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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/03/2025, n. 2030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2030 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28056/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28056/2024 promossa da:
PAPA GIOVANNI XXIII 37 (C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. COLLINI MAURO e dell'avv. FICHERA SILVIA MARIA ( ) elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI VENOSTA 4 20122 MILANO C.F._1 presso il difensore avv. COLLINI MAURO
RICORRENTE contro
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO elettivamente domiciliate in via Freguglia 1 20122 MILANO presso il difensore Avvocatura Distrettuale dello Stato (c.f. ) indirizzo P.IVA_4
PEC Email_1
RESISTENTI
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni diversa e/o contraria istanza disattesa, così giudicare: 1) accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 586 c.c. che va devoluta allo Stato e per esso al
, l'eredità relitta di Controparte_3 Persona_1 deceduto il 1° febbraio 2006, e di deceduta il 30 novembre 2009, e precisamente i Persona_2 diritti pari a ½ (un mezzo) dell'intera proprietà sull'immobile sito in Bresso (MI), Via Papa Giovanni XXIII n. 37, identificata al N.C.E.U. al foglio 12, mappale 72, sub 3;
2) con vittoria di spese ed onorari di causa.
PER I RESISTENTI Voglia l'Ill.mo giudice adito contrariis reiectis:
- in via pregiudiziale di rito: dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' e del Controparte_2
con condanna alle spese del ricorrente;
Controparte_3
- in subordine nel merito: rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite;
- in estremo subordine: compensare le spese di lite e tenere indenni le Amministrazioni statali da qualsivoglia onere relativo al presente procedimento.
pagina 1 di 6 Motivazione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., il ha agito in giudizio nei confronti Parte_1 del e dell' , al fine di far accertare la Controparte_3 Controparte_2 devoluzione al demanio dello Stato dell'eredità relitta di e di ai Persona_1 Persona_2 sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 586 c.c.
I resistenti, costituitisi tempestivamente, si sono difesi eccependo il difetto di legittimazione passiva del e dell' in quanto “l'immobile di cui si Controparte_3 Controparte_2
discute risulta catastalmente intestato ad una cooperativa, più precisamente alla
[...]
”. La difesa dei resistenti appare Controparte_4
fondarsi sulla assenza di un bene ereditario, che farebbe venir meno il presupposto dell'art. 586 c.c. che
è l'acquisto di beni ereditari da parte dello Stato.
L'eccezione è però infondata in quanto basata sulla sola visura catastale, da cui risulta l'intestazione dell'immobile alla cooperativa suindicata (doc. n 3 fasc. resist.), che tuttavia non è sufficiente per provare la proprietà di beni immobili.
Al contrario la ricorrente ha prodotto l'ispezione ipotecaria telematica (doc. n 1) che riporta la nota di trascrizione dell'accettazione dell'eredità dei defunti (deceduto a Sesto San Giovanni Persona_1
il 1° febbraio 2006) e (deceduta a Milano il 30 novembre 2009) a favore del figlio Persona_2
sull'immobile sito in Bresso (MI), Via Papa Giovanni XXIII n. 37, identificato al CP_5 CP_6
al foglio 12, mappale 72, sub 3, per la quota di 1/3 contro il de cuius e per la quota di Persona_1
1/6 contro la de cuius (con la conseguenza che, per effetto della successione dei Persona_2 genitori, risulta comproprietario per la quota di ½ dell'immobile predetto). CP_5
La ricorrente ha inoltre prodotto l'ordinanza del Tribunale del 21 giugno 2021 (doc. 4) che ha accertato e dichiarato che “deve essere considerato erede puro e semplice del padre CP_5 Persona_1
deceduto a Sesto San Giovanni l'1.2.2006, e della madre deceduta a
[...] Persona_2
Milano il 30.11.2009, ai sensi dell'art. 485 c.c.”, rigettando la domanda nei confronti dell'altro figlio
Parte_2
Da quanto suesposto emerge dunque che nel patrimonio ereditario dei coniugi defunti Persona_1
e è caduto l'immobile sito in Bresso (MI), Via Papa Giovanni XXIII n. 37, Persona_2
identificato al N.C.E.U. al foglio 12, mappale 72, sub 3, di cui la quota di ½ è stata acquistata ex art. 485 c.c. dal figlio mentre la restante quota di ½ non è stata acquistata dall'altro figlio CP_5
che non ha mai accettato l'eredità e che è decaduto dal diritto di accettare Parte_2
per la decorrenza del termine decennale (scaduto nel 2016 e nel 2019).
pagina 2 di 6 La prescrizione è inoltre decorsa anche per i figli di risultanti dal Parte_2
certificato di famiglia (doc. n 5), che sono chiamati per rappresentazione ex art. 467 c.c., in quanto anche per i chiamati ulteriori il termine decorre dall'apertura della successione, come chiarito dalla
Corte di Cassazione: “l'art. 480 c.c. pone un'eccezione alla regola che si desume dal combinato disposto delle due norme, nel senso che sebbene per i chiamati ulteriori la delazione non sia coeva all'apertura della successione, ma si attui in linea eventuale e successiva solo se ed in quanto i primi chiamati non vogliano o non possano accettare l'eredità, la prescrizione decorre anche per i chiamati ulteriori sin dal momento dell'apertura della successione, salvo l'ipotesi in cui vi sia stata accettazione da parte dei precedenti chiamati e il loro acquisto ereditario sia venuto meno ex terzo comma art. 480 c.c.”
(Cass. 27 settembre 2012 n. 16426).
Deve quindi ritenersi prescritto il diritto di accettare l'eredità dei defunti e Persona_1 [...]
per il chiamato e per i suoi figli. Persona_2 Parte_2
Occorre quindi esaminare se sia applicabile l'art. 586 c.c. - che ha quale presupposto “la mancanza di successibili” - nel caso in cui vi sia un erede, dovendosi questi individuare nella persona di CP_5
la cui qualità di erede puro e semplice è stata accertata in via definitiva dal Tribunale di Milano con ordinanza in data 21.6.2021.
La circostanza poi che il coerede avesse lasciato prescrivere il proprio diritto di Parte_2 accettare ha comportato, secondo la prospettazione dei resistenti, l'accrescimento ex art. 522 c.c. della quota di sua spettanza a quella del fratello e dunque l'acquisto, da parte di quest'ultimo, della CP_5 qualità di unico erede dei genitori nonché di esclusivo proprietario dell'immobile sito in Bresso, parte del compendio ereditario.
Al fine di illustrare le ragioni della decisione, occorre preliminarmente muovere dall'inquadramento dell'art. 522 c.c. e verificare se, nel caso di specie, l'accrescimento in senso atecnico di cui alla norma citata possa o meno trovare applicazione.
In caso affermativo, ovvero postulando l'accrescimento della quota ereditaria di a Parte_2 quella dell'erede puro e semplice , quest'ultimo risulterebbe come erede unico dei genitori e CP_5 dunque come titolare esclusivo dell'intera proprietà dell'immobile sito in Bresso;
in tale evenienza verrebbe meno, com'è evidente, il presupposto negativo della devoluzione dell'eredità allo Stato, ovvero “la mancanza di successibili” nonché la sua ratio, cioè quella di evitare la sussistenza nel nostro ordinamento di beni privi di un proprietario. In caso negativo, cioè postulando l'inapplicabilità dell'art. 522 c.c. al caso che ci occupa, la quota dell'eredità spettante a – non accrescendosi a Parte_2
quella del fratello – rimarrebbe effettivamente priva di un titolare, determinando così la devoluzione ex art. 586 c.c. del relativo compendio ereditario.
pagina 3 di 6 Ebbene, tra le due opzioni interpretative, quella che esclude l'applicabilità dell'art. 522 c.c. nel caso in cui venga in rilievo – non già la rinuncia all'accettazione - ma piuttosto l'estinzione per prescrizione del relativo diritto pare la più corretta, e ciò per più ordini di motivi, compendiati dalla giurisprudenza di merito nei termini che seguono: “a) l'art. 522 c.c. si riferisce testualmente alla sola rinuncia;
b)
l'equiparazione tra rinuncia e prescrizione del diritto di accettare va radicalmente esclusa se si considera la profonda diversità strutturale tra le due fattispecie, essendo la rinuncia un atto solenne che presuppone un'espressa pronuncia dell'interessato (v. art. 519 c.c.) e la prescrizione la conseguenza di una mera inerzia;
c) l'accrescimento atecnico di cui si tratta è disciplinato nel capo relativo alla rinuncia all'eredità all'evidente scopo di limitarne l'ambito applicativo mentre se il legislatore avesse voluto estendere quel meccanismo a tutte le ipotesi in cui il chiamato non possa accettare, avrebbe più correttamente inserito la relativa disciplina nel titolo dedicato alle successioni legittime;
d) l'accrescimento di cui all'art. 522 c.c. è in realtà un mero incremento delle quote degli eredi accettanti derivante dal loro ricalcolo sulla base delle norme sulla successione legittima ed è la logica conseguenza della speciale regola posta dall'art. 521 c.c., secondo cui il rinunciante è considerato come se non fosse mai stato chiamato all'eredità mentre tale istituto non può operare per il caso del chiamato che abbia perso il diritto di accettare per prescrizione, il quale non può considerarsi “mai chiamato”, trattandosi piuttosto di un soggetto “non più chiamato” la cui vocazione, lungi dal considerarsi come mai esistita si è semplicemente consumata e non potrà allora che seguire la disciplina generale della successione legittima. In altri termini, e concludendo sul punto, mentre nella successione testamentaria l'accrescimento trova il suo fondamento nella presunta volontà del disponente, nella successione legittima, ove non può parlarsi di una volontà presunta del de cuius, lo speciale meccanismo accrescitivo è strettamente legato alla sola peculiare ipotesi della rinuncia di uno dei chiamati e alla considerazione normativa del rinunciante quale mai chiamato sicché i successori legittimi vanno individuati con riguardo alla situazione esistente al momento dell'apertura della successione e in assenza del rinunciante” (Trib. Roma, 19 febbraio 2015, n. 5842).
Esclusa l'applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 522 c.c., occorre a questo punto verificare se sussista o meno il presupposto negativo della devoluzione in favore dello Stato del compendio ereditario, ovvero “la mancanza di successibili”: solo in tale evenienza, infatti, potrà trovare applicazione la disposizione residuale di cui all'art. 586 c.c. e, dunque, procedersi all'accertamento dell'avvenuta devoluzione in favore dello Stato di quella parte del compendio ereditario originariamente destinato a ma poi rimasto “acefalo“ in conseguenza della prescrizione del diritto di accettare Parte_2
facente capo al chiamato.
Ebbene, al fine di rispondere a tale quesito, occorre interrogarsi sulla ratio dell'art. 586 c.c.
pagina 4 di 6 Tale disposizione, come noto, prevede che, in mancanza di successibili, l'eredità è devoluta allo Stato.
Logico fondamento della disposizione de qua è quello di tutelare l'interesse collettivo alla conservazione dei beni del defunto e di assicurare la continuità dei rapporti giuridici patrimoniali che si annodavano alla sua persona: in altre parole, al fine di evitare che nel nostro ordinamento vi siano beni acefali, cioè privi di un proprietario che possa, da un lato, provvedere al relativo sfruttamento economico e, dall'altro, essere chiamato a rispondere delle relative obbligazioni secondo la logica eius commoda cuius incommoda, il sistema, con una norma di chiusura, contempla la delazione in favore dello Stato dell'eredità relitta e la conseguente sopportazione da parte sua dei debiti ereditari, nei limiti del valore dei beni acquistati.
Se questa è la ratio dell'art. 586 c.c., ovvero l'esigenza di evitare la proliferazione di beni c.d. acefali, allora deve ritenersi che nel caso di specie debba operare la devoluzione in favore dello Stato limitatamente alla quota parte del compendio ereditario facente capo all'originario chiamato Pt_2
diversamente opinando, infatti, si finirebbe per profilare – in relazione all'immobile sito in
[...]
Bresso di cui è causa – un singolare regime di titolarità, per metà riconducibile all'erede puro e semplice e per metà di proprietà di nessuno. CP_5
D'altra parte, lo stesso art. 586 c.c. nel prevedere, quale condizione di operatività della disposizione ivi scolpita, “la mancanza di successibili”, volutamente si esprime in termini generici, non specificando la ragione di tale mancanza che potrebbe perciò coincidere tanto con l'assoluta penuria di successibili quanto con l'impossibilità – per questi – di esercitare il proprio diritto all'accettazione, estintosi per prescrizione (nel senso di ritenere equiparabile alla mancanza di successibili ex art. 586 c.c. il caso in cui il diritto di accettare l'eredità sia prescritto, si veda la sentenza del Tribunale di Palermo del
14.7.1991) .
Per le ragioni illustrate, la domanda del ricorrente deve ritenersi fondata e pertanto meritevole di accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto devono essere rifuse dagli odierni resistenti in favore del nella misura indicata in dispositivo. A riguardo, occorre rilevare il valore Parte_1 indeterminabile della causa, la sua bassa complessità nonché l'applicazione dei parametri minimi alle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, attesa la celebrazione del rito semplificato e la discussione orale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 5 di 6 1) ACCERTA e DICHIARA la devoluzione in favore del e per esso al Controparte_7 [...]
, ex art. 586 c.c., della quota ereditaria di ½ Controparte_3
dell'eredità relitta di deceduto a Sesto San Giovanni il 1° febbraio 2006, e di ½ Persona_1 dell'eredità relitta di deceduta a Milano il 30 novembre 2009; Persona_2
2) CONDANNA i resistenti in solido alla rifusione, in favore del , delle Parte_1
spese di lite che liquida in euro 2906,00 per compenso, euro 518,00 per spese anticipate, oltre 15 % per spese forfetarie, c.p.a. e i.v.a..
Milano, 12 marzo 2025
Il Giudice dott. Antonella Cozzi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28056/2024 promossa da:
PAPA GIOVANNI XXIII 37 (C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. COLLINI MAURO e dell'avv. FICHERA SILVIA MARIA ( ) elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI VENOSTA 4 20122 MILANO C.F._1 presso il difensore avv. COLLINI MAURO
RICORRENTE contro
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO elettivamente domiciliate in via Freguglia 1 20122 MILANO presso il difensore Avvocatura Distrettuale dello Stato (c.f. ) indirizzo P.IVA_4
PEC Email_1
RESISTENTI
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni diversa e/o contraria istanza disattesa, così giudicare: 1) accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 586 c.c. che va devoluta allo Stato e per esso al
, l'eredità relitta di Controparte_3 Persona_1 deceduto il 1° febbraio 2006, e di deceduta il 30 novembre 2009, e precisamente i Persona_2 diritti pari a ½ (un mezzo) dell'intera proprietà sull'immobile sito in Bresso (MI), Via Papa Giovanni XXIII n. 37, identificata al N.C.E.U. al foglio 12, mappale 72, sub 3;
2) con vittoria di spese ed onorari di causa.
PER I RESISTENTI Voglia l'Ill.mo giudice adito contrariis reiectis:
- in via pregiudiziale di rito: dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' e del Controparte_2
con condanna alle spese del ricorrente;
Controparte_3
- in subordine nel merito: rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite;
- in estremo subordine: compensare le spese di lite e tenere indenni le Amministrazioni statali da qualsivoglia onere relativo al presente procedimento.
pagina 1 di 6 Motivazione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., il ha agito in giudizio nei confronti Parte_1 del e dell' , al fine di far accertare la Controparte_3 Controparte_2 devoluzione al demanio dello Stato dell'eredità relitta di e di ai Persona_1 Persona_2 sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 586 c.c.
I resistenti, costituitisi tempestivamente, si sono difesi eccependo il difetto di legittimazione passiva del e dell' in quanto “l'immobile di cui si Controparte_3 Controparte_2
discute risulta catastalmente intestato ad una cooperativa, più precisamente alla
[...]
”. La difesa dei resistenti appare Controparte_4
fondarsi sulla assenza di un bene ereditario, che farebbe venir meno il presupposto dell'art. 586 c.c. che
è l'acquisto di beni ereditari da parte dello Stato.
L'eccezione è però infondata in quanto basata sulla sola visura catastale, da cui risulta l'intestazione dell'immobile alla cooperativa suindicata (doc. n 3 fasc. resist.), che tuttavia non è sufficiente per provare la proprietà di beni immobili.
Al contrario la ricorrente ha prodotto l'ispezione ipotecaria telematica (doc. n 1) che riporta la nota di trascrizione dell'accettazione dell'eredità dei defunti (deceduto a Sesto San Giovanni Persona_1
il 1° febbraio 2006) e (deceduta a Milano il 30 novembre 2009) a favore del figlio Persona_2
sull'immobile sito in Bresso (MI), Via Papa Giovanni XXIII n. 37, identificato al CP_5 CP_6
al foglio 12, mappale 72, sub 3, per la quota di 1/3 contro il de cuius e per la quota di Persona_1
1/6 contro la de cuius (con la conseguenza che, per effetto della successione dei Persona_2 genitori, risulta comproprietario per la quota di ½ dell'immobile predetto). CP_5
La ricorrente ha inoltre prodotto l'ordinanza del Tribunale del 21 giugno 2021 (doc. 4) che ha accertato e dichiarato che “deve essere considerato erede puro e semplice del padre CP_5 Persona_1
deceduto a Sesto San Giovanni l'1.2.2006, e della madre deceduta a
[...] Persona_2
Milano il 30.11.2009, ai sensi dell'art. 485 c.c.”, rigettando la domanda nei confronti dell'altro figlio
Parte_2
Da quanto suesposto emerge dunque che nel patrimonio ereditario dei coniugi defunti Persona_1
e è caduto l'immobile sito in Bresso (MI), Via Papa Giovanni XXIII n. 37, Persona_2
identificato al N.C.E.U. al foglio 12, mappale 72, sub 3, di cui la quota di ½ è stata acquistata ex art. 485 c.c. dal figlio mentre la restante quota di ½ non è stata acquistata dall'altro figlio CP_5
che non ha mai accettato l'eredità e che è decaduto dal diritto di accettare Parte_2
per la decorrenza del termine decennale (scaduto nel 2016 e nel 2019).
pagina 2 di 6 La prescrizione è inoltre decorsa anche per i figli di risultanti dal Parte_2
certificato di famiglia (doc. n 5), che sono chiamati per rappresentazione ex art. 467 c.c., in quanto anche per i chiamati ulteriori il termine decorre dall'apertura della successione, come chiarito dalla
Corte di Cassazione: “l'art. 480 c.c. pone un'eccezione alla regola che si desume dal combinato disposto delle due norme, nel senso che sebbene per i chiamati ulteriori la delazione non sia coeva all'apertura della successione, ma si attui in linea eventuale e successiva solo se ed in quanto i primi chiamati non vogliano o non possano accettare l'eredità, la prescrizione decorre anche per i chiamati ulteriori sin dal momento dell'apertura della successione, salvo l'ipotesi in cui vi sia stata accettazione da parte dei precedenti chiamati e il loro acquisto ereditario sia venuto meno ex terzo comma art. 480 c.c.”
(Cass. 27 settembre 2012 n. 16426).
Deve quindi ritenersi prescritto il diritto di accettare l'eredità dei defunti e Persona_1 [...]
per il chiamato e per i suoi figli. Persona_2 Parte_2
Occorre quindi esaminare se sia applicabile l'art. 586 c.c. - che ha quale presupposto “la mancanza di successibili” - nel caso in cui vi sia un erede, dovendosi questi individuare nella persona di CP_5
la cui qualità di erede puro e semplice è stata accertata in via definitiva dal Tribunale di Milano con ordinanza in data 21.6.2021.
La circostanza poi che il coerede avesse lasciato prescrivere il proprio diritto di Parte_2 accettare ha comportato, secondo la prospettazione dei resistenti, l'accrescimento ex art. 522 c.c. della quota di sua spettanza a quella del fratello e dunque l'acquisto, da parte di quest'ultimo, della CP_5 qualità di unico erede dei genitori nonché di esclusivo proprietario dell'immobile sito in Bresso, parte del compendio ereditario.
Al fine di illustrare le ragioni della decisione, occorre preliminarmente muovere dall'inquadramento dell'art. 522 c.c. e verificare se, nel caso di specie, l'accrescimento in senso atecnico di cui alla norma citata possa o meno trovare applicazione.
In caso affermativo, ovvero postulando l'accrescimento della quota ereditaria di a Parte_2 quella dell'erede puro e semplice , quest'ultimo risulterebbe come erede unico dei genitori e CP_5 dunque come titolare esclusivo dell'intera proprietà dell'immobile sito in Bresso;
in tale evenienza verrebbe meno, com'è evidente, il presupposto negativo della devoluzione dell'eredità allo Stato, ovvero “la mancanza di successibili” nonché la sua ratio, cioè quella di evitare la sussistenza nel nostro ordinamento di beni privi di un proprietario. In caso negativo, cioè postulando l'inapplicabilità dell'art. 522 c.c. al caso che ci occupa, la quota dell'eredità spettante a – non accrescendosi a Parte_2
quella del fratello – rimarrebbe effettivamente priva di un titolare, determinando così la devoluzione ex art. 586 c.c. del relativo compendio ereditario.
pagina 3 di 6 Ebbene, tra le due opzioni interpretative, quella che esclude l'applicabilità dell'art. 522 c.c. nel caso in cui venga in rilievo – non già la rinuncia all'accettazione - ma piuttosto l'estinzione per prescrizione del relativo diritto pare la più corretta, e ciò per più ordini di motivi, compendiati dalla giurisprudenza di merito nei termini che seguono: “a) l'art. 522 c.c. si riferisce testualmente alla sola rinuncia;
b)
l'equiparazione tra rinuncia e prescrizione del diritto di accettare va radicalmente esclusa se si considera la profonda diversità strutturale tra le due fattispecie, essendo la rinuncia un atto solenne che presuppone un'espressa pronuncia dell'interessato (v. art. 519 c.c.) e la prescrizione la conseguenza di una mera inerzia;
c) l'accrescimento atecnico di cui si tratta è disciplinato nel capo relativo alla rinuncia all'eredità all'evidente scopo di limitarne l'ambito applicativo mentre se il legislatore avesse voluto estendere quel meccanismo a tutte le ipotesi in cui il chiamato non possa accettare, avrebbe più correttamente inserito la relativa disciplina nel titolo dedicato alle successioni legittime;
d) l'accrescimento di cui all'art. 522 c.c. è in realtà un mero incremento delle quote degli eredi accettanti derivante dal loro ricalcolo sulla base delle norme sulla successione legittima ed è la logica conseguenza della speciale regola posta dall'art. 521 c.c., secondo cui il rinunciante è considerato come se non fosse mai stato chiamato all'eredità mentre tale istituto non può operare per il caso del chiamato che abbia perso il diritto di accettare per prescrizione, il quale non può considerarsi “mai chiamato”, trattandosi piuttosto di un soggetto “non più chiamato” la cui vocazione, lungi dal considerarsi come mai esistita si è semplicemente consumata e non potrà allora che seguire la disciplina generale della successione legittima. In altri termini, e concludendo sul punto, mentre nella successione testamentaria l'accrescimento trova il suo fondamento nella presunta volontà del disponente, nella successione legittima, ove non può parlarsi di una volontà presunta del de cuius, lo speciale meccanismo accrescitivo è strettamente legato alla sola peculiare ipotesi della rinuncia di uno dei chiamati e alla considerazione normativa del rinunciante quale mai chiamato sicché i successori legittimi vanno individuati con riguardo alla situazione esistente al momento dell'apertura della successione e in assenza del rinunciante” (Trib. Roma, 19 febbraio 2015, n. 5842).
Esclusa l'applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 522 c.c., occorre a questo punto verificare se sussista o meno il presupposto negativo della devoluzione in favore dello Stato del compendio ereditario, ovvero “la mancanza di successibili”: solo in tale evenienza, infatti, potrà trovare applicazione la disposizione residuale di cui all'art. 586 c.c. e, dunque, procedersi all'accertamento dell'avvenuta devoluzione in favore dello Stato di quella parte del compendio ereditario originariamente destinato a ma poi rimasto “acefalo“ in conseguenza della prescrizione del diritto di accettare Parte_2
facente capo al chiamato.
Ebbene, al fine di rispondere a tale quesito, occorre interrogarsi sulla ratio dell'art. 586 c.c.
pagina 4 di 6 Tale disposizione, come noto, prevede che, in mancanza di successibili, l'eredità è devoluta allo Stato.
Logico fondamento della disposizione de qua è quello di tutelare l'interesse collettivo alla conservazione dei beni del defunto e di assicurare la continuità dei rapporti giuridici patrimoniali che si annodavano alla sua persona: in altre parole, al fine di evitare che nel nostro ordinamento vi siano beni acefali, cioè privi di un proprietario che possa, da un lato, provvedere al relativo sfruttamento economico e, dall'altro, essere chiamato a rispondere delle relative obbligazioni secondo la logica eius commoda cuius incommoda, il sistema, con una norma di chiusura, contempla la delazione in favore dello Stato dell'eredità relitta e la conseguente sopportazione da parte sua dei debiti ereditari, nei limiti del valore dei beni acquistati.
Se questa è la ratio dell'art. 586 c.c., ovvero l'esigenza di evitare la proliferazione di beni c.d. acefali, allora deve ritenersi che nel caso di specie debba operare la devoluzione in favore dello Stato limitatamente alla quota parte del compendio ereditario facente capo all'originario chiamato Pt_2
diversamente opinando, infatti, si finirebbe per profilare – in relazione all'immobile sito in
[...]
Bresso di cui è causa – un singolare regime di titolarità, per metà riconducibile all'erede puro e semplice e per metà di proprietà di nessuno. CP_5
D'altra parte, lo stesso art. 586 c.c. nel prevedere, quale condizione di operatività della disposizione ivi scolpita, “la mancanza di successibili”, volutamente si esprime in termini generici, non specificando la ragione di tale mancanza che potrebbe perciò coincidere tanto con l'assoluta penuria di successibili quanto con l'impossibilità – per questi – di esercitare il proprio diritto all'accettazione, estintosi per prescrizione (nel senso di ritenere equiparabile alla mancanza di successibili ex art. 586 c.c. il caso in cui il diritto di accettare l'eredità sia prescritto, si veda la sentenza del Tribunale di Palermo del
14.7.1991) .
Per le ragioni illustrate, la domanda del ricorrente deve ritenersi fondata e pertanto meritevole di accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto devono essere rifuse dagli odierni resistenti in favore del nella misura indicata in dispositivo. A riguardo, occorre rilevare il valore Parte_1 indeterminabile della causa, la sua bassa complessità nonché l'applicazione dei parametri minimi alle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, attesa la celebrazione del rito semplificato e la discussione orale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 5 di 6 1) ACCERTA e DICHIARA la devoluzione in favore del e per esso al Controparte_7 [...]
, ex art. 586 c.c., della quota ereditaria di ½ Controparte_3
dell'eredità relitta di deceduto a Sesto San Giovanni il 1° febbraio 2006, e di ½ Persona_1 dell'eredità relitta di deceduta a Milano il 30 novembre 2009; Persona_2
2) CONDANNA i resistenti in solido alla rifusione, in favore del , delle Parte_1
spese di lite che liquida in euro 2906,00 per compenso, euro 518,00 per spese anticipate, oltre 15 % per spese forfetarie, c.p.a. e i.v.a..
Milano, 12 marzo 2025
Il Giudice dott. Antonella Cozzi
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