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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/11/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 5655/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 25/09/2025 da:
Parte_1
con l'avv. GALLO ALESSANDRO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. FANTIN LUIGI
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di
1 dichiarare lo scioglimento del matrimonio e di prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3
L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 29/04/2016 da Parte_1
e , trascritto al n. 3, Parte 1, Serie -, Anno 2016 del registro degli atti di Parte_2
matrimonio del Comune di Quinto di Treviso alle seguenti condizioni:
1. La Sig.ra continuerà a provvedere in via autonoma al proprio mantenimento. Pt_2
2. La figlia minore sarà affidata a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la residenza della madre. Entrambi i genitori si impegnano a favorire la relazione della figlia con l'altro genitore e quindi a non frapporre ostacoli alla relazione con l'altro genitore,
il quale potrà incontrare liberamente e rimanere con la figlia, potendo inoltre tenere la stessa a dormire presso la propria abitazione, anche durante la settimana, anche in deroga a quanto eventualmente convenuto in via ordinaria nel calendario successivo,
2 restando intenso che la predeterminazione dei giorni di collocamento della figlia presso uno dei genitori non deve intendersi come inderogabile e che sempre dovranno prevalere le aspettative, le esigenze, gli interessi e gli impegni della minore. I genitori, autorizzati all'esercizio separato della responsabilità limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, si occuperanno della cura, dell'educazione e dell'istruzione della figlia assumendo di comune accordo ed in favore della minore le decisioni di maggiore interesse, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore stessa.
3. Nel rispetto di quanto sopra, la figlia trascorrerà con il padre, due fine settimana alternati al mese, dal sabato sera al lunedì mattina, quando la accompagnerà a scuola
(ovvero in caso di vacanze scolastiche, dalla madre), oltre a un giorno infrasettimanale con pernottamento (di regola il mercoledì durante la settimana in cui starà nel week end con la madre).
4. La figlia trascorrerà con il padre, durante le vacanze estive e compatibilmente con gli impegni lavorativi dello stesso, 15 giorni, anche non consecutivi, periodo che sarà
concordato tra i genitori entro il giorno 30 maggio di ogni anno.
5. Durante le vacanze natalizie, starà alternativamente di anno in anno, con la madre ed il padre le settimane dal 24 al 31 dicembre mattina e dal 31 dicembre mattina al 6 gennaio.
6.Trascorrerà, altresì, alternativamente di anno in anno i giorni di Pasqua e Lunedì
dell'Angelo.
7. Il padre contribuirà al mantenimento della figlia versando alla madre Persona_1
l'importo mensile di €.800,00, che verrà rivalutato annualmente in base agli indici Istat e che sarà versato entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla Sig.ra
Pt_2
8. Si dà atto che nulla sarà versato a titolo di assegno di mantenimento del figlio Per_2
3 chiedendo, quindi, la revoca dell'assegno disposto dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza n. 1298/2023 pubblicata il 13.06.2023
9. Le spese straordinarie nell'interesse della minore, spese individuate secondo quanto stabilito dal Protocollo per il processo di famiglia in uso presso questo Tribunale, saranno sopportate dal Sig. ella misura del 75% e dalla Sig.ra nella Parte_1 Parte_2
misura restante del 25%.
10. Si dà atto che i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o carta d'identità valida per l'espatrio per sé e per la figlia minore.
11. Nulla in punto di spese legali.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 18/11/2025.
Il Presidente est.-rel.
Dott. Daniela Ronzani
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