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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/07/2025, n. 2635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2635 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n.1604/2024
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA Civile
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello promossa con atto di citazione notificato in data 12 luglio 2023
DA
, ( ), rappresentato e assistito dall'Avv. Francesco Parte_1 CodiceFiscale_1
Di Biase (C.F. ) e l'avv. Raffaele di Biase (C.F. ), C.F._2 C.F._3
giusta procura in calce all'atto di appello ed allegata alla busta telematica di deposito
Appellante
CONTRO
(C.F. ), ), quale procuratrice speciale e Controparte_1 P.IVA_1
mandataria di (C.F. ), rappresentata e difesa dagli avvocati Federica Controparte_2 P.IVA_2
Tramarollo (C.F. ) in virtù di procura generale alle liti rilasciata per atto del C.F._4
dott. notaio in Roma n.rep.169839 n. racc.38090 e Davide Cortese (C.F. Persona_1
), come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta C.F._5 Appellata
Oggetto: Altri contratti di cessione - Appello avverso sentenza n. 1555 del 11.09.2024 del Tribunale
di Treviso, pubblicata in data 11.09.2024
Causa rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 14.07.2024 previa precisazione delle seguenti conclusioni:
Per l'appellante:
“In via principale:
1. Dichiarare la carenza di titolarità del credito in capo a CP_2 CP_2
2. Dichiarare l'inesistenza della cessione del credito rivendicata da . In subordine, voglia CP_2
dichiarare l'inefficacia della cessione.
Per l'effetto:
1. Voglia l'Ecc.ma Corte ordinare a di cessare ogni segnalazione di informazioni a CP_2
carico del sig. dalla data dell'ordine e di cancellare e/o rettificare tutte le segnalazioni Parte_1
inviate alla Centrale dei Rischi a nome del sig. a far data dal febbraio 2020 sino alla Parte_1
data dell'ultima segnalazione eseguita.
2. Disporre la riapertura dei termini istruttorii per il deposito della documentazione proveniente da
BNL spa, successiva alla chiusura dei termini istruttori in primo grado. Con vittoria di spese e competenze a distrarsi in favore dei difensori anticipatari del doppio grado del giudizio.”
Per l'appellata:
“In via principale: respingere l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1555/2024 Parte_1
del Tribunale di Treviso, perché infondato in fatto ed in diritto, e confermare la sentenza impugnata;
in via subordinata: respingersi ogni domanda avversaria perché infondata e non provata;
in ogni caso:
condannarsi parte attrice a rinfondere le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
Ragioni della decisione pagina 2 di 9 1-Con atto di citazione notificato il 12.7.2023, conveniva in giudizio avanti il Parte_1
Tribunale di Treviso chiedendo che le fosse ordinato di cessare ogni segnalazione Controparte_2
di informazioni a suo carico e di cancellare e/o rettificare tutte le segnalazioni inviate alla Centrale dei
Rischi a far data dal febbraio 2020 sino alla data dell'ultima segnalazione eseguita, in quanto mai aveva intrattenuto rapporti contrattuali con Controparte_2
2-Si costituiva la quale chiedeva il rigetto della domanda. Esponeva che con atto del 17 CP_2
giugno del 2011 rep 2702 racc. 2041 a rogito del Notaio dott. , Persona_2 [...]
mutuante, aveva stipulato con i signori e un Controparte_1 Parte_1 Controparte_3
contratto di mutuo, per l'importo di € 156.659,38; il relativo credito rientrava nella cessione di crediti pro-soluto che aveva acquistato in data 23 settembre 2013 da BNL spa, come da avviso CP_2
pubblicato in Gazzetta Ufficiale, nel quale era anche riportato il conferimento di incarico a BNL di riscuotere i crediti ceduti.
3-La causa era istruita solo documentalmente ed era decisa con sentenza n. 1555/2024, con la quale la domanda attorea era rigettata, con condanna dell'attore alla rifusione delle spese in favore di
[...]
, quale mandataria di Controparte_1 CP_2
3.1-A fondamento della decisione il Giudice di prime cure riteneva che la mancata comunicazione al dell'intervenuta cessione del credito fosse irrilevante, poiché nella cessione di crediti in blocco, Pt_1
ex art. 58 T.U.B. (D.Lgs. n. 385/1993), l'efficacia nei confronti del debitore ceduto avviene, in deroga a quanto previsto dall'art. 1264 c.c., con la pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione sulla
Gazzetta Ufficiale, evento che introduce una presunzione assoluta di conoscenza della cessione fra i vari enti creditori e i debitori. Nel caso di specie l'avvenuta cessione era dimostrata in quanto l'originaria creditrice BNL spa si era costituita in giudizio quale mandataria della cessionaria
[...]
e aveva prodotto sia il contratto di mutuo che l'avviso di cessione dei crediti pubblicato in CP_2
Gazzetta Ufficiale, confermando quindi l'intervenuta cessione. pagina 3 di 9 3. Avverso detta sentenza proponeva appello con atto di citazione notificato in data 12 Parte_1
luglio 2024 sulla base dei seguenti motivi:
3.1-ai fini della titolarità del credito non può darsi valenza probatoria all'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, assolvendo lo stesso unicamente la funzione di notifica al debitore ceduto, al fine di evitare l'effetto liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo eseguito in favore del cedente;
l'avviso non prova il concreto trasferimento della titolarità del credito e la sua inclusione nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB;
3.1.1. Nella G.U., parte II, nr 113/2013 depositata dall'appellata, è richiamata altra cessione (quella pubblicata in GU, parte II, n. 82 del 14.07.2012), il cui contratto non è stato depositato;
3.2-Omessa pronuncia circa la dedotta inefficacia della cessione da ricondursi al fatto che l'appellante non ha mai avuto notizia della stessa, secondo quanto previsto dall'art.58 TUB che attribuisce la facoltà alla Banca d'Italia di “stabilire forme integrative di pubblicità”, come stabilite dal Bollettino di
Vigilanza n 7, luglio 2001(“Gli intermediari cessionari che intendono avvalersi dei vantaggi stabiliti dal citato art. 58, commi 3 e 4 del Testo Unico bancario – oltre alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana prevista dal comma 2 del citato art. 58 – daranno notizia della cessione al singolo soggetto interessato alla prima utile occasione (ad es.: invio dell'estratto conto, rata di mutuo da pagare, ecc”). Inoltre la cessione non risulta iscritta nel registro delle imprese.
3.3-Il Tribunale ha conferito valenza probatoria alla dichiarazione della cedente, non agli atti. Inoltre,
“Non può poi, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, essere valutata come idonea prova
della titolarità del credito, la dichiarazione resa dal direttore generale della tramite la quale la CP_1
Cont parte cedente ha dichiarato di aver ceduto il credito alla , in quanto essendo in presenza di un
contratto di cessione di crediti, esso non può provarsi in forma testimoniale o per presunzioni,
restando, la sola prova idonea, il documento contrattuale (Trib. Milano 16.9.2021; Trib. Brescia
pagina 4 di 9 21.12.2022). Tale dichiarazione non può avere valenza sostitutiva del contratto di cessione” (App.
Bologna Sez. I, 7 maggio 2024, n. 934)”.
3.4-Omessa pronuncia con riferimento all'eccezione di nullità e/o l'inesistenza della cessione per contrarietà alle norme di ordine pubblico poiché le “cessioni” a interessano contratti in CP_2
bonis e, dunque, sono avvenute in assenza di interesse e, anzi, con il finanziamento di soggetto impossidente per procurarsi un “danno”.
3.5-Nullità assoluta del contratto ex art. 1418 c.c., ovvero alla simulazione assoluta ex art. 1414 c.c.
“La cessione che afferma realizzata assume rilievo solo per i suoi effetti fiscali collegati al CP_2
recupero delle perdite da cessione (differenza tra prezzo e valore del credito), mentre quelli
sostanziali restano immutati con BNL spa titolare del credito, la realizzazione degli effetti della
cessione (perdita su crediti), in contrasto con le norme di ordine pubblico ed effetti di nullità assoluta
del rivendicato contratto così in contrasto con le norme di ordine pubblico per la causa illecita e/o il
comune motivo illecito delle parti contraenti.
La proposta di cessione (qualificata erroneamente contratto di cessione) è nulla per essere affetta da
simulazione assoluta poiché le parti non hanno voluto alcun contratto, come anche si evince dalla
mancanza del prezzo”;
3.5-Errata statuizione di condanna del alla rifusione delle spese di lite atteso che “il giudizio Pt_1
era indotto dal comportamento di e dalla costante attività della BNL spa di CP_2
rivendicazione e incasso delle somme e, se nella malaugurata ipotesi di ritenuta cessione, nella
mancata comunicazione dell'evento, del quale non vi era traccia nell'informazione e nella
contabilizzazione”.
4- Si costituiva nel giudizio di appello la BNL spa, quale mandataria della che CP_2
preliminarmente eccepiva, la inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 345 c.p.c.
pagina 5 di 9 contenendo domande nuove e diverse rispetto a quelle proposte tempestivamente in primo grado. Nel
merito chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e diritto.
5. La causa era trattenuta in decisione senza ulteriore istruttoria all'udienza del 14.07.25 (tenutasi con modalità di trattazione scritta), previa assegnazione dei termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c.
* * * * * *
6.L'appello è infondato e va respinto.
6.1. In riferimento al primo motivo di gravame, si osserva che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
dell'avviso di cessione in blocco, pur avendo la finalità di esonerare la cessionaria dalla notifica del contratto di cessione ai singoli debitori, fornendo indicazioni degli specifici criteri identificativi dei crediti ceduti, rappresenta inoltre una prova idonea all'assolvimento dell'onere probatorio della titolarità del credito in capo alla cessionaria, ove accompagnata alla produzione di specifica dichiarazione della banca cedente.
La sentenza impugnata è conforme all'orientamento della giurisprudenza (v. Cass. Civ. n. 3405/2024)
che prevede che “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il
debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella
della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un
accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può
rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte
cedente”
Alla luce di tale principio, si ritiene pertanto provata la titolarità del credito in capo a CP_2
[...]
Va, invero, considerato che l'appellata ha dimesso il contratto di mutuo del 17 giugno 2011 (doc. 1 del fascicolo di primo grado) e l'atto di cessione sottoscritto dalla cedente BNL in data 23 settembre 2013 pagina 6 di 9 (doc. 3 del fascicolo di primo grado). E' pur vero che quest'ultimo è una proposta a firma della sola
BNL, ma è anche vero che ha provveduto a pubblicare in Gazzetta Ufficiale l'avviso di CP_2
cessione (Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 113 del 26 settembre 2013, in cui si dà atto della intervenuta cessione pro soluto del 23 settembre 2013, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7-
bis e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999: doc. 2 del fascicolo di primo grado), il che dimostra univocamente che la proposta di cessione d BNL risulta essere stata accettata da . CP_2
Non vi è la necessità della produzione da parte di del contratto di cessione pubblicato Controparte_2
nella Gazzetta Ufficiale, Parte II n. 82 del 14 luglio 2012, poiché tale richiamo è stato effettuato nella
G.U., parte II, nr 113/2013 al solo fine di comunicare che la cessione in blocco in cui è compreso il credito per cui è causa è avvenuta “nel contesto del programma di emissione di obbligazioni bancarie
garantite istituito dalla ("BNL") e menzionato nell'avviso di Controparte_1
cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Parte II n. 82 del 14 luglio 2012”, ma la cessione di cui si discute è avvenuta in data 23 settembre 2013 e solo di questa l'appellata doveva, come ha fatto,
fornire prova.
6.2-In ordine al secondo motivo di appello va rilevato che, sebbene il giudice non si sia pronunciato sulle eccezioni di inefficacia della cessione per omessa comunicazione al debitore ceduto e iscrizione al registro delle imprese, va comunque rilevata l'inammissibilità delle eccezioni in quanto sollevate tardivamente con la terza memoria ex art. 171 ter cpc.
6.2-Il terzo motivo di appello è assorbito da quanto argomentato con riguardo al primo motivo di impugnazione.
6.4-Anche le eccezioni di nullità e/o l'inesistenza della cessione per contrarietà alle norme di ordine pubblico sono state sollevate solo nella terza memoria ex art. 171 ter cpc, ma trattandosi di eccezioni rilevabili d'ufficio, vanno esaminate e rigettate. Non è infatti rinvenibile nell'ordinamento italiano norme che proibiscano la cessione di crediti che riguardino “contratti in bonis”. pagina 7 di 9 6.5-Infondato è anche il quinto motivo di impugnazione.
Per la dedotta simulazione assoluta va rilevata la tardività per le medesime ragioni sopra esposte.
Con riferimento alla nullità ex art. 1418 cc per contrarietà alle norme di ordine pubblico, illiceità della causa e illiceità dei motivi comuni, va osservato che nessun profilo di nullità è ravvisabile nella cessione, mentre il mantenimento in capo a BNL della riscossione dei crediti e del servizio di cassa e pagamento è giustificato da quanto esposto nell'avviso in Gazzetta Ufficiale, vale a dire, conformità
alla L. 130/1999, "affinché per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei
crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento, proceda all'incasso delle somme dovute. Per
effetto di quanto precede, i debitori ceduti ai sensi del presente avviso continueranno a pagare a BNL
ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme previste dai relativi contratti di mutuo o in
forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori
ceduti ai sensi del presente avviso".
6.6-Il motivo relativo alle spese processuali di primo grado va respinto in quanto la sentenza si è
conformata al principio della soccombenza.
7-Va rilevato che in sede di memoria di replica alla comparsa conclusionale parte appellante ha sollevato ulteriori questioni che non possono essere esaminate in assenza di contraddittorio.
8- Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore di parte appellata facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni negli importi medi dello scaglione di riferimento (valore indeterminato complessità media), esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così
provvede:
pagina 8 di 9 1-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata n. 1555 del 11.09.2024 del Tribunale
di Treviso;
2- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 8.470,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso, C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, l'appellante è tenuto al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Venezia, 21 luglio 2025
La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
pagina 9 di 9
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA Civile
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello promossa con atto di citazione notificato in data 12 luglio 2023
DA
, ( ), rappresentato e assistito dall'Avv. Francesco Parte_1 CodiceFiscale_1
Di Biase (C.F. ) e l'avv. Raffaele di Biase (C.F. ), C.F._2 C.F._3
giusta procura in calce all'atto di appello ed allegata alla busta telematica di deposito
Appellante
CONTRO
(C.F. ), ), quale procuratrice speciale e Controparte_1 P.IVA_1
mandataria di (C.F. ), rappresentata e difesa dagli avvocati Federica Controparte_2 P.IVA_2
Tramarollo (C.F. ) in virtù di procura generale alle liti rilasciata per atto del C.F._4
dott. notaio in Roma n.rep.169839 n. racc.38090 e Davide Cortese (C.F. Persona_1
), come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta C.F._5 Appellata
Oggetto: Altri contratti di cessione - Appello avverso sentenza n. 1555 del 11.09.2024 del Tribunale
di Treviso, pubblicata in data 11.09.2024
Causa rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 14.07.2024 previa precisazione delle seguenti conclusioni:
Per l'appellante:
“In via principale:
1. Dichiarare la carenza di titolarità del credito in capo a CP_2 CP_2
2. Dichiarare l'inesistenza della cessione del credito rivendicata da . In subordine, voglia CP_2
dichiarare l'inefficacia della cessione.
Per l'effetto:
1. Voglia l'Ecc.ma Corte ordinare a di cessare ogni segnalazione di informazioni a CP_2
carico del sig. dalla data dell'ordine e di cancellare e/o rettificare tutte le segnalazioni Parte_1
inviate alla Centrale dei Rischi a nome del sig. a far data dal febbraio 2020 sino alla Parte_1
data dell'ultima segnalazione eseguita.
2. Disporre la riapertura dei termini istruttorii per il deposito della documentazione proveniente da
BNL spa, successiva alla chiusura dei termini istruttori in primo grado. Con vittoria di spese e competenze a distrarsi in favore dei difensori anticipatari del doppio grado del giudizio.”
Per l'appellata:
“In via principale: respingere l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1555/2024 Parte_1
del Tribunale di Treviso, perché infondato in fatto ed in diritto, e confermare la sentenza impugnata;
in via subordinata: respingersi ogni domanda avversaria perché infondata e non provata;
in ogni caso:
condannarsi parte attrice a rinfondere le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
Ragioni della decisione pagina 2 di 9 1-Con atto di citazione notificato il 12.7.2023, conveniva in giudizio avanti il Parte_1
Tribunale di Treviso chiedendo che le fosse ordinato di cessare ogni segnalazione Controparte_2
di informazioni a suo carico e di cancellare e/o rettificare tutte le segnalazioni inviate alla Centrale dei
Rischi a far data dal febbraio 2020 sino alla data dell'ultima segnalazione eseguita, in quanto mai aveva intrattenuto rapporti contrattuali con Controparte_2
2-Si costituiva la quale chiedeva il rigetto della domanda. Esponeva che con atto del 17 CP_2
giugno del 2011 rep 2702 racc. 2041 a rogito del Notaio dott. , Persona_2 [...]
mutuante, aveva stipulato con i signori e un Controparte_1 Parte_1 Controparte_3
contratto di mutuo, per l'importo di € 156.659,38; il relativo credito rientrava nella cessione di crediti pro-soluto che aveva acquistato in data 23 settembre 2013 da BNL spa, come da avviso CP_2
pubblicato in Gazzetta Ufficiale, nel quale era anche riportato il conferimento di incarico a BNL di riscuotere i crediti ceduti.
3-La causa era istruita solo documentalmente ed era decisa con sentenza n. 1555/2024, con la quale la domanda attorea era rigettata, con condanna dell'attore alla rifusione delle spese in favore di
[...]
, quale mandataria di Controparte_1 CP_2
3.1-A fondamento della decisione il Giudice di prime cure riteneva che la mancata comunicazione al dell'intervenuta cessione del credito fosse irrilevante, poiché nella cessione di crediti in blocco, Pt_1
ex art. 58 T.U.B. (D.Lgs. n. 385/1993), l'efficacia nei confronti del debitore ceduto avviene, in deroga a quanto previsto dall'art. 1264 c.c., con la pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione sulla
Gazzetta Ufficiale, evento che introduce una presunzione assoluta di conoscenza della cessione fra i vari enti creditori e i debitori. Nel caso di specie l'avvenuta cessione era dimostrata in quanto l'originaria creditrice BNL spa si era costituita in giudizio quale mandataria della cessionaria
[...]
e aveva prodotto sia il contratto di mutuo che l'avviso di cessione dei crediti pubblicato in CP_2
Gazzetta Ufficiale, confermando quindi l'intervenuta cessione. pagina 3 di 9 3. Avverso detta sentenza proponeva appello con atto di citazione notificato in data 12 Parte_1
luglio 2024 sulla base dei seguenti motivi:
3.1-ai fini della titolarità del credito non può darsi valenza probatoria all'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, assolvendo lo stesso unicamente la funzione di notifica al debitore ceduto, al fine di evitare l'effetto liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo eseguito in favore del cedente;
l'avviso non prova il concreto trasferimento della titolarità del credito e la sua inclusione nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB;
3.1.1. Nella G.U., parte II, nr 113/2013 depositata dall'appellata, è richiamata altra cessione (quella pubblicata in GU, parte II, n. 82 del 14.07.2012), il cui contratto non è stato depositato;
3.2-Omessa pronuncia circa la dedotta inefficacia della cessione da ricondursi al fatto che l'appellante non ha mai avuto notizia della stessa, secondo quanto previsto dall'art.58 TUB che attribuisce la facoltà alla Banca d'Italia di “stabilire forme integrative di pubblicità”, come stabilite dal Bollettino di
Vigilanza n 7, luglio 2001(“Gli intermediari cessionari che intendono avvalersi dei vantaggi stabiliti dal citato art. 58, commi 3 e 4 del Testo Unico bancario – oltre alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana prevista dal comma 2 del citato art. 58 – daranno notizia della cessione al singolo soggetto interessato alla prima utile occasione (ad es.: invio dell'estratto conto, rata di mutuo da pagare, ecc”). Inoltre la cessione non risulta iscritta nel registro delle imprese.
3.3-Il Tribunale ha conferito valenza probatoria alla dichiarazione della cedente, non agli atti. Inoltre,
“Non può poi, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, essere valutata come idonea prova
della titolarità del credito, la dichiarazione resa dal direttore generale della tramite la quale la CP_1
Cont parte cedente ha dichiarato di aver ceduto il credito alla , in quanto essendo in presenza di un
contratto di cessione di crediti, esso non può provarsi in forma testimoniale o per presunzioni,
restando, la sola prova idonea, il documento contrattuale (Trib. Milano 16.9.2021; Trib. Brescia
pagina 4 di 9 21.12.2022). Tale dichiarazione non può avere valenza sostitutiva del contratto di cessione” (App.
Bologna Sez. I, 7 maggio 2024, n. 934)”.
3.4-Omessa pronuncia con riferimento all'eccezione di nullità e/o l'inesistenza della cessione per contrarietà alle norme di ordine pubblico poiché le “cessioni” a interessano contratti in CP_2
bonis e, dunque, sono avvenute in assenza di interesse e, anzi, con il finanziamento di soggetto impossidente per procurarsi un “danno”.
3.5-Nullità assoluta del contratto ex art. 1418 c.c., ovvero alla simulazione assoluta ex art. 1414 c.c.
“La cessione che afferma realizzata assume rilievo solo per i suoi effetti fiscali collegati al CP_2
recupero delle perdite da cessione (differenza tra prezzo e valore del credito), mentre quelli
sostanziali restano immutati con BNL spa titolare del credito, la realizzazione degli effetti della
cessione (perdita su crediti), in contrasto con le norme di ordine pubblico ed effetti di nullità assoluta
del rivendicato contratto così in contrasto con le norme di ordine pubblico per la causa illecita e/o il
comune motivo illecito delle parti contraenti.
La proposta di cessione (qualificata erroneamente contratto di cessione) è nulla per essere affetta da
simulazione assoluta poiché le parti non hanno voluto alcun contratto, come anche si evince dalla
mancanza del prezzo”;
3.5-Errata statuizione di condanna del alla rifusione delle spese di lite atteso che “il giudizio Pt_1
era indotto dal comportamento di e dalla costante attività della BNL spa di CP_2
rivendicazione e incasso delle somme e, se nella malaugurata ipotesi di ritenuta cessione, nella
mancata comunicazione dell'evento, del quale non vi era traccia nell'informazione e nella
contabilizzazione”.
4- Si costituiva nel giudizio di appello la BNL spa, quale mandataria della che CP_2
preliminarmente eccepiva, la inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 345 c.p.c.
pagina 5 di 9 contenendo domande nuove e diverse rispetto a quelle proposte tempestivamente in primo grado. Nel
merito chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e diritto.
5. La causa era trattenuta in decisione senza ulteriore istruttoria all'udienza del 14.07.25 (tenutasi con modalità di trattazione scritta), previa assegnazione dei termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c.
* * * * * *
6.L'appello è infondato e va respinto.
6.1. In riferimento al primo motivo di gravame, si osserva che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
dell'avviso di cessione in blocco, pur avendo la finalità di esonerare la cessionaria dalla notifica del contratto di cessione ai singoli debitori, fornendo indicazioni degli specifici criteri identificativi dei crediti ceduti, rappresenta inoltre una prova idonea all'assolvimento dell'onere probatorio della titolarità del credito in capo alla cessionaria, ove accompagnata alla produzione di specifica dichiarazione della banca cedente.
La sentenza impugnata è conforme all'orientamento della giurisprudenza (v. Cass. Civ. n. 3405/2024)
che prevede che “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il
debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella
della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un
accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può
rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte
cedente”
Alla luce di tale principio, si ritiene pertanto provata la titolarità del credito in capo a CP_2
[...]
Va, invero, considerato che l'appellata ha dimesso il contratto di mutuo del 17 giugno 2011 (doc. 1 del fascicolo di primo grado) e l'atto di cessione sottoscritto dalla cedente BNL in data 23 settembre 2013 pagina 6 di 9 (doc. 3 del fascicolo di primo grado). E' pur vero che quest'ultimo è una proposta a firma della sola
BNL, ma è anche vero che ha provveduto a pubblicare in Gazzetta Ufficiale l'avviso di CP_2
cessione (Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 113 del 26 settembre 2013, in cui si dà atto della intervenuta cessione pro soluto del 23 settembre 2013, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7-
bis e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999: doc. 2 del fascicolo di primo grado), il che dimostra univocamente che la proposta di cessione d BNL risulta essere stata accettata da . CP_2
Non vi è la necessità della produzione da parte di del contratto di cessione pubblicato Controparte_2
nella Gazzetta Ufficiale, Parte II n. 82 del 14 luglio 2012, poiché tale richiamo è stato effettuato nella
G.U., parte II, nr 113/2013 al solo fine di comunicare che la cessione in blocco in cui è compreso il credito per cui è causa è avvenuta “nel contesto del programma di emissione di obbligazioni bancarie
garantite istituito dalla ("BNL") e menzionato nell'avviso di Controparte_1
cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Parte II n. 82 del 14 luglio 2012”, ma la cessione di cui si discute è avvenuta in data 23 settembre 2013 e solo di questa l'appellata doveva, come ha fatto,
fornire prova.
6.2-In ordine al secondo motivo di appello va rilevato che, sebbene il giudice non si sia pronunciato sulle eccezioni di inefficacia della cessione per omessa comunicazione al debitore ceduto e iscrizione al registro delle imprese, va comunque rilevata l'inammissibilità delle eccezioni in quanto sollevate tardivamente con la terza memoria ex art. 171 ter cpc.
6.2-Il terzo motivo di appello è assorbito da quanto argomentato con riguardo al primo motivo di impugnazione.
6.4-Anche le eccezioni di nullità e/o l'inesistenza della cessione per contrarietà alle norme di ordine pubblico sono state sollevate solo nella terza memoria ex art. 171 ter cpc, ma trattandosi di eccezioni rilevabili d'ufficio, vanno esaminate e rigettate. Non è infatti rinvenibile nell'ordinamento italiano norme che proibiscano la cessione di crediti che riguardino “contratti in bonis”. pagina 7 di 9 6.5-Infondato è anche il quinto motivo di impugnazione.
Per la dedotta simulazione assoluta va rilevata la tardività per le medesime ragioni sopra esposte.
Con riferimento alla nullità ex art. 1418 cc per contrarietà alle norme di ordine pubblico, illiceità della causa e illiceità dei motivi comuni, va osservato che nessun profilo di nullità è ravvisabile nella cessione, mentre il mantenimento in capo a BNL della riscossione dei crediti e del servizio di cassa e pagamento è giustificato da quanto esposto nell'avviso in Gazzetta Ufficiale, vale a dire, conformità
alla L. 130/1999, "affinché per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei
crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento, proceda all'incasso delle somme dovute. Per
effetto di quanto precede, i debitori ceduti ai sensi del presente avviso continueranno a pagare a BNL
ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme previste dai relativi contratti di mutuo o in
forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori
ceduti ai sensi del presente avviso".
6.6-Il motivo relativo alle spese processuali di primo grado va respinto in quanto la sentenza si è
conformata al principio della soccombenza.
7-Va rilevato che in sede di memoria di replica alla comparsa conclusionale parte appellante ha sollevato ulteriori questioni che non possono essere esaminate in assenza di contraddittorio.
8- Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore di parte appellata facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni negli importi medi dello scaglione di riferimento (valore indeterminato complessità media), esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così
provvede:
pagina 8 di 9 1-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata n. 1555 del 11.09.2024 del Tribunale
di Treviso;
2- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 8.470,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso, C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, l'appellante è tenuto al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Venezia, 21 luglio 2025
La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
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