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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 1341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1341 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1341/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MOLLACE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1760/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
IO IA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Reggio Di IA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO DEFIN. EX.ART.11 DL 50/2017 n. 09420240023267083000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 418/2026 depositato il
03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso impugnando la cartella di pagamento emessa da AdE – SI, recante DINIEGO DEFIN. EX.ART.11 DL 50/2017 n. 09420240023267083000 TASSE
AUTOMOBILISTICHE 2021.
Si sono costituite ADER e la IO IA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
In successione, si osserva quanto segue.
Nessuna norma prevede la sottoscrizione della cartella di pagamento. L'atto deve offrire certezza in ordine alla identificazione dell'Autorità che lo ha emesso. Null'altro, dal punto di vista formale, richiede la legge.
L'eccezione del ricorrente, sul punto va disattesa.
Quanto alla deduzione relativa alla omessa notifica degli atti emessi dalla IO IA, quest'ultimo
Ente, costituendosi, ha dedotto che quello impugnato è il primo atto notificato, quale primo atto di contestazione ai sensi della l. reg. 56/2023 (già dichiarata legittima da C. Cost. 152/2018) che consente di accorpare la contestazione nel seno di cartella, purché la detta sia notificata entro il termine del terzo anno successivo (e dunque per l'annualità 2021 entro il 31/12/2024).
In effetti, quello notificato è realmente un “atto di accertamento” e non una cartella esattoriale, come correttamente ha dedotto la IO IA, peraltro sulla base di precisa disposizione di legge.
Quanto, poi, al presunto omesso contraddittorio anticipato, non può che convenirsi con l'Ente resistente sulla circostanza che l'invocato contraddittorio opera solo su tributi armonizzati e tributi autoliquidati.
Anche l'eccezione di prescrizione è destituita di fondamento. L'annualità 2021 era in in decadenza entro il
31/12/2024 intesa come data di “spedizione” stante la scissione soggettiva che governa la notifica in materia di tassa automobilistica. In effetti è lo stesso ricorrente che prova la tempestività del ricorso) allegando la visura postale comprovante la data di spedizione (senza considerare che si applicano cas gli 85 giorni di proroga COVID ex art. 67 dl 18/2020.
Infine, va rilevato che la cartella nelle parte contenente le “comunicazioni dell'Ente impositore” indica il veicolo, l'annualità tributaria omessa, gli importi, i presupposti normativi, le aliquote, il responsabile del procedimento, le modalità di opposizione amministrativa e giudiziale, l'avvertenza sulla possibile esecuzione, le modalità di pagamento. Ogni elemento richiesto dall'art. 60 dpr 600/73. Per il calcolo interessi, la cartella evidenzia dies a quo, dies a quem e aliquota (tasso fisso) e presupposto normativo (testuale).
Il ricorso, dunque, va rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese e competenze di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio IA, Sezione I, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, a favore dell'Agenzia Entrate SI e IO IA , in parti eguali, delle competenze e spese di lite, liquidate in € 600,00 complessive oltre oneri accessori, se dovuti.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MOLLACE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1760/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
IO IA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Reggio Di IA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO DEFIN. EX.ART.11 DL 50/2017 n. 09420240023267083000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 418/2026 depositato il
03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso impugnando la cartella di pagamento emessa da AdE – SI, recante DINIEGO DEFIN. EX.ART.11 DL 50/2017 n. 09420240023267083000 TASSE
AUTOMOBILISTICHE 2021.
Si sono costituite ADER e la IO IA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
In successione, si osserva quanto segue.
Nessuna norma prevede la sottoscrizione della cartella di pagamento. L'atto deve offrire certezza in ordine alla identificazione dell'Autorità che lo ha emesso. Null'altro, dal punto di vista formale, richiede la legge.
L'eccezione del ricorrente, sul punto va disattesa.
Quanto alla deduzione relativa alla omessa notifica degli atti emessi dalla IO IA, quest'ultimo
Ente, costituendosi, ha dedotto che quello impugnato è il primo atto notificato, quale primo atto di contestazione ai sensi della l. reg. 56/2023 (già dichiarata legittima da C. Cost. 152/2018) che consente di accorpare la contestazione nel seno di cartella, purché la detta sia notificata entro il termine del terzo anno successivo (e dunque per l'annualità 2021 entro il 31/12/2024).
In effetti, quello notificato è realmente un “atto di accertamento” e non una cartella esattoriale, come correttamente ha dedotto la IO IA, peraltro sulla base di precisa disposizione di legge.
Quanto, poi, al presunto omesso contraddittorio anticipato, non può che convenirsi con l'Ente resistente sulla circostanza che l'invocato contraddittorio opera solo su tributi armonizzati e tributi autoliquidati.
Anche l'eccezione di prescrizione è destituita di fondamento. L'annualità 2021 era in in decadenza entro il
31/12/2024 intesa come data di “spedizione” stante la scissione soggettiva che governa la notifica in materia di tassa automobilistica. In effetti è lo stesso ricorrente che prova la tempestività del ricorso) allegando la visura postale comprovante la data di spedizione (senza considerare che si applicano cas gli 85 giorni di proroga COVID ex art. 67 dl 18/2020.
Infine, va rilevato che la cartella nelle parte contenente le “comunicazioni dell'Ente impositore” indica il veicolo, l'annualità tributaria omessa, gli importi, i presupposti normativi, le aliquote, il responsabile del procedimento, le modalità di opposizione amministrativa e giudiziale, l'avvertenza sulla possibile esecuzione, le modalità di pagamento. Ogni elemento richiesto dall'art. 60 dpr 600/73. Per il calcolo interessi, la cartella evidenzia dies a quo, dies a quem e aliquota (tasso fisso) e presupposto normativo (testuale).
Il ricorso, dunque, va rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese e competenze di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio IA, Sezione I, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, a favore dell'Agenzia Entrate SI e IO IA , in parti eguali, delle competenze e spese di lite, liquidate in € 600,00 complessive oltre oneri accessori, se dovuti.