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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 28/04/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
n. 3289/2020 + R.G. 98/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3289/2020, avente ad oggetto: Donazione, riservata in decisione all'udienza del 22.10.2024 (con concessione di termini ridotti), promossa da:
(C.F.: ), residente in Parte_1 C.F._1
Woluwe-Sain-Pierre (Belgio), rappresentata e difesa dall' Avv. Adele Russo (C.F.:
), elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico, presso lo C.F._2
studio del predetto difensore
ATTRICE
CONTRO
(C.F.: ), residente in Controparte_1 C.F._3
Drancy, rue Francis de Pressensé n. 13, Francia, e (C.F.: Parte_2
), residente in [...], rue Francis de Pressensé n. 13, Francia), C.F._4
rappresentati e difesi, sia congiuntamente sia anche disgiuntamente, dall'avv. Lio
Sambucci (C.F.: ), e dall'avv. Annamaria Tramontozzi (C.F.: C.F._5
pagina 1 di 9 ), elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico, presso lo C.F._6
studio dei predetti difensori
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto dedotto ed eccepito negli atti difensivi di entrambi i giudizi oggi riuniti e ad ogni altro scritto difensivo predisposto e depositato nell'interesse della rappresentata, a tutta la documentazione allegata e prodotta in entrambi i giudizi oggi riuniti e alle conclusioni ivi rassegnate che qui si abbiamo per integralmente trascritte e riportate chiedendone
l'integrale accoglimento ed impugnando estensivamente tutto quanto dedotto ed eccepito in fatto ed in diritto dalla difesa dei IG.ri . Controparte_2
Con ogni più ampia riserva di eccepire, dedurre e precisare all'esito delle note di trattazione scritte della controparte che, al momento del deposito delle presenti note, non risultano ancora depositate o quantomeno visibili nel fascicolo telematico. L'avv.
Russo chiede, pertanto, che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali.”
Per la parte convenuta: “concludono 1) in ogni caso, riportandosi integralmente alle conclusioni formulate negli atti difensivi depositati in giudizio dall'avv. Valentina
Madonna e dall'avv. Alessandra Mignanelli (e, in particolare, nell'atto introduttivo, nella comparsa di costituzione, nelle memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c.), da ritenersi qui (come detto) trascritti nella loro interezza e di cui ribadiscono la richiesta di integrale accoglimento, anche espressamente in relazione alle richieste istruttorie;
2) quanto alla questione (improcedibilità dell'azione oppositiva iscritta al 98/2021 r.g.) rimessa (dalla Giudice) in precisazione delle conclusioni, i sottoscritti avvocati
(ribadiscono quanto già osservato nell'atto di costituzione dei nuovi difensori e) ne rilevano, allo stato - in seguito alla riunione del suddetto procedimento (n. 98/2021) al giudizio iscritto al n. 3289/2020 r.g. - l'assoluta irrilevanza, in quanto le relative domande e difese (formulate nello specifico procedimento n. 98/2021) sono rimaste pagina 2 di 9 assorbite per connessione dalle domande e dalle difese reciprocamente formulate dalle parti nei rispettivi atti difensivi di cui al giudizio iscritto al n. 3289/2020, e sono, comunque, insuscettibili di incidere sulle questioni rimaste da decidere (all'esito della disposta riunione); ovvero, comunque, l'assoluta inattualità (sempre in seguito alla richiamata riunione) della suddetta questione, la quale ben può essere decisa (anche con riferimento alla regolazione delle spese e delle competenze legali) con la sentenza che definisce il giudizio attualmente rimasto pendente, nell'ambito del quale rimangono, comunque, da decidere (in massima sintesi): la domanda di declaratoria di nullità dell'atto notarile impugnato e di intervenuta usucapione in suo favore, formulate dalla IGnora;
e la domanda di declaratoria di intervenuta Parte_1
usucapione in suo favore formulata dal IGnor nell'ambito Controparte_1
del suddetto giudizio n. 3289/2021 (si tratta di un dato che, peraltro, esclude che possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, posto che, come visto, le questioni rimaste da decidere riguardano proprio, tra l'altro, accertamento giurisdizionale dellavvenuta usucapione, in favore dell'una o delle altre parti) 3) deve anche essere aggiunto che, allo stato, soffermarsi sulla decisione della questione richiamata subb g), h) e i) della premessa e sub 3 del «concludono», IGnifica (per quanto esposto) prolungare di cinque o sei mesi il presente procedimento, in contrasto con il principio di economia processuale;
chiedono, che il Tribunale di Cassino, ogni contraria difesa, eccezione e richiesta respinta, Voglia: 4) in ogni caso, e fermo restando quanto rilevato sub 1) del «concludono»: (4/a) ritenere assorbita (per quanto rilevato sub 2 del «concludono») la questione “portata” in precisazione delle conclusioni;
(4/b) fissare udienza per l'ammissione delle richieste istruttorie formulate dalle parti e per l'espletamento dei mezzi di prova (rimandando alla sentenza conclusiva ogni valutazione e decisione sulla questione “portata” in precisazione delle conclusioni); con espressa riserva di formulare ulteriori difese, contestazioni, eccezioni, domande e produzioni documentali (e con vittoria di spese e competenze legali);
pagina 3 di 9 esprimono riserva di formulare ogni ulteriore difesa, contestazione, eccezione, domanda
e produzione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a controparte, Parte_1
conveniva in giudizio e
[...] Controparte_1
al fine di veder accolte le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_2
l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione accertare e dichiarare che il terreno sito nel Comune di AL (FR) alla Via
Sanbuchito riportato in Catasto Terreni, al Foglio 13, Particella 479 (oggi particelle n.
713 e n. 714), è divenuto di piena proprietà esclusiva della IG.ra Parte_1
, come innanzi generalizzata, per intervenuta usucapione speciale, e
[...]
conseguentemente:
1- Dichiarare nullo, invalido e privo di effetti giuridici, l'atto di donazione a rogito del notaio dott. del 3 agosto 2020 prot. 358.075 nella parte in Per_1
cui dispone la donazione del terreno riportato al catasto terreni del Comune di
AL al foglio 13, particella 714 (già particella 479) per mancanza di titolarità/legittimazione in capo al donante IG. e ordinare al conservatore CP_1
RR.II competente di adottare i provvedimenti connessi. 2 – Dichiarare comunque nullo, invalido e privo di effetti giuridici l'intero atto di donazione a rogito del notaio dott. del 3 agosto 2020 prot. 358.075 per impossibilità ovvero per assenza Per_1
dell'oggetto perché in totale violazione del principio dell'indisponibilità della quota dei beni che costituiscono la comunione legale e ordinare al conservatore RR.II. competente di adottare i provvedimenti connessi”.
3- Dichiarare nullo e privo di effetti giuridici il frazionamento del 24.07.2020 protocollo n. FR0036353, e ordinare ai convenuti come innanzi generalizzati l'immediato ripristino dello stato dei luoghi e della situazione preesistente, di fatto e giuridica sia con riferimento alla particella n.
713 che alla particella n. 714 (già particella n. 479) nonché ordinare al conservatore
RR.II. competente ad adottare i provvedimenti connessi.
4- Condannare gli odierni
pagina 4 di 9 convenuti, come innanzi generalizzati, al risarcimento in favore della parte attrice, IG.ra , di tutti i danni non patrimoniali subiti e subendi Parte_1
nella misura – somma ritenuta equa e/o di giustizia dall'Ill.mo Tribunale adito. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
A sostegno delle proprie ragioni deduceva:
- la IG.ra possedeva uti dominus da oltre vent'anni, in Parte_1
maniera pubblica, pacifica, ininterrotta, indisturbata ed esclusiva il seguente terreno sito nel Comune di AL (FR) alla via Sanbuchito riportato in
Catasto Terreni, al Foglio 13, Particella 479 Qualità: Prato Classe: U Superficie: are 11 e ca 27 Reddito Dominicale: euro 2,33 e Reddito Agrario: euro 1,16;
- inoltre, veniva depositato nell'interesse dell'attrice, ricorso ex art. 3 legge n.
347/1976 e 1159 bis c.c., che ha assunto il numero r.g. 2703/2020 del Tribunale di
Cassino;
- in maniera del tutto fortuita l'attrice riscontrava che la suddetta particella n. 479 veniva frazionata e divisa in due particelle (numeri 713 e 714);
- la particella 714, inoltre, era oggetto di donazione tra coniugi i IGg.ri
[...]
e rispettivamente donante e donatario;
Controparte_1 Parte_2
- l'atto di donazione aveva ad oggetto tutte le particelle oggetto del frazionamento e tra questa la n. 714 ovvero una delle due particelle originate dalla soppressione della particella n. 479;
- l'attrice per tutto il tempo manteneva, sopportandone tutti i costi, il suddetto appezzamento di terreno in stato di buona conservazione, provvedendo, anche avvalendosi dell'opera di terzi, alla pulitura dalle erbacce, alla manutenzione ed alla coltivazione dello stesso oltre che alla sua delimitazione, alla concimazione e potatura degli alberi da frutto ivi esistenti e alla sfalciatura del fieno;
vi coltivava e metteva a dimora anche ortaggi vari percependone i relativi frutti;
parte del terreno veniva inoltre, coltivato a legna, poiché l'attrice piantava anche alberi da taglio;
pagina 5 di 9 - il terreno oggetto di causa, da un punto di vista di conformazione logistica, era parte integrante del “giardino di casa”;
- dal comportamento tenuto dai convenuti scaturiva la nullità della donazione e del relativo frazionamento, nonché il diritto in capo alla Sig.ra al Parte_1
risarcimento dei danni, sia patrimoniali che non patrimoniali, poiché l'attrice era costretta ad intraprendere azioni legali a difesa dei propri diritti, oltre alla lesione di posizioni soggettive di carattere assoluto, soprattutto concernenti la sfera personale dell'interessata;
Si costituivano in giudizio i convenuti per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis : in via preliminare: dichiarare
l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda promossa dalla IG.ra
[...]
per i motivi esposti in premessa;
in via principale e nel merito: Parte_1
rigettare la domanda proposta dalla IG.ra poiché infondata Parte_1
in fatto e diritto per tutte le ragioni innanzi esposte;
dichiarare usucapita in favore del IG. nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) per intervenuta usucapione acquisitiva ultraventennale, la C.F._3
piena, assoluta ed esclusiva proprietà del terreno sito nel Comune di AL (FR) alla via Sambuchito e contraddistinto in Catasto Terreni al Fg. 13, Part. 714 (ex 479) e per l'effetto confermare in toto l'atto di donazione rep. 358075 Notaio del Per_1
03.08.2020. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, ed oneri accessori come per legge”.
A sostegno delle proprie ragioni deducevano:
- in via preliminare, la domanda doveva essere dichiarata improcedibile per mancato esperimento della procedura di mediazione civile obbligatoria;
- ancora in via preliminare, si palesava la necessità di disporre la riunione al presente procedimento di quello avente rg. n. 98/21 per sussistenza di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva;
- infatti, pendeva dinanzi a questo stesso Ufficio di un altro procedimento (rg. n.
pagina 6 di 9 98/21) avente ad oggetto sostanzialmente gli stessi fatti.
- come detto, l'attrice proponeva dinanzi al Tribunale di Cassino ricorso ex art. 3 legge n. 347/1976 ed art. 1159 bis c.c. al fine di sentir dichiarare, in suo favore,
l'intervenuta usucapione speciale (anche) della particella n. 479 dalla quale, a seguito del frazionamento predisposto su incarico degli odierni deducenti, sono risultate le particelle n. 713 e 714 (quest'ultima oggetto della donazione impugnata);
- il IG. , ricevuta la notifica del predetto ricorso, proponeva Controparte_1
tempestiva opposizione ed al procedimento veniva assegnato rg. n. 98/21;
- la domanda proposta dall'attrice era inammissibile, infondata e non provata;
- il IG. , difatti, aveva sempre posseduto – usucapendola – la porzione CP_1
del fondo oggi contraddistinto al numero 714 (originariamente assegnata al IG.
, figlio di ), mentre la residua parte era Persona_2 Persona_3
tuttora nella disponibilità dell'erede della IG.ra (anch'ella Persona_4
figlia di ), la IG.ra ; Per_3 Persona_5
- la IG.ra non si era mai occupata del terreno di cui si Parte_1
discute, che invece era posseduto uti dominus da sempre (ed almeno dal 1992) dal IG. , personalmente – nei lunghi periodi in cui resta in Controparte_1
Italia – e attraverso l'ausilio del fratello – allorquando si trova in Francia;
Per_6
- i coniugi provvedevano al frazionamento della contesa particella 479 CP_1
proprio rivendicandone la proprietà su una sola porzione, quella attualmente contraddistinta dal n. 714 intestandosi soltanto l'area sulla quale, da sempre, avevano esercitato il proprio diritto uti dominus;
- ne deriva l'assoluta legittimità dell'atto di donazione oggetto del presente giudizio;
- era infondata la domanda tendente ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito “per il disagio e lo stress patito” in quanto era priva di ogni fondamento sia in punto di fatto che di diritto.
pagina 7 di 9 Nel corso del giudizio il presente procedimento veniva riunito con quello recante RG n.
98/2021 e nel frattempo il procedimento recante R.G. n. 2703/2020 veniva dichiarato improcedibile.
All'esito della dichiarazione di improcedibilità del procedimento ex art. 3 legge n.
347/1976 e 1159 bis c.c. iscritto al R.G. n. 2703/2020, avvenuta in data 17.11.2022, la IG.ra a mezzo del proprio difensore, in occasione Parte_1
dell'udienza del 16.05.2023 chiedeva che venisse dichiarata l'improcedibilità ovvero l'estinzione del fascicolo di opposizione alla richiesta di dichiarazione di usucapione speciale, riunito al presente procedimento (3289/2020) e recante RG n. 98/2021.
Il G.O.P. a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.09.2023 rinviava per la precisazione delle conclusioni sul punto.
Il giudizio RG n. 98/2021 ha ad oggetto l'opposizione a ricorso per usucapione speciale proposto dalla IG.ra per tale ragione lo stesso non può Parte_1
essere considerato come un procedimento autonomo ma come un procedimento unico in quanto dà luogo più correttamente ad una fase del giudizio in cui è contenuto il ricorso per usucapione che segna anche il perimetro del thema decidendum della medesima opposizione.
Per l'effetto appare chiaro che venuto meno il ricorso per usucapione speciale presentato dalla IG.ra anche l'opposizione incardinata dal Sig. subisce le Parte_1 CP_1
stesse sorti venendone travolta.
Sussiste, inoltre, la necessità di provvedere all'istruzione probatoria al fine della definizione della controversia, soprattutto in punto di dichiarazione di intervenuta usucapione in favore dell'una o dell'altra parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente pronunziando, così provvede:
- Dichiara improcedibile l' opposizione di cui al procedimento iscritto originariamente al n. R.G. 98/2021; pagina 8 di 9 - spese al definitivo;
- dispone per il prosieguo del giudizio come da separata ordinanza.
Cassino, 28/04/2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3289/2020, avente ad oggetto: Donazione, riservata in decisione all'udienza del 22.10.2024 (con concessione di termini ridotti), promossa da:
(C.F.: ), residente in Parte_1 C.F._1
Woluwe-Sain-Pierre (Belgio), rappresentata e difesa dall' Avv. Adele Russo (C.F.:
), elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico, presso lo C.F._2
studio del predetto difensore
ATTRICE
CONTRO
(C.F.: ), residente in Controparte_1 C.F._3
Drancy, rue Francis de Pressensé n. 13, Francia, e (C.F.: Parte_2
), residente in [...], rue Francis de Pressensé n. 13, Francia), C.F._4
rappresentati e difesi, sia congiuntamente sia anche disgiuntamente, dall'avv. Lio
Sambucci (C.F.: ), e dall'avv. Annamaria Tramontozzi (C.F.: C.F._5
pagina 1 di 9 ), elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico, presso lo C.F._6
studio dei predetti difensori
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto dedotto ed eccepito negli atti difensivi di entrambi i giudizi oggi riuniti e ad ogni altro scritto difensivo predisposto e depositato nell'interesse della rappresentata, a tutta la documentazione allegata e prodotta in entrambi i giudizi oggi riuniti e alle conclusioni ivi rassegnate che qui si abbiamo per integralmente trascritte e riportate chiedendone
l'integrale accoglimento ed impugnando estensivamente tutto quanto dedotto ed eccepito in fatto ed in diritto dalla difesa dei IG.ri . Controparte_2
Con ogni più ampia riserva di eccepire, dedurre e precisare all'esito delle note di trattazione scritte della controparte che, al momento del deposito delle presenti note, non risultano ancora depositate o quantomeno visibili nel fascicolo telematico. L'avv.
Russo chiede, pertanto, che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali.”
Per la parte convenuta: “concludono 1) in ogni caso, riportandosi integralmente alle conclusioni formulate negli atti difensivi depositati in giudizio dall'avv. Valentina
Madonna e dall'avv. Alessandra Mignanelli (e, in particolare, nell'atto introduttivo, nella comparsa di costituzione, nelle memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c.), da ritenersi qui (come detto) trascritti nella loro interezza e di cui ribadiscono la richiesta di integrale accoglimento, anche espressamente in relazione alle richieste istruttorie;
2) quanto alla questione (improcedibilità dell'azione oppositiva iscritta al 98/2021 r.g.) rimessa (dalla Giudice) in precisazione delle conclusioni, i sottoscritti avvocati
(ribadiscono quanto già osservato nell'atto di costituzione dei nuovi difensori e) ne rilevano, allo stato - in seguito alla riunione del suddetto procedimento (n. 98/2021) al giudizio iscritto al n. 3289/2020 r.g. - l'assoluta irrilevanza, in quanto le relative domande e difese (formulate nello specifico procedimento n. 98/2021) sono rimaste pagina 2 di 9 assorbite per connessione dalle domande e dalle difese reciprocamente formulate dalle parti nei rispettivi atti difensivi di cui al giudizio iscritto al n. 3289/2020, e sono, comunque, insuscettibili di incidere sulle questioni rimaste da decidere (all'esito della disposta riunione); ovvero, comunque, l'assoluta inattualità (sempre in seguito alla richiamata riunione) della suddetta questione, la quale ben può essere decisa (anche con riferimento alla regolazione delle spese e delle competenze legali) con la sentenza che definisce il giudizio attualmente rimasto pendente, nell'ambito del quale rimangono, comunque, da decidere (in massima sintesi): la domanda di declaratoria di nullità dell'atto notarile impugnato e di intervenuta usucapione in suo favore, formulate dalla IGnora;
e la domanda di declaratoria di intervenuta Parte_1
usucapione in suo favore formulata dal IGnor nell'ambito Controparte_1
del suddetto giudizio n. 3289/2021 (si tratta di un dato che, peraltro, esclude che possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, posto che, come visto, le questioni rimaste da decidere riguardano proprio, tra l'altro, accertamento giurisdizionale dellavvenuta usucapione, in favore dell'una o delle altre parti) 3) deve anche essere aggiunto che, allo stato, soffermarsi sulla decisione della questione richiamata subb g), h) e i) della premessa e sub 3 del «concludono», IGnifica (per quanto esposto) prolungare di cinque o sei mesi il presente procedimento, in contrasto con il principio di economia processuale;
chiedono, che il Tribunale di Cassino, ogni contraria difesa, eccezione e richiesta respinta, Voglia: 4) in ogni caso, e fermo restando quanto rilevato sub 1) del «concludono»: (4/a) ritenere assorbita (per quanto rilevato sub 2 del «concludono») la questione “portata” in precisazione delle conclusioni;
(4/b) fissare udienza per l'ammissione delle richieste istruttorie formulate dalle parti e per l'espletamento dei mezzi di prova (rimandando alla sentenza conclusiva ogni valutazione e decisione sulla questione “portata” in precisazione delle conclusioni); con espressa riserva di formulare ulteriori difese, contestazioni, eccezioni, domande e produzioni documentali (e con vittoria di spese e competenze legali);
pagina 3 di 9 esprimono riserva di formulare ogni ulteriore difesa, contestazione, eccezione, domanda
e produzione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a controparte, Parte_1
conveniva in giudizio e
[...] Controparte_1
al fine di veder accolte le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_2
l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione accertare e dichiarare che il terreno sito nel Comune di AL (FR) alla Via
Sanbuchito riportato in Catasto Terreni, al Foglio 13, Particella 479 (oggi particelle n.
713 e n. 714), è divenuto di piena proprietà esclusiva della IG.ra Parte_1
, come innanzi generalizzata, per intervenuta usucapione speciale, e
[...]
conseguentemente:
1- Dichiarare nullo, invalido e privo di effetti giuridici, l'atto di donazione a rogito del notaio dott. del 3 agosto 2020 prot. 358.075 nella parte in Per_1
cui dispone la donazione del terreno riportato al catasto terreni del Comune di
AL al foglio 13, particella 714 (già particella 479) per mancanza di titolarità/legittimazione in capo al donante IG. e ordinare al conservatore CP_1
RR.II competente di adottare i provvedimenti connessi. 2 – Dichiarare comunque nullo, invalido e privo di effetti giuridici l'intero atto di donazione a rogito del notaio dott. del 3 agosto 2020 prot. 358.075 per impossibilità ovvero per assenza Per_1
dell'oggetto perché in totale violazione del principio dell'indisponibilità della quota dei beni che costituiscono la comunione legale e ordinare al conservatore RR.II. competente di adottare i provvedimenti connessi”.
3- Dichiarare nullo e privo di effetti giuridici il frazionamento del 24.07.2020 protocollo n. FR0036353, e ordinare ai convenuti come innanzi generalizzati l'immediato ripristino dello stato dei luoghi e della situazione preesistente, di fatto e giuridica sia con riferimento alla particella n.
713 che alla particella n. 714 (già particella n. 479) nonché ordinare al conservatore
RR.II. competente ad adottare i provvedimenti connessi.
4- Condannare gli odierni
pagina 4 di 9 convenuti, come innanzi generalizzati, al risarcimento in favore della parte attrice, IG.ra , di tutti i danni non patrimoniali subiti e subendi Parte_1
nella misura – somma ritenuta equa e/o di giustizia dall'Ill.mo Tribunale adito. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
A sostegno delle proprie ragioni deduceva:
- la IG.ra possedeva uti dominus da oltre vent'anni, in Parte_1
maniera pubblica, pacifica, ininterrotta, indisturbata ed esclusiva il seguente terreno sito nel Comune di AL (FR) alla via Sanbuchito riportato in
Catasto Terreni, al Foglio 13, Particella 479 Qualità: Prato Classe: U Superficie: are 11 e ca 27 Reddito Dominicale: euro 2,33 e Reddito Agrario: euro 1,16;
- inoltre, veniva depositato nell'interesse dell'attrice, ricorso ex art. 3 legge n.
347/1976 e 1159 bis c.c., che ha assunto il numero r.g. 2703/2020 del Tribunale di
Cassino;
- in maniera del tutto fortuita l'attrice riscontrava che la suddetta particella n. 479 veniva frazionata e divisa in due particelle (numeri 713 e 714);
- la particella 714, inoltre, era oggetto di donazione tra coniugi i IGg.ri
[...]
e rispettivamente donante e donatario;
Controparte_1 Parte_2
- l'atto di donazione aveva ad oggetto tutte le particelle oggetto del frazionamento e tra questa la n. 714 ovvero una delle due particelle originate dalla soppressione della particella n. 479;
- l'attrice per tutto il tempo manteneva, sopportandone tutti i costi, il suddetto appezzamento di terreno in stato di buona conservazione, provvedendo, anche avvalendosi dell'opera di terzi, alla pulitura dalle erbacce, alla manutenzione ed alla coltivazione dello stesso oltre che alla sua delimitazione, alla concimazione e potatura degli alberi da frutto ivi esistenti e alla sfalciatura del fieno;
vi coltivava e metteva a dimora anche ortaggi vari percependone i relativi frutti;
parte del terreno veniva inoltre, coltivato a legna, poiché l'attrice piantava anche alberi da taglio;
pagina 5 di 9 - il terreno oggetto di causa, da un punto di vista di conformazione logistica, era parte integrante del “giardino di casa”;
- dal comportamento tenuto dai convenuti scaturiva la nullità della donazione e del relativo frazionamento, nonché il diritto in capo alla Sig.ra al Parte_1
risarcimento dei danni, sia patrimoniali che non patrimoniali, poiché l'attrice era costretta ad intraprendere azioni legali a difesa dei propri diritti, oltre alla lesione di posizioni soggettive di carattere assoluto, soprattutto concernenti la sfera personale dell'interessata;
Si costituivano in giudizio i convenuti per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis : in via preliminare: dichiarare
l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda promossa dalla IG.ra
[...]
per i motivi esposti in premessa;
in via principale e nel merito: Parte_1
rigettare la domanda proposta dalla IG.ra poiché infondata Parte_1
in fatto e diritto per tutte le ragioni innanzi esposte;
dichiarare usucapita in favore del IG. nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) per intervenuta usucapione acquisitiva ultraventennale, la C.F._3
piena, assoluta ed esclusiva proprietà del terreno sito nel Comune di AL (FR) alla via Sambuchito e contraddistinto in Catasto Terreni al Fg. 13, Part. 714 (ex 479) e per l'effetto confermare in toto l'atto di donazione rep. 358075 Notaio del Per_1
03.08.2020. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, ed oneri accessori come per legge”.
A sostegno delle proprie ragioni deducevano:
- in via preliminare, la domanda doveva essere dichiarata improcedibile per mancato esperimento della procedura di mediazione civile obbligatoria;
- ancora in via preliminare, si palesava la necessità di disporre la riunione al presente procedimento di quello avente rg. n. 98/21 per sussistenza di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva;
- infatti, pendeva dinanzi a questo stesso Ufficio di un altro procedimento (rg. n.
pagina 6 di 9 98/21) avente ad oggetto sostanzialmente gli stessi fatti.
- come detto, l'attrice proponeva dinanzi al Tribunale di Cassino ricorso ex art. 3 legge n. 347/1976 ed art. 1159 bis c.c. al fine di sentir dichiarare, in suo favore,
l'intervenuta usucapione speciale (anche) della particella n. 479 dalla quale, a seguito del frazionamento predisposto su incarico degli odierni deducenti, sono risultate le particelle n. 713 e 714 (quest'ultima oggetto della donazione impugnata);
- il IG. , ricevuta la notifica del predetto ricorso, proponeva Controparte_1
tempestiva opposizione ed al procedimento veniva assegnato rg. n. 98/21;
- la domanda proposta dall'attrice era inammissibile, infondata e non provata;
- il IG. , difatti, aveva sempre posseduto – usucapendola – la porzione CP_1
del fondo oggi contraddistinto al numero 714 (originariamente assegnata al IG.
, figlio di ), mentre la residua parte era Persona_2 Persona_3
tuttora nella disponibilità dell'erede della IG.ra (anch'ella Persona_4
figlia di ), la IG.ra ; Per_3 Persona_5
- la IG.ra non si era mai occupata del terreno di cui si Parte_1
discute, che invece era posseduto uti dominus da sempre (ed almeno dal 1992) dal IG. , personalmente – nei lunghi periodi in cui resta in Controparte_1
Italia – e attraverso l'ausilio del fratello – allorquando si trova in Francia;
Per_6
- i coniugi provvedevano al frazionamento della contesa particella 479 CP_1
proprio rivendicandone la proprietà su una sola porzione, quella attualmente contraddistinta dal n. 714 intestandosi soltanto l'area sulla quale, da sempre, avevano esercitato il proprio diritto uti dominus;
- ne deriva l'assoluta legittimità dell'atto di donazione oggetto del presente giudizio;
- era infondata la domanda tendente ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito “per il disagio e lo stress patito” in quanto era priva di ogni fondamento sia in punto di fatto che di diritto.
pagina 7 di 9 Nel corso del giudizio il presente procedimento veniva riunito con quello recante RG n.
98/2021 e nel frattempo il procedimento recante R.G. n. 2703/2020 veniva dichiarato improcedibile.
All'esito della dichiarazione di improcedibilità del procedimento ex art. 3 legge n.
347/1976 e 1159 bis c.c. iscritto al R.G. n. 2703/2020, avvenuta in data 17.11.2022, la IG.ra a mezzo del proprio difensore, in occasione Parte_1
dell'udienza del 16.05.2023 chiedeva che venisse dichiarata l'improcedibilità ovvero l'estinzione del fascicolo di opposizione alla richiesta di dichiarazione di usucapione speciale, riunito al presente procedimento (3289/2020) e recante RG n. 98/2021.
Il G.O.P. a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.09.2023 rinviava per la precisazione delle conclusioni sul punto.
Il giudizio RG n. 98/2021 ha ad oggetto l'opposizione a ricorso per usucapione speciale proposto dalla IG.ra per tale ragione lo stesso non può Parte_1
essere considerato come un procedimento autonomo ma come un procedimento unico in quanto dà luogo più correttamente ad una fase del giudizio in cui è contenuto il ricorso per usucapione che segna anche il perimetro del thema decidendum della medesima opposizione.
Per l'effetto appare chiaro che venuto meno il ricorso per usucapione speciale presentato dalla IG.ra anche l'opposizione incardinata dal Sig. subisce le Parte_1 CP_1
stesse sorti venendone travolta.
Sussiste, inoltre, la necessità di provvedere all'istruzione probatoria al fine della definizione della controversia, soprattutto in punto di dichiarazione di intervenuta usucapione in favore dell'una o dell'altra parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente pronunziando, così provvede:
- Dichiara improcedibile l' opposizione di cui al procedimento iscritto originariamente al n. R.G. 98/2021; pagina 8 di 9 - spese al definitivo;
- dispone per il prosieguo del giudizio come da separata ordinanza.
Cassino, 28/04/2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
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