Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00185/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00645/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 645 del 2014, proposto da Badiport S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Domicoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Terracina, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza di demolizione opere edili n. 0581/X del 13 giugno 2014
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 il dott. CH Di AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame del Collegio la ricorrente ha agito per l’annullamento dell’ordinanza n. 058IX del 13.06.2014, emessa dal Comune di Terracina, dipartimento pianificazione urbanistica e gestione territorio, settore vigilanza edilizia, notificata in data 19.06.2014.
2. A fondamento della pretesa impugnatoria avanzata, ha lamentato l’erroneità e l’illegittimità del gravato provvedimento, in quanto: non sussisterebbe alcuna relazione materiale o giuridica rispetto alle opere indicate dall’Amministrazione nel provvedimento impugnato; i manufatti contestazione si troverebbero al di fuori delle aree demaniali oggetto di concessione e che, pertanto, non avrebbe in alcun modo disponibilità o interesse alla loro conservazione.
3. Sulla scorta delle descritte causali, ha invocato l’integrale accoglimento della domanda di annullamento.
4. Non si è costituito in giudizio il Comune di Terracina.
5. La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla pubblica straordinaria di smaltimento del 27.02.2026, tenuta da remoto.
6. Ritiene il Collegio che, così come rilevato d’ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., il ricorso sia inammissibile per mancato tempestivo deposito della prova dell’avvenuta notifica dell’atto introduttivo del giudizio all’Amministrazione intimata, non costituitasi in giudizio.
A questo proposito si deve, innanzitutto, osservare che, secondo la giurisprudenza, la prova dell’avvenuta notifica del ricorso effettuata attraverso il servizio postale può essere data esclusivamente mediante la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o munito dell’attestazione dell'agente postale in ordine all’assenza di quest'ultimo (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 6 maggio 2015, n. 2257; T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 10 ottobre 2015, n. 1222).
Il Consiglio di Stato ha, altresì, chiarito che il documento di prova dell’avvenuta notifica del ricorso deve essere depositato in giudizio dall’interessato prima del passaggio in decisione della causa. In mancanza, il ricorso stesso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 45, terzo comma, cod. proc. amm. il quale prescrive un esplicito divieto per il giudice di esaminare le domande processuali contenute in atti introduttivi in riferimento ai quali non sia stato comprovato il buon esito della notifica al destinatario entro il suddetto termine (cfr. TAR Lombardia Milano, n. 46, del 9.01.2026; Consiglio di Stato sez. V, 24 marzo 2023, n. 3084).
7. Ciò precisato, va ora rilevato che, nel presente giudizio, la ricorrente non ha depositato l’avviso di ricevimento comprovante l’avvenuta notifica del ricorso al Comune resistente prima del passaggio in decisione della causa, essendosi il difensore limitato, nel corso dell’udienza e a seguito del rilievo sollevato d’ufficio, a chiedere termine per il relativo deposito e a dichiarare che avrebbe provveduto al più presto al deposito dello stesso.
8. Ciò, tuttavia, non è sufficiente per consentire al Collegio di pronunciarsi sul merito della controversia atteso che, per valutare l’integrità del contraddittorio, è necessario che il giudice sia messo nella condizione di esaminare il contenuto e la regolarità del documento che comprova l’avvenuta notifica del ricorso nei confronti del destinatario non costituito, incombente questo che può evidentemente essere svolto solo se lo stesso giudice, al più tardi nel momento in cui la causa passa in decisione, ha a disposizione quel documento.
9. Nel caso in esame, peraltro, la ricorrente ha goduto di un notevole lasso di tempo (ben dieci anni) per provvedere al deposito dell’avviso di ricevimento.
10. Si deve, pertanto, ritenere che, siccome il Comune non si è costituito in giudizio, non si possa far altro che dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
11. Non essendosi costituita la parte intimata, nulla va disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
CH Di AR, Primo Referendario, Estensore
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CH Di AR | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO