, ordinanza 2497/2023), secondo cui, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale.
Nella specie, la Suprema Corte ha affermato la piena utilizzabilità degli elementi precedentemente acquisiti nel procedimento penale e, in particolare, dalle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali e dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche che ne avevano confermato il contenuto.
Orbene, dal contenuto delle trascrizioni delle intercettazioni versate in atti, pienamente utilizzabili alla stregua del richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità, sono emersi i seguenti elementi di fatto.
a) Nella conversazione telefonica del 15.9.2021 alle 9,57, l'appellante, parlando al telefono con
- proprio uno dei due fornitori con i quali aveva accettato di pranzare Controparte_4
una settimana prima, facendosi offrire il pranzo - a fronte del problema rappresentato dall'interlocutore, preoccupato perché un determinato macchinario si trovava in uno stabilimento diverso da quello dichiarato in sede di gara, si era adoperato per comunicare una
Cont soluzione, veicolando il suggerimento di altro dipendente di tale , suo Persona_6
diretto superiore, ossia consigliando a di dichiarare come unica la sede delle Persona_4 lavorazioni della Ceie. “Tu avendoci quello non glie devi più dichiarà a macchina che c'hai giù, su ehh, ma rimane na cosa sola, capito?”, si legge a pagina 66 del documento prodotto il 12.3.2025 da CP_2
b) Nella successiva telefonata dello stesso giorno alle 10,48, aveva illustrato al Persona_6 proprio collaboratore che, poiché la gara dei pali era una gara “di sistema”, Parte_1
occorreva controllare sempre i requisiti di qualificazioni delle ditte selezionate e, quanto alla
Ceie, il menzionato superiore del era preoccupato. Parte_1
c) Quanto ai rapporti con , è emblematica la telefonata del 9.11.2021, ore Persona_2
19,15, pagina 76 del documento prodotto il 12.3.2025. Circa le forme, e Per_2 Parte_1 si erano chiamati, rispettivamente e , con un tasso di confidenza Per_7 Per_8
decisamente non consono a rapporti tra controllore e il controllato al quale è affidata l'esecuzione di appalti pubblici da parte della società del controllore.
d) In ordine ai contenuti della conversazione, poi, emerge come il si interessasse degli Per_2 esiti di una verifica effettuata presso altro fornitore da parte del , mostrandosi Persona_6 preoccupato e chiedendo espressamente a “… ma tu mo' mi devi cautelare pure a Parte_1 me”.
e) Ancora, quanto al valore del pranzo in quel contesto professionale, è estremamente significativo il passaggio di quella telefonata, nella quale, gli addetti della ditta alla quale si riferiva il controllo del D'Innocenzo erano stati apostrofati dal come “figli di puttana” Per_2
rei di non aver portato a pranzo il controllore, limitandosi a consegnargli una pizza da asporto, da consumare presso i locali aziendali.
f) Il nella stessa conversazione, aveva avvisato “poi tu, se devi andare là, Per_2 Parte_1 fammi uno squillo”.
Tali elementi, dimostrano la fondatezza della contestazione elevata nei confronti dell'appellante.
Questi, infatti, si era fatto offrire un pranzo da due fornitori che poi avrebbe sottoposto a verifiche e, da uno, si era fatto regalare due paia di pantaloni.
I due autori dell'ospitalità e del dono si erano sentiti autorizzati: a) nella conversazione del Per_2
9.11.2021, ore 19,15, a chiedere espressamente tutela (“… ma tu mo' mi devi cautelare pure a me”);
b) a rappresentare all'appellante i propri timori in ordine alla corretta ubicazione di un Persona_4
Cont macchinario ai fini dei controlli di ottenendo, in cambio, un consiglio (“Tu avendoci quello non glie devi più dichiarà a macchina che c'hai giù, su ehh, ma rimane na cosa sola, capito?”).
E' evidente, quindi, che, proprio come contestato dall'azienda, l'accettazione delle indebite utilità aveva prodotto l'effetto, vietato dal Codice etico nei menzionati punti 5.1., 5.4., 5.6., di ingenerare in e l'affidamento di poter contare su trattamenti favorevoli, su una corsia Per_2 Persona_4
preferenziale. Il tutto in un contesto in cui, quelli che non offrivano il pranzo al controllore in occasione delle verifiche, ma si limitavano a consegnare una pizza da asporto in un cartone, da consumare sul posto, Cont erano definiti “figli di puttana” e il fornitore, come gesto di riguardo al dipendente al quale in altra conversazione chiedeva tutela, si premurava di avvisare che “poi tu, se devi andare là, fammi uno squillo”.
In un contesto, in definitiva, addirittura di stigma per il controllato che non offre al controllore utilità degne di un minimo rilievo e nel quale, a fronte di pranzi offerti e jeans regalati, si ottiene l'effetto pratico di essere legittimati a chiedere tutela (il o consigli su come superare i controlli (il Per_2 [...]
. Per_4
Il tutto, infine, in un tessuto di relazioni in cui ci si dà del o del , elemento Per_8 Per_7
certamente di mera forma, ma che assume colore se visto nel quadro sopra descritto.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere respinto.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del valore indeterminabile della causa ai sensi del d.m. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 4.900 oltre Cpa e Iva. Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Roma, lì 25/03/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 25/03/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2852/ 2023 R.G. vertente
TRA
parte rappresentata e difesa dall'Avv. GALIOTO IVAR Parte_1
APPELLANTE E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
MORRICO ENZO, dall'Avv. FAZZARI CRISTINA e dall'Avv. GRANT MASSIMILIANO APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 9034/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata il
13.10.2023
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 4.900 oltre Cpa e Iva. Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Roma, lì 25/03/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi FATTO E DIRITTO
, con ricorso al Tribunale di Roma, depositato il 9.1.2023, premesso di essere stato Parte_1
Cont assunto da n data 09.01.2006, prima con le mansioni di capotecnico e, quindi, dall'anno 2015, di , ha allegato che il 27.1.2022 la Guardia di Finanza aveva Parte_2
eseguito nei suoi confronti decreto di perquisizione emesso il 13.01.2022 dalla Procura della
Repubblica di Roma, nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 17906/2021 R.G.N.R. a carico di + 11; il successivo 27.1.2022 l'azienda lo aveva sospeso cautelarmente e, in data Per_1
6.5.2022, gli aveva recapitato una lettera di contestazione disciplinare del seguente tenore: “… Lei, dipendente di in qualità di Specialista Tecnico Amministrativo nell'ambito della CP_3
Direzione Operativa Infrastrutture - sede di Roma - presso la microstruttura Sorveglianza Fornitori
a) abusando del ruolo da Lei rivestito in ragione della Sua appartenenza alla suddetta microstruttura, ha accettato, da parte dei signori e , rappresentanti delle Persona_2 Parte_3
ditte fornitrici esterne al Gruppo, EUROS e CEIE CLAMPS, pranzi e doni (in particolare vestiario), omaggi che si configurano come non riconducibili a normali rapporti di cortesia e che non risultano essere stati in alcun modo segnalati al Suo Responsabile;
b) Con la condotta di cui sopra, abusando della Sua appartenenza alla suddetta microstruttura organizzativa, Lei ha intrattenuto con i rappresentanti di ditte esterne, coinvolte in procedimenti di gara in corso, in particolare con Per_2
e , rispettivamente rappresentanti delle ditte EUROS e CEIE
[...] Parte_3
CLAMPS, delle relazioni del tutto improprie, in quanto le stesse erano tali da indurre i predetti al
Cont convincimento di beneficiare di percorsi preferenziali all'interno di con conseguente grave pregiudizio all'immagine dell' ; c) Lei, in relazione alle condotte di cui ai punti a) e b), è Pt_4
attualmente indagato per i reati di cui agli artt. 318 c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione) -
319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio) - 321 c.p. (pene per il corruttore) nell'ambito del procedimento penale 17906/21 R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Roma di cui in premessa;
d) Con le condotte di cui ai punti a) e b) che precedono Lei ha inoltre violato i valori e gli standard di comportamento contenuti nel Codice Etico del Gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane, con particolare riferimento al punto 2. I nostri valori fondamentali -
Integrità ed Onestà, al punto 3. Le nostre comuni responsabilità, al punto 5.1 Rapporto con tutti gli
Stakeholder, in relazione ai paragrafi “Ripudiamo e disincentiviamo ogni forma di corruzione” e
“Gestiamo gli omaggi in maniera consapevole”, al punto 5.4 Rapporto con le Persone del Gruppo, paragrafo “Tuteliamo l'immagine del gruppo” nonché al punto 5.6 Rapporto con Fornitori e
Business Partner, paragrafo Gestiamo in maniera consapevole gli omaggi ed evitiamo forme di conflitto di interesse, meglio specificato in premessa;
e) Le condotte descritte ai punti a) e b) che precedono, oltre che investire le Sue responsabilità penali, costituiscono, altresì, violazione della
COI n.09/AD del 06 set. 2019 “Spese, Atti di Rappresentanza e Carte di Credito Aziendali” esplicitata in premessa;
f) Lei, con le condotte sopra descritte ha posto in essere un comportamento in spregio dei più elementari obblighi di correttezza e buona fede posti alla base del rapporto di lavoro in essere con questa Società …”
Il ricorrente attuale appellante aveva presentato le proprie giustificazioni in sede di audizione personale in data 25.5.2022 ma, ciononostante, la società lo aveva licenziato con lettera del 27.5.2022 per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c. e dell'art. 64 del CCNL Mobilità/Area contrattuale Attività
Ferroviarie a far data dal 04.02.2022, misura espulsiva impugnata in via stragiudiziale dal medesimo il 15.7.2022. Parte_1
Quest'ultimo, nel ricorso ex art. 414 c.p.c., ha dedotto che la datrice di lavoro si era limitata a recepire i fatti oggetto di contestazione – ancora nella fase delle indagini preliminari – senza svolgere autonome attività istruttorie o valutazioni e che i fatti contestati si riferivano alla qualificazione dei fornitori per la procedura di gara avente identificativo DAC.0098.2021, nota come “gara dei pali” conclusa in data 12.07.2021, attività riservata all'Unità Organizzativa Sistemi di Qualificazione e
Vendor Rating, mentre egli prestava servizio in un settore diverso, essendo adibito al settore
Sorveglianza dei fornitori.
Quanto alle condotte poste a base del licenziamento disciplinare, il pranzo dell'8.9.2021 aveva costituito un normale incontro di lavoro durante la pausa prandiale, come da prassi nei rapporti con i fornitori;
in tale occasione, infatti, uno dei commensali, , titolare della Ceie Parte_3
LA s.r.l., si era limitato a rappresentare i suoi dubbi circa un requisito previsto dalle schede di qualificazione TE 008 e TE 009 afferente la circostanza che la prova di flessione dei pali TE non avrebbe potuto essere effettuata presso il suo stabilimento per motivi di spazio e che sarebbe stato meglio se fosse stata eseguita presso un altro sito. Non sapendo di che cosa si trattasse (non avendo mai fatto una verifica di qualificazione), esso ricorrente attuale appellante aveva solo consigliato al di inoltrare una richiesta alla direzione qualificazione per lo spostamento del sito di Parte_3
collaudo. Gli operanti della Guardia di finanza, che non avevano captato la conversazione con intercettazioni, ma si erano solo appostati nel tavolo di fianco, ove si fossero qualificati e avessero formulato domande, avrebbero ricevuto dal medesimo tutti i chiarimenti del caso. Parte_1
Peraltro, a conferma che egli non avesse alcun potere di agevolare i fornitori, la verifica presso la
Ceie LA s.r.l. eseguita il 30.11.2021, aveva avuto esito negativo per la fornitrice.
In ordine, poi, al regalo di due paia di jeans in data 22.9.2021, si era trattato di oggetti di modico valore, sicuramente inferiore a euro 150 complessivi, quindi contenuto entro i limiti dei normali rapporti di cortesia professionale e commerciale ed esso ricorrente attuale appellante si era limitato a ringraziare nipote di , socio della EU s.r.l., società che era Persona_3 Persona_2 soggetta a visita di verifica da parte del medesimo in quei giorni in provincia di Parte_1
Benevento.
Il Codice etico, in proposito, prevede al punto 5.6 “Rapporti con Fornitori e Business Partner” che, quanto a omaggi e forme di ospitalità, essi “… sono consentiti solo se conformi alle disposizioni aziendali, di modico valore, attribuibili a normali relazioni di cortesia professionale/commerciale e, comunque, tali da non pregiudicare o condizionale l'integrità, l'indipendenza, la reputazione e
l'imparzialità, o tali da poter essere intesi come finalizzati a ottenere vantaggi dovuti o non dovuti.
…”, mentre la Circolare COI n. 09/AD del 06.09.2019 afferente “Spese, Atti di Rappresentanza e
Carte di Credito Aziendali” aveva stabilito il limite di euro 150 quale soglia massima entro la quale i regali avrebbero potuto essere accettati.
Tutto ciò premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “… dichiarare Parte_1
inefficace, nullo ed illegittimo il licenziamento intimato da in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, con lettera del 27.05.2022 ricevuta il 30.05.2022, per violazione degli artt. 7 L. 20.05.1970 n. 300 e 2119 c.c. in combinato con gli artt. 56 e seg.
C.C.N.L. della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarienonché per violazione delle Leggi
604/66 e 300/70 (come modificate dalla L. 108/90), essendo stato intimato senza giusta causa e/o giustificato motivo e per l'effetto ordinare a in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, di ripristinare immediatamente il rapporto di lavoro, reintegrando il ricorrente nel posto di lavoro nonché condannare in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni in favore del ricorrente, stabilendo una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegra, nonché al versamento dei contributi assicurativi e previdenziali dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegra;
in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari e con riserva per gli ulteriori danni patiti e patiendi”.
Si è costituita domandando il rigetto delle avverse domande. Controparte_1
Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe ha respinto integralmente il ricorso, condannando il ricorrente soccombente alle spese del grado, liquidate in euro 3.689 oltre spese generali e accessori.
In proposito, la prima giudice ha osservato come i fatti ascritti al con la lettera del Parte_1
6.5.2022, posti a base del licenziamento del 27.5.2022, non fossero contestati in giudizio;
essi erano stati tali da ingenerare nei fornitori dell'azienda il ragionevole convincimento di poter accedere a trattamenti di favore. Infatti, contrariamente agli assunti del ricorrente, nel caso di specie non veniva in considerazione un omaggio effettuato secondo una prassi diffusa, legata a un evento oggettivo e
“neutro” quale, appunto, una festività, bensì regalie fatte da fornitori partecipanti ad una gara in corso a beneficio proprio di quel dipendente deputato a compiere verifiche su requisiti essenziali per la procedura, o che poteva apparire tale agli occhi dei fornitori.
In tale contesto, sarebbe del tutto irrilevante accertare se avesse o meno il potere Parte_1
di influire concretamente sulla gara in corso, posto che ciò che rilevava era la mera accettazione di regalie in un contesto tale da ingenerare la convinzione che egli avesse effettivamente un tale potere;
convinzione che certamente si era creata in capo agli autori delle regalie, come emergeva dal contenuto delle intercettazioni (che evidenziavano che avesse espressamente Persona_2
incaricato il nipote di pagare il pranzo al e di regalargli capi di abbigliamento). Sarebbe, Parte_1 quindi, superflua ogni valutazione in merito all'effettivo ruolo del dipendente nell'ambito della procedura di gara, se volto o meno a favorire le ditte EU e Ceie LA, essendo ritenuto dall'azienda sufficiente – a fini disciplinari – che il lavoratore avesse intrattenuto con i rappresentanti delle società predette relazioni improprie, accettando pranzi e regali, in modo da poter fondare, negli stessi, il ragionevole affidamento in ordine alla possibilità di “sfruttare” a proprio vantaggio tali relazioni;
così come era irrilevante il concreto ruolo rivestito dal in azienda, ossia se egli Parte_1 fosse o meno in grado di influire sull'esito della gara favorendo un'impresa piuttosto che un'altra; come sarebbe irrilevante, ai fini del presente giudizio, accertare se il avesse, Parte_1
effettivamente, omesso di rilevare delle irregolarità nelle qualifiche per la partecipazione alle gare.
Ha proposto appello il , affidandosi alle seguenti censure. Parte_1
1) Violazione dell'art. 1, commi 47 e ss. L. 92/2012 applicabile “ratione temporis” al giudizio introdotto avanti il Tribunale di Roma e alla tutela reintegratoria invocata dall'appellante ex art. 18 Statuto dei Lavoratori. Nullità della sentenza. Mutamento del rito ex art. 427 c.p.c. da ordinario in rito speciale ex art. 1 comma 48 e seg. L. 92/2012. Ciò perché, introdotto il giudizio con ricorso ex art. 409 e seguenti c.p.c., il 9.1.2023, ossia ancora nella vigenza dell'art. 1, commi 47 e seguenti della legge 92/2012 e, essendo pacifica la sussistenza in capo alla resistente odierna appellante del requisito dimensionale per l'applicazione dell'art. 18 della legge 300/1970, il Tribunale avrebbe dovuto mutare il rito con ordinanza ex art. 427
c.p.c. e, non avendovi provveduto, avrebbe limitato il contraddittorio e il diritto di difesa delle parti.
2) Violazione ed erronea omessa applicazione dell'art. 429 c.p.c., omessa lettura del dispositivo in udienza. Ciò perché il Tribunale, procedendo con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., quindi omettendo la lettura del dispositivo all'udienza di discussione, avrebbe impedito all'atto di raggiungere il suo scopo e comportato una violazione dei diritti di difesa, in questo modo determinando la nullità insanabile della sentenza depositata per il solo fatto che del relativo dispositivo non sia stata data immediata lettura una volta esaurita la discussione e, quindi, per la mancanza di un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto.
3) Erronea interpretazione del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato italiano e della circolare del 23.10.2019 esplicativa della direttiva COI n. 09/AD del 06 settembre 2019
“Spese, Atti di Rappresentanza e Carte di Credito Aziendali”. Ciò perché, contrariamente alle conclusioni alle quali è giunto il Tribunale, l'appellante non avrebbe mai tenuto una contraria al Codice etico e alla direttiva COI n. 09/AD, essendosi limitato ad accettare normali regali di uso, senza ingenerare alcun affidamento in capo ai fornitori. Oltretutto, né con riferimento alla gara dei pali n. DAC.0098.2021 del 12.07.2021, né in occasione di altre forniture o di appalti, il medesimo aveva mai favorito alcuna impresa. Parte_1
4) Erronea ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza impugnata laddove ha affermato che, attraverso il pagamento dei due pranzi (uno a Roma l'8.9.2021 e l'altro a Qualiano il
22.9.2021) e l'accettazione dell'omaggio consistente in due paia di pantaloni di valore inferiore ai 100,00 euro, l'appellante avrebbe ingenerato nei rappresentanti delle società Ceie
LA ed EU la convinzione che le stesse potessero sfruttare a proprio vantaggio tali relazioni e che egli avesse effettivamente il potere di influire sulla gara in corso. Del resto, la visita presso la Ceie, poi eseguita il il 30.11.2021, aveva avuto esito negativo per la fornitrice, mentre sla orveglianza effettuata dall'appellante il 22.09.2021 presso la EU in Campania aveva riguardato carpenteria metallica e non aveva avuto nulla a che fare con la gara dei pali oggetto della procedura di affidamento n. DAC.0098.2021.
L'appellante ha quindi domandato la riforma della sentenza in epigrafe, rassegnando le conclusioni che di seguito si trascrivono:
“
1. dichiarare la nullità della sentenza e disporre il mutamento del rito ex art. 427 c.p.c. da ordinario in rito speciale ex art. 1 comma 48 e seg., concedendo all'appellante termine ex art. 1 comma 51 L. 92/2012 per l'introduzione del giudizio di opposizione;
2. dichiarare la nullità della sentenza n. 9034/2023 resa dal Tribunale di Roma – 2^ Sezione
Lavoro il 13.10.2023;
3. dichiarare inefficace, nullo ed illegittimo il licenziamento intimato da Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con lettera del 27.05.2022 ricevuta il
[...]
30.05.2022, per violazione degli artt. 7 L. 20.05.1970 n. 300 e 2119 c.c. in combinato con gli artt.
56 e seg. C.C.N.L. della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarienonché per violazione delle Leggi 604/66 e 300/70 (come modificate dalla L. 108/90), essendo stato intimato senza giusta causa e/o giustificato motivo e conseguentemente ordinare a Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, di ripristinare immediatamente il
[...] rapporto di lavoro, reintegrando ex art. 18 Statuto dei Lavoratori l'appellante nel posto di lavoro nonché condannare in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, al risarcimento dei danni in favore del ricorrente, stabilendo una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegra, nonché al versamento dei contributi assicurativi e previdenziali dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegra.”
Si è costituita l'appellata, la quale ha domandato respingersi l'appello e ha riproposto tutte le eccezioni e le difese già sottoposte alla prima giudice e da questa disattese.
Ordinato, nell'udienza dell'11.3.2025, il deposito della documentazione relativa alle indagini preliminari sui fatti oggetto di contestazione, l'appellata vi ha provveduto in data 12.3.2025 e, all'udienza odierna, la causa è stata discussa e decisa mediante lettura del dispositivo in epigrafe.
L'appello è infondato.
Sono inammissibili, innanzitutto, le prime due censure.
Vale per entrambe la decisiva considerazione che, ai sensi dell'art. 157, terzo comma, c.p.c., la nullità non può essere eccepita dalla parte che vi abbia concorso e, a norma del precedente secondo comma,
l'eccezione deve essere proposta nel primo atto successivo al verificarsi del vizio.
Quanto, quindi, alla doglianza prospettata con il primo motivo di gravame, è agevole osservare come sia stato lo stesso attuale appellante a depositare ricorso ex art. 414 c.p.c. introducendo il processo con ordinario rito del lavoro presso il Tribunale di Roma il 9.1.2023, quando ancora era in vigore l'art. 1, comma 47 e seguenti della legge 92/2012 (cosiddetto rito Fornero); egli, quindi, ha dato causa a quella stessa nullità del processo della quale si duole, inammissibilmente, con l'appello.
In ordine alla seconda censura, il Collegio è ben consapevole che la Suprema Corte, con ordinanza
11898/2024, pubblicata il 3.5.2024, ha rimesso alle Sezioni Unite la questione della compatibilità dell'art. 127-ter c.p.c. con il processo del lavoro.
Senonché, quanto alla specifica vicenda processuale oggetto del presente giudizio, va rilevato che la prima giudice, con ordinanza del 25.5.2023, aveva concesso termine per note sino al 20.9.2023 al ricorrente attuale appellante e all'1.10.2023 alla resistente odierna appellata, aveva assegnato ulteriore termine sino allo stesso 1.10.2023 per note conclusive ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e aveva rinviato all'udienza dell'11.10.2023, sostituita appunto dallo scambio di note.
Con l'atto di appello si lamenta che l'omessa lettura del dispositivo in udienza avrebbe determinato la nullità della sentenza.
In proposito, però, va osservato che, né nella memoria depositata il 20.9.2023, né nelle successive note conclusive dell'1.10.2023, il ricorrente attuale appellante aveva sollevato alcuna eccezione sull'ordinanza con la quale la prima giudice aveva disposto la sostituzione dell'udienza con lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., così concorrendo a quella stessa nullità del procedimento che, ancora una volta inammissibilmente, solleva nel presente grado.
Il Tribunale, infatti, provvedendo al deposito della sentenza – non già con la lettura del dispositivo nel giorno stesso dell'udienza sostituita – ma il 13.10.2023, ha fatto applicazione dell'art. 127-ter c.p.c. il quale, al terzo comma, consente al giudice di pronunciare entro trenta giorni;
così facendo, la sentenza impugnata non ha fatto altro che applicare quello stesso procedimento per la fase decisoria rispetto al quale, la parte attuale appellante, né nelle note del 20.9.2023, né nelle note conclusive dell'1.10.2023, aveva sollevato alcuna eccezione, benché fosse suo onere ai sensi dell'art. 157, secondo comma, c.p.c..
Il pertanto, non formulando alcuna obiezione e, soprattutto, non chiedendo la Parte_1 celebrazione dell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c. nei due propri atti successivi all'ordinanza del
25.5.2023, ha concorso alla nullità della quale si duole inammissibilmente, per la prima volta, in appello.
In proposito, ritiene il Collegio di poter richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cassazione, ordinanza 7104/2015), formatosi sull'art. 281-sexies c.p.c. ma, comunque, sempre riferito alla vicenda processuale della sostituzione dell'udienza di discussione orale con lo scambio di scritti difensivi, orientamento in virtù del quale la sentenza, la cui pronuncia non sia stata preceduta dalla discussione orale delle parti, bensì dallo scambio di comparse conclusionali (senza, peraltro, che il giudice avesse in quel caso neppure esplicitato che tale adempimento dovesse intendersi, quantunque irritualmente, sostitutivo della discussione, mentre nel caso oggetto del presente giudizio, l'avvertimento è stato dato, conformemente all'art. 127-ter c.p.c.), è affetta sì da nullità, destinata tuttavia a sanarsi se non tempestivamente eccepita nel corso dell'udienza in cui la sentenza sia stata pronunciata.
La sanatoria viene giustificata, dalla menzionata giurisprudenza della Suprema Corte, proprio in ragione del principio di cui all'art. 157, secondo e terzo comma c.p.c., che impone alla parte, che intenda fare valere una nullità, di eccepirla nel primo atto processuale successivo al verificarsi del vizio. Ancora, la Cassazione, con la sentenza 26106/2022, ha affermato, nel caso inverso, di decisione a seguito di discussione orale anziché mediante scambio di comparse, il principio secondo cui, ove le parti non si oppongano, né richiedano il termine per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica, in tal modo omettendo di tenere il comportamento processuale necessario per indurre il Collegio a procedere nelle forme ordinarie, resta altresì esclusa la violazione dei principi regolatori del giusto processo, ex art. 360-bis, primo comma, n. 2, cod. proc. civ., là dove le stesse parti abbiano avuto la possibilità di svolgere appieno le proprie difese.
In conclusione, secondo i principi giurisprudenziali di legittimità in tema di sanatoria di nullità per la condotta della parte che vi abbia concorso, la Suprema Corte ha costantemente chiarito che il vizio è sollevabile solo dalla parte che abbia formulato tempestiva eccezione nel primo atto difensivo successivo al verificarsi dell'evento processuale patologico e che, in ogni caso, è esclusa la violazione dell'art. 360-bis ove le parti abbiano avuto la possibilità di svolgere appieno le proprie difese.
Circostanza, quest'ultima, che ricorre nel presente giudizio, nel quale, con la memoria depositata il
20.9.2023, il ricorrente attuale appellante ha svolto ampiamente le proprie argomentazioni in fato e diritto, così omettendo di tenere una condotta processuale tale da indurre la prima giudice ad osservare l'ordinario rito del lavoro, anziché, per la fase decisoria, il procedimento ex art. 127-ter c.p.c..
E, del resto, con l'atto di appello e nelle due udienze di discussione nel presente grado, dell'11.3.2025
e del 25.3.2025, non si indica da parte del nessuno specifico tema di accertamento rispetto Parte_1
al quale possa essere stato concretamente leso il suo diritto di difesa a causa della scelta, del Tribunale, di decidere la causa con scambio di note con le forme dell'art. 127-ter c.p.c..
Venendo al merito dell'appello, i motivi terzo e quarto, essendo inscindibilmente e logicamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Essi sono infondati.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, l'appellante non ha contestato i fatti addebitatigli dall'azienda e posti a fondamento del licenziamento disciplinare, ossia il pranzo dell'8.9.2021 al ristorante Donati di Roma con , responsabile della EU s.r.l. e con Persona_2 Persona_4
, responsabile della Ceie LA s.r.l., nonché il ricevimento in dono di due paia di jeans il
[...]
22.9.2021 in occasione di una verifica condotta dal medesimo in Campania. Parte_1
Ancora, nel ricorso ex art. 414 c.p.c., il sebbene deduca che egli non svolgesse, all'epoca Parte_1 dei fatti, attività di qualificazione, ha ammesso che (pagina 7 dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio) per la procedura n. DAC.0098.2021 relativa alla fornitura di “KIT Pali TE” del
12.07.2021, egli aveva svolto tale attività di qualificazione e che, nell'ambito della stessa, egli aveva proceduto alle verifiche effettuate, nel novembre 2021, e precisamente il 17.11.2021 presso la EU S.r.l. (amministratore il Sig. e il 30.11.2021 presso la Ceie LA S.r.l. Persona_5
(amministratore il Sig. . Parte_3
Quindi è pacifico che l'appellante, in data 8.9.2021, aveva acconsentito a farsi offrire il pranzo, in un ristorante in zona centrale a Roma, da responsabili di ditte appaltatrici assoggettate alla sua attività di verifica.
E, parimenti, è incontestato che egli avesse accettato, in occasione di una verifica presso la ditta del a settembre 2021, il regalo di due paia di jeans, sempre da personale della ditta presso la Per_2
quale stava effettuando verifiche.
Sul punto l'appellante deduce che, in realtà, si sarebbe trattato di mere cortesie di uso in occasione delle attività di sorveglianza o di qualificazione, che il pranzo sarebbe consistito in una normale pausa prandiale di lavoro e che il dono dei pantaloni avrebbe integrato solo una regalia di modico valore, conforme alle raccomandazioni e alla disciplina aziendale;
che, in ogni caso, non vi sarebbe stato nessun effetto sull'esito dei controlli a lui affidati e che nessun affidamento la sua condotta avrebbe ingenerato nei fornitori circa la possibilità di accedere a trattamenti di favore.
Senonché, innanzitutto osserva il Collegio che, in linea generale, esattamente come affermato dal
Tribunale, non può condividersi l'assunto che, farsi offrire il pranzo da fornitori soggetti alla propria attività di verifica e discutere con gli stessi proprio dell'attività di controllo, costituisca una comune prassi professionale e commerciale, neutra e non in grado di alterare il rapporto tra controllore e controllato. Si tratta dell'accettazione di un'utilità economica non dovuta e del tutto slegata dall'espletamento dei propri compiti in azienda;
né, la circostanza che a quel pranzo si sia parlato di lavoro, conforta la tesi del dipendente, ma, al contrario, nel senso comune - e, quindi, nell'affidamento che normalmente si ingenera nell'interlocutore – tale particolare, ove possibile, risalta ancor di più la contrarietà della condotta del al codice etico della società appellata. Ciò perché è del tutto Parte_1
intuitivo comprendere che, consentire al controllato di discutere di questioni attinenti al controllo, non nella sede ove deve svolgersi la verifica, ma a pranzo, in clima e luogo conviviale, crea quanto meno la sensazione di un atteggiamento del controllore più rilassato e meno improntato a rigore.
In proposito, comunque, il Codice etico dispone, al punto 5.1., che “…omaggi e forme di ospitalità sono consentiti solo se conformi alle disposizioni aziendali, di modico valore, attribuibili a normali relazioni di cortesia professionale/commerciale e, comunque, tali da non pregiudicare o condizionare l'integrità, l'indipendenza, la reputazione e l'imparzialità o tali da poter essere intesi come finalizzati a ottenere vantaggio dovuti o non dovuti. Tutti noi ci impegniamo a non corrispondere o promettere, accettare o richiedere omaggi o forme di ospitalità, per noi o per altri, con caratteristiche contrarie a quelle sopra descritte”; il punto 5.4. prevede: “ci asteniamo dall'assumere comportamenti e dall'effettuare dichiarazioni che possano nuocere al Gruppo o screditarne la reputazione”; il punto 5.6 prevede: “gestiamo in maniera consapevole gli omaggi ed evitiamo forme di conflitto di interesse. Tutti noi ci impegniamo a non corrispondere o promettere, accettare o richiedere omaggi o forme di ospitalità, per noi o per altri, con caratteristiche contrarie
a quelle sopra descritte…In situazioni di contrasto con quanto sopra è nostra responsabilità informare la Società secondo le procedure vigenti...”.
Quindi il dipendente di ha il dovere, per il combinato disposto del Controparte_1
punto 5.1., del punto 5.4. e del punto 5.6. del Codice etico, di astenersi dall'accettare omaggi o forme di ospitalità non dovuti (tale sicuramente è un pranzo, che non si vede a quale titolo dovrebbe considerarsi dovuto da fornitori); in caso di accettazione, ha l'obbligo di informare prontamente l'azienda.
Le semplici considerazioni esposte rilevano ancor più evidentemente con il dono dei jeans del
22.9.2021; davvero non si vede come l'offerta di capi di abbigliamento, ancor più di un pranzo, possa rientrare nella normale prassi dei rapporti professionali tra controllore e controllato.
Già sulla base di queste considerazioni, correttamente e congruamente esposte dal Tribunale e, fondandosi sui soli fatti non contestati in giudizio, i motivi di appello terzo appaiono infondati.
Il Collegio, non di meno, ha ordinato il deposito della documentazione relativa alle attività di indagine penale sui fatti oggetto del presente giudizio e l'appellata vi ha provveduto il 12.3.2025, producendo copia di annotazione dell'attività di polizia giudiziaria nel procedimento r.g. 17906/2021, contenente trascrizione di intercettazioni di conversazioni telefoniche intercorse (da luglio 2021 fino al decreto
Cont di perquisizione del gennaio 2022) tra altri dipendenti di oinvolti nel procedimento Parte_1
penale e vari fornitori, tra i quali, per quel che rileva nel presente giudizio, e Per_2 Persona_4
Va rilevato, in proposito, che l'appellante, nell'udienza del 25.3.2025, non ha svolto alcuna contestazione sulla genuinità o sul contenuto di tali documenti, domandando semmai ordinarsi anche il deposito della documentazione afferente i successivi sviluppi dell'indagine penale.
Tale ultima istanza è stata motivata con riferimento all'esigenza di dimostrare l'esito del procedimento penale, nonché di provare che le condotte ascritte al medesimo non Parte_1
avessero prodotto alcuna influenza sulle verifiche aziendali e, infine, di chiarire in cosa consistesse l'attività di qualificazione. Il Collegio non ha ammesso la produzione, trattandosi di istanza probatoria irrilevante, perché, con la lettera del 6.5.2022 e con il licenziamento disciplinare del 27.5.2022,
l'appellata ha contestato al dipendente di avere posto in essere contrarie al codice etico, nei sensi sopra indicati, in maniera tale da ingenerare nei soggetti sottoposti a controllo il convincimento di poter accedere, mediante regalie, a trattamenti di favore.
Rispetto a tale condotta, esattamente come osservato dal Tribunale, è del tutto irrilevante l'esito del procedimento penale, così come non rileva l'effetto che l'opera del possa avere avuto in Parte_1 concreto sulle attività di verifica a carico della EU s.rl. e della Ceie LA s.r.l., o, ancora, la distinzione tra qualificazione e sorveglianza.
Ciò che l'appellata ha contestato al proprio dipendente è solo, appunto, di avere accettato da soggetti sottoposti alla propria attività di servizio regalie non dovute, ingenerando in quelli il ragionevole affidamento di poter fruire, per effetto dei doni e dell'ospitalità, di corsie preferenziali.
Pertanto l'approfondimento istruttorio richiesto dall'appellante e volto a provare circostanze di fatto irrilevanti ai fini del decidere, non è stato ammesso.
Venendo al valore probatorio della documentazione delle indagini penali acquisita con ordinanza dell'11.3.2025, prodotta dall'appellata il 12.3.2025 e non sottoposta ad alcuna censura di forma o contenuto dall'appellante, ritiene il Collegio di dover prestare ossequio al condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cassazione, ordinanza 2497/2023), secondo cui, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale.
Nella specie, la Suprema Corte ha affermato la piena utilizzabilità degli elementi precedentemente acquisiti nel procedimento penale e, in particolare, dalle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali e dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche che ne avevano confermato il contenuto.
Orbene, dal contenuto delle trascrizioni delle intercettazioni versate in atti, pienamente utilizzabili alla stregua del richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità, sono emersi i seguenti elementi di fatto.
a) Nella conversazione telefonica del 15.9.2021 alle 9,57, l'appellante, parlando al telefono con
- proprio uno dei due fornitori con i quali aveva accettato di pranzare Controparte_4
una settimana prima, facendosi offrire il pranzo - a fronte del problema rappresentato dall'interlocutore, preoccupato perché un determinato macchinario si trovava in uno stabilimento diverso da quello dichiarato in sede di gara, si era adoperato per comunicare una
Cont soluzione, veicolando il suggerimento di altro dipendente di tale , suo Persona_6
diretto superiore, ossia consigliando a di dichiarare come unica la sede delle Persona_4 lavorazioni della Ceie. “Tu avendoci quello non glie devi più dichiarà a macchina che c'hai giù, su ehh, ma rimane na cosa sola, capito?”, si legge a pagina 66 del documento prodotto il 12.3.2025 da CP_2
b) Nella successiva telefonata dello stesso giorno alle 10,48, aveva illustrato al Persona_6 proprio collaboratore che, poiché la gara dei pali era una gara “di sistema”, Parte_1
occorreva controllare sempre i requisiti di qualificazioni delle ditte selezionate e, quanto alla
Ceie, il menzionato superiore del era preoccupato. Parte_1
c) Quanto ai rapporti con , è emblematica la telefonata del 9.11.2021, ore Persona_2
19,15, pagina 76 del documento prodotto il 12.3.2025. Circa le forme, e Per_2 Parte_1 si erano chiamati, rispettivamente e , con un tasso di confidenza Per_7 Per_8
decisamente non consono a rapporti tra controllore e il controllato al quale è affidata l'esecuzione di appalti pubblici da parte della società del controllore.
d) In ordine ai contenuti della conversazione, poi, emerge come il si interessasse degli Per_2 esiti di una verifica effettuata presso altro fornitore da parte del , mostrandosi Persona_6 preoccupato e chiedendo espressamente a “… ma tu mo' mi devi cautelare pure a Parte_1 me”.
e) Ancora, quanto al valore del pranzo in quel contesto professionale, è estremamente significativo il passaggio di quella telefonata, nella quale, gli addetti della ditta alla quale si riferiva il controllo del D'Innocenzo erano stati apostrofati dal come “figli di puttana” Per_2
rei di non aver portato a pranzo il controllore, limitandosi a consegnargli una pizza da asporto, da consumare presso i locali aziendali.
f) Il nella stessa conversazione, aveva avvisato “poi tu, se devi andare là, Per_2 Parte_1 fammi uno squillo”.
Tali elementi, dimostrano la fondatezza della contestazione elevata nei confronti dell'appellante.
Questi, infatti, si era fatto offrire un pranzo da due fornitori che poi avrebbe sottoposto a verifiche e, da uno, si era fatto regalare due paia di pantaloni.
I due autori dell'ospitalità e del dono si erano sentiti autorizzati: a) nella conversazione del Per_2
9.11.2021, ore 19,15, a chiedere espressamente tutela (“… ma tu mo' mi devi cautelare pure a me”);
b) a rappresentare all'appellante i propri timori in ordine alla corretta ubicazione di un Persona_4
Cont macchinario ai fini dei controlli di ottenendo, in cambio, un consiglio (“Tu avendoci quello non glie devi più dichiarà a macchina che c'hai giù, su ehh, ma rimane na cosa sola, capito?”).
E' evidente, quindi, che, proprio come contestato dall'azienda, l'accettazione delle indebite utilità aveva prodotto l'effetto, vietato dal Codice etico nei menzionati punti 5.1., 5.4., 5.6., di ingenerare in e l'affidamento di poter contare su trattamenti favorevoli, su una corsia Per_2 Persona_4
preferenziale. Il tutto in un contesto in cui, quelli che non offrivano il pranzo al controllore in occasione delle verifiche, ma si limitavano a consegnare una pizza da asporto in un cartone, da consumare sul posto, Cont erano definiti “figli di puttana” e il fornitore, come gesto di riguardo al dipendente al quale in altra conversazione chiedeva tutela, si premurava di avvisare che “poi tu, se devi andare là, fammi uno squillo”.
In un contesto, in definitiva, addirittura di stigma per il controllato che non offre al controllore utilità degne di un minimo rilievo e nel quale, a fronte di pranzi offerti e jeans regalati, si ottiene l'effetto pratico di essere legittimati a chiedere tutela (il o consigli su come superare i controlli (il Per_2 [...]
. Per_4
Il tutto, infine, in un tessuto di relazioni in cui ci si dà del o del , elemento Per_8 Per_7
certamente di mera forma, ma che assume colore se visto nel quadro sopra descritto.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere respinto.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del valore indeterminabile della causa ai sensi del d.m. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 4.900 oltre Cpa e Iva. Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Roma, lì 25/03/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi