TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 183
TAR
Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli art. 6 l. n. 401/1989 e ss.mm. Eccesso di potere per mancanza e/o difetto di motivazione; Motivazione apparente; Illogicità. Contraddittorietà; Difetto istruttoria; Sviamento. ingiustizia grave e manifesta. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990.

    La motivazione per relationem è legittima se l'interessato può prendere visione degli atti richiamati. I fatti contestati al minore trovano riscontro in un adeguato compendio probatorio, inclusi il supplemento del referto di gara e il comunicato ufficiale della F.I.G.C., prodotti dall'amministrazione. La circostanza che i reati contestati siano stati dichiarati estinti per messa alla prova è sopravvenuta e non inficia il quadro probatorio al momento dell'adozione del provvedimento. Il D.A.S.P.O. è una misura di prevenzione che prescinde da una sentenza penale di condanna.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli art. 6 l. n. 401/1989 e ss.mm. per mancata specificazione delle competizioni e dei luoghi ai quali si estende il divieto di accesso.

    Il divieto di accesso comprende i luoghi dove la squadra disputerà manifestazioni sportive di tipo calcistico, nonché gli impianti sportivi nazionali ed esteri ove si svolgono manifestazioni calcistiche dei campionati nazionali, professionali e dilettantistici. Il divieto è esteso alle zone circostanti gli impianti sportivi nelle quali sia impegnata la compagine calcistica, a partire da due ore prima e fino a due ore dopo gli incontri ufficiali, nonché alle aree di parcheggio e ai luoghi di transito e trasporto dei partecipanti e degli spettatori, nel raggio di 500 metri dal perimetro esterno dell'impianto sportivo. Le espressioni utilizzate consentono di individuare concretamente i luoghi preclusi.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli art. 6 l. n. 401/1989 e ss.mm. per eccesso di potere, travisamento e disparità di trattamento e per violazione del principio di proporzionalità in riferimento al professionista.

    I ricorrenti non hanno fornito prova che il minore abbia un rapporto di lavoro dipendente o autonomo con la società sportiva o che tragga un reddito dall'attività sportiva, tanto che è stata depositata istanza di ammissione al patrocinio a carico dello Stato. Il minore svolge attività sportiva per una società dilettantistica. Il periodo di due anni applicato risulta proporzionato ai fatti contestati e alla dinamica della condotta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 183
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 183
    Data del deposito : 29 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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