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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/04/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 284/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Elena Manuela Aurora Luppino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 284/2024 promossa da:
(CF: ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
LO - BR), residente a [...], in Rua Josè Borges da Costa, n. 555 (San LO - BR), (Cfr. procura);
(CF: ), nata il [...] a [...] Parte_2 C.F._2
TO (San LO - BR), residente a [...], in Rua Adolfo Serra, n. 1489 (San LO - BR),
(Cfr. procura);
(CF: ), nato il [...] a [...] Parte_3 C.F._3
LO - BR), residente a IB TO, in Rua Josè Borges da Costa, n. 555 (San LO - BR), (Cfr. procura),
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Boschetti, presso il cui studio sito in Roma, Via dei
Gracchi, 151, eleggono domicilio come da unica procura notarile autenticata e tradotta, nonché munita di Apostille, in atti,
-ricorrenti- contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e domiciliato ex lege in Via del
Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria;
-resistente costituito-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_1 sanguinis, deducendo di essere tutti discendenti del cittadino italiano , Persona_1 nato il giorno 17.04.1864, ad AN BR (Cfr. doc. in atti n.01), il quale, dopo avere contratto matrimonio a SP (Salerno), il 04.12.1892, con (Cfr. doc. in atti n. 2), era emigrato Persona_2 in Brasile.
Dalla loro unione matrimoniale, il 16.04.1908, era nato, in Brasile, il figlio Persona_3
(Cfr. doc. in atti n. 5),
L'avo italiano era deceduto, in Brasile, il 22.02.1962 (Cfr. doc. in atti n. Persona_1
3), senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (Cfr. doc. in atti n. 4).
Il 31.10.1935, aveva sposato (Cfr. doc in atti n. 6) e Persona_3 Persona_4 dalla loro unione, il 19.11.1936, era nata (Cfr. doc. in atti n. 8). Persona_5
Il 28.02.1968, era deceduto in Brasile (Cfr. doc. in atti n. 7). Persona_3
, il 30.05.1959, aveva sposato (Cfr. doc. in atti n. 9), e dalla loro unione Persona_5 Parte_4 era nato, il 14.02.1966, (Cfr. doc. in atti n. 10), odierno ricorrente. Parte_1
Quest'ultimo aveva sposato, il 13.11.1993, (Cfr. doc. in atti n. 11) e dalla loro Persona_6 unione erano nati due figli (anche loro odierni ricorrenti assieme al padre): , Persona_7 nata il [...] (Cfr. doc. in atti n. 12) ed , nato il [...] (Cfr. doc. Parte_3 in atti n. 14).
Nel ricorso introduttivo del presente giudizio è stata data prova che, l'11.02.2023, Persona_7
ha sposato passando a chiamarsi (Cfr.
[...] Persona_8 Persona_9 doc. in atti n. 13).
La Difesa ha evidenziato che nonostante i ricorrenti avessero presentato a mezzo mail, nel 2021, richiesta di convocazione presso il Consolato d'Italia a San LO (Cfr. doc. in atti n.16) al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis, non avevano ricevuto alcun riscontro e che, in ogni caso, “i tempi abnormi di definizione del procedimento dinanzi ai Consolati italiani in
Brasile” sono “stimati in circa 12 anni dalla presentazione dell'istanza”.
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il , in persona del in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il resistente lamentava l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di interesse ad agire CP_1 dei ricorrenti, non essendo ancora decorso il termine di legge di 730 giorni, previsto per l'espletamento della pratica amministrativa di cittadinanza e non avendo i ricorrenti dedotto di avere mai presentato la domanda al Consolato d'Italia in Brasile, nonché argomentava l'infondatezza della domanda giudiziale, sia per la mancanza della prova della data di arrivo dell'avo in Brasile, il quale, ad ogni modo, sarebbe comunque stato coinvolto nei vari processi di stabilizzazione di massa brasiliani, in particolare quella avvenuta nel 1889 (perdendo dunque la cittadinanza italiana e di conseguenza interrompendo il diritto a trasmetterla iure sanguinis ai suoi discendenti), sia perché la discendenza de qua, va considerata in ragione del vecchio principio, contemplato dal Codice Civile italiano del 1865, dell'unicità della cittadinanza, vigente all'epoca e sancito dalla Legge 555/1912. A tal proposito, il argomentava che l'avo italiano, presumibilmente emigrato in Brasile prima CP_1 dell'entrata in vigore della L. 555/1912, non avrebbe potuto mantenere anche la cittadinanza italiana
“iure sanguinis”, in quanto già in possesso di quella brasiliana, acquisita per ius soli, interrompendone il diritto di trasmissione ai suoi discendenti.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Con il deposito di note autorizzate dal Giudice all'udienza del 21.05.2024, la difesa dei ricorrenti replicava alla comparsa di costituzione e risposta del , contestando che “La difesa erariale CP_1 pare (invero, sorprendentemente!) non essersi avveduta che la questione relativa alla c.d. “Grande naturalizzazione” è stata risolta, in senso favorevole ai discendenti di antenati italiani emigrati in
Brasile, dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con le note Sentenze gemelle del
24.08.2022, nn. 25317 e 25318”; talché argomentava:“Ne discende che la rinuncia alla cittadinanza presuppone la volontarietà del fatto posto a suo fondamento, sicché la cittadinanza mai può dirsi perduta dal cittadino ove a questi sia stata semplicemente impartita una cittadinanza straniera non
a seguito di una sua domanda ma per concessione spontanea dello Stato straniero in base a una legge in esso vigente. Dunque, l'attribuzione di rilevanza all'accettazione tacita degli effetti della naturalizzazione e la tacita rinuncia alla cittadinanza italiana non può considerarsi rispettosa dell'ambito di rilevanza del fenomeno in esame”.
All'udienza del 17.09.2024 il Giudice rinviava al 17.12.2024, ordinando ai ricorrenti il deposito dei codici fiscali italiani: “letto il provvedimento del Presidente di Sezione del 17/07/2024 con cui, a seguito del rifiuto, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di registrare i provvedimenti emessi all'esito dei ricorsi in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana in cui non sono presenti i codici fiscali rilasciati dalla stessa Agenzia o dalle ambasciate o dai consolati italiani, si chiede che, prima della definizione dei procedimenti in materia, venga prodotta la documentazione relativa all'attribuzione del codice fiscale”; in quella data, nessuno si presentava ed alla successiva udienza del 21 gennaio 2025, la difesa dei ricorrenti, rappresentava l'avvenuto deposito di quanto ordinato, insistendo nell'accoglimento del ricorso ed il Giudice, visto l'art. 281sexies ult. comma c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, anche se le generalità del capostipite Persona_1
nel tempo siano state riportate all'anagrafe di Stato Civile brasiliana talvolta come
[...] Per_10
e tal altra come si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della
[...] Persona_11 medesima persona, data la corrispondenza della paternità, della maternità e del luogo di nascita.
Inoltre, altro non è se non la traduzione in lingua locale del nome di battesimo Per_10 Per_1 così come è la mera storpiatura del cognome . Lo stesso è a dirsi per tutte le altre Per_11 Per_1
(eventuali) difformità anagrafiche riscontrate in capo ai discendenti, atteso che, anche in questo caso, sono risultate corrispondenti le date ed i luoghi di nascita, il che fuga qualsiasi dubbio riguardo la loro identità.
Si precisa poi che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti;
eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza
l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”.
Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Si osserva ancora che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Nel caso di specie, va provata la discendenza diretta per linea materna e paterna dei ricorrenti da avo italiano, attraverso una serie di passaggi in linea maschile e femminile, senza che si ponga un problema di applicabilità all'epoca precostituzionale delle disposizioni risultanti dalla pronuncia della
Corte Costituzionale n. 30 del 1983 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. n.
555 del 1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana”.
A tal proposito, occorre precisare che la prima donna coinvolta nella trasmissione della cittadinanza italiana a favore dei ricorrenti è , nata in [...] il [...] (figlia di Persona_5 [...]
a sua volta figlio di dante causa) ed è indubbio che ella Persona_12 Persona_1 abbia trasmesso il diritto “iure sanguinis” al figlio , sin dal momento della Parte_1 nascita di quest'ultimo, avvenuta il 14.02.1966, ovvero in epoca post - costituzionale.
Ne deriva che, nel caso de quo, il riconoscimento dello status civitatis, avvenuto per via paterna, spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o Controparte_1 presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994
(Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti sia documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di Apostille.
Orbene, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Sul punto, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, hanno evidenziato le lungaggini relative alla richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n.
91 del 05.02.1992 in via amministrativa al competente Consolato brasiliano.
Rilevano, infatti, che l'avvio del procedimento anzidetto coincide con la fissazione di un apposito appuntamento presso il Consolato Italiano, quale attività propedeutica alla successiva istanza
(“soltanto in questa sede – e a distanza di molti anni - il richiedente sarà ammesso a presentare l'istanza e la relativa documentazione circa la discendenza da avo italiano e l'Autorità darà avvio al procedimento”), evidenziando come nell'anno 2023 le autorità stessero procedendo alla richiesta di documenti per i richiedenti dell'anno 2013-2014 (Cfr. doc. in atti n.17), tant'è che le richieste da loro presentate nel 2021 non hanno ancora avuto alcun esito (all. 16).
Ancora, la difesa dei ricorrenti ha dimostrato come sia di 11 anni il tempo medio di evasione delle richieste di riconoscimento di cittadinanza iure sanguinis presso il Consolato Generale d'Italia a San
LO-Brasile, provando “che non si tratta di un problema temporaneo o contingente, bensì ormai cristallizzato da molti anni”, attraverso due allegazioni: la prima (Cfr. doc. in atti n.18) è una relazione del Ministero degli Affari Esteri, datata 30.01.2023, rivolta alle avvocature distrettuali per "assicurare una coerenza della linea difensiva erariale, apportandovi gli specifici adeguamenti più idonei a garantire la migliore difesa dell'Amministrazione a fronte del singolo ricorso interessato, in particolare ai fini della compensazione delle spese di giudizio", da cui si evince che presso il
Consolato Generale d'Italia a San LO, per il solo anno 2022, erano previste 30.000 domande di cittadinanza;
la seconda (Cfr. doc. in atti n.19) è una PEC di risposta del Parte_5
a San LO alla difesa dei ricorrenti, in occasione di un analogo procedimento più risalente nel tempo, nella quale veniva comunicato che, alla data dell'8 giugno 2018, erano “in corso di convocazione le persone che hanno fatto richiesta di appuntamento nel 2006”.
Pertanto, è di tutta evidenza come le competenti autorità consolari del Consolato Italiano in San LO del Brasile non siano in grado né di riferire quando avrebbe potuto essere avviata la pratica di cittadinanza né di indicare i tempi presumibili di espletamento della stessa.
Considerato che
, sulla base della documentazione prodotta, risulta che i tempi medi di definizione di questo tipo di pratiche da parte del consolato brasiliano è superiore ai dieci anni e che le domande dei ricorrenti non sono ancora state esaminate, non v'è dubbio che sussista l'interesse ad agire dei ricorrenti. È emerso, infatti, che gli uffici preposti devono ancora provvedere ad evadere migliaia di domande, rivelando una condizione di sostanziale paralisi.
Anche indipendentemente dalle previsioni normative, sopra richiamate, si può affermare che tali circostanze si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca precostituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”.
La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma 1, c.c.
Del 1865). La legge 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo italiano.
Sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti dall'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana
è stata trasmessa dal bisnonno al nipote (odierno ricorrente) e dal trisavolo ai nipoti (odierni ricorrenti), senza interruzione.
In particolare, la trasmissione della cittadinanza agli odierni ricorrenti proviene, per via generazionale, dall'avo italiano , nato ad [...] nel 1864 e Persona_1 deceduto nel 1962, senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (Cfr. doc. in atti n. 4).
Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal
Dipartimento di Migrazione, Segreteria Nazionale di Giustizia, Ministero di Giustizia e Sicurezza
Pubblica del Brasile nel quale si legge quanto segue “NON RISULTA, fino a data odierna, registro di naturalizzazione a nome di o o Persona_1 Persona_1 Per_1
o o o o o
[...] Persona_1 Persona_10 Persona_10 Persona_11 [...]
, figlio di RE , nato in [...], il giorno 17/04/1864”. Per_11 Per_13
Pertanto, in quanto italiano, ha trasmesso “iure sanguinis” la cittadinanza Persona_1 ai propri figli e ai relativi discendenti.
Dunque, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti, cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali per compensare le spese di lite. Sul punto, contrariamente a quanto argomentato dalla difesa nel proprio ricorso, è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del ministero dell'interno né della procura della repubblica, non sarebbe in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti , nato il Parte_1
14/02/1966 a IB TO (San LO - BR), nata il Parte_2
05/05/1994 a IB TO (San LO - BR) e , nato il [...] a Parte_3
IB TO (San LO - BR) il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, 07.04.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Elena Manuela Aurora Luppino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 284/2024 promossa da:
(CF: ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
LO - BR), residente a [...], in Rua Josè Borges da Costa, n. 555 (San LO - BR), (Cfr. procura);
(CF: ), nata il [...] a [...] Parte_2 C.F._2
TO (San LO - BR), residente a [...], in Rua Adolfo Serra, n. 1489 (San LO - BR),
(Cfr. procura);
(CF: ), nato il [...] a [...] Parte_3 C.F._3
LO - BR), residente a IB TO, in Rua Josè Borges da Costa, n. 555 (San LO - BR), (Cfr. procura),
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Boschetti, presso il cui studio sito in Roma, Via dei
Gracchi, 151, eleggono domicilio come da unica procura notarile autenticata e tradotta, nonché munita di Apostille, in atti,
-ricorrenti- contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e domiciliato ex lege in Via del
Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria;
-resistente costituito-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_1 sanguinis, deducendo di essere tutti discendenti del cittadino italiano , Persona_1 nato il giorno 17.04.1864, ad AN BR (Cfr. doc. in atti n.01), il quale, dopo avere contratto matrimonio a SP (Salerno), il 04.12.1892, con (Cfr. doc. in atti n. 2), era emigrato Persona_2 in Brasile.
Dalla loro unione matrimoniale, il 16.04.1908, era nato, in Brasile, il figlio Persona_3
(Cfr. doc. in atti n. 5),
L'avo italiano era deceduto, in Brasile, il 22.02.1962 (Cfr. doc. in atti n. Persona_1
3), senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (Cfr. doc. in atti n. 4).
Il 31.10.1935, aveva sposato (Cfr. doc in atti n. 6) e Persona_3 Persona_4 dalla loro unione, il 19.11.1936, era nata (Cfr. doc. in atti n. 8). Persona_5
Il 28.02.1968, era deceduto in Brasile (Cfr. doc. in atti n. 7). Persona_3
, il 30.05.1959, aveva sposato (Cfr. doc. in atti n. 9), e dalla loro unione Persona_5 Parte_4 era nato, il 14.02.1966, (Cfr. doc. in atti n. 10), odierno ricorrente. Parte_1
Quest'ultimo aveva sposato, il 13.11.1993, (Cfr. doc. in atti n. 11) e dalla loro Persona_6 unione erano nati due figli (anche loro odierni ricorrenti assieme al padre): , Persona_7 nata il [...] (Cfr. doc. in atti n. 12) ed , nato il [...] (Cfr. doc. Parte_3 in atti n. 14).
Nel ricorso introduttivo del presente giudizio è stata data prova che, l'11.02.2023, Persona_7
ha sposato passando a chiamarsi (Cfr.
[...] Persona_8 Persona_9 doc. in atti n. 13).
La Difesa ha evidenziato che nonostante i ricorrenti avessero presentato a mezzo mail, nel 2021, richiesta di convocazione presso il Consolato d'Italia a San LO (Cfr. doc. in atti n.16) al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis, non avevano ricevuto alcun riscontro e che, in ogni caso, “i tempi abnormi di definizione del procedimento dinanzi ai Consolati italiani in
Brasile” sono “stimati in circa 12 anni dalla presentazione dell'istanza”.
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il , in persona del in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il resistente lamentava l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di interesse ad agire CP_1 dei ricorrenti, non essendo ancora decorso il termine di legge di 730 giorni, previsto per l'espletamento della pratica amministrativa di cittadinanza e non avendo i ricorrenti dedotto di avere mai presentato la domanda al Consolato d'Italia in Brasile, nonché argomentava l'infondatezza della domanda giudiziale, sia per la mancanza della prova della data di arrivo dell'avo in Brasile, il quale, ad ogni modo, sarebbe comunque stato coinvolto nei vari processi di stabilizzazione di massa brasiliani, in particolare quella avvenuta nel 1889 (perdendo dunque la cittadinanza italiana e di conseguenza interrompendo il diritto a trasmetterla iure sanguinis ai suoi discendenti), sia perché la discendenza de qua, va considerata in ragione del vecchio principio, contemplato dal Codice Civile italiano del 1865, dell'unicità della cittadinanza, vigente all'epoca e sancito dalla Legge 555/1912. A tal proposito, il argomentava che l'avo italiano, presumibilmente emigrato in Brasile prima CP_1 dell'entrata in vigore della L. 555/1912, non avrebbe potuto mantenere anche la cittadinanza italiana
“iure sanguinis”, in quanto già in possesso di quella brasiliana, acquisita per ius soli, interrompendone il diritto di trasmissione ai suoi discendenti.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Con il deposito di note autorizzate dal Giudice all'udienza del 21.05.2024, la difesa dei ricorrenti replicava alla comparsa di costituzione e risposta del , contestando che “La difesa erariale CP_1 pare (invero, sorprendentemente!) non essersi avveduta che la questione relativa alla c.d. “Grande naturalizzazione” è stata risolta, in senso favorevole ai discendenti di antenati italiani emigrati in
Brasile, dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con le note Sentenze gemelle del
24.08.2022, nn. 25317 e 25318”; talché argomentava:“Ne discende che la rinuncia alla cittadinanza presuppone la volontarietà del fatto posto a suo fondamento, sicché la cittadinanza mai può dirsi perduta dal cittadino ove a questi sia stata semplicemente impartita una cittadinanza straniera non
a seguito di una sua domanda ma per concessione spontanea dello Stato straniero in base a una legge in esso vigente. Dunque, l'attribuzione di rilevanza all'accettazione tacita degli effetti della naturalizzazione e la tacita rinuncia alla cittadinanza italiana non può considerarsi rispettosa dell'ambito di rilevanza del fenomeno in esame”.
All'udienza del 17.09.2024 il Giudice rinviava al 17.12.2024, ordinando ai ricorrenti il deposito dei codici fiscali italiani: “letto il provvedimento del Presidente di Sezione del 17/07/2024 con cui, a seguito del rifiuto, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di registrare i provvedimenti emessi all'esito dei ricorsi in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana in cui non sono presenti i codici fiscali rilasciati dalla stessa Agenzia o dalle ambasciate o dai consolati italiani, si chiede che, prima della definizione dei procedimenti in materia, venga prodotta la documentazione relativa all'attribuzione del codice fiscale”; in quella data, nessuno si presentava ed alla successiva udienza del 21 gennaio 2025, la difesa dei ricorrenti, rappresentava l'avvenuto deposito di quanto ordinato, insistendo nell'accoglimento del ricorso ed il Giudice, visto l'art. 281sexies ult. comma c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
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Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, anche se le generalità del capostipite Persona_1
nel tempo siano state riportate all'anagrafe di Stato Civile brasiliana talvolta come
[...] Per_10
e tal altra come si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della
[...] Persona_11 medesima persona, data la corrispondenza della paternità, della maternità e del luogo di nascita.
Inoltre, altro non è se non la traduzione in lingua locale del nome di battesimo Per_10 Per_1 così come è la mera storpiatura del cognome . Lo stesso è a dirsi per tutte le altre Per_11 Per_1
(eventuali) difformità anagrafiche riscontrate in capo ai discendenti, atteso che, anche in questo caso, sono risultate corrispondenti le date ed i luoghi di nascita, il che fuga qualsiasi dubbio riguardo la loro identità.
Si precisa poi che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti;
eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza
l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”.
Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Si osserva ancora che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Nel caso di specie, va provata la discendenza diretta per linea materna e paterna dei ricorrenti da avo italiano, attraverso una serie di passaggi in linea maschile e femminile, senza che si ponga un problema di applicabilità all'epoca precostituzionale delle disposizioni risultanti dalla pronuncia della
Corte Costituzionale n. 30 del 1983 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. n.
555 del 1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana”.
A tal proposito, occorre precisare che la prima donna coinvolta nella trasmissione della cittadinanza italiana a favore dei ricorrenti è , nata in [...] il [...] (figlia di Persona_5 [...]
a sua volta figlio di dante causa) ed è indubbio che ella Persona_12 Persona_1 abbia trasmesso il diritto “iure sanguinis” al figlio , sin dal momento della Parte_1 nascita di quest'ultimo, avvenuta il 14.02.1966, ovvero in epoca post - costituzionale.
Ne deriva che, nel caso de quo, il riconoscimento dello status civitatis, avvenuto per via paterna, spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o Controparte_1 presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994
(Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti sia documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di Apostille.
Orbene, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Sul punto, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, hanno evidenziato le lungaggini relative alla richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n.
91 del 05.02.1992 in via amministrativa al competente Consolato brasiliano.
Rilevano, infatti, che l'avvio del procedimento anzidetto coincide con la fissazione di un apposito appuntamento presso il Consolato Italiano, quale attività propedeutica alla successiva istanza
(“soltanto in questa sede – e a distanza di molti anni - il richiedente sarà ammesso a presentare l'istanza e la relativa documentazione circa la discendenza da avo italiano e l'Autorità darà avvio al procedimento”), evidenziando come nell'anno 2023 le autorità stessero procedendo alla richiesta di documenti per i richiedenti dell'anno 2013-2014 (Cfr. doc. in atti n.17), tant'è che le richieste da loro presentate nel 2021 non hanno ancora avuto alcun esito (all. 16).
Ancora, la difesa dei ricorrenti ha dimostrato come sia di 11 anni il tempo medio di evasione delle richieste di riconoscimento di cittadinanza iure sanguinis presso il Consolato Generale d'Italia a San
LO-Brasile, provando “che non si tratta di un problema temporaneo o contingente, bensì ormai cristallizzato da molti anni”, attraverso due allegazioni: la prima (Cfr. doc. in atti n.18) è una relazione del Ministero degli Affari Esteri, datata 30.01.2023, rivolta alle avvocature distrettuali per "assicurare una coerenza della linea difensiva erariale, apportandovi gli specifici adeguamenti più idonei a garantire la migliore difesa dell'Amministrazione a fronte del singolo ricorso interessato, in particolare ai fini della compensazione delle spese di giudizio", da cui si evince che presso il
Consolato Generale d'Italia a San LO, per il solo anno 2022, erano previste 30.000 domande di cittadinanza;
la seconda (Cfr. doc. in atti n.19) è una PEC di risposta del Parte_5
a San LO alla difesa dei ricorrenti, in occasione di un analogo procedimento più risalente nel tempo, nella quale veniva comunicato che, alla data dell'8 giugno 2018, erano “in corso di convocazione le persone che hanno fatto richiesta di appuntamento nel 2006”.
Pertanto, è di tutta evidenza come le competenti autorità consolari del Consolato Italiano in San LO del Brasile non siano in grado né di riferire quando avrebbe potuto essere avviata la pratica di cittadinanza né di indicare i tempi presumibili di espletamento della stessa.
Considerato che
, sulla base della documentazione prodotta, risulta che i tempi medi di definizione di questo tipo di pratiche da parte del consolato brasiliano è superiore ai dieci anni e che le domande dei ricorrenti non sono ancora state esaminate, non v'è dubbio che sussista l'interesse ad agire dei ricorrenti. È emerso, infatti, che gli uffici preposti devono ancora provvedere ad evadere migliaia di domande, rivelando una condizione di sostanziale paralisi.
Anche indipendentemente dalle previsioni normative, sopra richiamate, si può affermare che tali circostanze si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca precostituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”.
La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma 1, c.c.
Del 1865). La legge 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo italiano.
Sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti dall'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana
è stata trasmessa dal bisnonno al nipote (odierno ricorrente) e dal trisavolo ai nipoti (odierni ricorrenti), senza interruzione.
In particolare, la trasmissione della cittadinanza agli odierni ricorrenti proviene, per via generazionale, dall'avo italiano , nato ad [...] nel 1864 e Persona_1 deceduto nel 1962, senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (Cfr. doc. in atti n. 4).
Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal
Dipartimento di Migrazione, Segreteria Nazionale di Giustizia, Ministero di Giustizia e Sicurezza
Pubblica del Brasile nel quale si legge quanto segue “NON RISULTA, fino a data odierna, registro di naturalizzazione a nome di o o Persona_1 Persona_1 Per_1
o o o o o
[...] Persona_1 Persona_10 Persona_10 Persona_11 [...]
, figlio di RE , nato in [...], il giorno 17/04/1864”. Per_11 Per_13
Pertanto, in quanto italiano, ha trasmesso “iure sanguinis” la cittadinanza Persona_1 ai propri figli e ai relativi discendenti.
Dunque, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti, cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali per compensare le spese di lite. Sul punto, contrariamente a quanto argomentato dalla difesa nel proprio ricorso, è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del ministero dell'interno né della procura della repubblica, non sarebbe in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti , nato il Parte_1
14/02/1966 a IB TO (San LO - BR), nata il Parte_2
05/05/1994 a IB TO (San LO - BR) e , nato il [...] a Parte_3
IB TO (San LO - BR) il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, 07.04.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino