Art. 16.
Nella prima applicazione della presente legge, fatta salva la riserva di posti di cui ai concorsi previsti dall' articolo 15 della legge 3 novembre 1961, n. 1255 , modificato con l' articolo 1 della legge 5 giugno 1965, n. 698 , i posti disponibili nei ruoli dei bibliotecari e degli aiuto bibliotecari sono conferiti mediante con degli aiuto-bibliotecari si mediante concorsi per esami e per titoli da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra il personale non insegnante di ruolo e quello non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico dei bilanci universitari, degli istituti delle universita' e degli osservatori astronomici e vesuviano, in servizio nelle universita' e negli istituti di istruzione universitaria, nei relativi istituti e negli osservatori astronomici e vesuviano con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati alle universita', agli istituti e agli osservatori da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1 luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti; si prescinde, peraltro, dal limite massimo di eta'.
Gli esami di cui al presente articolo consistono, per la carriera direttiva, in due prove scritte e una prova orale; per la carriera di concetto in una prova scritta e una orale. Le materie delle prove scritte e della prova orale saranno indicate nel bando di concorso.
Nella prima applicazione della presente legge, fatta salva la riserva di posti di cui ai concorsi previsti dall' articolo 15 della legge 3 novembre 1961, n. 1255 , modificato con l' articolo 1 della legge 5 giugno 1965, n. 698 , i posti disponibili nei ruoli dei bibliotecari e degli aiuto bibliotecari sono conferiti mediante con degli aiuto-bibliotecari si mediante concorsi per esami e per titoli da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra il personale non insegnante di ruolo e quello non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico dei bilanci universitari, degli istituti delle universita' e degli osservatori astronomici e vesuviano, in servizio nelle universita' e negli istituti di istruzione universitaria, nei relativi istituti e negli osservatori astronomici e vesuviano con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati alle universita', agli istituti e agli osservatori da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1 luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti; si prescinde, peraltro, dal limite massimo di eta'.
Gli esami di cui al presente articolo consistono, per la carriera direttiva, in due prove scritte e una prova orale; per la carriera di concetto in una prova scritta e una orale. Le materie delle prove scritte e della prova orale saranno indicate nel bando di concorso.