Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 13/03/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.1569/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. SGRIZZI LUCIANO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con gli avv.ti BATTISTA VALERIA e FERRANTE GIULIA CP_1
Convenuto
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE La parte ricorrente ha chiesto: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertare e Cont dichiarare che fra la dr.ssa e l' è intercorso un rapporto di Parte_1 lavoro subordinato e, per l'effetto, accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni meglio indicate in narrativa, il diritto della ricorrente a beneficiare della procedura di stabilizzazione dell'8 giugno 2023 – Deliberazione del Commissario Straordinario n.355 dell'8/6/2023 per applicazione procedure di stabilizzazione del personale del ruolo sanitario e socio-sanitario ai sensi dell'art.1, comma 268, lett.b), legge
n.234/2021 (legge finanziaria) - profilo di infermiere - e, quindi, per l'effetto, a vedersi riconosciuto il proprio diritto a essere stabilizzata all'interno dell'organico Contr infermieristico dell ”. La parte resistente ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto l'inammissibilità/l'improponibilità/l'improcedibilità/il rigetto del ricorso. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato perché la procedura di stabilizzazione del personale del ruolo sanitario e del ruolo socio-sanitario ex art.1 (co.268, lett.b)
l.234/2021 culminata con la deliberazione n.355/2023 del commissario straordinario dell riguarda esclusivamente coloro che abbiano maturato alla data del CP_1
31/12/2022 almeno 18 mesi di servizio alle dipendenze di un ente del Servizio Sanitario
Nazionale (requisito assente nel caso di specie in cui la parte ricorrente ha lavorato solo dal 19/11/2021 al 31/12/2021, come emerge dal contratto di lavoro in atti). Né la parte
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l'art.1 (co.268, lett.b) l.234/2021 non prevede alcun obbligo assunzionale del personale del ruolo sanitario e del ruolo socio-sanitario in possesso del requisito di anzianità di servizio stabilito dalla disposizione in parola, ma una mera facoltà degli enti del Servizio Sanitario Nazionale (come si evince dall'utilizzo della locuzione
“possono assumere”), con l'effetto che non è possibile inferire dalla norma in discorso alcun diritto soggettivo della parte ricorrente (la quale non possiede comunque il requisito di anzianità di servizio previsto dalla disposizione in argomento) Contr all'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze dell di CP_1
La questione è assorbente e preclude l'esame delle ulteriori questioni oggetto del presente giudizio (compresa quella relativa all'accertamento del carattere subordinato o meno dell'attività -formalmente di lavoro autonomo- effettivamente espletata dalla parte ricorrente in favore dell , in omaggio al principio della ragione CP_1 più liquida.
Il tenore della pronuncia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Crotone, 13/03/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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