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Sentenza 28 marzo 2026
Sentenza 28 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/2026, n. 7446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7446 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14446/2020 R.G. proposto da: Snam TE Gas Spa e Snam Spa, rappresentate e difese dall'avvocato AB OD, -ricorrenti- contro Autostrade per l'Italia Spa, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio GR, -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 663/2020 depositata il 29.1.2020. Civile Sent. Sez. 2 Num. 7446 Anno 2026 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: PICARO VINCENZO Data pubblicazione: 28/03/2026 2 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19.3.2026 dal Consigliere EN IC. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Troncone, che ha concluso per rigetto del ricorso. Uditi per delega del difensore dei ricorrenti l'avv. Federico Novelli e l’avv. NA GR e per delega del difensori della controricorrente l'avv. AN GR. FATTI DI CAUSA La società Autostrade per l’Italia S.p.a., premettendo di aver anticipato, nell’ambito dei lavori di ampliamento dell’autostrada A14 Bologna - Taranto, le somme relative alla risoluzione di quattro interferenze di metanodotti con la rete autostradale (per intero le spese relative ai lavori di spostamento della rete del gas dalla sede autostradale, e per l’80% quelle relative a lavori effettuati nella fascia di rispetto), chiedeva al Tribunale di Roma di condannare la Snam TE Gas S.p.a., nonché la Snam S.p.a., cui era stato conferito il ramo d’azienda relativo al trasporto del gas, alla restituzione di quanto versato da essa attrice (€ 736.080,00 oltre interessi dall’1.4.2010), in conformità alla disciplina vigente in materia e agli accordi negoziali stipulati con l’operatore del servizio di distribuzione del gas. Costituitasi, la Snam TE Gas S.p.a. deduceva l’inapplicabilità delle invocate disposizioni legali e negoziali, atteso che i lavori per cui è causa avevano interessato impianti posti non sulla sede stradale in senso stretto, bensì nella cosiddetta fascia di rispetto, ovverosia su terreni di privati esterni al confine stradale sui quali erano ubicate strutture della rete del gas delle quali si era reso necessario lo spostamento a causa dell’ampliamento dell’autostrada dovuto alla realizzazione della terza corsia nel tratto Senigallia – ON Sud;
articolava, inoltre, domanda riconvenzionale tesa a ottenere la condanna dell’attrice al pagamento del saldo del 20% dei lavori effettuati su tratti di metanodotto ubicati nella 3 zona di rispetto, al quale andavano dedotti gli importi anticipati da Autostrade per l’Italia S.p.a. per lavori relativi alla sede autostradale, ma in realtà a suo carico, il tutto per un importo differenziale di €73.138,38 oltre interessi moratori dal 2.5.2012 al saldo ex D. Lgs. n.231/2002. Nella contumacia della Snam S.p.a., il Tribunale di Roma, con la sentenza n.25025/2015, accoglieva la domanda di parte attrice e rigettava la riconvenzionale. Snam TE Gas S.p.a. e Snam S.p.a. interponevano appello avverso la predetta decisione. Autostrade per l’Italia S.p.a. resisteva al gravame. Con la sentenza n. 663/2020, la Corte d’Appello di Roma rigettava l’impugnazione, ritenendo corretta l’interpretazione del Giudice di prime cure, secondo cui, in virtù delle quattro convenzioni intercorse tra le parti negli anni 1976, 1980, 1985 e 1997, relative a quattro diverse interferenze interessate dalla realizzazione della terza corsia, nel caso di ampliamenti o modificazioni dell’autostrada, ovvero di lavori di qualsiasi genere connessi alle necessità dell’esercizio autostradale, la Snam S.p.a. era tenuta ad eseguire a proprie spese le modificazioni e gli spostamenti delle opere che costituivano l’attraversamento, da intendersi riferito non solo alla sede autostradale vera e propria, ma anche alla cosiddetta fascia di rispetto. Avverso tale pronuncia le società Snam TE Gas S.p.a. e Snam S.p.a. hanno proposto ricorso a questa Corte, sulla scorta di dieci censure, e la società Autostrade per l’Italia S.p.a. ha depositato controricorso. La Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Troncone, ha concluso per il rigetto del ricorso. Nell’imminenza della pubblica udienza, entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. ed Autostrade per l'Italia S.p.a. ha eccepito il giudicato esterno sopravvenuto formatosi in ordine alla sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 307/2025 del 16.1.2025, inerente a domande di rimborso per lavori sulla rete del gas resi necessari da ampliamento 4 dell'autostrada A 14 nel tratto Senigallia – ON RD e riferiti ad interferenze di cui alle convenzioni concluse con la NA il 6.11.1972 ed il 3.10.1996. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo, le ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., la violazione degli articoli 6 e 12 del R.D. n.1740/1933, 822 c.c., 5 e 37 della L. n. 59/1961 e 1372 c.c.. Il Giudice di seconde cure avrebbe erroneamente sovrapposto la convenzione stipulata inter partes nel 1997 – che prevedeva, per un singolo attraversamento, l’obbligo della Snam TE Gas di sopportare i costi di spostamento delle proprie reti nella fascia esterna alla proprietà autostradale nel caso di ampliamento della stessa – ai precedenti accordi sottoscritti negli anni 1976, 1980 e 1985, ciascuno relativo ad un diverso attraversamento, nei quali un simile onere economico non era stato pattuito, essendo espressamente limitato al costo dei lavori di spostamento della rete del gas relativi a lavori interni al perimetro autostradale. 2) Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., sono dedotte la violazione degli articoli 1322, 1372, 1362, 1363 e 1364 c.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 822 c.c., del R.D. n.1740/1933, della L.n. 59/1961, della L. n. 729/1961, della L.n.765/1967, nonché la violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte distrettuale violato la disciplina sull’interpretazione contrattuale, ignorando, peraltro, la coerenza della lettera delle convenzioni del 1976, 1980 e 1985 rispetto all’impianto normativo vigente alla data di sottoscrizione dei predetti accordi. 3) Con il terzo motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., le ricorrenti si dolgono della violazione dell’art. 1362 c.c., in combinato disposto con l’art. 12 delle Preleggi, nonché della violazione degli art. 1372 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.. La Corte d’Appello avrebbe 5 erroneamente sovrapposto, con valenza retroattiva, l’art. 9 della convenzione del 1997 all’art. 7 delle precedenti convenzioni, per di più esorbitando dal dettato normativo di cui agli articoli 25 e seguenti del nuovo Codice della Strada, ratione temporis vigente, e dall’art. 822 c.c.. 4) Con la quarta censura le ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., la violazione degli articoli 822 e 832 c.c., 1031 e 1058 c.c., nonché la falsa applicazione del R.D. n. 1740/1933, per avere la Corte territoriale violato i diritti di servitù di cui era titolare la Snam TE Gas a seguito di procedure espropriative sulle fasce di rispetto stradale, ottenuti dai privati proprietari di tali aree e funzionali alla collocazione degli impianti. 5) Con il quinto motivo le ricorrenti denunziano, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c., l’assoluta arbitrarietà della motivazione e, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 822 c.c., del R.D. n. 1740/1933, della L.n.59/1961, della L. n. 729/1961 e della L. n.765/1967. Il Giudice di secondo grado avrebbe arbitrariamente sostenuto la necessità di estendere retroattivamente il contenuto dell’art. 9 della convenzione del 1997 ai precedenti accordi, per risolvere i contrasti interpretativi, integrando ex post una disciplina convenzionale pregressa e compiuta, tramite il richiamo ad un atto successivo e afferente ad un diverso attraversamento autostradale della rete gas. 6) Con la sesta doglianza si lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., la violazione dell’art. 1371 c.c., per avere la Corte territoriale, in violazione del principio dell’equo contemperamento degli interessi delle parti, posto a carico della Snam oneri relativi allo spostamento di condotte esterne alla rete stradale, esorbitanti e non previsti dalle prime tre convenzioni stipulate inter partes. 6 7) Con il settimo motivo si deducono, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n.3) c.p.c., la violazione del Codice della Strada del 1992, la violazione degli articoli 3, 25, 27, 28 del D.lgs. n. 285/1992, nonché dell’art. 1367 c.c., per avere il Giudice di seconde cure applicato retroattivamente una clausola (l’art. 9 della convenzione del 1997) afferente ad un diverso attraversamento, nonché illegittima, poiché basata sulla violazione della disciplina vigente nel 1997, (ovverosia quella di cui agli articoli 3, 25, 27 e 28 del D.lgs. n. 285/1992, che prevedevano l’onere della NA di farsi carico di tutte le spese di spostamento della rete gas provocate da ampliamento autostradale sia se relative a lavori sulla superficie autostradale, sia su lavori effettuati nella fascia di rispetto), ma non alla data della sottoscrizione delle anteriori convenzioni del 1976, 1980 e 1985, oltre che dell’art. 822 c.c. sul demanio autostradale, al quale erano connessi i poteri concessori attribuiti al proprietario della strada. 8) Con l’ottava censura, le ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 1 delle Preleggi, del Codice della Strada del 1992, degli articoli 3, 25, 27 e 28 del D.lgs. n. 285/1992, la falsa applicazione del Regolamento del Codice della Strada di cui al D.P.R. n. 495/1992, la mancata applicazione degli articoli 4 e 5, allegato E) della L. n. 2248/1865 e la violazione degli articoli 24 e 113 Cost., per non avere la Corte d’Appello accertato d’ufficio che la convenzione del 1997 era stata sottoscritta da Autostrade per l’Italia SPA al di fuori delle potestà conferite dalla legge al proprietario della strada ANAS SPA ed alla sua concessionaria, e dunque, in carenza di potere e in violazione di legge. 9) Con il nono motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., si deduce la violazione degli articoli 6 e 12 del R.D. n.1740/1933 e 1372 c.c., per non avere la Corte distrettuale rilevato che la resistente aveva correttamente riferito che i rapporti patrimoniali tra le 7 parti trovavano disciplina nell’accordo del 1997 limitatamente alla risoluzione di una delle interferenze e al versamento dei relativi oneri. 10) Con la decima doglianza le ricorrenti censurano, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., la violazione gli articoli 6 e 12 del R.D. n.1740/1933, degli articoli 5 e 5 bis del D.lgs. n. 190/2002, recepito dagli articoli 170 e 171 del D.lgs. n. 163/2006, nonché dell’art. 1372 c.c., per avere la Corte distrettuale erroneamente ritenuto sussistere una volontà derogatoria delle parti, relativamente agli oneri per lavori relativi alla rete gas da eseguire in fascia di rispetto per la risoluzione delle interferenze in caso di ampliamento autostradale, rispetto a quanto pattuito con le convenzioni del 1976, 1980 e 1985. Preliminarmente va esclusa la fondatezza dell'eccezione di giudicato esterno sopravvenuto sollevata da Autostrade per l'Italia SPA nella memoria ex art. 378 c.p.c. in relazione alla sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 307/2025 del 16.1.2025, della quale é stato documentato il passaggio in giudicato con la certificazione della cancelleria. Va premesso che per giurisprudenza consolidata di questa Corte, qualora il giudicato esterno si sia formato dopo la notifica del ricorso per cassazione, i relativi documenti giustificativi possono essere prodotti dalla parte regolarmente costituitasi, fino all'udienza di discussione (vedi ex multis Cass. 30.5.2022 n. 17379; Cass.
1.6.2015 n. 11365), per cui la produzione della citata sentenza della Corte d'Appello di Roma n.307/2025 e della certificazione di passaggio in giudicato deve ritenersi ritualmente effettuata dalla controricorrente con il deposito della memoria ex art. 378 c.p.c. in vista dell'udienza pubblica del 19.3.2026. L'eccezione di giudicato esterno é però infondata per un duplice ordine di ragioni. Anzitutto quella sentenza ha riguardato la questione dell'onere dei costi di spostamento della rete del gas dovuti ad ampliamento dell'autostrada A 14 nel tratto Senigallia – ON RD e non nel tratto Senigallia – ON 8 Sud che qui viene in rilievo, ma soprattutto si é basata sull'interpretazione delle convenzioni concluse da Autostrade per l'Italia SPA con la NA il 6.11.1972 ed il 3.10.1996 per interferenze della rete gas diverse da quelle che sono oggetto di questa causa, oggetto delle convenzioni del 28.9.1976, 24.2.1980, del 1985 e del 15.7.1997, e sulla normativa vigente al momento della firma della convenzione del 1996 (art. 65 del regolamento di cui al D.P.R. 16.12.1992 n. 495) e sull'applicazione retroattiva di quest'ultima alle interferenze regolate dalla convenzione del 1972. Va poi osservato che ciascuna convenzione sulle interferenze non solo si riferisce ad attraversamenti autostradali di diversa tipologia e regola autonomamente la ripartizione dei costi di spostamento della rete gas connessi alle richieste di ampliamento della rete autostradale provenienti dal concessionario sulla base delle normative ratione temporis applicabili, ma prevede anche un canone una tantum per la concessione della servitù di attraversamento autostradale parametrato alle disposizioni convenzionali e normative applicabili, sicché sussiste già una diversità tra i fatti oggetto di quell'accertamento, rispetto ai fatti oggetto di questo giudizio. Le stesse sezioni unite di questa Corte, sempre in materia di concessioni, hanno riconosciuto l'inopponibilità del giudicato esterno per diversità di petitum e di causa petendi in relazione perfino ad una precedente definita domanda di rimborso di lavori sui medesimi impianti ma eseguiti in un periodo anteriore nell'ambito dello stesso rapporto concessorio (Cass. sez. un.
5.3.2026 n. 5012; Cass. sez. un.
5.3.2026 n. 5011). In secondo luogo va evidenziato che la giurisprudenza della sezione tributaria di questa Corte, proprio in materia di interferenze autostradali ed applicazione della Tosap, ha avuto modo di rimarcare ripetutamente che le questioni di interpretazione giuridica relative a convenzioni regolanti interferenze autostradali sono per loro natura sottratte al giudicato esterno perché su di esse non c'é un accertamento vincolante di fatti, ma 9 la restituzione di una ricostruzione tecnico-giuridica del compendio normativo di riferimento, nucleo decisionale quest'ultimo a tal punto coessenziale e caratterizzante della giurisdizione da non ammettere preclusioni esterne da parte di decisioni di altri, pur se rese tra le stesse parti (Cass. 24.12.2024 n. 34267 punti 3.1, 3.2 e 3.3; Cass. 13.12.2024 n. 32403; Cass. 13.12.2024 n. 32404; Cass. 13.12.2023 n. 32408; Cass. 23.3.2023 n. 8417; Cass.
7.4.2022 n. 11331; Cass.
7.7.2021 n. 19215). In effetti l'operazione di interpretazione di un negozio giuridico, basata sul dato testuale della regolamentazione dei rapporti della singola convenzione per ciascuna interferenza e sulla normativa ratione temporis applicabile alla sottoscrizione della singola convenzione, non consente di ritenere la vincolatività del giudicato su di essa per l'interpretazione di convenzioni distinte firmate sotto la vigenza di altra normativa anche ove le stesse si riferiscano al rapporto fra le stesse parti. Mutati quindi sia il sostrato negoziale, che le normative applicabili (in particolare si consideri l'entrata in vigore dell'art. 65 del regolamento di cui al D.P.R. 16.12.1992 n. 495, che atecnicamente ha esteso la nozione di pertinenza dell'art. 28 del del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 (Codice della Strada) alle fasce di rispetto, il giudicato invocato dalla controricorrente non può ritenersi vincolante in questo giudizio. Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione d'inammissibilità del ricorso sollevata dalla Procura Generale relativamente ai primi nove motivi di ricorso, vertenti sull'interpretazione delle convenzioni: a) del 28.9.1976 relativa all'interferenza del metanodotto alla progressiva km 297+695 in Comune di Falconara Marittima;
b) del 24.2.1980 relativa all'interferenza del metanodotto alla progressiva km 211+778 in Comune di Falconara Marittima;
c) del 1985 relativa all'interferenza del metanodotto alla progressiva km 207+717 in Comune di Montemarciano;
10 d) del 15.7.1997 relativa all'interferenza del metanodotto alla progressiva km 212+310 in Comune di Chiaravalle. Assume la Procura Generale che tali motivi sarebbero volti solo a contrapporre un'autonoma interpretazione delle ricorrenti, tesa a far gravare su di esse soltanto i costi di modifica della rete del gas conseguenti all'ampliamento autostradale richiesto nel 2008 dalla controparte per lavori da effettuarsi sull'area autostradale demaniale ricompresa tra i cigli autostradali, pertinenze comprese, e non sulla più esterna zona di rispetto, all'interpretazione seguita dai giudici di primo e di secondo grado, che hanno invece posto a carico delle ricorrenti tutte le spese di spostamento e modifica della rete gas relative alle elencate interferenze conseguenti al richiesto ampliamento autostradale, a prescindere dalla loro collocazione all'interno del perimetro autostradale, o nella fascia di rispetto. Si assume che in questo modo sarebbe richiesta a questa Corte una valutazione preclusa in sede di legittimità e riservata ai giudici di merito, che avrebbero fornito un'interpretazione plausibile delle indicate convenzioni, anche se non necessariamente la più plausibile. L'eccezione é infondata, in quanto le ricorrenti, pur puntando ad ottenere in prospettiva un'interpretazione delle convenzioni diversa da quella seguita in primo ed in secondo grado, hanno mosso censure puntuali alla motivazione della sentenza impugnata sulla base degli elementi di fatto già accertati per la violazione di criteri ermeneutici e parametri normativi specifici, che vanno esaminate nel merito. Deve invece condividersi l'affermata necessità di procedere, ai fini dell'organicità della trattazione, ad un esame congiunto dei primi nove motivi di ricorso, che ruotano tutti, a volte ripetendosi, su vizi del percorso interpretativo seguito dalla Corte d'Appello di Roma nell'interpretazione- integrazione delle convenzioni concluse da NA SPA con Autostrade per l'Italia SPA. 11 La sentenza di secondo grado ha riconosciuto alle pagine 6 e 7, in base al dato testuale, che l'art. 7 delle convenzioni del 28.9.1976, del 24.2.1980 e del 1985, relative alle interferenze sopra specificate alle lettere a), b) e c), obbligava la NA a farsi carico delle modificazioni e spostamenti dei metanodotti che attraversavano la rete autostradale conseguenti all'ampliamento autostradale del tratto Senigallia – ON Sud dell’A 14 voluto da Autostrade per l'Italia SPA per la sola parte in cui ricadevano sulla proprietà autostradale;
l'art. 7 delle convenzioni del 1976, 1980 e 1985 indicava, infatti, che “La NA dichiara di riconoscere alla Società il diritto di prescrivere, in qualunque tempo, quelle modificazioni o spostamenti che ritenesse opportuni a suo esclusivo giudizio nelle opere che costituiscono l'attraversamento, per ampliamenti o modificazioni degli impianti autostradali, o per lavori di qualsivoglia altra natura connessi alle necessità dell'esercizio autostradale. Conseguentemente la NA si obbliga ad effettuare a sua cura e spese, tali modificazioni e spostamenti, ancorché comportino la ricostruzione del tratto del metanodotto, in attraversamento nel termine che le sarà indicato con avviso scritto dalla Società, rinunciando fin da ora a qualsiasi diritto o pretesa di compenso o indennità di sorta. Se trascorso detto termine la NA non avesse ottemperato alle ingiunzioni di cui sopra, la Società provvederà direttamente a tutte maggiori spese della NA stessa”. La sentenza impugnata ha poi riconosciuto che il solo art. 9 della convenzione del 15.7.1997, relativa all'interferenza sopra indicata alla lettera d), estendeva gli oneri della NA anche alle modificazioni e spostamenti del metanodotto conseguenti ad ampliamento autostradale che richiedessero opere di attraversamento non solo della proprietà autostradale, ma eventualmente anche opere ulteriori, e quindi ricadenti nella fascia di rispetto delle autostrade. Il citato articolo 9 della convenzione del 1997, come desumibile dalla pagina 7 della sentenza impugnata, stabiliva, infatti, che “Quando in 12 qualsiasi tempo, per ampliamenti e/o modificazioni dell'autostrada e delle sue pertinenze o per lavori di qualsiasi altra natura connessi alla necessità dell'esercizio autostradale, occorresse apportare variazioni o spostamenti delle opere di attraversamento, intendendosi per queste ultime non solo quelle poste sulla proprietà autostradale ma anche quelle ulteriori eventualmente interessate dai richiamati ampliamenti o modificazioni, la Società potrà richiedere al Concessionario di intervenire nel senso indicato. Conseguentemente il Concessionario si obbliga ad effettuare, a sua cura e spese, tali modificazioni e spostamenti, ancorché comportino la ricostruzione delle opere in attraversamento nel termine che gli sarà indicato con avviso scritto dalla Società, rinunciando fin da ora a qualsiasi diritto o pretesa di compenso o indennità di sorta. Se trascorso detto termine il Concessionario non avesse ottemperato alle ingiunzioni di cui sopra, la Società provvederà direttamente a tutte maggiori spese dello stesso”. La Corte d'Appello ha poi ritenuto che tale ultima disposizione convenzionale del 1997, che differiva dal testo degli articoli 7 delle convenzioni del 1976, 1980 e 1985, perché per la prima volta indicava che per opere di attraversamento dovevano intendersi non solo quelle poste sulla proprietà autostradale, ma anche quelle ulteriori eventualmente interessate dai richiamati ampliamenti o modificazioni, abbia fornito l'interpretazione autentica della nozione di opere di attraversamento già impiegata, ma in senso più restrittivo, nelle convenzioni del 1976, 1980 e 1985. Il giudice di secondo grado ha esteso, quindi, con efficacia retroattiva, anche a quelle convenzioni, l'obbligo del gestore della rete del gas di farsi carico in via esclusiva degli oneri economici delle modificazioni e spostamenti di tale rete, conseguenti all'ampliamento autostradale, ricadenti sulla proprietà autostradale, previsto nelle prime tre convenzioni, anche a quelli ricadenti nella cosiddetta zona di rispetto delle autostrade. 13 La Corte distrettuale ha ritenuto che tale “chiarimento” della nozione di opere di attraversamento si sarebbe reso evidentemente necessario, nella convenzione del 1997, per superare i contrasti interpretativi tra le parti rispetto al testo delle precedenti convenzioni, nell'ambito di accordi definiti come di identico contenuto, ed ha considerato giustificata l'efficacia retroattiva della convenzione del 1997 sotto questo profilo in quanto era evidente che gli interventi di ampliamento, o modificazione dell'autostrada e delle sue pertinenze non richiedevano solo interventi sulla rete del gas ubicata sotto la rete autostradale, espressamente regolati dalle convenzioni del 1976, 1980 e 1985, ma anche interventi sulla rete gas ricadenti nella fascia di rispetto. Colmata quindi, attraverso l'interpretazione unitaria delle convenzioni del 1976, 1980, 1985 e 1997, la lacuna della disciplina relativa all'individuazione del soggetto gravato dall'onere delle spese di ampliamento e modificazione della rete del gas per la parte ubicata nella fascia di rispetto, e riconosciuto che la disciplina economica di tali spese era comunque rimessa all'accordo convenzionale delle parti, che così inteso doveva ritenersi esaustivo, la Corte distrettuale ha escluso la rilevanza dei richiami compiuti dalle appellanti ai mutamenti normativi intervenuti tra gli articoli 25 e 26 del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 (Codice della Strada) e l'art. 65 del regolamento di cui al D.P.R. 16.12.1992 n.495, che aveva dato attuazione al Codice della Strada, reputando peraltro trattarsi di norme non inderogabili pattiziamente, ed ha ritenuto egualmente irrilevante il richiamo delle appellanti agli articoli 170 e 171 del D. Lgs. n. 163/2006 sulla risoluzione delle interferenze fra infrastrutture di pubblico interesse, trattandosi di normativa successiva rispetto alle convenzioni oggetto di causa, non inderogabile, che comunque non regolava l'onere delle spese relative alle interferenze, rimesso alla disciplina dell'accordo convenzionale delle parti. 14 Ritiene la Corte che il giudice di secondo grado abbia anzitutto violato il criterio dell'interpretazione letterale dell'art. 1362 c.c., che imponeva di ricostruire la comune intenzione delle parti tenendo conto prioritariamente del senso letterale delle parole, e valutando anche il comportamento esecutivo successivo delle parti. Tale valutazione, infatti, andava fatta in riferimento all'esecuzione delle singole convenzioni concluse, e ciò sia in relazione alle convenzioni del 1976, 1980 e 1985, che in relazione a quella del 1997, senza trasformarle artificiosamente in un unico contratto. Non poteva la sentenza impugnata considerare sbrigativamente le quattro convenzioni, relative alla costituzione di distinte servitù, come regolanti la medesima fattispecie nell'ambito di accordi di contenuto sostanzialmente identico, e considerarle come se si trattasse di un unico contratto e della sua esecuzione (vedi fine pagina 7 – inizio pagina 8) al fine di valorizzare, in funzione integrativa e non interpretativa, il comportamento tenuto molti anni dopo ed in un contesto normativo mutato dalle parti con la sottoscrizione della convenzione del 1997 relativa ad una specifica e distinta interferenza. L'art. 1362 c.c., infatti, richiama il comportamento anche successivo delle medesime parti stipulanti allo scopo di pervenire alla ricostruzione di quanto esse abbiano effettivamente voluto e disposto, e non al fine di modificarne le disposizioni, perché l'operazione ermeneutica va compiuta tenendo presente il confine - che non deve essere superato - fra la ricostruzione di quanto le parti hanno effettivamente voluto e la surrettizia modifica dei precedenti accordi, tramite comportamenti successivi antitetici (vedi in tal senso Cass. 23.5.2014 n.11533). Ulteriore violazione del criterio dell'art. 1362 c.c. é stata commessa dall'impugnata sentenza nell'interpretare l'art. 9 della convenzione del 1997, sopra richiamato, come se contenesse anche l'interpretazione autentica degli articoli 7 delle distinte convenzioni del 1976, 1980 e 1985. 15 Premesso che trattandosi di una disposizione contrattuale e non di una norma d'interpretazione autentica per sua natura retroattiva, va detto che per poter considerare l'art. 9 come modificativo in senso estensivo alla fascia di rispetto autostradale della nozione di attraversamento conseguente ad ampliamento autostradale utilizzata nelle antecedenti convenzioni del 1976, 1980 e 1985, sarebbe stata necessaria la configurabilità della convenzione del 1997 come un vero e proprio negozio di accertamento, caratterizzato dall'identità di oggetto rispetto alle convenzioni precedenti e dalla manifestazione espressa della volontà di eliminare l'incertezza su una situazione giuridica preesistente (vedi in tal senso Cass. 24.8.2012 n. 14618) intendendo la nozione di attraversamento utilizzata nelle convenzioni del 1976, 1980 e 1985 come riferita, al pari che nella convenzione del 1997, anche alle modifiche ed agli spostamenti della rete del gas e relative infrastrutture conseguenti all'ampliamento autostradale ricadenti nella fascia di rispetto, anziché nel solo perimetro autostradale. Nella specie, però, la convenzione del 1997 non presentava testualmente per quanto riportato nell'impugnata sentenza gli elementi costitutivi propri del negozio atipico di accertamento, avendo un oggetto distinto rispetto alle precedenti convenzioni del 1976, 1980 e 1985, riferite ad altre interferenze della stessa autostrada A 14 Bologna – Taranto, e non contenendo alcuna espressa manifestazione della volontà delle parti di eliminare una pregressa situazione giuridica di incertezza circa il significato da attribuire alla nozione di attraversamento e circa la connessa sorte delle spese sostenute per la sua modifica a seguito dell'ampliamento autostradale richiesto dal concessionario nelle convenzioni di molti anni precedenti. La sentenza impugnata per giustificare l'operazione d'interpretazione- integrazione compiuta, alla fine di pagina 7, ha poi sostenuto che il “chiarimento” contenuto nell'art. 9 della convenzione del 1997 sul 16 significato da attribuire al termine “attraversamento” impiegato già nelle convenzioni del 1976, 1980 e 1985 si sarebbe evidentemente reso necessario per superare contrasti interpretativi rispetto al testo delle clausole delle precedenti convenzioni, asseritamente regolanti la medesima fattispecie nell'ambito di accordi sostanzialmente di identico contenuto. Sul punto però la motivazione é meramente apparente (vedi quinto motivo), dal momento che la convenzione modificativa della disciplina dei costi degli attraversamenti risale al 1997 ed é pacifico (vedi pagina 2 del ricorso e 3 del controricorso) che l'informazione della NA da parte della concessionaria Autostrade per l'Italia SPA circa la necessità di allargamento dell'autostrada A 14 Bologna – Taranto per la realizzazione della terza corsia nel tratto Senigallia – ON Sud, con conseguente necessità di modifiche e spostamenti delle reti del gas interferenti é avvenuta solo il 15.2.2008, oltre dieci anni dopo la firma della convenzione del 1997, sicché le dispute fra le parti circa la ripartizione degli oneri di spostamento delle reti del gas, che avevano ottenuto le concessioni delle servitù con le convenzioni del 1976, 1980 e 1985, conseguenti all'ampliamento per la terza corsia ed inerenti alla fascia di rispetto, nel 1997 non erano iniziate e neppure risultavano ipotizzabili. Il riferimento fatto poi dall'impugnata sentenza, al primo capoverso di pagina 8 seconda parte, alla circostanza che in caso di ampliamento autostradale possano rendersi necessari modificazioni o spostamenti delle condotte del gas sia nel tratto di attraversamento dell'autostrada, che nei tratti delle fasce di rispetto in cui sono collocate, non abilita di per sé a modificare il contenuto testuale dell'art. 7 delle convenzioni del 1976, 1980 e 1985 sulla base del diverso contenuto testuale dell'art. 9 della convenzione del 1997, e non assurge ad autonoma ragione giustificativa dell'operata integrazione delle tre convenzioni più risalenti, per cui in proposito va respinta la censura di violazione dell'art. 115 c.p.c., in quanto 17 la Corte distrettuale non ha posto a fondamento della propria decisione un dato di comune esperienza non rientrante nell'ambito del notorio, come invece sostenuto nel ricorso. La sentenza impugnata, con l'interpretazione-integrazione operata, oltre a violare, nei termini indicati, il criterio relativo alla ricostruzione della comune intenzione delle parti sulla base del dato letterale e del comportamento anche successivo delle stesse, riferito però all'esecuzione delle singole convenzioni ex art. 1362 c.c., ha inoltre violato il criterio dell'interpretazione complessiva delle clausole delle convenzioni del 1976, 1980 e 1985 fissato dall'art. 1363 c.c. (secondo motivo), il criterio dell'art. 1364 c.c. (secondo motivo) ed il criterio dell'art. 1371 c.c. (sesto motivo). Le tre convenzioni suddette, infatti, sono state sottoscritte da Autostrade per l'Italia SPA in qualità di concessionaria della costruzione ed esercizio dell'Autostrada Bologna – Taranto (A 14) sulla base della convenzione stipulata con ANAS il 18.9.1968, e con esse sono state costituite servitù di attraversamento mediante concessioni. Nelle premesse di tali convenzioni si legge che la NA ha chiesto di attraversare l'Autostrada, e poi si parla di condutture sotterranee convoglianti il metano attraverso l'Autostrada, mentre per la fascia di rispetto voluta dalla legge, ma di proprietà privata e non demaniale, regolata con l'attribuzione ad Autostrade per l'Italia SPA del solo potere di imposizione di interventi modificativi a tutela della sicurezza della circolazione autostradale e dell'esigenza di deposito di materiali e di apertura di cantieri sempre per la gestione e manutenzione autostradale, ossia per interessi pubblici ritenuti prevalenti rispetto all'interesse pubblico alla gestione del gas, non risultano attribuiti ad Autostrade per l'Italia SPA poteri concessori, essendo solo utilizzabili le procedure espropriative per pubblica utilità tanto dal concessionario, quanto dalla NA, che a sua volta cura l'interesse pubblico alla gestione della rete del gas. 18 Dovendosi quindi interpretare le clausole delle convenzioni del 1976, 1980 e 1985 le une per mezzo delle altre ai sensi dell'art. 1363 c.c., la Corte d'Appello non avrebbe potuto interpretare la nozione di “attraversamento” utilizzata all'art. 7 di tali convenzioni, specificamente ed espressamente riferita al solo attraversamento autostradale e non alle fasce di rispetto esterne all'area demaniale, senza considerare che nelle convenzioni Autostrade per l'Italia SPA aveva operato come concessionaria di ANAS, proprietaria del solo demanio autostradale, per regolare gli attraversamenti dell'area demaniale autorizzati mediante servitù ed i costi inerenti allo spostamento della rete del gas ricadente su quell'area, e non per regolare i costi degli spostamenti e delle modifiche della rete del gas ricadenti sulla proprietà privata nella cosiddetta zona di rispetto autostradale, anche se a loro volta potenzialmente indotti dalla richiesta di ampliamento dell'autostrada manifestata dalla concessionaria alla NA. Peraltro nelle convenzioni del 1976, 1980 e 1985, sulla base delle regolamentazione pattizia introdotta, comprensiva anche dell'accollo alla NA delle sole spese per modifica e spostamento della rete del gas ricadente all'interno dell'area demaniale e conseguenti alle richieste di ampliamento autostradale provenienti da Autostrade per l'Italia SPA, é stato determinato il canone una tantum dovuto dalla NA per la costituzione in suo favore della servitù di attraversamento dell'autostrada, sicché l'imposizione a quest'ultima, sulla base dell'operazione d'interpretazione-integrazione compiuta dalla Corte distrettuale, di costi aggiuntivi non previsti per le modifiche e gli spostamenti delle reti del gas, conseguenti all'ampliamento autostradale voluto da Autostrade per l'Italia SPA, ricadenti però nella fascia di rispetto, non realizzerebbe l'equo contemperamento fra gli interessi delle parti richiesto dall'art. 1371 c.c. per i contratti a titolo oneroso, sbilanciando le convenzioni del 1976, 1980 e 1985 a favore della concedente. 19 Nell'operazione d'interpretazione-integrazione compiuta dalla Corte distrettuale va poi ravvisata anche la violazione del criterio interpretativo dell'art. 1364 c.c.. Ed invero, pur ammettendo che il termine “attraversamento” riferito alle opere sulla rete del gas che si rendano necessarie per gli ampliamenti e le modifiche degli impianti autostradali possa essere considerato come un'espressione di carattere generale, non necessariamente ricollegata alla sola area demaniale autostradale ricompresa tra i cigli autostradali, come indicato espressamente all'art. 7 delle convenzioni del 1976, 1980 e 1985, lo stesso non può essere esteso fino a ricomprendere, sulla base del diverso dato testuale dell'art. 9 della convenzione del 1997, anche le opere sulla rete del gas che si rendano necessarie per gli ampliamenti e le modifiche degli impianti autostradali e che ricadano invece nella zona di rispetto delle autostrade e non su area demaniale. A norma dell'art. 1364 c.c., infatti, le espressioni usate nel contratto per quanto generali, riguardano soltanto gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di statuire (Cass. 18.5.2018 n. 12367; Cass. n. 18760/2005; Cass. n. 6351/1981), per cui avendo la convenzione del 1997 ad oggetto un'interferenza della rete gas rispetto all'autostrada A 14 Bologna – Taranto diversa rispetto alle interferenze regolate dalle convenzioni del 1976, 1980 e 1985, l'art. 9 della convenzione del 1997 si riferiva ad un oggetto distinto rispetto a quello delle precedenti convenzioni e non poteva essere utilizzato retroattivamente per interpretare l'espressione generale in questione nelle convenzioni del 1976, 1980 e 1985 solo perché nel fornire la nozione di “attraversamento” non conteneva limitazioni di carattere temporale, riferendosi palesemente tale nozione alla stessa convenzione del 1997 nella quale era inserita in ragione dell’oggetto specifico della convenzione senza alcun bisogno di specificazioni temporali. Ove pertanto la Corte distrettuale malgrado il dato testuale delle convenzioni del 1976, 1980 e 1985, avesse nutrito ancora dubbi in ordine 20 all'individuazione della parte tenuta a farsi carico delle spese di modifica e spostamento delle reti del gas conseguenti al richiesto ampliamento dell'autostrada nella fascia di rispetto sulla base di quelle convenzioni, non essendo colmabile la lacuna sul piano interpretativo nel rispetto dei criteri ermeneutici contrattuali violati degli articoli 1362, 1363, 1364 e 1371 c.c., avrebbe dovuto fare ricorso all'integrazione di quelle convenzioni ai sensi dell'art. 1374 c.c., anzitutto in base al parametro della normativa vigente all'epoca della sottoscrizione delle singole convenzioni. Infondate invece sono le censure dei primi nove motivi nella parte in cui lamentano la violazione degli articoli 6 e 12 del R.D. n. 1740/1933, 822 e 832, 1031 e 1058 c.c., degli articoli 5 e 37 della L. n. 59/1961, degli articoli 1322, 1372 e 1379 c.c., della L. n. 765/1967, degli articoli 3, 25, 27, 28 del D. Lgs. n. 285/1992 e del principio di conservazione del contratto dell'art. 1367 c.c. (primo motivo, quarto e settimo motivo), in quanto la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto che la disciplina della ripartizione fra le parti degli oneri economici relativi alle opere sulla rete del gas che si sono rese necessarie per gli ampliamenti e le modifiche degli impianti autostradali, richieste da Autostrade per l'Italia SPA nel 2008, sia stata rimessa dalle varie normative succedutesi nel tempo alle singole convenzioni pattuite dalle parti per le varie interferenze, negando l'esistenza di norme inderogabili. Infondato poi é l'ottavo motivo del ricorso, con il quale si lamenta la violazione degli articoli 3, 25, 27 e 28 del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) e la falsa applicazione dell'art. 65 di cui al D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (regolamento di attuazione del Codice della Strada), nonché la violazione degli articoli 24 e 113 della Costituzione, e ci si duole della mancata disapplicazione ex articoli 4 e 5 della L.n.2248/1865 allegato E) dell'art. 65 del regolamento di attuazione del Codice della Strada. Tale norma, nel dettare la nozione di attraversamento stradale trasversale, vi ha ricompreso gli attraversamenti che interessano in tutto o in parte la 21 sezione della sede stradale, ma anche delle fasce di rispetto, mentre l'art. 25 del Codice della Strada, nel ribadire la necessità dello strumento della concessione per l'attraversamento con condutture delle strade, già contemplato dagli articoli 6 e 12 del R.D. n. 1740/1933, l'aveva riferita solo agli attraversamenti delle sedi stradali e delle relative pertinenze, senza menzionare le fasce di rispetto. Nel rilevare che verosimilmente proprio i mutamenti normativi intervenuti tra le prime tre convenzioni, quelle del 1976, 1980 e 1985, e quella del 1997, hanno orientato le parti nel ripartire diversamente gli oneri economici relativi alle opere sulla rete del gas che si sono rese necessarie per gli ampliamenti e le modifiche degli impianti autostradali, richieste da Autostrade per l'Italia SPA nel 2008, nell'ultima convenzione rispetto alle convenzioni precedenti, va affermata l'infondatezza dell'ottavo motivo. Per la convenzione del 1997, infatti, i suddetti oneri economici sono stati correttamente posti a carico della NA sulla base della previsione pattizia specifica dell'art. 9, che per quell'interferenza ha esteso l'onere del gestore della rete del gas alle spese degli interventi sulla stessa dovuti ad ampliamento autostradale anche se ricadenti nella zona di rispetto e non sull'area autostradale, senza che tale pattuizione contrattuale possa considerarsi nulla per violazioni di norme imperative, nella specie non configurabili nell'art. 25 del Codice della Strada. L'ultimo motivo del ricorso, concernente l'asserita violazione della normativa in materia di interferenze tra infrastrutture (articoli 170 e 171 del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163) é inammissibile per difetto di interesse. La sentenza impugnata, infatti, a pagina 9, secondo e terzo capoverso, ha respinto il terzo motivo di appello, incentrato sull'asserita violazione della citata normativa sia perché sopravvenuta alle convenzioni oggetto di causa, sia perché essa ha rimesso in primis all'accordo convenzionale fra le parti interessate la regolamentazione dell'onere delle spese per le interferenze tra infrastrutture e le appellanti non avevano spiegato perché 22 la suddetta normativa, pur riguardando interessi patrimoniali di privati, dovesse essere considerata inderogabile. Orbene le ricorrenti, mentre hanno censurato tale statuizione sotto il profilo che il D. Lgs. 12.4.2006 n. 163 era comunque entrato in vigore quando il 15.2.2008 Autostrade per l'Italia SPA ha comunicato alla NA la necessità di ampliare l'autostrada A 14 Bologna – Taranto con la realizzazione della terza corsia nel tratto Senigallia – ON Sud, con conseguente necessità di modifiche e spostamenti delle reti del gas interferenti, non hanno mosso alcun rilievo alla motivazione addotta dal giudice di secondo grado nella parte in cui ha respinto il terzo motivo di appello osservando che il D. Lgs. 12.4.2006 n. 163 aveva comunque rimesso all'accordo convenzionale fra le parti interessate la regolamentazione dell'onere delle spese per le interferenze tra infrastrutture, e che non era stato addotto alcun argomento per dimostrare che la disciplina degli articoli 170 e 171 di quel decreto, inerente ad interessi patrimoniali di privati, fosse inderogabile. Va quindi richiamata la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo la quale il motivo di ricorso é inammissibile per difetto di interesse se la statuizione impugnata sia sorretta da una doppia ratio decidendi ed il motivo ne censuri una sola, giacché la ratio decidendi non censurata sarebbe sufficiente a sorreggere la statuizione anche se il motivo proposto fosse fondato (vedi in tal senso ex multis Cass. sez. lav. 5.5.2025 n.11755; Cass. 14.2.2012 n. 2108; Cass. n. 22753/2011; Cass. n.12372/2006). La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, che non potendo interpretare le convenzioni relative alle interferenze autostradali del 1976, 1980 e 1985 in violazione dei criteri degli articoli 1362, 1363, 1364 e 1371 c.c., ove non ritenga sufficiente il dato testuale di quelle convenzioni per individuare la disciplina pattuita relativa al rimborso degli oneri di 23 spostamento della rete del gas in fascia di rispetto conseguenti alla richiesta di ampliamento del concessionario autostradale, dovrà fare ricorso all'integrazione delle convenzioni ex art. 1374 c.c. facendo applicazione della normativa vigente alla data di sottoscrizione delle singole convenzioni. Sulle spese processuali anche del giudizio di legittimità provvederà, in base all'esito finale della lite, il giudice di rinvio, che si individua nella Corte d'Appello di Roma in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo, terzo, quinto e sesto motivo del ricorso, inammissibile il decimo e respinti i restanti motivi, cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19.3.2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EN IC NZ RI
articolava, inoltre, domanda riconvenzionale tesa a ottenere la condanna dell’attrice al pagamento del saldo del 20% dei lavori effettuati su tratti di metanodotto ubicati nella 3 zona di rispetto, al quale andavano dedotti gli importi anticipati da Autostrade per l’Italia S.p.a. per lavori relativi alla sede autostradale, ma in realtà a suo carico, il tutto per un importo differenziale di €73.138,38 oltre interessi moratori dal 2.5.2012 al saldo ex D. Lgs. n.231/2002. Nella contumacia della Snam S.p.a., il Tribunale di Roma, con la sentenza n.25025/2015, accoglieva la domanda di parte attrice e rigettava la riconvenzionale. Snam TE Gas S.p.a. e Snam S.p.a. interponevano appello avverso la predetta decisione. Autostrade per l’Italia S.p.a. resisteva al gravame. Con la sentenza n. 663/2020, la Corte d’Appello di Roma rigettava l’impugnazione, ritenendo corretta l’interpretazione del Giudice di prime cure, secondo cui, in virtù delle quattro convenzioni intercorse tra le parti negli anni 1976, 1980, 1985 e 1997, relative a quattro diverse interferenze interessate dalla realizzazione della terza corsia, nel caso di ampliamenti o modificazioni dell’autostrada, ovvero di lavori di qualsiasi genere connessi alle necessità dell’esercizio autostradale, la Snam S.p.a. era tenuta ad eseguire a proprie spese le modificazioni e gli spostamenti delle opere che costituivano l’attraversamento, da intendersi riferito non solo alla sede autostradale vera e propria, ma anche alla cosiddetta fascia di rispetto. Avverso tale pronuncia le società Snam TE Gas S.p.a. e Snam S.p.a. hanno proposto ricorso a questa Corte, sulla scorta di dieci censure, e la società Autostrade per l’Italia S.p.a. ha depositato controricorso. La Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Troncone, ha concluso per il rigetto del ricorso. Nell’imminenza della pubblica udienza, entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. ed Autostrade per l'Italia S.p.a. ha eccepito il giudicato esterno sopravvenuto formatosi in ordine alla sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 307/2025 del 16.1.2025, inerente a domande di rimborso per lavori sulla rete del gas resi necessari da ampliamento 4 dell'autostrada A 14 nel tratto Senigallia – ON RD e riferiti ad interferenze di cui alle convenzioni concluse con la NA il 6.11.1972 ed il 3.10.1996. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo, le ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., la violazione degli articoli 6 e 12 del R.D. n.1740/1933, 822 c.c., 5 e 37 della L. n. 59/1961 e 1372 c.c.. Il Giudice di seconde cure avrebbe erroneamente sovrapposto la convenzione stipulata inter partes nel 1997 – che prevedeva, per un singolo attraversamento, l’obbligo della Snam TE Gas di sopportare i costi di spostamento delle proprie reti nella fascia esterna alla proprietà autostradale nel caso di ampliamento della stessa – ai precedenti accordi sottoscritti negli anni 1976, 1980 e 1985, ciascuno relativo ad un diverso attraversamento, nei quali un simile onere economico non era stato pattuito, essendo espressamente limitato al costo dei lavori di spostamento della rete del gas relativi a lavori interni al perimetro autostradale. 2) Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., sono dedotte la violazione degli articoli 1322, 1372, 1362, 1363 e 1364 c.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 822 c.c., del R.D. n.1740/1933, della L.n. 59/1961, della L. n. 729/1961, della L.n.765/1967, nonché la violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte distrettuale violato la disciplina sull’interpretazione contrattuale, ignorando, peraltro, la coerenza della lettera delle convenzioni del 1976, 1980 e 1985 rispetto all’impianto normativo vigente alla data di sottoscrizione dei predetti accordi. 3) Con il terzo motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., le ricorrenti si dolgono della violazione dell’art. 1362 c.c., in combinato disposto con l’art. 12 delle Preleggi, nonché della violazione degli art. 1372 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.. La Corte d’Appello avrebbe 5 erroneamente sovrapposto, con valenza retroattiva, l’art. 9 della convenzione del 1997 all’art. 7 delle precedenti convenzioni, per di più esorbitando dal dettato normativo di cui agli articoli 25 e seguenti del nuovo Codice della Strada, ratione temporis vigente, e dall’art. 822 c.c.. 4) Con la quarta censura le ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., la violazione degli articoli 822 e 832 c.c., 1031 e 1058 c.c., nonché la falsa applicazione del R.D. n. 1740/1933, per avere la Corte territoriale violato i diritti di servitù di cui era titolare la Snam TE Gas a seguito di procedure espropriative sulle fasce di rispetto stradale, ottenuti dai privati proprietari di tali aree e funzionali alla collocazione degli impianti. 5) Con il quinto motivo le ricorrenti denunziano, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c., l’assoluta arbitrarietà della motivazione e, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 822 c.c., del R.D. n. 1740/1933, della L.n.59/1961, della L. n. 729/1961 e della L. n.765/1967. Il Giudice di secondo grado avrebbe arbitrariamente sostenuto la necessità di estendere retroattivamente il contenuto dell’art. 9 della convenzione del 1997 ai precedenti accordi, per risolvere i contrasti interpretativi, integrando ex post una disciplina convenzionale pregressa e compiuta, tramite il richiamo ad un atto successivo e afferente ad un diverso attraversamento autostradale della rete gas. 6) Con la sesta doglianza si lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., la violazione dell’art. 1371 c.c., per avere la Corte territoriale, in violazione del principio dell’equo contemperamento degli interessi delle parti, posto a carico della Snam oneri relativi allo spostamento di condotte esterne alla rete stradale, esorbitanti e non previsti dalle prime tre convenzioni stipulate inter partes. 6 7) Con il settimo motivo si deducono, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n.3) c.p.c., la violazione del Codice della Strada del 1992, la violazione degli articoli 3, 25, 27, 28 del D.lgs. n. 285/1992, nonché dell’art. 1367 c.c., per avere il Giudice di seconde cure applicato retroattivamente una clausola (l’art. 9 della convenzione del 1997) afferente ad un diverso attraversamento, nonché illegittima, poiché basata sulla violazione della disciplina vigente nel 1997, (ovverosia quella di cui agli articoli 3, 25, 27 e 28 del D.lgs. n. 285/1992, che prevedevano l’onere della NA di farsi carico di tutte le spese di spostamento della rete gas provocate da ampliamento autostradale sia se relative a lavori sulla superficie autostradale, sia su lavori effettuati nella fascia di rispetto), ma non alla data della sottoscrizione delle anteriori convenzioni del 1976, 1980 e 1985, oltre che dell’art. 822 c.c. sul demanio autostradale, al quale erano connessi i poteri concessori attribuiti al proprietario della strada. 8) Con l’ottava censura, le ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 1 delle Preleggi, del Codice della Strada del 1992, degli articoli 3, 25, 27 e 28 del D.lgs. n. 285/1992, la falsa applicazione del Regolamento del Codice della Strada di cui al D.P.R. n. 495/1992, la mancata applicazione degli articoli 4 e 5, allegato E) della L. n. 2248/1865 e la violazione degli articoli 24 e 113 Cost., per non avere la Corte d’Appello accertato d’ufficio che la convenzione del 1997 era stata sottoscritta da Autostrade per l’Italia SPA al di fuori delle potestà conferite dalla legge al proprietario della strada ANAS SPA ed alla sua concessionaria, e dunque, in carenza di potere e in violazione di legge. 9) Con il nono motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., si deduce la violazione degli articoli 6 e 12 del R.D. n.1740/1933 e 1372 c.c., per non avere la Corte distrettuale rilevato che la resistente aveva correttamente riferito che i rapporti patrimoniali tra le 7 parti trovavano disciplina nell’accordo del 1997 limitatamente alla risoluzione di una delle interferenze e al versamento dei relativi oneri. 10) Con la decima doglianza le ricorrenti censurano, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., la violazione gli articoli 6 e 12 del R.D. n.1740/1933, degli articoli 5 e 5 bis del D.lgs. n. 190/2002, recepito dagli articoli 170 e 171 del D.lgs. n. 163/2006, nonché dell’art. 1372 c.c., per avere la Corte distrettuale erroneamente ritenuto sussistere una volontà derogatoria delle parti, relativamente agli oneri per lavori relativi alla rete gas da eseguire in fascia di rispetto per la risoluzione delle interferenze in caso di ampliamento autostradale, rispetto a quanto pattuito con le convenzioni del 1976, 1980 e 1985. Preliminarmente va esclusa la fondatezza dell'eccezione di giudicato esterno sopravvenuto sollevata da Autostrade per l'Italia SPA nella memoria ex art. 378 c.p.c. in relazione alla sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 307/2025 del 16.1.2025, della quale é stato documentato il passaggio in giudicato con la certificazione della cancelleria. Va premesso che per giurisprudenza consolidata di questa Corte, qualora il giudicato esterno si sia formato dopo la notifica del ricorso per cassazione, i relativi documenti giustificativi possono essere prodotti dalla parte regolarmente costituitasi, fino all'udienza di discussione (vedi ex multis Cass. 30.5.2022 n. 17379; Cass.
1.6.2015 n. 11365), per cui la produzione della citata sentenza della Corte d'Appello di Roma n.307/2025 e della certificazione di passaggio in giudicato deve ritenersi ritualmente effettuata dalla controricorrente con il deposito della memoria ex art. 378 c.p.c. in vista dell'udienza pubblica del 19.3.2026. L'eccezione di giudicato esterno é però infondata per un duplice ordine di ragioni. Anzitutto quella sentenza ha riguardato la questione dell'onere dei costi di spostamento della rete del gas dovuti ad ampliamento dell'autostrada A 14 nel tratto Senigallia – ON RD e non nel tratto Senigallia – ON 8 Sud che qui viene in rilievo, ma soprattutto si é basata sull'interpretazione delle convenzioni concluse da Autostrade per l'Italia SPA con la NA il 6.11.1972 ed il 3.10.1996 per interferenze della rete gas diverse da quelle che sono oggetto di questa causa, oggetto delle convenzioni del 28.9.1976, 24.2.1980, del 1985 e del 15.7.1997, e sulla normativa vigente al momento della firma della convenzione del 1996 (art. 65 del regolamento di cui al D.P.R. 16.12.1992 n. 495) e sull'applicazione retroattiva di quest'ultima alle interferenze regolate dalla convenzione del 1972. Va poi osservato che ciascuna convenzione sulle interferenze non solo si riferisce ad attraversamenti autostradali di diversa tipologia e regola autonomamente la ripartizione dei costi di spostamento della rete gas connessi alle richieste di ampliamento della rete autostradale provenienti dal concessionario sulla base delle normative ratione temporis applicabili, ma prevede anche un canone una tantum per la concessione della servitù di attraversamento autostradale parametrato alle disposizioni convenzionali e normative applicabili, sicché sussiste già una diversità tra i fatti oggetto di quell'accertamento, rispetto ai fatti oggetto di questo giudizio. Le stesse sezioni unite di questa Corte, sempre in materia di concessioni, hanno riconosciuto l'inopponibilità del giudicato esterno per diversità di petitum e di causa petendi in relazione perfino ad una precedente definita domanda di rimborso di lavori sui medesimi impianti ma eseguiti in un periodo anteriore nell'ambito dello stesso rapporto concessorio (Cass. sez. un.
5.3.2026 n. 5012; Cass. sez. un.
5.3.2026 n. 5011). In secondo luogo va evidenziato che la giurisprudenza della sezione tributaria di questa Corte, proprio in materia di interferenze autostradali ed applicazione della Tosap, ha avuto modo di rimarcare ripetutamente che le questioni di interpretazione giuridica relative a convenzioni regolanti interferenze autostradali sono per loro natura sottratte al giudicato esterno perché su di esse non c'é un accertamento vincolante di fatti, ma 9 la restituzione di una ricostruzione tecnico-giuridica del compendio normativo di riferimento, nucleo decisionale quest'ultimo a tal punto coessenziale e caratterizzante della giurisdizione da non ammettere preclusioni esterne da parte di decisioni di altri, pur se rese tra le stesse parti (Cass. 24.12.2024 n. 34267 punti 3.1, 3.2 e 3.3; Cass. 13.12.2024 n. 32403; Cass. 13.12.2024 n. 32404; Cass. 13.12.2023 n. 32408; Cass. 23.3.2023 n. 8417; Cass.
7.4.2022 n. 11331; Cass.
7.7.2021 n. 19215). In effetti l'operazione di interpretazione di un negozio giuridico, basata sul dato testuale della regolamentazione dei rapporti della singola convenzione per ciascuna interferenza e sulla normativa ratione temporis applicabile alla sottoscrizione della singola convenzione, non consente di ritenere la vincolatività del giudicato su di essa per l'interpretazione di convenzioni distinte firmate sotto la vigenza di altra normativa anche ove le stesse si riferiscano al rapporto fra le stesse parti. Mutati quindi sia il sostrato negoziale, che le normative applicabili (in particolare si consideri l'entrata in vigore dell'art. 65 del regolamento di cui al D.P.R. 16.12.1992 n. 495, che atecnicamente ha esteso la nozione di pertinenza dell'art. 28 del del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 (Codice della Strada) alle fasce di rispetto, il giudicato invocato dalla controricorrente non può ritenersi vincolante in questo giudizio. Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione d'inammissibilità del ricorso sollevata dalla Procura Generale relativamente ai primi nove motivi di ricorso, vertenti sull'interpretazione delle convenzioni: a) del 28.9.1976 relativa all'interferenza del metanodotto alla progressiva km 297+695 in Comune di Falconara Marittima;
b) del 24.2.1980 relativa all'interferenza del metanodotto alla progressiva km 211+778 in Comune di Falconara Marittima;
c) del 1985 relativa all'interferenza del metanodotto alla progressiva km 207+717 in Comune di Montemarciano;
10 d) del 15.7.1997 relativa all'interferenza del metanodotto alla progressiva km 212+310 in Comune di Chiaravalle. Assume la Procura Generale che tali motivi sarebbero volti solo a contrapporre un'autonoma interpretazione delle ricorrenti, tesa a far gravare su di esse soltanto i costi di modifica della rete del gas conseguenti all'ampliamento autostradale richiesto nel 2008 dalla controparte per lavori da effettuarsi sull'area autostradale demaniale ricompresa tra i cigli autostradali, pertinenze comprese, e non sulla più esterna zona di rispetto, all'interpretazione seguita dai giudici di primo e di secondo grado, che hanno invece posto a carico delle ricorrenti tutte le spese di spostamento e modifica della rete gas relative alle elencate interferenze conseguenti al richiesto ampliamento autostradale, a prescindere dalla loro collocazione all'interno del perimetro autostradale, o nella fascia di rispetto. Si assume che in questo modo sarebbe richiesta a questa Corte una valutazione preclusa in sede di legittimità e riservata ai giudici di merito, che avrebbero fornito un'interpretazione plausibile delle indicate convenzioni, anche se non necessariamente la più plausibile. L'eccezione é infondata, in quanto le ricorrenti, pur puntando ad ottenere in prospettiva un'interpretazione delle convenzioni diversa da quella seguita in primo ed in secondo grado, hanno mosso censure puntuali alla motivazione della sentenza impugnata sulla base degli elementi di fatto già accertati per la violazione di criteri ermeneutici e parametri normativi specifici, che vanno esaminate nel merito. Deve invece condividersi l'affermata necessità di procedere, ai fini dell'organicità della trattazione, ad un esame congiunto dei primi nove motivi di ricorso, che ruotano tutti, a volte ripetendosi, su vizi del percorso interpretativo seguito dalla Corte d'Appello di Roma nell'interpretazione- integrazione delle convenzioni concluse da NA SPA con Autostrade per l'Italia SPA. 11 La sentenza di secondo grado ha riconosciuto alle pagine 6 e 7, in base al dato testuale, che l'art. 7 delle convenzioni del 28.9.1976, del 24.2.1980 e del 1985, relative alle interferenze sopra specificate alle lettere a), b) e c), obbligava la NA a farsi carico delle modificazioni e spostamenti dei metanodotti che attraversavano la rete autostradale conseguenti all'ampliamento autostradale del tratto Senigallia – ON Sud dell’A 14 voluto da Autostrade per l'Italia SPA per la sola parte in cui ricadevano sulla proprietà autostradale;
l'art. 7 delle convenzioni del 1976, 1980 e 1985 indicava, infatti, che “La NA dichiara di riconoscere alla Società il diritto di prescrivere, in qualunque tempo, quelle modificazioni o spostamenti che ritenesse opportuni a suo esclusivo giudizio nelle opere che costituiscono l'attraversamento, per ampliamenti o modificazioni degli impianti autostradali, o per lavori di qualsivoglia altra natura connessi alle necessità dell'esercizio autostradale. Conseguentemente la NA si obbliga ad effettuare a sua cura e spese, tali modificazioni e spostamenti, ancorché comportino la ricostruzione del tratto del metanodotto, in attraversamento nel termine che le sarà indicato con avviso scritto dalla Società, rinunciando fin da ora a qualsiasi diritto o pretesa di compenso o indennità di sorta. Se trascorso detto termine la NA non avesse ottemperato alle ingiunzioni di cui sopra, la Società provvederà direttamente a tutte maggiori spese della NA stessa”. La sentenza impugnata ha poi riconosciuto che il solo art. 9 della convenzione del 15.7.1997, relativa all'interferenza sopra indicata alla lettera d), estendeva gli oneri della NA anche alle modificazioni e spostamenti del metanodotto conseguenti ad ampliamento autostradale che richiedessero opere di attraversamento non solo della proprietà autostradale, ma eventualmente anche opere ulteriori, e quindi ricadenti nella fascia di rispetto delle autostrade. Il citato articolo 9 della convenzione del 1997, come desumibile dalla pagina 7 della sentenza impugnata, stabiliva, infatti, che “Quando in 12 qualsiasi tempo, per ampliamenti e/o modificazioni dell'autostrada e delle sue pertinenze o per lavori di qualsiasi altra natura connessi alla necessità dell'esercizio autostradale, occorresse apportare variazioni o spostamenti delle opere di attraversamento, intendendosi per queste ultime non solo quelle poste sulla proprietà autostradale ma anche quelle ulteriori eventualmente interessate dai richiamati ampliamenti o modificazioni, la Società potrà richiedere al Concessionario di intervenire nel senso indicato. Conseguentemente il Concessionario si obbliga ad effettuare, a sua cura e spese, tali modificazioni e spostamenti, ancorché comportino la ricostruzione delle opere in attraversamento nel termine che gli sarà indicato con avviso scritto dalla Società, rinunciando fin da ora a qualsiasi diritto o pretesa di compenso o indennità di sorta. Se trascorso detto termine il Concessionario non avesse ottemperato alle ingiunzioni di cui sopra, la Società provvederà direttamente a tutte maggiori spese dello stesso”. La Corte d'Appello ha poi ritenuto che tale ultima disposizione convenzionale del 1997, che differiva dal testo degli articoli 7 delle convenzioni del 1976, 1980 e 1985, perché per la prima volta indicava che per opere di attraversamento dovevano intendersi non solo quelle poste sulla proprietà autostradale, ma anche quelle ulteriori eventualmente interessate dai richiamati ampliamenti o modificazioni, abbia fornito l'interpretazione autentica della nozione di opere di attraversamento già impiegata, ma in senso più restrittivo, nelle convenzioni del 1976, 1980 e 1985. Il giudice di secondo grado ha esteso, quindi, con efficacia retroattiva, anche a quelle convenzioni, l'obbligo del gestore della rete del gas di farsi carico in via esclusiva degli oneri economici delle modificazioni e spostamenti di tale rete, conseguenti all'ampliamento autostradale, ricadenti sulla proprietà autostradale, previsto nelle prime tre convenzioni, anche a quelli ricadenti nella cosiddetta zona di rispetto delle autostrade. 13 La Corte distrettuale ha ritenuto che tale “chiarimento” della nozione di opere di attraversamento si sarebbe reso evidentemente necessario, nella convenzione del 1997, per superare i contrasti interpretativi tra le parti rispetto al testo delle precedenti convenzioni, nell'ambito di accordi definiti come di identico contenuto, ed ha considerato giustificata l'efficacia retroattiva della convenzione del 1997 sotto questo profilo in quanto era evidente che gli interventi di ampliamento, o modificazione dell'autostrada e delle sue pertinenze non richiedevano solo interventi sulla rete del gas ubicata sotto la rete autostradale, espressamente regolati dalle convenzioni del 1976, 1980 e 1985, ma anche interventi sulla rete gas ricadenti nella fascia di rispetto. Colmata quindi, attraverso l'interpretazione unitaria delle convenzioni del 1976, 1980, 1985 e 1997, la lacuna della disciplina relativa all'individuazione del soggetto gravato dall'onere delle spese di ampliamento e modificazione della rete del gas per la parte ubicata nella fascia di rispetto, e riconosciuto che la disciplina economica di tali spese era comunque rimessa all'accordo convenzionale delle parti, che così inteso doveva ritenersi esaustivo, la Corte distrettuale ha escluso la rilevanza dei richiami compiuti dalle appellanti ai mutamenti normativi intervenuti tra gli articoli 25 e 26 del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 (Codice della Strada) e l'art. 65 del regolamento di cui al D.P.R. 16.12.1992 n.495, che aveva dato attuazione al Codice della Strada, reputando peraltro trattarsi di norme non inderogabili pattiziamente, ed ha ritenuto egualmente irrilevante il richiamo delle appellanti agli articoli 170 e 171 del D. Lgs. n. 163/2006 sulla risoluzione delle interferenze fra infrastrutture di pubblico interesse, trattandosi di normativa successiva rispetto alle convenzioni oggetto di causa, non inderogabile, che comunque non regolava l'onere delle spese relative alle interferenze, rimesso alla disciplina dell'accordo convenzionale delle parti. 14 Ritiene la Corte che il giudice di secondo grado abbia anzitutto violato il criterio dell'interpretazione letterale dell'art. 1362 c.c., che imponeva di ricostruire la comune intenzione delle parti tenendo conto prioritariamente del senso letterale delle parole, e valutando anche il comportamento esecutivo successivo delle parti. Tale valutazione, infatti, andava fatta in riferimento all'esecuzione delle singole convenzioni concluse, e ciò sia in relazione alle convenzioni del 1976, 1980 e 1985, che in relazione a quella del 1997, senza trasformarle artificiosamente in un unico contratto. Non poteva la sentenza impugnata considerare sbrigativamente le quattro convenzioni, relative alla costituzione di distinte servitù, come regolanti la medesima fattispecie nell'ambito di accordi di contenuto sostanzialmente identico, e considerarle come se si trattasse di un unico contratto e della sua esecuzione (vedi fine pagina 7 – inizio pagina 8) al fine di valorizzare, in funzione integrativa e non interpretativa, il comportamento tenuto molti anni dopo ed in un contesto normativo mutato dalle parti con la sottoscrizione della convenzione del 1997 relativa ad una specifica e distinta interferenza. L'art. 1362 c.c., infatti, richiama il comportamento anche successivo delle medesime parti stipulanti allo scopo di pervenire alla ricostruzione di quanto esse abbiano effettivamente voluto e disposto, e non al fine di modificarne le disposizioni, perché l'operazione ermeneutica va compiuta tenendo presente il confine - che non deve essere superato - fra la ricostruzione di quanto le parti hanno effettivamente voluto e la surrettizia modifica dei precedenti accordi, tramite comportamenti successivi antitetici (vedi in tal senso Cass. 23.5.2014 n.11533). Ulteriore violazione del criterio dell'art. 1362 c.c. é stata commessa dall'impugnata sentenza nell'interpretare l'art. 9 della convenzione del 1997, sopra richiamato, come se contenesse anche l'interpretazione autentica degli articoli 7 delle distinte convenzioni del 1976, 1980 e 1985. 15 Premesso che trattandosi di una disposizione contrattuale e non di una norma d'interpretazione autentica per sua natura retroattiva, va detto che per poter considerare l'art. 9 come modificativo in senso estensivo alla fascia di rispetto autostradale della nozione di attraversamento conseguente ad ampliamento autostradale utilizzata nelle antecedenti convenzioni del 1976, 1980 e 1985, sarebbe stata necessaria la configurabilità della convenzione del 1997 come un vero e proprio negozio di accertamento, caratterizzato dall'identità di oggetto rispetto alle convenzioni precedenti e dalla manifestazione espressa della volontà di eliminare l'incertezza su una situazione giuridica preesistente (vedi in tal senso Cass. 24.8.2012 n. 14618) intendendo la nozione di attraversamento utilizzata nelle convenzioni del 1976, 1980 e 1985 come riferita, al pari che nella convenzione del 1997, anche alle modifiche ed agli spostamenti della rete del gas e relative infrastrutture conseguenti all'ampliamento autostradale ricadenti nella fascia di rispetto, anziché nel solo perimetro autostradale. Nella specie, però, la convenzione del 1997 non presentava testualmente per quanto riportato nell'impugnata sentenza gli elementi costitutivi propri del negozio atipico di accertamento, avendo un oggetto distinto rispetto alle precedenti convenzioni del 1976, 1980 e 1985, riferite ad altre interferenze della stessa autostrada A 14 Bologna – Taranto, e non contenendo alcuna espressa manifestazione della volontà delle parti di eliminare una pregressa situazione giuridica di incertezza circa il significato da attribuire alla nozione di attraversamento e circa la connessa sorte delle spese sostenute per la sua modifica a seguito dell'ampliamento autostradale richiesto dal concessionario nelle convenzioni di molti anni precedenti. La sentenza impugnata per giustificare l'operazione d'interpretazione- integrazione compiuta, alla fine di pagina 7, ha poi sostenuto che il “chiarimento” contenuto nell'art. 9 della convenzione del 1997 sul 16 significato da attribuire al termine “attraversamento” impiegato già nelle convenzioni del 1976, 1980 e 1985 si sarebbe evidentemente reso necessario per superare contrasti interpretativi rispetto al testo delle clausole delle precedenti convenzioni, asseritamente regolanti la medesima fattispecie nell'ambito di accordi sostanzialmente di identico contenuto. Sul punto però la motivazione é meramente apparente (vedi quinto motivo), dal momento che la convenzione modificativa della disciplina dei costi degli attraversamenti risale al 1997 ed é pacifico (vedi pagina 2 del ricorso e 3 del controricorso) che l'informazione della NA da parte della concessionaria Autostrade per l'Italia SPA circa la necessità di allargamento dell'autostrada A 14 Bologna – Taranto per la realizzazione della terza corsia nel tratto Senigallia – ON Sud, con conseguente necessità di modifiche e spostamenti delle reti del gas interferenti é avvenuta solo il 15.2.2008, oltre dieci anni dopo la firma della convenzione del 1997, sicché le dispute fra le parti circa la ripartizione degli oneri di spostamento delle reti del gas, che avevano ottenuto le concessioni delle servitù con le convenzioni del 1976, 1980 e 1985, conseguenti all'ampliamento per la terza corsia ed inerenti alla fascia di rispetto, nel 1997 non erano iniziate e neppure risultavano ipotizzabili. Il riferimento fatto poi dall'impugnata sentenza, al primo capoverso di pagina 8 seconda parte, alla circostanza che in caso di ampliamento autostradale possano rendersi necessari modificazioni o spostamenti delle condotte del gas sia nel tratto di attraversamento dell'autostrada, che nei tratti delle fasce di rispetto in cui sono collocate, non abilita di per sé a modificare il contenuto testuale dell'art. 7 delle convenzioni del 1976, 1980 e 1985 sulla base del diverso contenuto testuale dell'art. 9 della convenzione del 1997, e non assurge ad autonoma ragione giustificativa dell'operata integrazione delle tre convenzioni più risalenti, per cui in proposito va respinta la censura di violazione dell'art. 115 c.p.c., in quanto 17 la Corte distrettuale non ha posto a fondamento della propria decisione un dato di comune esperienza non rientrante nell'ambito del notorio, come invece sostenuto nel ricorso. La sentenza impugnata, con l'interpretazione-integrazione operata, oltre a violare, nei termini indicati, il criterio relativo alla ricostruzione della comune intenzione delle parti sulla base del dato letterale e del comportamento anche successivo delle stesse, riferito però all'esecuzione delle singole convenzioni ex art. 1362 c.c., ha inoltre violato il criterio dell'interpretazione complessiva delle clausole delle convenzioni del 1976, 1980 e 1985 fissato dall'art. 1363 c.c. (secondo motivo), il criterio dell'art. 1364 c.c. (secondo motivo) ed il criterio dell'art. 1371 c.c. (sesto motivo). Le tre convenzioni suddette, infatti, sono state sottoscritte da Autostrade per l'Italia SPA in qualità di concessionaria della costruzione ed esercizio dell'Autostrada Bologna – Taranto (A 14) sulla base della convenzione stipulata con ANAS il 18.9.1968, e con esse sono state costituite servitù di attraversamento mediante concessioni. Nelle premesse di tali convenzioni si legge che la NA ha chiesto di attraversare l'Autostrada, e poi si parla di condutture sotterranee convoglianti il metano attraverso l'Autostrada, mentre per la fascia di rispetto voluta dalla legge, ma di proprietà privata e non demaniale, regolata con l'attribuzione ad Autostrade per l'Italia SPA del solo potere di imposizione di interventi modificativi a tutela della sicurezza della circolazione autostradale e dell'esigenza di deposito di materiali e di apertura di cantieri sempre per la gestione e manutenzione autostradale, ossia per interessi pubblici ritenuti prevalenti rispetto all'interesse pubblico alla gestione del gas, non risultano attribuiti ad Autostrade per l'Italia SPA poteri concessori, essendo solo utilizzabili le procedure espropriative per pubblica utilità tanto dal concessionario, quanto dalla NA, che a sua volta cura l'interesse pubblico alla gestione della rete del gas. 18 Dovendosi quindi interpretare le clausole delle convenzioni del 1976, 1980 e 1985 le une per mezzo delle altre ai sensi dell'art. 1363 c.c., la Corte d'Appello non avrebbe potuto interpretare la nozione di “attraversamento” utilizzata all'art. 7 di tali convenzioni, specificamente ed espressamente riferita al solo attraversamento autostradale e non alle fasce di rispetto esterne all'area demaniale, senza considerare che nelle convenzioni Autostrade per l'Italia SPA aveva operato come concessionaria di ANAS, proprietaria del solo demanio autostradale, per regolare gli attraversamenti dell'area demaniale autorizzati mediante servitù ed i costi inerenti allo spostamento della rete del gas ricadente su quell'area, e non per regolare i costi degli spostamenti e delle modifiche della rete del gas ricadenti sulla proprietà privata nella cosiddetta zona di rispetto autostradale, anche se a loro volta potenzialmente indotti dalla richiesta di ampliamento dell'autostrada manifestata dalla concessionaria alla NA. Peraltro nelle convenzioni del 1976, 1980 e 1985, sulla base delle regolamentazione pattizia introdotta, comprensiva anche dell'accollo alla NA delle sole spese per modifica e spostamento della rete del gas ricadente all'interno dell'area demaniale e conseguenti alle richieste di ampliamento autostradale provenienti da Autostrade per l'Italia SPA, é stato determinato il canone una tantum dovuto dalla NA per la costituzione in suo favore della servitù di attraversamento dell'autostrada, sicché l'imposizione a quest'ultima, sulla base dell'operazione d'interpretazione-integrazione compiuta dalla Corte distrettuale, di costi aggiuntivi non previsti per le modifiche e gli spostamenti delle reti del gas, conseguenti all'ampliamento autostradale voluto da Autostrade per l'Italia SPA, ricadenti però nella fascia di rispetto, non realizzerebbe l'equo contemperamento fra gli interessi delle parti richiesto dall'art. 1371 c.c. per i contratti a titolo oneroso, sbilanciando le convenzioni del 1976, 1980 e 1985 a favore della concedente. 19 Nell'operazione d'interpretazione-integrazione compiuta dalla Corte distrettuale va poi ravvisata anche la violazione del criterio interpretativo dell'art. 1364 c.c.. Ed invero, pur ammettendo che il termine “attraversamento” riferito alle opere sulla rete del gas che si rendano necessarie per gli ampliamenti e le modifiche degli impianti autostradali possa essere considerato come un'espressione di carattere generale, non necessariamente ricollegata alla sola area demaniale autostradale ricompresa tra i cigli autostradali, come indicato espressamente all'art. 7 delle convenzioni del 1976, 1980 e 1985, lo stesso non può essere esteso fino a ricomprendere, sulla base del diverso dato testuale dell'art. 9 della convenzione del 1997, anche le opere sulla rete del gas che si rendano necessarie per gli ampliamenti e le modifiche degli impianti autostradali e che ricadano invece nella zona di rispetto delle autostrade e non su area demaniale. A norma dell'art. 1364 c.c., infatti, le espressioni usate nel contratto per quanto generali, riguardano soltanto gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di statuire (Cass. 18.5.2018 n. 12367; Cass. n. 18760/2005; Cass. n. 6351/1981), per cui avendo la convenzione del 1997 ad oggetto un'interferenza della rete gas rispetto all'autostrada A 14 Bologna – Taranto diversa rispetto alle interferenze regolate dalle convenzioni del 1976, 1980 e 1985, l'art. 9 della convenzione del 1997 si riferiva ad un oggetto distinto rispetto a quello delle precedenti convenzioni e non poteva essere utilizzato retroattivamente per interpretare l'espressione generale in questione nelle convenzioni del 1976, 1980 e 1985 solo perché nel fornire la nozione di “attraversamento” non conteneva limitazioni di carattere temporale, riferendosi palesemente tale nozione alla stessa convenzione del 1997 nella quale era inserita in ragione dell’oggetto specifico della convenzione senza alcun bisogno di specificazioni temporali. Ove pertanto la Corte distrettuale malgrado il dato testuale delle convenzioni del 1976, 1980 e 1985, avesse nutrito ancora dubbi in ordine 20 all'individuazione della parte tenuta a farsi carico delle spese di modifica e spostamento delle reti del gas conseguenti al richiesto ampliamento dell'autostrada nella fascia di rispetto sulla base di quelle convenzioni, non essendo colmabile la lacuna sul piano interpretativo nel rispetto dei criteri ermeneutici contrattuali violati degli articoli 1362, 1363, 1364 e 1371 c.c., avrebbe dovuto fare ricorso all'integrazione di quelle convenzioni ai sensi dell'art. 1374 c.c., anzitutto in base al parametro della normativa vigente all'epoca della sottoscrizione delle singole convenzioni. Infondate invece sono le censure dei primi nove motivi nella parte in cui lamentano la violazione degli articoli 6 e 12 del R.D. n. 1740/1933, 822 e 832, 1031 e 1058 c.c., degli articoli 5 e 37 della L. n. 59/1961, degli articoli 1322, 1372 e 1379 c.c., della L. n. 765/1967, degli articoli 3, 25, 27, 28 del D. Lgs. n. 285/1992 e del principio di conservazione del contratto dell'art. 1367 c.c. (primo motivo, quarto e settimo motivo), in quanto la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto che la disciplina della ripartizione fra le parti degli oneri economici relativi alle opere sulla rete del gas che si sono rese necessarie per gli ampliamenti e le modifiche degli impianti autostradali, richieste da Autostrade per l'Italia SPA nel 2008, sia stata rimessa dalle varie normative succedutesi nel tempo alle singole convenzioni pattuite dalle parti per le varie interferenze, negando l'esistenza di norme inderogabili. Infondato poi é l'ottavo motivo del ricorso, con il quale si lamenta la violazione degli articoli 3, 25, 27 e 28 del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) e la falsa applicazione dell'art. 65 di cui al D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (regolamento di attuazione del Codice della Strada), nonché la violazione degli articoli 24 e 113 della Costituzione, e ci si duole della mancata disapplicazione ex articoli 4 e 5 della L.n.2248/1865 allegato E) dell'art. 65 del regolamento di attuazione del Codice della Strada. Tale norma, nel dettare la nozione di attraversamento stradale trasversale, vi ha ricompreso gli attraversamenti che interessano in tutto o in parte la 21 sezione della sede stradale, ma anche delle fasce di rispetto, mentre l'art. 25 del Codice della Strada, nel ribadire la necessità dello strumento della concessione per l'attraversamento con condutture delle strade, già contemplato dagli articoli 6 e 12 del R.D. n. 1740/1933, l'aveva riferita solo agli attraversamenti delle sedi stradali e delle relative pertinenze, senza menzionare le fasce di rispetto. Nel rilevare che verosimilmente proprio i mutamenti normativi intervenuti tra le prime tre convenzioni, quelle del 1976, 1980 e 1985, e quella del 1997, hanno orientato le parti nel ripartire diversamente gli oneri economici relativi alle opere sulla rete del gas che si sono rese necessarie per gli ampliamenti e le modifiche degli impianti autostradali, richieste da Autostrade per l'Italia SPA nel 2008, nell'ultima convenzione rispetto alle convenzioni precedenti, va affermata l'infondatezza dell'ottavo motivo. Per la convenzione del 1997, infatti, i suddetti oneri economici sono stati correttamente posti a carico della NA sulla base della previsione pattizia specifica dell'art. 9, che per quell'interferenza ha esteso l'onere del gestore della rete del gas alle spese degli interventi sulla stessa dovuti ad ampliamento autostradale anche se ricadenti nella zona di rispetto e non sull'area autostradale, senza che tale pattuizione contrattuale possa considerarsi nulla per violazioni di norme imperative, nella specie non configurabili nell'art. 25 del Codice della Strada. L'ultimo motivo del ricorso, concernente l'asserita violazione della normativa in materia di interferenze tra infrastrutture (articoli 170 e 171 del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163) é inammissibile per difetto di interesse. La sentenza impugnata, infatti, a pagina 9, secondo e terzo capoverso, ha respinto il terzo motivo di appello, incentrato sull'asserita violazione della citata normativa sia perché sopravvenuta alle convenzioni oggetto di causa, sia perché essa ha rimesso in primis all'accordo convenzionale fra le parti interessate la regolamentazione dell'onere delle spese per le interferenze tra infrastrutture e le appellanti non avevano spiegato perché 22 la suddetta normativa, pur riguardando interessi patrimoniali di privati, dovesse essere considerata inderogabile. Orbene le ricorrenti, mentre hanno censurato tale statuizione sotto il profilo che il D. Lgs. 12.4.2006 n. 163 era comunque entrato in vigore quando il 15.2.2008 Autostrade per l'Italia SPA ha comunicato alla NA la necessità di ampliare l'autostrada A 14 Bologna – Taranto con la realizzazione della terza corsia nel tratto Senigallia – ON Sud, con conseguente necessità di modifiche e spostamenti delle reti del gas interferenti, non hanno mosso alcun rilievo alla motivazione addotta dal giudice di secondo grado nella parte in cui ha respinto il terzo motivo di appello osservando che il D. Lgs. 12.4.2006 n. 163 aveva comunque rimesso all'accordo convenzionale fra le parti interessate la regolamentazione dell'onere delle spese per le interferenze tra infrastrutture, e che non era stato addotto alcun argomento per dimostrare che la disciplina degli articoli 170 e 171 di quel decreto, inerente ad interessi patrimoniali di privati, fosse inderogabile. Va quindi richiamata la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo la quale il motivo di ricorso é inammissibile per difetto di interesse se la statuizione impugnata sia sorretta da una doppia ratio decidendi ed il motivo ne censuri una sola, giacché la ratio decidendi non censurata sarebbe sufficiente a sorreggere la statuizione anche se il motivo proposto fosse fondato (vedi in tal senso ex multis Cass. sez. lav. 5.5.2025 n.11755; Cass. 14.2.2012 n. 2108; Cass. n. 22753/2011; Cass. n.12372/2006). La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, che non potendo interpretare le convenzioni relative alle interferenze autostradali del 1976, 1980 e 1985 in violazione dei criteri degli articoli 1362, 1363, 1364 e 1371 c.c., ove non ritenga sufficiente il dato testuale di quelle convenzioni per individuare la disciplina pattuita relativa al rimborso degli oneri di 23 spostamento della rete del gas in fascia di rispetto conseguenti alla richiesta di ampliamento del concessionario autostradale, dovrà fare ricorso all'integrazione delle convenzioni ex art. 1374 c.c. facendo applicazione della normativa vigente alla data di sottoscrizione delle singole convenzioni. Sulle spese processuali anche del giudizio di legittimità provvederà, in base all'esito finale della lite, il giudice di rinvio, che si individua nella Corte d'Appello di Roma in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo, terzo, quinto e sesto motivo del ricorso, inammissibile il decimo e respinti i restanti motivi, cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19.3.2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EN IC NZ RI