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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 6322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6322 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
. 1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott. Francesco NOTARO Consigliere dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 86 dell'anno 2021, vertente
TRA
(P.IVA Parte_1
), in persona del liquidatore e legale rapp.te p.t., rappresentato e P.IVA_1 difeso dagli avv.ti Bruno Cimadomo (C.F. ), CodiceFiscale_1 [...]
(C.F. ) e (C.F. Parte_2 CodiceFiscale_2 Parte_3 [...]
), presso i quali elettivamente domicilia in Napoli, alla Via F. C.F._3
Lomonaco n. 3 - Email_1
APPELLANTE
E avv. Giuseppe Abenavoli ), rappresentato e difeso C.F._4 dall'avv. Rosa Giustino - P.E.C.: C.F._5
, con e presso di lei elettivamente Email_2 domiciliato in Via Alfredo Rocco, 56, 80128 – Napoli
APPELLATO . 2
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6873/2020 del 20/21.10.2020, notificata l'1.12.2020, resa nel proc. n. 21097/2016 r.g.a.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Il appellante ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe Parte_1 indicata, con la quale è stato condannato al pagamento, in favore dell'avv.
Abenavoli, del complessivo importo di euro 1.422.018,31, oltre accessori, in corrispettivo delle prestazioni di consulenza e assistenza legale rese dal professionista.
Lamentando l'erroneità della decisione gravata, ne ha chiesto la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito l'Abenavoli, resistendo al gravame, del quale ha chiesto il rigetto.
Negata la chiesta inibitoria, mutati la Sezione ed il relatore, nessuna delle parti costituite ha depositato note di trattazione per l'udienza del 30.9.2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, né all'udienza successiva del 2.12.2025, cui la
Corte ha rinviato ai sensi del comma quarto della disposizione citata, svolta con le medesime modalità di cui sopra, pur avendo il cancelliere ritualmente comunicato anche l'ordinanza disponente il rinvio dall'una all'altra.
Preso atto di ciò, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Il mancato deposito di note (equivalente alla mancata comparizione) delle parti alle due udienze consecutive da ultimo indicate comporta, in virtù del comma quarto dell'art. 127 ter c.p.c., applicabile ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2023, la cancellazione della causa dal ruolo e la declaratoria di estinzione del processo.
La citata previsione si osserva pure nei giudizi dinanzi alla Corte di Appello, in forza del rinvio fatto dall'art. 359 cpc alle norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al Tribunale, non risultando incompatibile con le . 3
disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro II dello stesso codice
(cfr. Cass. n. 858/00).
Tanto premesso in punto di diritto, la Corte deve quindi ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo, alla stregua della surriportata disciplina normativa.
Per una siffatta declaratoria va adottato un provvedimento avente forma di sentenza, secondo quanto stabilito dall'art. 307 ultimo comma c.p.c.
A mente dell'art. 310 ultimo comma del predetto codice, le spese del presente grado di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile (ex Quarta A), definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
- dichiara che le spese del presente grado di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Napoli, addì 5.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott. Francesco NOTARO Consigliere dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 86 dell'anno 2021, vertente
TRA
(P.IVA Parte_1
), in persona del liquidatore e legale rapp.te p.t., rappresentato e P.IVA_1 difeso dagli avv.ti Bruno Cimadomo (C.F. ), CodiceFiscale_1 [...]
(C.F. ) e (C.F. Parte_2 CodiceFiscale_2 Parte_3 [...]
), presso i quali elettivamente domicilia in Napoli, alla Via F. C.F._3
Lomonaco n. 3 - Email_1
APPELLANTE
E avv. Giuseppe Abenavoli ), rappresentato e difeso C.F._4 dall'avv. Rosa Giustino - P.E.C.: C.F._5
, con e presso di lei elettivamente Email_2 domiciliato in Via Alfredo Rocco, 56, 80128 – Napoli
APPELLATO . 2
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6873/2020 del 20/21.10.2020, notificata l'1.12.2020, resa nel proc. n. 21097/2016 r.g.a.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Il appellante ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe Parte_1 indicata, con la quale è stato condannato al pagamento, in favore dell'avv.
Abenavoli, del complessivo importo di euro 1.422.018,31, oltre accessori, in corrispettivo delle prestazioni di consulenza e assistenza legale rese dal professionista.
Lamentando l'erroneità della decisione gravata, ne ha chiesto la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito l'Abenavoli, resistendo al gravame, del quale ha chiesto il rigetto.
Negata la chiesta inibitoria, mutati la Sezione ed il relatore, nessuna delle parti costituite ha depositato note di trattazione per l'udienza del 30.9.2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, né all'udienza successiva del 2.12.2025, cui la
Corte ha rinviato ai sensi del comma quarto della disposizione citata, svolta con le medesime modalità di cui sopra, pur avendo il cancelliere ritualmente comunicato anche l'ordinanza disponente il rinvio dall'una all'altra.
Preso atto di ciò, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Il mancato deposito di note (equivalente alla mancata comparizione) delle parti alle due udienze consecutive da ultimo indicate comporta, in virtù del comma quarto dell'art. 127 ter c.p.c., applicabile ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2023, la cancellazione della causa dal ruolo e la declaratoria di estinzione del processo.
La citata previsione si osserva pure nei giudizi dinanzi alla Corte di Appello, in forza del rinvio fatto dall'art. 359 cpc alle norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al Tribunale, non risultando incompatibile con le . 3
disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro II dello stesso codice
(cfr. Cass. n. 858/00).
Tanto premesso in punto di diritto, la Corte deve quindi ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo, alla stregua della surriportata disciplina normativa.
Per una siffatta declaratoria va adottato un provvedimento avente forma di sentenza, secondo quanto stabilito dall'art. 307 ultimo comma c.p.c.
A mente dell'art. 310 ultimo comma del predetto codice, le spese del presente grado di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile (ex Quarta A), definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
- dichiara che le spese del presente grado di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Napoli, addì 5.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO