Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 1341
CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nulla sottoscrizione cartella di pagamento

    La legge non prevede la sottoscrizione della cartella di pagamento, essendo sufficiente l'identificazione dell'Autorità che l'ha emessa.

  • Rigettato
    Omessa notifica atti emessi da IO IA

    L'ente IO IA ha dedotto che l'atto impugnato è il primo atto di contestazione notificato, ai sensi della l. reg. 56/2023, che consente l'accorpamento della contestazione nella cartella se notificata entro termini specifici.

  • Rigettato
    Omesso contraddittorio anticipato

    Il contraddittorio anticipato opera solo su tributi armonizzati e autoliquidati.

  • Rigettato
    Prescrizione

    L'annualità 2021 era in decadenza entro il 31/12/2024. Si applicano inoltre gli 85 giorni di proroga COVID ex art. 67 dl 18/2020.

  • Rigettato
    Vizi della cartella esattoriale

    La cartella contiene tutti gli elementi richiesti dall'art. 60 dpr 600/73, inclusi dettagli sul calcolo degli interessi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 1341
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1341
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo