Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 07/03/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
VG 161/2025
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
Dott.ssa Maria Paduano Giudice onorario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 23.1.2025, da
1) Parte_1
nato a [...] il [...] cittadino: Cod. Fisc. Pt_2 C.F._1
residente in [...] con l'Avv. MARIA TERESA STEFANIZZI
e
2) Parte_3
nata a [...] il [...] cittadina: Cod. Fisc. Pt_4 C.F._2
residente in [...] con l'Avv. ISABELLA TOSTO
i quali hanno contratto matrimonio con rito CIVILE in PERO (MI), in data 18.7.2014
(anno 2014, atto n.6, parte I)
con la seguente figlia MINORE NON economicamente indipendente:
nata il [...] Parte_5
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 23.01.2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la figlia è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Pt_5
presso l'abitazione della madre in Lomazzo, Via Lombardia n.95;
3. il padre provvederà al pagamento dell'assegno di mantenimento per la minore nella misura di
€ 300,00=, somma da versare entro il 15 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo
l'ISTAT, oltre il rimborso delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Como, nella misura del 50%;
4. le parti concordano che l'Assegno Unico nonché la Carta Servizi verranno devoluti unicamente
alla sig.ra ; Parte_3
5. relativamente ai giorni di visita, i coniugi concordano quanto segue: il padre avrà diritto di avere con sè i giorni di martedì e giovedì dopo il lavoro fino alle 20:30/21:00; week-end Pt_5
alternati da sabato pomeriggio (mattino in caso mancata attività lavorativa) fino alla domenica sera fino alle 21:00. Le parti concordano che fino a quando il sig. on troverà un'altra Parte_1
abitazione, i giorni di visita (con pernottamento) avverranno presso la casa della sig.ra Pt_3
6. il padre avrà diritto di tenere con sé per 15 giorni anche non consecutivi per le ferie Pt_5
estive da concordare entro il mese di aprile;
le vacanze natalizie verranno concordate entro ottobre e saranno così suddivise : i giorni 24 e 25 ad anni alterni e così il periodo dal 26 al 31 dicembre e dall'1 al 6 gennaio, così come quelle pasquali, alternativamente;
7. i coniugi si impegnano ad eseguire il trapasso dei seguenti veicoli: 1) il veicolo SANDERO
GL331XP intestato alla sig.ra sarà volturato in favore del sig. 2) il veicolo Pt_3 Parte_1
GIULIETTA tg. EL570NY intestato al sig. arà volturato in favore della sig.ra Parte_1 Pt_3
Il Sig. prima dell'espletamento delle pratiche di trapasso dei mezzi suddetti, si Parte_1
accollerà l'integrale pagamento dei bolli scaduti relativi al veicolo;
Per_1
8. il contratto di affitto dell'abitazione coniugale verrà intestato alla sig.ra con decorrenza Pt_3
novembre 2024 e le utenze volturate a quest'ultima. Il Sig. pertanto provvederà ad Parte_1
espletare le pratiche relative al proprio trasferimento di residenza entro il mese di novembre
2024 ;
9. si fa presente che la sig.ra ha cominciato a lavorare da aprile 2024 con contratti a tempo Pt_3
determinato, sicché la stressa non può depositare la propria certificazione dei redditi;
10. i coniugi prestano il reciproco consenso per l'espatrio per sé e per la figlia minore
11. Spese compensate. Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_3
che hanno contratto matrimonio in data 18.07.2014, in PERO (MI) con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PERO (MI),
(anno 2014, atto n.6, parte I),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PERO (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 7.3.2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Barbara Cao