Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 28/04/2026, n. 7712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7712 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07712/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01754/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1754 del 2026, proposto da
VA NC, rappresentata e difesa dall'avvocato Ilaria Iannucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Veroli (FR) e “ Acea Ato 5 ” S.p.A., non costituiti in giudizio;
“ Generali Italia ” S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Gelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
della sentenza emessa dalla Prima Sezione Civile della Corte d’Appello di Roma n. 3589/2020, pubblicata il 20.07.2020, divenuta irrevocabile il 22.02.2021
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di “ Generali Italia ” S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il dott. PP IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che :
- con ricorso promosso ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., parte ricorrente agiva per conseguire l’esatta ottemperanza del giudicato costituito dalla pronuncia della Corte d’Appello di Roma n. 3589/2020, pubblicata il 20 luglio successivo, e contro la quale non veniva proposta impugnazione, con conseguente passaggio in giudicato della medesima, come attestato dal certificato di cancelleria rilasciato il 23 luglio 2025;
- con la pronuncia in questione la Corte d’Appello capitolina, accogliendo l’impugnazione proposta dalla ricorrente, aveva condannato il Comune di Veroli e “ ACEA Ato 5 ” s.p.a. “ al conveniente rifacimento dei lavori al tratto di rete fognaria sovrastante l’immobile dell’appellante, nonché, il solo Comune, a disostruire le adiacenti caditoie ”, accogliendo altresì la domanda di manleva avanzata da “ ACEA Ato 5 ” nei confronti di “ Generali Italia ” s.p.a. a mantenerla indenne dall’esborso occorrente per l’esecuzione delle opere di cui alla statuizione condannatoria subita, condannando altresì il Comune resistente, “ ACEA Ato 5 ” e “ Generali Italia ” al rimborso delle spese di lite sostenute dalla ricorrente;
- con il presente gravame, parte ricorrente esponeva, in fatto, di aver notificato in forma digitale alle controparti copia della sentenza il 12 marzo 2024 ma che, nonostante i ripetuti solleciti, esse non prestavano esecuzione alla decisione del g.o.;
- di conseguenza, parte ricorrente chiedeva a questo Giudice di assicurare l’ottemperanza delle amministrazioni inadempienti al decisum di cui alla sentenza azionata;
- il Comune di Veroli ed “ ACEA Ato 5 ”, benché ritualmente convenute, non si costituivano in giudizio, mentre “ Generali Italia ” chiedeva di essere estromessa dal processo in quanto estranea al perimetro della pronuncia condannatoria per l’ottemperanza della quale la parte ha agito;
- all’udienza camerale del 14 aprile 2026, la causa passava in decisione.
Ritenuto che :
- preliminarmente, in accoglimento dell’istanza avanzata da “ Generali Italia ”, va disposta l’estromissione della compagnia assicuratrice dal presente giudizio, avendo esso ad oggetto esclusivamente l’inadempimento della propria garantita “ ACEA Ato 5 ” al giudicato discendente dalla decisione del g.o. azionata, perimetro oggettivo dal quale esulano, quindi, prestazioni riconosciute in favore della ricorrente e del quale ella può pretendere l’adempimento coattivo dalla compagnia evocata in causa;
- del pari, deve escludersi che formi oggetto dell’obbligo rimasto inadempiuto il pagamento delle spese processuali liquidate con la sentenza azionata, obbligo al quale, stando alla narrativa in fatto del ricorso, risulta aver adempiuto “ ACEA Ato 5 ”;
- ciò premesso, per il resto sussistono tutti i presupposti normativamente previsti per ordinare al Comune di Veroli e ad “ ACEA Ato 5 ” di dare esecuzione al giudicato costituito dalla sentenza n. 3589/2020 della Corte d’Appello di Roma e, in special modo, all’obbligo di provvedere “ al conveniente rifacimento dei lavori al tratto di rete fognaria sovrastante l’immobile dell’appellante, nonché, il solo Comune, a disostruire le adiacenti caditoie ”;
- essa infatti: risulta avere autorità di cosa giudicata, come da certificato della relativa cancelleria; è stata notificata alle amministrazioni intimate il 12 marzo 2024, ossia nel rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996; costituisce provvedimento di cui può essere chiesta l’esecuzione con l’ actio iudicati ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a.;
- pertanto, in accoglimento del ricorso, va dichiarato l’obbligo del Comune di Veroli e di “ ACEA Ato 5 ” di prestare piena ed integrale esecuzione alla statuizione in epigrafe, nei termini sopra riportati, obbligo al quale le parti resistenti presteranno ossequio entro 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione o, se anteriore, dalla notificazione della medesima;
- in caso di persistente inottemperanza, in luogo delle amministrazioni intimate, e previa richiesta in tal senso di parte ricorrente corredata dall’attestazione della mancata esecuzione da parte delle obbligate, a ciò provvederà il commissario ad acta che si nomina, sin da ora, nel Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Lazio, con facoltà di delega al Dirigente del competente servizio, il quale darà esecuzione alla sentenza nel termine di ulteriori 90 giorni dalla richiesta di parte ricorrente;
- il compenso dell’ausiliario giudiziale è posto, sin da ora, a carico delle amministrazioni inottemperanti e verrà liquidato, da questo Collegio, previa presentazione di apposita relazione attestante il completamento dell’incarico e le spese sostenute;
- infine, le spese del presente giudizio vanno poste a carico del Comune di Veroli e di “ ACEA Ato 5 ” ed in favore della ricorrente, e si liquidano come da dispositivo;
- spese compensate nei confronti di “ Generali Italia ”.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie l’azione proposta ed ordina al Comune di Veroli ed “ ACEA Ato 5 ”, ciascuno per quanto di competenza, di prestare esecuzione al titolo azionato entro 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione o, se anteriore, dalla notificazione della medesima;
- nomina, per il caso di persistente inottemperanza, il Commissario ad acta nella persona del Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Lazio, con facoltà di delega al Dirigente del competente servizio il quale darà esecuzione alla sentenza nel termine di ulteriori 90 giorni dalla richiesta di parte ricorrente;
- condanna il Comune di Veroli ed “ ACEA Ato 5 ” al pagamento delle spese del presente giudizio, che, per ognuna delle predette parti, liquida in Euro 1.000,00, oltre accessori di legge;
- compensa le spese nei confronti di “ Generali Italia ”;
- manda in Segreteria per la comunicazione in via amministrativa della presente a tutte le parti in causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo AV, Presidente
PP IC, Primo Referendario, Estensore
Vincenza Caldarola, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| PP IC | Michelangelo AV |
IL SEGRETARIO