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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 17/12/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 394 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 17/12/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da: nato a [...] il [...], Cod. Fisc. residente in Parte_1 C.F._1
Teramo alla via Ponte San Ferdinando n. 21, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Carlo RP (Cod. Fisc. ) congiuntamente e C.F._2 disgiuntamente all'Avv. Luca RP (Cod. Fisc. ) e all'Avv. C.F._3
DI RP (Cod. Fisc. ) ed elettivamente domiciliato in C.F._4
Teramo, alla Via Torre Bruciata nn. 17/21 presso e nello studio dei suoi procuratori;
si indicano di seguito il numero di telefax e gli indirizzi di posta pec presso cui i procuratori intendono ricevere gli avvisi e i provvedimenti prescritti dalla normativa codicistica:
[...]
, P.IVA_1 Email_1 Email_2 Email_3
RICORRENTE
Contro
(c.f. e p.iva: ), in per-sona del proprio Direttore Generale Controparte_1 P.IVA_2
p.t., corrente in Teramo ed elettivamente domiciliata in Chieti, alla Via F. Viaggi, n. 3, presso e nello studio dell'avv. Germano Belli del Foro di Chieti (c.f.: CodiceFiscale_5
(telefax: 0871.330550) (Pec: , che la Email_4 rappresenta e difende giusta procura in atti, rilasciata in forza di Deliberazione del Direttore
Generale n. 854 del 26.04.2024
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “1) In via preliminare, qualificare il provvedimento di sospensione quale sanzione disciplinare comminata al dipendente in reazione ad un presunto illecito.
2) In via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata al ricorrente per violazione delle regole procedimentali previste dall'art. 55bis del L. 165/01.
3) Accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare per la violazione del principio di tipicità.
4) Accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare per non avere il ricorrente commesso la condotta contestata.
5) In subordine, accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di espulsione sotto il profilo della violazione dei principi di gradualità e proporzionalità.
6) Accertare e dichiarare la violazione dell'art. 1 del D.Lgs. 402/2011.
7) Accertare e dichiarare la violazione dei principi di buona fede e correttezza.
8) Accertare e dichiarare la violazione dell'art. 1460 c.c..
9) In ogni caso, condannare la ASL a pagamento in favore del ricorrente dell'equivalente economico della illegittima sospensione dal servizio di prestazioni aggiuntive.
10) Quantificare in € 19.795,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, il danno risarcibile procurato al ricorrente dalla esclusione delle prestazioni aggiuntive e condannare la ASL al relativo pagamento.
11) Con vittoria di spese e compenso da avvocato, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.”
Parte resistente: “- rigettare tutte le domande svolte dal sig. nel presente Parte_1 giudizio, siccome inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni su esposte. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 20.2.2024 ha agito in Parte_1 giudizio al fine di contestare il provvedimento con il quale la , a seguito del CP_2 servizio reso in data 11.01.2022, veniva escluso dalle prestazioni aggiuntive codice 22, trasporti programmati per conto dell' . Parte_2
A sostegno della domanda, sotto il profilo fattuale, deduceva quanto segue:
- Che con contratto a tempo indeterminato e pieno, in data 01.09.2018, veniva assunto dalla ASL di Teramo per lo svolgimento delle mansioni di infermiere ed inquadramento nel livello D;
- Che nel dicembre del 2021, presentava richiesta di partecipazione alle attività aggiuntive del personale del comparto cps infermieri cat. D e DS;
- Che la richiesta veniva accolta sicché il lavoratore veniva inserito nella turnazione;
- Che il dipendente, pertanto, a far data dal 1.01.2022, prestava la propria opera in favore del UOC del 118 eseguendo i trasporti programmati e svolgendo la propria prestazione secondo la turnazione pianificata dalla Coordinatrice del servizio 118
Dott.ssa Per_1
2 - Che in data 11.01.2022, alle ore 20.00, a conclusione del turno iniziato alle 7.00 del mattino, eseguiva il percorso sporco/pulito consistente nella dismissione dei vestiti “covid” all'interno della stanza di “svestizione”, nell'effettuazione della detersione e della sanificazione in un lavandino sito in un diverso e limitrofo ambiente e nella vestizione con abiti puliti presso un terzo spogliatoio;
- Che nello specifico all'interno dello spogliatoio di svestizione Covid, provvedeva a: eseguire l'igienizzazione delle mani guantate prima di rimuovere il primo paio di guanti esterno;
rimuovere i guanti monouso appena igienizzati;
sfilare la tuta
TY piegandola con all'interno la parte contaminata. Nel caso in cui, in luogo della tuta TY, venga utilizzato il camice protettivo monouso, sfilarlo sciogliendo prima i lacci al collo e in vita e, successivamente, afferrandolo dalla parte interna delle spalle, piegandolo con all'interno la parte contaminata;
rimuovere gli occhiali di protezione afferrandoli dalla parte posteriore in avanti;
Rimuovere il primo paio di copriscarpe;
rimuovere il Facciale filtrante;
rimuovere la cuffia;
- Che tale attività di rimozione dei DPI veniva effettuata nella “zona filtro” secondo la sequenza appresso indicata: a) guanti monouso;
b) camice monouso (o tuta protettiva TY); c) igienizzazione delle mani con acqua e sapone e gel idroalcolico;
d) occhiali;
e) visiera protettiva;
f) filtrante facciale FFP2 o FFP3;
- Che lasciato il primo ambiente dopo aver collocato i propri vestiti all'interno degli appositi contenitori di smaltimento, si recava nel secondo locale dove, dopo essersi tolto il sotto-tuta, effettuava la sanificazione delle mani sia con l'alcool sia con l'acqua ed il sapone disinfettante;
- Che nella stanza limitrofa, poi, provvedeva alla sua “vestizione” con abiti puliti;
- Che abbandonata la “terza” stanza con “abiti puliti” il lavoratore si recava presso lo spogliatoio del 118 al fine di ristorarsi con una doccia calda;
- Che in uscita dal bagno, la Coordinatrice del Servizio, Dott.ssa Testimone_1 rimproverava aspramente il ricorrente accusandolo di non aver rispettato il percorso sporco/pulito;
- Che il dipendente rispondeva alle accuse chiarendo di aver ottemperato alla procedura e di aver effettuato la doccia solo dopo aver eseguito la svestizione e la sanificazione presso lo spogliatoio riservato alla vestizione covid ed aver successivamente indossato abiti puliti;
3 - Che in data 21.01.2022, il Dott. informava il della necessità di un Per_2 Pt_1 incontro per chiarire quanto avvenuto 11.01.2022;
- Che in data 24.01.2022, alla presenza del Dott. e della Dott.sa si Per_2 Per_1 svolgeva l'incontro programmato nel quale veniva contestato al il mancato Pt_1 rispetto delle regole vigenti nel dipartimento sanitario e nello specifico le violazioni delle prescrizioni previste in materia di trasporto covid per aver l'infermiere disatteso il percorso sporco/pulito avendo effettuato la detersione in luogo diverso da quello previsto per la svestizione covid;
- Che in tale occasione il lavoratore tornava a ribadire di aver eseguito il percorso richiesto e di aver utilizzato la doccia del 118 solo in un secondo momento ovvero dopo aver dismesso gli abiti covid, effettuato la sanificazione e indossato i vestiti
“puliti”;
- Che le giustificazioni restavano, tuttavia, inascoltate tanto che, nella medesima giornata, il lavoratore riceveva missiva dal Dott. il quale gli Per_2 comunicava “che la S.V. non effettuerà per l'anno 2022 prestazioni aggiuntive codice 22 trasporti programmati per conto dell'UOC Servizio 118”;
- Che in data 30.3.2022, l , in nome e per conto del Controparte_3 lavoratore, contestava alla ASL la violazione delle regole prescritte in tema di procedimento disciplinare e chiedeva l'immediato reinserimento del proprio iscritto nel sistema turnario;
- Che in data 4.05.2022, l'Azienda Sanitaria rispondeva alla missiva insistendo sulla legittimità dell'esclusione a causa del “mancato rispetto del protocollo di vestizione-svestizione [...]” e precisando che “non risulta attivo alcun procedimento disciplinare”;
- Che in data 12.12.2022, il Sig. presentava nuova richiesta di adesione alle Pt_3 prestazioni aggiuntive;
- Che in data 29.12.2022, veniva informato della necessità di “chiarire le esigenze del Servizio Trasporti programmati”;
- Che il lavoratore con email del 9.1.2023, manifestava la piena disponibilità all'incontro chiedendo tuttavia di essere accompagnato da un rappresentante sindacale, a cui il Dott. rispondeva: “ritengo inopportuna e superflua la Per_2 presenza di qualsiasi altra figura oltre alla mia, Responsabile delle attività aggiuntive, quella dell'ICO-DEA e dell'ICI UOC Servizio 118 [..]”;
4 - Che in data 31.1.2023, la , per il tramite del sindacalista , CP_3 Parte_4 interveniva nuovamente a sostegno del proprio iscritto chiedendo un incontro con la dirigenza al fine di tutelare i diritti manifestatamente lesi del lavoratore;
- Che in data 20.02.2023, il Dott. rispondeva, restando fermo nelle Per_2 proprie posizioni di diniego dell'assistenza sindacale, per giustificare l'esclusione del lavoratore dal servizio aggiuntivo del 2023 sul presupposto della “impossibilità di inserimento nelle attività aggiuntive codice 22 prima del giorno 02 maggio
2023” “per motivazioni non comunicabili per rispetto della privacy”;
- Che con lettera del 14.3.2023, l'organizzazione sindacale interveniva nuovamente a difesa del lavoratore contestando all' non solo la violazione Parte_5 delle regole previste in tema di procedimento disciplinare ma anche il mantenimento di un comportamento antisindacale;
- Che alla missiva non seguiva alcun mutamento di posizione della ASL, non essendo il medesimo mai reintegrato nel servizio di prestazioni aggiuntive.
In punto di diritto riteneva che l'esclusione dallo svolgimento delle prestazioni aggiuntive, fosse qualificabile quale sanzione disciplinare, e quindi illegittima per mancata attivazione del relativo procedimento, e comunque illegittima per insussistenza del fatto sottoposto, e per violazione dei principi di buona fede e correttezza, con conseguente richiesta di risarcimento del danno, pari alle somme che avrebbe presumibilmente ottenuto, se avesse continuato a svolgere le prestazioni aggiuntive.
1.2. La parte resistente si costituiva in giudizio contestando il fondamento della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
In particolare, dopo aver fatto riferimento ad un episodio del 14 agosto 2021, riferiva che nella giornata dell'11.1.2021, alle ore 19.30 circa, il ricorrente, dopo aver effettuato il trasporto di un paziente positivo al Covid, rientrava presso il P.O. di Teramo, accedeva al locale denominato “sporco” dove dismetteva la tuta, i guanti e calzari, la cuffia, gli occhiali e tutti gli altri dispositivi di protezione individuale, tuttavia, senza togliersi la biancheria utilizzata per il servizio, indossava gli abiti puliti, usciva dal locale “sporco” ed accedeva nello spogliatoio del personale 118 (pulito) dove effettuava la doccia. Aggiungeva che dopo aver effettuato la doccia, il ricorrente prendeva in mano la propria biancheria potenzialmente infetta e, in maniera del tutto sconsiderata, iniziava a circolare nei vari locali (puliti) attigui allo spogliatoio 118, chiedendo lumi in ordine al luogo in cui avrebbe dovuto depositare la biancheria usata. Rilevava che a seguito della gravità del fatto, il dott. , Parte_6 responsabile della U.O.C. servizio 118, convocava il per un incontro che si svolgeva in Pt_1
5 data 24.01.2022, nel corso del quale lo stesso, inizialmente negava di aver violato il regolamento relativo al percorso sporco-pulito e, successivamente, ammetteva di non aver rispettato le regole prescritte, giustificando il proprio comportamento sulla scorta del fatto che nel locale di decontaminazione (sporco) la doccia non era funzionante, in quanto mancante del soffione.
Aggiungeva che il dott. , valutato il contegno del il quale aveva Per_2 Pt_1 dimostrato di non aver compreso la gravità del suo comportamento con cui aveva messo a rischio l'incolumità dei colleghi, con e-mail del 24.01.2022, comunicava che non avrebbe svolto più, per tutto il 2022, attività aggiuntive di trasporto programmato. Dopo aver ripercorso la corrispondenza intervenuta tra il ricorrente ed il dott. , rilevava che il Per_2 matè veniva reinserito nei turni aggiuntivi programmati per l'anno 2024. In punto di diritto, dopo aver ripercorso il contesto normativo di riferimento in materia di prestazioni aggiuntive, ha ritenuto che non vi sussiste alcun diritto assoluto del dipendente ad accedervi, con la conseguenza che la Asl si riserverebbe il diritto di non ammettere il richiedente allo svolgimento delle prestazioni aggiuntive con la conseguenza che, in virtù dei propri poteri organizzativi, i singoli dirigenti possono revocare le ammissioni già stabilite.
A fronte di tali considerazioni riteneva corretta la revoca del dallo svolgimento Pt_1 di attività di trasporto programmato per l'anno 2022 in ragione della necessità del dirigente di adottare i provvedimenti organizzativi ritenuti necessari per lo svolgimento del servizio trasporti programmati. Quanto all'anno 2023, ha ritenuto che il dott. non aveva Per_2 escluso il ricorrente dai trasporti programmati, avendo solo richiesto un incontro allo scopo di comprendere se il ricorrente avesse chiari i termini e le modalità dei servizi da svolgere e, soprattutto, se intendesse rispettare le prescrizioni regolamentari, con la conseguenza che il mancato inserimento nei turni di attività aggiuntiva cod. 22 per l'anno 2023 era da ascriversi ad una scelta dello stesso che aveva, pervicacemente e più volte, rifiutato un incontro chiarificatore richiesto dal responsabile del servizio 118. In ordine alla quantificazione del danno, rilevava che comunque sarebbe stato necessario tenere in considerazione il fatto che il ricorrente, dal 1.1.2022 al 31.12.2023, in applicazione delle disposizioni regolamentari, avrebbe potuto svolgere i turni di trasporto programmato per l'anno 2022 esclusivamente nella finestra temporale ricompresa tra il 29 maggio ed il 12 settembre, mentre per il 2023, solo a decorrere dal 2 maggio, mentre per l'anno 2024 era stato reinserito. Concludeva, dunque, per il rigetto della domanda.
6 1.3. Così radicatosi il contradditorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentazione ed escussione testimoniale, all'esito della quale è stata rinviata all'udienza del 17.12.2025 per discussione con termine per note.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. previa concessione di un termine alle parti, per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti costituite, parte ricorrente ha depositato note di udienza, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate e chiedendo, in particolare, parte resistente termine per poter replicare alle deduzioni avversarie eccependo la inammissibilità del contenuto delle note di udienza del ricorrente, che si sarebbero trasformate in vere e proprie note di replica.
Oggetto della causa
2. Il ricorrente è un infermiere, assunto a tempo indeterminato dalla con CP_2 inquadramento nel livello D. A seguito di espressa domanda presentata nel dicembre 2021, lo stesso veniva ammesso allo svolgimento di prestazioni aggiuntive ex d.l. n. 402/2001 per l'anno 2022, in favore del UOC del 118, eseguendo i trasporti programmati e svolgendo la propria prestazione secondo la turnazione pianificata dalla Coordinatrice del servizio 118.
In conseguenza dei fatti dell'11.1.2022, in cui il ricorrente avrebbe asseritamente violato il percorso svestizione (c.d. sporco/pulito), l'azienda sanitaria, per il tramite del dott.
, responsabile della , con comunicazione e-mail del 24.1.2022 Per_2 Parte_2 disponeva che il non avrebbe più effettuato per l'anno 2022 prestazioni aggiuntive. Pt_1
Tale esclusione è proseguita anche per l'anno 2023, nel quale, nonostante l'attivazione del servizio da parte della Asl e nonostante espressa domanda di ammissione, il ricorrente non ha svolto alcuna prestazione aggiuntiva.
A fronte di tali determinazioni, il ricorrente ha, dunque, agito in giudizio al fine di ottenere l'accertamento dell'illegittimità del comportamento datoriale, rivendicando il conseguente risarcimento del danno patrimoniale, anche a titolo di danno da perdita di chance.
A sostegno della domanda ha sostenuto, da un lato, la natura sostanzialmente disciplinare della determinazione di esclusione adottata, con conseguente sua illegittimità per omessa attivazione della dovuta procedura disciplinare, dall'altro lato, ha comunque ritenuto la condotta violativa dei principi di buona fede e correttezza, stante la insussistenza della condotta contestata, facendone derivare il diritto alla relativa tutela risarcitoria.
7 Di contro, la nel sostenere che l'esclusione non abbia natura CP_2 disciplinare ma natura organizzativa, essendo funzionale a garantire il corretto svolgimento delle prestazioni aggiuntive, ha ritenuto che la selezione del personale da ammettere alle prestazioni aggiuntive sarebbe rimessa al suo insindacabile giudizio, così come di conseguenza anche la sua esclusione.
Le parti poi controvertono sui passaggi che il personale sanitario sia tenuto ad espletare per completare correttamente il percorso di svestizione/svestizione (c.d. percorso sporco/pulito) durante il periodo di emergenza da Covid-19, ed in particolare, sulla necessità a tali fini della detersione completa del corpo e sulla necessità di riporre la biancheria potenzialmente infetta prima di procedere alla successiva vestizione.
In particolare, secondo la Asl di Teramo, la violazione da parte del ricorrente della procedura sporco/pulito sarebbe avvenuta, in quanto lo stesso, senza essersi spogliato della biancheria potenzialmente infetta, che aveva l'obbligo di conferire in un contenitore ad hoc posizionato all'interno del percorso sporco, si è rivestito con i propri abiti puliti e si è successivamente recato nello spogliatoio degli operatori del 118 dove si è nuovamente spogliato per effettuare una doccia. Mentre secondo il ricorrente, lo stesso avrebbe eseguito il percorso sporco/pulito secondo le prescrizioni fornite dalla ASL, recandosi poi presso un quarto spogliatoio, ovvero quello riservato al personale del 118, al solo fine di ristorarsi con una doccia calda.
Tanto premesso, quanto alla richiesta di parte resistente di rinvio al fine di poter controdedurre alle contestazioni avversarie contenute nelle note di udienza, si ritiene che la richiesta non sia accoglibile, essendo l'oggetto del contendere già ampiamente delineato dalle parti, avendo le stesse avuto possibilità di controvertere sui punti oggetto di contesa in tutte le fasi del giudizio, e ritenendosi che le considerazioni esposte dal ricorrente nelle note di udienza, esulanti dalla funzionalità delle stesse, possano essere considerate non ammissibile, ben potendo la parte articolarle in sede di note difensive, e comunque non assumono alcun carattere di novità rispetto alle questioni già poste e sviscerate sin dall'instaurazione del giudizio.
Prima di passare al merito della causa appare utile una breve premessa di carattere normativo.
Premessa normativa
8 3. Nel caso di specie viene in rilievo l'istituto delle prestazioni aggiuntive svolte dal personale infermieristico ai sensi del d.l. n. 402/2001.
In particolare, le prestazioni aggiuntive degli infermieri sono regolamentate dall'art. 1
c. 2 e 3 d.l. n. 402/2001, in base al quale le Aziende unità sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, le Residenze sanitarie per anziani e gli Istituti di riabilitazione, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le case di riposo, previa autorizzazione della Regione, possono remunerare agli infermieri dipendenti in forza di un contratto con l'azienda prestazioni orarie aggiuntive rese al di fuori dell'impegno di servizio, rispetto a quelle proprie del rapporto di dipendenza;
tali prestazioni sono rese in regime libero professionale e sono assimilate, ancorché rese all'amministrazione di appartenenza, al lavoro subordinato, ai soli fini fiscali e contributivi ivi compresi i premi e i contributi versati;
sono ammessi a svolgere prestazioni aggiuntive gli infermieri e i tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dalla stessa Amministrazione, in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno da almeno sei mesi, esenti da limitazioni anche parziali o prescrizioni alle mansioni come certificate dal medico competente, e che non abbiano beneficiato, nel mese in cui è richiesta la prestazione aggiuntiva, di istituti normativi o contrattuali che comportino la riduzione, a qualsiasi titolo, dell'orario di servizio, comprese le assenze per malattia.
Le disposizioni in esame, in base al c. 6 del medesimo art. 2, ed agli artt.
6-quinquies d.l. n. 314/2004, 1 c. 2 d.l. n. 300/2006 e 4 c. 1 l. n. 120/2007, sono applicabili fino all'intervento, in materia, della contrattazione collettiva del quadriennio 2006/2009. Gli artt.
13 del CCNL comparto Sanità 10/04/2008 (normativo 2006-2009 ed economico 2006-2007) e
12 CCNL comparto Sanità 31/07/2009 (economico 2008-2009), hanno semplicemente fatto richiamo dell'art. 2 d.l. n. 402/2001, e l'art. 6 c. 1 lett. d) del successivo CCNL di comparto
21/05/2018 (triennio 2016/2018) ha meramente previsto la possibilità per le Regioni di emanare linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa in materia, sicché le richiamate disposizioni di legge sono ormai stabilmente applicabili.
È pertanto evidente che gli unici presupposti per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive siano, nel regime ordinario di cui al d.l. n. 402/2001, la manifestazione di volontà della datrice di lavoro, l'autorizzazione regionale, la presenza in capo ai lavoratori di requisiti ccdd. soggettivi e la determinazione tariffaria (cfr., al riguardo, Cass. Sez. L. n. 18063 del
23/06/2023 rv. 668154 – 01, che ha statuito che in tema di pubblico impiego privatizzato, il riconoscimento del diritto a prestazioni aggiuntive ex d.l. n. 402/2001, richiamato dalla contrattazione collettiva del comparto sanità, è subordinato al ricorrere dei presupposti dell'autorizzazione regionale, della presenza in capo ai lavoratori di requisiti cc.dd. soggettivi
9 e della determinazione tariffaria, quindi senza alcuna necessità di stipulazione di apposito contratto).
L'ipotesi delle prestazioni "aggiuntive" è in effetti speciale, in quanto caratterizzata da elementi di fattispecie che vanno al di là della mera prestazione del lavoro su incarico datoriale, essendo necessario un previo controllo sulle risorse e di coerenza rispetto agli obiettivi sanitari, cui si riferisce evidentemente la "previa" autorizzazione regionale - esterna al datore di lavoro - richiesta dall'art. 1, comma 2, D.L. 402 cit.
La normativa, sia di primo grado che di natura contrattualistica nazionale, nulla dice circa le modalità di selezione del personale assegnato allo svolgimento delle prestazioni aggiuntive, né contiene una particolare disciplina in materia di revoca del lavoratore da tale facoltà.
A livello aziendale, invece, la si è dotata di una specifica CP_2 regolamentazione concernente l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, di cui sono state prodotte in atti diverse versioni, quella di cui alla delibera del 16.12.2016 n. 1464, e l'altra, di cui alla delibera n. 956 del 26.5.2023 (e successive modifiche, cfr. doc. 20 fas. Asl), dal contenuto sostanzialmente identico, quantomeno ai fini che rilevano in questa sede.
Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento, le attività aggiuntive possono essere retribuite se effettuate al di fuori del normale orario di lavoro e registrate sul sistema aziendale di rilevazione presenze mediante le specifiche procedure previste. Allo scopo, ciascuna
Direzione di , per le attività svolte nel proprio ambito, provvede a Parte_7 supportare i Direttori delle i Responsabili di e dei Dipartimenti Pt_8 Pt_9 presso i quali si effettuano prestazioni aggiuntive – previo completamento dell'iter di autorizzazione – per il monitoraggio e la verifica delle timbrature del personale che effettua prestazioni aggiuntive, ai fini dell'effettivo controllo globale sul carico di lavoro individuale.
L'articolo 5 del regolamento disciplina, invece, i principi generali per il reclutamento del personale che partecipa alla realizzazione degli obiettivi, prevendo al comma 1:
“Le modalità di reclutamento del personale che partecipa alle attività retribuite aggiuntive per singola linea progettuale da attivare, devono essere coerenti con i seguenti principi generali:
- Informazione a tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, tempo indeterminato e con contratto di somministrazione dei profili professionali e/o discipline richieste per la realizzazione del progetto tramite invio di mail alla casella di posta elettronica aziendale;
10 - I dipendenti interessati all'effettuazione di prestazioni aggiuntive, devono formulare domanda mediante la compilazione della modulistica allegata al presente regolamento
(allegato 2) che dovrà essere trasmessa - sempre a mezzo mail - all'indirizzo indicato nella richiesta nei tempi prescritti comunque non inferiori a 7 gg. (15 gg nella versione del 2016) alla data di ricevimento della mail (a tal fine fa fede la data dell'avviso di recapito).”
Il comma 2 dell'articolo 5, di cui al regolamento del maggio 2023, prevede che “in assenza delle linee regionali di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive del personale previste all'art.6 del CCNL 2016/2018 area livelli del comparto e del fatto che anche il
CCNL 2019/2021 del 2/11/2022 non reca disciplina della materia in esame, si conferma che i profili professionali ammessi alle POA sono esclusivamente Infermiere e Tecnico di
Radiologia (Area dei professionisti della Salute e dei Funzionari) e gli infermieri generici esperti come disciplinati al punto 4 a condizione che ne ricorrano necessità e presupposti che saranno vagliati ad insindacabile giudizio della Direzione Strategica”.
Questo comma non era, invece, previsto dall'articolo 5 del regolamento del 2016 che, però, quanto ai requisiti soggettivi, precisava, al comma 3, quanto segue: “La partecipazione degli C è consentita a condizione del puntuale rispetto del Parte_10 mansionario non potendo in alcun modo essere autorizzata l'effettuazione di prestazioni non comprese in quelle di cui alla declaratoria del profilo professionale. Per la garanzia del principio esposto, i proponenti la richiesta di autorizzazione all'effettuazione di prestazioni aggiuntive dovranno preventivamente e dettagliatamente descrivere le attività da svolgere, vigilare sul rispetto di quanto stabilito ed attestare, ai fini della corresponsione dei compensi spettanti, il riscontro della regolarità delle prestazioni effettuate.”
Tale precisazione quanto alla possibilità degli infermieri esperti cat. C di partecipare alle prestazioni aggiuntive è contenuta anche nel comma 4 dell'articolo 5 del regolamento di cui alla versione del 2023, come, peraltro, richiamato proprio dal comma 3 sopra citato.
In altri termini, alla luce delle previsioni della disciplina regolamentare, i profili professionali ammessi alle prestazioni aggiuntive sono esclusivamente l'Infermiere e Tecnico di Radiologia (Area dei professionisti della Salute e dei Funzionari) e gli infermieri generici esperti ca. C, a condizione che, però, per questi ultimi, ne ricorrano necessità e presupposti che saranno vagliati ad insindacabile giudizio della Direzione Strategica.
Il vaglio rimesso alla Direzione Strategica riguarda, quindi, la partecipazione alle prestazioni aggiuntive degli infermieri generici esperti di categoria C, e non anche l'infermiere professionale, e ciò per la evidente necessità della verifica di compatibilità del mansionario dell'infermiere cat. C con le prestazioni aggiuntive assegnate.
11 Sono, invece, esclusi dalla partecipazione all'effettuazione di prestazioni aggiuntive i dipendenti del comparto:
- di profilo professionale diverso da quelli indicati;
- con rapporto di lavoro part time;
- in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno da meno di sei mesi;
- con prescrizioni limitative dell'attività lavorativa;
- che fruiscano di riduzione dell'orario di lavoro a qualsiasi titolo (riduzione oraria giornaliera come fruitore per se stessi dei benefici previsti dalla L. n. 104/1992, allattamento, etc);
- che siano assenti dal servizio per qualsiasi titolo (escluse ferie e formazione obbligatoria) per un numero di giorni superiore a sette nel mese (cfr. regolamento del 2016, solo in parte modificato da quello deliberato nel maggio 2023 che indica cinque giorni).
Il regolamento nulla prevede, invece, circa possibili motivi di revoca del personale già ammesso allo svolgimento delle prestazioni aggiuntive, limitandosi a disciplinare i requisiti oggettivi e soggettivi di partecipazione e le condizioni per poter ottenere la liquidazione del compenso aggiuntivo.
Deve, quindi, ritenersi che, in caso di ammissione del personale alla partecipazione alle attività aggiuntive, eventuali condotte inadempienti o eventuali infrazioni contestate al dipendente, non possono certo legittimare una totale esclusione dello stesso dallo svolgimento delle prestazioni aggiuntive, potendo semmai rilevare ai fini disciplinari, con la relativa attivazione della procedura all'uopo prevista.
Diverso sarebbe, invece, il caso in cui, a seguito di domanda di partecipazione alle prestazioni aggiuntive, vengano meno quelle condizioni soggettive per la relativa partecipazione, come ad esempio la sopravvenuta riduzione dell'orario di lavoro a qualsiasi titolo, incidendo, infatti, tali aspetti, sui requisiti di ammissione alle prestazioni stesse. In tale ipotesi sarebbe corretta e legittima l'esclusione del dipendente dallo svolgimento delle prestazioni aggiuntive.
Se, dunque, è possibile affermare che il lavoratore non ha un diritto assoluto allo svolgimento delle prestazioni aggiuntive, è altresì vero che, una volta che l'azienda sanitaria ha autorizzato il progetto finalizzato alle prestazioni aggiuntive, ed una volta che ha verificato le condizioni oggettive e soggettive di ammissione del dipendente allo svolgimento delle relative prestazioni, non ha certo la libertà di escludere o di revocarne la partecipazione per
12 profili di natura disciplinare, che, in quanto tali, devono essere vagliati nell'ambito del procedimento all'uopo previsto.
Né in senso contrario ha rilievo il richiamo operato dall'azienda sanitaria all'articolo 5 comma 2 del regolamento sulle prestazioni aggiuntive del 26.5.2023 (“si conferma che i profili professionali ammessi alle POA sono esclusivamente Infermiere e Tecnico di
Radiologia (Area dei professionisti della Salute e dei Funzionari) e gli infermieri generici esperti come disciplinati al punto 4 a condizione che ne ricorrano necessità e presupposti che saranno vagliati ad insindacabile giudizio della Direzione Strategica”) e ciò per due ordini di ragioni.
In primo luogo, tale regolamento è entrato in vigore in epoca successiva ai fatti di causa (eccezione fatta per la tariffa oraria che entrava in vigore il 1 febbraio 2023) e quindi non può assumere valenza retroattiva. In secondo luogo, perché, come sopra esposto, il vaglio insindacabile della Direzione Strategica riguarda la possibilità di fare ricorso agli infermieri generici esperti cat. C, proprio in ragione delle necessità sopra esposte circa la verifica di colpabilità tra il loro mansionario e le prestazioni aggiuntive da affidare.
Caso di specie
4. Venendo al caso di specie, come già rilevato, il ricorrente, infermiere con inquadramento nel livello D, aveva presentato domanda di partecipazione alle attività aggiuntive per la realizzazione della copertura dei turni dei trasporti programmati (cod. 22), ed in ragione di tale domanda era stato inserito nella relativa turnazione, iniziando a far data dal 1.1.2022 la propria opera in favore del UOC 118 eseguendo i trasporti programmati. Lo stesso era avvenuto nei due anni precedenti.
Con e-mail del 24.1.2022 il ricorrente è stato escluso, per tutto l'anno 2022, dalle prestazioni aggiuntive suddette, in ragione dell'asserito mancato rispetto del percorso sporco/pulito all'interno della centrale operativa 118 avvenuto in data 11 gennaio 2022.
Nonostante il ricorrente abbia presentato domanda di ammissione anche per l'anno
2023, è stato di fatto escluso dallo svolgimento di tali prestazioni aggiuntive, nonostante la rinnovazione del progetto da parte della , giusto avviso interno del 21.11.2022 CP_2
(cfr. doc. 9 fas. Asl).
Ebbene, aldilà della fondatezza o meno della condotta contestata, appare evidente che l'esclusione del ricorrente dallo svolgimento delle prestazioni aggiuntive sia causalmente collegata all'infrazione contestata, ed in quanto tale ha natura sostanzialmente disciplinare,
13 essendosi di fatto estrinsecata in una sanzione di natura disciplinare atipica, avvenuta al di fuori di ogni garanzia o procedura prescritta per legge.
Al riguardo, non ha alcun rilievo affermare che la determinazione sia stata assunta per garantire l'integrità del servizio e quindi per ragioni organizzative ed oggettive, in quanto nel caso di specie la revoca è avvenuta per una condotta di natura disciplinare imputata al dipendente che, in quanto tale, avrebbe dovuto comportare l'attivazione della relativa procedura disciplinare (da parte dell'organo competente), nell'ambito della quale, semmai, adottare la ritenuta sospensione della prestazione lavorativa aggiuntiva, a salvaguardia del servizio affidato. Di converso, nella fattispecie concreta è stata unilateralmente revocata la partecipazione del ricorrente alle prestazioni aggiuntive, per ragioni collegate all'infrazione allo stesso contestata, al di fuori delle garanzie e delle procedure previste per la contestazione disciplinare, con evidente illegittimità della determinazione adottata.
Né assume rilievo il fatto che il dott. abbia affermato di non aver attivato Per_2 alcun procedimento disciplinare, in quanto privo della relativa titolarità, atteso che ciò vale solo a confermare e ribadire l'illegittimità di un provvedimento di natura sostanzialmente disciplinare, adottato da un organo non competente.
Alla luce delle precedenti considerazioni può, dunque, già ritenersi che la determinazione aziendale di esclusione del ricorrente dallo svolgimento delle prestazioni aggiuntive, sia per l'anno 2022, sia per l'anno 2023, trovando fondamento in una condotta inadempiente imputata al dipendente, abbia assunto natura sostanzialmente disciplinare, ed in quanto tale avrebbe dovuto comportare, semmai, l'attivazione di un procedimento disciplinare, su segnalazione del responsabile di riferimento, nell'ambito del quale adottare le dovute misure. Di converso, essendo stata adottata da un organo privo del potere disciplinare, al di fuori della procedura all'uopo prevista e non rientrando in alcune delle sanzioni tipizzate, né rientrando tra i casi di esclusione di cui al regolamento sulle prestazioni aggiuntive, ne va certamente dichiarata ed accertata la illegittimità.
Tale conclusione sarebbe tale da assorbire ogni altra considerazione.
Ad ogni modo, entrando nel merito della condotta contestata, è necessario prendere le mosse dalle prescrizioni assunte dalla in ordine alla procedura da seguire nel CP_2 percorso sporco/pulito.
14 Al riguardo assumono rilievo i documenti prodotti dalle parti in relazione al protocollo adottato dalla Asl, nel delineare le procedure imposte dall'emergenza Covid-19 sul procedimento di svestizione, c.d. protocollo sporco/pulito.
In particolare, la ha delineato le modalità procedurali per la CP_2 vestizione/svestizione dei DPI di emergenza Covid-19 (cfr. doc. 22 fas. ric.), indicando tutta la procedura da seguire, in generale, per la svestizione, distinguendo a seconda della presenza o meno della zona filtro:
““la procedura di svestizione deve essere effettuato in una ambiente idoneo antistanza
o zona filtro. […] I DPI devono essere rimossi rispettando la sequenza indicata per minimizzare il rischio potenziale di contaminazione incrociata. I DPI monouso devono essere smaltiti come rifiuti sanitari bell'apposito contenitore per i rifiuti a rischio infettivo […]
ESEGUIRE una grossolana igiene delle mani guantate per eliminare residui contaminati prima di rimuovere il primo paio di guanti esterno e smaltirlo nel contenitore
(l'esterno è potenzialmente contaminato)
SFILARE il camice protettivo monouso, sciogliendo prima i lacci al collo e in vita e successivamente afferrandolo dalla parte interna delle spalle facendo attenzione a piegarlo con all'interno la parte contaminata e smaltirlo nell'apposito contenitore per i rifiuti a rischio infettivo;
RIMUOVERE gli occhiali o visiera di protezione afferendoli dalla parte posteriore in avanti e posizionarli nel contenitore ad hoc predisposto per la successiva decontaminazione e riutilizzo;
RIMUOVERE i calzari e i copriscarpe e smaltirli nell'apposito contenitore per i rifiuti
a rischio infettivo
RIMUOVERE il facciale filtrante dalla parte posteriore in avanti e smaltirla nell'apposito contenitore a rischio infettivo-non toccare la parte potenzialmente contaminata
RIMUOVERE la cuffia o il copricapo nell'apposito contenitore a rischio infettivo
RIMUOVERE con attenzione il secondo paio di guanti rimasto ( interno) rivoltandoli all'interno e smaltirli nell'apposito contenitore per i rifiuti a rischio infettivo
PRATICARE l'igiene delle mani con soluzioni alcolica o con acqua e sapone […]”.
Con atto della UOC servizio 118 del 17.6.2021 (cfr. doc. 25 fas. ric.) è stato, invece, previsto che la svestizione del personale di tutti gli equipaggi di emergenza territoriale sarebbe stata effettuata presso i nuovi locali della , adottando le seguenti Parte_2 modalità e percorso:
15 - dopo la presa in carico del paziente da parte del PS, l'equipaggio si doveva recare per la richiesta di sanificazione del mezzo e del percorso sporco pulito sia esterno che interno, con il mezzo di soccorso presso il lotto e lato ex hospice;
- seguendo il percorso indicato si entrava nella stanza dello sporco dove sarebbe avvenuta la svestizione.
Nella zona sporca, vi era un box in plastica con sacco giallo per rifiuti speciali: guanti, tuta tyvek, camici, copricalzar, etc;
carrello biancheria con sacco rosso ed internamente trasparente per la biancheria utilizzata in intervento e/o per l'allestimento dei percorsi interni alle aree di svestizione;
la biancheria andava distinta dai rifiuti e riposta nei sacchi rossi
(quando particolarmente intrisa di liquido organico e non più lavabile diventata rifiuto e quindi smaltita).
Risulta, poi, una e-mail inoltrata anche all'indirizzo del ricorrente,
con cui la dott.ssa coordinatore del servizio 118, Email_5 Testimone_1 trasmetteva agli operatori interessati le foto relative al container di svestizione della
[...]
, precisando quanto segue: Parte_2
- il container era diviso in zona sporca, zona filtro e zona pulito. All'interno erano stati disposti, nelle rispettive zone, i contenitori con relativo carrello che identificava la tipologia di materiale da contenere (rifiuti speciali, biancheria sporca, biancheria docce, ecc);
- il container era sottoposto a sanificazione tutte le mattine ad ogni rientro dell'equipaggiamento che aveva trasportato un caso sospetto insieme al mezzo e quotidianamente venivo chiusi ed allontanati i contenitori di biancheria infetta e dei rifiuti speciali.
La comunicazione e-mail invitava, poi, gli interessati a smaltire correttamente nell'apposito contenitore i rifiuti e materiali come sopra indicato: zona sporca: box in plastica con sacco giallo per rifiuti speciali: guanti, tuta tyvek, camici, copricalzari, etc;
contenitore in plastica con sacco rosso: biancheria utilizzata in intervento e/o per l'allestimento dei percorsi interni alle aree di svestizione: la biancheria andava distinta dai rifiuti e riposta sei sacchi rossi (quando particolarmente intrisa di liquido organico e non più lavabile diventata rifiuto e quindi smaltita).
Ebbene, dall'esame dei suddetti documenti emerge come, ai fini del corretto espletamento del percorso sporco/pulito, non fosse necessario che l'operatore effettuasse la detersione completa del corpo e, quindi, la doccia, essendo, invece, necessario che, a seguito
16 della dismissione dei rifiuti speciali nella prima stanza (guanti, tuta tyvek, camici, copricalzari), si procedesse alla detersione ed alla sanificazione, con dismissione della biancheria usata (biancheria utilizzata in intervento e/o per l'allestimento dei percorsi interni), per poi procedere nell'ultima stanza ad indossare gli indumenti puliti.
Nulla viene, invece, disposto sulla biancheria intima o sulla obbligatorietà della doccia al termine di ogni trasporto, sicchè, a dispetto di quanto assunto dai testi e Testimone_1
, non vi è alcun riscontro documentale circa l'obbligatorietà della Parte_6 doccia ai fini del corretto espletamento del percorso sporco/pulito.
Al riguardo, si ritiene particolarmente rilevante quanto affermato dal teste Tes_2
, autista soccorritore, quale volontario, il quale ha dichiarato quanto segue:
[...]
“Quel giorno la mattina avevamo fatto un trasporto programmato Covid, siamo andati
a prendere il paziente, forse a Nereto, era una donna incinta, l'abbiamo riportata da casa all'ospedale, l'abbiamo lasciata al reparto, al reparto avrebbe impiegato un paio di ore. Io ed il ricorrente siamo andati nei locali del 118,dove abbiamo fatto il percorso sporco pulito, nella prima stanza abbiamo tolto la tuta TY, cuffietta, mascherina, occhiali, cuffietta, un paio di guanti ed il primo paia di copri scarpe. Nella seconda stanza abbiamo tolto il secondo paia di copri scarpe, i guanti, abbiamo lavato le mani, le abbiamo disinfettate e nella terza stanza abbiamo preso i nostri vestiti. Io lasciavo il giubbotto nella terza stanza, anche
l'infermiera lasciava il giubbotto della divisa nella terza stanza. Qualche volta sotto la tuta
TY c'era la divisa verde di carta che lasciavamo nella seconda stanza, quindi nella terza si indossavano i nostri abiti della divisa, che non erano indossati sotto alla divisa TY. Il ricorrente sotto la divisa TY aveva la divisa sua verde dell'ospedale, che ha lasciato nella seconda stanza, e poi si è cambiato nella terza stanza. Poi siamo usciti dalla porta e potevamo andare dove volevamo a quel punto, dopo due ore dovevamo riportare il paziente a casa. Io non ho visto che il ricorrente è andato a fare la doccia, siamo usciti insieme dai locali ed abbiamo aspettato due ore per riportare il paziente indietro, a casa. Dopo aver riportato la paziente a casa, siamo tornati al 118, abbiamo rifatto il percorso sporco pulito allo stesso modo. Siamo stati al 118, abbiamo mangiato il panino dentro ai locali della cucina del 118, poi mi hanno chiamato che c'erano altri trasporti Covid, circa 4-5 fino alle
19.30, insieme al ricorrente. Alle 19.30 siamo rientrati, dopo l'ultimo servizio, abbiamo fatto il percorso sporco puliti insieme, siamo stati insieme fino a quando il ricorrente, sentendo freddo, ha attraversato il corridoio con la divisa verde da infermiere, ovvero con la divisa verde che aveva indossato nella terza stanza, per poi farsi la doccia al 118, nello spogliatoio loro. Io non mi sono fatto la doccia, non era obbligatoria, nessuno ha mai fatto la doccia
17 dopo ogni trasporto”; Il percorso sporco pulito lo abbiamo fatto insieme anche alle 19.30: nella prima stanza il ricorrente si è tolto la tuta TY, la cuffia, gli occhiali, la mascherina, primo paia di calzari, primo paia di guanti, nella seconda stanza se aveva la tuta di carta sottile, si è levato quella, poi i calzari, i guanti, abbiamo disinfettato, ed alla terza stanza abbiamo preso i nostri abiti della divisa.”
Il giorno del 11.1.2022, quindi, il ricorrente, al termine dell'ultimo di servizio di trasporto programmato assegnato, effettuava il percorso sporco/pulito nel modo seguente:
- nella prima stanza filtro provvedeva alla rimozione dei DPI secondo la sequenza appresso indicata: a) guanti monouso;
b) camice monouso (o tuta protettiva TY); c) igienizzazione delle mani con acqua e sapone e gel idroalcolico;
d) occhiali;
e) visiera protettiva;
f) filtrante facciale FFP2 o FFP3;
- lasciato il primo ambiente dopo aver collocato i propri vestiti all'interno degli appositi contenitori di smaltimento, si recava nel secondo locale dove, dopo essersi tolto il sotto-tuta, effettuava la sanificazione delle mani sia con l'alcool sia con l'acqua ed il sapone disinfettante;
- nella stanza limitrofa poi provvedeva alla sua vestizione con abiti puliti.
A fronte delle considerazioni sopra esposte e delle previsioni dei protocolli citati, si ritiene che il abbia correttamente completato la procedura di svestizione, dismettendo i Pt_1
DPI nella stanza filtro, procedendo alla sanificazione nella seconda stanza, con dismissione della tuta indossata per l'intervento sotto a quella protettiva, e provvedendo ad indossare abiti puliti nella terza stanza, senza che fosse richiesto, ai fini del corretto perfezionamento, anche la detersione completa del corpo per mezzo della doccia.
Peraltro, tale conclusione è logicamente giustificata anche dal fatto che il lavoratore era spesso chiamato a fare più trasporti nella stessa giornata, con la conseguenza che appare alquanto inverosimile che lo stesso dovesse ogni volta effettuare la doccia.
Allo stesso tempo è, però, indubbio che agli operatori addetti alle prestazioni di trasporto programmato non fosse consentito l'accesso agli spogliatoi destinati al personale della centrale del 118, sicché sotto tale profilo il ricorrente non avrebbe dovuto fare accesso a tali locali il giorno 11.1.2022, a maggior ragione in un periodo di particolare attenzione e precauzione, come quello del gennaio 2022.
Tale negligenza, però, avrebbe semmai legittimato l'attivazione da parte della Asl di un procedimento disciplinare, nell'ambito del quale formulare la relativa contestazione di addebito, con tutte le conseguenze del caso, ma non revocare senza termine l'accesso allo
18 svolgimento delle prestazioni aggiuntive, per le quali il lavoratore aveva tutti i requisiti previsti.
Né risulta che il ricorrente si fosse perentoriamente rifiutato di seguire il percorso sporco/pulito così come prescritto dai protocolli, così da mettere effettivamente in pericolo il corretto svolgimento del servizio, con la conseguenza che ogni eventuale infrazione doveva essere verificata ed accertata nell'ambito del procedimento disciplinare a ciò deputato.
Risarcimento del danno
5. Accertata l'illegittimità del comportamento datoriale nell'aver completamento escluso il ricorrente dallo svolgimento delle prestazioni aggiuntive, sia per tutto l'anno 2022, sia per l'intero anno 2023, è indubbio che tale condotta abbia causato al ricorrente un danno patrimoniale, in termini di danno da perdita di chance.
In punto di diritto, il danno patrimoniale da perdita di "chance" è un danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione "ex ante" da ricondurre, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale (Cass. 17 aprile 2008, n. 10111; Cass. 12 febbraio 2015, n. 2737; Cass. 15 ottobre
2018, n. 25727).
L'accertamento e la liquidazione di tale perdita, necessariamente equitativa, sono devoluti al giudice di merito e sono insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati (Cass. 25 settembre 2012, n. 16233; Cass. 14 gennaio 2016, n. 495);
Trasponendo tali principi al caso di specie si ritiene sufficientemente dimostrato che se l'azienda sanitaria non avesse illegittimamente escluso sine die il ricorrente dallo svolgimento delle prestazioni aggiuntive, lo stesso, in quanto già inserito nella relativa turnazione, avrebbe potuto continuare a prestare la relativa attività di trasporto programmato, percependo il compenso all'uopo previsto.
Essendo certo il danno da perdita di chance che il ricorrente ha subito, nella quantificazione del danno non può che applicarsi un criterio di liquidazione di natura equitativa che tenga conto, da un lato, delle prestazioni aggiuntive svolte dal ricorrente negli anni pregressi, e dall'altro lato, della possibile incidenza sul servizio di variabili relative alla necessità del servizio, alla turnazione o a eventuali ipotesi di malattia o di assenza all'uopo rilevante. A tale riguardo, ancorchè la valutazione circa la sussistenza del danno da perdita di chance vada condotta ex ante, è altresì indubbio che le assenze per infortunio del ricorrente nel periodo successivo (in misura superiore a sette giorni ex articolo 5 comma 2 del regolamento del 2016) non possono essere ignorate, in quanto incidenti proprio sui requisiti
19 soggettivi di accesso alla prestazione aggiuntiva (di converso le ferie non rilevano ai fini della valutazione delle assenze).
Ebbene, considerando che nell'anno 2020 il lavoratore ha prestato la propria opera per prestazioni aggiuntive per 385 ore, nell'anno 2021 per 335 ore, considerato che nel periodo dall'1.1.2022 al 31.12.2023 il ricorrente è stato assente per malattia dal 28.3.2022 al
10.4.2022, e dal 13.9.2022 al 3.1.2023 (poi ancora per malattia, ma inferiore ai 5 giorni ex revisione n. 6 del regolamento), la media di 360 ore, riferita agli anni 2020 e 2021, deve essere abbattuta almeno di un terzo, in ragione della possibile incidenza di fattori di assenza dal servizio (anche valutandoli esclusivamente ex ante) ed anche dalla possibile diversa necessità del servizio e quindi può essere stimata in 240 ore, che riferita ai due anni di omesso svolgimento del servizio, 2022/2023, è pari ad € 5.760,00 per l'anno 2022 (€ 24,00 all'ora) ed € 8.400 per l'anno 2023 (€ 35,00 all'ora per l'anno 2023, atteso che tale tariffa in verità è in vigore dal febbraio 2023, cfr. articolo 9 revisione n. 6 ed anche n. 7), per un totale di € 14.160,00.
Quanto all'anno 2024, invece, risulta che il ricorrente sia stato reinserito nei turni di trasporto programmato e che, quindi, abbia ripreso ad espletare le prestazioni aggiuntive.
In definitiva sintesi, la va condannata a corrispondere al ricorrente la CP_2 somma complessiva di € 14.160,00, a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance, conseguente all'illegittima esclusione disposta nei suoi confronti dallo svolgimento delle prestazioni aggiuntive per gli anni 2022 e 2023. Sugli accessori nulla è stato espressamente richiesto.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte resistente e liquidate secondo i valori tabellari di cui al d.m. 2022 n. 147, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n.394/2024,così provvede:
• in accoglimento della domanda, condanna la Asl di Teramo a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di € 14.160,00, a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance, conseguente all'illegittima esclusione disposta nei suoi confronti dallo svolgimento delle prestazioni aggiuntive per gli anni 2022 e 2023;
• condanna la parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 118,50 a titolo di esborsi ed € 5.388,00 per compensi, oltre rimborso 20 spese forfettarie, IVA e CAP come per legge, da corrispondere al procuratore dichiaratosi antistatario.
Teramo, 17.12.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 17/12/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da: nato a [...] il [...], Cod. Fisc. residente in Parte_1 C.F._1
Teramo alla via Ponte San Ferdinando n. 21, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Carlo RP (Cod. Fisc. ) congiuntamente e C.F._2 disgiuntamente all'Avv. Luca RP (Cod. Fisc. ) e all'Avv. C.F._3
DI RP (Cod. Fisc. ) ed elettivamente domiciliato in C.F._4
Teramo, alla Via Torre Bruciata nn. 17/21 presso e nello studio dei suoi procuratori;
si indicano di seguito il numero di telefax e gli indirizzi di posta pec presso cui i procuratori intendono ricevere gli avvisi e i provvedimenti prescritti dalla normativa codicistica:
[...]
, P.IVA_1 Email_1 Email_2 Email_3
RICORRENTE
Contro
(c.f. e p.iva: ), in per-sona del proprio Direttore Generale Controparte_1 P.IVA_2
p.t., corrente in Teramo ed elettivamente domiciliata in Chieti, alla Via F. Viaggi, n. 3, presso e nello studio dell'avv. Germano Belli del Foro di Chieti (c.f.: CodiceFiscale_5
(telefax: 0871.330550) (Pec: , che la Email_4 rappresenta e difende giusta procura in atti, rilasciata in forza di Deliberazione del Direttore
Generale n. 854 del 26.04.2024
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “1) In via preliminare, qualificare il provvedimento di sospensione quale sanzione disciplinare comminata al dipendente in reazione ad un presunto illecito.
2) In via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata al ricorrente per violazione delle regole procedimentali previste dall'art. 55bis del L. 165/01.
3) Accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare per la violazione del principio di tipicità.
4) Accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare per non avere il ricorrente commesso la condotta contestata.
5) In subordine, accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di espulsione sotto il profilo della violazione dei principi di gradualità e proporzionalità.
6) Accertare e dichiarare la violazione dell'art. 1 del D.Lgs. 402/2011.
7) Accertare e dichiarare la violazione dei principi di buona fede e correttezza.
8) Accertare e dichiarare la violazione dell'art. 1460 c.c..
9) In ogni caso, condannare la ASL a pagamento in favore del ricorrente dell'equivalente economico della illegittima sospensione dal servizio di prestazioni aggiuntive.
10) Quantificare in € 19.795,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, il danno risarcibile procurato al ricorrente dalla esclusione delle prestazioni aggiuntive e condannare la ASL al relativo pagamento.
11) Con vittoria di spese e compenso da avvocato, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.”
Parte resistente: “- rigettare tutte le domande svolte dal sig. nel presente Parte_1 giudizio, siccome inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni su esposte. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 20.2.2024 ha agito in Parte_1 giudizio al fine di contestare il provvedimento con il quale la , a seguito del CP_2 servizio reso in data 11.01.2022, veniva escluso dalle prestazioni aggiuntive codice 22, trasporti programmati per conto dell' . Parte_2
A sostegno della domanda, sotto il profilo fattuale, deduceva quanto segue:
- Che con contratto a tempo indeterminato e pieno, in data 01.09.2018, veniva assunto dalla ASL di Teramo per lo svolgimento delle mansioni di infermiere ed inquadramento nel livello D;
- Che nel dicembre del 2021, presentava richiesta di partecipazione alle attività aggiuntive del personale del comparto cps infermieri cat. D e DS;
- Che la richiesta veniva accolta sicché il lavoratore veniva inserito nella turnazione;
- Che il dipendente, pertanto, a far data dal 1.01.2022, prestava la propria opera in favore del UOC del 118 eseguendo i trasporti programmati e svolgendo la propria prestazione secondo la turnazione pianificata dalla Coordinatrice del servizio 118
Dott.ssa Per_1
2 - Che in data 11.01.2022, alle ore 20.00, a conclusione del turno iniziato alle 7.00 del mattino, eseguiva il percorso sporco/pulito consistente nella dismissione dei vestiti “covid” all'interno della stanza di “svestizione”, nell'effettuazione della detersione e della sanificazione in un lavandino sito in un diverso e limitrofo ambiente e nella vestizione con abiti puliti presso un terzo spogliatoio;
- Che nello specifico all'interno dello spogliatoio di svestizione Covid, provvedeva a: eseguire l'igienizzazione delle mani guantate prima di rimuovere il primo paio di guanti esterno;
rimuovere i guanti monouso appena igienizzati;
sfilare la tuta
TY piegandola con all'interno la parte contaminata. Nel caso in cui, in luogo della tuta TY, venga utilizzato il camice protettivo monouso, sfilarlo sciogliendo prima i lacci al collo e in vita e, successivamente, afferrandolo dalla parte interna delle spalle, piegandolo con all'interno la parte contaminata;
rimuovere gli occhiali di protezione afferrandoli dalla parte posteriore in avanti;
Rimuovere il primo paio di copriscarpe;
rimuovere il Facciale filtrante;
rimuovere la cuffia;
- Che tale attività di rimozione dei DPI veniva effettuata nella “zona filtro” secondo la sequenza appresso indicata: a) guanti monouso;
b) camice monouso (o tuta protettiva TY); c) igienizzazione delle mani con acqua e sapone e gel idroalcolico;
d) occhiali;
e) visiera protettiva;
f) filtrante facciale FFP2 o FFP3;
- Che lasciato il primo ambiente dopo aver collocato i propri vestiti all'interno degli appositi contenitori di smaltimento, si recava nel secondo locale dove, dopo essersi tolto il sotto-tuta, effettuava la sanificazione delle mani sia con l'alcool sia con l'acqua ed il sapone disinfettante;
- Che nella stanza limitrofa, poi, provvedeva alla sua “vestizione” con abiti puliti;
- Che abbandonata la “terza” stanza con “abiti puliti” il lavoratore si recava presso lo spogliatoio del 118 al fine di ristorarsi con una doccia calda;
- Che in uscita dal bagno, la Coordinatrice del Servizio, Dott.ssa Testimone_1 rimproverava aspramente il ricorrente accusandolo di non aver rispettato il percorso sporco/pulito;
- Che il dipendente rispondeva alle accuse chiarendo di aver ottemperato alla procedura e di aver effettuato la doccia solo dopo aver eseguito la svestizione e la sanificazione presso lo spogliatoio riservato alla vestizione covid ed aver successivamente indossato abiti puliti;
3 - Che in data 21.01.2022, il Dott. informava il della necessità di un Per_2 Pt_1 incontro per chiarire quanto avvenuto 11.01.2022;
- Che in data 24.01.2022, alla presenza del Dott. e della Dott.sa si Per_2 Per_1 svolgeva l'incontro programmato nel quale veniva contestato al il mancato Pt_1 rispetto delle regole vigenti nel dipartimento sanitario e nello specifico le violazioni delle prescrizioni previste in materia di trasporto covid per aver l'infermiere disatteso il percorso sporco/pulito avendo effettuato la detersione in luogo diverso da quello previsto per la svestizione covid;
- Che in tale occasione il lavoratore tornava a ribadire di aver eseguito il percorso richiesto e di aver utilizzato la doccia del 118 solo in un secondo momento ovvero dopo aver dismesso gli abiti covid, effettuato la sanificazione e indossato i vestiti
“puliti”;
- Che le giustificazioni restavano, tuttavia, inascoltate tanto che, nella medesima giornata, il lavoratore riceveva missiva dal Dott. il quale gli Per_2 comunicava “che la S.V. non effettuerà per l'anno 2022 prestazioni aggiuntive codice 22 trasporti programmati per conto dell'UOC Servizio 118”;
- Che in data 30.3.2022, l , in nome e per conto del Controparte_3 lavoratore, contestava alla ASL la violazione delle regole prescritte in tema di procedimento disciplinare e chiedeva l'immediato reinserimento del proprio iscritto nel sistema turnario;
- Che in data 4.05.2022, l'Azienda Sanitaria rispondeva alla missiva insistendo sulla legittimità dell'esclusione a causa del “mancato rispetto del protocollo di vestizione-svestizione [...]” e precisando che “non risulta attivo alcun procedimento disciplinare”;
- Che in data 12.12.2022, il Sig. presentava nuova richiesta di adesione alle Pt_3 prestazioni aggiuntive;
- Che in data 29.12.2022, veniva informato della necessità di “chiarire le esigenze del Servizio Trasporti programmati”;
- Che il lavoratore con email del 9.1.2023, manifestava la piena disponibilità all'incontro chiedendo tuttavia di essere accompagnato da un rappresentante sindacale, a cui il Dott. rispondeva: “ritengo inopportuna e superflua la Per_2 presenza di qualsiasi altra figura oltre alla mia, Responsabile delle attività aggiuntive, quella dell'ICO-DEA e dell'ICI UOC Servizio 118 [..]”;
4 - Che in data 31.1.2023, la , per il tramite del sindacalista , CP_3 Parte_4 interveniva nuovamente a sostegno del proprio iscritto chiedendo un incontro con la dirigenza al fine di tutelare i diritti manifestatamente lesi del lavoratore;
- Che in data 20.02.2023, il Dott. rispondeva, restando fermo nelle Per_2 proprie posizioni di diniego dell'assistenza sindacale, per giustificare l'esclusione del lavoratore dal servizio aggiuntivo del 2023 sul presupposto della “impossibilità di inserimento nelle attività aggiuntive codice 22 prima del giorno 02 maggio
2023” “per motivazioni non comunicabili per rispetto della privacy”;
- Che con lettera del 14.3.2023, l'organizzazione sindacale interveniva nuovamente a difesa del lavoratore contestando all' non solo la violazione Parte_5 delle regole previste in tema di procedimento disciplinare ma anche il mantenimento di un comportamento antisindacale;
- Che alla missiva non seguiva alcun mutamento di posizione della ASL, non essendo il medesimo mai reintegrato nel servizio di prestazioni aggiuntive.
In punto di diritto riteneva che l'esclusione dallo svolgimento delle prestazioni aggiuntive, fosse qualificabile quale sanzione disciplinare, e quindi illegittima per mancata attivazione del relativo procedimento, e comunque illegittima per insussistenza del fatto sottoposto, e per violazione dei principi di buona fede e correttezza, con conseguente richiesta di risarcimento del danno, pari alle somme che avrebbe presumibilmente ottenuto, se avesse continuato a svolgere le prestazioni aggiuntive.
1.2. La parte resistente si costituiva in giudizio contestando il fondamento della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
In particolare, dopo aver fatto riferimento ad un episodio del 14 agosto 2021, riferiva che nella giornata dell'11.1.2021, alle ore 19.30 circa, il ricorrente, dopo aver effettuato il trasporto di un paziente positivo al Covid, rientrava presso il P.O. di Teramo, accedeva al locale denominato “sporco” dove dismetteva la tuta, i guanti e calzari, la cuffia, gli occhiali e tutti gli altri dispositivi di protezione individuale, tuttavia, senza togliersi la biancheria utilizzata per il servizio, indossava gli abiti puliti, usciva dal locale “sporco” ed accedeva nello spogliatoio del personale 118 (pulito) dove effettuava la doccia. Aggiungeva che dopo aver effettuato la doccia, il ricorrente prendeva in mano la propria biancheria potenzialmente infetta e, in maniera del tutto sconsiderata, iniziava a circolare nei vari locali (puliti) attigui allo spogliatoio 118, chiedendo lumi in ordine al luogo in cui avrebbe dovuto depositare la biancheria usata. Rilevava che a seguito della gravità del fatto, il dott. , Parte_6 responsabile della U.O.C. servizio 118, convocava il per un incontro che si svolgeva in Pt_1
5 data 24.01.2022, nel corso del quale lo stesso, inizialmente negava di aver violato il regolamento relativo al percorso sporco-pulito e, successivamente, ammetteva di non aver rispettato le regole prescritte, giustificando il proprio comportamento sulla scorta del fatto che nel locale di decontaminazione (sporco) la doccia non era funzionante, in quanto mancante del soffione.
Aggiungeva che il dott. , valutato il contegno del il quale aveva Per_2 Pt_1 dimostrato di non aver compreso la gravità del suo comportamento con cui aveva messo a rischio l'incolumità dei colleghi, con e-mail del 24.01.2022, comunicava che non avrebbe svolto più, per tutto il 2022, attività aggiuntive di trasporto programmato. Dopo aver ripercorso la corrispondenza intervenuta tra il ricorrente ed il dott. , rilevava che il Per_2 matè veniva reinserito nei turni aggiuntivi programmati per l'anno 2024. In punto di diritto, dopo aver ripercorso il contesto normativo di riferimento in materia di prestazioni aggiuntive, ha ritenuto che non vi sussiste alcun diritto assoluto del dipendente ad accedervi, con la conseguenza che la Asl si riserverebbe il diritto di non ammettere il richiedente allo svolgimento delle prestazioni aggiuntive con la conseguenza che, in virtù dei propri poteri organizzativi, i singoli dirigenti possono revocare le ammissioni già stabilite.
A fronte di tali considerazioni riteneva corretta la revoca del dallo svolgimento Pt_1 di attività di trasporto programmato per l'anno 2022 in ragione della necessità del dirigente di adottare i provvedimenti organizzativi ritenuti necessari per lo svolgimento del servizio trasporti programmati. Quanto all'anno 2023, ha ritenuto che il dott. non aveva Per_2 escluso il ricorrente dai trasporti programmati, avendo solo richiesto un incontro allo scopo di comprendere se il ricorrente avesse chiari i termini e le modalità dei servizi da svolgere e, soprattutto, se intendesse rispettare le prescrizioni regolamentari, con la conseguenza che il mancato inserimento nei turni di attività aggiuntiva cod. 22 per l'anno 2023 era da ascriversi ad una scelta dello stesso che aveva, pervicacemente e più volte, rifiutato un incontro chiarificatore richiesto dal responsabile del servizio 118. In ordine alla quantificazione del danno, rilevava che comunque sarebbe stato necessario tenere in considerazione il fatto che il ricorrente, dal 1.1.2022 al 31.12.2023, in applicazione delle disposizioni regolamentari, avrebbe potuto svolgere i turni di trasporto programmato per l'anno 2022 esclusivamente nella finestra temporale ricompresa tra il 29 maggio ed il 12 settembre, mentre per il 2023, solo a decorrere dal 2 maggio, mentre per l'anno 2024 era stato reinserito. Concludeva, dunque, per il rigetto della domanda.
6 1.3. Così radicatosi il contradditorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentazione ed escussione testimoniale, all'esito della quale è stata rinviata all'udienza del 17.12.2025 per discussione con termine per note.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. previa concessione di un termine alle parti, per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti costituite, parte ricorrente ha depositato note di udienza, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate e chiedendo, in particolare, parte resistente termine per poter replicare alle deduzioni avversarie eccependo la inammissibilità del contenuto delle note di udienza del ricorrente, che si sarebbero trasformate in vere e proprie note di replica.
Oggetto della causa
2. Il ricorrente è un infermiere, assunto a tempo indeterminato dalla con CP_2 inquadramento nel livello D. A seguito di espressa domanda presentata nel dicembre 2021, lo stesso veniva ammesso allo svolgimento di prestazioni aggiuntive ex d.l. n. 402/2001 per l'anno 2022, in favore del UOC del 118, eseguendo i trasporti programmati e svolgendo la propria prestazione secondo la turnazione pianificata dalla Coordinatrice del servizio 118.
In conseguenza dei fatti dell'11.1.2022, in cui il ricorrente avrebbe asseritamente violato il percorso svestizione (c.d. sporco/pulito), l'azienda sanitaria, per il tramite del dott.
, responsabile della , con comunicazione e-mail del 24.1.2022 Per_2 Parte_2 disponeva che il non avrebbe più effettuato per l'anno 2022 prestazioni aggiuntive. Pt_1
Tale esclusione è proseguita anche per l'anno 2023, nel quale, nonostante l'attivazione del servizio da parte della Asl e nonostante espressa domanda di ammissione, il ricorrente non ha svolto alcuna prestazione aggiuntiva.
A fronte di tali determinazioni, il ricorrente ha, dunque, agito in giudizio al fine di ottenere l'accertamento dell'illegittimità del comportamento datoriale, rivendicando il conseguente risarcimento del danno patrimoniale, anche a titolo di danno da perdita di chance.
A sostegno della domanda ha sostenuto, da un lato, la natura sostanzialmente disciplinare della determinazione di esclusione adottata, con conseguente sua illegittimità per omessa attivazione della dovuta procedura disciplinare, dall'altro lato, ha comunque ritenuto la condotta violativa dei principi di buona fede e correttezza, stante la insussistenza della condotta contestata, facendone derivare il diritto alla relativa tutela risarcitoria.
7 Di contro, la nel sostenere che l'esclusione non abbia natura CP_2 disciplinare ma natura organizzativa, essendo funzionale a garantire il corretto svolgimento delle prestazioni aggiuntive, ha ritenuto che la selezione del personale da ammettere alle prestazioni aggiuntive sarebbe rimessa al suo insindacabile giudizio, così come di conseguenza anche la sua esclusione.
Le parti poi controvertono sui passaggi che il personale sanitario sia tenuto ad espletare per completare correttamente il percorso di svestizione/svestizione (c.d. percorso sporco/pulito) durante il periodo di emergenza da Covid-19, ed in particolare, sulla necessità a tali fini della detersione completa del corpo e sulla necessità di riporre la biancheria potenzialmente infetta prima di procedere alla successiva vestizione.
In particolare, secondo la Asl di Teramo, la violazione da parte del ricorrente della procedura sporco/pulito sarebbe avvenuta, in quanto lo stesso, senza essersi spogliato della biancheria potenzialmente infetta, che aveva l'obbligo di conferire in un contenitore ad hoc posizionato all'interno del percorso sporco, si è rivestito con i propri abiti puliti e si è successivamente recato nello spogliatoio degli operatori del 118 dove si è nuovamente spogliato per effettuare una doccia. Mentre secondo il ricorrente, lo stesso avrebbe eseguito il percorso sporco/pulito secondo le prescrizioni fornite dalla ASL, recandosi poi presso un quarto spogliatoio, ovvero quello riservato al personale del 118, al solo fine di ristorarsi con una doccia calda.
Tanto premesso, quanto alla richiesta di parte resistente di rinvio al fine di poter controdedurre alle contestazioni avversarie contenute nelle note di udienza, si ritiene che la richiesta non sia accoglibile, essendo l'oggetto del contendere già ampiamente delineato dalle parti, avendo le stesse avuto possibilità di controvertere sui punti oggetto di contesa in tutte le fasi del giudizio, e ritenendosi che le considerazioni esposte dal ricorrente nelle note di udienza, esulanti dalla funzionalità delle stesse, possano essere considerate non ammissibile, ben potendo la parte articolarle in sede di note difensive, e comunque non assumono alcun carattere di novità rispetto alle questioni già poste e sviscerate sin dall'instaurazione del giudizio.
Prima di passare al merito della causa appare utile una breve premessa di carattere normativo.
Premessa normativa
8 3. Nel caso di specie viene in rilievo l'istituto delle prestazioni aggiuntive svolte dal personale infermieristico ai sensi del d.l. n. 402/2001.
In particolare, le prestazioni aggiuntive degli infermieri sono regolamentate dall'art. 1
c. 2 e 3 d.l. n. 402/2001, in base al quale le Aziende unità sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, le Residenze sanitarie per anziani e gli Istituti di riabilitazione, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le case di riposo, previa autorizzazione della Regione, possono remunerare agli infermieri dipendenti in forza di un contratto con l'azienda prestazioni orarie aggiuntive rese al di fuori dell'impegno di servizio, rispetto a quelle proprie del rapporto di dipendenza;
tali prestazioni sono rese in regime libero professionale e sono assimilate, ancorché rese all'amministrazione di appartenenza, al lavoro subordinato, ai soli fini fiscali e contributivi ivi compresi i premi e i contributi versati;
sono ammessi a svolgere prestazioni aggiuntive gli infermieri e i tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dalla stessa Amministrazione, in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno da almeno sei mesi, esenti da limitazioni anche parziali o prescrizioni alle mansioni come certificate dal medico competente, e che non abbiano beneficiato, nel mese in cui è richiesta la prestazione aggiuntiva, di istituti normativi o contrattuali che comportino la riduzione, a qualsiasi titolo, dell'orario di servizio, comprese le assenze per malattia.
Le disposizioni in esame, in base al c. 6 del medesimo art. 2, ed agli artt.
6-quinquies d.l. n. 314/2004, 1 c. 2 d.l. n. 300/2006 e 4 c. 1 l. n. 120/2007, sono applicabili fino all'intervento, in materia, della contrattazione collettiva del quadriennio 2006/2009. Gli artt.
13 del CCNL comparto Sanità 10/04/2008 (normativo 2006-2009 ed economico 2006-2007) e
12 CCNL comparto Sanità 31/07/2009 (economico 2008-2009), hanno semplicemente fatto richiamo dell'art. 2 d.l. n. 402/2001, e l'art. 6 c. 1 lett. d) del successivo CCNL di comparto
21/05/2018 (triennio 2016/2018) ha meramente previsto la possibilità per le Regioni di emanare linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa in materia, sicché le richiamate disposizioni di legge sono ormai stabilmente applicabili.
È pertanto evidente che gli unici presupposti per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive siano, nel regime ordinario di cui al d.l. n. 402/2001, la manifestazione di volontà della datrice di lavoro, l'autorizzazione regionale, la presenza in capo ai lavoratori di requisiti ccdd. soggettivi e la determinazione tariffaria (cfr., al riguardo, Cass. Sez. L. n. 18063 del
23/06/2023 rv. 668154 – 01, che ha statuito che in tema di pubblico impiego privatizzato, il riconoscimento del diritto a prestazioni aggiuntive ex d.l. n. 402/2001, richiamato dalla contrattazione collettiva del comparto sanità, è subordinato al ricorrere dei presupposti dell'autorizzazione regionale, della presenza in capo ai lavoratori di requisiti cc.dd. soggettivi
9 e della determinazione tariffaria, quindi senza alcuna necessità di stipulazione di apposito contratto).
L'ipotesi delle prestazioni "aggiuntive" è in effetti speciale, in quanto caratterizzata da elementi di fattispecie che vanno al di là della mera prestazione del lavoro su incarico datoriale, essendo necessario un previo controllo sulle risorse e di coerenza rispetto agli obiettivi sanitari, cui si riferisce evidentemente la "previa" autorizzazione regionale - esterna al datore di lavoro - richiesta dall'art. 1, comma 2, D.L. 402 cit.
La normativa, sia di primo grado che di natura contrattualistica nazionale, nulla dice circa le modalità di selezione del personale assegnato allo svolgimento delle prestazioni aggiuntive, né contiene una particolare disciplina in materia di revoca del lavoratore da tale facoltà.
A livello aziendale, invece, la si è dotata di una specifica CP_2 regolamentazione concernente l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, di cui sono state prodotte in atti diverse versioni, quella di cui alla delibera del 16.12.2016 n. 1464, e l'altra, di cui alla delibera n. 956 del 26.5.2023 (e successive modifiche, cfr. doc. 20 fas. Asl), dal contenuto sostanzialmente identico, quantomeno ai fini che rilevano in questa sede.
Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento, le attività aggiuntive possono essere retribuite se effettuate al di fuori del normale orario di lavoro e registrate sul sistema aziendale di rilevazione presenze mediante le specifiche procedure previste. Allo scopo, ciascuna
Direzione di , per le attività svolte nel proprio ambito, provvede a Parte_7 supportare i Direttori delle i Responsabili di e dei Dipartimenti Pt_8 Pt_9 presso i quali si effettuano prestazioni aggiuntive – previo completamento dell'iter di autorizzazione – per il monitoraggio e la verifica delle timbrature del personale che effettua prestazioni aggiuntive, ai fini dell'effettivo controllo globale sul carico di lavoro individuale.
L'articolo 5 del regolamento disciplina, invece, i principi generali per il reclutamento del personale che partecipa alla realizzazione degli obiettivi, prevendo al comma 1:
“Le modalità di reclutamento del personale che partecipa alle attività retribuite aggiuntive per singola linea progettuale da attivare, devono essere coerenti con i seguenti principi generali:
- Informazione a tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, tempo indeterminato e con contratto di somministrazione dei profili professionali e/o discipline richieste per la realizzazione del progetto tramite invio di mail alla casella di posta elettronica aziendale;
10 - I dipendenti interessati all'effettuazione di prestazioni aggiuntive, devono formulare domanda mediante la compilazione della modulistica allegata al presente regolamento
(allegato 2) che dovrà essere trasmessa - sempre a mezzo mail - all'indirizzo indicato nella richiesta nei tempi prescritti comunque non inferiori a 7 gg. (15 gg nella versione del 2016) alla data di ricevimento della mail (a tal fine fa fede la data dell'avviso di recapito).”
Il comma 2 dell'articolo 5, di cui al regolamento del maggio 2023, prevede che “in assenza delle linee regionali di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive del personale previste all'art.6 del CCNL 2016/2018 area livelli del comparto e del fatto che anche il
CCNL 2019/2021 del 2/11/2022 non reca disciplina della materia in esame, si conferma che i profili professionali ammessi alle POA sono esclusivamente Infermiere e Tecnico di
Radiologia (Area dei professionisti della Salute e dei Funzionari) e gli infermieri generici esperti come disciplinati al punto 4 a condizione che ne ricorrano necessità e presupposti che saranno vagliati ad insindacabile giudizio della Direzione Strategica”.
Questo comma non era, invece, previsto dall'articolo 5 del regolamento del 2016 che, però, quanto ai requisiti soggettivi, precisava, al comma 3, quanto segue: “La partecipazione degli C è consentita a condizione del puntuale rispetto del Parte_10 mansionario non potendo in alcun modo essere autorizzata l'effettuazione di prestazioni non comprese in quelle di cui alla declaratoria del profilo professionale. Per la garanzia del principio esposto, i proponenti la richiesta di autorizzazione all'effettuazione di prestazioni aggiuntive dovranno preventivamente e dettagliatamente descrivere le attività da svolgere, vigilare sul rispetto di quanto stabilito ed attestare, ai fini della corresponsione dei compensi spettanti, il riscontro della regolarità delle prestazioni effettuate.”
Tale precisazione quanto alla possibilità degli infermieri esperti cat. C di partecipare alle prestazioni aggiuntive è contenuta anche nel comma 4 dell'articolo 5 del regolamento di cui alla versione del 2023, come, peraltro, richiamato proprio dal comma 3 sopra citato.
In altri termini, alla luce delle previsioni della disciplina regolamentare, i profili professionali ammessi alle prestazioni aggiuntive sono esclusivamente l'Infermiere e Tecnico di Radiologia (Area dei professionisti della Salute e dei Funzionari) e gli infermieri generici esperti ca. C, a condizione che, però, per questi ultimi, ne ricorrano necessità e presupposti che saranno vagliati ad insindacabile giudizio della Direzione Strategica.
Il vaglio rimesso alla Direzione Strategica riguarda, quindi, la partecipazione alle prestazioni aggiuntive degli infermieri generici esperti di categoria C, e non anche l'infermiere professionale, e ciò per la evidente necessità della verifica di compatibilità del mansionario dell'infermiere cat. C con le prestazioni aggiuntive assegnate.
11 Sono, invece, esclusi dalla partecipazione all'effettuazione di prestazioni aggiuntive i dipendenti del comparto:
- di profilo professionale diverso da quelli indicati;
- con rapporto di lavoro part time;
- in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno da meno di sei mesi;
- con prescrizioni limitative dell'attività lavorativa;
- che fruiscano di riduzione dell'orario di lavoro a qualsiasi titolo (riduzione oraria giornaliera come fruitore per se stessi dei benefici previsti dalla L. n. 104/1992, allattamento, etc);
- che siano assenti dal servizio per qualsiasi titolo (escluse ferie e formazione obbligatoria) per un numero di giorni superiore a sette nel mese (cfr. regolamento del 2016, solo in parte modificato da quello deliberato nel maggio 2023 che indica cinque giorni).
Il regolamento nulla prevede, invece, circa possibili motivi di revoca del personale già ammesso allo svolgimento delle prestazioni aggiuntive, limitandosi a disciplinare i requisiti oggettivi e soggettivi di partecipazione e le condizioni per poter ottenere la liquidazione del compenso aggiuntivo.
Deve, quindi, ritenersi che, in caso di ammissione del personale alla partecipazione alle attività aggiuntive, eventuali condotte inadempienti o eventuali infrazioni contestate al dipendente, non possono certo legittimare una totale esclusione dello stesso dallo svolgimento delle prestazioni aggiuntive, potendo semmai rilevare ai fini disciplinari, con la relativa attivazione della procedura all'uopo prevista.
Diverso sarebbe, invece, il caso in cui, a seguito di domanda di partecipazione alle prestazioni aggiuntive, vengano meno quelle condizioni soggettive per la relativa partecipazione, come ad esempio la sopravvenuta riduzione dell'orario di lavoro a qualsiasi titolo, incidendo, infatti, tali aspetti, sui requisiti di ammissione alle prestazioni stesse. In tale ipotesi sarebbe corretta e legittima l'esclusione del dipendente dallo svolgimento delle prestazioni aggiuntive.
Se, dunque, è possibile affermare che il lavoratore non ha un diritto assoluto allo svolgimento delle prestazioni aggiuntive, è altresì vero che, una volta che l'azienda sanitaria ha autorizzato il progetto finalizzato alle prestazioni aggiuntive, ed una volta che ha verificato le condizioni oggettive e soggettive di ammissione del dipendente allo svolgimento delle relative prestazioni, non ha certo la libertà di escludere o di revocarne la partecipazione per
12 profili di natura disciplinare, che, in quanto tali, devono essere vagliati nell'ambito del procedimento all'uopo previsto.
Né in senso contrario ha rilievo il richiamo operato dall'azienda sanitaria all'articolo 5 comma 2 del regolamento sulle prestazioni aggiuntive del 26.5.2023 (“si conferma che i profili professionali ammessi alle POA sono esclusivamente Infermiere e Tecnico di
Radiologia (Area dei professionisti della Salute e dei Funzionari) e gli infermieri generici esperti come disciplinati al punto 4 a condizione che ne ricorrano necessità e presupposti che saranno vagliati ad insindacabile giudizio della Direzione Strategica”) e ciò per due ordini di ragioni.
In primo luogo, tale regolamento è entrato in vigore in epoca successiva ai fatti di causa (eccezione fatta per la tariffa oraria che entrava in vigore il 1 febbraio 2023) e quindi non può assumere valenza retroattiva. In secondo luogo, perché, come sopra esposto, il vaglio insindacabile della Direzione Strategica riguarda la possibilità di fare ricorso agli infermieri generici esperti cat. C, proprio in ragione delle necessità sopra esposte circa la verifica di colpabilità tra il loro mansionario e le prestazioni aggiuntive da affidare.
Caso di specie
4. Venendo al caso di specie, come già rilevato, il ricorrente, infermiere con inquadramento nel livello D, aveva presentato domanda di partecipazione alle attività aggiuntive per la realizzazione della copertura dei turni dei trasporti programmati (cod. 22), ed in ragione di tale domanda era stato inserito nella relativa turnazione, iniziando a far data dal 1.1.2022 la propria opera in favore del UOC 118 eseguendo i trasporti programmati. Lo stesso era avvenuto nei due anni precedenti.
Con e-mail del 24.1.2022 il ricorrente è stato escluso, per tutto l'anno 2022, dalle prestazioni aggiuntive suddette, in ragione dell'asserito mancato rispetto del percorso sporco/pulito all'interno della centrale operativa 118 avvenuto in data 11 gennaio 2022.
Nonostante il ricorrente abbia presentato domanda di ammissione anche per l'anno
2023, è stato di fatto escluso dallo svolgimento di tali prestazioni aggiuntive, nonostante la rinnovazione del progetto da parte della , giusto avviso interno del 21.11.2022 CP_2
(cfr. doc. 9 fas. Asl).
Ebbene, aldilà della fondatezza o meno della condotta contestata, appare evidente che l'esclusione del ricorrente dallo svolgimento delle prestazioni aggiuntive sia causalmente collegata all'infrazione contestata, ed in quanto tale ha natura sostanzialmente disciplinare,
13 essendosi di fatto estrinsecata in una sanzione di natura disciplinare atipica, avvenuta al di fuori di ogni garanzia o procedura prescritta per legge.
Al riguardo, non ha alcun rilievo affermare che la determinazione sia stata assunta per garantire l'integrità del servizio e quindi per ragioni organizzative ed oggettive, in quanto nel caso di specie la revoca è avvenuta per una condotta di natura disciplinare imputata al dipendente che, in quanto tale, avrebbe dovuto comportare l'attivazione della relativa procedura disciplinare (da parte dell'organo competente), nell'ambito della quale, semmai, adottare la ritenuta sospensione della prestazione lavorativa aggiuntiva, a salvaguardia del servizio affidato. Di converso, nella fattispecie concreta è stata unilateralmente revocata la partecipazione del ricorrente alle prestazioni aggiuntive, per ragioni collegate all'infrazione allo stesso contestata, al di fuori delle garanzie e delle procedure previste per la contestazione disciplinare, con evidente illegittimità della determinazione adottata.
Né assume rilievo il fatto che il dott. abbia affermato di non aver attivato Per_2 alcun procedimento disciplinare, in quanto privo della relativa titolarità, atteso che ciò vale solo a confermare e ribadire l'illegittimità di un provvedimento di natura sostanzialmente disciplinare, adottato da un organo non competente.
Alla luce delle precedenti considerazioni può, dunque, già ritenersi che la determinazione aziendale di esclusione del ricorrente dallo svolgimento delle prestazioni aggiuntive, sia per l'anno 2022, sia per l'anno 2023, trovando fondamento in una condotta inadempiente imputata al dipendente, abbia assunto natura sostanzialmente disciplinare, ed in quanto tale avrebbe dovuto comportare, semmai, l'attivazione di un procedimento disciplinare, su segnalazione del responsabile di riferimento, nell'ambito del quale adottare le dovute misure. Di converso, essendo stata adottata da un organo privo del potere disciplinare, al di fuori della procedura all'uopo prevista e non rientrando in alcune delle sanzioni tipizzate, né rientrando tra i casi di esclusione di cui al regolamento sulle prestazioni aggiuntive, ne va certamente dichiarata ed accertata la illegittimità.
Tale conclusione sarebbe tale da assorbire ogni altra considerazione.
Ad ogni modo, entrando nel merito della condotta contestata, è necessario prendere le mosse dalle prescrizioni assunte dalla in ordine alla procedura da seguire nel CP_2 percorso sporco/pulito.
14 Al riguardo assumono rilievo i documenti prodotti dalle parti in relazione al protocollo adottato dalla Asl, nel delineare le procedure imposte dall'emergenza Covid-19 sul procedimento di svestizione, c.d. protocollo sporco/pulito.
In particolare, la ha delineato le modalità procedurali per la CP_2 vestizione/svestizione dei DPI di emergenza Covid-19 (cfr. doc. 22 fas. ric.), indicando tutta la procedura da seguire, in generale, per la svestizione, distinguendo a seconda della presenza o meno della zona filtro:
““la procedura di svestizione deve essere effettuato in una ambiente idoneo antistanza
o zona filtro. […] I DPI devono essere rimossi rispettando la sequenza indicata per minimizzare il rischio potenziale di contaminazione incrociata. I DPI monouso devono essere smaltiti come rifiuti sanitari bell'apposito contenitore per i rifiuti a rischio infettivo […]
ESEGUIRE una grossolana igiene delle mani guantate per eliminare residui contaminati prima di rimuovere il primo paio di guanti esterno e smaltirlo nel contenitore
(l'esterno è potenzialmente contaminato)
SFILARE il camice protettivo monouso, sciogliendo prima i lacci al collo e in vita e successivamente afferrandolo dalla parte interna delle spalle facendo attenzione a piegarlo con all'interno la parte contaminata e smaltirlo nell'apposito contenitore per i rifiuti a rischio infettivo;
RIMUOVERE gli occhiali o visiera di protezione afferendoli dalla parte posteriore in avanti e posizionarli nel contenitore ad hoc predisposto per la successiva decontaminazione e riutilizzo;
RIMUOVERE i calzari e i copriscarpe e smaltirli nell'apposito contenitore per i rifiuti
a rischio infettivo
RIMUOVERE il facciale filtrante dalla parte posteriore in avanti e smaltirla nell'apposito contenitore a rischio infettivo-non toccare la parte potenzialmente contaminata
RIMUOVERE la cuffia o il copricapo nell'apposito contenitore a rischio infettivo
RIMUOVERE con attenzione il secondo paio di guanti rimasto ( interno) rivoltandoli all'interno e smaltirli nell'apposito contenitore per i rifiuti a rischio infettivo
PRATICARE l'igiene delle mani con soluzioni alcolica o con acqua e sapone […]”.
Con atto della UOC servizio 118 del 17.6.2021 (cfr. doc. 25 fas. ric.) è stato, invece, previsto che la svestizione del personale di tutti gli equipaggi di emergenza territoriale sarebbe stata effettuata presso i nuovi locali della , adottando le seguenti Parte_2 modalità e percorso:
15 - dopo la presa in carico del paziente da parte del PS, l'equipaggio si doveva recare per la richiesta di sanificazione del mezzo e del percorso sporco pulito sia esterno che interno, con il mezzo di soccorso presso il lotto e lato ex hospice;
- seguendo il percorso indicato si entrava nella stanza dello sporco dove sarebbe avvenuta la svestizione.
Nella zona sporca, vi era un box in plastica con sacco giallo per rifiuti speciali: guanti, tuta tyvek, camici, copricalzar, etc;
carrello biancheria con sacco rosso ed internamente trasparente per la biancheria utilizzata in intervento e/o per l'allestimento dei percorsi interni alle aree di svestizione;
la biancheria andava distinta dai rifiuti e riposta nei sacchi rossi
(quando particolarmente intrisa di liquido organico e non più lavabile diventata rifiuto e quindi smaltita).
Risulta, poi, una e-mail inoltrata anche all'indirizzo del ricorrente,
con cui la dott.ssa coordinatore del servizio 118, Email_5 Testimone_1 trasmetteva agli operatori interessati le foto relative al container di svestizione della
[...]
, precisando quanto segue: Parte_2
- il container era diviso in zona sporca, zona filtro e zona pulito. All'interno erano stati disposti, nelle rispettive zone, i contenitori con relativo carrello che identificava la tipologia di materiale da contenere (rifiuti speciali, biancheria sporca, biancheria docce, ecc);
- il container era sottoposto a sanificazione tutte le mattine ad ogni rientro dell'equipaggiamento che aveva trasportato un caso sospetto insieme al mezzo e quotidianamente venivo chiusi ed allontanati i contenitori di biancheria infetta e dei rifiuti speciali.
La comunicazione e-mail invitava, poi, gli interessati a smaltire correttamente nell'apposito contenitore i rifiuti e materiali come sopra indicato: zona sporca: box in plastica con sacco giallo per rifiuti speciali: guanti, tuta tyvek, camici, copricalzari, etc;
contenitore in plastica con sacco rosso: biancheria utilizzata in intervento e/o per l'allestimento dei percorsi interni alle aree di svestizione: la biancheria andava distinta dai rifiuti e riposta sei sacchi rossi (quando particolarmente intrisa di liquido organico e non più lavabile diventata rifiuto e quindi smaltita).
Ebbene, dall'esame dei suddetti documenti emerge come, ai fini del corretto espletamento del percorso sporco/pulito, non fosse necessario che l'operatore effettuasse la detersione completa del corpo e, quindi, la doccia, essendo, invece, necessario che, a seguito
16 della dismissione dei rifiuti speciali nella prima stanza (guanti, tuta tyvek, camici, copricalzari), si procedesse alla detersione ed alla sanificazione, con dismissione della biancheria usata (biancheria utilizzata in intervento e/o per l'allestimento dei percorsi interni), per poi procedere nell'ultima stanza ad indossare gli indumenti puliti.
Nulla viene, invece, disposto sulla biancheria intima o sulla obbligatorietà della doccia al termine di ogni trasporto, sicchè, a dispetto di quanto assunto dai testi e Testimone_1
, non vi è alcun riscontro documentale circa l'obbligatorietà della Parte_6 doccia ai fini del corretto espletamento del percorso sporco/pulito.
Al riguardo, si ritiene particolarmente rilevante quanto affermato dal teste Tes_2
, autista soccorritore, quale volontario, il quale ha dichiarato quanto segue:
[...]
“Quel giorno la mattina avevamo fatto un trasporto programmato Covid, siamo andati
a prendere il paziente, forse a Nereto, era una donna incinta, l'abbiamo riportata da casa all'ospedale, l'abbiamo lasciata al reparto, al reparto avrebbe impiegato un paio di ore. Io ed il ricorrente siamo andati nei locali del 118,dove abbiamo fatto il percorso sporco pulito, nella prima stanza abbiamo tolto la tuta TY, cuffietta, mascherina, occhiali, cuffietta, un paio di guanti ed il primo paia di copri scarpe. Nella seconda stanza abbiamo tolto il secondo paia di copri scarpe, i guanti, abbiamo lavato le mani, le abbiamo disinfettate e nella terza stanza abbiamo preso i nostri vestiti. Io lasciavo il giubbotto nella terza stanza, anche
l'infermiera lasciava il giubbotto della divisa nella terza stanza. Qualche volta sotto la tuta
TY c'era la divisa verde di carta che lasciavamo nella seconda stanza, quindi nella terza si indossavano i nostri abiti della divisa, che non erano indossati sotto alla divisa TY. Il ricorrente sotto la divisa TY aveva la divisa sua verde dell'ospedale, che ha lasciato nella seconda stanza, e poi si è cambiato nella terza stanza. Poi siamo usciti dalla porta e potevamo andare dove volevamo a quel punto, dopo due ore dovevamo riportare il paziente a casa. Io non ho visto che il ricorrente è andato a fare la doccia, siamo usciti insieme dai locali ed abbiamo aspettato due ore per riportare il paziente indietro, a casa. Dopo aver riportato la paziente a casa, siamo tornati al 118, abbiamo rifatto il percorso sporco pulito allo stesso modo. Siamo stati al 118, abbiamo mangiato il panino dentro ai locali della cucina del 118, poi mi hanno chiamato che c'erano altri trasporti Covid, circa 4-5 fino alle
19.30, insieme al ricorrente. Alle 19.30 siamo rientrati, dopo l'ultimo servizio, abbiamo fatto il percorso sporco puliti insieme, siamo stati insieme fino a quando il ricorrente, sentendo freddo, ha attraversato il corridoio con la divisa verde da infermiere, ovvero con la divisa verde che aveva indossato nella terza stanza, per poi farsi la doccia al 118, nello spogliatoio loro. Io non mi sono fatto la doccia, non era obbligatoria, nessuno ha mai fatto la doccia
17 dopo ogni trasporto”; Il percorso sporco pulito lo abbiamo fatto insieme anche alle 19.30: nella prima stanza il ricorrente si è tolto la tuta TY, la cuffia, gli occhiali, la mascherina, primo paia di calzari, primo paia di guanti, nella seconda stanza se aveva la tuta di carta sottile, si è levato quella, poi i calzari, i guanti, abbiamo disinfettato, ed alla terza stanza abbiamo preso i nostri abiti della divisa.”
Il giorno del 11.1.2022, quindi, il ricorrente, al termine dell'ultimo di servizio di trasporto programmato assegnato, effettuava il percorso sporco/pulito nel modo seguente:
- nella prima stanza filtro provvedeva alla rimozione dei DPI secondo la sequenza appresso indicata: a) guanti monouso;
b) camice monouso (o tuta protettiva TY); c) igienizzazione delle mani con acqua e sapone e gel idroalcolico;
d) occhiali;
e) visiera protettiva;
f) filtrante facciale FFP2 o FFP3;
- lasciato il primo ambiente dopo aver collocato i propri vestiti all'interno degli appositi contenitori di smaltimento, si recava nel secondo locale dove, dopo essersi tolto il sotto-tuta, effettuava la sanificazione delle mani sia con l'alcool sia con l'acqua ed il sapone disinfettante;
- nella stanza limitrofa poi provvedeva alla sua vestizione con abiti puliti.
A fronte delle considerazioni sopra esposte e delle previsioni dei protocolli citati, si ritiene che il abbia correttamente completato la procedura di svestizione, dismettendo i Pt_1
DPI nella stanza filtro, procedendo alla sanificazione nella seconda stanza, con dismissione della tuta indossata per l'intervento sotto a quella protettiva, e provvedendo ad indossare abiti puliti nella terza stanza, senza che fosse richiesto, ai fini del corretto perfezionamento, anche la detersione completa del corpo per mezzo della doccia.
Peraltro, tale conclusione è logicamente giustificata anche dal fatto che il lavoratore era spesso chiamato a fare più trasporti nella stessa giornata, con la conseguenza che appare alquanto inverosimile che lo stesso dovesse ogni volta effettuare la doccia.
Allo stesso tempo è, però, indubbio che agli operatori addetti alle prestazioni di trasporto programmato non fosse consentito l'accesso agli spogliatoi destinati al personale della centrale del 118, sicché sotto tale profilo il ricorrente non avrebbe dovuto fare accesso a tali locali il giorno 11.1.2022, a maggior ragione in un periodo di particolare attenzione e precauzione, come quello del gennaio 2022.
Tale negligenza, però, avrebbe semmai legittimato l'attivazione da parte della Asl di un procedimento disciplinare, nell'ambito del quale formulare la relativa contestazione di addebito, con tutte le conseguenze del caso, ma non revocare senza termine l'accesso allo
18 svolgimento delle prestazioni aggiuntive, per le quali il lavoratore aveva tutti i requisiti previsti.
Né risulta che il ricorrente si fosse perentoriamente rifiutato di seguire il percorso sporco/pulito così come prescritto dai protocolli, così da mettere effettivamente in pericolo il corretto svolgimento del servizio, con la conseguenza che ogni eventuale infrazione doveva essere verificata ed accertata nell'ambito del procedimento disciplinare a ciò deputato.
Risarcimento del danno
5. Accertata l'illegittimità del comportamento datoriale nell'aver completamento escluso il ricorrente dallo svolgimento delle prestazioni aggiuntive, sia per tutto l'anno 2022, sia per l'intero anno 2023, è indubbio che tale condotta abbia causato al ricorrente un danno patrimoniale, in termini di danno da perdita di chance.
In punto di diritto, il danno patrimoniale da perdita di "chance" è un danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione "ex ante" da ricondurre, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale (Cass. 17 aprile 2008, n. 10111; Cass. 12 febbraio 2015, n. 2737; Cass. 15 ottobre
2018, n. 25727).
L'accertamento e la liquidazione di tale perdita, necessariamente equitativa, sono devoluti al giudice di merito e sono insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati (Cass. 25 settembre 2012, n. 16233; Cass. 14 gennaio 2016, n. 495);
Trasponendo tali principi al caso di specie si ritiene sufficientemente dimostrato che se l'azienda sanitaria non avesse illegittimamente escluso sine die il ricorrente dallo svolgimento delle prestazioni aggiuntive, lo stesso, in quanto già inserito nella relativa turnazione, avrebbe potuto continuare a prestare la relativa attività di trasporto programmato, percependo il compenso all'uopo previsto.
Essendo certo il danno da perdita di chance che il ricorrente ha subito, nella quantificazione del danno non può che applicarsi un criterio di liquidazione di natura equitativa che tenga conto, da un lato, delle prestazioni aggiuntive svolte dal ricorrente negli anni pregressi, e dall'altro lato, della possibile incidenza sul servizio di variabili relative alla necessità del servizio, alla turnazione o a eventuali ipotesi di malattia o di assenza all'uopo rilevante. A tale riguardo, ancorchè la valutazione circa la sussistenza del danno da perdita di chance vada condotta ex ante, è altresì indubbio che le assenze per infortunio del ricorrente nel periodo successivo (in misura superiore a sette giorni ex articolo 5 comma 2 del regolamento del 2016) non possono essere ignorate, in quanto incidenti proprio sui requisiti
19 soggettivi di accesso alla prestazione aggiuntiva (di converso le ferie non rilevano ai fini della valutazione delle assenze).
Ebbene, considerando che nell'anno 2020 il lavoratore ha prestato la propria opera per prestazioni aggiuntive per 385 ore, nell'anno 2021 per 335 ore, considerato che nel periodo dall'1.1.2022 al 31.12.2023 il ricorrente è stato assente per malattia dal 28.3.2022 al
10.4.2022, e dal 13.9.2022 al 3.1.2023 (poi ancora per malattia, ma inferiore ai 5 giorni ex revisione n. 6 del regolamento), la media di 360 ore, riferita agli anni 2020 e 2021, deve essere abbattuta almeno di un terzo, in ragione della possibile incidenza di fattori di assenza dal servizio (anche valutandoli esclusivamente ex ante) ed anche dalla possibile diversa necessità del servizio e quindi può essere stimata in 240 ore, che riferita ai due anni di omesso svolgimento del servizio, 2022/2023, è pari ad € 5.760,00 per l'anno 2022 (€ 24,00 all'ora) ed € 8.400 per l'anno 2023 (€ 35,00 all'ora per l'anno 2023, atteso che tale tariffa in verità è in vigore dal febbraio 2023, cfr. articolo 9 revisione n. 6 ed anche n. 7), per un totale di € 14.160,00.
Quanto all'anno 2024, invece, risulta che il ricorrente sia stato reinserito nei turni di trasporto programmato e che, quindi, abbia ripreso ad espletare le prestazioni aggiuntive.
In definitiva sintesi, la va condannata a corrispondere al ricorrente la CP_2 somma complessiva di € 14.160,00, a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance, conseguente all'illegittima esclusione disposta nei suoi confronti dallo svolgimento delle prestazioni aggiuntive per gli anni 2022 e 2023. Sugli accessori nulla è stato espressamente richiesto.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte resistente e liquidate secondo i valori tabellari di cui al d.m. 2022 n. 147, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n.394/2024,così provvede:
• in accoglimento della domanda, condanna la Asl di Teramo a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di € 14.160,00, a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance, conseguente all'illegittima esclusione disposta nei suoi confronti dallo svolgimento delle prestazioni aggiuntive per gli anni 2022 e 2023;
• condanna la parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 118,50 a titolo di esborsi ed € 5.388,00 per compensi, oltre rimborso 20 spese forfettarie, IVA e CAP come per legge, da corrispondere al procuratore dichiaratosi antistatario.
Teramo, 17.12.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
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