Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 11011 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei magistrati
Dott. Stefano Giusberti presidente
Dott.ssa Silvia Migliori giudice
Dott.ssa Rossella Materia giudice rel.
ha pronunciato la seguente
Oggetto: cessazione degli effetti SENTENZA civili del matrimonio definitiva nella causa civile promossa da
Parte_1 nato a [...] il [...] residente a [...]38/2 - BOLOGNA
e
Parte_2 nato a [...] il [...] residente a [...]20 - CASALECCHIO DI RENO ITALIA entrambi elettivamente domiciliati in VIA VALDOSSOLA N. 2 40134
BOLOGNA presso l'avv. PECCE MARZIA ( ) che li C.F._1 rappresenta e difende giusto mandato in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO.
* * *
Oggetto del processo: <cessazione degli effetti civili del matrimonio>>.
* * *
Conclusioni delle parti: Le parti hanno concordemente concluso come da note sostitutive di udienza ex art.473-bis.51 cpc
***
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso congiunto depositato il 23/09/2024 ; rilevato che non sono pervenute le conclusioni del PM (benché ritualmente richiesto il 20.05.2022) e che tuttavia – secondo consolidato e qui condiviso principio giurisprudenziale – ai fini dell'osservanza delle norme in ordine alla partecipazione del Pubblico Ministero, è sufficiente che gli atti siano a quest'ultimo comunicati (sì da consentirgli di intervenire in giudizio), mentre non occorre
1
visto che le parti hanno contestualmente confermato le conclusioni rassegnate nel ricorso e gli istanti di non volersi riconciliare;
rilevato che dall'unione dei coniugi è nata la figlia (il 02.03.2012), ad oggi minorenne;
Per_1 ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale; ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e alla disciplina introdotta con la l. 8 febbraio 2006 n. 54; visto l'art. 4, ultimo comma, l. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
viste le condizioni concordate dai coniugi in sede di domanda congiunta di divorzio;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
nata a [...] il [...] Parte_1
e
, nato a [...] il [...] Parte_2 celebrato con rito concordatario a norma del codice civile a Bologna (BO) il 26.02.2011 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del detto Comune, Anno 2011, atto n. 6 , p.II, Serie
A;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che in base all'accordo tra le parti lo scioglimento del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni: 1) le parti vivranno separati come già di fatto sono, portandosi reciproco rispetto;
2) la figlia minore resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali si Per_1 riconoscono reciprocamente adeguatezza e competenza;
3) la figlia minore continuerà ad abitare nella casa familiare insieme alla madre, presso la Per_1 quale rimarrà collocata in modo prevalente e manterrà la residenza.
4) I genitori concordano nell'esercitare la responsabilità genitoriale in maniera condivisa ma disgiunta, talchè ciascun genitore prenderà autonomamente tutte le decisioni riguardanti l'ordinaria amministrazione delle esigenze della figlia quando quest' ultima si troverà presso di sé. Le decisioni più importanti riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute, ed in ogni caso la gestione di esigenze straordinarie di , saranno viceversa prese dai genitori Per_1 congiuntamente, essendo l'indirizzo educativo loro onere condiviso;
5) la permanenza di con il padre sarà organizzata su base bisettimanale come segue: Per_1
- settimana 1 il martedì dalle ore 17 fino a dopo cena;
dal venerdì dalle ore 17:00 fino alla domenica sera con riaccompagnamento presso l'abitazione materna prima di cena;
- settimana 2 martedì e giovedì dalle ore 17 fino a dopo cena;
2 durante il periodo estivo, ciascun genitore trascorrerà in via esclusiva con la figlia un periodo di vacanza di due settimane, anche non consecutive. I genitori si impegnano a comunicare i rispettivi periodi di vacanza con entro il 31 Per_1 maggio di ogni anno. In caso di sovrapposizione di date, si stabilisce fin d'ora che negli anni pari abbia prevalenza il calendario suggerito dal padre, mentre negli anni dispari abbia prevalenza il calendario suggerito dalla madre.
Durante il periodo natalizio, ciascun genitore trascorrerà in via esclusiva con una Per_1 settimana, alternando il periodo 23 – 30 dicembre al periodo 31 dicembre – 7 gennaio, salvo diverse esigenze familiari che possano prevedere flessibilità legate a spostamenti logistici - i nonni paterni vivono a Roma - ovvero la decisione dei genitori di trascorrere insieme alcuni momenti. salvo diverso accordo, l'intero periodo delle vacanze pasquali sarà trascorso alternativamente con il padre o con la madre.
6) I genitori, nell' ottica di una serena e proficua collaborazione nell'interesse superiore della figlia , si impegnano a collaborare anche modificando, se del caso, quanto concordato Per_1 nei superiori punti.
7) Concordano altresì che è diritto ed interesse di godere della maggiore stabilità possibile, Per_1 che tale stabilità è data anche dal rispetto del calendario che costituisce per lei una fonte di sicurezza e che dunque eventuali modifiche dovranno essere saltuarie e concordate.
8) il padre corrisponderà mensilmente alla madre, per il mantenimento ordinario di , la Per_1 somma di € 350,00 mensili, con decorrenza da dicembre 2023 e con rivalutazione ISTAT annuale come per legge;
9) i genitori sosterranno le spese extra relative alla figlia nella misura del 50% ciascuno. Per_1
Per le spese extra le parti concordano di applicare le linee guida del Tribunale di Bologna
(Protocollo n. 7367 del 9 agosto 2017), e dunque classificarle come segue
- Spese extra da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell' interesse dei figli: trattasi di spese corrispondenti a scelte già condivise dai genitori e dotate della caratteristica della continuità, salvo la spesa sia resa eccessivamente gravosa da mutamenti connessi a primarie esigenze di vita, intervenuti a causa o successivamente allo scioglimento dell' unione. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista (ivi compresi trattamenti e farmaci prescritti), spese scolastiche costituenti conseguenza della scelta concordata dei genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico, spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (comprese attrezzature, corredo sportivo e spese per trasferte per gare e partite), spese ludico – ricreativo
– culturali, precedute dalla scelta concordata dell' attività, campi scuola estivi, baby sitter necessaria al genitore collocatario qualora il genitore non collocatario non offra tempestivamente di contribuire nella custodia anche per il tramite della propria rete familiare, abbonamento a mezzi di trasporto pubblici, spese scolastiche di iscrizione e dotazione iniziale, uscite scolastiche senza pernottamento, visite specialistiche prescritte dal medico di base, ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, spese mediche aventi carattere d'urgenza;
- Spese extra da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (anche via mail) anche in relazione alla modalità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 15 giorni dalla richiesta se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (anche via mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente alla esibizione del documento di spesa e non oltre
15 giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
3 La documentazione fiscale dovrà essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa misura.
10) I genitori concordano che l'assegno unico figli minori sarà richiesto e percepito dalla madre.
11) Le parti dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e dunque nessuna richiesta economica viene avanzata in tal senso.
12) Le parti si danno reciprocamente atto di avere regolato ogni aspetto relativo al loro divorzio e di non avere altro a pretendere l'uno dall'altro per i titoli e causali di cui in premessa.
Spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 23/12/2024
Il giudice est.
Rossella Materia Il Presidente
Stefano Giusberti
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