Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 24/06/2025, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice unico, dott.ssa Rosa Maria Verrastro, ha pronunciato, all'udienza del 24.6.2025, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di R.G. 1575/2023, vertente
TRA
,rappresentato e difeso dall'avv. Del Prete Parte_1 C.F. Codice Fiscale_1
Francesco, con studio in Manduria (LE) ed ivi elettivamente domiciliato, giusta mandato in atti;
OPPONENTE
[...]
,P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1 C.F.
difeso dagli avvocati Nicola Colaiacovo e Annalucia Biocca, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, giusta mandato in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Parte_1Con atto di citazione notificato il 19.4.2023, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 180/2023, notificato il 30.3.2023, con il quale era al medesimo ingiunto il pagamento della somma di € 11.110,01 oltre interessi legali e spese della fase monitoria, domandandone la revoca.
A fondamento della opposizione, la parte eccepiva: nullità della notifica, in quanto egli era dotato di indirizzo PEC, ed in considerazione della violazione degli artt. 106 e 107 del DPR 1229/1959 giacchè
l'atto era stato consegnato per la notifica all'UNEP di Sulmona, per essendo stato emesso da Tribunale di Potenza;
mancato esperimento della procedura di mediazione, poichè il debito era collegato ad un contratto di comodato d'uso; infondatezza, nel merito, della domanda monitoria data la gratuità del comodato d'uso, e giusta la previsione di cui all'art. 183 c.c..
Il debitore eccepiva inoltre, che egli aveva acquisto in comodato dalla opposta l'autovettura in quanto ne era dipendente prima, ed agente poi;
che le fatture provenienti da Pt_2 erano tutte successive di oltre un anno dalla cessazione del suo rapporto di collaborazione;
che il contratto di locazione, oneroso
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 22.12.2023, poi nuovamente depositata il 4.6.2024, all'esito del differimento della prima udienza di trattazione, il creditore opposto, il quale allegava:
l'inapplicabilità, alla controversia, del rito di cui al D.lgs. 149/2022 e, di conseguenza, la nullità della citazione;
il creditore domandava la fissazione di una nuova udienza di trattazione.
Il convenuto, nella successiva comparsa depositata in data 4.6.2024, contrastava le eccezioni proposte dal debitore, rilevando la mera irregolarità della notifica derivante dalla eccepita violazione degli artt.
106 e 107 DPR 1129/1959; egli eccepiva che il contratto di agenzia stipulato tra le parti non prevedeva la concessione dell'autovettura; che, avendo il debitore delle pendenze esecutive e relative trattenute in busta paga, e non disponendo di reddito adeguato per procurarsi una autovettura, vi era un accordo tra le parti in forza del quale il debitore avrebbe rimborsato alla società i canoni di noleggio dell'autovettura dal medesimo utilizzata ed eventuali sanzioni amministrative per violazioni eventualmente commesse utilizzando l'autovettura stessa;
che il rapporto instaurato nel 2020 con il debitore era un rapporto di agenzia che comportava una autonoma organizzazione del lavoro da parte del prestatore con conseguente addebitabilità al medesimo di tutti i costi sostenuti per l'espletamento della prestazione dedotta in contratto.
La parte convenuta domandava pertanto il rigetto della spiegata opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza depositata il 9.1.2024 all'esito della prima udienza del 9.1.2024, sulla scorta della eccezione di parte opposta, rilevato che il ricorso per decreto ingiuntivo era stato depositato il
24.2.2023, ovvero prima della entrata in vigore della riforma di cui al D.Lgs, 149/2022, e che pertanto gli avvertimenti di cui all'atto di citazione non erano coerenti con la formulazione dell'art. 163 c.p.c. comma 7 nel testo ratione temporis vigente, applicato l'art. 164 comma 3 c.p.c., la nullità dell'atto introduttivo era sanata mediante il differimento al 4.6.2024 della prima udienza di trattazione, poi differita nuovamente di ufficio al 23.7.2024.
Con ordinanza depositata il 2.8.2025 e comunicata in pari data alle parti, a scioglimento della riserva assunta al verbale di udienza del 23.7.2024, era rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, poiché la controversia verteva in materia di comodato d'uso di una autovettura, circostanza non contestata dalla medesima parte opposta, era assegnata a quest'ultima termine di giorni
20 per promuovere procedura di mediazione con avvertimento che in difetto di attivazione alla 66
pronuncia di improcedibilità di cui all'art. 5 comma 1 bis del D.Lg.s 28/2010 sarebbe conseguita la revoca del decreto ingiuntivo". All'udienza di verifica del 12.3.2025 si rilevava, su eccezione proposta dalla parte opponente nelle note autorizzate per la trattazione cartolare, come l'opposto avesse depositato istanza di mediazione solo in data 10.3.2025, ovvero due giorni prima rispetto alla fissata udienza di verifica.
La parte opponente, menzionando precedenti della Suprema Corte di Cassazione in materia, eccepiva l'improcedibilità della domanda proposta dal creditore.
Con successiva ordinanza emessa il 19.3.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, era fissata udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. il 24.6.2025, non accogliendo l'istanza di rimessione in termini proposta dal creditore ed era assegnato alle parti anche termine per eventuale deposito di note conclusive, cui provvedeva la parte opposta.
Le parti all'udienza del 24.6.2025 discutevano la causa, riportandosi ai propri atti ed alle richieste tutte formulate, e la stessa era definita con sentenza emessa all'esito della camera di consiglio.
La domanda del creditore va dichiarata improcedibile e, di conseguenza, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
In via preliminare, vanno confermate tutte le ordinanze emesse nel corso della trattazione, ivi compresa quella con la quale era rigettata l'istanza di rimessione in termini proposta dal creditore in relazione alla procedura di mediazione.
L'istanza di mediazione è stata infatti proposta solo due giorni prima rispetto alla data di udienza di verifica, questa fissata con ordinanza del 2.8.2024 ritualmente comunicata e alla data dell'udienza di verifica alcuna convocazione delle parti ed alcun incontro si era svolto innanzi al mediatore.
A fondamento della istanza di rimessione in termini, la parte opposta depositava documentazione medica relativa ad uno solo dei procuratori costituiti.
La parte sosteneva di non avere potuto espletare il procedimento di mediazione per la ricorrenza di un impedimento dovuto a causa non imputabile - che solo avrebbe legittimato l'accoglimento della istanza di rimessione in termini- riferibile a problemi medici di uno solo dei difensori costituiti per il creditore, impedimenti collocabili nel mese di settembre- ottobre 2024.
Stante la riferibilità della eventuale causa non imputabile ad uno solo dei difensori e considerato il periodo circoscritto nel tempo cui l'impedimento si riferisce, non pare pertanto potersi ravvisare alcuna causa non imputabile atta a disporre un rinvio.
Va a questo punto esaminata l'incidenza del mancato espletamento del procedimento di mediazione alla data dell'udienza di verifica.
In diritto, l'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 nel testo applicabile ratione temporis prevede testualmente che:
"1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato... è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.
2. Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale...".
Nel caso di procedimento per decreto ingiuntivo l'art. 5 bis (vigente alla data del 30.6.2023) prevede che: "1. Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese".
Sulla nozione di "esperimento della procedura di mediazione” si è di recente espressa la Corte di
Cassazione, mediante orientamento che si è consolidato.
...Si è in particolare sostenuto che: ". . Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, commi 2 e 2-bis d. lgs. 28/2010, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione...". (cfr. Cass. n. 40035/2021 ma anche Cass.
n. 433/2024)
La circostanza che il precedente summenzionato si riferisca alla formulazione della norma anteriore alla novella di cui al D.Lg.s 149/2022 ed alla introduzione dell'art. 5 bis, non osta alla applicabilità del ragionamento della Corte anche - ed a maggior ragione- quando si tratti di materie soggette a mediazione obbligatoria, e malgrado l'intervenuta modifica normativa.
Va rimarcato come l'art. 5 nel testo anteriore al 2022 recitasse: “4. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione...", dal che discende che, quandanche si volesse applicare la precedente formulazione, ovvero quella anteriore rispetto al D.Lgs. 149/2022, la conclusione cui si addiviene rimarrebbe, quanto alla improcedibilità, identica. ( la formulazione del comma 4 vigente al 18.10.2022 ricalca la formulazione dell'art. 5 comma 2 bis sul quale si intrattiene la Corte di Cassazione nel precedente indicato ovvero la formulazione introdotto dalla prima riforma di cui al D.L. 69/13 conv. in L.
98/2013)
Peraltro, in parte motiva, la Corte nel precedente del 2021 citato, precisa che: ". Resta inteso, nel quadro interpretativo così delineato, che ove l'udienza di verifica sia stata fissata subito dopo la scadenza del termine di durata della mediazione, ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 6, senza che il procedimento sia stato iniziato o comunque si sia concluso per una colpevole inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione della istanza, quest'ultima si espone al rischio che la sua domanda giudiziale sia dichiarata improcedibile, a causa del mancato esperimento della mediazione entro il termine di durata della procedura previsto per legge...". (sulla nozione di esperimento della procedura di mediazione anche cfr. Cass. n. 8473/2019)
Stante tutto quanto sopra, la domanda del creditore opposto va dichiara improcedibile ed il decreto ingiuntivo va, di conseguenza, revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, non ricorrendo alcuna delle condizioni che ne legittimerebbero la compensazione, e sono poste a carico dell'opposto ed in favore dell'opponente.
Esse sono liquidate in € 2.600,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge ed oltre spese vive, queste documentate in € 118,50, sulla base del valore della causa, delle attività processuali svolte
(studio, introduttiva, trattazione e decisionale) e facendo applicazione dei criteri tariffari di cui ai dd.mm. 55/2014 e 147/2022 applicati in importi sostanzialmente pari ai minimi, tenuto conto della definizione della lite sulla base di una questione preliminare.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 180/2023 proposta da ogni altra domanda, eccezione e deduzione Parte_1
disattesa, così provvede:
1) Dichiara improcedibile la domanda proposta dal creditore opposto e revoca il decreto ingiuntivo;
2) Condanna l'opposto al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2.600,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge ed oltre spese vive, liquidate in 118,50.
Potenza, 24.6.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro