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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 06/11/2025, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
r.g. 2071/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, letti gli atti di causa, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2071/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro subordinato privato: retribuzione” e vertente
TRA
( ) - avv. DEL SORBO Parte_1 C.F._1
AR ( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( ) - avv. CAPANNA Controparte_1 P.IVA_1
CI ( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.04.2025, la parte ricorrente di cui in epigrafe chiedeva al giudice del lavoro adito di condannare la controparte al pagamento in suo favore di € 28.704,52 a titolo di retribuzioni omesse da
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gennaio 2024 al 05.09.2024, allorquando era stato licenziato. Evidenziava che in detto periodo era comunque stato a disposizione della società, pur se la datrice aveva consegnato i prospetti paga con saldo zero apponendovi la dicitura “assenza” dal servizio.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 22.10.2025, concludendo, nel merito, per il rigetto della domanda attorea.
Il ricorso si presenta infondato e non meritevole di accoglimento.
In diritto, si rileva che, in base agli artt. 1218 e 1256 c.c., la sospensione unilaterale del rapporto da parte del datore di lavoro è giustificata, ed esonera il medesimo datore dall'obbligazione retributiva, soltanto quando non sia imputabile a fatto dello stesso, non sia prevedibile ed evitabile e non sia riferibile a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale ovvero a contingenti difficoltà di mercato. La legittimità della sospensione va verificata in riferimento all'allegata situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa: solo ricorrendo il duplice profilo dell'impossibilità della prestazione lavorativa svolta dal lavoratore e dell'impossibilità di ogni altra prestazione lavorativa in mansioni equivalenti, è giustificato il rifiuto del datore di lavoro di riceverla (cfr. Cass. n. 15372/04 ove la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto legittima la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione disposta da un istituto di riabilitazione nei confronti di una lavoratrice in possesso di un diploma di perfezionamento in psicomotricità conseguito a seguito di un corso annuale, ma sprovvista del titolo di studio previsto dal d.lgs. n.502 del 1992 applicabile ratione temporis; nello stesso senso, Cass. n. 23925/20). Inoltre, secondo autorevole giurisprudenza di legittimità, è configurabile la risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso ai sensi dell'art. 1372 c.c. nell'ipotesi in cui il comportamento in concreto tenuto dalle parti sia stato tale da evidenziare, in relazione alla durata e alle modalità di esso, il completo disinteresse delle parti stesse all'attuazione del rapporto, tale da determinarne la cessazione della funzionalità di fatto del rapporto medesimo (cfr. Cass. n. 2290/97).
Tornando al caso che qui occupa, appare chiaro che la totale assenza di mansioni affidate al ricorrente per un periodo così significativo
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di tempo (sei mesi); l'assenza del pagamento della retribuzione periodica;
la chiusura dell'ufficio in cui operava il lavoratore e la cessazione dell'attività d'impresa da parte della datrice a seguito di problemi di salute del titolare (circostanze pacifiche e non contestate) sono indici sintomatici della cessazione della funzionalità del rapporto di lavoro per mutuo consenso pur se di tenore implicito.
La cessazione del rapporto di lavoro e l'assenza di sinallagma contrattuale comportano la non debenza, in favore del ricorrente, delle vantate spettanze retributive, ritenendosi superfluo ogni altro approfondimento istruttorio.
Le spese processuali sono interamente compensate per il quadro di incertezza fattuale nel quale si è innestata la presente decisione.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese processuali.
Nocera Inferiore, data del deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, letti gli atti di causa, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2071/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro subordinato privato: retribuzione” e vertente
TRA
( ) - avv. DEL SORBO Parte_1 C.F._1
AR ( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( ) - avv. CAPANNA Controparte_1 P.IVA_1
CI ( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.04.2025, la parte ricorrente di cui in epigrafe chiedeva al giudice del lavoro adito di condannare la controparte al pagamento in suo favore di € 28.704,52 a titolo di retribuzioni omesse da
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gennaio 2024 al 05.09.2024, allorquando era stato licenziato. Evidenziava che in detto periodo era comunque stato a disposizione della società, pur se la datrice aveva consegnato i prospetti paga con saldo zero apponendovi la dicitura “assenza” dal servizio.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 22.10.2025, concludendo, nel merito, per il rigetto della domanda attorea.
Il ricorso si presenta infondato e non meritevole di accoglimento.
In diritto, si rileva che, in base agli artt. 1218 e 1256 c.c., la sospensione unilaterale del rapporto da parte del datore di lavoro è giustificata, ed esonera il medesimo datore dall'obbligazione retributiva, soltanto quando non sia imputabile a fatto dello stesso, non sia prevedibile ed evitabile e non sia riferibile a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale ovvero a contingenti difficoltà di mercato. La legittimità della sospensione va verificata in riferimento all'allegata situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa: solo ricorrendo il duplice profilo dell'impossibilità della prestazione lavorativa svolta dal lavoratore e dell'impossibilità di ogni altra prestazione lavorativa in mansioni equivalenti, è giustificato il rifiuto del datore di lavoro di riceverla (cfr. Cass. n. 15372/04 ove la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto legittima la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione disposta da un istituto di riabilitazione nei confronti di una lavoratrice in possesso di un diploma di perfezionamento in psicomotricità conseguito a seguito di un corso annuale, ma sprovvista del titolo di studio previsto dal d.lgs. n.502 del 1992 applicabile ratione temporis; nello stesso senso, Cass. n. 23925/20). Inoltre, secondo autorevole giurisprudenza di legittimità, è configurabile la risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso ai sensi dell'art. 1372 c.c. nell'ipotesi in cui il comportamento in concreto tenuto dalle parti sia stato tale da evidenziare, in relazione alla durata e alle modalità di esso, il completo disinteresse delle parti stesse all'attuazione del rapporto, tale da determinarne la cessazione della funzionalità di fatto del rapporto medesimo (cfr. Cass. n. 2290/97).
Tornando al caso che qui occupa, appare chiaro che la totale assenza di mansioni affidate al ricorrente per un periodo così significativo
Pagina 2 di 3 r.g. 2071/25
di tempo (sei mesi); l'assenza del pagamento della retribuzione periodica;
la chiusura dell'ufficio in cui operava il lavoratore e la cessazione dell'attività d'impresa da parte della datrice a seguito di problemi di salute del titolare (circostanze pacifiche e non contestate) sono indici sintomatici della cessazione della funzionalità del rapporto di lavoro per mutuo consenso pur se di tenore implicito.
La cessazione del rapporto di lavoro e l'assenza di sinallagma contrattuale comportano la non debenza, in favore del ricorrente, delle vantate spettanze retributive, ritenendosi superfluo ogni altro approfondimento istruttorio.
Le spese processuali sono interamente compensate per il quadro di incertezza fattuale nel quale si è innestata la presente decisione.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese processuali.
Nocera Inferiore, data del deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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