Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 01/03/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, lette le note scritte depositate in luogo dell'udienza del 28 febbraio 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 36/2023 la seguente
S E N T E N Z A
tra
rappresentata e difesa - congiuntamente e Parte_1 disgiuntamente- dagli avv.ti Alessandra Di Fazio e Vittorio Amaddeo, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Dante n. 3, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in proprio e quale mandatario Controparte_1 della crediti in persona del Controparte_2 Controparte_3 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Grandizio, con cui elettivamente domiciliano in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
-resistente- FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 5 gennaio 2023, parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 39420220001280401000, ritirato in data 14 dicembre 2022 a seguito di giacenza postale compiutasi il 28 novembre 2022, a mezzo del quale le veniva intimato il pagamento di € 4.258,17 per omesso versamento dei contributi dovuti alla gestione commercianti per il periodo gennaio – dicembre 2020. Nello specifico, deduceva l'illegittimità della iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali avendo cessato la propria attività commerciale a far data dal 31.03.2019. In particolare, evidenziava di aver trasmesso sia la Comunicazione unica al registro delle imprese, attestante l'avvenuta cessazione dell'attività commerciale, sia la comunicazione di cessazione dell'attività, regolarmente inviata al SUAP del Comune di Reggio Calabria.
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******** Il ricorso risulta fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni di seguito esposte.
Come anticipato, la ricorrente ha eccepito il venir meno del requisito contributivo per gli anni successivi alla cessazione della propria attività d'impresa (31.03.2019) e, dunque, dei presupposti per la conseguente iscrizione a ruolo dei contributi relativi al periodo dal 01/2020 al 12/2020. Il motivo è fondato. Ebbene, parte ricorrente ha depositato, unitamente al ricorso introduttivo, la ricevuta del 29.07.2019 trasmessa dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria che attesta l'avventa presentazione per via telematica della richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese dal 31.03.2019 (cfr. all.to 2 parte ricorrente) e, nello specifico, la ricevuta riporta espressamente la dicitura “Cancellazione dell'imprenditore o del sogg. iscritto al REA”. In tal senso, va osservato che la L. 2 aprile 2007, n. 40 impone determinati adempimenti a carico del gestore di attività commerciale sia all'atto di inizio dell'attività che della cessazione di essa. In particolare, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 7/2007 conv. in L. n. 40/2007 “La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al comma 7, secondo periodo, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA. (1) 3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e dà notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica.
4. Le Amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.
5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa”. Inoltre, ad ulteriore prova dell'avvenuta cessazione dell'attività, la ha Parte_1 allegato la comunicazione di cessazione dell'attività inviata al SUAP del Comune di Reggio Calabria (cfr. all.to 3 parte ricorrente).
2 Pertanto, alla luce della superiore documentazione, la ha Parte_1 adeguatamente provato di aver cessato l'attività in epoca anteriore al periodo cui si riferiscono i contributi pretesi e che non ricorrono i presupposti costitutivi della pretesa fatta valere dall' che, al contrario, si è limitato a depositare una visura della Camera CP_1 di Commercio locale che, seppure astrattamente idonea a costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, risulta smentita dalla documentazione versata in atti dalla parte ricorrente. Per tali ragioni, il credito contributivo asseritamente vantato dall' CP_1 relativamente al periodo da gennaio a dicembre 2020, va annullato perché illegittimo non essendo dovuta alcuna contribuzione da parte della ricorrente per il periodo sopra indicato.
2. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (scaglione da
€ 1.101,00 ad € 5.200,00), seguono la soccombenza e si pongono a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Anna Bianco, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara insussistente il credito previdenziale riportato nell'avviso di addebito n. 39420220001280401000;
- condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, CP_1 che si liquidano in € 886,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione nei confronti dei procuratori dichiaratisi antistatari. Reggio Calabria, 1° marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Anna Bianco
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